Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave
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4. Il <strong>Comune</strong> fissa i termini <strong>di</strong> inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento<br />
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.<br />
5. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto <strong>di</strong> illuminazione e la fornitura<br />
dei corpi illuminanti, secondo le modalità e tipi stabiliti dal <strong>Comune</strong>.<br />
6. Al <strong>Comune</strong> spettano la manutenzione dell'impianto <strong>di</strong> illuminazione e gli oneri derivanti<br />
alla fornitura <strong>di</strong> energia elettrica.<br />
7. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono <strong>di</strong> proprietà privata, essendo<br />
però gravate da servitù perpetua <strong>di</strong> pubblico transito.<br />
8. L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi <strong>di</strong> sostegno e il<br />
filo del muro o delle vetrine <strong>di</strong> fondo, non può essere minore <strong>di</strong> ml. 2,50 mentre l’altezza non<br />
deve essere inferiore a ml. 3,00.<br />
9. Ai fini della determinazione della superficie netta <strong>di</strong> pavimento i portici, con sovrastanti<br />
corpi chiusi, gravati <strong>di</strong> perpetua servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio non sono conteggiati.<br />
10. E’ fatto obbligo <strong>di</strong> costruire portici ad uso pubblico, nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici con destinazione<br />
commerciale al piano terra, collegati <strong>di</strong>rettamente a spazi pubblici e piazze<br />
Art. 52 Apertura <strong>di</strong> accessi e strade private<br />
1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in con<strong>di</strong>zioni tali da non<br />
risultare pregiu<strong>di</strong>zievoli per il decoro, l'incolumità l'igiene pubblica.<br />
2. Essi devono altresì essere muniti <strong>di</strong> sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed<br />
illuminati convenientemente.<br />
3. Il <strong>Comune</strong> può <strong>di</strong>sporre che dette opere vengano separate dagli spazi pubblici me<strong>di</strong>ante<br />
recinzioni.<br />
4. Ogni lotto <strong>di</strong> norma può <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un solo accesso carrabile sulla pubblica via e all'esterno<br />
del lotto (ad eccezione delle tipologie a schiera).<br />
5. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque,<br />
tale da evitare lo sversamento delle stesse sulla pubblica via.<br />
6. Le entrate e le uscite delle autorimesse <strong>di</strong> uso pubblico o privato prospettanti su spazi<br />
pubblici devono essere convenientemente segnalate. Tra gli accessi pedonali dei locali<br />
d’interesse collettivo quali: scuole, i locali <strong>di</strong> spettacolo e simili e le entrate o le uscite delle<br />
autorimesse deve essere rispettata la <strong>di</strong>stanza minima pari a 10 ml. Nel caso in cui l’uscita<br />
dell’autorimessa sia realizzata a mezzo <strong>di</strong> rampa, questa dovrà essere munita <strong>di</strong> un tratto<br />
terminale piano <strong>di</strong> sviluppo non inferiore a ml. 4,50 misurati dal limite dello spazio pubblico.<br />
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