IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
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Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
termine si deve ritenere nulla, in quanto contraria ad una norma <strong>di</strong> legge<br />
e quin<strong>di</strong>, secondo l’interpretazione che appare più logica ed in linea con<br />
le previsioni <strong>di</strong> cui all’art. 1419 c.c., 2º co., il contratto si deve ritenere a<br />
tempo indeterminato.<br />
Proroga del termine<br />
Secondo l’art. 4, 1º co., d.lg. n. 368/2001, ‘‘il termine del contratto a tempo<br />
determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo<br />
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi<br />
la proroga è ammessa una sola volta e a con<strong>di</strong>zione che sia richiesta da<br />
ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il<br />
contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento<br />
a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere<br />
superiore ai tre anni’’.<br />
Gli elementi essenziali che, dunque, consentono la proroga del contratto<br />
a termine sono:<br />
- l’iniziale durata del contratto inferiore a tre anni;<br />
- il consenso del lavoratore (che, per cautela, è bene sempre acquisire<br />
per iscritto);<br />
- unicità della proroga;<br />
- sussistenza <strong>di</strong> ragioni oggettive;<br />
- svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale il contratto era<br />
stato originariamente stipulato a termine.<br />
Come testualmente previsto dall’art. 4, ult. co., d.lg. n. 368/2001, l’onere<br />
della prova relativamente all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano<br />
l’eventuale proroga del termine è posto a carico del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Al riguardo, si segnala che nella propria Circolare interpretativa n. 42<br />
del 1º agosto 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto<br />
ammissibile che le ragioni giustificatrici della proroga ‘‘siano anche<br />
del tutto <strong>di</strong>verse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto<br />
a termine purché riconducibili a ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo,<br />
organizzativo o sostitutivo <strong>di</strong> cui all’art. 1 del decreto).<br />
Infine, è importante osservare che, a <strong>di</strong>fferenza della precedente <strong>di</strong>sciplina<br />
<strong>di</strong> cui alla l. n. 230/1962, la durata della proroga non deve essere più<br />
necessariamente uguale al periodo iniziale, ma può essere superiore, entro<br />
il limite massimo dei 36 mesi totali considerando il termine iniziale e la<br />
proroga.<br />
Scadenza del termine e sanzioni<br />
L’art. 5, 1º e 2º co., d.lg. n. 368/2001, <strong>di</strong>sciplina gli aspetti sanzionatori