IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
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Capitolo I<br />
<strong>IL</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>SUBORDINATO</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Carlo</strong> <strong>Russo</strong><br />
In<strong>di</strong>ce formule: 1. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato -<br />
2. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato - 3. Letteracontratto<br />
<strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento - 4. Lettera assunzione con Appren<strong>di</strong>stato<br />
Professionalizzante - 5. Lettera <strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> lavoro ripartito (job sharing) - 6.<br />
Lavoro a chiamata o intermittente - 7. Lettera assunzione <strong>di</strong>rigente con rapporto <strong>di</strong> lavoro a<br />
tempo indeterminato - 8. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale - 9. Lettera<br />
contestazione addebiti - 10. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale per giusta<br />
causa.<br />
1. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato<br />
BOZZA<br />
Data ...............(su carta intestata)<br />
Al Signor ...............<br />
via ............... n. ...............<br />
CAP ...............<br />
Oggetto: Lettera <strong>di</strong> assunzione<br />
In seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà assunto<br />
a tempo indeterminato dalla nostra Ditta alle sotto riportate con<strong>di</strong>zioni.<br />
1) La Sua assunzione decorrerà dal ............... con un periodo <strong>di</strong> prova pari a n.<br />
............... 1 <strong>di</strong> effettiva prestazione lavorativa, nel corso del quale il rapporto <strong>di</strong> lavoro potrà<br />
essere risolto in qualsiasi momento dalla nostra Ditta o da Lei alle sole con<strong>di</strong>zioni previste<br />
dalla legge e dal contratto collettivo nazionale del lavoro.<br />
1<br />
............... giorni/.............../settimane/...............mesi
4<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
La Sua conferma in servizio sarà subor<strong>di</strong>nata al positivo superamento del detto periodo<br />
<strong>di</strong> prova.<br />
2) Al Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro sarà applicato il contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro<br />
............... del ...............<br />
3) Lei sarà assunto quale ............... 2 <strong>di</strong> ............... categoria 3 <strong>di</strong> cui alla ............... del<br />
contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro citato al punto 2) e svolgerà le mansioni <strong>di</strong><br />
...............<br />
Decorso il periodo <strong>di</strong> prova, ci riserviamo, tuttavia, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cambiare o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />
le suddette mansioni a nostra <strong>di</strong>screzione nel rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />
4) La Sua sede <strong>di</strong> assunzione sarà ...............<br />
(Con possibilità da parte nostra a trasferirla presso le altre unità sociali e/o aziende a<br />
noi collegate o del gruppo)<br />
5) Il valore lordo mensile della Sua retribuzione sarà pari ad un importo <strong>di</strong> euro<br />
...............<br />
composto dai seguenti elementi<br />
- ............................................. euro...............<br />
- ............................................. euro...............<br />
- ............................................. euro...............<br />
- Superminimo assorbibile ............... euro...............<br />
- totale euro...............<br />
Con riguardo alla voce ‘‘Superminimo assorbibile’’ siamo a precisarLe che la stessa<br />
potrà comprendere ed assorbire ogni altra eventuale voce retributiva eventualmente prevista<br />
dal sopracitato C.C.N.L. e relativi rinnovi, nonché qualsiasi altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> contratto<br />
e/o <strong>di</strong> legge.<br />
Quanto sopra riportato nel presente punto 5) comprende ogni elemento retributivo a<br />
Lei spettante.<br />
In relazione alle mansioni attribuiteLe, resta reciprocamente convenuto che l’importo<br />
pattuito a titolo <strong>di</strong> superminimo è comprensivo delle eventuali prestazioni da Lei rese in<br />
eccedenza rispetto al normale orario <strong>di</strong> lavoro (frase eventuale).<br />
La retribuzione verrà pagata entro il ............... del mese successivo al mese a cui la<br />
retribuzione stessa compete.<br />
2<br />
operaio/interme<strong>di</strong>o/impiegato/quadro<br />
3<br />
livello
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 5<br />
Le spetta, inoltre, la tre<strong>di</strong>cesima mensilità che viene corrisposta entro il ............... del<br />
mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre.<br />
6) La durata delle ferie retribuite nonché le modalità <strong>di</strong> determinazione e <strong>di</strong> fruizione<br />
delle ferie è regolata dall’art. ............... della ............... del contratto collettivo nazionale<br />
<strong>di</strong> lavoro citato al punto 2);<br />
7) Il suo orario <strong>di</strong> lavoro è stabilito dalle ore ............... alle ore ............... e dalle ore<br />
............... alle ore ............... dal lunedì al venerdì <strong>di</strong> ogni settimana; ci riserviamo <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />
il Suo orario <strong>di</strong> lavoro nel rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge;<br />
8) I termini del preavviso in caso <strong>di</strong> recesso sono regolati dall’art. ............... della<br />
............... del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro citato al punto 2);<br />
9) Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in<br />
turni avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò Le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> inviarLa in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />
10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera <strong>di</strong> assunzione,<br />
riman<strong>di</strong>amo alle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge applicate nella nostra azienda.<br />
11) Ai sensi della legge n. 608/1996, art. 9 bis, Le comunichiamo che è iscritto al Nº<br />
............... del libro matricola in uso presso la nostra azienda.<br />
Le informazioni <strong>di</strong> cui alla presente lettera sod<strong>di</strong>sfano gli obblighi <strong>di</strong> cui al D.Lgs. n.<br />
152/1997.<br />
Voglia sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta della stessa e <strong>di</strong> completa accettazione<br />
<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
Distinti saluti<br />
TIMBRO E FIRMA<br />
Il Signor ............... sottoscrive la presente in data ............... in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong><br />
completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
- In fede<br />
- Il Signor ...............<br />
2. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />
BOZZA<br />
Data<br />
Egr. Sig.<br />
...............
6<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Oggetto. Assunzione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. nº 368/2001.<br />
Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà<br />
assunto dalla nostra Società a tempo determinato, alle sotto riportate con<strong>di</strong>zioni.<br />
- Lei sarà assunto con contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 del<br />
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 a fronte <strong>di</strong> ............... in<strong>di</strong>care una causale,<br />
quale ad esempio una delle seguenti:<br />
- ............... una temporanea intensificazione dell’attività produttiva dovuta alle attuali<br />
richieste <strong>di</strong> mercato.<br />
- ............... una intensificazione dell’attività produttiva programmata relativamente<br />
al ............... (semestre, ecc.) in corso.<br />
- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere organizzativo e produttivo in quanto si è verificata<br />
una necessità imprevista in conseguenza <strong>di</strong> incrementi <strong>di</strong> attività produttiva (............... <strong>di</strong><br />
confezionamento e <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione del prodotto) non precedentemente programmati.<br />
- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere organizzativo e produttivo in quanto si è verificata<br />
una necessità in conseguenza <strong>di</strong> incrementi <strong>di</strong> attività produttiva, <strong>di</strong> confezionamento e<br />
<strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione del prodotto in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> commesse eccezionali e/o termini <strong>di</strong> consegna<br />
tassativi, (relative alle seguenti aziende clienti frase eventuale)<br />
- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere produttivo derivanti dalla recente acquisizione <strong>di</strong><br />
commesse con società clienti (meglio se viene specificata la ragione sociale) aventi scadenze<br />
predeterminate.<br />
- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere produttivo derivanti dalla recente acquisizione dell’appalto<br />
per la costruzione <strong>di</strong> ............... o per l’esecuzione dei seguenti lavori ...............<br />
sul cantiere <strong>di</strong> ............... (specificare i lavori e se è prevista una fine fase lavori)<br />
- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico derivanti dalla necessità per l’azienda <strong>di</strong> volersi<br />
mettere nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> poter conseguire la certificazione ISO 9000.<br />
- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico derivanti dalla necessità <strong>di</strong> reperire temporaneamente<br />
la professionalità e specializzazione <strong>di</strong> un nostro <strong>di</strong>pendente cessato in data<br />
..............., che ricopriva precedentemente l’incarico a Lei affidato, in attesa <strong>di</strong> una riorganizzazione<br />
strutturale del reparto in cui Lei viene inserito.<br />
- ............... in sostituzione del/la Signor/a ............... assente (con <strong>di</strong>ritto alla conservazione<br />
del posto) dal ............... (al ...............) a causa ...............<br />
Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato avrà, pertanto, inizio il ............... ed<br />
avrà termine il ............... Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato cesserà, comunque,<br />
al momento del rientro al lavoro del/la Signor/a ............... od al momento della risoluzione<br />
per qualsiasi causa del rapporto <strong>di</strong> lavoro dello/a stesso/a Signor/a ............... qualora<br />
tali fattispecie si verifichino anticipatamente rispetto al termine suddetto.<br />
oppure
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 7<br />
Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato avrà, pertanto, inizio il ............... e<br />
cesserà al rientro in servizio del/la Signor/ra ............... od al momento della risoluzione<br />
per qualsiasi causa del rapporto <strong>di</strong> lavoro del medesimo/a Signor/a ............... qualora tale<br />
fattispecie si verifichi anticipatamente rispetto al suddetto rientro.<br />
- Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato avrà, pertanto, inizio il ............... ed<br />
avrà termine il ............... (oppure: avrà termine al momento della conclusione dei lavori<br />
sul cantiere <strong>di</strong> ............... per il quale Ella è stato assunto).<br />
- La Sua conferma in servizio, nel rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato sarà subor<strong>di</strong>nata<br />
al positivo superamento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova che inizierà dalla data della Sua<br />
assunzione e che sarà pari a n. ............... (giorni/settimane/mesi) <strong>di</strong> effettiva prestazione<br />
lavorativa.<br />
Durante il periodo <strong>di</strong> prova potremo reciprocamente risolvere in qualsiasi momento il<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro alle sole con<strong>di</strong>zioni previste per il periodo <strong>di</strong> prova dalla legge e dal<br />
contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro.<br />
- Sarà applicato al Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro il contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro<br />
............... del ............... e Lei sarà inquadrato come (operaio/impiegato) <strong>di</strong> ............... categoria/livello<br />
<strong>di</strong> cui al suddetto contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro.<br />
- Lei svolgerà le mansioni <strong>di</strong> ............... Decorso il periodo <strong>di</strong> prova, ci riserviamo, tuttavia,<br />
il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cambiare o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le suddette mansioni a nostra <strong>di</strong>screzione nel<br />
rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />
- La Sua sede <strong>di</strong> assunzione sarà ...............<br />
- Il valore lordo mensile della sua retribuzione sarà pari ad un importo <strong>di</strong> euro<br />
............... composto dai seguenti elementi:<br />
- ............... euro ...............<br />
- ............... euro ...............<br />
- ............... euro ...............<br />
- totale euro ...............<br />
Quanto sopra riportato comprende ogni elemento retributivo a Lei spettante.<br />
Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le<br />
competeranno.<br />
- Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in<br />
turni avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> inviarLa in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />
- Per ciò che attiene all’orario <strong>di</strong> lavoro e alla modalità <strong>di</strong> fruizione delle ferie si rimanda<br />
a quanto previsto dalle norme contrattuali <strong>di</strong> riferimento del CCNL.
8<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
- Per tutto quanto non previsto nella presente lettera <strong>di</strong> assunzione, riman<strong>di</strong>amo alle<br />
norme contrattuali e <strong>di</strong> legge applicate nella nostra azienda.<br />
- La informiamo che Ella verrà iscritta/o nel libro matricola al n. ...............<br />
La invitiamo a sottoscrivere la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all’allegato, così come richiesto per<br />
l’adempimento degli obblighi <strong>di</strong> cui al Legge n. 675/96 (Legge sulla Privacy).<br />
Le informazioni contenute nella presente lettera sod<strong>di</strong>sfano gli obblighi <strong>di</strong> cui al D.<br />
Lgs. n. 152/97.<br />
Voglia sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta della stessa e <strong>di</strong> completa accettazione<br />
<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
Distinti saluti<br />
TIMBRO E FIRMA<br />
Il Signor ............... sottoscrive la presente in data ............... in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong><br />
completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
- In fede Il Signor ...............<br />
3. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento<br />
BOZZA<br />
Data<br />
Egr. Sig.<br />
Oggetto: Assunzione con Contratto <strong>di</strong> Inserimento a tempo determinato<br />
D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, artt. 54 e seguenti, e Accordo Interconfederale 11/02/<br />
2004.<br />
Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà<br />
assunto dalla nostra Ditta a decorrere dal ............... con contratto <strong>di</strong> Inserimento a tempo<br />
determinato, in base a quanto previsto dalla normativa <strong>di</strong> cui all’oggetto ed alle seguenti<br />
con<strong>di</strong>zioni.<br />
1) Lei sarà assunto con contratto <strong>di</strong> inserimento a tempo determinato in applicazione<br />
degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e dell’Accordo Interconfederale<br />
11/02/2004 per la durata <strong>di</strong> mesi ............... (minimo 9 mesi-massimo 18 mesi).<br />
2) La conferma in servizio del suo rapporto <strong>di</strong> inserimento sarà subor<strong>di</strong>nata al positivo<br />
superamento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova che inizierà dalla data della Sua assunzione e che<br />
sarà pari a n. ............... (vedere durata prevista dal CCNL per il livello <strong>di</strong> inquadramento<br />
iniziale) <strong>di</strong> effettiva prestazione lavorativa, nel corso del quale sarà reciproca la facoltà <strong>di</strong><br />
risolvere in qualsiasi momento il rapporto, senza necessità <strong>di</strong> preavviso né <strong>di</strong> indennità<br />
sostitutiva.<br />
Il Suo contratto <strong>di</strong> inserimento a tempo determinato avrà pertanto inizio il ...............
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 9<br />
ed avrà termine il ..............., salvo che entro tale data Le pervenga, da parte nostra, comunicazione<br />
scritta <strong>di</strong> conversione del contratto in oggetto in rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo<br />
indeterminato.<br />
3) In relazione al contratto <strong>di</strong> inserimento, secondo l’allegato progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong><br />
inserimento che Le viene consegnato in copia unitamente alla presente, Lei viene assunto<br />
con la qualifica <strong>di</strong> ............... (operaio/impiegato) e viene inquadrato, ai sensi dell’art. 59,<br />
1º comma, D.Lgs. n. 276/2003, nel livello ............... (il livello iniziale non può esere inferiore<br />
per più <strong>di</strong> due livelli a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono<br />
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preor<strong>di</strong>nato il<br />
contratto <strong>di</strong> inserimento) del vigente CCNL ............... applicato in azienda.<br />
Qualora al termine del contratto <strong>di</strong> inserimento Ella venga confermato a tempo indeterminato,<br />
Ella acquisirà il livello ...............<br />
4) Durante il periodo <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> inserimento Ella svolgerà le seguenti mansioni:<br />
...............<br />
5) La Sua retribuzione lorda mensile sarà così composta:<br />
Paga base ...............<br />
Contingenza ...............<br />
EDR ...............<br />
(eventuale superminimo) ...............<br />
altro ...............<br />
——————————<br />
Totale<br />
Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le<br />
competeranno.<br />
La retribuzione viene corrisposta entro il ............... del mese successivo al mese cui la<br />
retribuzione stessa compete.<br />
6) La durata delle ferie retribuite, nonché le modalità <strong>di</strong> determinazione e <strong>di</strong> fruizione<br />
delle stesse sono regolate dagli artt. ............... del CCNL applicato in azienda.<br />
7) Il Suo orario <strong>di</strong> lavoro è stabilito dalle ore ............... alle ore ............... e dalle ore<br />
............... alle ore ............... dal lunedì al venerdì <strong>di</strong> ogni settimana: ci riserviamo <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />
il Suo orario <strong>di</strong> lavoro nel rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />
Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in turni<br />
avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> inviarLa<br />
in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />
8) La Sua sede <strong>di</strong> lavoro sarà: ...............
10<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
9) In applicazione dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004 sui contratti <strong>di</strong> inserimento<br />
e reinserimento nonché dall’Accordo Interconfederale CONFAPI/CG<strong>IL</strong>-CISL-U<strong>IL</strong> 31.3.1995,<br />
in esso richiamato, in ogni caso <strong>di</strong> interruzione della prestazione, dovuta a malattia o infortunio<br />
non sul lavoro, Lei, superato il periodo <strong>di</strong> prova, avrà <strong>di</strong>ritto alla conservazione<br />
del posto per un periodo minimo <strong>di</strong> settanta giorni.<br />
In caso <strong>di</strong> superamento dei settanta giorni, la conservazione del posto proseguirà fino<br />
al raggiungimento del periodo previsto nel citato Accordo del 31.3.1995, riproporzionato<br />
in base alla durata del contratto <strong>di</strong> inserimento o reinserimento.<br />
Inoltre, Le spetterà il seguente trattamento economico per un periodo massimo pari a<br />
quello <strong>di</strong> conservazione del posto:<br />
- per i primi tre giorni: 20% della retribuzione prevista;<br />
- a partire dal 4º giorno, la percentuale prevista dal C.C.N.L. applicato dall’azienda.<br />
Gli importi <strong>di</strong> cui sopra si intendono assorbiti, fino a concorrenza, da quanto erogato<br />
dall’INPS al medesimo titolo.<br />
10) Il progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento relativo al presente contratto, <strong>di</strong> cui costituisce<br />
parte integrante, è allegato alla presente ed è da Lei sottoscritto per completa accettazione<br />
e per manifestazione del consenso ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all’art. 55, 1º<br />
comma, D.Lgs. n. 276/2003.<br />
11) Il presente contratto <strong>di</strong> inserimento è da intendersi, comunque, a tempo determinato,<br />
anche nel caso del positivo adempimento da parte Sua <strong>di</strong> quanto contenuto nel<br />
progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento allegato alla presente.<br />
12) Lei sarà iscritto nel libro matricola dell’azienda al numero ...............<br />
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento<br />
agli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, alle norme <strong>di</strong> cui al D.Lgs. n. 368/2001,<br />
per quanto compatibili, all’Accordo Interconfederale 11/02/2004 ed al C.C.N.L.<br />
..............., applicato in azienda.<br />
Tutto quanto sopra previsto assolve anche agli obblighi <strong>di</strong> informazione del D.Lgs.<br />
152/97.<br />
Voglia sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta della stessa e <strong>di</strong> completa accettazione<br />
<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
Distinti saluti<br />
TIMBRO E FIRMA<br />
Il Signor ............... sottoscrive la presente in data ............... in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong><br />
completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
In fede Il Signor ...............
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 11<br />
PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO<br />
Allegato al contratto <strong>di</strong> inserimento stipulato in data ..............., ai sensi dell’art. 55<br />
Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276.<br />
***<br />
Il presente progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento è finalizzato a garantire l’adeguamento<br />
delle competenze professionali del Sig. ..............., rientrante nella categoria <strong>di</strong> cui alla<br />
lettera ............... (*) dell’art. 54, 1º comma, D.Lgs. n. 276/2003, al contesto lavorativo<br />
della <strong>di</strong>tta ..............., con ............... (in<strong>di</strong>care la sede, stabilimento, unità produttiva) in<br />
............... (in<strong>di</strong>care Comune e Via).<br />
Obiettivi e modalità<br />
Nell’ottica <strong>di</strong> garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore<br />
in inserimento al contesto lavorativo nel quale si svolgerà tale inserimento, l’Azienda <strong>di</strong>chiara<br />
che il progetto <strong>di</strong> inserimento è preor<strong>di</strong>nato al conseguimento della qualifica <strong>di</strong><br />
...............<br />
A tal fine, il progetto <strong>di</strong> inserimento prevede lo svolgimento delle seguenti attività:<br />
............... (in<strong>di</strong>care le attività che il lavoratore deve svolgere, l’area o le aree, i reparti e/o<br />
gli uffici aziendali in cui deve operare nonché le persone alle quali fare riferimento per<br />
un più proficuo inserimento).<br />
Formazione<br />
Il progetto prevede una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra:<br />
- nozioni <strong>di</strong> prevenzione antinfortunistica, che verranno impartite nella fase iniziale<br />
del rapporto;<br />
- <strong>di</strong>sciplina del rapporto <strong>di</strong> lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da<br />
congrue fasi <strong>di</strong> addestramento specifico, impartite anche con modalità <strong>di</strong> e-learning, in<br />
funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.<br />
In attesa della definizione delle modalità <strong>di</strong> attuazione dell’art. 2, lett. i) del D.Lgs. n.<br />
276/2003 in tema <strong>di</strong> ‘‘libretto formativo del citta<strong>di</strong>no’’, la registrazione delle competenze<br />
acquisite sarà effettuata dall’Azienda ...............<br />
Data, ...............<br />
Per ricevuta ed accettazione<br />
Il lavoratore<br />
L’azienda<br />
............... ...............<br />
_______<br />
(*) in<strong>di</strong>care la lettera corrispondente alla categoria cui appartiene il lavoratore:
12<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
a) soggetto <strong>di</strong> età compresa tra i 18 ed i 29 anni;<br />
b) <strong>di</strong>soccupato <strong>di</strong> lunga durata da 29 fino a 32 anni (secondo l’Accordo Interconfederale<br />
11/02/2004 rientrano in questa categoria coloro che, dopo aver perso un posto <strong>di</strong><br />
lavoro o cessato un’attività <strong>di</strong> lavoro autonomo, siano alla ricerca <strong>di</strong> una nuova occupazione<br />
da più <strong>di</strong> 12 mesi);<br />
c) lavoratore con più <strong>di</strong> 50 anni <strong>di</strong> età, privo <strong>di</strong> un posto <strong>di</strong> lavoro;<br />
d) lavoratore che desidera riprendere un’attività lavorativa e che non ha lavorato per<br />
almeno 2 anni;<br />
e) donna <strong>di</strong> qualsiasi età residente in un’area geografica con tasso <strong>di</strong> occupazione<br />
femminile inferiore almeno del 20 % rispetto a quello maschile o in cui il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione<br />
femminile supera del 10 % quello maschile;<br />
f) persona riconosciuta affetta da un grave han<strong>di</strong>cap fisico, mentale o psichico.<br />
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUI RISULTATI DELL’INSERIMENTO DA R<strong>IL</strong>A-<br />
SCIARE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO<br />
AZIENDA ...............<br />
LAVORATORE ...............<br />
DURATA DELL’INSERIMENTO DAL ............... AL ...............<br />
CONDIZIONI DI ACCESSO INIZIALI:<br />
...............<br />
...............<br />
...............<br />
...............<br />
ATTIVITÀ SVOLTE:<br />
...............<br />
...............<br />
...............<br />
CONOSCENZE MATURATE:<br />
...............<br />
...............<br />
...............<br />
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA<br />
...............
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 13<br />
4. Lettera assunzione con Appren<strong>di</strong>stato Professionalizzante<br />
BOZZA<br />
(su carta intestata)<br />
Luogo e data<br />
Al Signor ...............<br />
Via ............... n. ...............<br />
CAP ...............<br />
Oggetto: Assunzione in qualità <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>sta ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n.<br />
276/2003 come mo<strong>di</strong>ficato dal comma 13 bis dell’art. 13 L. 80/2005 e dalle vigenti<br />
norme contrattuali <strong>di</strong> cui al C.C.N.L. ...............<br />
Appren<strong>di</strong>stato Professionalizzante.<br />
Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà<br />
assunto dalla nostra Ditta in qualità <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>sta alle sotto riportate con<strong>di</strong>zioni.<br />
1) Lei sarà assunto a decorrere dal .............../.............../............... in qualità <strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>sta<br />
ed il Suo contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato avrà una durata pari a ............... mesi/anni,<br />
in applicazione <strong>di</strong> quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro<br />
applicato in azienda (in<strong>di</strong>care il CCNL applicato con il riferimento all’articolo sull’appren<strong>di</strong>stato<br />
professionalizzante) e l’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003, come mo<strong>di</strong>ficato dal comma<br />
13 bis dell’art. 13 della L. 80/2005.<br />
2) La Sua conferma in servizio, nel rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, sarà subor<strong>di</strong>nata al positivo<br />
superamento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova che inizierà dalla data della Sua assunzione e<br />
che sarà pari a ............... (giorni / settimane / mesi) <strong>di</strong> effettiva prestazione lavorativa, come<br />
previsto dall’art. ............... del C.C.N.L. ...............<br />
Durante il periodo <strong>di</strong> prova potremo reciprocamente risolvere in qualsiasi momento il<br />
rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato alle sole con<strong>di</strong>zioni previste per il periodo <strong>di</strong> prova dalla legge<br />
e dal contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro.<br />
3) Verrà iscritto nel libro matricola al n. ...............<br />
4) Il Suo rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato avrà il fine <strong>di</strong> farLe conseguire, in seguito al positivo<br />
svolgimento del periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato pattuito, la qualifica professionale <strong>di</strong> (operaio<br />
/ impiegato) <strong>di</strong> ............... categoria, con le mansioni <strong>di</strong> ...............<br />
Le precisiamo che, secondo le vigenti norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto, per la prima metà<br />
del Suo rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato Lei sarà inquadrato nel ............... livello, mentre per<br />
la seconda metà del periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato l’inquadramento sarà al ............... livello.<br />
Il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato con la nostra azienda prevede un piano formativo, allegato<br />
alla presente lettera, <strong>di</strong> cui costituisce parte integrante.
14<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Inoltre, per quanto riguarda la formazione formale annuale prevista dalla legge e dal<br />
vigente C.C.N.L. applicato in azienda, La informiamo sin d’ora che Ella dovrà partecipare<br />
ai corsi <strong>di</strong> formazione, i cui tempi e modalità <strong>di</strong> attuazione Le saranno successivamente<br />
comunicati.<br />
5) Il Suo rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato sarà regolato dalle norme <strong>di</strong> legge e dalla <strong>di</strong>sciplina<br />
dell’appren<strong>di</strong>stato prevista dal contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro citato al punto<br />
1).<br />
6) Il Suo orario <strong>di</strong> lavoro è <strong>di</strong> ............... ore settimanali ed è stabilito dalle ore<br />
............... alle ore ............... e dalle ore ............... alle ore ............... <strong>di</strong> ogni giorno dal<br />
lunedì al venerdì; ci riserviamo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Suo orario <strong>di</strong> lavoro nel rispetto<br />
delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />
7) Durante il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, il valore lordo (mensile / orario) della Sua retribuzione<br />
sarà <strong>di</strong>fferenziato secondo il seguente prospetto:<br />
- Primo periodo (n. ............... mesi) importo <strong>di</strong> euro. ............... composto dai seguenti<br />
elementi:<br />
............... euro ...............<br />
............... euro ...............<br />
............... euro ...............<br />
Totale euro ...............<br />
- Secondo periodo (n. ............... mesi) importo <strong>di</strong> euro. ............... composto dai seguenti<br />
elementi:<br />
............... euro ...............<br />
............... euro ...............<br />
............... euro ...............<br />
Totale euro ...............<br />
Quanto riportato nel presente punto 7) comprende ogni elemento retributivo a Lei<br />
spettante.<br />
Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le<br />
competeranno.<br />
Il pagamento della retribuzione è mensile.<br />
8) La sede dove si svolgerà il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato sarà ...............<br />
9) Per quanto riguarda il periodo <strong>di</strong> ferie annuale a cui ha <strong>di</strong>ritto nonché i termini <strong>di</strong><br />
preavviso, si rinvia a quanto previsto dal CCNL citato al punto 5).
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 15<br />
10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera <strong>di</strong> assunzione,<br />
riman<strong>di</strong>amo alle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge applicate nella nostra azienda.<br />
11) Il Suo Tutor è il/la Signor/a ..............., che avrà il compito <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare e seguire<br />
le fasi della Sua formazione nel corso del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato.<br />
12) Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in<br />
turni avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò Le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> inviarLa in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />
La preghiamo <strong>di</strong> sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong> completa accettazione<br />
<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
Distinti saluti<br />
TIMBRO E FIRMA<br />
Il Sig. ............... sottoscrive la presente in data .............../.............../............... in segno<br />
<strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong> completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />
- In fede.<br />
Il Signor ...............<br />
5. Lettera <strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> lavoro ripartito (job sharing)<br />
Egregio signor<br />
...............<br />
...............<br />
=======<br />
Egregio signor<br />
...............<br />
...............<br />
===== 4<br />
Vi comunichiamo l’assunzione alle nostre <strong>di</strong>pendenze a tempo indeterminato con decorrenza<br />
dal ............... e alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) entrambi vi impegnate a svolgere l’attività <strong>di</strong> ............... (in<strong>di</strong>care le mansioni affidate)<br />
per ............... ore settimanali <strong>di</strong>stribuite in ............... giorni per ............... ore <strong>di</strong> lavo-<br />
4<br />
In considerazione delle caratteristiche <strong>di</strong> questo rapporto <strong>di</strong> lavoro non è escluso che la ripartizione,<br />
al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto espressamente previsto nella circolare, non possa riguardare anche<br />
più <strong>di</strong> due lavoratori.
16<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
ro giornaliere da espletarsi dalle ore ............... alle ore ............... fermo restando che ciascuno<br />
<strong>di</strong> voi sarà singolarmente responsabile per l’adempimento dell’intero obbligo;<br />
b) la sud<strong>di</strong>visione temporale del lavoro tra il sig. ............... e il sig. ............... sarà tendenzialmente<br />
e salvo <strong>di</strong>versa previa comunicazione: rispettivamente ............... ore e<br />
............... ore (in<strong>di</strong>care la sud<strong>di</strong>visione delle ore da svolgersi rispettivamente da uno e<br />
dall’altro, nonché la collocazione temporale del lavoro giornaliera, settimanale mensile o<br />
annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori) 5 fermo restando che<br />
potrete in qualsiasi momento determinare <strong>di</strong>screzionalmente la sostituzione ovvero la<br />
mo<strong>di</strong>ficazione consensuale della suddetta <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro previa informativa<br />
sull’orario <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> ciascuno con cadenza almeno settimanale;<br />
c) per la suddetta attività la retribuzione sarà erogata per ............... (in<strong>di</strong>care il numero<br />
<strong>di</strong> mensilità) mensilità e corrisposta a ciascuno <strong>di</strong> voi in proporzione alla quantità <strong>di</strong> lavoro<br />
effettivamente prestato. Essa è pari complessivamente cioè sommando quella dovuta<br />
a ciascuno <strong>di</strong> voi a euro ............... (orari o settimanali o mensili o altro) al lordo delle<br />
trattenute previdenziali e fiscali 6 . Nel caso <strong>di</strong> mancata comunicazione della mo<strong>di</strong>fica dell’orario<br />
<strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>cato, il cui onere grava ugualmente su ciascuno <strong>di</strong> voi, la retribuzione<br />
sarà pagata in base alla sud<strong>di</strong>visione dell’orario <strong>di</strong> cui sopra;<br />
d) il luogo predominante <strong>di</strong> lavoro è presso la Sede <strong>di</strong> ............... via ...............; resta<br />
inteso che Essi sin d’ora <strong>di</strong>chiarano la loro <strong>di</strong>sponibilità a svolgere temporaneamente la<br />
suddetta attività anche in luoghi <strong>di</strong>versi da quello <strong>di</strong> assunzione e della originaria sede <strong>di</strong><br />
lavoro (oppure: non è assegnata una sede fissa <strong>di</strong> lavoro potendo Essi essere occupati,<br />
per contratto, in luoghi <strong>di</strong>versi); si precisa che ............... (in<strong>di</strong>care il nominativo del datore<br />
<strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>viduale, ovvero della Società, ente, associazione che assume il lavoratore) ha<br />
sede in ............... via ............... (oppure ha domicilio in ............... via ...............) 7 ;<br />
e) [viene pattuito un periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> ...............; l’assunzione <strong>di</strong>verrà definitiva solo<br />
dopo il superamento <strong>di</strong> detto periodo (in<strong>di</strong>care il periodo <strong>di</strong> prova previsto dal contratto<br />
collettivo per la qualifica corrispondente. È possibile pattuire un periodo <strong>di</strong> prova più bre-<br />
5<br />
Ve<strong>di</strong> N.B.<br />
6<br />
Ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale e obbligatoria per l’invali<strong>di</strong>tà, lavecchiaia<br />
ed i superstiti, dell’indennità <strong>di</strong> malattia e <strong>di</strong> ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e<br />
delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della<br />
prestazione lavorativa i due lavoratori contitolari del contratto non potranno che essere considerati<br />
‘‘assimilati’’ ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia<br />
effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo<br />
svolgimento della prestazione lavorativa in modo da poterne calcolare con precisione l’esatto<br />
ammontare per ciascun lavoratore (circ. Ministero del lavoro n. 43 del 1998).<br />
7<br />
Nel caso <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> una sede predominante <strong>di</strong> lavoro nella lettera d) deve essere inserita<br />
la seguente in<strong>di</strong>cazione: ‘‘non è assegnata una sede fissa o predominante <strong>di</strong> lavoro, potendo<br />
Ella essere occupata, per contratto, in luoghi <strong>di</strong>versi; si precisa pertanto che la ............... (in<strong>di</strong>care<br />
il nominativo del datore <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>viduale, ovvero della Società, ente, associazione<br />
che assume il lavoratore) ha sede/domicilio in ............... via ............... (oppure: ha domicilio in<br />
............... via ...............)’’.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 17<br />
ve o nessun periodo <strong>di</strong> prova mentre non è consentito pattuire un periodo più lungo. È<br />
possibile, in ogni caso, in<strong>di</strong>care un periodo minimo, prima del quale le parti non possono<br />
recedere dal contratto <strong>di</strong> lavoro 8 ), in caso <strong>di</strong> esito negativo della prova la ............... potrà<br />
recedere dal contratto nei confronti sia del signor ............... che del signor ............... a<br />
prescindere dall’imputabilità all’uno o all’altro o ad entrambi dell’esito della prova 9 ].<br />
Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione, se e in quanto compatibile<br />
con le peculiari modalità <strong>di</strong> svolgimento e con la natura del rapporto, il c.c.n.l. <strong>di</strong> categoria.<br />
[La durata delle ferie, dei permessi, dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione del posto per malattia<br />
e infortunio e <strong>di</strong> preavviso si intende riproporzionata in relazione al rapporto tra l’orario<br />
<strong>di</strong> lavoro normale e l’orario <strong>di</strong> lavoro effettivamente svolto ...............] 10 .<br />
Si allega un prospetto delle specifiche misure <strong>di</strong> sicurezza necessarie per lo svolgimento<br />
dell’attività dedotta in contratto.<br />
La preghiamo <strong>di</strong> restituirci copia della presente firmata per accettazione del suo contenuto.<br />
Distinti saluti<br />
Data ...............<br />
Il datore <strong>di</strong> lavoro<br />
Firma<br />
...............<br />
Il lavoratore<br />
Firma<br />
...............<br />
Il lavoratore<br />
Firma<br />
...............<br />
8<br />
Dall’art. 2096 cod. civ. e dall’art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 deriva che il periodo<br />
massimo <strong>di</strong> prova è <strong>di</strong> 6 mesi. L’art. 4 del regio decreto legge n. 1825 del 13 novembre<br />
1924 stabilisce che, per l’assunzione <strong>di</strong> personale appartenente alla categoria degli impiegati il<br />
periodo <strong>di</strong> prova non può in nessun caso superare:<br />
- mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipen<strong>di</strong>o fisso, <strong>di</strong>rettori tecnici o amministrativi<br />
ed impiegati <strong>di</strong> grado e funzioni equivalenti;<br />
- mesi tre, per tutte le altre categorie <strong>di</strong> impiegati.<br />
È possibile, in ogni caso, in<strong>di</strong>care un periodo minimo, prima del quale le parti non possono recedere<br />
dal contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />
9<br />
Clausola eventuale.<br />
10<br />
Clausola eventuale.
18<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Note<br />
N.B.: il presente fac-simile è redatto in conformità alle interpretazioni ed istruzioni<br />
amministrative <strong>di</strong>ramate con circolare del Ministero del lavoro n. 43 del 1998. L’attenersi<br />
ad essa limita i rischi dell’accertamento <strong>di</strong> illecito amministrativo. La necessità e la legittimità<br />
<strong>di</strong> alcune clausole e la loro formulazione è oggetto ancora <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (prevedendo,<br />
ad esempio, che il rapporto <strong>di</strong> lavoro rimane in vita con il lavoratore restante il quale<br />
<strong>di</strong>verrà allora un or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>pendente occupato a tempo pieno; ovvero esplicitando che<br />
per i lavoratori che non vogliono tale effetto, sia da considerare tale evenienza come giusto<br />
motivo <strong>di</strong> risoluzione del rapporto). Sarebbe anzi opportuno regolare le conseguenze<br />
dell’inadempimento <strong>di</strong> uno solo <strong>di</strong> loro, del licenziamento, delle <strong>di</strong>missioni o della malattia<br />
<strong>di</strong> lunga durata (nel senso che tal caso costituisce per l’altro motivo <strong>di</strong> risoluzione del<br />
rapporto), ovvero del mancato superamento del periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> uno solo <strong>di</strong> loro (ve<strong>di</strong><br />
quanto su esposto per le <strong>di</strong>missioni e il licenziamento). Peraltro, nonostante le istruzioni<br />
della circolare ministeriale suddetta, pare quanto meno opinabile dover stabilire preventivamente<br />
la collocazione temporale e la sud<strong>di</strong>visione del lavoro quando queste possono<br />
in realtà essere sempre variate dai lavoratori. Per evitare contestazioni sulla effettiva durata<br />
del lavoro effettivamente esplicato dall’uno e dall’altro non sembra illegittimo prevedere<br />
che l’azienda si liberi pagando l’intera retribuzione ad uno dei lavoratori restando poi<br />
onere <strong>di</strong> questi pagare le rispettive quote ai colleghi.<br />
6. Lavoro a chiamata o intermittente<br />
Egregio signor<br />
...............<br />
...............<br />
=======<br />
Con la presente Le comunichiamo l’assunzione alle nostre <strong>di</strong>pendenze con contratto<br />
<strong>di</strong> lavoro intermittente (oppure: a chiamata) con decorrenza dal ............... per ...............<br />
al fine del/della quale si pone a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
La sua assunzione è alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) Ella è inquadrata nel ............... (in<strong>di</strong>care il livello d’inquadramento attribuito) livello<br />
del c.c.n.l. ............... (in<strong>di</strong>care il contratto collettivo applicabile) con qualifica e mansioni<br />
<strong>di</strong> ............... (in<strong>di</strong>care la qualifica attribuita in relazione alle mansioni per cui avviene l’assunzione<br />
che deve, a sua volta, corrispondere al livello d’inquadramento attribuito);<br />
b) Ella si impegna a rendersi <strong>di</strong>sponibile in ............... e al numero telefonico<br />
............... (1) e a svolgere la sua prestazione a seguito <strong>di</strong> richiesta, anche a mezzo telefono,<br />
fax e e.mail con un preavviso <strong>di</strong> almeno gg. ............... (deve essere concesso almeno<br />
un giorno <strong>di</strong> preavviso al lavoratore chiamato); in caso <strong>di</strong> rifiuto saranno applicate le sanzioni<br />
previste dalla legge e dai contratti collettivi;
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 19<br />
c) la Sua retribuzione nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> attività sarà <strong>di</strong> euro ............... (orari o settimanali<br />
o mensili o altro) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali;<br />
d) nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> inattività avrà <strong>di</strong>ritto ad un’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità pari a euro<br />
............... (per ora, per settimana, mese o altro) al lordo delle trattenute previdenziali e<br />
fiscali;<br />
e) il suo luogo predominante <strong>di</strong> lavoro è presso la sede <strong>di</strong> ............... via ...............<br />
[resta inteso che Ella <strong>di</strong>chiara sin d’ora la sua <strong>di</strong>sponibilità a svolgere temporaneamente<br />
la sua attività anche in luoghi <strong>di</strong>versi da quello <strong>di</strong> assunzione e dalla sua originaria sede<br />
<strong>di</strong> lavoro ove le esigenze aziendali lo richiedano] (2);<br />
f) [f) viene pattuito un periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> ...............; l’assunzione <strong>di</strong>verrà definitiva<br />
solo dopo il superamento <strong>di</strong> detto periodo (in<strong>di</strong>care il periodo <strong>di</strong> prova previsto dal contratto<br />
collettivo per la qualifica corrispondente. È possibile pattuire un periodo <strong>di</strong> prova<br />
più breve o nessun periodo <strong>di</strong> prova, mentre non è consentito pattuire un periodo più<br />
lungo. È possibile, in ogni caso, in<strong>di</strong>care un periodo minimo, prima del quale le parti non<br />
possono recedere dal contratto <strong>di</strong> lavoro)] (2).<br />
[Si allega un prospetto con le misure <strong>di</strong> sicurezza che saranno approntate vista la particolarità<br />
delle lavorazioni] (2).<br />
Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione il c.c.n.l. <strong>di</strong> categoria<br />
in quanto compatibile con la particolare tipologia del rapporto.<br />
La durata delle ferie, dei permessi, dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione del posto per malattia<br />
e infortunio e <strong>di</strong> preavviso si intende riproporzionata in relazione alla prestazione lavorativa<br />
effettivamente eseguita.<br />
La preghiamo <strong>di</strong> restituirci copia della presente firmata per accettazione del suo contenuto.<br />
Distinti saluti<br />
Data ...............<br />
Firma del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
...............<br />
Firma del lavoratore<br />
...............<br />
Note<br />
N.B. Per i limiti <strong>di</strong> ammissibilità del lavoro ‘‘a chiamata’’ o intermittente in assenza <strong>di</strong><br />
contratti collettivi che <strong>di</strong>sciplinino la materia si rinvia alle Considerazioni giuri<strong>di</strong>che e operative.<br />
(1) L’in<strong>di</strong>viduazione del luogo e delle modalità della <strong>di</strong>sponibilità, oltre che prevista
20<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
dalla legge è opportuna in quanto evita l’insorgere <strong>di</strong> equivoci in caso <strong>di</strong> lavoratore che<br />
non sia risultato raggiungibile presso un determinato numero o recapito.<br />
(2) Clausola eventuale.<br />
7. Lettera assunzione <strong>di</strong>rigente con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato<br />
Luogo e data<br />
Egregio Signor<br />
Oggetto: Lettera <strong>di</strong> assunzione<br />
Facciamo seguito agli incontri intercorsi per confermarLe la Sua assunzione a tempo<br />
indeterminato alle <strong>di</strong>pendenze della nostra società, a decorrere dal .............../.............../<br />
............... con la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente ai sensi del vigente CCNL Dirigenti <strong>di</strong> Aziende Industriali<br />
con le mansioni <strong>di</strong> seguito specificate.<br />
Il ruolo da Lei ricoperto, in <strong>di</strong>retta collaborazione con il Presidente e l’Amministratore<br />
Delegato, è <strong>di</strong> significativa importanza e responsabilità e, prevalentemente, riguarda<br />
...............<br />
La Sua sede <strong>di</strong> lavoro è presso i nostri uffici <strong>di</strong> ..............., via ...............<br />
Alla luce della Sua <strong>di</strong>sponibilità, Le confermiamo che potrà essere chiamato a prestare<br />
la Sua opera anche presso altre società del gruppo o <strong>di</strong> terzi, restando inteso che la<br />
retribuzione corrispostaLe dalla nostra società deve intendesi a compenso <strong>di</strong> ogni prestazione<br />
in tali eventualità da Lei fornite e che il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro intercorre unicamente<br />
con la nostra società.<br />
Resta, parimenti, inteso che, nel corso del rapporto la società potrà <strong>di</strong>sporre eventuali<br />
suoi trasferimenti o <strong>di</strong>stacchi presso altre sue se<strong>di</strong> ed affidarLe mansioni <strong>di</strong>verse da quelle<br />
oggetto della presente lettera.<br />
Il Suo trattamento economico complessivo annuo, corrisposto in 13 mensilità, ammonterà<br />
complessivamente ad euro ..............., comprensivo <strong>di</strong> ogni elemento retributivo<br />
contrattualmente previsto, fatto salvo, in relazione ad eventuali trasferte, l’accordo tra le<br />
parti riguardante il rimborso spese su presentazione <strong>di</strong> apposita documentazione.<br />
Per lo svolgimento della Sua attività Le sarà dato in uso un telefono mobile aziendale,<br />
che dovrà essere imme<strong>di</strong>atamente restituito su richiesta dell’azienda.<br />
Con riferimento alla particolare natura della Sua professionalità e delle Sue mansioni,<br />
Lei sarà ovviamente tenuto a mantenere il più rigoroso segreto professionale nei confronti<br />
dei terzi nonché all’interno, in relazione all’organizzazione aziendale stabilita.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 21<br />
Per quanto non precisato nella presente lettera, valgono le norme <strong>di</strong> legge e contrattuali<br />
per i Dirigenti <strong>di</strong> Aziende Industriali in vigore.<br />
La preghiamo <strong>di</strong> restituirci firmato per accettazione, il duplicato della presente e Le<br />
porgiamo i nostri migliori saluti.<br />
8. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale<br />
BOZZA<br />
Luogo e data<br />
Egr. Sig.<br />
Oggetto: Risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro per assorbimento delle mansioni<br />
Come Le è noto, la scrivente società ha nominato nei mesi scorsi un nuovo Amministratore<br />
Unico nella persona del signor ...............<br />
Detto amministratore, a fronte, da un lato, della necessità <strong>di</strong> contenere i costi <strong>di</strong> gestione<br />
a seguito della caduta degli or<strong>di</strong>ni e, dall’altro lato, della presenza <strong>di</strong> una struttura<br />
ridondante rispetto alle esigenze aziendali, ha deliberato <strong>di</strong> assorbire nella sua persona e<br />
nei suoi <strong>di</strong>retti collaboratori le mansioni da Lei svolte.<br />
Ella viene esonerata dal prestare attività lavorativa durante il periodo <strong>di</strong> preavviso; sicché<br />
il rapporto <strong>di</strong> lavoro cessa contestualmente alla data <strong>di</strong> ricevimento della presente<br />
comunicazione.<br />
L’indennità sostitutiva del preavviso Le verrà corrisposta unitamente alle altre spettanze<br />
liquidatorie, compreso il trattamento <strong>di</strong> fine rapporto.<br />
Firma del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
...............<br />
9. Lettera contestazione addebiti<br />
BOZZA<br />
Luogo e data<br />
Egr. Sig.<br />
Oggetto: Contestazione <strong>di</strong> addebiti ex art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 e<br />
sospensione cautelare dal lavoro con effetto imme<strong>di</strong>ato<br />
La scrivente società è pervenuta alla determinazione <strong>di</strong> contestarLe formalmente una<br />
reiterata serie <strong>di</strong> comportamenti che pongono in <strong>di</strong>scussione i contenuti che devono presiedere<br />
ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale ed i fondamenti del rapporto <strong>di</strong> fiducia che
22<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
deve connotare le relazioni gerarchiche aziendali, specie nei confronti <strong>di</strong> un soggetto con<br />
funzioni apicali quali quelle da Lei ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa della<br />
società.<br />
Ai sensi dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) Le contestiamo<br />
quanto segue:<br />
1) l’inadeguata ed inefficiente gestione dell’andamento economico/finanziario della<br />
società unitamente alla non tempestiva presa d’atto dell’avvenuto altro squilibrio gestionale,<br />
senza intervenire tempestivamente con l’attuazione <strong>di</strong> efficaci azioni correttive e<br />
senza adeguata e sollecita informazione agli organi collegiali della società;<br />
2) il mancato impegno a coor<strong>di</strong>nare efficacemente le maestranze, presso le quali è<br />
giunto a perdere la Sua autorevolezza e la Sua cre<strong>di</strong>bilità tanto da aver ad<strong>di</strong>rittura provocato<br />
le <strong>di</strong>missioni forzose <strong>di</strong> due valide <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> rilevante anzianità aziendale (sig.<br />
............... e sig. ...............);<br />
3) il prelevamento abusivo, dalle <strong>di</strong>sponibilità finanziarie della società, della somma <strong>di</strong><br />
euro ............... a titolo <strong>di</strong> Sua pretesa illegittima consulenza, operazione eseguita a totale<br />
insaputa dell’organo societario.<br />
Gli addebiti sopra contestati non hanno solamente leso le <strong>di</strong>sposizioni contrattuali<br />
che regolano il rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale, ma anche le norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza che caratterizzano<br />
la liceità dei rapporti interprivati e la cui presenza è elemento costitutivo fondamentale<br />
della fiducia nei Suoi confronti anche in riferimento alle Sue responsabilità.<br />
La gravità del Suo comportamento impone, in attesa delle sue controdeduzioni, la<br />
sospensione cautelare del rapporto <strong>di</strong> lavoro presso la nostra società, con <strong>di</strong>ffida a non<br />
esercitare nel frattempo i poteri <strong>di</strong> cui alle deleghe a Lei accordate fino alla conclusione<br />
della procedura <strong>di</strong>sciplinare instaurata.<br />
Restiamo, pertanto, in attesa delle Sue controdeduzioni scritte nel termine <strong>di</strong> cinque<br />
giorni a far tempo dal ricevimento della presente.<br />
Distinti saluti.<br />
Firma del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
10. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale per giusta causa<br />
BOZZA<br />
Luogo e data<br />
Egr. Sig.<br />
Oggetto: Comunicazione <strong>di</strong> risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro per giusta causa<br />
con effetto imme<strong>di</strong>ato e senza preavviso
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 23<br />
Con nostra lettera raccomandata del .............../.............../..............., da Lei ricevuta<br />
in pari data, Le sono stati contestati una serie <strong>di</strong> addebiti sui quali Ella è stata invitata a<br />
proporre le Sue controdeduzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.<br />
Le contestazioni <strong>di</strong> cui sopra sono state ad Ella addebitate con lettera del seguente<br />
testuale tenore:<br />
(riportare il testo integrale della lettera <strong>di</strong> contestazione <strong>di</strong> addebiti <strong>di</strong>sciplinari)<br />
In relazione agli addebiti <strong>di</strong> cui alla lettera sopra riportata Ella ha fatto pervenire il<br />
.............../.............../............... le Sue controdeduzioni che, per altro, risultano del tutto<br />
insufficienti a rappresentare una motivazione lecita dei comportamenti contestati.<br />
Dal tenore della Sua risposta emerge, in particolare, che Ella abbia ritenuto assolutamente<br />
normali, nonostante che le fossero state rappresentate le negative ricadute sulla<br />
coesione aziendale e sul management, comportamenti apertamente critici nei confronti<br />
<strong>di</strong> scelte strategiche aziendali.<br />
Proprio dal tenore della Sua risposta risulta, in sostanza, che ogni Suo comportamento<br />
è stato il frutto <strong>di</strong> scelte precise e consapevoli, nonostante comportassero effetti destabilizzanti<br />
nelle maestranze.<br />
Da <strong>di</strong>versa angolazione si deve rilevare nella Sua risposta il convincimento che Ella<br />
potesse ritenersi del tutto affrancato dalle regole aziendali. Significativo, ma inquietante,<br />
è il ritenere che un danno da Ella ritenuto <strong>di</strong> proporzioni ridotte sarebbe, per ciò solo, da<br />
considerare irrilevante sotto il profilo comportamentale.<br />
È sufficiente rappresentarsi quali problematiche ricadute potrebbe determinare una<br />
concezione del genere sul complesso dei rapporti aziendali con le risorse umane per<br />
escluderne qualunque legittimazione ovvero ipotetiche posizioni <strong>di</strong> tolleranza.<br />
Le <strong>di</strong>fese da Ella proposte sono, dunque, del tutto insufficienti a fondare una posizione<br />
conservativa del Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro da parte della società, essendosi al contrario<br />
verificate le con<strong>di</strong>zioni che a norma dell’art. 2119 cod. civ., non consentono la prosecuzione<br />
neppure temporanea del rapporto medesimo.<br />
Con la presente Le viene, pertanto, intimato il licenziamento per giusta causa, ai sensi<br />
dell’art. 2119 cod. civ., con effetto imme<strong>di</strong>ato e senza preavviso.<br />
La informiamo che le competenze <strong>di</strong> fine rapporto saranno a Sua <strong>di</strong>sposizione presso<br />
i nostri uffici a decorrere dal ...............<br />
La invitiamo, inoltre, a restituire tempestivamente i beni aziendali in Suo possesso.<br />
- Distinti saluti.<br />
Firma del datore <strong>di</strong> lavoro
24<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
RIFERIMENTI NORMATIVI<br />
artt. 230 bis, 1175-1176, 1325, 1346, 1362, 1375, 1419, 2082, 2086, 2095-<br />
2096, 2104-2105, 2106, 2118-2119, 2222, 2238-2239 c.c.; l. 13.11.1924, n.<br />
1822; l. 15.7.1966, n. 604; l. 19.1.1955, n. 25; l. 17.10.1967, n. 977; l.<br />
20.5.1970, n. 300; l. 13.5.1985, n. 190; l. 28.2.1987, n. 256; l. 28.11.1996, n.<br />
608; l. 31.12.1996, n. 675; d.lg. 26.5.1997, n. 152; l. 24.6.1997, n. 196; d.lg.<br />
6.9.2001, n. 368; d.lg. 9.7.2003, n. 215; d.lg. 9.7.2003, n. 216; d.lg.<br />
10.9.2003, n. 276; l. 14.5.2005 n. 80; Circ. Ministero del Lavoro n.<br />
43.1998; Circ. Ministero del Lavoro n. 42.2002.<br />
COMMENTO<br />
Sommario: 1. Nozione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - 2. I criteri <strong>di</strong>stintivi del lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto<br />
al lavoro autonomo ed al lavoro gratuito - 3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
- 4. Diritti e doveri delle parti nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - 5. Il<br />
contratto<strong>di</strong>lavoroatempodeterminato-6. Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato - 7. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
intermittente - 8. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro ripartito - 9. Il contratto <strong>di</strong> inserimento - 10. Il<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti.<br />
1. Nozione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
L’art. 2094 c.c. definisce il ‘‘prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato’’ come colui<br />
che si obbliga, <strong>di</strong>etro retribuzione, a prestare lavoro intellettuale o<br />
manuale alle <strong>di</strong>pendenze e sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un altro soggetto che assume<br />
su <strong>di</strong> sé l’organizzazione, il risultato ed il rischio <strong>di</strong> tale lavoro.<br />
Per altro verso, secondo l’art. 2222 c.c. è ‘‘lavoratore autonomo’’ colui<br />
che si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con<br />
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione.<br />
Da un primo confronto tra le due definizioni co<strong>di</strong>cistiche - mai testualmente<br />
mutate rispetto all’originaria formulazione del 1942 - si possono ricavare<br />
i principali elementi caratterizzanti del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />
ovvero:<br />
1) l’elemento della subor<strong>di</strong>nazione del lavoratore nei confronti del datore<br />
<strong>di</strong> lavoro;<br />
2) la corrispettività della reciproca obbligazione;<br />
3) l’assenza del rischio in capo al lavoratore;<br />
4) l’inserimento del lavoratore in un complesso impren<strong>di</strong>toriale organizzato<br />
e gestito dal datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
L’elemento della subor<strong>di</strong>nazione<br />
Come ben noto agli operatori del <strong>di</strong>ritto, la <strong>di</strong>stinzione tra lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
e lavoro autonomo non è affatto agevole, in quanto non può es-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 25<br />
sere semplicemente ricavata dalla qualificazione convenzionale del rapporto<br />
data dal modulo normativo, ma deve essere concretamente desunta dall’effettivo<br />
atteggiarsi del rapporto caso per caso, pur dando valore anche<br />
alla reale volontà delle parti (sul punto: infra).<br />
Orbene, secondo la giurisprudenza ormai consolidata l’elemento della<br />
subor<strong>di</strong>nazione consiste nel vincolo <strong>di</strong> natura personale in base al quale il<br />
prestatore <strong>di</strong> lavoro viene assoggettato al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo,<br />
<strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente limitazione della sua<br />
autonomia (in tal senso: Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007, n. 5706; Cass. civ.,<br />
sez. lav., 13.2.2007, n. 3090; Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119;<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.9.2003, n. 13956; Cass. civ., sez. lav., 7.3.2003, n.<br />
3471) ovvero nell’assunzione, da parte del lavoratore, dell’obbligazione<br />
contrattuale <strong>di</strong> prestare la propria attività lavorativa - intesa quale messa<br />
a <strong>di</strong>sposizione delle proprie energie - alle <strong>di</strong>pendenze e sotto la <strong>di</strong>rezione<br />
dell’impren<strong>di</strong>tore, che si traduce nell’inserimento stabile e sistematico del<br />
lavoratore nell’organizzazione dell’impresa secondo le <strong>di</strong>rettive e le determinazioni<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro stesso (in tal senso: Cass. civ., sez. lav.,<br />
20.6.2003, n. 9900).<br />
Da quanto sopra, emerge, dunque, che il principale elemento che consente<br />
<strong>di</strong> qualificare il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato è l’assoggettamento<br />
del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro, anche definito con<br />
l’espressione ‘‘etero<strong>di</strong>rezione’’ per esprimere, appunto, il contesto <strong>di</strong> fatto<br />
nel quale il lavoratore, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, riceve<br />
le <strong>di</strong>rettive del datore <strong>di</strong> lavoro in adempimento alle obbligazioni assunte<br />
(Cass. civ., sez. lav., 24.11.1998, n. 11924).<br />
Il lavoratore subor<strong>di</strong>nato è sempre sottoposto a tale potere <strong>di</strong> etero<strong>di</strong>rezione,<br />
anche se in determinati casi, per l’elevato contenuto professionale<br />
delle mansioni affidate, risulti avere in concreto un certo margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità.<br />
Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’elemento della subor<strong>di</strong>nazione<br />
può assumere una intensità <strong>di</strong>fferenziata in relazione ai <strong>di</strong>versi<br />
casi concreti, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui la prestazione del lavoratore<br />
sia caratterizzata da un’elevata autonomia tecnica (Cass. civ., sez.<br />
lav., 13.2.2007, n. 3090) oppure nel caso <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> alto contenuto<br />
professionale ed intellettuale (Cass. civ., sez. lav., 21.5.2004, n. 9764;<br />
Cass. civ., sez. lav., 1.9.2004, n. 17569).<br />
Dalla riconosciuta possibilità della attenuazione del potere <strong>di</strong>rettivo del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza <strong>di</strong> un rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato in<strong>di</strong>viduando l’elemento qualificante nella circostanza<br />
che il lavoratore rimanesse stabilmente a <strong>di</strong>sposizione del datore<br />
<strong>di</strong> lavoro.
26<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Significativa al riguardo è la posizione della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità<br />
rispetto al lavoro giornalistico, in relazione al quale è stato ritenuto che<br />
gli elementi dell’inserimento nell’organizzazione aziendale e dell’assoggettamento<br />
al potere datoriale si manifestino nel fatto che il lavoratore si tenga<br />
stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore, per eseguirne le istruzioni, anche<br />
negli intervalli tra una prestazione e l’altra (Cass. civ., sez. lav.,<br />
29.12.2006, n. 27608; Cass. civ., sez. lav., 23.9.2005, n. 18660; Cass. civ.,<br />
sez. lav., 9.4.2004, n. 6983).<br />
Da quanto sopra esposto, si evince che la subor<strong>di</strong>nazione, quale principale<br />
elemento <strong>di</strong>stintivo rispetto al lavoro autonomo, non è sempre agevolmente<br />
in<strong>di</strong>viduabile, ed infatti, proprio a fronte <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fficoltà, la giurisprudenza<br />
ha elaborato una serie <strong>di</strong> criteri sussi<strong>di</strong>ari che, nel loro complesso<br />
ed in considerazione del caso concreto, sono idonei a consentire<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione o meno del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione.<br />
Criteri sussi<strong>di</strong>ari ai fini del riconoscimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato:<br />
- Assenza del rischio in capo al lavoratore<br />
La valutazione dell’incidenza del rischio economico dell’attività <strong>di</strong> impresa<br />
rappresenta un in<strong>di</strong>catore rilevante, in quanto, normalmente, nel<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato il rischio del risultato della prestazione, è<br />
assunto dal datore <strong>di</strong> lavoro e non grava sul prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
Invero, l’assunzione del rischio economico dell’attività è normalmente<br />
considerato quale in<strong>di</strong>ce incompatibile con la natura giuri<strong>di</strong>ca del rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato (Cass. civ., sez. lav., 29.4.2003, n. 6673; Cass. civ.,<br />
sez. lav., 20.3.2001, n. 3975), in quanto presuppone un’organizzazione almeno<br />
<strong>di</strong> beni e mezzi che <strong>di</strong> fatto qualifica il lavoratore autonomo.<br />
Inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale<br />
- La continuità della prestazione lavorativa<br />
L’in<strong>di</strong>catore dell’inserimento del lavoratore nella struttura aziendale ha<br />
assunto nell’elaborazione giurisprudenziale una notevole rilevanza in quanto<br />
costituisce l’espressione <strong>di</strong> un accordo tra le parti, in forza del quale il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro può fare affidamento sulla permanenza della <strong>di</strong>sponibilità<br />
del lavoratore senza essere esposto al rischio <strong>di</strong> doverla contrattare volta<br />
per volta, nel senso, appunto, che il lavoratore rimane a <strong>di</strong>sposizione del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 20.8.2003, n. 12252; Cass. civ., sez.<br />
lav., 20.1.2001, n. 833).<br />
L’inserimento del lavoratore nell’impresa, unitamente al carattere della<br />
continuità della prestazione lavorativa offerta dal medesimo, consentono
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 27<br />
<strong>di</strong> accertare l’esistenza del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione, in quanto in<strong>di</strong>cano<br />
il potere del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> utilizzare le energie lavorative del prestatore<br />
<strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970).<br />
Tali conclusioni derivano, d’altra parte, dal dato normativo <strong>di</strong> cui agli<br />
artt. 2094 e 2103 c.c. i quali <strong>di</strong>spongono che, nel rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />
il lavoratore presta la propria attività alle <strong>di</strong>pendenze dell’impren<strong>di</strong>tore<br />
e sotto la <strong>di</strong>rezione del medesimo, secondo mansioni predeterminate,<br />
il cui contenuto e la cui modalità <strong>di</strong> esecuzione possono essere,<br />
appunto, variate unilateralmente dall’impren<strong>di</strong>tore (Cass. civ., sez. lav.,<br />
20.8.2003, n. 12252).<br />
Per quanto attiene in modo più specifico all’aspetto della continuità della<br />
prestazione, si ritiene che questo sia un elemento costitutivo del contratto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, connaturato all’obbligo del lavoratore <strong>di</strong> mettere<br />
a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro le proprie energie lavorative ed alla<br />
permanenza nel tempo <strong>di</strong> tale obbligo (Cass. civ., sez. lav., 12.6.1986, n.<br />
3913; Cass. civ., sez. lav., 9.4.1986, n. 2478).<br />
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si tratta, comunque,<br />
<strong>di</strong> un elemento necessariamente complementare alla subor<strong>di</strong>nazione,<br />
finalizzato alla qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro come subor<strong>di</strong>nato<br />
laddove, nonostante eventuali interruzioni, il lavoratore resti a <strong>di</strong>sposizione<br />
del datore (Cass. civ., sez. lav., 21.6.1986, n. 4152 e nello stesso<br />
senso molto recentemente, anche Cass. civ., sez. lav., 29.12.2006, n.<br />
27608).<br />
Vincolo dell’orario <strong>di</strong> lavoro<br />
L’obbligo del lavoratore <strong>di</strong> osservare e rispettare un determinato orario<br />
<strong>di</strong> lavoro nell’espletamento della propria attività lavorativa è considerato<br />
dalla giurisprudenza come un in<strong>di</strong>ce significativo della natura subor<strong>di</strong>nata<br />
del rapporto, quando tale previsione è l’espressione del potere decisionale<br />
e <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro in merito all’organizzazione della propria<br />
azienda (Cass. civ., sez. lav., 9.12.2002, n. 17534).<br />
Da altra prospettiva, peraltro, l’assenza <strong>di</strong> un specifica previsione del<br />
vincolo dell’orario <strong>di</strong> lavoro non è normalmente ritenuta circostanza <strong>di</strong> per<br />
sé sufficiente ad escludere la sussistenza della subor<strong>di</strong>nazione, quando, ad<br />
esempio, risulti <strong>di</strong>mostrato che le parti hanno dedotto nel contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
l’esecuzione <strong>di</strong> un’attività per la quale non è necessario stabilire uno<br />
specifico orario (Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970).<br />
La volontà delle parti<br />
Partendo dalla considerazione ampiamente con<strong>di</strong>visa secondo la quale<br />
il contratto <strong>di</strong> lavoro è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive,
28<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro si ritengono applicabili le<br />
norme generali sull’interpretazione del contratto e, quin<strong>di</strong>, anche la norma<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 1362 c.c., che postula l’indagine sulla comune intenzione delle<br />
parti attraverso la valutazione del loro comportamento complessivo<br />
anche posteriore alla conclusione del contratto.<br />
Come è agevole intuire all’operatore del <strong>di</strong>ritto, tale indagine si rende,<br />
normalmente, necessaria nel momento in cui si rilevino delle incongruenze<br />
<strong>di</strong> fatto tra il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto <strong>di</strong> lavoro tra le<br />
stesse instaurato e le concrete modalità <strong>di</strong> svolgimento del rapporto medesimo:<br />
in tali casi, la qualificazione del rapporto passa attraverso la ricerca<br />
della volontà reale ed effettiva delle parti, non rilevando la definizione formale<br />
che le parti hanno dato al rapporto (Cass. civ., sez. lav., 6.2.2001, n.<br />
1666).<br />
Ciò, evidentemente, in quanto tale volontà effettiva si è manifestata all’esterno<br />
attraverso una serie <strong>di</strong> elementi che consentono al giu<strong>di</strong>cante <strong>di</strong><br />
ritenere prevalente il reale contenuto del rapporto rispetto alla qualificazione<br />
operata dalle parti (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2001, n. 3200; Cass. civ.,<br />
sez. lav., 18.4.2001, n. 5665; Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119).<br />
Nel senso appena esposto si è pronunciata la Suprema Corte con una<br />
sentenza molto recente, nella quale è stato affermato il principio secondo<br />
il quale ‘‘il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto’’<br />
costituisce ‘‘elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione,<br />
ma anche ai fini dell’accertamento <strong>di</strong> una nuova e <strong>di</strong>versa volontà<br />
eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e <strong>di</strong>retta a<br />
mo<strong>di</strong>ficare (...) ad<strong>di</strong>rittura la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente<br />
previsto’’ (Cass. civ., sez. lav., 13.3.2007, n. 5826).<br />
2. I criteri <strong>di</strong>stintivi del lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto al lavoro autonomo<br />
ed al lavoro gratuito<br />
Come già esposto, secondo l’art. 2222 c.c. è lavoratore autonomo colui<br />
che si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con<br />
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione.<br />
Benché la <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e lavoro subor<strong>di</strong>nato sia meno<br />
agevole <strong>di</strong> quanto si possa pensare, è comunque indubbio che il principale<br />
elemento che caratterizza il primo tipo <strong>di</strong> rapporto è il concetto <strong>di</strong><br />
‘‘autonomia’’ definibile, in negativo, come l’assenza della subor<strong>di</strong>nazione<br />
nella accezione <strong>di</strong> cui al precedente punto 1).<br />
Ed infatti, un rapporto <strong>di</strong> lavoro si può qualificare come autonomo<br />
quando un soggetto si assume l’obbligo <strong>di</strong> effettuare una certa prestazione<br />
in favore <strong>di</strong> un altro soggetto, ma senza il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione e
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 29<br />
con assunzione a proprio carico del rischio connesso all’espletamento <strong>di</strong> tale<br />
attività.<br />
In linea <strong>di</strong> principio, un’attività che abbia un rilievo economico può essere<br />
oggetto <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro sia autonomo che subor<strong>di</strong>nato: come<br />
costantemente affermato dalla Suprema Corte, l’in<strong>di</strong>viduazione dell’una o<br />
dell’altra fattispecie <strong>di</strong>pende dalla sussistenza o meno, ed in quale misura,<br />
degli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo,<br />
e cioè l’assoggettamento del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento<br />
nell’organizzazione aziendale.<br />
L’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni<br />
ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato od autonomo si risolve in un<br />
accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato, è<br />
incensurabile in cassazione (cfr. tra le tante: Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007,<br />
n. 5706; Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119; Cass. civ., sez. lav.,<br />
20.6.2003, n. 9900).<br />
Dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale è, quin<strong>di</strong>, possibile ricavare<br />
una certa casistica, dalla quale emerge la concreta <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> procedere<br />
all’in<strong>di</strong>viduazione definitiva <strong>di</strong> elementi e criteri che consentano <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere<br />
con certezza le due fattispecie che si stanno esaminando.<br />
Così, ad esempio, la figura dei ‘‘pony exspress’’ è stata ricondotta più<br />
spesso, ma non senza contrasti, al lavoro autonomo laddove gli stessi abbiano<br />
una sostanziale autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro,<br />
come nel caso in cui il lavoratore abbia la possibilità <strong>di</strong> non rispondere alle<br />
singole chiamate (Cass. civ., sez. lav., 24.2.2006, n. 4171).<br />
Per altro verso, ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un<br />
insegnante in una scuola privata, trattandosi <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> contenuto intellettuale,<br />
viene solitamente attribuito maggiore rilievo all’inserimento<br />
nell’organizzazione della scuola ed all’atteggiarsi del rapporto tra la posizione<br />
tecnica dell’insegnante rispetto al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro,<br />
mentre sono considerati non idonei alla definizione della qualificazione<br />
del rapporto come subor<strong>di</strong>nato altri elementi quali l’osservanza <strong>di</strong> un orario<br />
<strong>di</strong> lavoro, la continuità della prestazione o la forma della retribuzione<br />
(Cass. civ., sez. lav., 12.5.2005, n. 9967).<br />
Un’attività riconducibile ad una prestazione lavorativa <strong>di</strong> natura subor<strong>di</strong>nata<br />
presuppone, per definizione, l’onerosità della stessa, stante lo<br />
‘‘scambio’’ tra prestazione e retribuzione: tuttavia, sono rinvenibili alcune<br />
ipotesi nelle quali la prestazione concretamente posta in essere da un soggetto<br />
sia caratterizzata dalla gratuità della stessa.<br />
Infatti, la presunzione <strong>di</strong> onerosità che accompagna lo svolgimento <strong>di</strong><br />
un’attività subor<strong>di</strong>nata può essere vinta e superata con la prova contraria
30<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
deducibile dalle modalità concrete <strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong> tale prestazione, che<br />
saranno oggetto dell’accertamento istruttorio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, volto a<br />
verificare se l’attività sia stata effettuata a titolo gratuito a fronte <strong>di</strong> particolari<br />
circostanze oggettive e soggettive che siano idonee a giustificare la<br />
gratuità della prestazione e ad escludere la sussistenza <strong>di</strong> un’ipotesi illegittima<br />
<strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> retribuzione (Cass. civ., sez. lav., 28.3.1998, n. 3290),<br />
come nel caso in cui ad esempio, la finalità ideale e solidale della prestazione<br />
risulti prevalente rispetto a quella lucrativa, rendendo irrilevanti altri<br />
elementi quali la gradazione del vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione o l’inserimento<br />
del prestatore nell’organizzazione (Cass. civ., sez. lav., 6.4.1999, n.<br />
3304).<br />
Sul versante legislativo, la presunzione <strong>di</strong> gratuità che caratterizzava<br />
originariamente il lavoro familiare è stata notevolmente attenuata in occasione<br />
della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, attuata con la l. 19.5.1975, n.<br />
151, che, introducendo nell’art. 230 bis c.c., ha dettato per il lavoro nell’impresa<br />
familiare una <strong>di</strong>sciplina del tutto residuale che si applica ‘‘salvo<br />
che sia configurabile un <strong>di</strong>verso rapporto’’: tale rapporto, infatti, potrà essere<br />
riconducibile a vari titoli giuri<strong>di</strong>ci, tra i quali certamente il lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />
laddove ne ricorrano in concreto i requisiti (Cass. civ., sez.<br />
lav., 18.10.2005, n. 20157).<br />
3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
a) I soggetti<br />
Le parti del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono rappresentate da due<br />
soggetti <strong>di</strong>stinti: il datore <strong>di</strong> lavoro ed il prestatore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Il primo può essere un impren<strong>di</strong>tore - nell’accezione <strong>di</strong> cui all’art. 2082<br />
c.c. - ovvero un non impren<strong>di</strong>tore, come è desumibile dagli artt. 2238 e<br />
2239 c.c., dai quali emerge la configurazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato sia con un soggetto che esercita una professione intellettuale,<br />
sia in casi non riconducibili all’esercizio <strong>di</strong> un’impresa, come il lavoro<br />
domestico.<br />
Sul versante dell’identificazione dei prestatori <strong>di</strong> lavoro, l’art. 2095 c.c.,<br />
come mo<strong>di</strong>ficato dalla l. 13.5.1985, n. 190, definisce le quattro categorie<br />
dei prestatori <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, <strong>di</strong>stinguendoli testualmente in <strong>di</strong>rigenti,<br />
quadri, impiegati e operai.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una sud<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> natura definitoria che ha la principale<br />
funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong>versi trattamenti, sia <strong>di</strong> natura economica, sia <strong>di</strong><br />
natura normativa, applicabili nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
Tuttavia, la contrattazione collettiva ha ormai superato la rigida sud<strong>di</strong>-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 31<br />
visione fornita dalla norma co<strong>di</strong>cistica, introducendo piuttosto un sistema<br />
<strong>di</strong> classificazione professionale che costituisce il c.d. inquadramento unico,<br />
in base al quale ai prestatori <strong>di</strong> lavoro è assegnata una certa categoria (<strong>di</strong><br />
solito identificata, a seconda dei contratti, con un numero oppure una lettera<br />
dell’alfabeto) a cui corrisponde un determinato livello retributivo: generalmente,<br />
tale classificazione si articola su sette o otto categorie ed altrettanti<br />
livelli retributivi.<br />
La classificazione emergente dall’inquadramento unico si concretizza<br />
nella definizione delle ‘‘declaratorie’’ contrattuali, che definiscono i contenuti<br />
generali della tipologia dell’attività prestata per ogni categoria, nonché<br />
un elenco - quasi mai tassativo - <strong>di</strong> profili professionali più specifici,<br />
che spesso possono coincidere con le mansioni assegnate al lavoratore al<br />
momento della consegna della lettera <strong>di</strong> assunzione.<br />
In considerazione <strong>di</strong> quanto sopra, si può affermare che la tra<strong>di</strong>zionale<br />
contrapposizione tra operai ed impiegati abbia trovato il suo superamento<br />
in un sistema <strong>di</strong> inquadramento nel quale alcune figure operaie si trovano<br />
nello stesso livello/categoria assegnata a gruppi <strong>di</strong> impiegati.<br />
Per i prestatori <strong>di</strong> lavoro appartenenti al medesimo livello è previsto lo<br />
stesso trattamento retributivo minimo, in<strong>di</strong>pendentemente dall’inquadramento<br />
nella categoria degli operai o degli impiegati.<br />
b) La forma<br />
Comunemente si ritiene che il contratto <strong>di</strong> lavoro sia un contratto a forma<br />
libera, alla luce del principio <strong>di</strong> natura generale desumibile a contrario<br />
dal combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all’art. 1325 c.c., 1ºco.,n.4,eart. 1350 c.c.,<br />
secondo i quali la forma è requisito del contratto quando risulta che è<br />
prescritta dalla legge sotto pena <strong>di</strong> nullità.<br />
Tuttavia, occorre tenere presente che, molto spesso, il rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
risulta regolato da clausole che, per previsione legislativa, devono risultare<br />
da atto scritto ad substantiam, come, ad esempio, nella previsione del<br />
patto <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> cui all’art. 2096 c.c., oppure nell’apposizione <strong>di</strong> un termine<br />
al rapporto <strong>di</strong> lavoro medesimo ai sensi del d.lg. n. 368/2001, odancora<br />
per l’instaurazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato (per tali fattispecie,<br />
vedasi approfon<strong>di</strong>mento infra).<br />
Inoltre, non si può trascurare il dettato normativo contenuto nel d.lg. n.<br />
152/1997, che impone al datore <strong>di</strong> lavoro l’obbligo <strong>di</strong> informare per iscritto<br />
il lavoratore delle principali con<strong>di</strong>zioni che regolano il rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
Infine, la stragrande maggioranza dei contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> lavoro,<br />
normalmente applicati nell’ambito del lavoro impren<strong>di</strong>toriale, prevede<br />
che l’assunzione del lavoratore risulti da atto scritto, me<strong>di</strong>ante la conse-
32<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
gna <strong>di</strong> un’apposita lettera <strong>di</strong> assunzione nella quale sono contenute le con<strong>di</strong>zioni<br />
economiche e normative relative all’instaurando rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
A fronte <strong>di</strong> tali premesse, nonché sulla base dell’evidente esigenza <strong>di</strong><br />
garantire la certezza delle con<strong>di</strong>zioni del rapporto <strong>di</strong> lavoro, sembra dunque<br />
ammissibile affermare che, in merito alla forma del contratto <strong>di</strong> lavoro,<br />
la deroga della forma scritta risulti ormai del tutto prevalente rispetto<br />
alla regola della libertà <strong>di</strong> forma <strong>di</strong> tale contratto.<br />
Patto <strong>di</strong> prova<br />
Il patto <strong>di</strong> prova è un elemento non essenziale del contratto <strong>di</strong> lavoro:<br />
infatti, è una clausola eventuale e facoltativa che, laddove inserita nel contratto<br />
in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> lavoro, esprime la consapevolezza delle parti che la<br />
definitiva assunzione del lavoratore è subor<strong>di</strong>nata all’esperimento positivo<br />
del periodo <strong>di</strong> prova stesso.<br />
Secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 2096 c.c., il patto <strong>di</strong> prova ‘‘deve risultare<br />
da atto scritto’’, contenente l’in<strong>di</strong>cazione della durata della prova:<br />
in mancanza <strong>di</strong> una esplicita previsione del periodo <strong>di</strong> prova, la clausola<br />
è nulla, con la conseguenza che l’assunzione del lavoratore venga considerata<br />
come avvenuta a titolo definitivo fin dal momento iniziale del rapporto.<br />
Rispetto alla finalità propria della fattispecie, il periodo <strong>di</strong> prova è pacificamente<br />
ritenuto un momento nel quale le parti hanno la possibilità <strong>di</strong><br />
valutare e sperimentare la reciproca convenienza alla prosecuzione del<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 5.5.2004, n. 8579; Cass. civ., sez.<br />
lav., 11.3.2004, n. 5016).<br />
In particolare, rispetto alla posizione del datore <strong>di</strong> lavoro, il periodo <strong>di</strong><br />
prova gli consentirà <strong>di</strong> valutare le capacità professionali del lavoratore,<br />
nonché la sua attitu<strong>di</strong>ne all’inserimento definitivo nell’ambiente <strong>di</strong> lavoro<br />
dell’azienda, mentre il lavoratore potrà verificare in concreto la convenienza<br />
dell’occupazione nel posto <strong>di</strong> lavoro.<br />
L’apposizione del patto <strong>di</strong> prova deve essere anteriore o contestuale all’assunzione.<br />
La stipulazione successiva determina la nullità del patto, ed il<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro si considera come definitivo ‘‘ab origine’’ (Cass. civ.,<br />
sez. lav., 14.10.1999, n. 11597).<br />
Per quanto attiene alla durata del patto <strong>di</strong> prova, occorre considerare<br />
che la legge prevede espressamente solo il termine massimo fissato in 6<br />
mesi dall’art. 10, l. n. 604/1966, con riguardo a tutte le categorie <strong>di</strong> lavoratori,<br />
mentre l’art. 4, r.d.l. n. 1825/1924 stabilisce che, nel contratto <strong>di</strong> impiego<br />
privato, il periodo <strong>di</strong> prova non può in nessun caso superare i 3<br />
mesi per tutte le categorie <strong>di</strong> impiegati non aventi funzioni <strong>di</strong>rettive.<br />
Ferme restando tali previsioni <strong>di</strong> legge, ad oggi ancora vigenti ed appli-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 33<br />
cabili, è noto che quasi tutti i contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>sciplinano<br />
espressamente il periodo <strong>di</strong> prova, stabilendo durate <strong>di</strong>fferenziate a<br />
seconda delle categorie e dei livelli <strong>di</strong> inquadramento, pur sempre nell’ambito<br />
dei limiti previsti dalla legge.<br />
Durante il periodo <strong>di</strong> prova, il rapporto <strong>di</strong> lavoro è pienamente instaurato<br />
e vigente, ed infatti vigono tra le parti i <strong>di</strong>ritti e gli obblighi del rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, quali tipicamente l’obbligo del lavoratore <strong>di</strong><br />
svolgere la prestazione ed il correlativo obbligo del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> corrispondere<br />
la retribuzione. Inoltre, per quanto attiene in particolare all’esperimento<br />
del periodo <strong>di</strong> prova, le parti sono tenute rispettivamente ad<br />
effettuare ed a consentire la prova stessa, ovvero lo svolgimento delle<br />
mansioni in<strong>di</strong>cate nella pattuizione scritta tra le parti.<br />
Per quanto riguarda il recesso durante il periodo <strong>di</strong> prova, l’art. 2096<br />
c.c., 3º co., stabilisce che ‘‘ciascuna delle parti può recedere dal contratto,<br />
senza obbligo <strong>di</strong> preavviso o d’indennità. Seperòla prova è stabilita per<br />
un tempo minimo necessario, la facoltà <strong>di</strong> recesso non può esercitarsi prima<br />
della scadenza del termine’’. Il recesso non può essere immotivato, ma<br />
deve trovare la sua ragione nell’esito negativo della prova: pertanto è illegittimo<br />
il licenziamento durante il periodo <strong>di</strong> prova se non è stato concretamente<br />
consentito al lavoratore <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare le sue qualità professionali<br />
(C. Cost., 16.12.1980, n. 189).<br />
Infine, secondo l’art. 2096 c.c., 4º co., compiuto e superato positivamente<br />
il periodo <strong>di</strong> prova, l’assunzione <strong>di</strong>viene definitiva e il servizio prestato<br />
si computa nell’anzianità del prestatore <strong>di</strong> lavoro.<br />
c) L’oggetto<br />
Nel rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato l’oggetto è costituito essenzialmente<br />
e tipicamente dalla messa a <strong>di</strong>sposizione da parte del lavoratore delle proprie<br />
energie lavorative sotto la <strong>di</strong>rezione, il controllo e la vigilanza del datore<br />
<strong>di</strong> lavoro, esteriorizzando, quin<strong>di</strong>, un vincolo che consiste non tanto e<br />
non soltanto nell’assunzione <strong>di</strong> un’obbligazione <strong>di</strong> fare, quanto anche nel<br />
<strong>di</strong>pendere dal datore <strong>di</strong> lavoro nell’esecuzione della prestazione dal medesimo<br />
richiesta. Correlativamente, il datore <strong>di</strong> lavoro, in cambio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sponibilità,<br />
riconosce il corrispettivo rappresentato dalla retribuzione.<br />
Da ciò deriva il c.d. sinallagma contrattuale tipico del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato, vale a <strong>di</strong>re lo scambio tra prestazione e retribuzione.<br />
I requisiti dell’oggetto <strong>di</strong> tale contratto non si <strong>di</strong>fferenziano dai generali<br />
principi co<strong>di</strong>cistici in previsti in materia <strong>di</strong> obbligazioni dall’art. 1346 c.c. -<br />
ovvero: liceità; possibilità; determinatezza o determinabilità.
34<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
4. Diritti e doveri delle parti nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
a) Obblighi e doveri del Lavoratore<br />
Il principale dovere del lavoratore subor<strong>di</strong>nato consiste in una obbligazione<br />
<strong>di</strong> mezzi, ovvero nel rendere la prestazione dedotta nel contratto e,<br />
quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> mettere a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro le proprie energie lavorative<br />
e <strong>di</strong> svolgerle secondo le <strong>di</strong>rettive dell’impren<strong>di</strong>tore.<br />
Accanto alla predetta obbligazione principale, in capo al lavoratore sussistono<br />
altri obblighi accessori previsti dal co<strong>di</strong>ce civile negli artt. 2104 e<br />
2105.<br />
Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza<br />
Secondo l’art. 2104 c.c., 1º co., il lavoratore deve usare la <strong>di</strong>ligenza richiesta<br />
dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa.<br />
Tale obbligo esprime il concetto secondo il quale il lavoratore deve svolgere<br />
la propria attività con precisione e scrupolosità, nel grado richiesto<br />
dalla natura delle mansioni che gli vengono assegnate. Secondo la giurisprudenza,<br />
infatti, il grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza necessario non può essere in<strong>di</strong>viduato<br />
utilizzando il criterio astratto della <strong>di</strong>ligenza dell’uomo me<strong>di</strong>o, <strong>di</strong><br />
cui all’art. 1176 c.c., 1º co., ma deve essere valutato caso per caso, in relazione<br />
al livello <strong>di</strong> qualifica professionale del <strong>di</strong>pendente, alla natura delle<br />
incombenze affidategli ed alle particolari <strong>di</strong>fficoltà che si presentino per<br />
il loro espletamento (Cass. civ., sez. lav., 22.5.2000, n. 6664).<br />
L’inosservanza o la violazione <strong>di</strong> tale dovere rappresenta una forma <strong>di</strong><br />
inadempimento dell’obbligazione contrattuale e può comportare per il prestatore<br />
l’obbligo <strong>di</strong> risarcire, a titolo <strong>di</strong> responsabilità contrattuale, l’eventuale<br />
danno che sia derivato al datore <strong>di</strong> lavoro a seguito della sua condotta<br />
negligente, nonché eventuali ulteriori conseguenze <strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong>fferentemente<br />
modulate a seconda delle circostanze e delle specifiche previsioni<br />
del contratto collettivo applicato al concreto rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
Obbligo <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza<br />
L’art. 2104 c.c., 2º co., pone a carico del prestatore l’ulteriore obbligo<br />
<strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza, che consiste nel dovere <strong>di</strong> osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
impartite per l’esecuzione e la <strong>di</strong>sciplina del lavoro dall’impren<strong>di</strong>tore o<br />
dai collaboratori gerarchicamente sovraor<strong>di</strong>nati al <strong>di</strong>pendente.<br />
La violazione <strong>di</strong> tale dovere può dar luogo all’irrogazione <strong>di</strong> sanzioni<br />
<strong>di</strong>sciplinari, purché le <strong>di</strong>sposizioni impartite dal datore <strong>di</strong> lavoro siano legittime:<br />
al riguardo, infatti, la giurisprudenza ritiene che la soggezione del<br />
prestatore al datore ed ai suoi collaboratori non possa superare i limiti im-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 35<br />
posti dalle norme <strong>di</strong> legge e dalle norme contrattuali, legittimandosi, in caso<br />
contrario, il rifiuto da parte del lavoratore <strong>di</strong> osservare le <strong>di</strong>sposizioni<br />
impartite.<br />
L’inosservanza ingiustificata dell’obbligo <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza può costituire<br />
oggetto <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare fino a giungere, nei casi più gravi,<br />
al giustificato motivo soggettivo <strong>di</strong> licenziamento.<br />
Obbligo <strong>di</strong> fedeltà<br />
È <strong>di</strong>sciplinato nell’art. 2105 c.c. e si sostanzia nella previsione <strong>di</strong> specifici<br />
<strong>di</strong>vieti a carico del prestatore <strong>di</strong> lavoro, con la finalità <strong>di</strong> tutelare l’interesse<br />
dell’impren<strong>di</strong>tore alla capacità <strong>di</strong> concorrenza dell’impresa, ed in<br />
ossequio al principio generale per il quale il contratto deve essere eseguito<br />
secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).<br />
In sintesi, l’art. 2105 c.c. definisce in negativo l’obbligo <strong>di</strong> fedeltà attraverso:<br />
- il <strong>di</strong>vieto per il prestatore <strong>di</strong> trattare affari, per conto proprio o <strong>di</strong> terzi,<br />
in concorrenza con l’impren<strong>di</strong>tore. Tale <strong>di</strong>vieto opera soltanto in costanza<br />
del rapporto <strong>di</strong> lavoro e termina con la cessazione del medesimo,<br />
salvo che le parti non abbiano stipulato il patto <strong>di</strong> non concorrenza <strong>di</strong>sciplinato<br />
nell’art. 2125 c.c.;<br />
- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione delle notizie attinenti alla organizzazione ed<br />
ai meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione dell’impresa, che concretizza l’obbligo <strong>di</strong> riservatezza<br />
al quale è tenuto il lavoratore subor<strong>di</strong>nato durante il rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
La <strong>di</strong>vulgazione vietata dalla norma in esame riguarda sia notizie coperte<br />
da segreto, sia notizie <strong>di</strong> per sé ‘‘neutre’’ la cui conoscenza all’esterno<br />
dell’impresa possa però risultare pregiu<strong>di</strong>zievole per la stessa;<br />
- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> uso dei c.d. segreti aziendali: la norma si riferisce a quelle<br />
condotte che, nel <strong>di</strong>ffondere all’esterno dell’impresa notizie che si potrebbero<br />
definire in qualche modo sensibili, ne determinano un utilizzo pregiu<strong>di</strong>zievole<br />
per l’impresa, secondo una valutazione essenzialmente economica.<br />
Per quanto riguarda, in modo specifico, la rivelazione <strong>di</strong> segreti, scientifici<br />
o industriali, si ricorda che tale condotta è prevista come reato dall’art.<br />
623 c.p.<br />
Anche la violazione delle previsioni <strong>di</strong> cui all’art. 2105 c.c. nell’ambito<br />
delrapporto<strong>di</strong>lavoroèsuscettibile <strong>di</strong> determinare sia la responsabilità<br />
<strong>di</strong>sciplinare del lavoratore, sia il risarcimento del danno eventualmente<br />
causato al datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
b) Diritti del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
Ai doveri del lavoratore come sopra esposti corrispondono i correlativi<br />
<strong>di</strong>ritti del datore <strong>di</strong> lavoro, che si sostanziano fondamentalmente nel <strong>di</strong>ritto
36<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
ad ottenere la prestazione del lavoratore secondo le modalità volute dal<br />
datore stesso e nel rispetto del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione, nonché dei<br />
doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza e fedeltà previsti dalla legge quali elementi accessori<br />
dell’obbligazione principale costituita dall’esecuzione della prestazione lavorativa<br />
dedotta nel contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
I <strong>di</strong>ritti del datore <strong>di</strong> lavoro esercitabili nei confronti del prestatore <strong>di</strong><br />
lavoro subor<strong>di</strong>nato sono essenzialmente i seguenti:<br />
Potere <strong>di</strong>rettivo<br />
Si ricava dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 2104 c.c. e consiste nel potere<br />
organizzativo <strong>di</strong>retto ad in<strong>di</strong>rizzare l’attività svolta da ciascun lavoratore<br />
verso la realizzazione degli obiettivi, normalmente produttivi, dell’impresa<br />
stessa, ed in concreto si traduce nelle <strong>di</strong>rettive che il datore <strong>di</strong> lavoro<br />
ed i suoi collaboratori impartiscono per l’esecuzione e la <strong>di</strong>sciplina del lavoro,<br />
sia da un punto <strong>di</strong> vista tecnico, sia dal punto <strong>di</strong> vista strettamente<br />
organizzativo con riguardo agli aspetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina aziendale rispetto ai<br />
singoli lavoratori, quali la definizione degli orari <strong>di</strong> lavoro, dei turni, ecc.<br />
Dalla lettura dell’art. 2086 c.c. si può ricavare, ad ulteriore specificazione<br />
del concetto in esame, che il potere <strong>di</strong>rettivo rappresenta una situazione<br />
soggettiva attiva del datore <strong>di</strong> lavoro in quanto cre<strong>di</strong>tore della prestazione<br />
lavorativa, nonché l’espressione <strong>di</strong> un’autorità <strong>di</strong> tipo gerarchico<br />
che deriva all’impren<strong>di</strong>tore dal fatto <strong>di</strong> essere il ‘‘capo dell’impresa’’.<br />
Nella categoria del ‘‘potere <strong>di</strong>rettivo’’ rientra anche l’esercizio <strong>di</strong> altri<br />
poteri connessi alla posizione tecnico-funzionale del datore <strong>di</strong> lavoro rispetto<br />
al lavoratore <strong>di</strong>pendente, quali il potere gerarchico - che in<strong>di</strong>vidua,<br />
appunto, la posizione <strong>di</strong> supremazia del datore <strong>di</strong> lavoro quale capo dell’impresa<br />
dal quale <strong>di</strong>pendono gerarchicamente i suoi collaboratori, il c.d.<br />
potere conformativo - che esprime il potere del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> determinare<br />
concretamente le modalità dell’esecuzione delle attività assegnate<br />
ai vari prestatori <strong>di</strong> lavoro.<br />
Potere <strong>di</strong> vigilanza e <strong>di</strong> controllo<br />
Il potere <strong>di</strong> vigilanza e <strong>di</strong> controllo è strettamente correlato al potere<br />
<strong>di</strong>rettivo ed è <strong>di</strong>retto a verificare che l’esecuzione dell’attività lavorativa<br />
venga effettuata secondo le modalità stabilite dal datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Tale potere incontra, innanzitutto, i suoi limiti nel rispetto della buona<br />
fede e della correttezza, nonché in particolare dallo Statuto dei Lavoratori<br />
(l. 20.5.1970, n. 300) che, al fine <strong>di</strong> assicurare il rispetto della libertà, <strong>di</strong>gnità<br />
e riservatezza del lavoratore, prevede specifiche limitazioni al potere<br />
<strong>di</strong> controllo del datore <strong>di</strong> lavoro, quali: il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>e<br />
giurate se non per la tutela del patrimonio aziendale e, comunque,
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 37<br />
non per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei <strong>di</strong>pendenti (art. 2);<br />
il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> impianti au<strong>di</strong>ovisivi (salvo esigenze <strong>di</strong> sicurezza<br />
previo accordo con le rappresentanze sindacali art. 4); il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accertamenti<br />
da parte del datore sulla idoneità fisica e sulla infermità per malattia<br />
o infortunio del lavoratore (art. 5); il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> effettuare perquisizioni<br />
sul lavoratore (art. 6).<br />
Potere <strong>di</strong>sciplinare<br />
È attribuito al datore <strong>di</strong> lavoro dall’art. 2106 c.c., secondo il quale l’inosservanza<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c. -che<br />
in<strong>di</strong>viduano i doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza e <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza e l’obbligo <strong>di</strong> fedeltà in<br />
capo al lavoratore - ‘‘può dar luogo all’irrogazione <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari,<br />
secondo la gravità dell’infrazione’’.<br />
Tale potere è esercitato in modo legittimo solo se <strong>di</strong>retto a sanzionare<br />
la violazione <strong>di</strong> un obbligo del lavoratore derivante dal contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />
Per quanto attiene alle concrete modalità <strong>di</strong> esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare,<br />
il datore <strong>di</strong> lavoro è tenuto al rigoroso rispetto della procedura<br />
prevista nell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché alle norme procedurali<br />
ulteriormente previste nel contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro applicato<br />
al rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
In estrema sintesi, la procedura si articola in tre fasi:<br />
1) consegna al lavoratore <strong>di</strong> lettera scritta <strong>di</strong> contestazione, nella quale<br />
viene esplicitata la violazione commessa dal lavoratore;<br />
2) assegnazione <strong>di</strong> un termine a <strong>di</strong>fesa - mai inferiore a cinque giorni <strong>di</strong><br />
calendario - durante il quale il lavoratore ha la facoltà <strong>di</strong> presentare le<br />
proprie giustificazioni in merito ai fatti contestati;<br />
3) infine, irrogazione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare con apposita lettera.<br />
C) Obblighi del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
Nell’esecuzione del contratto <strong>di</strong> lavoro e durante il suo svolgimento il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro deve rispettare una serie <strong>di</strong> obblighi e prescrizioni previsti<br />
dall’or<strong>di</strong>namento ed ai quali normalmente corrispondono altrettanti <strong>di</strong>ritti<br />
del lavoratore;<br />
Tali obblighi sono essenzialmente i seguenti:<br />
- obbligo <strong>di</strong> corrispondere la retribuzione nei mo<strong>di</strong> e nei termini stabiliti<br />
nel contratto, quale corrispettivo per la prestazione fornita dal lavoratore<br />
subor<strong>di</strong>nato;<br />
- obbligo <strong>di</strong> tutela delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e/o <strong>di</strong> sicurezza, previste<br />
dall’art. 2087 c.c., nonché dalla legislazione speciale in materia <strong>di</strong> sicurezza<br />
sul lavoro (d.lg. n. 626/1994 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, che nel loro
38<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
complesso hanno delineato un vero e proprio sistema generale <strong>di</strong> prevenzione<br />
e sicurezza);<br />
- obbligo <strong>di</strong> tutela assicurativa o previdenziale del lavoratore;<br />
- obbligo <strong>di</strong> rispettare tutte le previsioni contrattuali e legali che riconoscano<br />
determinati <strong>di</strong>ritti in capo ai lavoratori nell’ambito del rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro, come ad esempio la normativa sulle ferie, sulla malattia, sulla maternità,<br />
sull’orario <strong>di</strong> lavoro, ecc.;<br />
- obbligo <strong>di</strong> informazione sulle con<strong>di</strong>zioni che regolano il rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro, che - come già evidenziato in precedenza - devono essere comunicate<br />
me<strong>di</strong>ante consegna <strong>di</strong> apposita lettera scritta al momento dell’ingresso<br />
del lavoratore in azienda;<br />
- obbligo <strong>di</strong> assicurare a tutti i lavoratori il rispetto del principio della parità<br />
<strong>di</strong> trattamento, nel senso del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> tutti gli atti c.d. <strong>di</strong>scriminatori.<br />
Al riguardo, accanto ai tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong>vieti basati sul sesso e sulle ragioni<br />
sindacali e politiche, troviamo oggi una speciale legislazione - contenuta<br />
nei d.lg. n. 215 e n. 216 del 9.7.2003 che ha introdotto le misure per impe<strong>di</strong>re<br />
qualsivoglia tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione per ragioni connesse alla razza,<br />
all’origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, agli han<strong>di</strong>cap,<br />
all’età ed all’orientamento sessuale.<br />
Con i due suddetti decreti il Legislatore ha definito i concetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
<strong>di</strong>retta e in<strong>di</strong>retta in<strong>di</strong>viduandoli rispettivamente nelle situazione<br />
in cui una persona è trattata meno favorevolmente <strong>di</strong> quanto sia, sia<br />
stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga a causa delle sopracitate<br />
situazioni soggettive e personali (<strong>di</strong>scriminazione ‘‘<strong>di</strong>retta’’) ovvero<br />
quando una <strong>di</strong>sposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un<br />
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone portatrici<br />
delle predette situazioni soggettive in una posizione <strong>di</strong> particolare<br />
svantaggio rispetto ad altre persone (<strong>di</strong>scriminazione ‘‘in<strong>di</strong>retta’’).<br />
5. Il contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />
Il d.lg. 6.9.2001, n. 368 ha abrogato espressamente la precedente <strong>di</strong>sciplina<br />
<strong>di</strong> cui alla l. n. 230/1962, nonchétutte le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge comunque<br />
incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto medesimo<br />
ed ha <strong>di</strong>sciplinato ex novo la materia del contratto a tempo determinato.<br />
Apposizione del termine<br />
Superato il previgente schema secondo il quale era possibile apporre un<br />
termine ad un contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato solo ed esclusivamente nelle<br />
ipotesi tassativamente previste dalla legge, dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 39<br />
del predetto d.lg. n. 368/2001 - che ad oggi rappresenta l’unico parametro<br />
legislativo <strong>di</strong> riferimento sull’argomento - è mutato l’approccio legislativo<br />
all’istituto in esame: il contratto a tempo determinato è, <strong>di</strong> regola, sempre<br />
stipulabile, purché ricorrano le con<strong>di</strong>zioni previste dall’art. 1, 1º co.,<br />
d.lg. n. 368/2001 ovvero ‘‘ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo, organizzativo<br />
o sostitutivo’’.<br />
Tali ragioni dovranno essere espressamente in<strong>di</strong>cate per iscritto nella<br />
lettera <strong>di</strong> assunzione: in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale in<strong>di</strong>cazione il rapporto si considererà<br />
a tempo indeterminato.<br />
Secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 1, 3º co., d.lg. n. 368/2001, copia<br />
dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni<br />
lavorativi dall’inizio della prestazione: tuttavia, in considerazione del fatto<br />
che, <strong>di</strong> norma, anche nell’assunzione a tempo determinato è previsto<br />
un periodo <strong>di</strong> prova, è decisamente consigliabile consegnare la lettera <strong>di</strong><br />
assunzione al momento stesso dell’inizio della prestazione lavorativa.<br />
Sulla base delle prime significative sentenze <strong>di</strong> merito emesse nel corso<br />
dell’anno 2006 da autorevole giurisprudenza <strong>di</strong> merito, si può affermare<br />
che, ai fini della valida e legittima apposizione del termine, non è sufficiente<br />
un generico richiamo a ‘‘ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo, organizzativo<br />
o sostitutivo’’, ma è necessario specificare l’esigenza concreta che ha<br />
determinato l’esigenza <strong>di</strong> apporre un termine al contratto <strong>di</strong> lavoro, nonché<br />
la concreta sussistenza delle ragioni dedotte nel contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />
In particolare, come efficacemente ed autorevolmente ritenuto dai giu<strong>di</strong>ci<br />
<strong>di</strong> merito milanesi, ‘‘il datore <strong>di</strong> lavoro ha l’onere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care, con la necessaria<br />
precisione, la ragione concreta dell’apposizione del termine ab origine<br />
nel contratto <strong>di</strong> assunzione, ed è vincolato dalla (e alla) ragione così<br />
esternata’’ (T. Milano, sez. lav., 11.5.2006).<br />
Nello stesso senso, il medesimo Giu<strong>di</strong>cante ha affermato che la <strong>di</strong>citura<br />
utilizzata nel contratto in<strong>di</strong>viduale non deve presentare una ‘‘genericità tale<br />
da impe<strong>di</strong>re sia ex ante, sia ex post la verifica della giustificatezza del termine<br />
e cioè l’effettiva sussistenza <strong>di</strong> esigenze transitorie che hanno resa necessaria<br />
l’assunzione’’. A tale conclusione il giu<strong>di</strong>cante è pervenuto interpretando<br />
l’art. 1, 1º e 2º co., d.lg. n. 368/2001 ed osservando che ‘‘... è pur<br />
sempre necessario che le ragioni giustificatrici del termine risultino specificate<br />
per iscritto e siano <strong>di</strong> univoca ed imme<strong>di</strong>ata percezione e ciò allo scopo<br />
<strong>di</strong> consentire al lavoratore, e quin<strong>di</strong> al giu<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong> valutare l’effettività<br />
della causale allegata per evitare che la clausola del termine sia utilizzata -<br />
in frode alla legge - anche laddove non ricorrano reali esigenze aziendali’’<br />
(T. Milano, sez. lav., 21.11.2006).<br />
L’apposizione del termine non è ammessa nei quattro casi tassativamente<br />
previsti dall’art. 3, d.lg. n. 368/2001. In tali ipotesi, l’apposizione del
40<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
termine si deve ritenere nulla, in quanto contraria ad una norma <strong>di</strong> legge<br />
e quin<strong>di</strong>, secondo l’interpretazione che appare più logica ed in linea con<br />
le previsioni <strong>di</strong> cui all’art. 1419 c.c., 2º co., il contratto si deve ritenere a<br />
tempo indeterminato.<br />
Proroga del termine<br />
Secondo l’art. 4, 1º co., d.lg. n. 368/2001, ‘‘il termine del contratto a tempo<br />
determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo<br />
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi<br />
la proroga è ammessa una sola volta e a con<strong>di</strong>zione che sia richiesta da<br />
ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il<br />
contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento<br />
a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere<br />
superiore ai tre anni’’.<br />
Gli elementi essenziali che, dunque, consentono la proroga del contratto<br />
a termine sono:<br />
- l’iniziale durata del contratto inferiore a tre anni;<br />
- il consenso del lavoratore (che, per cautela, è bene sempre acquisire<br />
per iscritto);<br />
- unicità della proroga;<br />
- sussistenza <strong>di</strong> ragioni oggettive;<br />
- svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale il contratto era<br />
stato originariamente stipulato a termine.<br />
Come testualmente previsto dall’art. 4, ult. co., d.lg. n. 368/2001, l’onere<br />
della prova relativamente all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano<br />
l’eventuale proroga del termine è posto a carico del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Al riguardo, si segnala che nella propria Circolare interpretativa n. 42<br />
del 1º agosto 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto<br />
ammissibile che le ragioni giustificatrici della proroga ‘‘siano anche<br />
del tutto <strong>di</strong>verse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto<br />
a termine purché riconducibili a ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo,<br />
organizzativo o sostitutivo <strong>di</strong> cui all’art. 1 del decreto).<br />
Infine, è importante osservare che, a <strong>di</strong>fferenza della precedente <strong>di</strong>sciplina<br />
<strong>di</strong> cui alla l. n. 230/1962, la durata della proroga non deve essere più<br />
necessariamente uguale al periodo iniziale, ma può essere superiore, entro<br />
il limite massimo dei 36 mesi totali considerando il termine iniziale e la<br />
proroga.<br />
Scadenza del termine e sanzioni<br />
L’art. 5, 1º e 2º co., d.lg. n. 368/2001, <strong>di</strong>sciplina gli aspetti sanzionatori
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 41<br />
connessi all’eventuale prosecuzione del rapporto successivamente alla<br />
scadenza del termine o della proroga, prevedendo:<br />
- una sanzione <strong>di</strong> tipo economico, consistente nella maggiorazione della<br />
retribuzione del 20% se il rapporto prosegue fino a 10 giorni, ovvero del<br />
40% a partire dall’un<strong>di</strong>cesimo giorno <strong>di</strong> prosecuzione e fino ai 20 o 30<br />
giorni successivi;<br />
- una sanzione <strong>di</strong> tipo normativo-sostanziale che incide sulla natura<br />
stessa del rapporto, consistente nella trasformazione del rapporto a tempo<br />
indeterminato, a partire dal 21º o 31º giorno, se il rapporto continua oltre i<br />
20 giorni in caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre i<br />
30 giorni negli altri casi.<br />
Successione <strong>di</strong> contratti<br />
È <strong>di</strong>sciplinata nel 3º e 4º co. dell’art. 5, dai quali è possibile ricavare a<br />
contrario le ipotesi <strong>di</strong> legittima successione <strong>di</strong> contratti a termine.<br />
Infatti, il 3º co. dell’art. 5 stabilisce che ‘‘qualora il lavoratore venga<br />
riassunto a termine entro un periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni dalla data <strong>di</strong> scadenza<br />
<strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data <strong>di</strong><br />
scadenza <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto<br />
si considera a tempo indeterminato’’: ciò significa che è possibile procedere<br />
alla riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine solo se<br />
sono passati almeno un<strong>di</strong>ci o ventuno giorni dalla scadenza <strong>di</strong> un precedente<br />
contratto a termine <strong>di</strong> durata, rispettivamente, fino a sei mesi o superiore<br />
ai sei mesi. Nel caso in cui non venga rispettata la prevista interruzione<br />
tra i due contratti, la sanzione interviene sul secondo contratto, che<br />
viene appunto considerato a tempo indeterminato, senza però alcun riflesso<br />
sull’originario rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
Invece, il 4º co. dell’art. 5 prevede che ‘‘quando si tratta <strong>di</strong> due assunzioni<br />
successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna<br />
soluzione <strong>di</strong> continuità, il rapporto <strong>di</strong> lavoro si considera a tempo indeterminato<br />
dalla data <strong>di</strong> stipulazione del primo contratto’’: ciò significa che<br />
se tra i due contratti non vi è alcuna interruzione, la sanzione incide non<br />
solo sul contratto bensì sull’intero rapporto <strong>di</strong> lavoro, che viene considerato<br />
a tempo indeterminato appunto fin dalla data <strong>di</strong> stipulazione del primo<br />
contratto.<br />
6. Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato<br />
Originariamente <strong>di</strong>sciplinato dalla l. n. 25/1955, il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato<br />
è stato ridefinito con la riforma del mercato del lavoro contenuta
42<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
nel d.lg. n. 276/2003: adoggi,èl’unico contratto <strong>di</strong> lavoro a contenuto<br />
formativo esistente nel nostro or<strong>di</strong>namento.<br />
Sotto questo profilo, nonostante le mo<strong>di</strong>fiche apportate, il contratto <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>stato può ancora identificarsi nella definizione <strong>di</strong> cui all’art. 2, 1º<br />
co., l. n. 25/1955, ovvero come uno speciale rapporto <strong>di</strong> lavoro in cui il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro si obbliga non solo a corrispondere la retribuzione, ma<br />
anche ad impartire o a far impartire all’appren<strong>di</strong>sta l’insegnamento necessario<br />
affinché questi possa conseguire la capacità tecnica per <strong>di</strong>ventare<br />
lavoratore qualificato: dall’adempimento <strong>di</strong> tale obbligo formativo deriva<br />
per il datore <strong>di</strong> lavoro il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> utilizzare nell’impresa le prestazioni lavorative<br />
fornite dell’appren<strong>di</strong>sta.<br />
Il d.lg. n. 276/2003, nel ri<strong>di</strong>segnare il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato come<br />
un percorso <strong>di</strong> alternanza tra formazione e lavoro, ha previsto tre <strong>di</strong>verse<br />
tipologie <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, delle quali, peraltro, oggi è pienamente operativa<br />
solo quella dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante.<br />
Secondo la definizione dell’art. 49, d.lg. n. 276/2003, tale tipologia <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>stato è finalizzata al conseguimento <strong>di</strong> una qualificazione attraverso<br />
una formazione sul lavoro che consenta l’acquisizione <strong>di</strong> competenze<br />
<strong>di</strong> base, trasversali e tecnico-professionali.<br />
A livello operativo, in virtù della previsione normativa, fino all’approvazione<br />
delle singole leggi regionali, la <strong>di</strong>sciplina dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante<br />
è rimessa ai contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> categoria stipulati<br />
da associazioni dei lavoratori e prestatori <strong>di</strong> lavoro comparativamente più<br />
rappresentative sul piano nazionale: laddove manchi tale <strong>di</strong>sciplina collettiva,<br />
il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato è stipulabile secondo le regole <strong>di</strong> cui alla l.<br />
n. 25/1955.<br />
Instaurazione del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato - con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legittimita'<br />
Forma<br />
Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato <strong>di</strong>sciplinato dal d.lg. n. 276/2003 deve essere<br />
instaurato ad substantiam me<strong>di</strong>ante apposita lettera scritta che deve<br />
in<strong>di</strong>care con precisione le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà a<strong>di</strong>bito;<br />
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del<br />
rapporto sulla base degli esiti della formazione;<br />
- il piano formativo in<strong>di</strong>viduale. Come previsto dal decreto medesimo,<br />
tale documento, <strong>di</strong>verso dal contratto <strong>di</strong> lavoro, dovrà essere allegato al<br />
contratto a pena <strong>di</strong> nullità dello stesso.<br />
Nella medesima lettera <strong>di</strong> assunzione potrà essere inserita la previsione
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 43<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova, la cui durata è generalmente stabilita nei contratti<br />
collettivi nazionali, nel limite massimo <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> due mesi.<br />
Come per la generalità dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti, una volta compiuto<br />
positivamente il periodo <strong>di</strong> prova l’assunzione dell’appren<strong>di</strong>sta <strong>di</strong>viene definitiva.<br />
- Limiti <strong>di</strong> età<br />
La legge prevede l’età minima e l’età massima dei soggetti che possono<br />
essere assunti me<strong>di</strong>ante il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, con la precisazione<br />
che il limite massimo <strong>di</strong> età deve essere riferito al momento della costituzione<br />
del rapporto.<br />
Per quanto attiene all’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante, secondo l’art.<br />
49, d.lg. n. 276/2003 è stipulabile con soggetti <strong>di</strong> età compresa tra i 18 anni<br />
ed i 29 anni (come precisato dal Ministero del lavoro nella Circolare<br />
n. 30/2005 e nella Nota n. 2702/2006, il contratto è stipulabile fino al giorno<br />
antecedente al compimento del trentesimo anno <strong>di</strong> età).<br />
Invece, nei casi in cui la nuova <strong>di</strong>sciplina non è ancora operativa continuano<br />
a trovare applicazione le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 16, 1º co., l. n. 196/<br />
1997, in base al quale possono essere assunti come appren<strong>di</strong>sti i giovani<br />
<strong>di</strong> età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 (è opportuno ricordare<br />
che alla data del 31.12.2006 è pervenuta a scadenza la normativa che<br />
in<strong>di</strong>viduava le aree a sostegno transitorio nelle quali era possibile assumere<br />
appren<strong>di</strong>sti fino a 26 anni <strong>di</strong> età).<br />
Inoltre, restano fermi i <strong>di</strong>vieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla<br />
tutela dei minori (l. n. 977/1967 e successive mo<strong>di</strong>fiche) che fissa in 15 anni<br />
e nell’assolvimento dell’obbligo scolastico l’età minima per l’ammissione<br />
al lavoro. Se l’appren<strong>di</strong>sta è portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap, i limiti <strong>di</strong> età sono<br />
elevati <strong>di</strong> 2 anni.<br />
Nel settore artigiano, ai sensi dell’art. 21, 5º co., l. n. 56/1987, icontratti<br />
collettivi possono elevare fino a 29 anni l’età massima <strong>di</strong> assunzione degli<br />
appren<strong>di</strong>sti, per qualifiche ad alto contenuto professionale.<br />
- Aspetto della formazione<br />
Durante il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato professionalizzante, l’appren<strong>di</strong>sta<br />
deve ricevere da parte del datore <strong>di</strong> lavoro l’insegnamento teorico-pratico<br />
previsto nel contratto <strong>di</strong> assunzione, nonché svolgere un insieme <strong>di</strong> attività<br />
tali da consentirgli <strong>di</strong> acquisire la qualificazione professionale definita nel<br />
creativo piano formativo in<strong>di</strong>viduale.<br />
I principi <strong>di</strong>rettivi che devono essere rispettati nella regolamentazione<br />
dei profili formativi dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante sono essenzialmente:
44<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
- la previsione <strong>di</strong> un monte ore <strong>di</strong> formazione formale, interna o esterna<br />
alla azienda, <strong>di</strong> almeno 120 ore per anno, per la acquisizione <strong>di</strong> competenze<br />
<strong>di</strong> base e tecnico-professionali;<br />
- il rinvio ai contratti collettivi <strong>di</strong> lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale<br />
o aziendale per la determinazione delle modalità <strong>di</strong> erogazione e<br />
della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende;<br />
- il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla<br />
base dei risultati conseguiti durante il percorso <strong>di</strong> formazione;<br />
- la presenza <strong>di</strong> un Tutor aziendale che sia in possesso delle necessarie<br />
competenze.<br />
Svolgimento del rapporto<br />
Orario <strong>di</strong> lavoro<br />
Secondo l’esplicita previsione dell’art. 2, 4º co., d.lg. 29.4.2003, n. 66 -<br />
recante l’attuazione della normativa comunitaria in materia <strong>di</strong> orario <strong>di</strong><br />
lavoro - gli appren<strong>di</strong>sti maggiorenni sono stati assimilati agli altri lavoratori.<br />
Pertanto, con tale nuova <strong>di</strong>sciplina sull’orario <strong>di</strong> lavoro è stata superata<br />
la previsione dell’art. 10, 1º co., l. n. 25/1955 che stabiliva per l’appren<strong>di</strong>sta<br />
un orario massimo <strong>di</strong> 8 ore giornaliere e non superiore a 44 ore settimanali.<br />
Inoltre, sempre con riferimento agli appren<strong>di</strong>sti maggiorenni, sono<br />
stati eliminati i limiti in materia <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>nario e <strong>di</strong> lavoro notturno.<br />
Per quanto riguarda, invece, gli appren<strong>di</strong>sti minorenni, esclusi dal campo<br />
<strong>di</strong> applicazione del d.lg. n. 66/2003, rimangono in vigore tutte le limitazioni<br />
previste dalla l. n. 977/1967 sul lavoro dei minori.<br />
Durata<br />
La normativa del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che la durata del contratto<br />
<strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato professionalizzante non può essere inferiore a due anni<br />
e superiore a sei, rimandando ai contratti collettivi il compito <strong>di</strong> stabilire<br />
le varie durate dei vari contratti in relazione alle competenze <strong>di</strong> base e<br />
tecnico-professionali da acquisire e della eventuale qualifica professionale.<br />
-Trattamento normativo e retributivo dell’appren<strong>di</strong>sta<br />
Al riguardo, l’art. 53, 1º co., d.lg. n. 276/2003 prevede che la retribuzione<br />
dell’appren<strong>di</strong>sta sia stabilita sulla base della categoria <strong>di</strong> inquadramento<br />
dello stesso e che tale inquadramento non potrà essere inferiore<br />
per più <strong>di</strong> due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti<br />
in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto<br />
<strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 45<br />
Sul versante del datore <strong>di</strong> lavoro, l’assunzione <strong>di</strong> un appren<strong>di</strong>sta comporta<br />
la fruizione <strong>di</strong> alcuni incentivi, sia <strong>di</strong> natura normativa che <strong>di</strong> natura<br />
economica.<br />
Sotto il profilo degli incentivi normativi, secondo l’art. 53, 2º co., d.lg.<br />
n. 276/2003 i lavoratori assunti con contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato sono esclusi<br />
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per<br />
l’applicazione <strong>di</strong> particolari normative e istituti.<br />
Ad esempio, l’applicazione <strong>di</strong> questa norma significa che gli appren<strong>di</strong>sti<br />
non vengono computati nel numero <strong>di</strong> lavoratori richiesto dalla legge per<br />
l’applicazione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi.<br />
Per quanto riguarda, invece, gli incentivi contributivi, l’assunzione <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>sti comporta l’applicazione <strong>di</strong> aliquote contributive inferiori rispetto<br />
a quelle applicate per la generalità dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti.<br />
Secondo le previsioni normative <strong>di</strong> natura previdenziale nel testo in vigore<br />
a seguito della l. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), la contribuzione<br />
versata per gli appren<strong>di</strong>sti è oggi determinata nel 10% della retribuzione<br />
imponibile ai fini previdenziali (art. 1, 773º co., l. n. 296/2006).<br />
Estinzione del rapporto<br />
Il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato può estinguersi per i seguenti motivi:<br />
a) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo durante il rapporto;<br />
b) <strong>di</strong>missioni;<br />
c) compimento del periodo massimo <strong>di</strong> durata dell’appren<strong>di</strong>stato, in seguito<br />
al quale il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato si trasforma in un normale rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato a tempo indeterminato ed il periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato<br />
è considerato utile ai fini dell’anzianità <strong>di</strong> servizio;<br />
d) conseguimento della qualifica;<br />
e) <strong>di</strong>sdetta al termine del periodo previsto comunicata dal datore <strong>di</strong> lavoro<br />
nel rispetto del periodo <strong>di</strong> preavviso secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art.<br />
19, l. n. 25/1955, cherichiamal’art. 2118 c.c. In tal caso la cessazione<br />
del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, pur concretizzando l’ipotesi <strong>di</strong> un vero e<br />
proprio licenziamento, prescinde dalla sussistenza <strong>di</strong> una giusta causa o<br />
<strong>di</strong> un giustificato motivo.<br />
7. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro intermittente<br />
È una particolare tipologia <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato introdotta dall’art. 33,<br />
d.lg. n. 276/2003 e caratterizzata da prestazioni <strong>di</strong>scontinue da rendersi<br />
secondo le necessità del datore <strong>di</strong> lavoro, nel rispetto delle causali <strong>di</strong> uti-
46<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
lizzo in<strong>di</strong>viduate dalla contrattazione collettiva, ovvero in assenza dalla<br />
legge.<br />
In particolare, secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 33, 1º co., d.lg. n.<br />
276/2003, con il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente un lavoratore si pone a<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un datore <strong>di</strong> lavoro che ne può utilizzare la prestazione<br />
lavorativa me<strong>di</strong>ante appunto la ‘‘chiamata’’, nei limiti in<strong>di</strong>cati dalla legge.<br />
Il lavoro intermittente si caratterizza essenzialmente per l’alternarsi <strong>di</strong><br />
momenti in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa, ma una semplice<br />
attesa della chiamata da parte del datore <strong>di</strong> lavoro (ovvero la <strong>di</strong>sponibilità),<br />
e momenti in cui vi è effettiva prestazione <strong>di</strong> lavoro.<br />
Dalla <strong>di</strong>sciplina contenuta nel d.lg. n. 276/2003 emerge l’in<strong>di</strong>viduazione<br />
<strong>di</strong> due tipologie del contratto in esame:<br />
1) lavoro intermittente con l’espressa pattuizione dell’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità,<br />
tecnicamente denominata ‘‘garanzia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità’’. In tal caso, il<br />
lavoratore si obbliga a restare a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro per effettuare<br />
prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il datore<br />
stesso le richieda. In cambio del vincolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, èprevista l’erogazione<br />
da parte del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> una indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, stabilita<br />
dai C.C.N.L. in misura comunque non inferiore al 20% della retribuzione<br />
mensile prevista dal contratto collettivo applicato;<br />
2) lavoro intermittente senza obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità. In questo caso, il<br />
prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro, e pertanto non ha <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità,<br />
ma soltanto alla retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.<br />
Forma e contenuto del contratto<br />
Ai sensi dell’art. 35, d.lg. n. 276/2003, il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente<br />
deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti<br />
elementi:<br />
a) in<strong>di</strong>cazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che<br />
consentono la stipulazione del contratto;<br />
b) luogo e modalità della <strong>di</strong>sponibilità, laddove garantita dal lavoratore,<br />
e del relativo preavviso <strong>di</strong> chiamata del lavoratore che in ogni caso non<br />
può essere inferiore a un giorno lavorativo;<br />
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la<br />
prestazione eseguita e la relativa indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, ove prevista;<br />
d) in<strong>di</strong>cazione delle forme e modalità con cui il datore <strong>di</strong> lavoro è legittimato<br />
a richiedere l’esecuzione della prestazione <strong>di</strong> lavoro, nonché delle<br />
modalità <strong>di</strong> rilevazione della prestazione adottate in azienda. Inoltre, deve<br />
essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavora-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 47<br />
tore, nonché il termine entro il quale farla pervenire al datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;<br />
e) tempi e modalità <strong>di</strong> pagamento della retribuzione e della eventuale<br />
indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità;<br />
f) eventuali misure <strong>di</strong> sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo<br />
<strong>di</strong> attività dedotta in contratto.<br />
Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
Secondo il combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui agli artt. 34 e 37, d.lg. n. 276/2003,<br />
il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento<br />
<strong>di</strong> prestazioni:<br />
- <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>scontinuo o intermittente, secondo le esigenze in<strong>di</strong>viduate<br />
dai contratti collettivi nazionali o territoriali;<br />
- rese da soggetti con meno <strong>di</strong> 25 anni <strong>di</strong> età ovvero da lavoratori con<br />
più <strong>di</strong> 45 anni <strong>di</strong> età, anche pensionati, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> attività<br />
svolta;<br />
- da effettuarsi nel fine settimana (cioè dopo le ore 13 del venerdì, fino<br />
alle ore 6 del lunedì mattina), nonché nei perio<strong>di</strong> delle ferie estive (dal 1º<br />
giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1º <strong>di</strong>cembre al 10<br />
gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il<br />
lunedì dell’Angelo) o in ulteriori perio<strong>di</strong> predeterminati previsti dai contratti<br />
collettivi nazionali o territoriali.<br />
La concreta operatività del lavoro a chiamata nella prima ipotesi sopra<br />
in<strong>di</strong>cata era subor<strong>di</strong>nata, secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 40, d.lg. n.<br />
276/2003, all’in<strong>di</strong>viduazione delle varie attività da parte della contrattazione<br />
collettiva nazionale, anche attraverso la me<strong>di</strong>azione del competente<br />
Ministero.<br />
Tuttavia, essendo ormai ampiamente trascorsi i termini in<strong>di</strong>cati nel predetto<br />
art. 40, il Ministro del lavoro con proprio decreto del 23 ottobre 2004 ha<br />
stabilito, in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva, le<br />
ipotesi oggettive nelle quali è possibile stipulare i contratti <strong>di</strong> lavoro intermittente,<br />
in<strong>di</strong>viduandole nelle attività <strong>di</strong> cui alla tabella approvata con il r.d. n.<br />
2657/1923, relativa alle occupazioni che richiedono un lavoro <strong>di</strong>scontinuo.<br />
8. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro ripartito<br />
È <strong>di</strong>sciplinato nell’art. 41, 1º co., d.lg. n. 276/2003, secondo il quale il<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro ripartito è uno speciale contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
me<strong>di</strong>ante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento <strong>di</strong><br />
un’unica ed identica obbligazione lavorativa.<br />
Da tale definizione, quin<strong>di</strong>, si ricava che oggetto del contratto è un’uni-
48<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
ca ed identica prestazione lavorativa che accomuna due lavoratori uniti fra<br />
loro da un vincolo <strong>di</strong> solidarietà, in virtù del quale - come specificato nel<br />
successivo 2º co. - ciascun lavoratore resta personalmente e <strong>di</strong>rettamente<br />
responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa.<br />
Peraltro, la stessa legge <strong>di</strong>spone che, fatte salve <strong>di</strong>verse intese tra le<br />
parti contraenti o previsioni dei contratti o accor<strong>di</strong> collettivi, i lavoratori<br />
hanno la facoltà <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente ed in qualsiasi momento<br />
sostituzioni tra <strong>di</strong> loro, nonché <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare consensualmente la collocazione<br />
temporale dell’orario <strong>di</strong> lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità<br />
della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in<br />
capo all’altro obbligato.<br />
Invece, le eventuali sostituzioni, per impossibilità <strong>di</strong> uno o <strong>di</strong> entrambi i<br />
lavoratori coobbligati, con terzi estranei sono vietate, salvo il preventivo<br />
consenso del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
Il vincolo <strong>di</strong> solidarietà vige anche nelle ipotesi <strong>di</strong> estinzione del contratto,<br />
nel senso che, salvo <strong>di</strong>versa intesa tra le parti, le <strong>di</strong>missioni o il licenziamento<br />
<strong>di</strong> uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero<br />
vincolo contrattuale.<br />
Peraltro, tale previsione non trova applicazione nel caso in cui, su richiesta<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro, l’altro prestatore <strong>di</strong> lavoro si renda <strong>di</strong>sponibile<br />
ad adempiere l’obbligazione lavorativa, nella quale ipotesi il contratto <strong>di</strong><br />
lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />
Forma del contratto<br />
L’art. 42, d.lg. n. 276/2003 prevede la forma scritta ad probationem, e<br />
quin<strong>di</strong> non ai fini della vali<strong>di</strong>tà del contratto, bensì solo ai fini della prova<br />
dei seguenti elementi:<br />
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,<br />
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno<br />
dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse (ferma<br />
restando la possibilità per gli stessi lavoratori <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente,<br />
in qualsiasi momento, la sostituzione tra <strong>di</strong> loro ovvero la mo<strong>di</strong>ficazione<br />
consensuale della <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro);<br />
b) il luogo <strong>di</strong> lavoro, nonché il trattamento economico e normativo<br />
spettante a ciascun lavoratore;<br />
c) le eventuali misure <strong>di</strong> sicurezza specifiche necessarie in relazione al<br />
tipo <strong>di</strong> attività dedotta in contratto.<br />
Disciplina del rapporto<br />
La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione<br />
collettiva, ferme restando le previsioni <strong>di</strong> legge.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 49<br />
Tuttavia, in assenza <strong>di</strong> regolamentazione contrattuale, e fatto salvo<br />
quanto stabilito dalla legge, l’art. 43, d.lg. n. 276/2003 <strong>di</strong>spone che, nel caso<br />
<strong>di</strong> prestazioni rese a favore <strong>di</strong> un datore <strong>di</strong> lavoro, si applichi la normativa<br />
generale del lavoro subor<strong>di</strong>nato, in quanto compatibile con la particolare<br />
natura del rapporto <strong>di</strong> lavoro ripartito.<br />
9. Il contratto <strong>di</strong> inserimento<br />
È stato introdotto dall’art. 54, d.lg. n. 276/2003, che lo definisce come<br />
un contratto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>retto a realizzare, me<strong>di</strong>ante un progetto in<strong>di</strong>viduale<br />
<strong>di</strong> adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un<br />
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento<br />
nel mercato del lavoro <strong>di</strong> alcune categorie <strong>di</strong> persone tassativamente previste,<br />
ovvero:<br />
a) soggetti <strong>di</strong> età compresa tra i <strong>di</strong>ciotto e i ventinove anni;<br />
b) <strong>di</strong>soccupati <strong>di</strong> lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;<br />
c) lavoratori con più <strong>di</strong> cinquanta anni <strong>di</strong> età che siano privi <strong>di</strong> un posto<br />
<strong>di</strong> lavoro;<br />
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non<br />
abbiano lavorato per almeno due anni;<br />
e) donne <strong>di</strong> qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso<br />
<strong>di</strong> occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro<br />
del lavoro e delle politiche sociali <strong>di</strong> concerto con il Ministro dell’economia<br />
e delle finanze entro sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del<br />
presente decreto, sia inferiore almeno del 20% <strong>di</strong> quello maschile o in cui<br />
il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione femminile superi del 10% quello maschile;<br />
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un<br />
grave han<strong>di</strong>cap fisico, mentale o psichico.<br />
L’elemento qualificante in senso formale e sostanziale del contratto <strong>di</strong><br />
inserimento è il ‘‘progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento’’, finalizzato a garantire<br />
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al<br />
contesto lavorativo valorizzandone le professionalità già acquisite (art. 55,<br />
1º co., d.lg. n. 276/2003).<br />
In attesa delle previsioni della contrattazione collettiva, a cui la legge<br />
rimanda per la concreta <strong>di</strong>sciplina dell’istituto, in data 11.2.2004 è stato stipulato<br />
un apposito accordo interconfederale, che ha dettato in via transitoria<br />
le linee guida <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina dell’istituto, sul solco tracciato dal d.lg. n.<br />
276/2003.<br />
Ai sensi dell’art. 56, 1º co., d.lg. n. 276/2003 il contratto <strong>di</strong> inserimento<br />
deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione spe-
50<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
cifica del progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento, che deve essere coerente<br />
con il tipo <strong>di</strong> attività lavorativa oggetto del contratto.<br />
In mancanza <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> inserimento o <strong>di</strong> forma scritta il contratto è<br />
nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza<br />
dalla data <strong>di</strong> costituzione del rapporto.<br />
L’art. 57, d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il contratto <strong>di</strong> inserimento è<br />
un contratto a tempo determinato, la cui durata non può essere inferiore<br />
a nove mesi e non superiore ai <strong>di</strong>ciotto mesi (elevabili fino a trentasei<br />
mesi per l’assunzione <strong>di</strong> persone affette da un grave han<strong>di</strong>cap fisico,<br />
mentale o psichico).<br />
Per l’assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento, la legge prevede per il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro la fruizione <strong>di</strong> alcuni incentivi <strong>di</strong> natura normativa e <strong>di</strong><br />
natura economica.<br />
Sotto il profilo degli incentivi normativi, l’art. 59, d.lg. n. 276/2003 stabilisce<br />
che durante il contratto <strong>di</strong> inserimento la categoria <strong>di</strong> inquadramento<br />
del lavoratore può essere inferiore, per non più <strong>di</strong> due livelli, alla<br />
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong><br />
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni<br />
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preor<strong>di</strong>nato<br />
il progetto <strong>di</strong> inserimento dei lavoratori oggetto del contratto.<br />
Inoltre, secondo il 2º co. dell’art. 59 i lavoratori assunti con contratto <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>stato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi<br />
e contratti collettivi per l’applicazione <strong>di</strong> particolari normative e istituti.<br />
Per quanto riguarda, invece, gli incentivi economici, la legge prevede<br />
l’applicazione degli stessi incentivi contributivi che erano previsti in materia<br />
<strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro, ad esclusione dell’assunzione con<br />
contratto <strong>di</strong> inserimento <strong>di</strong> giovani fino a ventinove anni <strong>di</strong> età.<br />
10. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti<br />
Nozione<br />
I <strong>di</strong>rigenti costituiscono una delle quattro categorie nelle quali l’art.<br />
2095 c.c. inquadra e sud<strong>di</strong>vide i lavoratori subor<strong>di</strong>nati, senza peraltro fornirne<br />
una definizione legale.<br />
La particolare figura del <strong>di</strong>rigente e la sua posizione nell’ambito dell’azienda<br />
dei <strong>di</strong>rigenti ha avuto riflessi significativi anche sulla struttura stessa<br />
della contrattazione collettiva che <strong>di</strong>sciplina il loro rapporto <strong>di</strong> lavoro: infatti,<br />
esistono <strong>di</strong>versi contratti collettivi che <strong>di</strong>sciplinano il trattamento contrattuale<br />
dei <strong>di</strong>rigenti rispetto ai vari settori produttivi, come ad esempio, il<br />
<strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> aziende industriali (C.C.N.L. FNDAI), ovvero il <strong>di</strong>rigente delle<br />
piccole e me<strong>di</strong>e imprese (C.C.N.L. FEDERMANAGER).
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 51<br />
Generalmente, si può osservare che, proprio a fronte della mancanza <strong>di</strong><br />
una chiara definizione legale della figura del <strong>di</strong>rigente, la maggior parte<br />
dei predetti contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> settore ha stabilito i requisiti <strong>di</strong><br />
appartenenza <strong>di</strong> un lavoratore <strong>di</strong>pendente alla categoria <strong>di</strong>rigenziale è a<br />
quest’ultima che si deve fare riferimento per l’inquadramento del <strong>di</strong>pendente.<br />
In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> una previsione contrattuale si dovrà, invece, fare ricorso ai<br />
criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni, secondo<br />
i quali ‘‘la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente spetta al prestatore <strong>di</strong> lavoro che, come<br />
alter ego dell’impren<strong>di</strong>tore, sia preposto alla <strong>di</strong>rezione dell’intera organizzazione<br />
aziendale, o <strong>di</strong> una branca o settore autonomo <strong>di</strong> essa, e sia in<br />
concreto investito <strong>di</strong> attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri <strong>di</strong><br />
iniziativa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza<br />
delle <strong>di</strong>rettive programmatiche del datore <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> imprimere<br />
un in<strong>di</strong>rizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità<br />
ad elevato livello, al governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi<br />
produttivi <strong>di</strong> essa, così <strong>di</strong>fferenziandosi dall’impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive,<br />
che è colui che è preposto a un singolo, subor<strong>di</strong>nato ramo <strong>di</strong> servizio,<br />
ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell’impren<strong>di</strong>tore<br />
o <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri <strong>di</strong> iniziativa<br />
e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e <strong>di</strong> più modesto<br />
e limitato rilievo sia all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi’’<br />
(vedasi in tale senso per tutte Cass. civ., sez. lav., 9.9.2003, n. 13191).<br />
In sostanza, dunque, la figura del <strong>di</strong>rigente - che rimane comunque un<br />
lavoratore subor<strong>di</strong>nato alle <strong>di</strong>pendenze dell’impren<strong>di</strong>tore - si caratterizza<br />
per l’ampiezza dei poteri che gli sono conferiti in virtù dell’altissimo grado<br />
<strong>di</strong> fiducia connesso al rapporto <strong>di</strong> lavoro stesso e della <strong>di</strong>screzionalità con<br />
la quale li esercita, attraverso scelte operative che hanno significativi riflessi<br />
sull’intero complesso aziendale.<br />
Instaurazione del rapporto<br />
Di regola, nei contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> riferimento è inserita<br />
un’apposita norma che impone la forma scritta sia per l’assunzione, sia per<br />
la successiva attribuzione della qualifica <strong>di</strong>rigenziale.<br />
In ogni caso, in<strong>di</strong>pendentemente da un’espressa previsione contrattuale,<br />
è sempre consigliabile rispettare il requisito formale, anche in considerazione<br />
del fatto che, al rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale, sono applicabili le<br />
norme <strong>di</strong> legge, ad esempio in materia <strong>di</strong> patto <strong>di</strong> prova, oppure <strong>di</strong> assunzione<br />
a termine che, come noto, richiedono la forma scritta ad substantiam.<br />
Infatti, l’art. 10, 4º co., d.lg. n. 368/2001, prevede la possibilità <strong>di</strong> assun-
52<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
zione a tempo determinato del <strong>di</strong>rigente, purché risulti da atto scritto e<br />
sia <strong>di</strong> durata non superiore a 5 anni.<br />
Svolgimento del rapporto<br />
Orario <strong>di</strong> lavoro<br />
Come espressamente previsto dall’art. 17, 5º co., d.lg. n. 66/2003, nei<br />
confronti dei <strong>di</strong>rigenti non trova applicazione la <strong>di</strong>sciplina legale in materia<br />
<strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro contenuta nel medesimo decreto.<br />
Tale esclusione appare del tutto coerente con le particolari caratteristiche<br />
qualitative dell’attività espletata dal <strong>di</strong>rigente nell’ambito della realtà<br />
aziendale, per la quale sarebbe quasi impossibile stabilire vincoli <strong>di</strong> orario<br />
normali e costanti, essendo la durata della prestazione lavorativa del <strong>di</strong>rigente<br />
strettamente connessa alla speciale natura delle funzioni e delle responsabilità<br />
gravanti sul <strong>di</strong>rigente medesimo, rispetto alle quali egli ha un<br />
ampio potere <strong>di</strong> auto-organizzazione.<br />
Fermo restando quanto sopra, in ogni caso anche il <strong>di</strong>rigente ha <strong>di</strong>ritto<br />
al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite, come normalmente<br />
previsto in tutti i contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> settore.<br />
Estinzione del rapporto<br />
Alla categoria dei <strong>di</strong>rigenti non si applicano le norme in materia <strong>di</strong> licenziamenti<br />
in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui alla l. n. 604/1966 (art. 10), né le previsioni<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 18 st. lav., salvo che per l’ipotesi del licenziamento per motivi<br />
<strong>di</strong>scriminatori, per la quale l’art. 3 della l. n. 108/1990 prevede anche<br />
per il <strong>di</strong>rigente il <strong>di</strong>ritto alla reintegrazione (Cass. civ., sez. lav.,<br />
22.6.2006, n. 14461).<br />
Anche in questo caso, l’esclusione <strong>di</strong> cui sopra trova la sua giustificazione<br />
nel vincolo fiduciario che assiste e caratterizza il rapporto <strong>di</strong>rigenziale.<br />
Pertanto, il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti si estingue secondo le norme<br />
contenute negli artt. 2118 e 2119 c.c., equin<strong>di</strong>,incaso<strong>di</strong>rapportoa<br />
tempo indeterminato:<br />
- per recesso <strong>di</strong> una parte, con obbligo del preavviso o della corresponsione<br />
<strong>di</strong> un’indennità sostitutiva;<br />
- per giusta causa, senza preavviso.<br />
Posta l’esclusione dei <strong>di</strong>rigenti dall’ambito <strong>di</strong> applicazione delle ll. n.<br />
604/1966 e n. 300/1970, le contrattazioni collettive <strong>di</strong> categoria (Dirigenti<br />
Aziende Industriali e Dirigenti Aziende del Terziario) hanno elaborato<br />
forme garantistiche <strong>di</strong> tutela convenzionale atte ad indennizzare il <strong>di</strong>rigente<br />
dell’eventuale pregiu<strong>di</strong>zio professionale e patrimoniale conseguente<br />
al recesso ed hanno stabilito l’obbligo del versamento ‘‘dell’indennità<br />
supplementare’’ nel caso in cui il licenziamento sia ingiustificato (cfr. art.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 53<br />
19, punto n. 16, CCNL Dirigenti Aziende Industriali; art. 30, punto n. 17,<br />
CCNL Dirigenti Aziende del Terziario).<br />
Anche per quanto riguarda tale categoria, i suddetti contratti collettivi<br />
prescrivono al datore <strong>di</strong> lavoro l’obbligo <strong>di</strong> motivazione contestuale e scritta<br />
delle ragioni che hanno determinato la risoluzione del rapporto (cfr. art.<br />
22 CCNL Dirigenti Aziende Industriali; art. 35 CCNL Dirigenti Aziende<br />
del Terziario).<br />
E, come statuito da costante giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità e <strong>di</strong> merito, il<br />
suddetto obbligo dev’essere assolto con una motivazione debitamente circostanziata,<br />
non essendo sufficiente un generico riferimento ad esigenze<br />
organizzative non meglio specificate (Cass. civ., sez. lav., 5.10.2002, n.<br />
14310; Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002, n. 10113; Cass. civ., sez. lav.,<br />
24.6.1998, n. 6268).<br />
Stante la peculiarità del rapporto <strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente nel quale ha<br />
un’incisiva rilevanza l’aspetto fiduciario, la nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del<br />
licenziamento dello stesso, in ogni caso, non si identifica con gli artt. 1, 2 e<br />
3, l. n. 604/1966, pertanto, le condotte tipicizzanti la giusta causa o il giustificato<br />
motivo <strong>di</strong> licenziamento possono, invece, essere motivo <strong>di</strong> risoluzione<br />
del rapporto <strong>di</strong> lavoro allorquando concretizzano gravi violazioni<br />
dello svolgimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro sotto l’aspetto fiduciario e della<br />
<strong>di</strong>ligenza.<br />
‘‘Il criterio su cui parametrare la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tali ragioni è dato dal rispetto<br />
da parte del datore <strong>di</strong> lavoro dei principi <strong>di</strong> correttezza e buona fede nell’esecuzione<br />
del contratto e del <strong>di</strong>vieto del licenziamento <strong>di</strong>scriminatorio o per<br />
altro motivo illecito, con l’utilizzabilità - in caso <strong>di</strong> condotta <strong>di</strong> parziale o<br />
inesatto inadempimento - anche dei generali criteri co<strong>di</strong>cistici <strong>di</strong> valutazione<br />
della gravità dell’inadempimento’’ (Cass. civ., sez. lav., 23.2.2002, n. 2639.<br />
Conformi: Cass. civ., sez. lav., 13.1.2003, n. 322).<br />
Il licenziamento deve, pertanto, essere sempre e comunque collegabile<br />
ad un comportamento posto in essere dal <strong>di</strong>rigente, in contrasto con gli interessi<br />
aziendali, o ad una concreta situazione <strong>di</strong> ristrutturazione e/o riorganizzazione<br />
che comportano il venire meno <strong>di</strong> quella posizione <strong>di</strong>rigenziale.<br />
Se, invece, il licenziamento del <strong>di</strong>rigente è privo dell’enunciazione <strong>di</strong> seri<br />
motivi o è riferito a considerazioni generiche può essere considerato infondato<br />
e privo <strong>di</strong> motivazione.<br />
In tal caso ne <strong>di</strong>scendono conseguenze <strong>di</strong> natura economica previste dai<br />
contratti collettivi <strong>di</strong> categoria che comportano, in particolare, il <strong>di</strong>ritto del<br />
<strong>di</strong>rigente ad ottenere la cosiddetta ‘‘indennità supplementare’’ che ha natura<br />
prettamente risarcitoria (Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002, n. 10113).
54<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Pertanto il licenziamento mantiene la sua efficacia, ma comporta, se ingiustificato,<br />
l’obbligo:<br />
- a carico delle aziende industriali la corresponsione <strong>di</strong> una somma minima<br />
pari al corrispettivo del preavviso in<strong>di</strong>viduale maturato, maggiorato<br />
dell’importo equivalente a due mesi del preavviso stesso fino ad un massimo<br />
pari al corrispettivo <strong>di</strong> 22 mesi <strong>di</strong> preavviso, tenendo anche conto dell’età<br />
del <strong>di</strong>rigente (cfr. art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali).<br />
- a carico delle aziende del terziario un minimo pari alle mensilità <strong>di</strong><br />
preavviso spettanti al <strong>di</strong>rigente, fino ad un massimo <strong>di</strong> 18 mesi <strong>di</strong> preavviso,<br />
tenendo anche conto dell’età del <strong>di</strong>rigente in caso <strong>di</strong> anzianità <strong>di</strong> servizio<br />
superiore a 10 anni (cfr. art. 30 CCNL Dirigenti Aziende del Terziario).<br />
Rapporto a tempo determinato<br />
L’art. 10, 4º co., d.lg. n. 368/2001 consente la stipulazione <strong>di</strong> contratti<br />
<strong>di</strong> lavoro a tempo determinato con i <strong>di</strong>rigenti purché non siano <strong>di</strong> durata<br />
superiore a cinque anni. Tale contratto nel caso, invece, <strong>di</strong> rapporto a<br />
tempo determinato, comunque, può essere risolto dalle parti trascorso un<br />
triennio, osservando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 2118 c.c.<br />
Pertanto la risoluzione del rapporto così <strong>di</strong>sciplinato non comporta alcun<br />
obbligo per il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> corrisponde l’indennità supplementare.<br />
Licenziamento <strong>di</strong>sciplinare<br />
La recente sentenza della Cass. civ., S.U., 30.3.2007, n. 7880 ha definitivamente<br />
stabilito che, anche per quanto riguarda la categoria dei <strong>di</strong>rigenti,<br />
il licenziamento <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare dev’essere comminato seguendo<br />
i principi ed i criteri <strong>di</strong> cui all’art. 7, l. n. 300/1970.<br />
In particolare l’azienda, nel caso in cui ritenesse <strong>di</strong> risolvere il rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente in base ad elementi <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare, deve specificatamente<br />
osservare l’obbligo <strong>di</strong> contestazione degli addebiti.<br />
Ciò in base all’esigenza <strong>di</strong> garantire anche al <strong>di</strong>rigente - nel momento<br />
in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie - il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />
e la salvaguar<strong>di</strong>a del decoro e della sua stessa immagine.<br />
In effetti, in mancanza del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, il <strong>di</strong>rigente potrebbe subire<br />
danni con gravi conseguenze per la sua futura collocazione nel mercato<br />
del lavoro, lasciando ‘‘ingiuste aree <strong>di</strong> dubbio sulla trasparenza del comportamento<br />
tenuto e sulla capacità <strong>di</strong> assolvere a quei compiti <strong>di</strong> responsabilità<br />
correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo’’.<br />
Come concluso dalla Corte, la mancata applicazione delle suddette ga-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 55<br />
ranzie procedurali determina l’ingiustificatezza del licenziamento intimato<br />
al <strong>di</strong>rigente con le conseguenze previste dalla contrattazione collettiva <strong>di</strong><br />
settore.<br />
Dimissioni dei <strong>di</strong>rigenti<br />
La <strong>di</strong>sciplina delle <strong>di</strong>missioni rassegnate dai <strong>di</strong>rigenti è analoga a quella<br />
delle altre categorie <strong>di</strong> lavoratori poiché sussiste l’obbligo del preavviso in<br />
caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni ad nutum mentre tale obbligo non c’è in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni<br />
per giusta causa ed al <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong>missionario spetterà il preavviso <strong>di</strong><br />
cui all’art. 2119, ult. co., c.c.<br />
La contrattazione collettiva prevede una serie <strong>di</strong> ipotesi che legittimano<br />
e giustificano il recesso del <strong>di</strong>rigente, riconoscendo a quest’ultimo un trattamento<br />
economico <strong>di</strong> particolare favore, quali sono:<br />
a) il trasferimento <strong>di</strong> proprietà dell’azienda, complese le ipotesi <strong>di</strong> scorporo,<br />
fusione e concentrazione <strong>di</strong> imprese (A. Milano, 30.12.2002, in Riv.<br />
critica <strong>di</strong>r. lav., 2003, 327). In tale ipotesi significativo rilievo viene dato al<br />
rapporto <strong>di</strong> fiducia che lega il datore <strong>di</strong> lavoro al <strong>di</strong>rigente, per cui quest’ultimo<br />
è libero <strong>di</strong> scegliere se rimanere alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> un nuovo datore<br />
<strong>di</strong> lavoro o meno;<br />
b) rinvio a giu<strong>di</strong>zio del <strong>di</strong>rigente per fatto connesso alle sue funzioni;<br />
c) mutamento <strong>di</strong> attività così rilevante da pregiu<strong>di</strong>care la posizione del<br />
<strong>di</strong>rigente;<br />
d) rinuncia al trasferimento <strong>di</strong>sposto dall’azienda;<br />
e) superamento del periodo <strong>di</strong> comporto per malattia.<br />
Per quanto concerne le <strong>di</strong>missioni per giusta causa del <strong>di</strong>rigente, alcuni<br />
contratti prevedono la massima tutela prevista per il licenziamento del <strong>di</strong>rigente.<br />
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rapporti <strong>di</strong> lavoro, inDiritto e processo del lavoro e della previdenza sociale.<br />
Il lavoro privato e pubblico a cura <strong>di</strong> Giuseppe Santoro Passarelli Collana <strong>di</strong>ritto privato<br />
<strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno, IV ed., Milano, 2006; Pellicani G., Le tipologie <strong>di</strong><br />
lavoro ad orario ridotto, modulato o flessibile: il lavoro intermittente, il lavoro ripartito<br />
e il lavoro a tempo parziale, inCommentario alla riforma del lavoro, a cura <strong>di</strong><br />
Giuseppe Pellicani, Milano, 2005; Perdona' G., Il licenziamento del <strong>di</strong>rigente pubblico<br />
e privato, Padova, 2004; Preteroti A., Il contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />
in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico<br />
a cura <strong>di</strong> Giuseppe Santoro Passarelli Collana <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno,<br />
IV ed., Milano, 2006; P utaturo Donati F. M., Fusione per incorporazione e<br />
<strong>di</strong>missioni del <strong>di</strong>rigente: note sull’interpretazione del contratto collettivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune,<br />
inRiv. it. <strong>di</strong>r. lav., 2001, II, 607; Ricci R., Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti<br />
d’azienda, Torino, 1992; Romei R., Il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente, in Diritto e<br />
processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, a cura <strong>di</strong><br />
Giuseppe Santoro Passarelli, Collana <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno, IV<br />
ed., Milano, 2006; Rosso R., Rapporti <strong>di</strong> lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato: criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione<br />
sempre soggettivi, in Giur. Piemontese, 1999, 285; Salomone, Disciplina<br />
della proroga, in AA.VV. Il nuovo lavoro a termine, a cura <strong>di</strong> Biagi M., Milano,<br />
2002, 153; Santoro Passarelli F., Nozioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto del lavoro, Napoli, 1995; Santoro<br />
Passarelli F., Dottrine generali del <strong>di</strong>ritto civile, Napoli, 1997; Santoro Passarelli<br />
G., Il lavoro subor<strong>di</strong>nato. L’identificazione della fattispecie, inDiritto e processo<br />
del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico a cura <strong>di</strong> Giuseppe<br />
Santoro Passarelli Collana <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno, IV ed., Milano,<br />
2006; Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli, 2000; Speziale, La nuova legge sul<br />
lavoro a termine, inGiorn. <strong>di</strong>r. lav. e rel. ind., 2001, 3, 407; Tatarelli M., Il poteri<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro privato e pubblico, Padova, 1996.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 57<br />
GIURISPRUDENZA<br />
§ 1. Nozione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007, n. 5706, inMassima redazionale, 2007<br />
Le caratteristiche del lavoro subor<strong>di</strong>nato che <strong>di</strong>fferiscono da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />
del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con<br />
conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale;<br />
l’apprezzamento in concreto in merito alla riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni ad<br />
un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si espleta in un accertamento <strong>di</strong> fatto, incensurabile<br />
in Cassazione se adeguatamente e correttamente motivato. Al nomen juris<br />
assegnato dalle parti al contratto è riconosciuto un valore in<strong>di</strong>ziario tuttavia inidoneo a<br />
svalutare i suddetti in<strong>di</strong>ci qualificatori e le modalità <strong>di</strong> concreto svolgimento del rapporto<br />
lavorativo.<br />
Cass. civ., sez. lav., 13.2.2007, n. 3090, inMassima redazionale, 2007<br />
Per <strong>di</strong>stinguere tra lavoro autonomo e lavoro subor<strong>di</strong>nato, l’elemento caratterizzante<br />
della subor<strong>di</strong>nazione, costituito dall’assoggettamento del lavoratore alle <strong>di</strong>rettive altrui<br />
può assumere intensità <strong>di</strong>fferenziata, in funzione dell’autonomia tecnica della prestazione<br />
o del fatto che la prestazione tecnica del lavoratore debba coor<strong>di</strong>narsi con uno specifico<br />
‘‘opus’’ dello stesso datore, in funzione del quale è svolta; per cui, quando la prestazione<br />
ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua specificità, alla competenza<br />
del datore, le <strong>di</strong>rettive non possono interessare le specifiche modalità del lavoro; in questo<br />
caso assumono rilievo, al fine della qualificazione del rapporto come subor<strong>di</strong>nato,<br />
altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle <strong>di</strong>rettive, le quali<br />
investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli<br />
<strong>di</strong> presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all’entità<br />
della prestazione ma alla durata del suo svolgimento).<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.3.2007, n. 6622, Massima redazionale, 2007<br />
Per <strong>di</strong>stinguere tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato, non deve prescindersi dalla volontà<br />
delle parti contraenti e va tenuto presente il ‘‘nomen juris’’ utilizzato, che non ha rilievo<br />
assorbente, perché si deve tenere conto del comportamento complessivo delle stesse parti,<br />
anche posteriore alla conclusione del contratto, ed in caso <strong>di</strong> contrasto fra dati formali e<br />
fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione si deve dare rilevanza ai<br />
secon<strong>di</strong>.<br />
Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119, inMass. Giur. it., 2003<br />
Ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, come subor<strong>di</strong>nato ed autonomo, poiché<br />
l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che<br />
esso esprime, e il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, <strong>di</strong>ventando viceversa<br />
il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario<br />
non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento <strong>di</strong><br />
una nuova <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto<br />
e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto<br />
inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi<br />
la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l’instaurarsi, dovendosi
58<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
anche in tali ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando<br />
attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto un’esecuzione<br />
che, per la sua <strong>di</strong>versità dalla formazione normativa, esprima una nuova sopravvenuta<br />
volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. (Nella<br />
specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti<br />
<strong>di</strong> finanziamento per gli anni 1988/1990 previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, la<br />
quale <strong>di</strong>sciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell’attuazione <strong>di</strong> iniziative per lo svolgimento<br />
<strong>di</strong> attività <strong>di</strong> utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione<br />
comportasse l’instaurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - che, intervenuta l’estensione,<br />
da parte <strong>di</strong> una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna<br />
qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma<br />
della subor<strong>di</strong>nazione, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a<br />
carico dei datori <strong>di</strong> lavoro).<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.9.2003, n. 13956, inMass. giur. lav., 2004, 6, 4<br />
Ai fini della <strong>di</strong>stinzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo, elementi<br />
rilevanti sono l’assoggettamento del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo e <strong>di</strong>sciplinare<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro e il suo inserimento in una organizzazione aziendale, da<br />
valutarsi con riferimento allo svolgimento <strong>di</strong> prestazioni lavorative continuative in tale<br />
struttura. Altri elementi, quali l’assenza <strong>di</strong> rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza<br />
<strong>di</strong> un orario, il compenso fisso, assumono natura meramente sussi<strong>di</strong>aria e non decisiva.<br />
L’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni<br />
all’uno o all’altro tipo <strong>di</strong> rapporto costituisce un accertamento <strong>di</strong> fatto, incensurabile in<br />
sede <strong>di</strong> legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.<br />
Cass. civ., sez. lav., 7.3.2003, n. 3471, inLavoro nella giur., 2003, 676<br />
In relazione alla inquadrabilità come autonome o subor<strong>di</strong>nate delle prestazioni rese da<br />
un esercente la professione me<strong>di</strong>ca cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento<br />
dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un potere gerarchico concretizzantesi in or<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong>rettive e nell’esercizio<br />
del potere <strong>di</strong>sciplinare, non può farsi ricorso ai criteri <strong>di</strong>stintivi costituiti dall’esercizio<br />
dei poteri <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare, né possono considerarsi in<strong>di</strong>cativi della natura<br />
subor<strong>di</strong>nata dal rapporto elementi come la fissazione <strong>di</strong> un orario per le visite, o eventuali<br />
controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione<br />
del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore <strong>di</strong> lavoro, dovendo,<br />
in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subor<strong>di</strong>nazione essere verificata in relazione<br />
alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine <strong>di</strong> stabilire se<br />
l’organizzazione sia limitata al coor<strong>di</strong>namento dell’attività del me<strong>di</strong>co con quella dell’impresa,<br />
oppure ecceda le esigenze <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento per <strong>di</strong>pendere <strong>di</strong>rettamente e continuativamente<br />
dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti <strong>di</strong> prestazioni<br />
assunte come proprie e non della sola assicurazione <strong>di</strong> prestazioni altrui. Non sono<br />
configurabili gli elementi costitutivi del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nel caso in<br />
cui le prestazioni necessarie ai fini del perseguimento degli scopi aziendali siano organizzate<br />
in modo tale da non richiedere l’applicazione da parte del datore <strong>di</strong> un potere<br />
gerarchico concretizzatesi in or<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong>rettive e nell’esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 59<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.6.2003, n. 9900, inLavoro nella giur., 2004, 467<br />
Gli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />
del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />
limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; la qualificazione<br />
del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non<br />
è determinante, stante la idoneità, nei rapporti <strong>di</strong> durata, del comportamento delle parti<br />
ad esprimere sia una <strong>di</strong>versa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova <strong>di</strong>versa volontà;<br />
invece, elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza <strong>di</strong> un orario <strong>di</strong> lavoro e la<br />
cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussi<strong>di</strong>aria e<br />
non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong><br />
determinate prestazioni ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si risolve in<br />
un accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto<br />
ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione (nella specie il giu<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> merito, con la sentenza cassata dalla Suprema corte, aveva ritenuto la sussistenza della<br />
subor<strong>di</strong>nazione in relazione a <strong>di</strong>ciassette collaboratori del Coni che avevano reso prestazioni<br />
lavorative in un arco temporale <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni, senza effettuare, immotivatamente,<br />
alcuna indagine sulle singole posizioni lavorative, senza considerare, in questa<br />
situazione, il mancato esercizio <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>sciplinare e senza giustificare adeguatamente<br />
il positivo riscontro degli in<strong>di</strong>ci secondari <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione).<br />
Cass. civ., sez. lav., 24.11.1998, n. 11924, inMass. Giur. it., 1998<br />
L’assoggettamento del lavoratore alle altrui <strong>di</strong>rettive - che costituisce il tratto tipico della<br />
subor<strong>di</strong>nazione - è riscontrabile anche quando il potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
viene esercitato de <strong>di</strong>e in <strong>di</strong>em, consistendo, in tal caso, il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione<br />
nell’accettazione - vuoi espressa (me<strong>di</strong>ante la formale accettazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato), vuoi per fatti concludenti - dell’esercizio del suddetto potere <strong>di</strong>rettivo <strong>di</strong> ripetuta<br />
specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni<br />
assunte dal prestatore stesso. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato<br />
la sentenza <strong>di</strong> merito che aveva qualificato come subor<strong>di</strong>nato il rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong><br />
una fisioterapista le cui prestazioni - rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato - venivano, giorno per giorno, specificate dal datore <strong>di</strong> lavoro attraverso<br />
la consegna <strong>di</strong> schede <strong>di</strong> lavoro recanti l’in<strong>di</strong>cazione del paziente e del tipo <strong>di</strong> prestazione<br />
da eseguire).<br />
Cass. civ., sez. lav., 21.5.2004, n. 9764, inLavoro nella giur., 2004, 1195<br />
Con riferimento alle prestazioni <strong>di</strong> contenuto intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione<br />
impren<strong>di</strong>toriale né postulano un’assunzione <strong>di</strong> rischio a carico del lavoratore,<br />
il criterio fondamentale per l’accertamento della natura (autonoma o subor<strong>di</strong>nata)<br />
del rapporto <strong>di</strong> lavoro è costituito dall’esistenza <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione lavorativa,<br />
abbia un’ampiezza <strong>di</strong> estrinsecazione tale da consentirgli <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, in maniera piena,<br />
della stessa nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.<br />
(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che, in riforma della<br />
sentenza <strong>di</strong> primo grado, aveva accolto la domanda <strong>di</strong> due traduttrici e annunciatrici -<br />
le quali avevano prestato presso la RAI la propria attività per la realizzazione in varie<br />
lingue <strong>di</strong> programmi ra<strong>di</strong>ofonici con trasmissione <strong>di</strong> notiziari in <strong>di</strong>retta tre volte la settimana<br />
- volta ad ottenere, previo riconoscimento della natura subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> tale attività,
60<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
in luogo <strong>di</strong> quella autonoma ufficialmente risultante dal contratto stipulato, l’inquadramento<br />
quali annunciatrici <strong>di</strong> secondo livello del contratto collettivo e le connesse <strong>di</strong>fferenze<br />
retributive. La S.C. ha ritenuto che la decisione impugnata non avesse chiarito le<br />
circostanze afferenti alle modalità <strong>di</strong> espletamento del rapporto che, alla stregua del principio<br />
<strong>di</strong> cui in massima, portavano al riconoscimento della natura subor<strong>di</strong>nata dello stesso,<br />
limitandosi a valorizzare la continuità e la predeterminazione della prestazione, caratteristiche<br />
che, oltre ad essere incerte, non comprovavano comunque <strong>di</strong> per sé la natura<br />
subor<strong>di</strong>nata del rapporto, come l’inserimento, asserito e non motivato, nella struttura<br />
organizzativa della RAI).<br />
Cass. civ., sez. lav., 1.9.2004, n. 17569, inLavoro nella giur., 2005, 282<br />
Con riferimento a prestazioni <strong>di</strong> carattere intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione<br />
impren<strong>di</strong>toriale né postulano un’assunzione <strong>di</strong> rischio a carico del lavoratore,<br />
il criterio fondamentale per l’accertamento della natura (autonoma o subor<strong>di</strong>nata) del<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro è costituito dall’esistenza <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione <strong>di</strong> lavoro,<br />
abbia un’ampiezza <strong>di</strong> estrinsecazione tale da consentirgli <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, in maniera piena,<br />
della stessa nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva; in sede<br />
<strong>di</strong> legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare<br />
al caso concreto, mentre costituisce accertamento <strong>di</strong> fatto - incensurabile in tale<br />
sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuri<strong>di</strong>ci - la valutazione<br />
delle risultanze processuali che hanno indotto il giu<strong>di</strong>ce ad includere il rapporto<br />
nell’uno o nell’altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata<br />
che, con motivazione insufficiente, aveva ritenuto la natura subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> un<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro, stipulato come autonomo, avente ad oggetto la prestazione, presso la<br />
Rai, <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> traduttore annunciatore per la realizzazione in varie lingue <strong>di</strong> programmi<br />
ra<strong>di</strong>ofonici con trasmissione <strong>di</strong> notiziari in <strong>di</strong>retta quattro volte la settimana, attribuendo<br />
rilievo ad elementi non univoci, quali la continuità e la predeterminazione della<br />
prestazione, e omettendo invece <strong>di</strong> esaminarne altri - quali la volontà delle parti nel<br />
momento iniziale del rapporto, le modalità comportamentali in caso <strong>di</strong> assenza, la struttura<br />
<strong>di</strong> controllo della prestazione, l’obbligo o la mera richiesta <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> lavoratori<br />
<strong>di</strong>pendenti - rilevanti ai fini della indagine in concreto sulla natura del rapporto).<br />
Cass. civ., sez. lav., 29.12.2006, n. 27608, inMassima redazionale, 2007<br />
Gli elementi che caratterizzano il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono costituiti dall’inserimento<br />
del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri<br />
<strong>di</strong>rettivi e <strong>di</strong>sciplinari del datore <strong>di</strong> lavoro (con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia)<br />
e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo <strong>di</strong> lavoro: con riguardo al lavoro<br />
giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche <strong>di</strong> esso e delle connesse <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
cogliere in maniera <strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata i suddetti caratteri <strong>di</strong>stintivi, può farsi ricorso ad<br />
alcuni in<strong>di</strong>ci rivelatori della natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza<br />
che il giornalista si tenga stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore, per eseguirne<br />
le istruzioni, anche tra gli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando invece in<br />
senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base<br />
ad una successione <strong>di</strong> incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 61<br />
Cass. civ., sez. lav., 23.9.2005, n. 18660, inGiust. civ. mass., 2005, 6<br />
I caratteri <strong>di</strong>stintivi del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono costituiti dall’inserimento<br />
del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri <strong>di</strong>rettivi<br />
e <strong>di</strong>sciplinari del datore <strong>di</strong> lavoro (con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia) e tali caratteri<br />
sono i medesimi per qualunque tipo <strong>di</strong> lavoro, pur potendo essi assumere aspetti<br />
e intensità <strong>di</strong>versi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate<br />
o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo<br />
al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche <strong>di</strong> esso e delle connesse<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cogliere in maniera <strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata i suddetti caratteri <strong>di</strong>stintivi, può farsi<br />
ricorso ad alcuni in<strong>di</strong>ci rivelatori della natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto, rilevando a<br />
tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore,<br />
per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando<br />
invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute<br />
in base ad una successione <strong>di</strong> incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.<br />
(Nella specie, relativa al rapporto tra una giornalista ed una società e<strong>di</strong>trice che le<br />
aveva conferito incarico <strong>di</strong> redattore professionista, la S.C. ha confermato la sentenza<br />
d’appello, che aveva ritenuto, con motivazione congrua e priva <strong>di</strong> vizi logici, l’insussistenza<br />
del vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione soprattutto sulla base della mancanza dell’elemento<br />
della soggezione della giornalista al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro, la quale si poteva<br />
esprimere sostanzialmente nell’obbligo costante <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sponibile quoti<strong>di</strong>anamente<br />
per le esigenze del giornale).<br />
Cass. civ., sez. lav., 9.4.2004, n. 6983, inGiust. civ. mass., 2004, 4<br />
I caratteri <strong>di</strong>stintivi del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono costituiti dall’inserimento<br />
del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri <strong>di</strong>rettivi<br />
e <strong>di</strong>sciplinari del datore <strong>di</strong> lavoro (con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia) e tali caratteri<br />
sono i medesimi per qualunque tipo <strong>di</strong> lavoro, pur potendo essi assumere aspetti<br />
e intensità <strong>di</strong>versi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate<br />
o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo<br />
al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche <strong>di</strong> esso e delle connesse<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cogliere in maniera <strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata i suddetti caratteri <strong>di</strong>stintivi, può farsi<br />
ricorso ad alcuni in<strong>di</strong>ci rivelatori della natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto, rilevando a<br />
tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore,<br />
per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando<br />
invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute<br />
in base ad una successione <strong>di</strong> incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.<br />
(Nella specie, relativa al rapporto intercorso tra un giornalista italiano e un e<strong>di</strong>tore<br />
greco che gli aveva conferito stabile incarico <strong>di</strong> corrispondente da Roma <strong>di</strong> un quoti<strong>di</strong>ano,<br />
con retribuzione fissa mensile e accollo delle spese, la S.C. ha confermato la sentenza<br />
<strong>di</strong> merito che aveva ravvisato gli estremi della subor<strong>di</strong>nazione rilevando che, in<br />
conformità a dette pattuizioni, <strong>di</strong> fatto vi erano stati continuità delle prestazioni, quasi<br />
quoti<strong>di</strong>ani contatti telefonici e stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, desumibile<br />
dall’affidamento del datore <strong>di</strong> lavoro sulla <strong>di</strong>sponibilità permanente del lavoratore,<br />
senza che avessero rilievo l’autonomia goduta dal giornalista e la sua collaborazione<br />
con altri quoti<strong>di</strong>ani e riviste).
62<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Cass. civ., sez. lav., 29.4.2003, n. 6673, inGiust. civ. mass., 2003, 4<br />
Ai fini della <strong>di</strong>stinzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo, elementi<br />
rilevanti sono l’assoggettamento del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo e <strong>di</strong>sciplinare<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni specifici,<br />
oltre che nell’esercizio <strong>di</strong> un’assidua attività <strong>di</strong> vigilanza e controllo nella esecuzione<br />
delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi<br />
con riferimento alla specificità dell’incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione.<br />
Altri elementi, quali l’assenza <strong>di</strong> rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza<br />
<strong>di</strong> un orario, la localizzazione della prestazione, assumono natura meramente<br />
sussi<strong>di</strong>aria e non decisiva. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza del rischio,<br />
questa viene in rilievo, ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato, quando<br />
si prospetti l’ipotesi che il prestatore <strong>di</strong> opera possa in realtà rivestire la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />
e, come tale, prestare un’attività autonoma all’interno o comunque a favore<br />
dell’impresa committente, ma non quando si tratti <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> carattere<br />
professionale, perché, in tale ipotesi, non si pone un problema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del rischio<br />
tra il committente e il professionista il quale non ha un proprio rischio <strong>di</strong> impresa,<br />
ma è soggetto alla sola eventualità dell’inadempimento o dell’insolvenza della controparte.<br />
Nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile e non sicuro apprezzamento,<br />
deve farsi riferimento alla volontà espressa dalle parti nel contratto. (Nella specie,<br />
la S.C. ha cassato con rinvio per vizio <strong>di</strong> motivazione la sentenza <strong>di</strong> merito che aveva<br />
ritenuto la natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un ingegnere, incaricato della<br />
<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un cantiere, trascurando i riferimenti contenuti nel contratto al carattere libero<br />
- professionale delle mansioni affidategli, rinvenendo i caratteri della subor<strong>di</strong>nazione<br />
nell’inserimento stabile dell’ingegnere nella organizzazione della società, nella conduzione<br />
del cantiere e nella cura e tutela degli interessi della società, anche in forza del conferimento<br />
dei poteri <strong>di</strong> rappresentanza, nel numero limitato, nel corso dell’anno, delle sospensioni<br />
delle sue prestazioni all’estero per rientri in Italia, nella circostanza che la società<br />
si era accollata le spese <strong>di</strong> trasporto per il rientro in Italia e quelle <strong>di</strong> soggiorno nello<br />
Stato estero del prestatore <strong>di</strong> lavoro).<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.3.2001, n. 3975, inGiust. civ. mass., 2001, 529<br />
Il rapporto <strong>di</strong> scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi<br />
costitutivi del contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato come delineato dall’art. 2094 c.c.,<br />
valendo a <strong>di</strong>stinguerlo, tra l’altro, sia dalla prestazione <strong>di</strong> lavoro a titolo gratuito, sia dai<br />
rapporti <strong>di</strong> tipo associativo; tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli<br />
altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la<br />
presunzione (<strong>di</strong> fatto) <strong>di</strong> onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e<br />
della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata,<br />
sempreché non sussistano invece i presupposti per l’operare <strong>di</strong> una presunzione <strong>di</strong> gratuità,<br />
correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell’affidamento conducano<br />
a un’opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all’attività lavorativa prestata<br />
in agricoltura a favore <strong>di</strong> parenti ed affini, nel quadro <strong>di</strong> colture tra<strong>di</strong>zionali e <strong>di</strong> piccole<br />
proprietà, la mera prestazione <strong>di</strong> detta attività non è sufficiente a far configurare un<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, la <strong>di</strong>mostrazione della subor<strong>di</strong>nazione e dell’onerosità<br />
delle prestazioni, richiedendo, quando <strong>di</strong>fettino gli elementi sintomatici della subor<strong>di</strong>nazione,<br />
come il rispetto <strong>di</strong> orari precisi, l’inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa<br />
aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a <strong>di</strong>mostrare almeno
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 63<br />
un nesso <strong>di</strong> corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate<br />
dalla obbligatorietà, e l’esistenza <strong>di</strong> quel tanto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive e controlli in merito<br />
alla prestazione lavorativa che valgano a <strong>di</strong>fferenziare il rapporto dal lavoro autonomo,<br />
pur in un eventuale quadro <strong>di</strong> elasticità <strong>di</strong> orari e <strong>di</strong> altre modalità. (A parte l’esigenza<br />
della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva<br />
integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell’anno, quando<br />
l’accertamento della subor<strong>di</strong>nazione sia finalizzata alla fruizione <strong>di</strong> prestazioni previdenziali).<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.8.2003, n. 12252, inGiust. civ. mass., 2003, 7-8<br />
Con riferimento all’attività giornalistica, rilevano ai fini della in<strong>di</strong>viduazione del rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato l’ampiezza <strong>di</strong> prestazioni e l’intensità della collaborazione, che<br />
devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione<br />
aziendale, intendendo per stabilità il risultato <strong>di</strong> un patto in forza del quale il datore <strong>di</strong><br />
lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della <strong>di</strong>sponibilità senza doverla contrattare<br />
volta per volta, dovendosi <strong>di</strong>stinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />
in cui il lavoratore rimane a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro tra una prestazione<br />
e l’altra in funzione <strong>di</strong> richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in<br />
cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, <strong>di</strong><br />
più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella <strong>di</strong>stinzione<br />
anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in<br />
corso d’opera.<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.1.2001, n. 833, inGiur. it., 2001, 2044<br />
Nel lavoro giornalistico il vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione - che assume una particolare configurazione<br />
data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - va ravvisato soprattutto<br />
nella permanente <strong>di</strong>sponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore<br />
che può interessare anche intervalli non lavorativi in conseguenza della <strong>di</strong>scontinuità delle<br />
richieste datoriali, nonché nell’inserimento continuativo nella organizzazione dell’impresa;<br />
viceversa il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita<br />
nel contratto - o anche in più contratti simili succedentisi nel tempo - un’unica fornitura,<br />
anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione.<br />
Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970, inMass. Giur. it., 2001<br />
Elemento essenziale e determinante del lavoro subor<strong>di</strong>nato, costituente elemento <strong>di</strong>scretivo<br />
rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione - la quale consiste per<br />
il lavoratore in un vincolo <strong>di</strong> assoggettamento gerarchico e per il datore <strong>di</strong> lavoro nel<br />
potere <strong>di</strong> imporre <strong>di</strong>rettive non soltanto generali, in conformità <strong>di</strong> esigenze organizzative<br />
e funzionali, ma tali da inerire <strong>di</strong> volta in volta all’intrinseco svolgimento della funzione<br />
- mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza<br />
<strong>di</strong> un determinato orario, assumono invece valore sussi<strong>di</strong>ario; ne consegue che,<br />
in materia <strong>di</strong> qualificazione giuri<strong>di</strong>ca del rapporto <strong>di</strong> personale addetto alla ricezione <strong>di</strong><br />
scommesse in sala corse, elementi <strong>di</strong> fatto dai quali è desumibile la natura subor<strong>di</strong>nata<br />
del rapporto sono l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione<br />
<strong>di</strong> sole energie lavorative corrispondenti all’attività dell’impresa, nel rispetto <strong>di</strong><br />
un orario <strong>di</strong> lavoro strettamente collegato con gli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura delle sale<br />
corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma se-
64<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
condo le ore prestate nei <strong>di</strong>versi turni, mentre resta irrilevante la <strong>di</strong>scontinuità della prestazione<br />
che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario,<br />
a criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità <strong>di</strong><br />
erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali.<br />
Cass. civ., sez.lav., 23.07.1986, n. 4700, inMass. Giur. It., 1986<br />
In tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione tra rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato e rapporto <strong>di</strong> lavoro autonomo,<br />
qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle <strong>di</strong>rettive altrui non è agevolmente<br />
apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento<br />
ad altri criteri, e cioè all’oggetto della prestazione, alla organizzazione d’impresa,<br />
all’incidenza del rischio, all’inserimento del lavoratore nell’impresa, al sistema <strong>di</strong> retribuzione,<br />
alla esistenza <strong>di</strong> un orario <strong>di</strong> lavoro, alla collaborazione ed alla continuità della<br />
prestazione, elementi questi che, non avendo, singolarmente considerati, un valore decisivo,<br />
debbono esser considerati globalmente ed apprezzati come in<strong>di</strong>zi probatori dal giu<strong>di</strong>ce<br />
del merito, la cui valutazione è sindacabile in sede <strong>di</strong> legittimità soltanto per vizi <strong>di</strong><br />
motivazione.<br />
Cass. civ., sez. lav., 12.6.1986, n. 3913, inGiust. civ. mass., 1986, fasc. 6<br />
Per la sussistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nella attività giornalistica, in cui<br />
l’elemento della subor<strong>di</strong>nazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione,<br />
sono elementi qualificanti, oltre il vincolo della <strong>di</strong>pendenza, la continuità e la responsabilità<br />
del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico <strong>di</strong> trattare in via<br />
continuativa un argomento o settore d’informazione e metta costantemente a <strong>di</strong>sposizione<br />
la sua opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute, con la redazione dei relativi articoli.<br />
Peraltro, con il vincolo della <strong>di</strong>pendenza non sono incompatibili la commisurazione della<br />
retribuzione alle singole prestazioni, la sua conseguente aleatorietà e la eventuale collaborazione<br />
del giornalista ad altri giornali.<br />
Cass. 9 aprile 1986 n. 2478, inMass. Giur. It., 1986<br />
Il servizio <strong>di</strong> pulizia <strong>di</strong> locali può costituire l’oggetto <strong>di</strong> un contratto d’opera ai sensi dell’art.<br />
2222 c. c., quando il prestatore ne promette soltanto il risultato utile perseguito dalla<br />
controparte e gode, per converso, <strong>di</strong> una piena autonomia quanto alle modalità <strong>di</strong><br />
svolgimento del servizio stesso e all’impiego delle proprie energie lavorative; in tal caso<br />
né la ripetizione giornaliera della prestazione, né la corresponsione <strong>di</strong> un compenso fisso<br />
sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuità del rapporto tipico del lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato, perché questo carattere va identificato unicamente nella persistenza<br />
del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione, che, determinando lo stabile inserimento del lavoratore<br />
nell’impresa, fa sì che egli sia tenuto, anche negli intervalli fra le singole prestazioni, alla<br />
osservanza degli obblighi giuri<strong>di</strong>ci inerente al rapporto stesso.<br />
Cass. civ., sez. lav., 21.6.1986, n. 4152, inGiust. civ. mass., 1986, fasc. 6<br />
Ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato e rapporto <strong>di</strong> lavoro autonomo<br />
non costituiscono elementi qualificanti e decisivi la forma della retribuzione o le modalità<br />
<strong>di</strong> esplicazione dell’attività lavorativa stessa giacché la continuità o regolarità <strong>di</strong><br />
esecuzione della prestazione e la corresponsione perio<strong>di</strong>ca del compenso costituiscono<br />
in<strong>di</strong>ci positivi della collaborazione, ma sono compatibili con l’inesistenza <strong>di</strong> un rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato poiché nonostante la loro presenza può mancare la subor<strong>di</strong>nazio-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 65<br />
ne e l’inserimento del prestatore d’opera nell’organizzazione aziendale; viceversa la separata<br />
retribuzione delle singole prestazioni e la <strong>di</strong>scontinuità delle stesse non sono incompatibili<br />
con l’esistenza del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, del quale possono egualmente<br />
ricorrere i requisiti essenziali, ed in particolare la suddetta continuità della prestazione.<br />
Cass. civ., sez. lav., 9.12.2002, n. 17534, inDir. e giustizia, 2003, 2, 104<br />
La previsione <strong>di</strong> un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione<br />
del potere <strong>di</strong>rettivo del cre<strong>di</strong>tore del servizio (e quin<strong>di</strong> della natura subor<strong>di</strong>nata<br />
del rapporto <strong>di</strong> lavoro) solo quando sia espressione dell’autonomia decisionale nell’organizzazione<br />
aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover<br />
essere espletata per sua natura in tempi non mo<strong>di</strong>ficabili, che anche il lavoratore autonomo,<br />
debitore del risultato, sia obbligato a rispettare.<br />
Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970, inGiust. civ. mass., 2001, 375<br />
Elemento essenziale e determinante del lavoro subor<strong>di</strong>nato, costituente elemento <strong>di</strong>scretivo<br />
rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione - la quale consiste per<br />
il lavoratore in un vincolo <strong>di</strong> assoggettamento gerarchico e per il datore <strong>di</strong> lavoro nel<br />
potere <strong>di</strong> imporre <strong>di</strong>rettive non soltanto generali, in conformità <strong>di</strong> esigenze organizzative<br />
e funzionali, ma tali da inerire <strong>di</strong> volta in volta all’intrinseco svolgimento della funzione<br />
- mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza<br />
<strong>di</strong> un determinato orario, assumono invece valore sussi<strong>di</strong>ario; ne consegue che,<br />
in materia <strong>di</strong> qualificazione giuri<strong>di</strong>ca del rapporto <strong>di</strong> personale addetto alla ricezione <strong>di</strong><br />
scommesse in sala corse, elementi <strong>di</strong> fatto dai quali è desumibile la natura subor<strong>di</strong>nata<br />
del rapporto sono l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione<br />
<strong>di</strong> sole energie lavorative corrispondenti all’attività dell’impresa, nel rispetto <strong>di</strong><br />
un orario <strong>di</strong> lavoro strettamente collegato con gli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura delle sale<br />
corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo<br />
le ore prestate nei <strong>di</strong>versi turni, mentre resta irrilevante la <strong>di</strong>scontinuità della prestazione<br />
che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario,<br />
a criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità <strong>di</strong><br />
erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali.<br />
Cass. civ., sez. lav., 6.2.2001, n. 1666, inGiust. civ. mass., 2001, 208<br />
Nella qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro come autonomo o subor<strong>di</strong>nato, anche a<br />
fronte <strong>di</strong> una manifestazione <strong>di</strong> volontà delle parti nel senso del carattere autonomo dello<br />
stesso (me<strong>di</strong>ante stipulazione <strong>di</strong> contratto d’opera), deve tenersi conto prevalentemente<br />
delle concrete modalità <strong>di</strong> svolgimento, le quali possono anche evidenziare - secondo un<br />
accertamento <strong>di</strong> fatto che è riservato al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, ed è incensurabile in sede <strong>di</strong> legittimità<br />
se adeguatamente e correttamente motivato - che il rapporto si è realizzato, invece,<br />
nelle forme proprie della subor<strong>di</strong>nazione (Fattispecie in tema <strong>di</strong> soci lavoratori <strong>di</strong><br />
cooperativa).<br />
Cass. civ., sez. lav., 5.3.2001, n. 3200, inGiust. civ. mass., 2001, 407<br />
Ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato non deve prescindersi dalla<br />
volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato<br />
dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì,
66<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo<br />
delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2,<br />
c.c.), e, in caso <strong>di</strong> contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e<br />
modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secon<strong>di</strong>, dato che la tutela<br />
relativa al lavoro subor<strong>di</strong>nato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non<br />
può essere elusa per mezzo <strong>di</strong> una configurazione pattizia non rispondente alle concrete<br />
modalità <strong>di</strong> esecuzione del rapporto.<br />
Cass. civ., sez. lav., 18.4.2001, n. 5665, inGiust. civ. mass., 2001, 810<br />
Ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato non deve prescindersi dalla<br />
volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il ‘‘nomen juris’’<br />
utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì,<br />
sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo<br />
delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art.<br />
1362, comma 2, c.c., e, in caso <strong>di</strong> contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche<br />
e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secon<strong>di</strong>,<br />
dato che la tutela relativa al lavoro subor<strong>di</strong>nato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale,<br />
non può essere elusa per mezzo <strong>di</strong> una configurazione formale non rispondente<br />
alle concrete modalità <strong>di</strong> esecuzione del contratto. (Nella specie - relativa al servizio<br />
svolto da un assistente sociale presso un’amministrazione comunale - la S.C. ha annullato<br />
la sentenza <strong>di</strong> merito, che aveva ritenuto la natura autonoma del rapporto sulla sola<br />
base del riferimento, contenuto nella convenzione regolatrice del rapporto, all’art. 2222<br />
c.c.).<br />
Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119, inGiust. civ. mass., 2003, 10<br />
Ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro come subor<strong>di</strong>nato o autonomo, poiché<br />
l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che<br />
esso esprime ed il ‘‘nomen iuris’’ non costituiscono fattori assorbenti, <strong>di</strong>ventando viceversa<br />
il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario<br />
non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento<br />
<strong>di</strong> una nuova <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del<br />
rapporto e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del<br />
rapporto inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto<br />
trovi la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l’instaurarsi, dovendosi<br />
anche in tale ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando<br />
attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto una<br />
esecuzione che, per la sua <strong>di</strong>versità dalla previsione normativa, esprima una nuova sopravvenuta<br />
volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. (Nella<br />
specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti<br />
<strong>di</strong> finanziamento per gli anni 1988 - 1990 - previsti dalla l. 11 marzo 1988 n. 67, la quale<br />
<strong>di</strong>sciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell’attuazione <strong>di</strong> iniziative per lo svolgimento<br />
<strong>di</strong> attività <strong>di</strong> utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione comportasse<br />
l’instaurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - che, intervenuta l’estensione,<br />
da parte <strong>di</strong> una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna<br />
qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma<br />
della subor<strong>di</strong>nazione, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a carico<br />
dei datori <strong>di</strong> lavoro).
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 67<br />
Cass. civ., sez. lav., 13.3.2007, n. 5826, inMassima redazionale, 2007<br />
Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto <strong>di</strong>venta elemento<br />
necessario ai fini della sua interpretazione, non essendo determinante la qualificazione<br />
del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto: e ciò anche ai<br />
fini dell’accertamento <strong>di</strong> una nuova e <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso<br />
dell’attuazione del rapporto e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole sue clausole o ad<strong>di</strong>rittura la<br />
stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, con la conseguenza che è a<br />
questi ultimi che deve darsi rilievo prevalente in caso <strong>di</strong> contrasto tra dati formali iniziali<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione della natura del rapporto e dati fattuali emergenti dal suo concreto<br />
svolgimento. Ove le parti nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano qualificato come<br />
autonomo il rapporto <strong>di</strong> lavoro, è possibile pervenire ad una <strong>di</strong>versa qualificazione <strong>di</strong><br />
esso soltanto se si <strong>di</strong>mostri che nel concreto svolgimento del rapporto sia presente l’elemento<br />
della subor<strong>di</strong>nazione, inteso come vincolo <strong>di</strong> natura personale che assoggetta il<br />
prestatore al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
§ 2. I criteri <strong>di</strong>stintivi del lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto al lavoro autonomo ed al<br />
lavoro gratuito<br />
Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007, n. 5706, inGuida al lavoro, n. 20, 2007, 33<br />
Gli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />
del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />
limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; l’apprezzamento<br />
in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni ad un rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si risolve in un accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove<br />
adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo,<br />
è incensurabile in Cassazione. È riconosciuto al nomen juris assegnato dalle parti al<br />
contratto un valore in<strong>di</strong>ziario anche se inidoneo a svalutare i suddetti in<strong>di</strong>ci qualificatori<br />
e le modalità <strong>di</strong> concreto svolgimento del rapporto lavorativo.<br />
Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119, inMass. Giur. it., 2003<br />
Ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, come subor<strong>di</strong>nato ed autonomo, poiché<br />
l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che<br />
esso esprime, e il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, <strong>di</strong>ventando viceversa<br />
il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario<br />
non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento <strong>di</strong><br />
una nuova <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto<br />
e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto<br />
inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi<br />
la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l’instaurarsi, dovendosi<br />
anche in tali ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando<br />
attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto un’esecuzione<br />
che, per la sua <strong>di</strong>versità dalla formazione normativa, esprima una nuova sopravvenuta<br />
volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. (Nella<br />
specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti<br />
<strong>di</strong> finanziamento per gli anni 1988/1990 previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, la<br />
quale <strong>di</strong>sciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell’attuazione <strong>di</strong> iniziative per lo svolgimento<br />
<strong>di</strong> attività <strong>di</strong> utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione
68<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
comportasse l’instaurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - che, intervenuta l’estensione,<br />
da parte <strong>di</strong> una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna<br />
qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma<br />
della subor<strong>di</strong>nazione, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a<br />
carico dei datori <strong>di</strong> lavoro).<br />
Cass. civ., sez. lav., 20.6.2003, n. 9900, inLavoro nella giur., 2004, 467<br />
Gli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />
del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />
limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; la qualificazione<br />
del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non<br />
è determinante, stante la idoneità, nei rapporti <strong>di</strong> durata, del comportamento delle parti<br />
ad esprimere sia una <strong>di</strong>versa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova <strong>di</strong>versa volontà;<br />
invece, elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza <strong>di</strong> un orario <strong>di</strong> lavoro e la<br />
cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussi<strong>di</strong>aria e<br />
non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong><br />
determinate prestazioni ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si risolve in<br />
un accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto<br />
ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione (nella specie il giu<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> merito, con la sentenza cassata dalla Suprema corte, aveva ritenuto la sussistenza della<br />
subor<strong>di</strong>nazione in relazione a <strong>di</strong>ciassette collaboratori del Coni che avevano reso prestazioni<br />
lavorative in un arco temporale <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni, senza effettuare, immotivatamente,<br />
alcuna indagine sulle singole posizioni lavorative, senza considerare, in questa<br />
situazione, il mancato esercizio <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>sciplinare e senza giustificare adeguatamente<br />
il positivo riscontro degli in<strong>di</strong>ci secondari <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione).<br />
Cass. civ., sez. lav., 24.2.2006, n. 4171, inGiust. civ. mass., 2006, 2<br />
L’elemento che contrad<strong>di</strong>stingue il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto al rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro autonomo, assumendo la funzione <strong>di</strong> parametro normativo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione della<br />
natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto stesso, è il vincolo <strong>di</strong> soggezione personale del lavoratore<br />
- che necessita della prova <strong>di</strong> idonei in<strong>di</strong>ci rivelatori, incombente allo stesso lavoratore<br />
- al potere organizzativo, <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />
limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale.<br />
Pertanto, gli altri elementi, quali l’assenza <strong>di</strong> rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza<br />
<strong>di</strong> un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura<br />
meramente sussi<strong>di</strong>aria e non decisiva, possono costituire gli in<strong>di</strong>ci rivelatori, complessivamente<br />
considerati e tali da prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle<br />
parti, attraverso i quali <strong>di</strong>viene evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè<br />
la subor<strong>di</strong>nazione, me<strong>di</strong>ante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze<br />
processuali. La relativa valutazione <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong> tali elementi è rimessa al giu<strong>di</strong>ce del<br />
merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuri<strong>di</strong>ci ed adeguatamente<br />
motivata, è insindacabile in sede <strong>di</strong> legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la<br />
determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Nella specie,<br />
la S.C., enunciando il richiamato principio, ha rigettato il ricorso proposto confermando<br />
l’impugnata sentenza con la quale era stata riconosciuta, sulla scorta della congrua valutazione<br />
delle risultanze probatorie acquisite, la sussistenza del carattere <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione<br />
in or<strong>di</strong>ne al rapporto intercorso tra una società esercente il servizio <strong>di</strong> riscossione tri-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 69<br />
buti ed un messo notificatore, a seguito <strong>di</strong> accertamento dell’emergenza degli in<strong>di</strong>ci rivelatori<br />
essenziali <strong>di</strong> tale vincolo).<br />
Cass. civ., sez. lav., 12.5.2005, n. 9967, inGiust. civ. mass., 2005, 5<br />
Con riferimento all’attività <strong>di</strong> insegnamento, ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione dei peculiari elementi<br />
in<strong>di</strong>cativi della subor<strong>di</strong>nazione, in collegamento con i criteri complementari e sussi<strong>di</strong>ari,<br />
quali la continuità delle prestazioni, l’osservanza <strong>di</strong> un orario, la perio<strong>di</strong>cità e<br />
predeterminazione della retribuzione, può essere <strong>di</strong>fferenziato, a seconda dei casi, il tipo<br />
<strong>di</strong> inserimento sia delle singole lezioni sia dell’attività del singolo docente, in un quadro<br />
complessivo <strong>di</strong>dattico, formativo, valutativo, <strong>di</strong>sciplinare. Ne consegue che non può attribuirsi<br />
la qualificazione <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato al relativo incarico <strong>di</strong> insegnamento<br />
quando non sia esistito comunque ‘‘inter partes’’ un vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione a<br />
carico del prestatore - docente e, in particolare, non vi sia stato un concreto inserimento<br />
dell’insegnante nell’organizzazione complessiva della scuola. (Nel caso <strong>di</strong> specie, la Corte<br />
cass. ha ritenuto che la Corte <strong>di</strong> merito avesse fatto corretta applicazione <strong>di</strong> tale principio,<br />
con motivazione adeguatamente e correttamente motivata, qualificando come <strong>di</strong> lavoro<br />
autonomo il rapporto intercorso tra un liceo musicale e l’insegnante al quale era<br />
stato conferito l’incarico, contrattualmente definito come autonomo, <strong>di</strong> insegnamento <strong>di</strong><br />
corno, <strong>di</strong> durata biennale).<br />
Cass. civ., sez. lav., 28.3.1998, n. 3290, inRiv. it. <strong>di</strong>r. lav., 1999, II, 27<br />
Ogni attività che, per il modo in cui venga estrinsecata, possa essere configurabile come<br />
prestazione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato si presume effettuata a titolo oneroso e, perciò, l’assunto<br />
della sua riconducibilità a un rapporto <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
(in particolare ad attività <strong>di</strong> volontariato per comuni finalità ideali), e della correlativa<br />
gratuità della stessa attività, esige una prova tanto più rigorosa in quanto siano provate<br />
anche erogazioni perio<strong>di</strong>che <strong>di</strong> danaro in favore del prestatore (in or<strong>di</strong>ne alle quali<br />
l’‘‘accipiens’’ non è tenuto a provare l’insussistenza <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong>verso - in particolare<br />
rimborso spese - da quello retributivo, spettando, invece, all’altra parte dare prova <strong>di</strong><br />
una ‘‘causa solven<strong>di</strong>’’ eventualmente <strong>di</strong>versa da quella retributiva). (Nel caso, la questione<br />
si poneva nei confronti <strong>di</strong> soggetto che aveva operato per l’Inca - Cgil).<br />
Cass. civ., sez. lav., 6.4.1999, n. 3304, inGiust. civ. mass., 1999, 761<br />
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato si<br />
presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto <strong>di</strong>verso<br />
istituito ‘‘affectionis vel benevolentiae causa’’, caratterizzato dalla gratuità della prestazione;<br />
a tale fine non rileva il grado maggiore o minore <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione, cooperazione o<br />
inserimento del prestatore <strong>di</strong> lavoro, ma la sussistenza o meno <strong>di</strong> una finalità ideale alternativa<br />
rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando<br />
che la valutazione al riguardo compiuta dal giu<strong>di</strong>ce del merito è incensurabile in sede<br />
<strong>di</strong> legittimità, se immune da errori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato<br />
la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze <strong>di</strong> fatto emerse<br />
dall’istruttoria espletata, aveva ritenuto provato che il ricorrente, giornalista, aveva svolto<br />
a titolo gratuito l’attività, non a tempo pieno, <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un notiziario politico e<strong>di</strong>to<br />
da un gruppo consiliare presso un’assemblea regionale).
70<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
Cass. civ., sez. lav., 18.10.2005, n. 20157, inForo it., 2006, 4, 1082<br />
Il carattere residuale dell’impresa familiare, quale risulta dall’incipit dell’art. 230 bis c.c.,<br />
mira a coprire le situazioni <strong>di</strong> apporto lavorativo all’impresa del congiunto - parente entro<br />
il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell’archetipo del rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della<br />
subor<strong>di</strong>nazione, con l’effetto <strong>di</strong> confinare in un’area limitata quella del lavoro familiare<br />
gratuito. Di conseguenza, ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa<br />
ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito dovrà valutare<br />
le risultanze <strong>di</strong> causa per <strong>di</strong>stinguere tra la fattispecie del lavoro subor<strong>di</strong>nato e quella<br />
della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita<br />
della prestazione lavorativa per ragioni <strong>di</strong> solidarietà familiare. (Nella specie la S.C. ha<br />
cassato con rinvio la sentenza <strong>di</strong> merito che aveva, contrad<strong>di</strong>ttoriamente, escluso il lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato e in<strong>di</strong>viduato una causa gratuita dell’attività <strong>di</strong> collaborazione all’impresa<br />
a fronte <strong>di</strong> un corrispettivo perio<strong>di</strong>co per l’attività <strong>di</strong> servizio ai tavoli svolta dalla<br />
nuora).<br />
§ 3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
Cass. civ., sez. lav., 5.5.2004, n. 8579, inGiust. civ. mass., 2004, 5<br />
Il patto <strong>di</strong> prova apposto al contratto <strong>di</strong> lavoro mira a tutelare l’interesse <strong>di</strong> entrambe le<br />
parti contrattuali <strong>di</strong> sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza<br />
che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale<br />
alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo,<br />
attraverso lo svolgimento <strong>di</strong> un precedente rapporto <strong>di</strong> lavoro tra le parti, avente ad oggetto<br />
le medesime mansioni. (Fattispecie in cui la clausola <strong>di</strong> prova era stata apposta<br />
unilateralmente ad un rapporto imme<strong>di</strong>atamente succeduto ad altro precedente, senza soluzione<br />
<strong>di</strong> continuità e con il mantenimento della medesima qualifica, oltre che dell’anzianità<br />
<strong>di</strong> servizio già maturata).<br />
Cass. civ., sez. lav., 11.3.2004, n. 5016, inGiust. civ. mass., 2004, 3<br />
Il patto <strong>di</strong> prova apposto al contratto <strong>di</strong> lavoro mira a tutelare l’interesse <strong>di</strong> entrambe le<br />
parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi<br />
illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta<br />
sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni<br />
e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria<br />
opera per il datore <strong>di</strong> lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza <strong>di</strong> merito che,<br />
con riferimento a due successivi contratti a termine, aveva ritenuto legittimo il recesso<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro dal secondo rapporto per mancato superamento della prova, senza<br />
tuttavia verificare se, alla data della stipulazione <strong>di</strong> tale contratto, vi fosse effettiva necessità<br />
per il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> verificare le qualità professionali, il comportamento e la<br />
personalità complessiva del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione).<br />
Cass. civ., sez. lav., 14.10.1999, n. 11597, inOrient. giur. lav., 1999, I, 968<br />
La stipulazione scritta del patto <strong>di</strong> prova deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale<br />
all’inizio dell’esecuzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro onde non attribuire al datore <strong>di</strong><br />
lavoro, in frode alla normativa <strong>di</strong> natura pubblicistica sui licenziamenti posta dal legislatore<br />
a tutela del lavoratore, un facile strumento idoneo a consentirgli la libera rece<strong>di</strong>bilità
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 71<br />
dal contratto - almeno per un certo periodo - anche senza giusta causa o giustificato motivo.<br />
(Nel caso <strong>di</strong> specie la S.C. ha ritenuto che la stipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
subor<strong>di</strong>nato a efficacia <strong>di</strong>fferita con patto <strong>di</strong> prova apposto sin dal momento della stipula<br />
e, quin<strong>di</strong>, con attribuzione <strong>di</strong> efficacia <strong>di</strong>fferita al patto <strong>di</strong> prova medesimo, al pari <strong>di</strong><br />
tutte le altre clausole, non escludesse l’anteriorità del patto stesso rispetto al momento in<br />
cui il lavoratore era stato assunto in forza del suddetto contratto <strong>di</strong> lavoro in precedenza<br />
stipulato).<br />
C. Cost., 16.12.1980, n. 189, inCED, 1980<br />
Va riconosciuta la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall’impren<strong>di</strong>tore<br />
in costanza del periodo <strong>di</strong> prova e l’annullabilità dell’atto nel quale si esprime tutte<br />
le volte che il lavoratore (in assenza <strong>di</strong> una motivazione o anche in presenza <strong>di</strong> una motivazione<br />
apparente) lo provi illecitamente motivato. Così interpretate, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />
cui all’art. 2096, comma terzo, c.c. e art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nelle parti<br />
in cui, rispettivamente, consentono il recesso immotivato del datore <strong>di</strong> lavoro dal rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro in prova, non contrastano con l’art. 3 Cost., commi primo e secondo, artt. 4<br />
e 25 Cost. e art. 41, comma secondo, Cost. Infatti appaiono non equiparabili le situazioni<br />
del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeterminato (e non giova<br />
richiamare le norme sul pubblico impiego dato che l’assunzione avviene a mezzo <strong>di</strong><br />
concorso); l’art. 4 Cost. non garantisce il <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto <strong>di</strong> lavoro;<br />
né l’art. 35 Cost. impone l’applicazione in<strong>di</strong>scriminata del principio della giusta causa e<br />
del giustificato motivo nei licenziamenti; la libertà e <strong>di</strong>gnità del lavoratore, ex art. 41,<br />
comma secondo, Cost., è garantita dalla riconosciuta possibilità <strong>di</strong> impugnazione del licenziamento<br />
effettivamente fondato su motivi illeciti; infine l’inversione dell’onere della<br />
prova sul lavoratore risponde ad un criterio generale ogni qualvolta questi assume la<br />
nullità del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi e sindacali.<br />
§ 4. Diritti e doveri delle parti nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
Cass. civ., sez. lav., 22.5.2000, n. 6664, inGiust. civ. mass., 2000, 1085<br />
L’inosservanza del dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nell’esecuzione<br />
della prestazione posta a suo carico comporta l’obbligo del risarcimento del danno<br />
cagionato al datore <strong>di</strong> lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve; in<br />
or<strong>di</strong>ne alla ripartizione dell’onere della prova, compete al datore <strong>di</strong> lavoro la prova del<br />
danneggiamento del bene, affidato quale strumento <strong>di</strong> lavoro, e quin<strong>di</strong> dell’inadempimento<br />
del lavoratore e a quest’ultimo la prova liberatoria a norma dell’art. 1218 c.c. della<br />
non imputabilità del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore.<br />
Cass. civ., sez. lav., 21.8.2004, n. 16530, inGiust. civ. mass., 2004, 9<br />
L’inosservanza del dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nell’esecuzione<br />
della prestazione posta a suo carico comporta l’obbligo del risarcimento del danno<br />
cagionato al datore <strong>di</strong> lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve.<br />
Compete al datore <strong>di</strong> lavoro la prova della fattispecie <strong>di</strong> inadempimento, oltre che del<br />
danno e del nesso <strong>di</strong> causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non<br />
imputabilità della violazione delle regole del rapporto. (In applicazione <strong>di</strong> tale principio,<br />
la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che pur ritenendo accertato l’inadempimento<br />
del lavoratore - consistente nella omessa stampa delle fatture inserite nel sistema infor-
72<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
matico - e sussistente il nesso <strong>di</strong> causalità tra tale inadempimento e il danno - impossibilità,<br />
per il datore <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> detrarre l’imposta sul valore aggiunto e assoggettamento a<br />
sanzione pecuniaria - aveva fatto <strong>di</strong>scendere la non imputabilità dell’inadempimento, in<br />
<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prove specifiche che era onere del lavoratore fornire, dalla possibilità che aveva<br />
il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> controllare l’esecuzione della prestazione e dall’obbligo del lavoratore<br />
<strong>di</strong> uniformarsi alle <strong>di</strong>rettive impartite da un professionista che collaborava nell’azienda).<br />
Cass. civ. sez. lav., 21.3.2002, n. 4083, inMass. Giur. it., 2002<br />
Con riguardo al dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato la cui inosservanza<br />
comporta l’obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore <strong>di</strong> lavoro per<br />
responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subor<strong>di</strong>ni la<br />
possibilità del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> proporre l’azione risarcitoria alla preventiva adozione<br />
<strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente (fattispecie<br />
relativa alla previsione contenuta nell’art. 31 del C.C.N.L. del settore autotrasporti).<br />
Cass. civ., sez. lav., 28.3.1992, n. 3845, inDir. e prat. lav., 1992, 1633<br />
L’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza, imposto al lavoratore dall’art. 2104, primo comma, c.c., si sostanzia<br />
non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura<br />
<strong>di</strong> essa (<strong>di</strong>ligenza in senso tecnico) ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori<br />
che si rendano necessari in relazione all’interesse del datore <strong>di</strong> lavoro ad un’utile<br />
prestazione, restando peraltro escluso che tali comportamenti accessori siano dovuti dal<br />
lavoratore (in aggiunta alla sua prestazione lavorativa) allorché formino oggetto delle<br />
specifiche mansioni <strong>di</strong> altri lavoratori. (Nella specie, relativa ad incidente occorso a minore<br />
inabile, la S.C. ha escluso che la terapista fosse tenuta a vigilare il paziente anche<br />
al termine del trattamento, quando il paziente stesso doveva essere preso in consegna da<br />
un portantino).<br />
Cass. civ., sez. lav., 4.4.2005, n. 6957, inMass. giur. lav., 2005, 7, 550 nota <strong>di</strong> Bruzzone<br />
Dal collegamento dell’obbligo <strong>di</strong> fedeltà, <strong>di</strong> cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali<br />
<strong>di</strong> correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi<br />
non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da<br />
qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in<br />
contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione<br />
dell’impresa o crei situazioni <strong>di</strong> conflitto con le finalità e gli interessi della<br />
medesima o sia comunque idonea a ledere irrime<strong>di</strong>abilmente il presupposto fiduciario<br />
del rapporto. (Fattispecie relativa a lavoratore che aveva omesso <strong>di</strong> comunicare al datore<br />
<strong>di</strong> lavoro che i lavori sottoposti al suo controllo, quale supervisore, erano svolti da società<br />
partecipate da propri familiari).<br />
Cass. civ., sez. lav., 16.1.1996, n. 313, inNotiziario giurispr. lav., 1996, n. 140<br />
Ai fini della sussistenza della violazione del dovere <strong>di</strong> fedeltà, imposto al lavoratore dall’art.<br />
2105 c.c., e della conseguente responsabilità <strong>di</strong> quest’ultimo, è sufficiente anche la<br />
mera preor<strong>di</strong>nazione <strong>di</strong> una attività contraria agli interessi del datore <strong>di</strong> lavoro, che sia<br />
potenzialmente produttiva <strong>di</strong> danno.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 73<br />
Cass. civ., sez. lav., 5.12.1990, n. 11657, inNotiziario giurispr. lav., 1991, 320<br />
L’obbligo <strong>di</strong> fedeltà del lavoratore subor<strong>di</strong>nato, che va collegato ai principi generali <strong>di</strong><br />
correttezza e buonafede (artt. 1175 e 1375 c.c.), impone al lavoratore <strong>di</strong> tenere un comportamento<br />
leale verso il datore <strong>di</strong> lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli,<br />
anche potenzialmente, e, segnatamente, dal compimento <strong>di</strong> atti univocamente volti alla<br />
costituzione <strong>di</strong> società (o impresa in<strong>di</strong>viduale) avente per oggetto la medesima attività<br />
economica del datore <strong>di</strong> lavoro. (Principio affermato con riguardo a pilota <strong>di</strong>pendente<br />
dell’A.T.I. che aveva amministrato, svolgendovi anche le mansioni <strong>di</strong> pilota, società per<br />
l’esercizio ed il noleggio <strong>di</strong> aeromobili).<br />
Cass. civ., sez. lav., 16.1.1988, n. 299, inDir. e prat. lav., 1988, 1517<br />
Il dovere <strong>di</strong> fedeltà del lavoratore subor<strong>di</strong>nato, sancito dall’art. 2105 c.c. si sostanzia nell’obbligo<br />
<strong>di</strong> quest’ultimo <strong>di</strong> tenere un comportamento leale verso il datore <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong><br />
tutelarne in ogni modo gli interessi. Pertanto rientra nella sfera <strong>di</strong> tale dovere - che permane<br />
anche nel periodo <strong>di</strong> preavviso fino alla cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro - il <strong>di</strong>vieto<br />
<strong>di</strong> concorrenza ed in particolare il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> trattare affari per conto proprio o <strong>di</strong><br />
terzi in concorrenza con l’impren<strong>di</strong>tore nel medesimo settore produttivo o commerciale,<br />
anche se tale comportamento non integri gli estremi della concorrenza sleale ai sensi dell’art.<br />
2598 c.c. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giu<strong>di</strong>ce del merito il<br />
quale aveva condannato il lavoratore al risarcimento del danno in favore del datore <strong>di</strong><br />
lavoro per essersi il primo adoperato per sottrarre la rappresentanza commerciale <strong>di</strong> alcune<br />
<strong>di</strong>tte al secondo al fine <strong>di</strong> ottenerla in proprio).<br />
T. Milano, 15.12.1999, inLavoro nella Giur., 2000, 467<br />
Il datore <strong>di</strong> lavoro è titolare nei confronti del prestatore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>rettivo<br />
che si configura come potere organizzativo del lavoro, <strong>di</strong>retto a conformare l’attività utile<br />
<strong>di</strong> ciascun lavoratore alle esigenze dell’impresa, traducendosi, in concreto, nelle istruzioni<br />
che il datore <strong>di</strong> lavoro e i suoi collaboratori impartiscono per l’esecuzione e la <strong>di</strong>sciplina<br />
del lavoro. La pretesa e l’insistenza del lavoratore a che tali istruzioni siano date<br />
per iscritto, oltre che essere incompatibili con il funzionale ed or<strong>di</strong>nato svolgimento <strong>di</strong><br />
un pubblico esercizio, si traducono in manifestazioni <strong>di</strong> insubor<strong>di</strong>nazione che costituiscono<br />
grave inadempimento degli obblighi contrattuali.<br />
§ 5. Il contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />
T. Milano, 11.5.2006, inMassima redazionale, 2007<br />
La legge n. 368/2001 non attribuisce al datore <strong>di</strong> lavoro una licenza incon<strong>di</strong>zionata a derogare<br />
alla regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato, <strong>di</strong>sponendo che il<br />
giu<strong>di</strong>ce ne possa controllare la reale esigenza nel caso concreto. Perciò, ècompito del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>care per iscritto e con la necessaria precisione, la ragione concreta<br />
dell’apposizione del termine nel contratto <strong>di</strong> assunzione, alla quale risulta così vincolato:<br />
compito, peraltro, che non può ritenersi pregiu<strong>di</strong>zialmente assolto ove il contratto richiami<br />
una delle fattispecie previste dal Ccnl.<br />
T. Milano, 21.11.2006, inMassima redazionale, 2007<br />
Le ragioni giustificatrici del termine devono sempre risultare specificate per iscritto ed essere<br />
<strong>di</strong> univoca ed imme<strong>di</strong>ata percezione per consentire al lavoratore e al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> va-
74<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
lutare l’effettività della causale allegata per evitare che la clausola del termine sia utilizzata<br />
- in frode alla legge - anche laddove non ricorrano reali esigenze aziendali.<br />
T. Milano, 24.12.2005, inOrient. giur. lav., 2006, 1, 115<br />
L’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001 <strong>di</strong>spone che l’apposizione del termine è priva<br />
<strong>di</strong> effetto se non risulta, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, da atto scritto nel quale sono specificate<br />
le ragioni tecniche, organizzative o sostitutive <strong>di</strong> cui al comma 1. Il datore <strong>di</strong> lavoro<br />
dovrà dunque specificare nel contratto quale tra le innumerevoli cause giustifichi<br />
l’apposizione del termine e non potrà fare semplice riferimento alle generiche declaratorie<br />
contenute nella norma <strong>di</strong> legge, ciò per consentire un controllo effettivo da parte del<br />
giu<strong>di</strong>ce.<br />
T. Frosinone, 9.2.2005, inMassima redazionale, 2006<br />
L’apposizione del termine al contratto è ingiustificata e la relativa clausola è nulla (nullità<br />
parziale del contratto) nel caso <strong>di</strong> insussistenza delle esigenze <strong>di</strong> carattere tecnico, organizzativo,<br />
produttivo, sostitutivo che consentono il ricorso al lavoro a tempo determinato,<br />
in assenza <strong>di</strong> prova contraria. Perciò la clausola oppositiva del termine è sostituita<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dalla norma imperativa che prevede la normale durata a tempo indeterminato<br />
del rapporto, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. e il rapporto <strong>di</strong> lavoro deve intendersi<br />
sorto fin dall’inizio come a tempo indeterminato.<br />
T. Marsala, 27.1.2005, inMassima redazionale, 2005<br />
Qualora non siano specificate, risultando generiche o indeterminate, le ragioni che motivano<br />
il ricorso all’assunzione a tempo determinato del lavoratore, l’apposizione del termine<br />
<strong>di</strong> durata nel contratto <strong>di</strong> lavoro si deve considerare senza effetto: la clausola in tal<br />
modo formulata o non risultante specificamente da atto scritto è nulla e il contratto resta<br />
valido per il resto, non potendosi risolvere l’onere formale che grava sul datore <strong>di</strong> lavoro<br />
<strong>di</strong> specificare le dette ragioni in una mera clausola <strong>di</strong> stile dedotta in modo generico nel<br />
contratto in<strong>di</strong>viduale. La mancanza delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine<br />
al rapporto <strong>di</strong> lavoro (a <strong>di</strong>fferenza dell’in<strong>di</strong>cazione indeterminata e generica delle<br />
stesse, in ragione della quale si considera senza effetto la clausola appositiva del termine)<br />
determina la nullità della clausola contenente l’in<strong>di</strong>cazione del detto termine per violazione<br />
<strong>di</strong> norma imperativa, ricorrendo pertanto un’ipotesi <strong>di</strong> nullità parziale che non caduca<br />
l’intero regolamento negoziale salvo che non risulti che le parti non lo avrebbero<br />
concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.<br />
T. Monza, 18.1.2005, inRiv. critica <strong>di</strong>r. lav., 2005, 152<br />
La necessità che il datore <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>chi specificamente la motivazione che legittima la<br />
stipulazione <strong>di</strong> un contratto a termine, senza ricorrere a formule generiche, sussiste anche<br />
nell’ipotesi <strong>di</strong> contratti a termine stipulati nel regime transitorio nei casi previsti dai<br />
contratti collettivi ex art. 23 legge n. 56/1987. L’illegittima apposizione del termine, sia<br />
che <strong>di</strong>penda da motivi formali che dall’accertata esistenza in concreto della motivazione<br />
addotta, comporta la conversione a tempo indeterminato del rapporto che, nel primo caso,<br />
opera ex art. 1, secondo comma, D.Lgs. n. 368/2001 e nel secondo caso, ex art. 1419,<br />
secondo comma, c.c.
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 75<br />
§ 10. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti<br />
Cass. civ., sez. lav., 9.9.2003, n. 13191, inGiust. civ. mass., 2003, 9<br />
La qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente spetta al prestatore <strong>di</strong> lavoro che, come alter ego dell’impren<strong>di</strong>tore,<br />
sia preposto alla <strong>di</strong>rezione dell’intera organizzazione aziendale, o <strong>di</strong> una branca o<br />
settore autonomo <strong>di</strong> essa, e sia in concreto investito <strong>di</strong> attribuzioni che, per la loro ampiezza<br />
e per i poteri <strong>di</strong> iniziativa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità che comportano, gli consentano, sia<br />
pure nell’osservanza delle <strong>di</strong>rettive programmatiche del datore <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> imprimere<br />
un in<strong>di</strong>rizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al<br />
governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi <strong>di</strong> essa, così <strong>di</strong>fferenziandosi<br />
dall’impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive, che è colui che è preposto a un singolo,<br />
subor<strong>di</strong>nato ramo <strong>di</strong> servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo<br />
dell’impren<strong>di</strong>tore o <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri <strong>di</strong><br />
iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e <strong>di</strong> più modesto e<br />
limitato rilievo sia all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi.<br />
Cass. civ., sez. lav., 22.6.2006, n. 14461, inGiust. civ. mass., 2006, 6<br />
Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del<br />
1990, non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui agli<br />
artt. 1 e 3, legge n. 604 del 1966, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull’art. 10<br />
della legge n. 604, con la conseguenza che nel suddetto rapporto <strong>di</strong> lavoro la stabilità<br />
può essere assicurata soltanto me<strong>di</strong>ante l’introduzione ad opera dell’autonomia collettiva<br />
o in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> limitazioni alla facoltà <strong>di</strong> recesso del datore <strong>di</strong> lavoro; tuttavia, in caso<br />
<strong>di</strong> recesso - come nella specie - non affetto da nullità ma soltanto ingiustificato, l’atto <strong>di</strong><br />
recesso è inidoneo a realizzare la risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro soltanto nell’ambito<br />
dell’area <strong>di</strong> operatività della stabilità reale. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza<br />
<strong>di</strong> merito che, a fronte del recesso datoriale dal rapporto <strong>di</strong> lavoro con due <strong>di</strong>rigenti comunicato<br />
per un motivo non consentito dal contratto collettivo, aveva ritenuto che il rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro non si fosse risolto). (Cassa con rinvio, App. Trieste, 28 Gennaio 2004).<br />
Cass. civ., sez. lav., 5.10.2002, n. 14310, inGiust. civ. mass., 2002, fasc. 10<br />
Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il rapporto <strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente<br />
non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui agli art.<br />
1 e 3 della legge n. 604 del 1966, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull’art. 10<br />
della legge n. 604. Pertanto la limitata tutela del licenziamento del <strong>di</strong>rigente trova fonte<br />
unicamente nella previsione generalmente contenuta nei contratti collettivi, attraverso il<br />
richiamo alla nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del provve<strong>di</strong>mento espulsivo, e cioè ad un requisito<br />
(la cui insussistenza, ferma la vali<strong>di</strong>tà del recesso, attribuisce il <strong>di</strong>ritto ad una speciale<br />
indennità ‘‘supplementare’’ a carattere risarcitorio), il cui contenuto, trattandosi <strong>di</strong><br />
un istituto <strong>di</strong> origine contrattuale, va enucleato dal giu<strong>di</strong>ce del merito con indagine interpretativa<br />
della clausola collettiva ai sensi degli art. 1362 ss. c.c., censurabile in sede <strong>di</strong> legittimità<br />
solo per vizi <strong>di</strong> motivazione o per violazione delle regole <strong>di</strong> ermeneutica contrattuale.<br />
Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002 n. 10113, inGiust. civ. mass., 2002, 1200<br />
Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e<br />
la nozione contrattuale <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del licenziamento del <strong>di</strong>rigente, anche al rap-
76<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
porto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del<br />
licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza <strong>di</strong> esso, del licenziamento è necessaria<br />
una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguità temporale tra i fatti<br />
posti alla base del licenziamento e quest’ultimo, anche ai fini della configurabilità <strong>di</strong> un<br />
effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.<br />
Cass. civ., sez. lav., 24.6.1998, n. 6268, inMass. giur. lav., 1998<br />
I limiti al potere <strong>di</strong> recesso del datore <strong>di</strong> lavoro nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti d’azienda, ai<br />
quali non trova applicazione la <strong>di</strong>sciplina limitativa del licenziamento in<strong>di</strong>viduale, sono<br />
rimessi all’autonomia privata, sia collettiva che in<strong>di</strong>viduale, che può far ricorso anche a<br />
clausole o concetti generali per <strong>di</strong>sciplinare l’ipotesi del licenziamento ingiustificato pur<br />
senza specificarla in una casistica dettagliata o in una definizione particolareggiata, ma<br />
non fino al punto da attribuire alla nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del licenziamento una tale<br />
ampiezza da ritenere sufficiente qualsiasi motivazione non pretestuosa; né la legittimità<br />
del licenziamento è assicurata dal mero rispetto delle regole <strong>di</strong> correttezza e buona fede<br />
che costituiscono semplicemente un criterio <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> condotte rilevanti sotto<br />
il profilo giuri<strong>di</strong>co, ma non definiscono le ipotesi nelle quali i contratti collettivi hanno<br />
ritenuto giustificato il licenziamento.<br />
Cass. civ., sez. lav., 23.2.2002, n. 2639, inNotiziario giurispr. lav., 2002, 361<br />
Il criterio su cui parametrare la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tali ragioni è dato dal rispetto da parte del datore<br />
<strong>di</strong> lavoro dei principi <strong>di</strong> correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e del<br />
<strong>di</strong>vieto del licenziamento <strong>di</strong>scriminatorio o per altro motivo illecito, con l’utilizzabilità -<br />
in caso <strong>di</strong> condotta <strong>di</strong> parziale o inesatto inadempimento - anche dei generali criteri co<strong>di</strong>cistici<br />
<strong>di</strong> valutazione della gravità dell’inadempimento.<br />
Cass. civ., sez. lav., 13.1.2003, n. 322, inMass. giur. lav., 2004, 6, 29<br />
Ai fini della legittimità del licenziamento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, la legge richiede che esso appaia<br />
giustificato, non richiedendo invece l’esistenza <strong>di</strong> una giusta causa o <strong>di</strong> un giustificato<br />
motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subor<strong>di</strong>nati dalla l. 15 luglio<br />
1966 n. 604, e pertanto rimanendo esclusa la fruibilità da parte del <strong>di</strong>rigente della<br />
tutela prevista da tale norma; in particolare, la nozione convenzionale <strong>di</strong> giustificatezza<br />
del licenziamento è molto più ampia <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> giusta causa o <strong>di</strong> giustificato motivo, e<br />
si estende fino a ricomprendere qualsiasi motivo <strong>di</strong> recesso che ne escluda l’arbitrarietà,<br />
con i limiti del rispetto dei principi <strong>di</strong> correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto,<br />
e del <strong>di</strong>vieto del licenziamento <strong>di</strong>scriminatorio (nel caso <strong>di</strong> specie, la suprema corte<br />
ha escluso la sussistenza <strong>di</strong> vizi <strong>di</strong> motivazione nella sentenza <strong>di</strong> merito che aveva ritenuto<br />
legittimo il licenziamento a fronte <strong>di</strong> una effettiva ristrutturazione aziendale che<br />
aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il <strong>di</strong>rigente licenziato).<br />
Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002, n. 10113, inMass. Giur. It., 2002<br />
Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e<br />
la nozione contrattuale <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del licenziamento del <strong>di</strong>rigente, anche al rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del<br />
licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza <strong>di</strong> esso, del licenziamento è necessaria<br />
una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguità temporale tra i fatti
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 77<br />
posti alla base del licenziamento e quest’ultimo, anche ai fini della configurabilità <strong>di</strong> un<br />
effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.<br />
Cass. civ., S.U., 30.3.2007, n. 7880, inGuida <strong>di</strong>r., 2007, 17, 44<br />
Le garanzie proce<strong>di</strong>mentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, l. 20 maggio 1970 n. 300 devono<br />
trovare applicazione nell’ipotesi <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, a prescindere dalla<br />
specifica collocazione che lo stesso assume nell’impresa, sia se il datore <strong>di</strong> lavoro addebiti<br />
al <strong>di</strong>rigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole), sia<br />
se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili <strong>di</strong> farne venir meno la<br />
fiducia. Dalla violazione <strong>di</strong> dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle<br />
condotte causative del recesso, ne scaturisce l’applicazione delle conseguenze fissate dalla<br />
contrattazione collettiva <strong>di</strong> categoria per il licenziamento privo <strong>di</strong> giustificazione, non<br />
potendosi per motivi, oltre che giuri<strong>di</strong>ci, logico-sistematici assegnare all’inosservanza delle<br />
garanzie proce<strong>di</strong>mentali effetti <strong>di</strong>fferenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire<br />
dall’accertamento della sussistenza dell’illecito <strong>di</strong>sciplinare o <strong>di</strong> fatti in altro modo<br />
giustificativi del recesso.<br />
Cass. civ., sez. lav., 16.1.2006, n. 749, inGiust. civ. mass., 2006, 1<br />
Al rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti non si applicano, in ragione del suo carattere particolarmente<br />
fiduciario, numerose <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la stessa tipologia contrattuale<br />
con riferimento alle altre categorie <strong>di</strong> lavoratori. In particolare, al contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
a termine dei <strong>di</strong>rigenti non si applica l’art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del<br />
1962, e pertanto la continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro a termine dopo la scadenza del<br />
termine stesso non ne comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato.<br />
Cass. civ., sez. lav., 19.9.2005, n. 18482, inGiust. civ. mass., 2005, 9<br />
Ai fini della valutazione in or<strong>di</strong>ne al <strong>di</strong>ritto al riconoscimento della qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente,<br />
il tratto caratteristico della figura del <strong>di</strong>rigente d’azienda rispetto a funzioni simili come<br />
quella <strong>di</strong> impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive, va in<strong>di</strong>viduato nell’autonomia e nella <strong>di</strong>screzionalità<br />
delle scelte decisionali, in modo che l’attività del <strong>di</strong>rigente influisca sugli obiettivi<br />
complessivi dell’impren<strong>di</strong>tore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />
interpretando il contratto collettivo <strong>di</strong> riferimento, avesse fatto corretta applicazione<br />
<strong>di</strong> tali principi, escludendo la qualifica <strong>di</strong>rigenziale <strong>di</strong> un capocantiere <strong>di</strong> un’impresa e<strong>di</strong>le<br />
stante la mancanza <strong>di</strong> prova in or<strong>di</strong>ne alla responsabilità <strong>di</strong> più cantieri quale sintomo,<br />
insieme ad altri, <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> significativa autonomia e potere decisionale).<br />
Cass. civ., sez. lav., 27.4.2004, n. 8064, inGiust. civ. mass., 2004, 4<br />
Ai fini della valutazione in or<strong>di</strong>ne al <strong>di</strong>ritto al riconoscimento della qualifica <strong>di</strong> Dirigente,<br />
occorre che le mansioni in concreto svolte dal <strong>di</strong>pendente siano coor<strong>di</strong>nate - e non<br />
subor<strong>di</strong>nate - a quelle dei Dirigenti, essendo caratterizzata la figura professionale del Dirigente<br />
dalla autonomia e <strong>di</strong>screzionalità delle decisioni, dalla mancanza <strong>di</strong> una vera e<br />
propria <strong>di</strong>pendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni - tali da influire sulla<br />
conduzione <strong>di</strong> un’intera azienda o <strong>di</strong> un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un<br />
settore <strong>di</strong> essa - senza che possa rilevare il trattamento riservato dall’azienda ad altro <strong>di</strong>pendente<br />
svolgente identiche mansioni, in mancanza <strong>di</strong> un principio <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> trattamento,<br />
o <strong>di</strong> comparazione soggettiva tra lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che<br />
il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito avesse fatto corretta applicazione <strong>di</strong> tali principi, avendo escluso che
78<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
il Direttore Commerciale <strong>di</strong> una Compagnia <strong>di</strong> navigazione aerea, non avendo la responsabilità<br />
della gestione né la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, ed<br />
avendo un potere <strong>di</strong> firma limitato alla richiesta <strong>di</strong> biglietti gratuiti o a tariffa scontata,<br />
fosse da inquadrare come impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive, qualifica prevista dal contratto<br />
collettivo FAIRO, piuttosto che nella richiesta categoria <strong>di</strong>rigenziale).<br />
Cass. civ., sez. lav., 16.6.2003, n. 9640, inGiust. civ. mass., 2003, 6<br />
Nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente spetta al prestatore<br />
d’opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale ‘‘alter ego’’ dell’impren<strong>di</strong>tore,<br />
sia preposto alla <strong>di</strong>rezione dell’intera organizzazione aziendale o a quella <strong>di</strong><br />
un settore autonomo dell’azienda, esplicando la sua attività con ampi poteri <strong>di</strong>screzionali,<br />
pur nel quadro delle <strong>di</strong>rettive dell’impren<strong>di</strong>tore. I tratti caratteristici che qualificano,<br />
invece, l’impiegato <strong>di</strong> concetto <strong>di</strong> prima categoria, o con funzioni <strong>di</strong>rettive, consistono<br />
nella preposizione, formale o <strong>di</strong> fatto, del prestatore d’opera a un ramo o servizio dell’impresa<br />
e nell’attuazione, con poteri <strong>di</strong> supremazia gerarchica, <strong>di</strong> determinazione e <strong>di</strong><br />
autonomia esecutiva, delle <strong>di</strong>rettive generali dell’impren<strong>di</strong>tore o del <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> una parte<br />
autonoma dell’impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che,<br />
con giu<strong>di</strong>zio congruamente motivato e immune da vizi logico - giuri<strong>di</strong>ci, aveva riconosciuto<br />
la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente a due <strong>di</strong>pendenti del Governo degli Stati Uniti d’America<br />
in servizio presso il Camp Darby <strong>di</strong> Tirrenia).<br />
Cass. civ., sez. lav., 14.6.2006, n. 13719, inForo it., 2006, 10, 2724<br />
Il rapporto <strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti<br />
in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’<br />
del licenziamento del <strong>di</strong>rigente, posta dalla contrattazione collettiva <strong>di</strong> settore,<br />
non coincide con quella <strong>di</strong> giustificato motivo <strong>di</strong> licenziamento contemplata dall’art. 3<br />
della stessa legge 15 luglio 1966, n. 604. Inoltre, ai fini della spettanza dell’indennità supplementare<br />
prevista dalla contrattazione collettiva in caso <strong>di</strong> licenziamento del <strong>di</strong>rigente,<br />
la giustificatezza del recesso del datore <strong>di</strong> lavoro non deve necessariamente coincidere<br />
con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione <strong>di</strong> grave crisi<br />
aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto<br />
che il principio <strong>di</strong> correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare<br />
la legittimità del licenziamento, deve essere coor<strong>di</strong>nato con quello della libertà <strong>di</strong> iniziativa<br />
economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe ra<strong>di</strong>calmente negata, ove si impe<strong>di</strong>sse<br />
all’impren<strong>di</strong>tore, a fronte <strong>di</strong> razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, <strong>di</strong><br />
scegliere <strong>di</strong>screzionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della<br />
gestione dell’impresa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta degli enunciati principi, ha confermato<br />
la sentenza impugnata che, all’esito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> rinvio, aveva correttamente<br />
escluso la pretestuosità del licenziamento del <strong>di</strong>rigente ricorrente, alla stregua - in applicazione<br />
della sentenza <strong>di</strong> cassazione rescindente - della giustificatezza del recesso datoriale<br />
fondato sul legittimo esercizio del potere riservato all’impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> riorganizzare<br />
le risorse umane in modo da consentire una gestione non in per<strong>di</strong>ta dell’azienda). (Rigetta,<br />
App. Milano, 28 Aprile 2003).<br />
Cass. civ., sez. lav., 2.3.2006, n. 4614, inDir. e giustizia, 2006, 20, 35<br />
Posto che le garanzie proce<strong>di</strong>mentali dettate dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge<br />
n. 300 del 1970 sono applicabili anche in caso <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente d’a-
Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 79<br />
zienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione<br />
aziendale, il <strong>di</strong>rigente che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili<br />
<strong>di</strong>versi dall’inosservanza della procedura garantistica <strong>di</strong> cui all’art. 7 della legge n.<br />
300 del 1970 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione<br />
del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del ‘‘petitum’’, comportando<br />
la deduzione <strong>di</strong> un’altra e <strong>di</strong>versa causa ‘‘peten<strong>di</strong>’’ con l’inserimento <strong>di</strong> un fatto nuovo a<br />
fondamento della pretesa e <strong>di</strong> un <strong>di</strong>verso tema <strong>di</strong> indagine e <strong>di</strong> decisione, è preclusa dall’art.<br />
437, comma secondo, cod. proc. civ. (Nella specie, nella quale il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito<br />
aveva applicato tale principio sul presupposto che l’eccezione <strong>di</strong> nullità per violazione<br />
del citato art. 7 era stata formulata per la prima volta in grado <strong>di</strong> appello, la S.C. ha <strong>di</strong>chiarato<br />
inammissibile il ricorso incidentale, per non aver il ricorrente che assumeva <strong>di</strong><br />
aver formulato in primo grado la relativa eccezione, assolto l’onere <strong>di</strong> specificare, per il<br />
principio <strong>di</strong> autosufficienza del ricorso, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> riferimenti invero troppo vaghi e generici,<br />
gli esatti termini con cui tale eccezione era stata formulata). (Cassa con rinvio,<br />
App. Bolzano, 17 Febbraio 2003).<br />
Cass. civ., sez. lav., 21.8.2003, n. 12301, inNotiziario giuri<strong>di</strong>co lav., 2004, 54<br />
Il personale <strong>di</strong>rettivo ha <strong>di</strong>ritto a compenso per prestazioni <strong>di</strong> lavoro straor<strong>di</strong>nario solo<br />
nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale<br />
<strong>di</strong> lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa<br />
ecceda i limiti della ragionevolezza.<br />
A. Milano, 30.12.2002, inRiv. critica <strong>di</strong>r. lav., 2003, 327<br />
Al fine del riconoscimento del trattamento previsto dall’art. 13 del Contratto collettivo<br />
nazionale <strong>di</strong> lavoro per i <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong> aziende industriali è necessario e sufficiente che vi<br />
sia stato mutamento dell’assetto proprietario, che il <strong>di</strong>pendente abbia precisato le ragioni<br />
delle proprie <strong>di</strong>missioni con riferimento a tale fatto e che le <strong>di</strong>missioni intervengano entro<br />
il termine in<strong>di</strong>cato nella norma, escludendosi a carico del <strong>di</strong>rigente l’obbligo del<br />
preavviso o del pagamento della relativa indennità sostitutiva.<br />
T. Vicenza, 14.2.2000, inRass. giur. lav. Veneto, 2002, 2, 53, con nota <strong>di</strong> Belligoli<br />
Le <strong>di</strong>missioni per giusta causa <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente ai sensi dell’art. 2119 c.c. vanno equiparate<br />
al licenziamento ai soli effetti del preavviso, con la conseguenza che al lavoratore <strong>di</strong>missionario<br />
saranno riconosciuti <strong>di</strong>ritti che la legge espressamente prevede (indennità <strong>di</strong><br />
preavviso) e non quelli ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva per il caso <strong>di</strong> licenziamento<br />
illegittimo.<br />
P. Verona, 7.1.1995, Rass. giur. lav. Veneto, 2002, 2, 53, con nota <strong>di</strong> Belligoli<br />
La mancata corresponsione al <strong>di</strong>rigente delle retribuzioni spettantigli costituisce giusta causa<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni e legittima il <strong>di</strong>ritto del medesimo all’indennità sostitutiva <strong>di</strong> preavviso.<br />
Cass. civ., sez. lav., 28.3.2002, n. 4566, inNot. giur. lav., 2002, 570<br />
Il <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> azienda industriale che, ai sensi dell’art. 19 del contratto collettivo <strong>di</strong> categoria<br />
16 maggio 1985, contenente una clausola compromissoria per arbitrato irrituale,<br />
abbia a<strong>di</strong>to il collegio arbitrale (senza che a ciò si sia opposta la controparte) per la determinazione<br />
dell’indennità supplementare in relazione alla mancanza <strong>di</strong> giustificazione<br />
del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia <strong>di</strong>chiarato privo
80<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
<strong>di</strong> legittimazione a decidere la controversia o che il proce<strong>di</strong>mento non sia pervenuto alla<br />
sua conclusione con il lodo, ovvero che il relativo patto sia <strong>di</strong>venuto per qualsiasi ragione<br />
inoperante) proporre la medesima azione in sede giu<strong>di</strong>ziaria, non essendo abilitato a<br />
trasferire unilateralmente la questione davanti al giu<strong>di</strong>ce dopo il compimento <strong>di</strong> atti incompatibili<br />
con la volontà <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tale tutela e in mancanza <strong>di</strong> una volontà del<br />
datore <strong>di</strong> lavoro contraria all’utilizzazione del proce<strong>di</strong>mento arbitrale. (Nella specie, la<br />
sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva <strong>di</strong>chiarato la inammissibilità della domanda<br />
in sede giu<strong>di</strong>ziaria, in presenza <strong>di</strong> un lodo arbitrale che aveva validamente <strong>di</strong>chiarato<br />
l’irricevibilità del ricorso del <strong>di</strong>rigente per mancata osservanza del termine decadenziale<br />
previsto dalla procedura arbitrale).<br />
P. Verona, 31.3.1995, inRass. giur. lav. Veneto, 2002, 2, 53, con nota <strong>di</strong> Belligoli<br />
L’indennità prevista dall’art. 19 c.c.n.l. <strong>di</strong>rigenti aziende industriali non spetta al <strong>di</strong>rigente<br />
che si <strong>di</strong>mette volontariamente; tuttavia, quando le <strong>di</strong>missioni sono sorrette da giusta<br />
causa in quanto determinate dal persistente inadempimento al pagamento delle retribuzioni<br />
posto in essere dal datore <strong>di</strong> lavoro, deve essere riconosciuto il <strong>di</strong>ritto del <strong>di</strong>rigente<br />
al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in applicazione delle norme<br />
generali <strong>di</strong> cui agli artt. 1223 ss. c.c., ricomprendendo tale norma tanto la per<strong>di</strong>ta subita<br />
dal cre<strong>di</strong>tore quanto il mancato guadagno (in quanto ne siano conseguenza imme<strong>di</strong>ata e<br />
<strong>di</strong>retta); trattandosi <strong>di</strong> danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare il<br />
giu<strong>di</strong>ce deve procedere alla liquidazione in via equitativa, e può utilizzare a tal fine la<br />
previsione contenuta nell’art. 19 c.c.n.l. citato.<br />
Cass. civ., sez. lav., 22.5.2001, n. 6975, inMass. Giur. It., 2001<br />
In tema <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente industriale, il cui rapporto <strong>di</strong> lavoro è caratterizzato<br />
da una accentuata fiducia, spetta al giu<strong>di</strong>ce del merito apprezzare - con valutazione<br />
incensurabile in sede <strong>di</strong> legittimità, ove congruamente motivata - se l’atto <strong>di</strong> recesso sia<br />
determinato o meno dalla menomazione <strong>di</strong> detto elemento fiduciario, e sia, quin<strong>di</strong>, giustificato<br />
dalla presenza <strong>di</strong> una giusta causa.<br />
Cass. civ., sez. lav., 28.11.1998, n. 12127, inMass. Giur. It., 1998<br />
In tema <strong>di</strong> annullamento dell’atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento<br />
per giusta causa si configura come prospettazione <strong>di</strong> un male ingiusto <strong>di</strong> per sé - anziché come<br />
minaccia <strong>di</strong> far valere un <strong>di</strong>ritto - solo ove si accerti l’inesistenza del <strong>di</strong>ritto del datore <strong>di</strong><br />
lavoro al licenziamento, per l’insussistenza dell’inadempienza addebitata al <strong>di</strong>pendente. Ne<br />
consegue che tale configurabilità è, <strong>di</strong> regola, da escludere nell’ipotesi in cui la suddetta evenienza<br />
si verifichi nei confronti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente. Infatti, anche dopo l’entrata in vigore della l.<br />
n. 108 del 1990, il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti rimane assoggettato al regime <strong>di</strong> libera rece<strong>di</strong>bilità,<br />
a meno che ad opera dell’autonomia privata, collettiva o in<strong>di</strong>viduale, vengano<br />
previste delle limitazioni alla facoltà <strong>di</strong> recesso del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
P. Firenze, 15.1.1999, inToscana giur., 1998, 715<br />
Il <strong>di</strong>pendente (<strong>di</strong>rigente nella specie) può troncare il rapporto ai sensi dell’art. 2119 c.c.<br />
anche nel corso del periodo <strong>di</strong> preavviso intimatogli dal datore <strong>di</strong> lavoro e richiedere<br />
per poi ottenere, l’indennità contrattuale prevista per il licenziamento ingiustificato.