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IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI

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26<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Significativa al riguardo è la posizione della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità<br />

rispetto al lavoro giornalistico, in relazione al quale è stato ritenuto che<br />

gli elementi dell’inserimento nell’organizzazione aziendale e dell’assoggettamento<br />

al potere datoriale si manifestino nel fatto che il lavoratore si tenga<br />

stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore, per eseguirne le istruzioni, anche<br />

negli intervalli tra una prestazione e l’altra (Cass. civ., sez. lav.,<br />

29.12.2006, n. 27608; Cass. civ., sez. lav., 23.9.2005, n. 18660; Cass. civ.,<br />

sez. lav., 9.4.2004, n. 6983).<br />

Da quanto sopra esposto, si evince che la subor<strong>di</strong>nazione, quale principale<br />

elemento <strong>di</strong>stintivo rispetto al lavoro autonomo, non è sempre agevolmente<br />

in<strong>di</strong>viduabile, ed infatti, proprio a fronte <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fficoltà, la giurisprudenza<br />

ha elaborato una serie <strong>di</strong> criteri sussi<strong>di</strong>ari che, nel loro complesso<br />

ed in considerazione del caso concreto, sono idonei a consentire<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione o meno del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione.<br />

Criteri sussi<strong>di</strong>ari ai fini del riconoscimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato:<br />

- Assenza del rischio in capo al lavoratore<br />

La valutazione dell’incidenza del rischio economico dell’attività <strong>di</strong> impresa<br />

rappresenta un in<strong>di</strong>catore rilevante, in quanto, normalmente, nel<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato il rischio del risultato della prestazione, è<br />

assunto dal datore <strong>di</strong> lavoro e non grava sul prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

Invero, l’assunzione del rischio economico dell’attività è normalmente<br />

considerato quale in<strong>di</strong>ce incompatibile con la natura giuri<strong>di</strong>ca del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato (Cass. civ., sez. lav., 29.4.2003, n. 6673; Cass. civ.,<br />

sez. lav., 20.3.2001, n. 3975), in quanto presuppone un’organizzazione almeno<br />

<strong>di</strong> beni e mezzi che <strong>di</strong> fatto qualifica il lavoratore autonomo.<br />

Inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale<br />

- La continuità della prestazione lavorativa<br />

L’in<strong>di</strong>catore dell’inserimento del lavoratore nella struttura aziendale ha<br />

assunto nell’elaborazione giurisprudenziale una notevole rilevanza in quanto<br />

costituisce l’espressione <strong>di</strong> un accordo tra le parti, in forza del quale il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro può fare affidamento sulla permanenza della <strong>di</strong>sponibilità<br />

del lavoratore senza essere esposto al rischio <strong>di</strong> doverla contrattare volta<br />

per volta, nel senso, appunto, che il lavoratore rimane a <strong>di</strong>sposizione del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 20.8.2003, n. 12252; Cass. civ., sez.<br />

lav., 20.1.2001, n. 833).<br />

L’inserimento del lavoratore nell’impresa, unitamente al carattere della<br />

continuità della prestazione lavorativa offerta dal medesimo, consentono

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