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Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

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4. Tutti gli elementi e<strong>di</strong>lizi in aggetto inclinati devono mantenere la stessa inclinazione della<br />

falda del tetto corrispondente o predominante: se sono ricavati su più lati dell'e<strong>di</strong>ficio devono<br />

mantenere omogenei i parametri <strong>di</strong>mensionali (altezza, profon<strong>di</strong>tà, inclinazione).<br />

6. Le logge ed i portici con due o tre lati chiusi devono rispettare una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml.<br />

5,00 dai confini e ml. 5,00 dai fabbricati.<br />

7. Gli elementi in aggetto <strong>di</strong> cui al primo e secondo comma devono essere posti ad un'altezza<br />

minima dal suolo <strong>di</strong> ml. 2,20; è consentita la loro realizzazione anche a filo del marciapiede<br />

pubblico purché utilizzati a fini pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico, ivi compresi i pubblici<br />

esercizi.<br />

8. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti<br />

alla data dell’11/07/2009 ovvero per quelli il cui progetto è stato presentato entro il<br />

31/03/2009, finalizzate all’installazione <strong>di</strong> impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla<br />

normativa statale, <strong>di</strong> tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kW.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente comma sono soggetti a denuncia <strong>di</strong> inizio attività (DIA) e<br />

devono essere realizzati secondo le modalità e i limiti in<strong>di</strong>cati dalla DGRV n° 2508 del<br />

04.08.2009. Le strutture <strong>di</strong> cui al presente comma devono <strong>di</strong>stare 5 metri dal confine <strong>di</strong><br />

proprietà e rispettare la <strong>di</strong>stanza tra fabbricati prevista dal D.M. 1444/68. Le strutture <strong>di</strong> cui al<br />

presente comma non possono essere installate in Z.T.O “A” Centro storico, né nelle aree<br />

golenali del Fiume <strong>Piave</strong>.<br />

Art. 45 Bussole d'ingresso<br />

1. Le bussole d’ingresso ricavate in aggetto<br />

rispetto alla sagoma degli e<strong>di</strong>fici fino ad un<br />

massimo <strong>di</strong> 3,00 mq. <strong>di</strong> Superficie netta <strong>di</strong><br />

pavimento non costituiscono né superficie coperta<br />

né superficie utile <strong>di</strong> pavimento.<br />

2. Le bussole d'ingresso devono rispettare una<br />

<strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml. 3.00 dal confine e ml. 5,00<br />

dai fabbricati.<br />

3. La bussola d’ingresso non è consentita nella<br />

tipologia dell’abitazione rurale<br />

Art. 46 Altezza minima della falda del tetto<br />

1. Altezza minima della falda del tetto da terra:<br />

non deve essere inferiore a ml. 2,20.<br />

Art. 47 Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie<br />

1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti<br />

architettonicamente ed eseguiti con materiali <strong>di</strong> provata soli<strong>di</strong>tà, sicurezza e resistenza agli<br />

agenti atmosferici.<br />

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