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IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI

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48<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

ca ed identica prestazione lavorativa che accomuna due lavoratori uniti fra<br />

loro da un vincolo <strong>di</strong> solidarietà, in virtù del quale - come specificato nel<br />

successivo 2º co. - ciascun lavoratore resta personalmente e <strong>di</strong>rettamente<br />

responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa.<br />

Peraltro, la stessa legge <strong>di</strong>spone che, fatte salve <strong>di</strong>verse intese tra le<br />

parti contraenti o previsioni dei contratti o accor<strong>di</strong> collettivi, i lavoratori<br />

hanno la facoltà <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente ed in qualsiasi momento<br />

sostituzioni tra <strong>di</strong> loro, nonché <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare consensualmente la collocazione<br />

temporale dell’orario <strong>di</strong> lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità<br />

della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in<br />

capo all’altro obbligato.<br />

Invece, le eventuali sostituzioni, per impossibilità <strong>di</strong> uno o <strong>di</strong> entrambi i<br />

lavoratori coobbligati, con terzi estranei sono vietate, salvo il preventivo<br />

consenso del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Il vincolo <strong>di</strong> solidarietà vige anche nelle ipotesi <strong>di</strong> estinzione del contratto,<br />

nel senso che, salvo <strong>di</strong>versa intesa tra le parti, le <strong>di</strong>missioni o il licenziamento<br />

<strong>di</strong> uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero<br />

vincolo contrattuale.<br />

Peraltro, tale previsione non trova applicazione nel caso in cui, su richiesta<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro, l’altro prestatore <strong>di</strong> lavoro si renda <strong>di</strong>sponibile<br />

ad adempiere l’obbligazione lavorativa, nella quale ipotesi il contratto <strong>di</strong><br />

lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

Forma del contratto<br />

L’art. 42, d.lg. n. 276/2003 prevede la forma scritta ad probationem, e<br />

quin<strong>di</strong> non ai fini della vali<strong>di</strong>tà del contratto, bensì solo ai fini della prova<br />

dei seguenti elementi:<br />

a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,<br />

settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno<br />

dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse (ferma<br />

restando la possibilità per gli stessi lavoratori <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente,<br />

in qualsiasi momento, la sostituzione tra <strong>di</strong> loro ovvero la mo<strong>di</strong>ficazione<br />

consensuale della <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro);<br />

b) il luogo <strong>di</strong> lavoro, nonché il trattamento economico e normativo<br />

spettante a ciascun lavoratore;<br />

c) le eventuali misure <strong>di</strong> sicurezza specifiche necessarie in relazione al<br />

tipo <strong>di</strong> attività dedotta in contratto.<br />

Disciplina del rapporto<br />

La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione<br />

collettiva, ferme restando le previsioni <strong>di</strong> legge.

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