IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
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Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
ca ed identica prestazione lavorativa che accomuna due lavoratori uniti fra<br />
loro da un vincolo <strong>di</strong> solidarietà, in virtù del quale - come specificato nel<br />
successivo 2º co. - ciascun lavoratore resta personalmente e <strong>di</strong>rettamente<br />
responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa.<br />
Peraltro, la stessa legge <strong>di</strong>spone che, fatte salve <strong>di</strong>verse intese tra le<br />
parti contraenti o previsioni dei contratti o accor<strong>di</strong> collettivi, i lavoratori<br />
hanno la facoltà <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente ed in qualsiasi momento<br />
sostituzioni tra <strong>di</strong> loro, nonché <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare consensualmente la collocazione<br />
temporale dell’orario <strong>di</strong> lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità<br />
della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in<br />
capo all’altro obbligato.<br />
Invece, le eventuali sostituzioni, per impossibilità <strong>di</strong> uno o <strong>di</strong> entrambi i<br />
lavoratori coobbligati, con terzi estranei sono vietate, salvo il preventivo<br />
consenso del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Il vincolo <strong>di</strong> solidarietà vige anche nelle ipotesi <strong>di</strong> estinzione del contratto,<br />
nel senso che, salvo <strong>di</strong>versa intesa tra le parti, le <strong>di</strong>missioni o il licenziamento<br />
<strong>di</strong> uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero<br />
vincolo contrattuale.<br />
Peraltro, tale previsione non trova applicazione nel caso in cui, su richiesta<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro, l’altro prestatore <strong>di</strong> lavoro si renda <strong>di</strong>sponibile<br />
ad adempiere l’obbligazione lavorativa, nella quale ipotesi il contratto <strong>di</strong><br />
lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
Forma del contratto<br />
L’art. 42, d.lg. n. 276/2003 prevede la forma scritta ad probationem, e<br />
quin<strong>di</strong> non ai fini della vali<strong>di</strong>tà del contratto, bensì solo ai fini della prova<br />
dei seguenti elementi:<br />
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,<br />
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno<br />
dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse (ferma<br />
restando la possibilità per gli stessi lavoratori <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente,<br />
in qualsiasi momento, la sostituzione tra <strong>di</strong> loro ovvero la mo<strong>di</strong>ficazione<br />
consensuale della <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro);<br />
b) il luogo <strong>di</strong> lavoro, nonché il trattamento economico e normativo<br />
spettante a ciascun lavoratore;<br />
c) le eventuali misure <strong>di</strong> sicurezza specifiche necessarie in relazione al<br />
tipo <strong>di</strong> attività dedotta in contratto.<br />
Disciplina del rapporto<br />
La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione<br />
collettiva, ferme restando le previsioni <strong>di</strong> legge.