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Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

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Art. 74 Ventilazione ed aerazione<br />

1. Il responsabile dei lavori ed il costruttore, con proprio atto impegnativo dovranno prima<br />

del rilascio dell'Autorizzazione d'uso (Agibilità) <strong>di</strong> ogni costruzione, nuova o ampliata o<br />

ristrutturata, <strong>di</strong>chiarare sotto la propria responsabilità <strong>di</strong> aver rispettato, in materia <strong>di</strong><br />

ventilazione e aerazione dei locali, tutte le norme <strong>di</strong> buona tecnica, legislative e regolamenti<br />

vigenti.<br />

2. Oltre le norme generali (UNI-CIG <strong>di</strong> cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M. del 7.6.1973 e<br />

ogni successiva mo<strong>di</strong>fica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto<br />

delle norme seguenti.<br />

3. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria: gli alloggi devono essere progettati e realizzata<br />

in modo che la concentrazione <strong>di</strong> sostanze inquinanti prodotte dai materiali utilizzati nella<br />

costruzione dell'e<strong>di</strong>ficio (vernici <strong>di</strong> pavimenti in legno, pitture dei muri interni, materiali<br />

coibentanti e isolanti) le sostanze volatili presenti nei mobili e materiali <strong>di</strong> arredo (vernici dei<br />

mobili, collanti dei mobili e truciolati, impregnanti del legno, sostanze antitarlo), indumenti,<br />

stoffe, resine cosmetici, il vapore acqueo prodotto dalle persone, le sostanze prodotte dai<br />

processi <strong>di</strong> combustione (cucine-caminetti, etc.) non possono costituire rischio per il benessere<br />

e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi<br />

costitutivi degli alloggi medesimi.<br />

4. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alle portate <strong>di</strong> sostanze inquinanti<br />

e <strong>di</strong> vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate <strong>di</strong><br />

aria necessaria per l'alimentazione <strong>di</strong> eventuali modesti processi <strong>di</strong> combustione ai ricambi<br />

d'aria effettivamente realizzabili.<br />

5. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone devono essere<br />

eliminate presso le sorgenti medesime con idonei <strong>di</strong>spositivi. I ricambi d'aria negli ambienti non<br />

dotati <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, o ventilazione meccanica permanenti devono essere<br />

ottenuti me<strong>di</strong>ante aperture (dai serramenti, da parti <strong>di</strong> questi o altri <strong>di</strong>spositivi) quali:<br />

• sistemi a VASISTAS su porte e finestre;<br />

• valvole <strong>di</strong> SHERINGHAM;<br />

• lamine <strong>di</strong>sposte a gelosia;<br />

• canne verticali <strong>di</strong> aerazione;<br />

• sistema KNAPPEN;<br />

• altri.<br />

6. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna<br />

senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi <strong>di</strong> chiusura me<strong>di</strong>ante<br />

infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale,<br />

ancorché minima.<br />

7. A maggior ragione le doppie finestre possono essere installate solo se non ostacolino<br />

l'aerazione naturale del locale.<br />

pagina 64

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