Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave
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Capo II° Aspetto esterno degli e<strong>di</strong>fici e degli spazi<br />
Art. 40 Decoro degli e<strong>di</strong>fici<br />
1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro e<strong>di</strong>lizio ed inserirsi<br />
armonicamente nel contesto urbano.<br />
2. A tal riguardo il <strong>Comune</strong>, ha la facoltà <strong>di</strong> imporre ai proprietari l'esecuzione <strong>di</strong> opere<br />
(intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione <strong>di</strong> elementi (scritti, insegne, decorazioni,<br />
coloriture, sovrastrutture <strong>di</strong> ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al<br />
fine <strong>di</strong> conseguire soluzioni più corrette.<br />
3. Qualora a seguito <strong>di</strong> demolizione o <strong>di</strong> interruzione <strong>di</strong> lavori, parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici visibili da<br />
luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del <strong>Comune</strong>, <strong>di</strong><br />
imporre ai proprietari la loro sistemazione.<br />
4. Il <strong>Comune</strong>, può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, <strong>di</strong> cui ai commi precedenti,<br />
in<strong>di</strong>care le modalità <strong>di</strong> esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei<br />
lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.<br />
5. Qualora siano realizzati interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, ristrutturazione,<br />
risanamento, nuova costruzione, su e<strong>di</strong>fici situati in Z.T.O. A centro storico, è fatto obbligo <strong>di</strong><br />
porre in atto tutti gli accorgimenti atti a <strong>di</strong>ssuadere la sosta dei colombi in cornicioni, balconi<br />
ed anfratti corredando la richiesta <strong>di</strong> titolo abilitativo con opportuna relazione esplicativa delle<br />
metodologie e strutture atte ad ottenere lo scopo anzidetto.<br />
Art. 41 Spazi scoperti<br />
1. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi, pubblici o privati, <strong>di</strong><br />
pertinenza delle unità e<strong>di</strong>lizie.<br />
2. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta:<br />
a) la sistemazione a verde <strong>di</strong> tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi<br />
d'accesso alle unità e<strong>di</strong>lizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei<br />
suoli; la piantumazione dovrà essere fatta utilizzando <strong>di</strong> norma le specie arboree<br />
compatibili con l'ambiente contenute nei Sussi<strong>di</strong> operativi relativi agli interventi <strong>di</strong><br />
restauro paesistico, allegati alle N.T.A.;<br />
b) la semina <strong>di</strong> specie <strong>di</strong> rinforzo della tenuta del terreno nelle sistemazioni a prato;<br />
c) la sistemazione con materiale preferibilmente non impermeabilizzante <strong>di</strong> tutta la<br />
viabilità interna carraia;<br />
d) la realizzazione dei percorsi pedonali con materiale lapideo naturale o in cotto,<br />
ovvero secondo quanto previsto dall’abaco dell’arredo urbano, approvato dal Consiglio<br />
Comunale, in relazione all’ambiente e alle strutture e<strong>di</strong>lizie.<br />
3. A tal riguardo il <strong>Comune</strong>, ha la facoltà, <strong>di</strong> imporre la manutenzione e la conservazione del<br />
verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione <strong>di</strong> oggetti, depositi e materiali, insegne e<br />
quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiu<strong>di</strong>zio per la pubblica incolumità.<br />
4. Il <strong>Comune</strong>, ha la facoltà <strong>di</strong> imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non<br />
coltivati, privi <strong>di</strong> specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.<br />
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