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Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

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2. I caminetti esterni privi <strong>di</strong> copertura, ad esclusione delle zone agricole, devono essere<br />

addossati all’e<strong>di</strong>ficio, garantire il corretto tiraggio e avere la canna fumaria che raggiunga<br />

l’altezza minima pari al colmo del tetto<br />

3. Le antenne satellitari, installate su costruzioni nuove, devono essere posizionate, ove<br />

possibile, sul tetto del fabbricato e comunque in modo tale da non creare <strong>di</strong>sturbo al decoro<br />

urbano.<br />

4. Le antenne satellitari, inserite nei prospetti <strong>di</strong> costruzioni esistenti, devono essere<br />

installate, ove possibile, nel retro dell’e<strong>di</strong>ficio rispetto la pubblica via.<br />

Art. 48 Coperture<br />

1. Le coperture costituiscono elementi <strong>di</strong> rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto<br />

essere concepite in relazione alle caratteristiche delle tipologie previste nelle N.T.A. e<br />

dell'ambiente circostante.<br />

Art. 49 Scale esterne<br />

1. Sono ammesse le scale esterne non coperte, con le limitazioni <strong>di</strong> cui alla classe 6<br />

dell’Abaco dei tipi e<strong>di</strong>lizi per l’abitazione rurale, fino ad una altezza massima pari al piano <strong>di</strong><br />

calpestio del primo piano. Al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte<br />

per ragioni <strong>di</strong> sicurezza. Le scale esterne devono rispettare una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml. 1,50 dal<br />

confine.<br />

Art. 50 Marciapie<strong>di</strong><br />

1. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il <strong>Comune</strong> può imporre la<br />

costruzione <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> stradali, qualora mancanti, a carico del proprietario dell'area,<br />

in<strong>di</strong>cando nel contempo gli allineamenti, le <strong>di</strong>mensioni, i materiali e le modalità costruttive.<br />

2. Nel caso in cui l'e<strong>di</strong>ficio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area<br />

rimanente compresa tra questo e l'e<strong>di</strong>ficio non venga recintata per essere riservata all'uso<br />

pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata,<br />

a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico<br />

Comunale.<br />

Art. 51 Portici pubblici o ad uso pubblico<br />

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio, devono essere<br />

costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.<br />

2. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale<br />

riconosciuto idoneo dal <strong>Comune</strong>.<br />

3. Le opere <strong>di</strong> manutenzione dei portici sono a carico del proprietario per quanto attiene al<br />

decoro degli spazi.<br />

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