15.06.2013 Views

Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 84 Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse<br />

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere,<br />

devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre<br />

uniformarsi alle prescrizioni generali del presente <strong>Regolamento</strong>, alle norme per i locali<br />

abitabili e per quelli ad essi sussi<strong>di</strong>ari.<br />

2. Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc..<br />

3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque<br />

nel rispetto della vigente legislazione in materia.<br />

Art. 85 E<strong>di</strong>fici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli<br />

1. Per gli e<strong>di</strong>fici residenziali nelle zone destinate ad uso agricoli valgono le <strong>di</strong>sposizioni dei<br />

precedenti articoli e seguenti in merito ai requisiti degli alloggi.<br />

2. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero <strong>di</strong> animali,<br />

fienile e depositi <strong>di</strong> materiali soggetti a fermentazione.<br />

Art. 86 Impianti al servizio dell'agricoltura<br />

1. Fatte salve le specifiche normative in materia d’igiene veterinaria derivanti da legislazione<br />

nazionale e/o europea, i ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno<br />

con finestre <strong>di</strong> superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; in<br />

ogni caso devono essere adeguatamente aerati in relazione alla tipologia dell'allevamento.<br />

2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato<br />

ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette <strong>di</strong> scolo a superficie liscia<br />

impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.<br />

3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale <strong>di</strong><br />

facile lavatura e <strong>di</strong>sinfezione.<br />

4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.<br />

5. Le concimaie debbono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non<br />

sia perfettamente piano, devono essere poste a valle <strong>di</strong> pozzi e fontane, ecc., ad una <strong>di</strong>stanza<br />

minima dalle abitazioni non inferiore a ml. 30 e comunque come previsto dall’abaco dei tipi<br />

e<strong>di</strong>lizi riportati nelle N.T.A.<br />

6. Tutte le stalle devono essere provviste <strong>di</strong> concimaie e vasconi per il contenimento del<br />

liquame, con fondo e pareti intonacate ed impermeabili situati a <strong>di</strong>stanza non minori <strong>di</strong> 200 ml.<br />

da cisterne, fontane e/o prese d’acqua potabile e comunque secondo le in<strong>di</strong>cazioni dell’abaco<br />

dei tipi e<strong>di</strong>lizi riportati nelle N.T.A.<br />

7. I cortili e le aie annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli,<br />

devono essere dotati <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.<br />

pagina 71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!