IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
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18<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Note<br />
N.B.: il presente fac-simile è redatto in conformità alle interpretazioni ed istruzioni<br />
amministrative <strong>di</strong>ramate con circolare del Ministero del lavoro n. 43 del 1998. L’attenersi<br />
ad essa limita i rischi dell’accertamento <strong>di</strong> illecito amministrativo. La necessità e la legittimità<br />
<strong>di</strong> alcune clausole e la loro formulazione è oggetto ancora <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (prevedendo,<br />
ad esempio, che il rapporto <strong>di</strong> lavoro rimane in vita con il lavoratore restante il quale<br />
<strong>di</strong>verrà allora un or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>pendente occupato a tempo pieno; ovvero esplicitando che<br />
per i lavoratori che non vogliono tale effetto, sia da considerare tale evenienza come giusto<br />
motivo <strong>di</strong> risoluzione del rapporto). Sarebbe anzi opportuno regolare le conseguenze<br />
dell’inadempimento <strong>di</strong> uno solo <strong>di</strong> loro, del licenziamento, delle <strong>di</strong>missioni o della malattia<br />
<strong>di</strong> lunga durata (nel senso che tal caso costituisce per l’altro motivo <strong>di</strong> risoluzione del<br />
rapporto), ovvero del mancato superamento del periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> uno solo <strong>di</strong> loro (ve<strong>di</strong><br />
quanto su esposto per le <strong>di</strong>missioni e il licenziamento). Peraltro, nonostante le istruzioni<br />
della circolare ministeriale suddetta, pare quanto meno opinabile dover stabilire preventivamente<br />
la collocazione temporale e la sud<strong>di</strong>visione del lavoro quando queste possono<br />
in realtà essere sempre variate dai lavoratori. Per evitare contestazioni sulla effettiva durata<br />
del lavoro effettivamente esplicato dall’uno e dall’altro non sembra illegittimo prevedere<br />
che l’azienda si liberi pagando l’intera retribuzione ad uno dei lavoratori restando poi<br />
onere <strong>di</strong> questi pagare le rispettive quote ai colleghi.<br />
6. Lavoro a chiamata o intermittente<br />
Egregio signor<br />
...............<br />
...............<br />
=======<br />
Con la presente Le comunichiamo l’assunzione alle nostre <strong>di</strong>pendenze con contratto<br />
<strong>di</strong> lavoro intermittente (oppure: a chiamata) con decorrenza dal ............... per ...............<br />
al fine del/della quale si pone a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
La sua assunzione è alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) Ella è inquadrata nel ............... (in<strong>di</strong>care il livello d’inquadramento attribuito) livello<br />
del c.c.n.l. ............... (in<strong>di</strong>care il contratto collettivo applicabile) con qualifica e mansioni<br />
<strong>di</strong> ............... (in<strong>di</strong>care la qualifica attribuita in relazione alle mansioni per cui avviene l’assunzione<br />
che deve, a sua volta, corrispondere al livello d’inquadramento attribuito);<br />
b) Ella si impegna a rendersi <strong>di</strong>sponibile in ............... e al numero telefonico<br />
............... (1) e a svolgere la sua prestazione a seguito <strong>di</strong> richiesta, anche a mezzo telefono,<br />
fax e e.mail con un preavviso <strong>di</strong> almeno gg. ............... (deve essere concesso almeno<br />
un giorno <strong>di</strong> preavviso al lavoratore chiamato); in caso <strong>di</strong> rifiuto saranno applicate le sanzioni<br />
previste dalla legge e dai contratti collettivi;