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Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

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Capo IV° Costruzioni <strong>di</strong> speciale destinazione<br />

Art. 82 E<strong>di</strong>fici e locali <strong>di</strong> uso collettivo<br />

1. Le norme <strong>di</strong> agibilità per gli e<strong>di</strong>fici ed i locali <strong>di</strong> uso collettivo destinati alla riunione, allo<br />

spettacolo, al <strong>di</strong>vertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre<br />

simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere mo<strong>di</strong>ficate nei limiti delle<br />

seguenti prescrizioni:<br />

a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;<br />

b) l'areazione naturale può essere sostituita con areazione artificiale; deve essere in ogni<br />

caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale;<br />

c) deve in ogni caso essere sempre prevista una superficie apribile pari ad almeno 1/10<br />

della superficie in pianta.<br />

2. Per gli e<strong>di</strong>fici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme<br />

<strong>di</strong> cui all'articolo 73 per i locali destinati ad usi in<strong>di</strong>viduali.<br />

3. Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:<br />

a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, debbono avere i pavimenti e le<br />

pareti lavabili fino all'altezza <strong>di</strong> ml. 2,00;<br />

b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che <strong>di</strong>vidono i vari<br />

servizi <strong>di</strong> un raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto, ma non minori <strong>di</strong><br />

ml. 2,40;<br />

c) ogni piano deve essere provvisto <strong>di</strong> almeno un gruppo <strong>di</strong> gabinetti;<br />

d) i dormitori debbono avere una cubatura minima <strong>di</strong> mc. 15,00 per letto.<br />

4. Devono comunque essere osservate tutte le particolari <strong>di</strong>sposizioni prescritte da leggi e<br />

regolamenti relativi alle varie tipologie.<br />

Art. 83 Barriere architettoniche<br />

1. Nelle progettazioni e<strong>di</strong>lizie ed urbanistiche e particolarmente negli e<strong>di</strong>fici e negli impianti<br />

collettivi e <strong>di</strong> uso pubblico devono essere adottati, tutti gli accorgimenti atti ad eliminare le<br />

barriere architettoniche e a favorirne l'accessibilità e l'agibilità da parte delle persone<br />

fisicamente impe<strong>di</strong>te.<br />

2. Oltre alle provvidenze, previste per gli alloggi, sarà pertanto de<strong>di</strong>cata particolare cura<br />

all'agibilità dei servizi, al <strong>di</strong>mensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni,<br />

all'accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.<br />

3. Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo valgono le norme <strong>di</strong> cui all'art. 1<br />

della L.S. 9 gennaio 1989, n° 13.<br />

4. In tutti i locali situati al piano terra destinati a terziario <strong>di</strong>ffuso, deve essere garantito, con<br />

rampe adeguate e facilmente praticabili (pendenza max 8%), l’accesso alle persone<br />

<strong>di</strong>versamente abili, senza che queste debbano ricorrere ad alcun <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> chiamata <strong>di</strong> terze<br />

persone.<br />

pagina 70

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