IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
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30<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
deducibile dalle modalità concrete <strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong> tale prestazione, che<br />
saranno oggetto dell’accertamento istruttorio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, volto a<br />
verificare se l’attività sia stata effettuata a titolo gratuito a fronte <strong>di</strong> particolari<br />
circostanze oggettive e soggettive che siano idonee a giustificare la<br />
gratuità della prestazione e ad escludere la sussistenza <strong>di</strong> un’ipotesi illegittima<br />
<strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> retribuzione (Cass. civ., sez. lav., 28.3.1998, n. 3290),<br />
come nel caso in cui ad esempio, la finalità ideale e solidale della prestazione<br />
risulti prevalente rispetto a quella lucrativa, rendendo irrilevanti altri<br />
elementi quali la gradazione del vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione o l’inserimento<br />
del prestatore nell’organizzazione (Cass. civ., sez. lav., 6.4.1999, n.<br />
3304).<br />
Sul versante legislativo, la presunzione <strong>di</strong> gratuità che caratterizzava<br />
originariamente il lavoro familiare è stata notevolmente attenuata in occasione<br />
della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, attuata con la l. 19.5.1975, n.<br />
151, che, introducendo nell’art. 230 bis c.c., ha dettato per il lavoro nell’impresa<br />
familiare una <strong>di</strong>sciplina del tutto residuale che si applica ‘‘salvo<br />
che sia configurabile un <strong>di</strong>verso rapporto’’: tale rapporto, infatti, potrà essere<br />
riconducibile a vari titoli giuri<strong>di</strong>ci, tra i quali certamente il lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />
laddove ne ricorrano in concreto i requisiti (Cass. civ., sez.<br />
lav., 18.10.2005, n. 20157).<br />
3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
a) I soggetti<br />
Le parti del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono rappresentate da due<br />
soggetti <strong>di</strong>stinti: il datore <strong>di</strong> lavoro ed il prestatore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Il primo può essere un impren<strong>di</strong>tore - nell’accezione <strong>di</strong> cui all’art. 2082<br />
c.c. - ovvero un non impren<strong>di</strong>tore, come è desumibile dagli artt. 2238 e<br />
2239 c.c., dai quali emerge la configurazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato sia con un soggetto che esercita una professione intellettuale,<br />
sia in casi non riconducibili all’esercizio <strong>di</strong> un’impresa, come il lavoro<br />
domestico.<br />
Sul versante dell’identificazione dei prestatori <strong>di</strong> lavoro, l’art. 2095 c.c.,<br />
come mo<strong>di</strong>ficato dalla l. 13.5.1985, n. 190, definisce le quattro categorie<br />
dei prestatori <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, <strong>di</strong>stinguendoli testualmente in <strong>di</strong>rigenti,<br />
quadri, impiegati e operai.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una sud<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> natura definitoria che ha la principale<br />
funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong>versi trattamenti, sia <strong>di</strong> natura economica, sia <strong>di</strong><br />
natura normativa, applicabili nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
Tuttavia, la contrattazione collettiva ha ormai superato la rigida sud<strong>di</strong>-