Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave
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1. In tutti i nuovi e<strong>di</strong>fici vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione<br />
dei ratti, dei piccioni e <strong>di</strong> animali in genere.<br />
2. Nei sottotetti vanno rese impenetrabili, con griglie o reti, tutte le aperture <strong>di</strong> aerazione.<br />
3. Nelle cantine sono da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le bocche <strong>di</strong> lupo,<br />
e tutte le aperture in genere. Parimenti vanno protetti i fori <strong>di</strong> aerazione dei vespai <strong>di</strong><br />
isolamento.<br />
4. All'interno degli e<strong>di</strong>fici tutte le condutture <strong>di</strong> scarico uscenti dai muri non devono presentare<br />
forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.<br />
5. I cavi elettrici, telefonici, per la TV, per l'illuminazione devono essere posti, <strong>di</strong> norma, in<br />
canalizzazioni stagne; per gli impianti che, per particolari esigenze, devono avere<br />
canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali, etc.) va prevista l'installazione in determinati<br />
punti <strong>di</strong> tronchi <strong>di</strong> cono ben fissati per impe<strong>di</strong>re la risalita dei ratti.<br />
Art. 61 Protezione dall'umi<strong>di</strong>tà<br />
1. Tutti gli e<strong>di</strong>fici devono essere protetti dall'umi<strong>di</strong>tà del suolo e del sottosuolo; le relative<br />
sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni me<strong>di</strong>ante opportuna<br />
impermeabilizzazione che impe<strong>di</strong>sca l'imbibizione delle murature per capillarità.<br />
2. Di norma i locali al piano terra a<strong>di</strong>biti ad abitazione permanente delle nuove costruzioni<br />
devono essere sopraelevati <strong>di</strong> almeno 30 cm. rispetto alla quota me<strong>di</strong>a del terreno circostante.<br />
3. Per i locali abitabili, è ammessa la costruzione <strong>di</strong> tamponamenti in pannelli <strong>di</strong> tipo<br />
prefabbricato purché idonei a garantire l'isolamento termico ed acustico ai sensi della<br />
normativa vigente.<br />
Art. 62 Convogliamento delle acque meteoriche<br />
1. I tetti, le coperture e le superfici fabbricate in genere, esposti alle acque meteoriche, devono<br />
essere pre<strong>di</strong>sposti, costruiti od organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il<br />
convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse.<br />
2. Le acque meteoriche, raccolte dai tetti e dalle coperture in genere, devono essere<br />
convogliate su linee <strong>di</strong> compluvio o a mezzo <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda ottenuti con sagomatura dei<br />
getti in calcestruzzo, destinati a formare i cornicioni e per impiego <strong>di</strong> veri e propri canali in<br />
lamiera zincata o in altro metallo non ossidabile.<br />
3. Le tubazioni verticali, <strong>di</strong> norma devono essere isolate e in<strong>di</strong>pendenti dalle murature e<br />
devono essere <strong>di</strong> sviluppo tale per cui sia garantito il convogliamento delle acque meteoriche<br />
fino alla loro immissione nella rete <strong>di</strong> fognatura privata e comunale.<br />
4. Nel punto d'innesto dei tubi pluviali sulla rete <strong>di</strong> fognatura orizzontale devono essere<br />
pre<strong>di</strong>sposti opportuni pozzetti muniti <strong>di</strong> sifone e <strong>di</strong> sfiato e comunque nel rispetto delle<br />
prescrizioni date dall’ente competente.<br />
5. Nel caso in cui la fognatura comunale non esiste ancora e salvo l'obbligo <strong>di</strong> doversi<br />
allacciare sulla medesima non appena approntata, le acque meteoriche potranno essere lasciate<br />
defluire liberamente alla base dei pluviali.<br />
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