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IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI

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Capitolo I<br />

<strong>IL</strong> <strong>LAVORO</strong> <strong>SUBORDINATO</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Carlo</strong> <strong>Russo</strong><br />

In<strong>di</strong>ce formule: 1. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato -<br />

2. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato - 3. Letteracontratto<br />

<strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento - 4. Lettera assunzione con Appren<strong>di</strong>stato<br />

Professionalizzante - 5. Lettera <strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> lavoro ripartito (job sharing) - 6.<br />

Lavoro a chiamata o intermittente - 7. Lettera assunzione <strong>di</strong>rigente con rapporto <strong>di</strong> lavoro a<br />

tempo indeterminato - 8. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale - 9. Lettera<br />

contestazione addebiti - 10. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale per giusta<br />

causa.<br />

1. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato<br />

BOZZA<br />

Data ...............(su carta intestata)<br />

Al Signor ...............<br />

via ............... n. ...............<br />

CAP ...............<br />

Oggetto: Lettera <strong>di</strong> assunzione<br />

In seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà assunto<br />

a tempo indeterminato dalla nostra Ditta alle sotto riportate con<strong>di</strong>zioni.<br />

1) La Sua assunzione decorrerà dal ............... con un periodo <strong>di</strong> prova pari a n.<br />

............... 1 <strong>di</strong> effettiva prestazione lavorativa, nel corso del quale il rapporto <strong>di</strong> lavoro potrà<br />

essere risolto in qualsiasi momento dalla nostra Ditta o da Lei alle sole con<strong>di</strong>zioni previste<br />

dalla legge e dal contratto collettivo nazionale del lavoro.<br />

1<br />

............... giorni/.............../settimane/...............mesi


4<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

La Sua conferma in servizio sarà subor<strong>di</strong>nata al positivo superamento del detto periodo<br />

<strong>di</strong> prova.<br />

2) Al Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro sarà applicato il contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro<br />

............... del ...............<br />

3) Lei sarà assunto quale ............... 2 <strong>di</strong> ............... categoria 3 <strong>di</strong> cui alla ............... del<br />

contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro citato al punto 2) e svolgerà le mansioni <strong>di</strong><br />

...............<br />

Decorso il periodo <strong>di</strong> prova, ci riserviamo, tuttavia, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cambiare o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />

le suddette mansioni a nostra <strong>di</strong>screzione nel rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />

4) La Sua sede <strong>di</strong> assunzione sarà ...............<br />

(Con possibilità da parte nostra a trasferirla presso le altre unità sociali e/o aziende a<br />

noi collegate o del gruppo)<br />

5) Il valore lordo mensile della Sua retribuzione sarà pari ad un importo <strong>di</strong> euro<br />

...............<br />

composto dai seguenti elementi<br />

- ............................................. euro...............<br />

- ............................................. euro...............<br />

- ............................................. euro...............<br />

- Superminimo assorbibile ............... euro...............<br />

- totale euro...............<br />

Con riguardo alla voce ‘‘Superminimo assorbibile’’ siamo a precisarLe che la stessa<br />

potrà comprendere ed assorbire ogni altra eventuale voce retributiva eventualmente prevista<br />

dal sopracitato C.C.N.L. e relativi rinnovi, nonché qualsiasi altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> contratto<br />

e/o <strong>di</strong> legge.<br />

Quanto sopra riportato nel presente punto 5) comprende ogni elemento retributivo a<br />

Lei spettante.<br />

In relazione alle mansioni attribuiteLe, resta reciprocamente convenuto che l’importo<br />

pattuito a titolo <strong>di</strong> superminimo è comprensivo delle eventuali prestazioni da Lei rese in<br />

eccedenza rispetto al normale orario <strong>di</strong> lavoro (frase eventuale).<br />

La retribuzione verrà pagata entro il ............... del mese successivo al mese a cui la<br />

retribuzione stessa compete.<br />

2<br />

operaio/interme<strong>di</strong>o/impiegato/quadro<br />

3<br />

livello


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 5<br />

Le spetta, inoltre, la tre<strong>di</strong>cesima mensilità che viene corrisposta entro il ............... del<br />

mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre.<br />

6) La durata delle ferie retribuite nonché le modalità <strong>di</strong> determinazione e <strong>di</strong> fruizione<br />

delle ferie è regolata dall’art. ............... della ............... del contratto collettivo nazionale<br />

<strong>di</strong> lavoro citato al punto 2);<br />

7) Il suo orario <strong>di</strong> lavoro è stabilito dalle ore ............... alle ore ............... e dalle ore<br />

............... alle ore ............... dal lunedì al venerdì <strong>di</strong> ogni settimana; ci riserviamo <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />

il Suo orario <strong>di</strong> lavoro nel rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge;<br />

8) I termini del preavviso in caso <strong>di</strong> recesso sono regolati dall’art. ............... della<br />

............... del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro citato al punto 2);<br />

9) Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in<br />

turni avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò Le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> inviarLa in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />

10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera <strong>di</strong> assunzione,<br />

riman<strong>di</strong>amo alle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge applicate nella nostra azienda.<br />

11) Ai sensi della legge n. 608/1996, art. 9 bis, Le comunichiamo che è iscritto al Nº<br />

............... del libro matricola in uso presso la nostra azienda.<br />

Le informazioni <strong>di</strong> cui alla presente lettera sod<strong>di</strong>sfano gli obblighi <strong>di</strong> cui al D.Lgs. n.<br />

152/1997.<br />

Voglia sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta della stessa e <strong>di</strong> completa accettazione<br />

<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

Distinti saluti<br />

TIMBRO E FIRMA<br />

Il Signor ............... sottoscrive la presente in data ............... in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong><br />

completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

- In fede<br />

- Il Signor ...............<br />

2. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />

BOZZA<br />

Data<br />

Egr. Sig.<br />

...............


6<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Oggetto. Assunzione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. nº 368/2001.<br />

Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà<br />

assunto dalla nostra Società a tempo determinato, alle sotto riportate con<strong>di</strong>zioni.<br />

- Lei sarà assunto con contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 del<br />

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 a fronte <strong>di</strong> ............... in<strong>di</strong>care una causale,<br />

quale ad esempio una delle seguenti:<br />

- ............... una temporanea intensificazione dell’attività produttiva dovuta alle attuali<br />

richieste <strong>di</strong> mercato.<br />

- ............... una intensificazione dell’attività produttiva programmata relativamente<br />

al ............... (semestre, ecc.) in corso.<br />

- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere organizzativo e produttivo in quanto si è verificata<br />

una necessità imprevista in conseguenza <strong>di</strong> incrementi <strong>di</strong> attività produttiva (............... <strong>di</strong><br />

confezionamento e <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione del prodotto) non precedentemente programmati.<br />

- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere organizzativo e produttivo in quanto si è verificata<br />

una necessità in conseguenza <strong>di</strong> incrementi <strong>di</strong> attività produttiva, <strong>di</strong> confezionamento e<br />

<strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione del prodotto in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> commesse eccezionali e/o termini <strong>di</strong> consegna<br />

tassativi, (relative alle seguenti aziende clienti frase eventuale)<br />

- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere produttivo derivanti dalla recente acquisizione <strong>di</strong><br />

commesse con società clienti (meglio se viene specificata la ragione sociale) aventi scadenze<br />

predeterminate.<br />

- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere produttivo derivanti dalla recente acquisizione dell’appalto<br />

per la costruzione <strong>di</strong> ............... o per l’esecuzione dei seguenti lavori ...............<br />

sul cantiere <strong>di</strong> ............... (specificare i lavori e se è prevista una fine fase lavori)<br />

- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico derivanti dalla necessità per l’azienda <strong>di</strong> volersi<br />

mettere nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> poter conseguire la certificazione ISO 9000.<br />

- ............... ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico derivanti dalla necessità <strong>di</strong> reperire temporaneamente<br />

la professionalità e specializzazione <strong>di</strong> un nostro <strong>di</strong>pendente cessato in data<br />

..............., che ricopriva precedentemente l’incarico a Lei affidato, in attesa <strong>di</strong> una riorganizzazione<br />

strutturale del reparto in cui Lei viene inserito.<br />

- ............... in sostituzione del/la Signor/a ............... assente (con <strong>di</strong>ritto alla conservazione<br />

del posto) dal ............... (al ...............) a causa ...............<br />

Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato avrà, pertanto, inizio il ............... ed<br />

avrà termine il ............... Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato cesserà, comunque,<br />

al momento del rientro al lavoro del/la Signor/a ............... od al momento della risoluzione<br />

per qualsiasi causa del rapporto <strong>di</strong> lavoro dello/a stesso/a Signor/a ............... qualora<br />

tali fattispecie si verifichino anticipatamente rispetto al termine suddetto.<br />

oppure


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 7<br />

Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato avrà, pertanto, inizio il ............... e<br />

cesserà al rientro in servizio del/la Signor/ra ............... od al momento della risoluzione<br />

per qualsiasi causa del rapporto <strong>di</strong> lavoro del medesimo/a Signor/a ............... qualora tale<br />

fattispecie si verifichi anticipatamente rispetto al suddetto rientro.<br />

- Il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato avrà, pertanto, inizio il ............... ed<br />

avrà termine il ............... (oppure: avrà termine al momento della conclusione dei lavori<br />

sul cantiere <strong>di</strong> ............... per il quale Ella è stato assunto).<br />

- La Sua conferma in servizio, nel rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato sarà subor<strong>di</strong>nata<br />

al positivo superamento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova che inizierà dalla data della Sua<br />

assunzione e che sarà pari a n. ............... (giorni/settimane/mesi) <strong>di</strong> effettiva prestazione<br />

lavorativa.<br />

Durante il periodo <strong>di</strong> prova potremo reciprocamente risolvere in qualsiasi momento il<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro alle sole con<strong>di</strong>zioni previste per il periodo <strong>di</strong> prova dalla legge e dal<br />

contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro.<br />

- Sarà applicato al Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro il contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro<br />

............... del ............... e Lei sarà inquadrato come (operaio/impiegato) <strong>di</strong> ............... categoria/livello<br />

<strong>di</strong> cui al suddetto contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro.<br />

- Lei svolgerà le mansioni <strong>di</strong> ............... Decorso il periodo <strong>di</strong> prova, ci riserviamo, tuttavia,<br />

il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cambiare o <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le suddette mansioni a nostra <strong>di</strong>screzione nel<br />

rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />

- La Sua sede <strong>di</strong> assunzione sarà ...............<br />

- Il valore lordo mensile della sua retribuzione sarà pari ad un importo <strong>di</strong> euro<br />

............... composto dai seguenti elementi:<br />

- ............... euro ...............<br />

- ............... euro ...............<br />

- ............... euro ...............<br />

- totale euro ...............<br />

Quanto sopra riportato comprende ogni elemento retributivo a Lei spettante.<br />

Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le<br />

competeranno.<br />

- Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in<br />

turni avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> inviarLa in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />

- Per ciò che attiene all’orario <strong>di</strong> lavoro e alla modalità <strong>di</strong> fruizione delle ferie si rimanda<br />

a quanto previsto dalle norme contrattuali <strong>di</strong> riferimento del CCNL.


8<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

- Per tutto quanto non previsto nella presente lettera <strong>di</strong> assunzione, riman<strong>di</strong>amo alle<br />

norme contrattuali e <strong>di</strong> legge applicate nella nostra azienda.<br />

- La informiamo che Ella verrà iscritta/o nel libro matricola al n. ...............<br />

La invitiamo a sottoscrivere la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all’allegato, così come richiesto per<br />

l’adempimento degli obblighi <strong>di</strong> cui al Legge n. 675/96 (Legge sulla Privacy).<br />

Le informazioni contenute nella presente lettera sod<strong>di</strong>sfano gli obblighi <strong>di</strong> cui al D.<br />

Lgs. n. 152/97.<br />

Voglia sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta della stessa e <strong>di</strong> completa accettazione<br />

<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

Distinti saluti<br />

TIMBRO E FIRMA<br />

Il Signor ............... sottoscrive la presente in data ............... in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong><br />

completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

- In fede Il Signor ...............<br />

3. Lettera-contratto <strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento<br />

BOZZA<br />

Data<br />

Egr. Sig.<br />

Oggetto: Assunzione con Contratto <strong>di</strong> Inserimento a tempo determinato<br />

D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, artt. 54 e seguenti, e Accordo Interconfederale 11/02/<br />

2004.<br />

Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà<br />

assunto dalla nostra Ditta a decorrere dal ............... con contratto <strong>di</strong> Inserimento a tempo<br />

determinato, in base a quanto previsto dalla normativa <strong>di</strong> cui all’oggetto ed alle seguenti<br />

con<strong>di</strong>zioni.<br />

1) Lei sarà assunto con contratto <strong>di</strong> inserimento a tempo determinato in applicazione<br />

degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e dell’Accordo Interconfederale<br />

11/02/2004 per la durata <strong>di</strong> mesi ............... (minimo 9 mesi-massimo 18 mesi).<br />

2) La conferma in servizio del suo rapporto <strong>di</strong> inserimento sarà subor<strong>di</strong>nata al positivo<br />

superamento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova che inizierà dalla data della Sua assunzione e che<br />

sarà pari a n. ............... (vedere durata prevista dal CCNL per il livello <strong>di</strong> inquadramento<br />

iniziale) <strong>di</strong> effettiva prestazione lavorativa, nel corso del quale sarà reciproca la facoltà <strong>di</strong><br />

risolvere in qualsiasi momento il rapporto, senza necessità <strong>di</strong> preavviso né <strong>di</strong> indennità<br />

sostitutiva.<br />

Il Suo contratto <strong>di</strong> inserimento a tempo determinato avrà pertanto inizio il ...............


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 9<br />

ed avrà termine il ..............., salvo che entro tale data Le pervenga, da parte nostra, comunicazione<br />

scritta <strong>di</strong> conversione del contratto in oggetto in rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo<br />

indeterminato.<br />

3) In relazione al contratto <strong>di</strong> inserimento, secondo l’allegato progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong><br />

inserimento che Le viene consegnato in copia unitamente alla presente, Lei viene assunto<br />

con la qualifica <strong>di</strong> ............... (operaio/impiegato) e viene inquadrato, ai sensi dell’art. 59,<br />

1º comma, D.Lgs. n. 276/2003, nel livello ............... (il livello iniziale non può esere inferiore<br />

per più <strong>di</strong> due livelli a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono<br />

qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preor<strong>di</strong>nato il<br />

contratto <strong>di</strong> inserimento) del vigente CCNL ............... applicato in azienda.<br />

Qualora al termine del contratto <strong>di</strong> inserimento Ella venga confermato a tempo indeterminato,<br />

Ella acquisirà il livello ...............<br />

4) Durante il periodo <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> inserimento Ella svolgerà le seguenti mansioni:<br />

...............<br />

5) La Sua retribuzione lorda mensile sarà così composta:<br />

Paga base ...............<br />

Contingenza ...............<br />

EDR ...............<br />

(eventuale superminimo) ...............<br />

altro ...............<br />

——————————<br />

Totale<br />

Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le<br />

competeranno.<br />

La retribuzione viene corrisposta entro il ............... del mese successivo al mese cui la<br />

retribuzione stessa compete.<br />

6) La durata delle ferie retribuite, nonché le modalità <strong>di</strong> determinazione e <strong>di</strong> fruizione<br />

delle stesse sono regolate dagli artt. ............... del CCNL applicato in azienda.<br />

7) Il Suo orario <strong>di</strong> lavoro è stabilito dalle ore ............... alle ore ............... e dalle ore<br />

............... alle ore ............... dal lunedì al venerdì <strong>di</strong> ogni settimana: ci riserviamo <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />

il Suo orario <strong>di</strong> lavoro nel rispetto delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />

Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in turni<br />

avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> inviarLa<br />

in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />

8) La Sua sede <strong>di</strong> lavoro sarà: ...............


10<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

9) In applicazione dell’Accordo Interconfederale 11.2.2004 sui contratti <strong>di</strong> inserimento<br />

e reinserimento nonché dall’Accordo Interconfederale CONFAPI/CG<strong>IL</strong>-CISL-U<strong>IL</strong> 31.3.1995,<br />

in esso richiamato, in ogni caso <strong>di</strong> interruzione della prestazione, dovuta a malattia o infortunio<br />

non sul lavoro, Lei, superato il periodo <strong>di</strong> prova, avrà <strong>di</strong>ritto alla conservazione<br />

del posto per un periodo minimo <strong>di</strong> settanta giorni.<br />

In caso <strong>di</strong> superamento dei settanta giorni, la conservazione del posto proseguirà fino<br />

al raggiungimento del periodo previsto nel citato Accordo del 31.3.1995, riproporzionato<br />

in base alla durata del contratto <strong>di</strong> inserimento o reinserimento.<br />

Inoltre, Le spetterà il seguente trattamento economico per un periodo massimo pari a<br />

quello <strong>di</strong> conservazione del posto:<br />

- per i primi tre giorni: 20% della retribuzione prevista;<br />

- a partire dal 4º giorno, la percentuale prevista dal C.C.N.L. applicato dall’azienda.<br />

Gli importi <strong>di</strong> cui sopra si intendono assorbiti, fino a concorrenza, da quanto erogato<br />

dall’INPS al medesimo titolo.<br />

10) Il progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento relativo al presente contratto, <strong>di</strong> cui costituisce<br />

parte integrante, è allegato alla presente ed è da Lei sottoscritto per completa accettazione<br />

e per manifestazione del consenso ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all’art. 55, 1º<br />

comma, D.Lgs. n. 276/2003.<br />

11) Il presente contratto <strong>di</strong> inserimento è da intendersi, comunque, a tempo determinato,<br />

anche nel caso del positivo adempimento da parte Sua <strong>di</strong> quanto contenuto nel<br />

progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento allegato alla presente.<br />

12) Lei sarà iscritto nel libro matricola dell’azienda al numero ...............<br />

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento<br />

agli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, alle norme <strong>di</strong> cui al D.Lgs. n. 368/2001,<br />

per quanto compatibili, all’Accordo Interconfederale 11/02/2004 ed al C.C.N.L.<br />

..............., applicato in azienda.<br />

Tutto quanto sopra previsto assolve anche agli obblighi <strong>di</strong> informazione del D.Lgs.<br />

152/97.<br />

Voglia sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta della stessa e <strong>di</strong> completa accettazione<br />

<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

Distinti saluti<br />

TIMBRO E FIRMA<br />

Il Signor ............... sottoscrive la presente in data ............... in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong><br />

completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

In fede Il Signor ...............


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 11<br />

PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO<br />

Allegato al contratto <strong>di</strong> inserimento stipulato in data ..............., ai sensi dell’art. 55<br />

Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276.<br />

***<br />

Il presente progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento è finalizzato a garantire l’adeguamento<br />

delle competenze professionali del Sig. ..............., rientrante nella categoria <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera ............... (*) dell’art. 54, 1º comma, D.Lgs. n. 276/2003, al contesto lavorativo<br />

della <strong>di</strong>tta ..............., con ............... (in<strong>di</strong>care la sede, stabilimento, unità produttiva) in<br />

............... (in<strong>di</strong>care Comune e Via).<br />

Obiettivi e modalità<br />

Nell’ottica <strong>di</strong> garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore<br />

in inserimento al contesto lavorativo nel quale si svolgerà tale inserimento, l’Azienda <strong>di</strong>chiara<br />

che il progetto <strong>di</strong> inserimento è preor<strong>di</strong>nato al conseguimento della qualifica <strong>di</strong><br />

...............<br />

A tal fine, il progetto <strong>di</strong> inserimento prevede lo svolgimento delle seguenti attività:<br />

............... (in<strong>di</strong>care le attività che il lavoratore deve svolgere, l’area o le aree, i reparti e/o<br />

gli uffici aziendali in cui deve operare nonché le persone alle quali fare riferimento per<br />

un più proficuo inserimento).<br />

Formazione<br />

Il progetto prevede una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra:<br />

- nozioni <strong>di</strong> prevenzione antinfortunistica, che verranno impartite nella fase iniziale<br />

del rapporto;<br />

- <strong>di</strong>sciplina del rapporto <strong>di</strong> lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da<br />

congrue fasi <strong>di</strong> addestramento specifico, impartite anche con modalità <strong>di</strong> e-learning, in<br />

funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.<br />

In attesa della definizione delle modalità <strong>di</strong> attuazione dell’art. 2, lett. i) del D.Lgs. n.<br />

276/2003 in tema <strong>di</strong> ‘‘libretto formativo del citta<strong>di</strong>no’’, la registrazione delle competenze<br />

acquisite sarà effettuata dall’Azienda ...............<br />

Data, ...............<br />

Per ricevuta ed accettazione<br />

Il lavoratore<br />

L’azienda<br />

............... ...............<br />

_______<br />

(*) in<strong>di</strong>care la lettera corrispondente alla categoria cui appartiene il lavoratore:


12<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

a) soggetto <strong>di</strong> età compresa tra i 18 ed i 29 anni;<br />

b) <strong>di</strong>soccupato <strong>di</strong> lunga durata da 29 fino a 32 anni (secondo l’Accordo Interconfederale<br />

11/02/2004 rientrano in questa categoria coloro che, dopo aver perso un posto <strong>di</strong><br />

lavoro o cessato un’attività <strong>di</strong> lavoro autonomo, siano alla ricerca <strong>di</strong> una nuova occupazione<br />

da più <strong>di</strong> 12 mesi);<br />

c) lavoratore con più <strong>di</strong> 50 anni <strong>di</strong> età, privo <strong>di</strong> un posto <strong>di</strong> lavoro;<br />

d) lavoratore che desidera riprendere un’attività lavorativa e che non ha lavorato per<br />

almeno 2 anni;<br />

e) donna <strong>di</strong> qualsiasi età residente in un’area geografica con tasso <strong>di</strong> occupazione<br />

femminile inferiore almeno del 20 % rispetto a quello maschile o in cui il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione<br />

femminile supera del 10 % quello maschile;<br />

f) persona riconosciuta affetta da un grave han<strong>di</strong>cap fisico, mentale o psichico.<br />

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUI RISULTATI DELL’INSERIMENTO DA R<strong>IL</strong>A-<br />

SCIARE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO<br />

AZIENDA ...............<br />

LAVORATORE ...............<br />

DURATA DELL’INSERIMENTO DAL ............... AL ...............<br />

CONDIZIONI DI ACCESSO INIZIALI:<br />

...............<br />

...............<br />

...............<br />

...............<br />

ATTIVITÀ SVOLTE:<br />

...............<br />

...............<br />

...............<br />

CONOSCENZE MATURATE:<br />

...............<br />

...............<br />

...............<br />

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA<br />

...............


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 13<br />

4. Lettera assunzione con Appren<strong>di</strong>stato Professionalizzante<br />

BOZZA<br />

(su carta intestata)<br />

Luogo e data<br />

Al Signor ...............<br />

Via ............... n. ...............<br />

CAP ...............<br />

Oggetto: Assunzione in qualità <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>sta ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n.<br />

276/2003 come mo<strong>di</strong>ficato dal comma 13 bis dell’art. 13 L. 80/2005 e dalle vigenti<br />

norme contrattuali <strong>di</strong> cui al C.C.N.L. ...............<br />

Appren<strong>di</strong>stato Professionalizzante.<br />

Facendo seguito ai precedenti colloqui, con la presente Le comunichiamo che Lei sarà<br />

assunto dalla nostra Ditta in qualità <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>sta alle sotto riportate con<strong>di</strong>zioni.<br />

1) Lei sarà assunto a decorrere dal .............../.............../............... in qualità <strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>sta<br />

ed il Suo contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato avrà una durata pari a ............... mesi/anni,<br />

in applicazione <strong>di</strong> quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro<br />

applicato in azienda (in<strong>di</strong>care il CCNL applicato con il riferimento all’articolo sull’appren<strong>di</strong>stato<br />

professionalizzante) e l’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003, come mo<strong>di</strong>ficato dal comma<br />

13 bis dell’art. 13 della L. 80/2005.<br />

2) La Sua conferma in servizio, nel rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, sarà subor<strong>di</strong>nata al positivo<br />

superamento <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova che inizierà dalla data della Sua assunzione e<br />

che sarà pari a ............... (giorni / settimane / mesi) <strong>di</strong> effettiva prestazione lavorativa, come<br />

previsto dall’art. ............... del C.C.N.L. ...............<br />

Durante il periodo <strong>di</strong> prova potremo reciprocamente risolvere in qualsiasi momento il<br />

rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato alle sole con<strong>di</strong>zioni previste per il periodo <strong>di</strong> prova dalla legge<br />

e dal contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro.<br />

3) Verrà iscritto nel libro matricola al n. ...............<br />

4) Il Suo rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato avrà il fine <strong>di</strong> farLe conseguire, in seguito al positivo<br />

svolgimento del periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato pattuito, la qualifica professionale <strong>di</strong> (operaio<br />

/ impiegato) <strong>di</strong> ............... categoria, con le mansioni <strong>di</strong> ...............<br />

Le precisiamo che, secondo le vigenti norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto, per la prima metà<br />

del Suo rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato Lei sarà inquadrato nel ............... livello, mentre per<br />

la seconda metà del periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato l’inquadramento sarà al ............... livello.<br />

Il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato con la nostra azienda prevede un piano formativo, allegato<br />

alla presente lettera, <strong>di</strong> cui costituisce parte integrante.


14<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Inoltre, per quanto riguarda la formazione formale annuale prevista dalla legge e dal<br />

vigente C.C.N.L. applicato in azienda, La informiamo sin d’ora che Ella dovrà partecipare<br />

ai corsi <strong>di</strong> formazione, i cui tempi e modalità <strong>di</strong> attuazione Le saranno successivamente<br />

comunicati.<br />

5) Il Suo rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato sarà regolato dalle norme <strong>di</strong> legge e dalla <strong>di</strong>sciplina<br />

dell’appren<strong>di</strong>stato prevista dal contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro citato al punto<br />

1).<br />

6) Il Suo orario <strong>di</strong> lavoro è <strong>di</strong> ............... ore settimanali ed è stabilito dalle ore<br />

............... alle ore ............... e dalle ore ............... alle ore ............... <strong>di</strong> ogni giorno dal<br />

lunedì al venerdì; ci riserviamo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il Suo orario <strong>di</strong> lavoro nel rispetto<br />

delle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge.<br />

7) Durante il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, il valore lordo (mensile / orario) della Sua retribuzione<br />

sarà <strong>di</strong>fferenziato secondo il seguente prospetto:<br />

- Primo periodo (n. ............... mesi) importo <strong>di</strong> euro. ............... composto dai seguenti<br />

elementi:<br />

............... euro ...............<br />

............... euro ...............<br />

............... euro ...............<br />

Totale euro ...............<br />

- Secondo periodo (n. ............... mesi) importo <strong>di</strong> euro. ............... composto dai seguenti<br />

elementi:<br />

............... euro ...............<br />

............... euro ...............<br />

............... euro ...............<br />

Totale euro ...............<br />

Quanto riportato nel presente punto 7) comprende ogni elemento retributivo a Lei<br />

spettante.<br />

Le verranno, inoltre, corrisposti gli aggiornamenti retributivi che eventualmente Le<br />

competeranno.<br />

Il pagamento della retribuzione è mensile.<br />

8) La sede dove si svolgerà il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato sarà ...............<br />

9) Per quanto riguarda il periodo <strong>di</strong> ferie annuale a cui ha <strong>di</strong>ritto nonché i termini <strong>di</strong><br />

preavviso, si rinvia a quanto previsto dal CCNL citato al punto 5).


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 15<br />

10) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera <strong>di</strong> assunzione,<br />

riman<strong>di</strong>amo alle norme contrattuali e <strong>di</strong> legge applicate nella nostra azienda.<br />

11) Il Suo Tutor è il/la Signor/a ..............., che avrà il compito <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare e seguire<br />

le fasi della Sua formazione nel corso del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato.<br />

12) Richiamiamo, in particolare, il Suo obbligo <strong>di</strong> prestare la Sua attività lavorativa in<br />

turni avvicendati <strong>di</strong> lavoro, qualora ciò Le venga da noi richiesto, nonché il nostro <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> inviarLa in trasferta e <strong>di</strong> trasferirLa ad altra unità produttiva.<br />

La preghiamo <strong>di</strong> sottoscrivere la presente in segno <strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong> completa accettazione<br />

<strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

Distinti saluti<br />

TIMBRO E FIRMA<br />

Il Sig. ............... sottoscrive la presente in data .............../.............../............... in segno<br />

<strong>di</strong> ricevuta e <strong>di</strong> completa accettazione <strong>di</strong> quanto in essa espresso.<br />

- In fede.<br />

Il Signor ...............<br />

5. Lettera <strong>di</strong> assunzione con contratto <strong>di</strong> lavoro ripartito (job sharing)<br />

Egregio signor<br />

...............<br />

...............<br />

=======<br />

Egregio signor<br />

...............<br />

...............<br />

===== 4<br />

Vi comunichiamo l’assunzione alle nostre <strong>di</strong>pendenze a tempo indeterminato con decorrenza<br />

dal ............... e alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) entrambi vi impegnate a svolgere l’attività <strong>di</strong> ............... (in<strong>di</strong>care le mansioni affidate)<br />

per ............... ore settimanali <strong>di</strong>stribuite in ............... giorni per ............... ore <strong>di</strong> lavo-<br />

4<br />

In considerazione delle caratteristiche <strong>di</strong> questo rapporto <strong>di</strong> lavoro non è escluso che la ripartizione,<br />

al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto espressamente previsto nella circolare, non possa riguardare anche<br />

più <strong>di</strong> due lavoratori.


16<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

ro giornaliere da espletarsi dalle ore ............... alle ore ............... fermo restando che ciascuno<br />

<strong>di</strong> voi sarà singolarmente responsabile per l’adempimento dell’intero obbligo;<br />

b) la sud<strong>di</strong>visione temporale del lavoro tra il sig. ............... e il sig. ............... sarà tendenzialmente<br />

e salvo <strong>di</strong>versa previa comunicazione: rispettivamente ............... ore e<br />

............... ore (in<strong>di</strong>care la sud<strong>di</strong>visione delle ore da svolgersi rispettivamente da uno e<br />

dall’altro, nonché la collocazione temporale del lavoro giornaliera, settimanale mensile o<br />

annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori) 5 fermo restando che<br />

potrete in qualsiasi momento determinare <strong>di</strong>screzionalmente la sostituzione ovvero la<br />

mo<strong>di</strong>ficazione consensuale della suddetta <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro previa informativa<br />

sull’orario <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> ciascuno con cadenza almeno settimanale;<br />

c) per la suddetta attività la retribuzione sarà erogata per ............... (in<strong>di</strong>care il numero<br />

<strong>di</strong> mensilità) mensilità e corrisposta a ciascuno <strong>di</strong> voi in proporzione alla quantità <strong>di</strong> lavoro<br />

effettivamente prestato. Essa è pari complessivamente cioè sommando quella dovuta<br />

a ciascuno <strong>di</strong> voi a euro ............... (orari o settimanali o mensili o altro) al lordo delle<br />

trattenute previdenziali e fiscali 6 . Nel caso <strong>di</strong> mancata comunicazione della mo<strong>di</strong>fica dell’orario<br />

<strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>cato, il cui onere grava ugualmente su ciascuno <strong>di</strong> voi, la retribuzione<br />

sarà pagata in base alla sud<strong>di</strong>visione dell’orario <strong>di</strong> cui sopra;<br />

d) il luogo predominante <strong>di</strong> lavoro è presso la Sede <strong>di</strong> ............... via ...............; resta<br />

inteso che Essi sin d’ora <strong>di</strong>chiarano la loro <strong>di</strong>sponibilità a svolgere temporaneamente la<br />

suddetta attività anche in luoghi <strong>di</strong>versi da quello <strong>di</strong> assunzione e della originaria sede <strong>di</strong><br />

lavoro (oppure: non è assegnata una sede fissa <strong>di</strong> lavoro potendo Essi essere occupati,<br />

per contratto, in luoghi <strong>di</strong>versi); si precisa che ............... (in<strong>di</strong>care il nominativo del datore<br />

<strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>viduale, ovvero della Società, ente, associazione che assume il lavoratore) ha<br />

sede in ............... via ............... (oppure ha domicilio in ............... via ...............) 7 ;<br />

e) [viene pattuito un periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> ...............; l’assunzione <strong>di</strong>verrà definitiva solo<br />

dopo il superamento <strong>di</strong> detto periodo (in<strong>di</strong>care il periodo <strong>di</strong> prova previsto dal contratto<br />

collettivo per la qualifica corrispondente. È possibile pattuire un periodo <strong>di</strong> prova più bre-<br />

5<br />

Ve<strong>di</strong> N.B.<br />

6<br />

Ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale e obbligatoria per l’invali<strong>di</strong>tà, lavecchiaia<br />

ed i superstiti, dell’indennità <strong>di</strong> malattia e <strong>di</strong> ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e<br />

delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della<br />

prestazione lavorativa i due lavoratori contitolari del contratto non potranno che essere considerati<br />

‘‘assimilati’’ ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia<br />

effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo<br />

svolgimento della prestazione lavorativa in modo da poterne calcolare con precisione l’esatto<br />

ammontare per ciascun lavoratore (circ. Ministero del lavoro n. 43 del 1998).<br />

7<br />

Nel caso <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> una sede predominante <strong>di</strong> lavoro nella lettera d) deve essere inserita<br />

la seguente in<strong>di</strong>cazione: ‘‘non è assegnata una sede fissa o predominante <strong>di</strong> lavoro, potendo<br />

Ella essere occupata, per contratto, in luoghi <strong>di</strong>versi; si precisa pertanto che la ............... (in<strong>di</strong>care<br />

il nominativo del datore <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>viduale, ovvero della Società, ente, associazione<br />

che assume il lavoratore) ha sede/domicilio in ............... via ............... (oppure: ha domicilio in<br />

............... via ...............)’’.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 17<br />

ve o nessun periodo <strong>di</strong> prova mentre non è consentito pattuire un periodo più lungo. È<br />

possibile, in ogni caso, in<strong>di</strong>care un periodo minimo, prima del quale le parti non possono<br />

recedere dal contratto <strong>di</strong> lavoro 8 ), in caso <strong>di</strong> esito negativo della prova la ............... potrà<br />

recedere dal contratto nei confronti sia del signor ............... che del signor ............... a<br />

prescindere dall’imputabilità all’uno o all’altro o ad entrambi dell’esito della prova 9 ].<br />

Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione, se e in quanto compatibile<br />

con le peculiari modalità <strong>di</strong> svolgimento e con la natura del rapporto, il c.c.n.l. <strong>di</strong> categoria.<br />

[La durata delle ferie, dei permessi, dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione del posto per malattia<br />

e infortunio e <strong>di</strong> preavviso si intende riproporzionata in relazione al rapporto tra l’orario<br />

<strong>di</strong> lavoro normale e l’orario <strong>di</strong> lavoro effettivamente svolto ...............] 10 .<br />

Si allega un prospetto delle specifiche misure <strong>di</strong> sicurezza necessarie per lo svolgimento<br />

dell’attività dedotta in contratto.<br />

La preghiamo <strong>di</strong> restituirci copia della presente firmata per accettazione del suo contenuto.<br />

Distinti saluti<br />

Data ...............<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro<br />

Firma<br />

...............<br />

Il lavoratore<br />

Firma<br />

...............<br />

Il lavoratore<br />

Firma<br />

...............<br />

8<br />

Dall’art. 2096 cod. civ. e dall’art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 deriva che il periodo<br />

massimo <strong>di</strong> prova è <strong>di</strong> 6 mesi. L’art. 4 del regio decreto legge n. 1825 del 13 novembre<br />

1924 stabilisce che, per l’assunzione <strong>di</strong> personale appartenente alla categoria degli impiegati il<br />

periodo <strong>di</strong> prova non può in nessun caso superare:<br />

- mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipen<strong>di</strong>o fisso, <strong>di</strong>rettori tecnici o amministrativi<br />

ed impiegati <strong>di</strong> grado e funzioni equivalenti;<br />

- mesi tre, per tutte le altre categorie <strong>di</strong> impiegati.<br />

È possibile, in ogni caso, in<strong>di</strong>care un periodo minimo, prima del quale le parti non possono recedere<br />

dal contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />

9<br />

Clausola eventuale.<br />

10<br />

Clausola eventuale.


18<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Note<br />

N.B.: il presente fac-simile è redatto in conformità alle interpretazioni ed istruzioni<br />

amministrative <strong>di</strong>ramate con circolare del Ministero del lavoro n. 43 del 1998. L’attenersi<br />

ad essa limita i rischi dell’accertamento <strong>di</strong> illecito amministrativo. La necessità e la legittimità<br />

<strong>di</strong> alcune clausole e la loro formulazione è oggetto ancora <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione (prevedendo,<br />

ad esempio, che il rapporto <strong>di</strong> lavoro rimane in vita con il lavoratore restante il quale<br />

<strong>di</strong>verrà allora un or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>pendente occupato a tempo pieno; ovvero esplicitando che<br />

per i lavoratori che non vogliono tale effetto, sia da considerare tale evenienza come giusto<br />

motivo <strong>di</strong> risoluzione del rapporto). Sarebbe anzi opportuno regolare le conseguenze<br />

dell’inadempimento <strong>di</strong> uno solo <strong>di</strong> loro, del licenziamento, delle <strong>di</strong>missioni o della malattia<br />

<strong>di</strong> lunga durata (nel senso che tal caso costituisce per l’altro motivo <strong>di</strong> risoluzione del<br />

rapporto), ovvero del mancato superamento del periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> uno solo <strong>di</strong> loro (ve<strong>di</strong><br />

quanto su esposto per le <strong>di</strong>missioni e il licenziamento). Peraltro, nonostante le istruzioni<br />

della circolare ministeriale suddetta, pare quanto meno opinabile dover stabilire preventivamente<br />

la collocazione temporale e la sud<strong>di</strong>visione del lavoro quando queste possono<br />

in realtà essere sempre variate dai lavoratori. Per evitare contestazioni sulla effettiva durata<br />

del lavoro effettivamente esplicato dall’uno e dall’altro non sembra illegittimo prevedere<br />

che l’azienda si liberi pagando l’intera retribuzione ad uno dei lavoratori restando poi<br />

onere <strong>di</strong> questi pagare le rispettive quote ai colleghi.<br />

6. Lavoro a chiamata o intermittente<br />

Egregio signor<br />

...............<br />

...............<br />

=======<br />

Con la presente Le comunichiamo l’assunzione alle nostre <strong>di</strong>pendenze con contratto<br />

<strong>di</strong> lavoro intermittente (oppure: a chiamata) con decorrenza dal ............... per ...............<br />

al fine del/della quale si pone a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

La sua assunzione è alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) Ella è inquadrata nel ............... (in<strong>di</strong>care il livello d’inquadramento attribuito) livello<br />

del c.c.n.l. ............... (in<strong>di</strong>care il contratto collettivo applicabile) con qualifica e mansioni<br />

<strong>di</strong> ............... (in<strong>di</strong>care la qualifica attribuita in relazione alle mansioni per cui avviene l’assunzione<br />

che deve, a sua volta, corrispondere al livello d’inquadramento attribuito);<br />

b) Ella si impegna a rendersi <strong>di</strong>sponibile in ............... e al numero telefonico<br />

............... (1) e a svolgere la sua prestazione a seguito <strong>di</strong> richiesta, anche a mezzo telefono,<br />

fax e e.mail con un preavviso <strong>di</strong> almeno gg. ............... (deve essere concesso almeno<br />

un giorno <strong>di</strong> preavviso al lavoratore chiamato); in caso <strong>di</strong> rifiuto saranno applicate le sanzioni<br />

previste dalla legge e dai contratti collettivi;


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 19<br />

c) la Sua retribuzione nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> attività sarà <strong>di</strong> euro ............... (orari o settimanali<br />

o mensili o altro) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali;<br />

d) nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> inattività avrà <strong>di</strong>ritto ad un’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità pari a euro<br />

............... (per ora, per settimana, mese o altro) al lordo delle trattenute previdenziali e<br />

fiscali;<br />

e) il suo luogo predominante <strong>di</strong> lavoro è presso la sede <strong>di</strong> ............... via ...............<br />

[resta inteso che Ella <strong>di</strong>chiara sin d’ora la sua <strong>di</strong>sponibilità a svolgere temporaneamente<br />

la sua attività anche in luoghi <strong>di</strong>versi da quello <strong>di</strong> assunzione e dalla sua originaria sede<br />

<strong>di</strong> lavoro ove le esigenze aziendali lo richiedano] (2);<br />

f) [f) viene pattuito un periodo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> ...............; l’assunzione <strong>di</strong>verrà definitiva<br />

solo dopo il superamento <strong>di</strong> detto periodo (in<strong>di</strong>care il periodo <strong>di</strong> prova previsto dal contratto<br />

collettivo per la qualifica corrispondente. È possibile pattuire un periodo <strong>di</strong> prova<br />

più breve o nessun periodo <strong>di</strong> prova, mentre non è consentito pattuire un periodo più<br />

lungo. È possibile, in ogni caso, in<strong>di</strong>care un periodo minimo, prima del quale le parti non<br />

possono recedere dal contratto <strong>di</strong> lavoro)] (2).<br />

[Si allega un prospetto con le misure <strong>di</strong> sicurezza che saranno approntate vista la particolarità<br />

delle lavorazioni] (2).<br />

Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione il c.c.n.l. <strong>di</strong> categoria<br />

in quanto compatibile con la particolare tipologia del rapporto.<br />

La durata delle ferie, dei permessi, dei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione del posto per malattia<br />

e infortunio e <strong>di</strong> preavviso si intende riproporzionata in relazione alla prestazione lavorativa<br />

effettivamente eseguita.<br />

La preghiamo <strong>di</strong> restituirci copia della presente firmata per accettazione del suo contenuto.<br />

Distinti saluti<br />

Data ...............<br />

Firma del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

...............<br />

Firma del lavoratore<br />

...............<br />

Note<br />

N.B. Per i limiti <strong>di</strong> ammissibilità del lavoro ‘‘a chiamata’’ o intermittente in assenza <strong>di</strong><br />

contratti collettivi che <strong>di</strong>sciplinino la materia si rinvia alle Considerazioni giuri<strong>di</strong>che e operative.<br />

(1) L’in<strong>di</strong>viduazione del luogo e delle modalità della <strong>di</strong>sponibilità, oltre che prevista


20<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

dalla legge è opportuna in quanto evita l’insorgere <strong>di</strong> equivoci in caso <strong>di</strong> lavoratore che<br />

non sia risultato raggiungibile presso un determinato numero o recapito.<br />

(2) Clausola eventuale.<br />

7. Lettera assunzione <strong>di</strong>rigente con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato<br />

Luogo e data<br />

Egregio Signor<br />

Oggetto: Lettera <strong>di</strong> assunzione<br />

Facciamo seguito agli incontri intercorsi per confermarLe la Sua assunzione a tempo<br />

indeterminato alle <strong>di</strong>pendenze della nostra società, a decorrere dal .............../.............../<br />

............... con la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente ai sensi del vigente CCNL Dirigenti <strong>di</strong> Aziende Industriali<br />

con le mansioni <strong>di</strong> seguito specificate.<br />

Il ruolo da Lei ricoperto, in <strong>di</strong>retta collaborazione con il Presidente e l’Amministratore<br />

Delegato, è <strong>di</strong> significativa importanza e responsabilità e, prevalentemente, riguarda<br />

...............<br />

La Sua sede <strong>di</strong> lavoro è presso i nostri uffici <strong>di</strong> ..............., via ...............<br />

Alla luce della Sua <strong>di</strong>sponibilità, Le confermiamo che potrà essere chiamato a prestare<br />

la Sua opera anche presso altre società del gruppo o <strong>di</strong> terzi, restando inteso che la<br />

retribuzione corrispostaLe dalla nostra società deve intendesi a compenso <strong>di</strong> ogni prestazione<br />

in tali eventualità da Lei fornite e che il Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro intercorre unicamente<br />

con la nostra società.<br />

Resta, parimenti, inteso che, nel corso del rapporto la società potrà <strong>di</strong>sporre eventuali<br />

suoi trasferimenti o <strong>di</strong>stacchi presso altre sue se<strong>di</strong> ed affidarLe mansioni <strong>di</strong>verse da quelle<br />

oggetto della presente lettera.<br />

Il Suo trattamento economico complessivo annuo, corrisposto in 13 mensilità, ammonterà<br />

complessivamente ad euro ..............., comprensivo <strong>di</strong> ogni elemento retributivo<br />

contrattualmente previsto, fatto salvo, in relazione ad eventuali trasferte, l’accordo tra le<br />

parti riguardante il rimborso spese su presentazione <strong>di</strong> apposita documentazione.<br />

Per lo svolgimento della Sua attività Le sarà dato in uso un telefono mobile aziendale,<br />

che dovrà essere imme<strong>di</strong>atamente restituito su richiesta dell’azienda.<br />

Con riferimento alla particolare natura della Sua professionalità e delle Sue mansioni,<br />

Lei sarà ovviamente tenuto a mantenere il più rigoroso segreto professionale nei confronti<br />

dei terzi nonché all’interno, in relazione all’organizzazione aziendale stabilita.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 21<br />

Per quanto non precisato nella presente lettera, valgono le norme <strong>di</strong> legge e contrattuali<br />

per i Dirigenti <strong>di</strong> Aziende Industriali in vigore.<br />

La preghiamo <strong>di</strong> restituirci firmato per accettazione, il duplicato della presente e Le<br />

porgiamo i nostri migliori saluti.<br />

8. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale<br />

BOZZA<br />

Luogo e data<br />

Egr. Sig.<br />

Oggetto: Risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro per assorbimento delle mansioni<br />

Come Le è noto, la scrivente società ha nominato nei mesi scorsi un nuovo Amministratore<br />

Unico nella persona del signor ...............<br />

Detto amministratore, a fronte, da un lato, della necessità <strong>di</strong> contenere i costi <strong>di</strong> gestione<br />

a seguito della caduta degli or<strong>di</strong>ni e, dall’altro lato, della presenza <strong>di</strong> una struttura<br />

ridondante rispetto alle esigenze aziendali, ha deliberato <strong>di</strong> assorbire nella sua persona e<br />

nei suoi <strong>di</strong>retti collaboratori le mansioni da Lei svolte.<br />

Ella viene esonerata dal prestare attività lavorativa durante il periodo <strong>di</strong> preavviso; sicché<br />

il rapporto <strong>di</strong> lavoro cessa contestualmente alla data <strong>di</strong> ricevimento della presente<br />

comunicazione.<br />

L’indennità sostitutiva del preavviso Le verrà corrisposta unitamente alle altre spettanze<br />

liquidatorie, compreso il trattamento <strong>di</strong> fine rapporto.<br />

Firma del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

...............<br />

9. Lettera contestazione addebiti<br />

BOZZA<br />

Luogo e data<br />

Egr. Sig.<br />

Oggetto: Contestazione <strong>di</strong> addebiti ex art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 e<br />

sospensione cautelare dal lavoro con effetto imme<strong>di</strong>ato<br />

La scrivente società è pervenuta alla determinazione <strong>di</strong> contestarLe formalmente una<br />

reiterata serie <strong>di</strong> comportamenti che pongono in <strong>di</strong>scussione i contenuti che devono presiedere<br />

ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale ed i fondamenti del rapporto <strong>di</strong> fiducia che


22<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

deve connotare le relazioni gerarchiche aziendali, specie nei confronti <strong>di</strong> un soggetto con<br />

funzioni apicali quali quelle da Lei ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa della<br />

società.<br />

Ai sensi dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) Le contestiamo<br />

quanto segue:<br />

1) l’inadeguata ed inefficiente gestione dell’andamento economico/finanziario della<br />

società unitamente alla non tempestiva presa d’atto dell’avvenuto altro squilibrio gestionale,<br />

senza intervenire tempestivamente con l’attuazione <strong>di</strong> efficaci azioni correttive e<br />

senza adeguata e sollecita informazione agli organi collegiali della società;<br />

2) il mancato impegno a coor<strong>di</strong>nare efficacemente le maestranze, presso le quali è<br />

giunto a perdere la Sua autorevolezza e la Sua cre<strong>di</strong>bilità tanto da aver ad<strong>di</strong>rittura provocato<br />

le <strong>di</strong>missioni forzose <strong>di</strong> due valide <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> rilevante anzianità aziendale (sig.<br />

............... e sig. ...............);<br />

3) il prelevamento abusivo, dalle <strong>di</strong>sponibilità finanziarie della società, della somma <strong>di</strong><br />

euro ............... a titolo <strong>di</strong> Sua pretesa illegittima consulenza, operazione eseguita a totale<br />

insaputa dell’organo societario.<br />

Gli addebiti sopra contestati non hanno solamente leso le <strong>di</strong>sposizioni contrattuali<br />

che regolano il rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale, ma anche le norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza che caratterizzano<br />

la liceità dei rapporti interprivati e la cui presenza è elemento costitutivo fondamentale<br />

della fiducia nei Suoi confronti anche in riferimento alle Sue responsabilità.<br />

La gravità del Suo comportamento impone, in attesa delle sue controdeduzioni, la<br />

sospensione cautelare del rapporto <strong>di</strong> lavoro presso la nostra società, con <strong>di</strong>ffida a non<br />

esercitare nel frattempo i poteri <strong>di</strong> cui alle deleghe a Lei accordate fino alla conclusione<br />

della procedura <strong>di</strong>sciplinare instaurata.<br />

Restiamo, pertanto, in attesa delle Sue controdeduzioni scritte nel termine <strong>di</strong> cinque<br />

giorni a far tempo dal ricevimento della presente.<br />

Distinti saluti.<br />

Firma del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

10. Lettera risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale per giusta causa<br />

BOZZA<br />

Luogo e data<br />

Egr. Sig.<br />

Oggetto: Comunicazione <strong>di</strong> risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro per giusta causa<br />

con effetto imme<strong>di</strong>ato e senza preavviso


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 23<br />

Con nostra lettera raccomandata del .............../.............../..............., da Lei ricevuta<br />

in pari data, Le sono stati contestati una serie <strong>di</strong> addebiti sui quali Ella è stata invitata a<br />

proporre le Sue controdeduzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.<br />

Le contestazioni <strong>di</strong> cui sopra sono state ad Ella addebitate con lettera del seguente<br />

testuale tenore:<br />

(riportare il testo integrale della lettera <strong>di</strong> contestazione <strong>di</strong> addebiti <strong>di</strong>sciplinari)<br />

In relazione agli addebiti <strong>di</strong> cui alla lettera sopra riportata Ella ha fatto pervenire il<br />

.............../.............../............... le Sue controdeduzioni che, per altro, risultano del tutto<br />

insufficienti a rappresentare una motivazione lecita dei comportamenti contestati.<br />

Dal tenore della Sua risposta emerge, in particolare, che Ella abbia ritenuto assolutamente<br />

normali, nonostante che le fossero state rappresentate le negative ricadute sulla<br />

coesione aziendale e sul management, comportamenti apertamente critici nei confronti<br />

<strong>di</strong> scelte strategiche aziendali.<br />

Proprio dal tenore della Sua risposta risulta, in sostanza, che ogni Suo comportamento<br />

è stato il frutto <strong>di</strong> scelte precise e consapevoli, nonostante comportassero effetti destabilizzanti<br />

nelle maestranze.<br />

Da <strong>di</strong>versa angolazione si deve rilevare nella Sua risposta il convincimento che Ella<br />

potesse ritenersi del tutto affrancato dalle regole aziendali. Significativo, ma inquietante,<br />

è il ritenere che un danno da Ella ritenuto <strong>di</strong> proporzioni ridotte sarebbe, per ciò solo, da<br />

considerare irrilevante sotto il profilo comportamentale.<br />

È sufficiente rappresentarsi quali problematiche ricadute potrebbe determinare una<br />

concezione del genere sul complesso dei rapporti aziendali con le risorse umane per<br />

escluderne qualunque legittimazione ovvero ipotetiche posizioni <strong>di</strong> tolleranza.<br />

Le <strong>di</strong>fese da Ella proposte sono, dunque, del tutto insufficienti a fondare una posizione<br />

conservativa del Suo rapporto <strong>di</strong> lavoro da parte della società, essendosi al contrario<br />

verificate le con<strong>di</strong>zioni che a norma dell’art. 2119 cod. civ., non consentono la prosecuzione<br />

neppure temporanea del rapporto medesimo.<br />

Con la presente Le viene, pertanto, intimato il licenziamento per giusta causa, ai sensi<br />

dell’art. 2119 cod. civ., con effetto imme<strong>di</strong>ato e senza preavviso.<br />

La informiamo che le competenze <strong>di</strong> fine rapporto saranno a Sua <strong>di</strong>sposizione presso<br />

i nostri uffici a decorrere dal ...............<br />

La invitiamo, inoltre, a restituire tempestivamente i beni aziendali in Suo possesso.<br />

- Distinti saluti.<br />

Firma del datore <strong>di</strong> lavoro


24<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

artt. 230 bis, 1175-1176, 1325, 1346, 1362, 1375, 1419, 2082, 2086, 2095-<br />

2096, 2104-2105, 2106, 2118-2119, 2222, 2238-2239 c.c.; l. 13.11.1924, n.<br />

1822; l. 15.7.1966, n. 604; l. 19.1.1955, n. 25; l. 17.10.1967, n. 977; l.<br />

20.5.1970, n. 300; l. 13.5.1985, n. 190; l. 28.2.1987, n. 256; l. 28.11.1996, n.<br />

608; l. 31.12.1996, n. 675; d.lg. 26.5.1997, n. 152; l. 24.6.1997, n. 196; d.lg.<br />

6.9.2001, n. 368; d.lg. 9.7.2003, n. 215; d.lg. 9.7.2003, n. 216; d.lg.<br />

10.9.2003, n. 276; l. 14.5.2005 n. 80; Circ. Ministero del Lavoro n.<br />

43.1998; Circ. Ministero del Lavoro n. 42.2002.<br />

COMMENTO<br />

Sommario: 1. Nozione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - 2. I criteri <strong>di</strong>stintivi del lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto<br />

al lavoro autonomo ed al lavoro gratuito - 3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

- 4. Diritti e doveri delle parti nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - 5. Il<br />

contratto<strong>di</strong>lavoroatempodeterminato-6. Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato - 7. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

intermittente - 8. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro ripartito - 9. Il contratto <strong>di</strong> inserimento - 10. Il<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti.<br />

1. Nozione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

L’art. 2094 c.c. definisce il ‘‘prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato’’ come colui<br />

che si obbliga, <strong>di</strong>etro retribuzione, a prestare lavoro intellettuale o<br />

manuale alle <strong>di</strong>pendenze e sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un altro soggetto che assume<br />

su <strong>di</strong> sé l’organizzazione, il risultato ed il rischio <strong>di</strong> tale lavoro.<br />

Per altro verso, secondo l’art. 2222 c.c. è ‘‘lavoratore autonomo’’ colui<br />

che si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con<br />

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione.<br />

Da un primo confronto tra le due definizioni co<strong>di</strong>cistiche - mai testualmente<br />

mutate rispetto all’originaria formulazione del 1942 - si possono ricavare<br />

i principali elementi caratterizzanti del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />

ovvero:<br />

1) l’elemento della subor<strong>di</strong>nazione del lavoratore nei confronti del datore<br />

<strong>di</strong> lavoro;<br />

2) la corrispettività della reciproca obbligazione;<br />

3) l’assenza del rischio in capo al lavoratore;<br />

4) l’inserimento del lavoratore in un complesso impren<strong>di</strong>toriale organizzato<br />

e gestito dal datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

L’elemento della subor<strong>di</strong>nazione<br />

Come ben noto agli operatori del <strong>di</strong>ritto, la <strong>di</strong>stinzione tra lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

e lavoro autonomo non è affatto agevole, in quanto non può es-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 25<br />

sere semplicemente ricavata dalla qualificazione convenzionale del rapporto<br />

data dal modulo normativo, ma deve essere concretamente desunta dall’effettivo<br />

atteggiarsi del rapporto caso per caso, pur dando valore anche<br />

alla reale volontà delle parti (sul punto: infra).<br />

Orbene, secondo la giurisprudenza ormai consolidata l’elemento della<br />

subor<strong>di</strong>nazione consiste nel vincolo <strong>di</strong> natura personale in base al quale il<br />

prestatore <strong>di</strong> lavoro viene assoggettato al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo,<br />

<strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente limitazione della sua<br />

autonomia (in tal senso: Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007, n. 5706; Cass. civ.,<br />

sez. lav., 13.2.2007, n. 3090; Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119;<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.9.2003, n. 13956; Cass. civ., sez. lav., 7.3.2003, n.<br />

3471) ovvero nell’assunzione, da parte del lavoratore, dell’obbligazione<br />

contrattuale <strong>di</strong> prestare la propria attività lavorativa - intesa quale messa<br />

a <strong>di</strong>sposizione delle proprie energie - alle <strong>di</strong>pendenze e sotto la <strong>di</strong>rezione<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore, che si traduce nell’inserimento stabile e sistematico del<br />

lavoratore nell’organizzazione dell’impresa secondo le <strong>di</strong>rettive e le determinazioni<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro stesso (in tal senso: Cass. civ., sez. lav.,<br />

20.6.2003, n. 9900).<br />

Da quanto sopra, emerge, dunque, che il principale elemento che consente<br />

<strong>di</strong> qualificare il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato è l’assoggettamento<br />

del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro, anche definito con<br />

l’espressione ‘‘etero<strong>di</strong>rezione’’ per esprimere, appunto, il contesto <strong>di</strong> fatto<br />

nel quale il lavoratore, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, riceve<br />

le <strong>di</strong>rettive del datore <strong>di</strong> lavoro in adempimento alle obbligazioni assunte<br />

(Cass. civ., sez. lav., 24.11.1998, n. 11924).<br />

Il lavoratore subor<strong>di</strong>nato è sempre sottoposto a tale potere <strong>di</strong> etero<strong>di</strong>rezione,<br />

anche se in determinati casi, per l’elevato contenuto professionale<br />

delle mansioni affidate, risulti avere in concreto un certo margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità.<br />

Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’elemento della subor<strong>di</strong>nazione<br />

può assumere una intensità <strong>di</strong>fferenziata in relazione ai <strong>di</strong>versi<br />

casi concreti, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui la prestazione del lavoratore<br />

sia caratterizzata da un’elevata autonomia tecnica (Cass. civ., sez.<br />

lav., 13.2.2007, n. 3090) oppure nel caso <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> alto contenuto<br />

professionale ed intellettuale (Cass. civ., sez. lav., 21.5.2004, n. 9764;<br />

Cass. civ., sez. lav., 1.9.2004, n. 17569).<br />

Dalla riconosciuta possibilità della attenuazione del potere <strong>di</strong>rettivo del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza <strong>di</strong> un rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato in<strong>di</strong>viduando l’elemento qualificante nella circostanza<br />

che il lavoratore rimanesse stabilmente a <strong>di</strong>sposizione del datore<br />

<strong>di</strong> lavoro.


26<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Significativa al riguardo è la posizione della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità<br />

rispetto al lavoro giornalistico, in relazione al quale è stato ritenuto che<br />

gli elementi dell’inserimento nell’organizzazione aziendale e dell’assoggettamento<br />

al potere datoriale si manifestino nel fatto che il lavoratore si tenga<br />

stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore, per eseguirne le istruzioni, anche<br />

negli intervalli tra una prestazione e l’altra (Cass. civ., sez. lav.,<br />

29.12.2006, n. 27608; Cass. civ., sez. lav., 23.9.2005, n. 18660; Cass. civ.,<br />

sez. lav., 9.4.2004, n. 6983).<br />

Da quanto sopra esposto, si evince che la subor<strong>di</strong>nazione, quale principale<br />

elemento <strong>di</strong>stintivo rispetto al lavoro autonomo, non è sempre agevolmente<br />

in<strong>di</strong>viduabile, ed infatti, proprio a fronte <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fficoltà, la giurisprudenza<br />

ha elaborato una serie <strong>di</strong> criteri sussi<strong>di</strong>ari che, nel loro complesso<br />

ed in considerazione del caso concreto, sono idonei a consentire<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione o meno del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione.<br />

Criteri sussi<strong>di</strong>ari ai fini del riconoscimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato:<br />

- Assenza del rischio in capo al lavoratore<br />

La valutazione dell’incidenza del rischio economico dell’attività <strong>di</strong> impresa<br />

rappresenta un in<strong>di</strong>catore rilevante, in quanto, normalmente, nel<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato il rischio del risultato della prestazione, è<br />

assunto dal datore <strong>di</strong> lavoro e non grava sul prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

Invero, l’assunzione del rischio economico dell’attività è normalmente<br />

considerato quale in<strong>di</strong>ce incompatibile con la natura giuri<strong>di</strong>ca del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato (Cass. civ., sez. lav., 29.4.2003, n. 6673; Cass. civ.,<br />

sez. lav., 20.3.2001, n. 3975), in quanto presuppone un’organizzazione almeno<br />

<strong>di</strong> beni e mezzi che <strong>di</strong> fatto qualifica il lavoratore autonomo.<br />

Inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale<br />

- La continuità della prestazione lavorativa<br />

L’in<strong>di</strong>catore dell’inserimento del lavoratore nella struttura aziendale ha<br />

assunto nell’elaborazione giurisprudenziale una notevole rilevanza in quanto<br />

costituisce l’espressione <strong>di</strong> un accordo tra le parti, in forza del quale il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro può fare affidamento sulla permanenza della <strong>di</strong>sponibilità<br />

del lavoratore senza essere esposto al rischio <strong>di</strong> doverla contrattare volta<br />

per volta, nel senso, appunto, che il lavoratore rimane a <strong>di</strong>sposizione del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 20.8.2003, n. 12252; Cass. civ., sez.<br />

lav., 20.1.2001, n. 833).<br />

L’inserimento del lavoratore nell’impresa, unitamente al carattere della<br />

continuità della prestazione lavorativa offerta dal medesimo, consentono


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 27<br />

<strong>di</strong> accertare l’esistenza del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione, in quanto in<strong>di</strong>cano<br />

il potere del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> utilizzare le energie lavorative del prestatore<br />

<strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970).<br />

Tali conclusioni derivano, d’altra parte, dal dato normativo <strong>di</strong> cui agli<br />

artt. 2094 e 2103 c.c. i quali <strong>di</strong>spongono che, nel rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />

il lavoratore presta la propria attività alle <strong>di</strong>pendenze dell’impren<strong>di</strong>tore<br />

e sotto la <strong>di</strong>rezione del medesimo, secondo mansioni predeterminate,<br />

il cui contenuto e la cui modalità <strong>di</strong> esecuzione possono essere,<br />

appunto, variate unilateralmente dall’impren<strong>di</strong>tore (Cass. civ., sez. lav.,<br />

20.8.2003, n. 12252).<br />

Per quanto attiene in modo più specifico all’aspetto della continuità della<br />

prestazione, si ritiene che questo sia un elemento costitutivo del contratto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, connaturato all’obbligo del lavoratore <strong>di</strong> mettere<br />

a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro le proprie energie lavorative ed alla<br />

permanenza nel tempo <strong>di</strong> tale obbligo (Cass. civ., sez. lav., 12.6.1986, n.<br />

3913; Cass. civ., sez. lav., 9.4.1986, n. 2478).<br />

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si tratta, comunque,<br />

<strong>di</strong> un elemento necessariamente complementare alla subor<strong>di</strong>nazione,<br />

finalizzato alla qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro come subor<strong>di</strong>nato<br />

laddove, nonostante eventuali interruzioni, il lavoratore resti a <strong>di</strong>sposizione<br />

del datore (Cass. civ., sez. lav., 21.6.1986, n. 4152 e nello stesso<br />

senso molto recentemente, anche Cass. civ., sez. lav., 29.12.2006, n.<br />

27608).<br />

Vincolo dell’orario <strong>di</strong> lavoro<br />

L’obbligo del lavoratore <strong>di</strong> osservare e rispettare un determinato orario<br />

<strong>di</strong> lavoro nell’espletamento della propria attività lavorativa è considerato<br />

dalla giurisprudenza come un in<strong>di</strong>ce significativo della natura subor<strong>di</strong>nata<br />

del rapporto, quando tale previsione è l’espressione del potere decisionale<br />

e <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro in merito all’organizzazione della propria<br />

azienda (Cass. civ., sez. lav., 9.12.2002, n. 17534).<br />

Da altra prospettiva, peraltro, l’assenza <strong>di</strong> un specifica previsione del<br />

vincolo dell’orario <strong>di</strong> lavoro non è normalmente ritenuta circostanza <strong>di</strong> per<br />

sé sufficiente ad escludere la sussistenza della subor<strong>di</strong>nazione, quando, ad<br />

esempio, risulti <strong>di</strong>mostrato che le parti hanno dedotto nel contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

l’esecuzione <strong>di</strong> un’attività per la quale non è necessario stabilire uno<br />

specifico orario (Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970).<br />

La volontà delle parti<br />

Partendo dalla considerazione ampiamente con<strong>di</strong>visa secondo la quale<br />

il contratto <strong>di</strong> lavoro è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive,


28<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro si ritengono applicabili le<br />

norme generali sull’interpretazione del contratto e, quin<strong>di</strong>, anche la norma<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 1362 c.c., che postula l’indagine sulla comune intenzione delle<br />

parti attraverso la valutazione del loro comportamento complessivo<br />

anche posteriore alla conclusione del contratto.<br />

Come è agevole intuire all’operatore del <strong>di</strong>ritto, tale indagine si rende,<br />

normalmente, necessaria nel momento in cui si rilevino delle incongruenze<br />

<strong>di</strong> fatto tra il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto <strong>di</strong> lavoro tra le<br />

stesse instaurato e le concrete modalità <strong>di</strong> svolgimento del rapporto medesimo:<br />

in tali casi, la qualificazione del rapporto passa attraverso la ricerca<br />

della volontà reale ed effettiva delle parti, non rilevando la definizione formale<br />

che le parti hanno dato al rapporto (Cass. civ., sez. lav., 6.2.2001, n.<br />

1666).<br />

Ciò, evidentemente, in quanto tale volontà effettiva si è manifestata all’esterno<br />

attraverso una serie <strong>di</strong> elementi che consentono al giu<strong>di</strong>cante <strong>di</strong><br />

ritenere prevalente il reale contenuto del rapporto rispetto alla qualificazione<br />

operata dalle parti (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2001, n. 3200; Cass. civ.,<br />

sez. lav., 18.4.2001, n. 5665; Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119).<br />

Nel senso appena esposto si è pronunciata la Suprema Corte con una<br />

sentenza molto recente, nella quale è stato affermato il principio secondo<br />

il quale ‘‘il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto’’<br />

costituisce ‘‘elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione,<br />

ma anche ai fini dell’accertamento <strong>di</strong> una nuova e <strong>di</strong>versa volontà<br />

eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e <strong>di</strong>retta a<br />

mo<strong>di</strong>ficare (...) ad<strong>di</strong>rittura la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente<br />

previsto’’ (Cass. civ., sez. lav., 13.3.2007, n. 5826).<br />

2. I criteri <strong>di</strong>stintivi del lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto al lavoro autonomo<br />

ed al lavoro gratuito<br />

Come già esposto, secondo l’art. 2222 c.c. è lavoratore autonomo colui<br />

che si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con<br />

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione.<br />

Benché la <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e lavoro subor<strong>di</strong>nato sia meno<br />

agevole <strong>di</strong> quanto si possa pensare, è comunque indubbio che il principale<br />

elemento che caratterizza il primo tipo <strong>di</strong> rapporto è il concetto <strong>di</strong><br />

‘‘autonomia’’ definibile, in negativo, come l’assenza della subor<strong>di</strong>nazione<br />

nella accezione <strong>di</strong> cui al precedente punto 1).<br />

Ed infatti, un rapporto <strong>di</strong> lavoro si può qualificare come autonomo<br />

quando un soggetto si assume l’obbligo <strong>di</strong> effettuare una certa prestazione<br />

in favore <strong>di</strong> un altro soggetto, ma senza il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione e


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 29<br />

con assunzione a proprio carico del rischio connesso all’espletamento <strong>di</strong> tale<br />

attività.<br />

In linea <strong>di</strong> principio, un’attività che abbia un rilievo economico può essere<br />

oggetto <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro sia autonomo che subor<strong>di</strong>nato: come<br />

costantemente affermato dalla Suprema Corte, l’in<strong>di</strong>viduazione dell’una o<br />

dell’altra fattispecie <strong>di</strong>pende dalla sussistenza o meno, ed in quale misura,<br />

degli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo,<br />

e cioè l’assoggettamento del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento<br />

nell’organizzazione aziendale.<br />

L’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni<br />

ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato od autonomo si risolve in un<br />

accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato, è<br />

incensurabile in cassazione (cfr. tra le tante: Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007,<br />

n. 5706; Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119; Cass. civ., sez. lav.,<br />

20.6.2003, n. 9900).<br />

Dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale è, quin<strong>di</strong>, possibile ricavare<br />

una certa casistica, dalla quale emerge la concreta <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> procedere<br />

all’in<strong>di</strong>viduazione definitiva <strong>di</strong> elementi e criteri che consentano <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere<br />

con certezza le due fattispecie che si stanno esaminando.<br />

Così, ad esempio, la figura dei ‘‘pony exspress’’ è stata ricondotta più<br />

spesso, ma non senza contrasti, al lavoro autonomo laddove gli stessi abbiano<br />

una sostanziale autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro,<br />

come nel caso in cui il lavoratore abbia la possibilità <strong>di</strong> non rispondere alle<br />

singole chiamate (Cass. civ., sez. lav., 24.2.2006, n. 4171).<br />

Per altro verso, ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un<br />

insegnante in una scuola privata, trattandosi <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> contenuto intellettuale,<br />

viene solitamente attribuito maggiore rilievo all’inserimento<br />

nell’organizzazione della scuola ed all’atteggiarsi del rapporto tra la posizione<br />

tecnica dell’insegnante rispetto al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro,<br />

mentre sono considerati non idonei alla definizione della qualificazione<br />

del rapporto come subor<strong>di</strong>nato altri elementi quali l’osservanza <strong>di</strong> un orario<br />

<strong>di</strong> lavoro, la continuità della prestazione o la forma della retribuzione<br />

(Cass. civ., sez. lav., 12.5.2005, n. 9967).<br />

Un’attività riconducibile ad una prestazione lavorativa <strong>di</strong> natura subor<strong>di</strong>nata<br />

presuppone, per definizione, l’onerosità della stessa, stante lo<br />

‘‘scambio’’ tra prestazione e retribuzione: tuttavia, sono rinvenibili alcune<br />

ipotesi nelle quali la prestazione concretamente posta in essere da un soggetto<br />

sia caratterizzata dalla gratuità della stessa.<br />

Infatti, la presunzione <strong>di</strong> onerosità che accompagna lo svolgimento <strong>di</strong><br />

un’attività subor<strong>di</strong>nata può essere vinta e superata con la prova contraria


30<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

deducibile dalle modalità concrete <strong>di</strong> svolgimento <strong>di</strong> tale prestazione, che<br />

saranno oggetto dell’accertamento istruttorio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, volto a<br />

verificare se l’attività sia stata effettuata a titolo gratuito a fronte <strong>di</strong> particolari<br />

circostanze oggettive e soggettive che siano idonee a giustificare la<br />

gratuità della prestazione e ad escludere la sussistenza <strong>di</strong> un’ipotesi illegittima<br />

<strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> retribuzione (Cass. civ., sez. lav., 28.3.1998, n. 3290),<br />

come nel caso in cui ad esempio, la finalità ideale e solidale della prestazione<br />

risulti prevalente rispetto a quella lucrativa, rendendo irrilevanti altri<br />

elementi quali la gradazione del vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione o l’inserimento<br />

del prestatore nell’organizzazione (Cass. civ., sez. lav., 6.4.1999, n.<br />

3304).<br />

Sul versante legislativo, la presunzione <strong>di</strong> gratuità che caratterizzava<br />

originariamente il lavoro familiare è stata notevolmente attenuata in occasione<br />

della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, attuata con la l. 19.5.1975, n.<br />

151, che, introducendo nell’art. 230 bis c.c., ha dettato per il lavoro nell’impresa<br />

familiare una <strong>di</strong>sciplina del tutto residuale che si applica ‘‘salvo<br />

che sia configurabile un <strong>di</strong>verso rapporto’’: tale rapporto, infatti, potrà essere<br />

riconducibile a vari titoli giuri<strong>di</strong>ci, tra i quali certamente il lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />

laddove ne ricorrano in concreto i requisiti (Cass. civ., sez.<br />

lav., 18.10.2005, n. 20157).<br />

3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

a) I soggetti<br />

Le parti del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono rappresentate da due<br />

soggetti <strong>di</strong>stinti: il datore <strong>di</strong> lavoro ed il prestatore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Il primo può essere un impren<strong>di</strong>tore - nell’accezione <strong>di</strong> cui all’art. 2082<br />

c.c. - ovvero un non impren<strong>di</strong>tore, come è desumibile dagli artt. 2238 e<br />

2239 c.c., dai quali emerge la configurazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato sia con un soggetto che esercita una professione intellettuale,<br />

sia in casi non riconducibili all’esercizio <strong>di</strong> un’impresa, come il lavoro<br />

domestico.<br />

Sul versante dell’identificazione dei prestatori <strong>di</strong> lavoro, l’art. 2095 c.c.,<br />

come mo<strong>di</strong>ficato dalla l. 13.5.1985, n. 190, definisce le quattro categorie<br />

dei prestatori <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, <strong>di</strong>stinguendoli testualmente in <strong>di</strong>rigenti,<br />

quadri, impiegati e operai.<br />

Si tratta <strong>di</strong> una sud<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> natura definitoria che ha la principale<br />

funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong>versi trattamenti, sia <strong>di</strong> natura economica, sia <strong>di</strong><br />

natura normativa, applicabili nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

Tuttavia, la contrattazione collettiva ha ormai superato la rigida sud<strong>di</strong>-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 31<br />

visione fornita dalla norma co<strong>di</strong>cistica, introducendo piuttosto un sistema<br />

<strong>di</strong> classificazione professionale che costituisce il c.d. inquadramento unico,<br />

in base al quale ai prestatori <strong>di</strong> lavoro è assegnata una certa categoria (<strong>di</strong><br />

solito identificata, a seconda dei contratti, con un numero oppure una lettera<br />

dell’alfabeto) a cui corrisponde un determinato livello retributivo: generalmente,<br />

tale classificazione si articola su sette o otto categorie ed altrettanti<br />

livelli retributivi.<br />

La classificazione emergente dall’inquadramento unico si concretizza<br />

nella definizione delle ‘‘declaratorie’’ contrattuali, che definiscono i contenuti<br />

generali della tipologia dell’attività prestata per ogni categoria, nonché<br />

un elenco - quasi mai tassativo - <strong>di</strong> profili professionali più specifici,<br />

che spesso possono coincidere con le mansioni assegnate al lavoratore al<br />

momento della consegna della lettera <strong>di</strong> assunzione.<br />

In considerazione <strong>di</strong> quanto sopra, si può affermare che la tra<strong>di</strong>zionale<br />

contrapposizione tra operai ed impiegati abbia trovato il suo superamento<br />

in un sistema <strong>di</strong> inquadramento nel quale alcune figure operaie si trovano<br />

nello stesso livello/categoria assegnata a gruppi <strong>di</strong> impiegati.<br />

Per i prestatori <strong>di</strong> lavoro appartenenti al medesimo livello è previsto lo<br />

stesso trattamento retributivo minimo, in<strong>di</strong>pendentemente dall’inquadramento<br />

nella categoria degli operai o degli impiegati.<br />

b) La forma<br />

Comunemente si ritiene che il contratto <strong>di</strong> lavoro sia un contratto a forma<br />

libera, alla luce del principio <strong>di</strong> natura generale desumibile a contrario<br />

dal combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all’art. 1325 c.c., 1ºco.,n.4,eart. 1350 c.c.,<br />

secondo i quali la forma è requisito del contratto quando risulta che è<br />

prescritta dalla legge sotto pena <strong>di</strong> nullità.<br />

Tuttavia, occorre tenere presente che, molto spesso, il rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

risulta regolato da clausole che, per previsione legislativa, devono risultare<br />

da atto scritto ad substantiam, come, ad esempio, nella previsione del<br />

patto <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> cui all’art. 2096 c.c., oppure nell’apposizione <strong>di</strong> un termine<br />

al rapporto <strong>di</strong> lavoro medesimo ai sensi del d.lg. n. 368/2001, odancora<br />

per l’instaurazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato (per tali fattispecie,<br />

vedasi approfon<strong>di</strong>mento infra).<br />

Inoltre, non si può trascurare il dettato normativo contenuto nel d.lg. n.<br />

152/1997, che impone al datore <strong>di</strong> lavoro l’obbligo <strong>di</strong> informare per iscritto<br />

il lavoratore delle principali con<strong>di</strong>zioni che regolano il rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Infine, la stragrande maggioranza dei contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> lavoro,<br />

normalmente applicati nell’ambito del lavoro impren<strong>di</strong>toriale, prevede<br />

che l’assunzione del lavoratore risulti da atto scritto, me<strong>di</strong>ante la conse-


32<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

gna <strong>di</strong> un’apposita lettera <strong>di</strong> assunzione nella quale sono contenute le con<strong>di</strong>zioni<br />

economiche e normative relative all’instaurando rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

A fronte <strong>di</strong> tali premesse, nonché sulla base dell’evidente esigenza <strong>di</strong><br />

garantire la certezza delle con<strong>di</strong>zioni del rapporto <strong>di</strong> lavoro, sembra dunque<br />

ammissibile affermare che, in merito alla forma del contratto <strong>di</strong> lavoro,<br />

la deroga della forma scritta risulti ormai del tutto prevalente rispetto<br />

alla regola della libertà <strong>di</strong> forma <strong>di</strong> tale contratto.<br />

Patto <strong>di</strong> prova<br />

Il patto <strong>di</strong> prova è un elemento non essenziale del contratto <strong>di</strong> lavoro:<br />

infatti, è una clausola eventuale e facoltativa che, laddove inserita nel contratto<br />

in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> lavoro, esprime la consapevolezza delle parti che la<br />

definitiva assunzione del lavoratore è subor<strong>di</strong>nata all’esperimento positivo<br />

del periodo <strong>di</strong> prova stesso.<br />

Secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 2096 c.c., il patto <strong>di</strong> prova ‘‘deve risultare<br />

da atto scritto’’, contenente l’in<strong>di</strong>cazione della durata della prova:<br />

in mancanza <strong>di</strong> una esplicita previsione del periodo <strong>di</strong> prova, la clausola<br />

è nulla, con la conseguenza che l’assunzione del lavoratore venga considerata<br />

come avvenuta a titolo definitivo fin dal momento iniziale del rapporto.<br />

Rispetto alla finalità propria della fattispecie, il periodo <strong>di</strong> prova è pacificamente<br />

ritenuto un momento nel quale le parti hanno la possibilità <strong>di</strong><br />

valutare e sperimentare la reciproca convenienza alla prosecuzione del<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro (Cass. civ., sez. lav., 5.5.2004, n. 8579; Cass. civ., sez.<br />

lav., 11.3.2004, n. 5016).<br />

In particolare, rispetto alla posizione del datore <strong>di</strong> lavoro, il periodo <strong>di</strong><br />

prova gli consentirà <strong>di</strong> valutare le capacità professionali del lavoratore,<br />

nonché la sua attitu<strong>di</strong>ne all’inserimento definitivo nell’ambiente <strong>di</strong> lavoro<br />

dell’azienda, mentre il lavoratore potrà verificare in concreto la convenienza<br />

dell’occupazione nel posto <strong>di</strong> lavoro.<br />

L’apposizione del patto <strong>di</strong> prova deve essere anteriore o contestuale all’assunzione.<br />

La stipulazione successiva determina la nullità del patto, ed il<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro si considera come definitivo ‘‘ab origine’’ (Cass. civ.,<br />

sez. lav., 14.10.1999, n. 11597).<br />

Per quanto attiene alla durata del patto <strong>di</strong> prova, occorre considerare<br />

che la legge prevede espressamente solo il termine massimo fissato in 6<br />

mesi dall’art. 10, l. n. 604/1966, con riguardo a tutte le categorie <strong>di</strong> lavoratori,<br />

mentre l’art. 4, r.d.l. n. 1825/1924 stabilisce che, nel contratto <strong>di</strong> impiego<br />

privato, il periodo <strong>di</strong> prova non può in nessun caso superare i 3<br />

mesi per tutte le categorie <strong>di</strong> impiegati non aventi funzioni <strong>di</strong>rettive.<br />

Ferme restando tali previsioni <strong>di</strong> legge, ad oggi ancora vigenti ed appli-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 33<br />

cabili, è noto che quasi tutti i contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>sciplinano<br />

espressamente il periodo <strong>di</strong> prova, stabilendo durate <strong>di</strong>fferenziate a<br />

seconda delle categorie e dei livelli <strong>di</strong> inquadramento, pur sempre nell’ambito<br />

dei limiti previsti dalla legge.<br />

Durante il periodo <strong>di</strong> prova, il rapporto <strong>di</strong> lavoro è pienamente instaurato<br />

e vigente, ed infatti vigono tra le parti i <strong>di</strong>ritti e gli obblighi del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, quali tipicamente l’obbligo del lavoratore <strong>di</strong><br />

svolgere la prestazione ed il correlativo obbligo del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> corrispondere<br />

la retribuzione. Inoltre, per quanto attiene in particolare all’esperimento<br />

del periodo <strong>di</strong> prova, le parti sono tenute rispettivamente ad<br />

effettuare ed a consentire la prova stessa, ovvero lo svolgimento delle<br />

mansioni in<strong>di</strong>cate nella pattuizione scritta tra le parti.<br />

Per quanto riguarda il recesso durante il periodo <strong>di</strong> prova, l’art. 2096<br />

c.c., 3º co., stabilisce che ‘‘ciascuna delle parti può recedere dal contratto,<br />

senza obbligo <strong>di</strong> preavviso o d’indennità. Seperòla prova è stabilita per<br />

un tempo minimo necessario, la facoltà <strong>di</strong> recesso non può esercitarsi prima<br />

della scadenza del termine’’. Il recesso non può essere immotivato, ma<br />

deve trovare la sua ragione nell’esito negativo della prova: pertanto è illegittimo<br />

il licenziamento durante il periodo <strong>di</strong> prova se non è stato concretamente<br />

consentito al lavoratore <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare le sue qualità professionali<br />

(C. Cost., 16.12.1980, n. 189).<br />

Infine, secondo l’art. 2096 c.c., 4º co., compiuto e superato positivamente<br />

il periodo <strong>di</strong> prova, l’assunzione <strong>di</strong>viene definitiva e il servizio prestato<br />

si computa nell’anzianità del prestatore <strong>di</strong> lavoro.<br />

c) L’oggetto<br />

Nel rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato l’oggetto è costituito essenzialmente<br />

e tipicamente dalla messa a <strong>di</strong>sposizione da parte del lavoratore delle proprie<br />

energie lavorative sotto la <strong>di</strong>rezione, il controllo e la vigilanza del datore<br />

<strong>di</strong> lavoro, esteriorizzando, quin<strong>di</strong>, un vincolo che consiste non tanto e<br />

non soltanto nell’assunzione <strong>di</strong> un’obbligazione <strong>di</strong> fare, quanto anche nel<br />

<strong>di</strong>pendere dal datore <strong>di</strong> lavoro nell’esecuzione della prestazione dal medesimo<br />

richiesta. Correlativamente, il datore <strong>di</strong> lavoro, in cambio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sponibilità,<br />

riconosce il corrispettivo rappresentato dalla retribuzione.<br />

Da ciò deriva il c.d. sinallagma contrattuale tipico del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato, vale a <strong>di</strong>re lo scambio tra prestazione e retribuzione.<br />

I requisiti dell’oggetto <strong>di</strong> tale contratto non si <strong>di</strong>fferenziano dai generali<br />

principi co<strong>di</strong>cistici in previsti in materia <strong>di</strong> obbligazioni dall’art. 1346 c.c. -<br />

ovvero: liceità; possibilità; determinatezza o determinabilità.


34<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

4. Diritti e doveri delle parti nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

a) Obblighi e doveri del Lavoratore<br />

Il principale dovere del lavoratore subor<strong>di</strong>nato consiste in una obbligazione<br />

<strong>di</strong> mezzi, ovvero nel rendere la prestazione dedotta nel contratto e,<br />

quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> mettere a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro le proprie energie lavorative<br />

e <strong>di</strong> svolgerle secondo le <strong>di</strong>rettive dell’impren<strong>di</strong>tore.<br />

Accanto alla predetta obbligazione principale, in capo al lavoratore sussistono<br />

altri obblighi accessori previsti dal co<strong>di</strong>ce civile negli artt. 2104 e<br />

2105.<br />

Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza<br />

Secondo l’art. 2104 c.c., 1º co., il lavoratore deve usare la <strong>di</strong>ligenza richiesta<br />

dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa.<br />

Tale obbligo esprime il concetto secondo il quale il lavoratore deve svolgere<br />

la propria attività con precisione e scrupolosità, nel grado richiesto<br />

dalla natura delle mansioni che gli vengono assegnate. Secondo la giurisprudenza,<br />

infatti, il grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza necessario non può essere in<strong>di</strong>viduato<br />

utilizzando il criterio astratto della <strong>di</strong>ligenza dell’uomo me<strong>di</strong>o, <strong>di</strong><br />

cui all’art. 1176 c.c., 1º co., ma deve essere valutato caso per caso, in relazione<br />

al livello <strong>di</strong> qualifica professionale del <strong>di</strong>pendente, alla natura delle<br />

incombenze affidategli ed alle particolari <strong>di</strong>fficoltà che si presentino per<br />

il loro espletamento (Cass. civ., sez. lav., 22.5.2000, n. 6664).<br />

L’inosservanza o la violazione <strong>di</strong> tale dovere rappresenta una forma <strong>di</strong><br />

inadempimento dell’obbligazione contrattuale e può comportare per il prestatore<br />

l’obbligo <strong>di</strong> risarcire, a titolo <strong>di</strong> responsabilità contrattuale, l’eventuale<br />

danno che sia derivato al datore <strong>di</strong> lavoro a seguito della sua condotta<br />

negligente, nonché eventuali ulteriori conseguenze <strong>di</strong>sciplinari <strong>di</strong>fferentemente<br />

modulate a seconda delle circostanze e delle specifiche previsioni<br />

del contratto collettivo applicato al concreto rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Obbligo <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza<br />

L’art. 2104 c.c., 2º co., pone a carico del prestatore l’ulteriore obbligo<br />

<strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza, che consiste nel dovere <strong>di</strong> osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

impartite per l’esecuzione e la <strong>di</strong>sciplina del lavoro dall’impren<strong>di</strong>tore o<br />

dai collaboratori gerarchicamente sovraor<strong>di</strong>nati al <strong>di</strong>pendente.<br />

La violazione <strong>di</strong> tale dovere può dar luogo all’irrogazione <strong>di</strong> sanzioni<br />

<strong>di</strong>sciplinari, purché le <strong>di</strong>sposizioni impartite dal datore <strong>di</strong> lavoro siano legittime:<br />

al riguardo, infatti, la giurisprudenza ritiene che la soggezione del<br />

prestatore al datore ed ai suoi collaboratori non possa superare i limiti im-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 35<br />

posti dalle norme <strong>di</strong> legge e dalle norme contrattuali, legittimandosi, in caso<br />

contrario, il rifiuto da parte del lavoratore <strong>di</strong> osservare le <strong>di</strong>sposizioni<br />

impartite.<br />

L’inosservanza ingiustificata dell’obbligo <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza può costituire<br />

oggetto <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare fino a giungere, nei casi più gravi,<br />

al giustificato motivo soggettivo <strong>di</strong> licenziamento.<br />

Obbligo <strong>di</strong> fedeltà<br />

È <strong>di</strong>sciplinato nell’art. 2105 c.c. e si sostanzia nella previsione <strong>di</strong> specifici<br />

<strong>di</strong>vieti a carico del prestatore <strong>di</strong> lavoro, con la finalità <strong>di</strong> tutelare l’interesse<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore alla capacità <strong>di</strong> concorrenza dell’impresa, ed in<br />

ossequio al principio generale per il quale il contratto deve essere eseguito<br />

secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).<br />

In sintesi, l’art. 2105 c.c. definisce in negativo l’obbligo <strong>di</strong> fedeltà attraverso:<br />

- il <strong>di</strong>vieto per il prestatore <strong>di</strong> trattare affari, per conto proprio o <strong>di</strong> terzi,<br />

in concorrenza con l’impren<strong>di</strong>tore. Tale <strong>di</strong>vieto opera soltanto in costanza<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro e termina con la cessazione del medesimo,<br />

salvo che le parti non abbiano stipulato il patto <strong>di</strong> non concorrenza <strong>di</strong>sciplinato<br />

nell’art. 2125 c.c.;<br />

- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione delle notizie attinenti alla organizzazione ed<br />

ai meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione dell’impresa, che concretizza l’obbligo <strong>di</strong> riservatezza<br />

al quale è tenuto il lavoratore subor<strong>di</strong>nato durante il rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

La <strong>di</strong>vulgazione vietata dalla norma in esame riguarda sia notizie coperte<br />

da segreto, sia notizie <strong>di</strong> per sé ‘‘neutre’’ la cui conoscenza all’esterno<br />

dell’impresa possa però risultare pregiu<strong>di</strong>zievole per la stessa;<br />

- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> uso dei c.d. segreti aziendali: la norma si riferisce a quelle<br />

condotte che, nel <strong>di</strong>ffondere all’esterno dell’impresa notizie che si potrebbero<br />

definire in qualche modo sensibili, ne determinano un utilizzo pregiu<strong>di</strong>zievole<br />

per l’impresa, secondo una valutazione essenzialmente economica.<br />

Per quanto riguarda, in modo specifico, la rivelazione <strong>di</strong> segreti, scientifici<br />

o industriali, si ricorda che tale condotta è prevista come reato dall’art.<br />

623 c.p.<br />

Anche la violazione delle previsioni <strong>di</strong> cui all’art. 2105 c.c. nell’ambito<br />

delrapporto<strong>di</strong>lavoroèsuscettibile <strong>di</strong> determinare sia la responsabilità<br />

<strong>di</strong>sciplinare del lavoratore, sia il risarcimento del danno eventualmente<br />

causato al datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

b) Diritti del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

Ai doveri del lavoratore come sopra esposti corrispondono i correlativi<br />

<strong>di</strong>ritti del datore <strong>di</strong> lavoro, che si sostanziano fondamentalmente nel <strong>di</strong>ritto


36<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

ad ottenere la prestazione del lavoratore secondo le modalità volute dal<br />

datore stesso e nel rispetto del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione, nonché dei<br />

doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza e fedeltà previsti dalla legge quali elementi accessori<br />

dell’obbligazione principale costituita dall’esecuzione della prestazione lavorativa<br />

dedotta nel contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

I <strong>di</strong>ritti del datore <strong>di</strong> lavoro esercitabili nei confronti del prestatore <strong>di</strong><br />

lavoro subor<strong>di</strong>nato sono essenzialmente i seguenti:<br />

Potere <strong>di</strong>rettivo<br />

Si ricava dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 2104 c.c. e consiste nel potere<br />

organizzativo <strong>di</strong>retto ad in<strong>di</strong>rizzare l’attività svolta da ciascun lavoratore<br />

verso la realizzazione degli obiettivi, normalmente produttivi, dell’impresa<br />

stessa, ed in concreto si traduce nelle <strong>di</strong>rettive che il datore <strong>di</strong> lavoro<br />

ed i suoi collaboratori impartiscono per l’esecuzione e la <strong>di</strong>sciplina del lavoro,<br />

sia da un punto <strong>di</strong> vista tecnico, sia dal punto <strong>di</strong> vista strettamente<br />

organizzativo con riguardo agli aspetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina aziendale rispetto ai<br />

singoli lavoratori, quali la definizione degli orari <strong>di</strong> lavoro, dei turni, ecc.<br />

Dalla lettura dell’art. 2086 c.c. si può ricavare, ad ulteriore specificazione<br />

del concetto in esame, che il potere <strong>di</strong>rettivo rappresenta una situazione<br />

soggettiva attiva del datore <strong>di</strong> lavoro in quanto cre<strong>di</strong>tore della prestazione<br />

lavorativa, nonché l’espressione <strong>di</strong> un’autorità <strong>di</strong> tipo gerarchico<br />

che deriva all’impren<strong>di</strong>tore dal fatto <strong>di</strong> essere il ‘‘capo dell’impresa’’.<br />

Nella categoria del ‘‘potere <strong>di</strong>rettivo’’ rientra anche l’esercizio <strong>di</strong> altri<br />

poteri connessi alla posizione tecnico-funzionale del datore <strong>di</strong> lavoro rispetto<br />

al lavoratore <strong>di</strong>pendente, quali il potere gerarchico - che in<strong>di</strong>vidua,<br />

appunto, la posizione <strong>di</strong> supremazia del datore <strong>di</strong> lavoro quale capo dell’impresa<br />

dal quale <strong>di</strong>pendono gerarchicamente i suoi collaboratori, il c.d.<br />

potere conformativo - che esprime il potere del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> determinare<br />

concretamente le modalità dell’esecuzione delle attività assegnate<br />

ai vari prestatori <strong>di</strong> lavoro.<br />

Potere <strong>di</strong> vigilanza e <strong>di</strong> controllo<br />

Il potere <strong>di</strong> vigilanza e <strong>di</strong> controllo è strettamente correlato al potere<br />

<strong>di</strong>rettivo ed è <strong>di</strong>retto a verificare che l’esecuzione dell’attività lavorativa<br />

venga effettuata secondo le modalità stabilite dal datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Tale potere incontra, innanzitutto, i suoi limiti nel rispetto della buona<br />

fede e della correttezza, nonché in particolare dallo Statuto dei Lavoratori<br />

(l. 20.5.1970, n. 300) che, al fine <strong>di</strong> assicurare il rispetto della libertà, <strong>di</strong>gnità<br />

e riservatezza del lavoratore, prevede specifiche limitazioni al potere<br />

<strong>di</strong> controllo del datore <strong>di</strong> lavoro, quali: il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>e<br />

giurate se non per la tutela del patrimonio aziendale e, comunque,


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 37<br />

non per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei <strong>di</strong>pendenti (art. 2);<br />

il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> impianti au<strong>di</strong>ovisivi (salvo esigenze <strong>di</strong> sicurezza<br />

previo accordo con le rappresentanze sindacali art. 4); il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accertamenti<br />

da parte del datore sulla idoneità fisica e sulla infermità per malattia<br />

o infortunio del lavoratore (art. 5); il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> effettuare perquisizioni<br />

sul lavoratore (art. 6).<br />

Potere <strong>di</strong>sciplinare<br />

È attribuito al datore <strong>di</strong> lavoro dall’art. 2106 c.c., secondo il quale l’inosservanza<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c. -che<br />

in<strong>di</strong>viduano i doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza e <strong>di</strong> obbe<strong>di</strong>enza e l’obbligo <strong>di</strong> fedeltà in<br />

capo al lavoratore - ‘‘può dar luogo all’irrogazione <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari,<br />

secondo la gravità dell’infrazione’’.<br />

Tale potere è esercitato in modo legittimo solo se <strong>di</strong>retto a sanzionare<br />

la violazione <strong>di</strong> un obbligo del lavoratore derivante dal contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Per quanto attiene alle concrete modalità <strong>di</strong> esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare,<br />

il datore <strong>di</strong> lavoro è tenuto al rigoroso rispetto della procedura<br />

prevista nell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché alle norme procedurali<br />

ulteriormente previste nel contratto collettivo nazionale <strong>di</strong> lavoro applicato<br />

al rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

In estrema sintesi, la procedura si articola in tre fasi:<br />

1) consegna al lavoratore <strong>di</strong> lettera scritta <strong>di</strong> contestazione, nella quale<br />

viene esplicitata la violazione commessa dal lavoratore;<br />

2) assegnazione <strong>di</strong> un termine a <strong>di</strong>fesa - mai inferiore a cinque giorni <strong>di</strong><br />

calendario - durante il quale il lavoratore ha la facoltà <strong>di</strong> presentare le<br />

proprie giustificazioni in merito ai fatti contestati;<br />

3) infine, irrogazione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare con apposita lettera.<br />

C) Obblighi del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

Nell’esecuzione del contratto <strong>di</strong> lavoro e durante il suo svolgimento il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro deve rispettare una serie <strong>di</strong> obblighi e prescrizioni previsti<br />

dall’or<strong>di</strong>namento ed ai quali normalmente corrispondono altrettanti <strong>di</strong>ritti<br />

del lavoratore;<br />

Tali obblighi sono essenzialmente i seguenti:<br />

- obbligo <strong>di</strong> corrispondere la retribuzione nei mo<strong>di</strong> e nei termini stabiliti<br />

nel contratto, quale corrispettivo per la prestazione fornita dal lavoratore<br />

subor<strong>di</strong>nato;<br />

- obbligo <strong>di</strong> tutela delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e/o <strong>di</strong> sicurezza, previste<br />

dall’art. 2087 c.c., nonché dalla legislazione speciale in materia <strong>di</strong> sicurezza<br />

sul lavoro (d.lg. n. 626/1994 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, che nel loro


38<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

complesso hanno delineato un vero e proprio sistema generale <strong>di</strong> prevenzione<br />

e sicurezza);<br />

- obbligo <strong>di</strong> tutela assicurativa o previdenziale del lavoratore;<br />

- obbligo <strong>di</strong> rispettare tutte le previsioni contrattuali e legali che riconoscano<br />

determinati <strong>di</strong>ritti in capo ai lavoratori nell’ambito del rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro, come ad esempio la normativa sulle ferie, sulla malattia, sulla maternità,<br />

sull’orario <strong>di</strong> lavoro, ecc.;<br />

- obbligo <strong>di</strong> informazione sulle con<strong>di</strong>zioni che regolano il rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro, che - come già evidenziato in precedenza - devono essere comunicate<br />

me<strong>di</strong>ante consegna <strong>di</strong> apposita lettera scritta al momento dell’ingresso<br />

del lavoratore in azienda;<br />

- obbligo <strong>di</strong> assicurare a tutti i lavoratori il rispetto del principio della parità<br />

<strong>di</strong> trattamento, nel senso del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> tutti gli atti c.d. <strong>di</strong>scriminatori.<br />

Al riguardo, accanto ai tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong>vieti basati sul sesso e sulle ragioni<br />

sindacali e politiche, troviamo oggi una speciale legislazione - contenuta<br />

nei d.lg. n. 215 e n. 216 del 9.7.2003 che ha introdotto le misure per impe<strong>di</strong>re<br />

qualsivoglia tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione per ragioni connesse alla razza,<br />

all’origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, agli han<strong>di</strong>cap,<br />

all’età ed all’orientamento sessuale.<br />

Con i due suddetti decreti il Legislatore ha definito i concetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

<strong>di</strong>retta e in<strong>di</strong>retta in<strong>di</strong>viduandoli rispettivamente nelle situazione<br />

in cui una persona è trattata meno favorevolmente <strong>di</strong> quanto sia, sia<br />

stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga a causa delle sopracitate<br />

situazioni soggettive e personali (<strong>di</strong>scriminazione ‘‘<strong>di</strong>retta’’) ovvero<br />

quando una <strong>di</strong>sposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un<br />

comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone portatrici<br />

delle predette situazioni soggettive in una posizione <strong>di</strong> particolare<br />

svantaggio rispetto ad altre persone (<strong>di</strong>scriminazione ‘‘in<strong>di</strong>retta’’).<br />

5. Il contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />

Il d.lg. 6.9.2001, n. 368 ha abrogato espressamente la precedente <strong>di</strong>sciplina<br />

<strong>di</strong> cui alla l. n. 230/1962, nonchétutte le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge comunque<br />

incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto medesimo<br />

ed ha <strong>di</strong>sciplinato ex novo la materia del contratto a tempo determinato.<br />

Apposizione del termine<br />

Superato il previgente schema secondo il quale era possibile apporre un<br />

termine ad un contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato solo ed esclusivamente nelle<br />

ipotesi tassativamente previste dalla legge, dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 39<br />

del predetto d.lg. n. 368/2001 - che ad oggi rappresenta l’unico parametro<br />

legislativo <strong>di</strong> riferimento sull’argomento - è mutato l’approccio legislativo<br />

all’istituto in esame: il contratto a tempo determinato è, <strong>di</strong> regola, sempre<br />

stipulabile, purché ricorrano le con<strong>di</strong>zioni previste dall’art. 1, 1º co.,<br />

d.lg. n. 368/2001 ovvero ‘‘ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo, organizzativo<br />

o sostitutivo’’.<br />

Tali ragioni dovranno essere espressamente in<strong>di</strong>cate per iscritto nella<br />

lettera <strong>di</strong> assunzione: in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale in<strong>di</strong>cazione il rapporto si considererà<br />

a tempo indeterminato.<br />

Secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 1, 3º co., d.lg. n. 368/2001, copia<br />

dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni<br />

lavorativi dall’inizio della prestazione: tuttavia, in considerazione del fatto<br />

che, <strong>di</strong> norma, anche nell’assunzione a tempo determinato è previsto<br />

un periodo <strong>di</strong> prova, è decisamente consigliabile consegnare la lettera <strong>di</strong><br />

assunzione al momento stesso dell’inizio della prestazione lavorativa.<br />

Sulla base delle prime significative sentenze <strong>di</strong> merito emesse nel corso<br />

dell’anno 2006 da autorevole giurisprudenza <strong>di</strong> merito, si può affermare<br />

che, ai fini della valida e legittima apposizione del termine, non è sufficiente<br />

un generico richiamo a ‘‘ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo, organizzativo<br />

o sostitutivo’’, ma è necessario specificare l’esigenza concreta che ha<br />

determinato l’esigenza <strong>di</strong> apporre un termine al contratto <strong>di</strong> lavoro, nonché<br />

la concreta sussistenza delle ragioni dedotte nel contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />

In particolare, come efficacemente ed autorevolmente ritenuto dai giu<strong>di</strong>ci<br />

<strong>di</strong> merito milanesi, ‘‘il datore <strong>di</strong> lavoro ha l’onere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care, con la necessaria<br />

precisione, la ragione concreta dell’apposizione del termine ab origine<br />

nel contratto <strong>di</strong> assunzione, ed è vincolato dalla (e alla) ragione così<br />

esternata’’ (T. Milano, sez. lav., 11.5.2006).<br />

Nello stesso senso, il medesimo Giu<strong>di</strong>cante ha affermato che la <strong>di</strong>citura<br />

utilizzata nel contratto in<strong>di</strong>viduale non deve presentare una ‘‘genericità tale<br />

da impe<strong>di</strong>re sia ex ante, sia ex post la verifica della giustificatezza del termine<br />

e cioè l’effettiva sussistenza <strong>di</strong> esigenze transitorie che hanno resa necessaria<br />

l’assunzione’’. A tale conclusione il giu<strong>di</strong>cante è pervenuto interpretando<br />

l’art. 1, 1º e 2º co., d.lg. n. 368/2001 ed osservando che ‘‘... è pur<br />

sempre necessario che le ragioni giustificatrici del termine risultino specificate<br />

per iscritto e siano <strong>di</strong> univoca ed imme<strong>di</strong>ata percezione e ciò allo scopo<br />

<strong>di</strong> consentire al lavoratore, e quin<strong>di</strong> al giu<strong>di</strong>ce, <strong>di</strong> valutare l’effettività<br />

della causale allegata per evitare che la clausola del termine sia utilizzata -<br />

in frode alla legge - anche laddove non ricorrano reali esigenze aziendali’’<br />

(T. Milano, sez. lav., 21.11.2006).<br />

L’apposizione del termine non è ammessa nei quattro casi tassativamente<br />

previsti dall’art. 3, d.lg. n. 368/2001. In tali ipotesi, l’apposizione del


40<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

termine si deve ritenere nulla, in quanto contraria ad una norma <strong>di</strong> legge<br />

e quin<strong>di</strong>, secondo l’interpretazione che appare più logica ed in linea con<br />

le previsioni <strong>di</strong> cui all’art. 1419 c.c., 2º co., il contratto si deve ritenere a<br />

tempo indeterminato.<br />

Proroga del termine<br />

Secondo l’art. 4, 1º co., d.lg. n. 368/2001, ‘‘il termine del contratto a tempo<br />

determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo<br />

quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi<br />

la proroga è ammessa una sola volta e a con<strong>di</strong>zione che sia richiesta da<br />

ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il<br />

contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento<br />

a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere<br />

superiore ai tre anni’’.<br />

Gli elementi essenziali che, dunque, consentono la proroga del contratto<br />

a termine sono:<br />

- l’iniziale durata del contratto inferiore a tre anni;<br />

- il consenso del lavoratore (che, per cautela, è bene sempre acquisire<br />

per iscritto);<br />

- unicità della proroga;<br />

- sussistenza <strong>di</strong> ragioni oggettive;<br />

- svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale il contratto era<br />

stato originariamente stipulato a termine.<br />

Come testualmente previsto dall’art. 4, ult. co., d.lg. n. 368/2001, l’onere<br />

della prova relativamente all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano<br />

l’eventuale proroga del termine è posto a carico del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Al riguardo, si segnala che nella propria Circolare interpretativa n. 42<br />

del 1º agosto 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto<br />

ammissibile che le ragioni giustificatrici della proroga ‘‘siano anche<br />

del tutto <strong>di</strong>verse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto<br />

a termine purché riconducibili a ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo,<br />

organizzativo o sostitutivo <strong>di</strong> cui all’art. 1 del decreto).<br />

Infine, è importante osservare che, a <strong>di</strong>fferenza della precedente <strong>di</strong>sciplina<br />

<strong>di</strong> cui alla l. n. 230/1962, la durata della proroga non deve essere più<br />

necessariamente uguale al periodo iniziale, ma può essere superiore, entro<br />

il limite massimo dei 36 mesi totali considerando il termine iniziale e la<br />

proroga.<br />

Scadenza del termine e sanzioni<br />

L’art. 5, 1º e 2º co., d.lg. n. 368/2001, <strong>di</strong>sciplina gli aspetti sanzionatori


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 41<br />

connessi all’eventuale prosecuzione del rapporto successivamente alla<br />

scadenza del termine o della proroga, prevedendo:<br />

- una sanzione <strong>di</strong> tipo economico, consistente nella maggiorazione della<br />

retribuzione del 20% se il rapporto prosegue fino a 10 giorni, ovvero del<br />

40% a partire dall’un<strong>di</strong>cesimo giorno <strong>di</strong> prosecuzione e fino ai 20 o 30<br />

giorni successivi;<br />

- una sanzione <strong>di</strong> tipo normativo-sostanziale che incide sulla natura<br />

stessa del rapporto, consistente nella trasformazione del rapporto a tempo<br />

indeterminato, a partire dal 21º o 31º giorno, se il rapporto continua oltre i<br />

20 giorni in caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre i<br />

30 giorni negli altri casi.<br />

Successione <strong>di</strong> contratti<br />

È <strong>di</strong>sciplinata nel 3º e 4º co. dell’art. 5, dai quali è possibile ricavare a<br />

contrario le ipotesi <strong>di</strong> legittima successione <strong>di</strong> contratti a termine.<br />

Infatti, il 3º co. dell’art. 5 stabilisce che ‘‘qualora il lavoratore venga<br />

riassunto a termine entro un periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni dalla data <strong>di</strong> scadenza<br />

<strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data <strong>di</strong><br />

scadenza <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto<br />

si considera a tempo indeterminato’’: ciò significa che è possibile procedere<br />

alla riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine solo se<br />

sono passati almeno un<strong>di</strong>ci o ventuno giorni dalla scadenza <strong>di</strong> un precedente<br />

contratto a termine <strong>di</strong> durata, rispettivamente, fino a sei mesi o superiore<br />

ai sei mesi. Nel caso in cui non venga rispettata la prevista interruzione<br />

tra i due contratti, la sanzione interviene sul secondo contratto, che<br />

viene appunto considerato a tempo indeterminato, senza però alcun riflesso<br />

sull’originario rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Invece, il 4º co. dell’art. 5 prevede che ‘‘quando si tratta <strong>di</strong> due assunzioni<br />

successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna<br />

soluzione <strong>di</strong> continuità, il rapporto <strong>di</strong> lavoro si considera a tempo indeterminato<br />

dalla data <strong>di</strong> stipulazione del primo contratto’’: ciò significa che<br />

se tra i due contratti non vi è alcuna interruzione, la sanzione incide non<br />

solo sul contratto bensì sull’intero rapporto <strong>di</strong> lavoro, che viene considerato<br />

a tempo indeterminato appunto fin dalla data <strong>di</strong> stipulazione del primo<br />

contratto.<br />

6. Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato<br />

Originariamente <strong>di</strong>sciplinato dalla l. n. 25/1955, il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato<br />

è stato ridefinito con la riforma del mercato del lavoro contenuta


42<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

nel d.lg. n. 276/2003: adoggi,èl’unico contratto <strong>di</strong> lavoro a contenuto<br />

formativo esistente nel nostro or<strong>di</strong>namento.<br />

Sotto questo profilo, nonostante le mo<strong>di</strong>fiche apportate, il contratto <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>stato può ancora identificarsi nella definizione <strong>di</strong> cui all’art. 2, 1º<br />

co., l. n. 25/1955, ovvero come uno speciale rapporto <strong>di</strong> lavoro in cui il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro si obbliga non solo a corrispondere la retribuzione, ma<br />

anche ad impartire o a far impartire all’appren<strong>di</strong>sta l’insegnamento necessario<br />

affinché questi possa conseguire la capacità tecnica per <strong>di</strong>ventare<br />

lavoratore qualificato: dall’adempimento <strong>di</strong> tale obbligo formativo deriva<br />

per il datore <strong>di</strong> lavoro il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> utilizzare nell’impresa le prestazioni lavorative<br />

fornite dell’appren<strong>di</strong>sta.<br />

Il d.lg. n. 276/2003, nel ri<strong>di</strong>segnare il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato come<br />

un percorso <strong>di</strong> alternanza tra formazione e lavoro, ha previsto tre <strong>di</strong>verse<br />

tipologie <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, delle quali, peraltro, oggi è pienamente operativa<br />

solo quella dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante.<br />

Secondo la definizione dell’art. 49, d.lg. n. 276/2003, tale tipologia <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>stato è finalizzata al conseguimento <strong>di</strong> una qualificazione attraverso<br />

una formazione sul lavoro che consenta l’acquisizione <strong>di</strong> competenze<br />

<strong>di</strong> base, trasversali e tecnico-professionali.<br />

A livello operativo, in virtù della previsione normativa, fino all’approvazione<br />

delle singole leggi regionali, la <strong>di</strong>sciplina dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante<br />

è rimessa ai contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> categoria stipulati<br />

da associazioni dei lavoratori e prestatori <strong>di</strong> lavoro comparativamente più<br />

rappresentative sul piano nazionale: laddove manchi tale <strong>di</strong>sciplina collettiva,<br />

il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato è stipulabile secondo le regole <strong>di</strong> cui alla l.<br />

n. 25/1955.<br />

Instaurazione del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato - con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legittimita'<br />

Forma<br />

Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato <strong>di</strong>sciplinato dal d.lg. n. 276/2003 deve essere<br />

instaurato ad substantiam me<strong>di</strong>ante apposita lettera scritta che deve<br />

in<strong>di</strong>care con precisione le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà a<strong>di</strong>bito;<br />

- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del<br />

rapporto sulla base degli esiti della formazione;<br />

- il piano formativo in<strong>di</strong>viduale. Come previsto dal decreto medesimo,<br />

tale documento, <strong>di</strong>verso dal contratto <strong>di</strong> lavoro, dovrà essere allegato al<br />

contratto a pena <strong>di</strong> nullità dello stesso.<br />

Nella medesima lettera <strong>di</strong> assunzione potrà essere inserita la previsione


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 43<br />

<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> prova, la cui durata è generalmente stabilita nei contratti<br />

collettivi nazionali, nel limite massimo <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> due mesi.<br />

Come per la generalità dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti, una volta compiuto<br />

positivamente il periodo <strong>di</strong> prova l’assunzione dell’appren<strong>di</strong>sta <strong>di</strong>viene definitiva.<br />

- Limiti <strong>di</strong> età<br />

La legge prevede l’età minima e l’età massima dei soggetti che possono<br />

essere assunti me<strong>di</strong>ante il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, con la precisazione<br />

che il limite massimo <strong>di</strong> età deve essere riferito al momento della costituzione<br />

del rapporto.<br />

Per quanto attiene all’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante, secondo l’art.<br />

49, d.lg. n. 276/2003 è stipulabile con soggetti <strong>di</strong> età compresa tra i 18 anni<br />

ed i 29 anni (come precisato dal Ministero del lavoro nella Circolare<br />

n. 30/2005 e nella Nota n. 2702/2006, il contratto è stipulabile fino al giorno<br />

antecedente al compimento del trentesimo anno <strong>di</strong> età).<br />

Invece, nei casi in cui la nuova <strong>di</strong>sciplina non è ancora operativa continuano<br />

a trovare applicazione le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 16, 1º co., l. n. 196/<br />

1997, in base al quale possono essere assunti come appren<strong>di</strong>sti i giovani<br />

<strong>di</strong> età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 (è opportuno ricordare<br />

che alla data del 31.12.2006 è pervenuta a scadenza la normativa che<br />

in<strong>di</strong>viduava le aree a sostegno transitorio nelle quali era possibile assumere<br />

appren<strong>di</strong>sti fino a 26 anni <strong>di</strong> età).<br />

Inoltre, restano fermi i <strong>di</strong>vieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla<br />

tutela dei minori (l. n. 977/1967 e successive mo<strong>di</strong>fiche) che fissa in 15 anni<br />

e nell’assolvimento dell’obbligo scolastico l’età minima per l’ammissione<br />

al lavoro. Se l’appren<strong>di</strong>sta è portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap, i limiti <strong>di</strong> età sono<br />

elevati <strong>di</strong> 2 anni.<br />

Nel settore artigiano, ai sensi dell’art. 21, 5º co., l. n. 56/1987, icontratti<br />

collettivi possono elevare fino a 29 anni l’età massima <strong>di</strong> assunzione degli<br />

appren<strong>di</strong>sti, per qualifiche ad alto contenuto professionale.<br />

- Aspetto della formazione<br />

Durante il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato professionalizzante, l’appren<strong>di</strong>sta<br />

deve ricevere da parte del datore <strong>di</strong> lavoro l’insegnamento teorico-pratico<br />

previsto nel contratto <strong>di</strong> assunzione, nonché svolgere un insieme <strong>di</strong> attività<br />

tali da consentirgli <strong>di</strong> acquisire la qualificazione professionale definita nel<br />

creativo piano formativo in<strong>di</strong>viduale.<br />

I principi <strong>di</strong>rettivi che devono essere rispettati nella regolamentazione<br />

dei profili formativi dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante sono essenzialmente:


44<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

- la previsione <strong>di</strong> un monte ore <strong>di</strong> formazione formale, interna o esterna<br />

alla azienda, <strong>di</strong> almeno 120 ore per anno, per la acquisizione <strong>di</strong> competenze<br />

<strong>di</strong> base e tecnico-professionali;<br />

- il rinvio ai contratti collettivi <strong>di</strong> lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale<br />

o aziendale per la determinazione delle modalità <strong>di</strong> erogazione e<br />

della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende;<br />

- il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla<br />

base dei risultati conseguiti durante il percorso <strong>di</strong> formazione;<br />

- la presenza <strong>di</strong> un Tutor aziendale che sia in possesso delle necessarie<br />

competenze.<br />

Svolgimento del rapporto<br />

Orario <strong>di</strong> lavoro<br />

Secondo l’esplicita previsione dell’art. 2, 4º co., d.lg. 29.4.2003, n. 66 -<br />

recante l’attuazione della normativa comunitaria in materia <strong>di</strong> orario <strong>di</strong><br />

lavoro - gli appren<strong>di</strong>sti maggiorenni sono stati assimilati agli altri lavoratori.<br />

Pertanto, con tale nuova <strong>di</strong>sciplina sull’orario <strong>di</strong> lavoro è stata superata<br />

la previsione dell’art. 10, 1º co., l. n. 25/1955 che stabiliva per l’appren<strong>di</strong>sta<br />

un orario massimo <strong>di</strong> 8 ore giornaliere e non superiore a 44 ore settimanali.<br />

Inoltre, sempre con riferimento agli appren<strong>di</strong>sti maggiorenni, sono<br />

stati eliminati i limiti in materia <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>nario e <strong>di</strong> lavoro notturno.<br />

Per quanto riguarda, invece, gli appren<strong>di</strong>sti minorenni, esclusi dal campo<br />

<strong>di</strong> applicazione del d.lg. n. 66/2003, rimangono in vigore tutte le limitazioni<br />

previste dalla l. n. 977/1967 sul lavoro dei minori.<br />

Durata<br />

La normativa del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che la durata del contratto<br />

<strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato professionalizzante non può essere inferiore a due anni<br />

e superiore a sei, rimandando ai contratti collettivi il compito <strong>di</strong> stabilire<br />

le varie durate dei vari contratti in relazione alle competenze <strong>di</strong> base e<br />

tecnico-professionali da acquisire e della eventuale qualifica professionale.<br />

-Trattamento normativo e retributivo dell’appren<strong>di</strong>sta<br />

Al riguardo, l’art. 53, 1º co., d.lg. n. 276/2003 prevede che la retribuzione<br />

dell’appren<strong>di</strong>sta sia stabilita sulla base della categoria <strong>di</strong> inquadramento<br />

dello stesso e che tale inquadramento non potrà essere inferiore<br />

per più <strong>di</strong> due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti<br />

in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto<br />

<strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 45<br />

Sul versante del datore <strong>di</strong> lavoro, l’assunzione <strong>di</strong> un appren<strong>di</strong>sta comporta<br />

la fruizione <strong>di</strong> alcuni incentivi, sia <strong>di</strong> natura normativa che <strong>di</strong> natura<br />

economica.<br />

Sotto il profilo degli incentivi normativi, secondo l’art. 53, 2º co., d.lg.<br />

n. 276/2003 i lavoratori assunti con contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato sono esclusi<br />

dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per<br />

l’applicazione <strong>di</strong> particolari normative e istituti.<br />

Ad esempio, l’applicazione <strong>di</strong> questa norma significa che gli appren<strong>di</strong>sti<br />

non vengono computati nel numero <strong>di</strong> lavoratori richiesto dalla legge per<br />

l’applicazione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi.<br />

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi contributivi, l’assunzione <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>sti comporta l’applicazione <strong>di</strong> aliquote contributive inferiori rispetto<br />

a quelle applicate per la generalità dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti.<br />

Secondo le previsioni normative <strong>di</strong> natura previdenziale nel testo in vigore<br />

a seguito della l. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), la contribuzione<br />

versata per gli appren<strong>di</strong>sti è oggi determinata nel 10% della retribuzione<br />

imponibile ai fini previdenziali (art. 1, 773º co., l. n. 296/2006).<br />

Estinzione del rapporto<br />

Il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato può estinguersi per i seguenti motivi:<br />

a) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo durante il rapporto;<br />

b) <strong>di</strong>missioni;<br />

c) compimento del periodo massimo <strong>di</strong> durata dell’appren<strong>di</strong>stato, in seguito<br />

al quale il rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato si trasforma in un normale rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato a tempo indeterminato ed il periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato<br />

è considerato utile ai fini dell’anzianità <strong>di</strong> servizio;<br />

d) conseguimento della qualifica;<br />

e) <strong>di</strong>sdetta al termine del periodo previsto comunicata dal datore <strong>di</strong> lavoro<br />

nel rispetto del periodo <strong>di</strong> preavviso secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art.<br />

19, l. n. 25/1955, cherichiamal’art. 2118 c.c. In tal caso la cessazione<br />

del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, pur concretizzando l’ipotesi <strong>di</strong> un vero e<br />

proprio licenziamento, prescinde dalla sussistenza <strong>di</strong> una giusta causa o<br />

<strong>di</strong> un giustificato motivo.<br />

7. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro intermittente<br />

È una particolare tipologia <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato introdotta dall’art. 33,<br />

d.lg. n. 276/2003 e caratterizzata da prestazioni <strong>di</strong>scontinue da rendersi<br />

secondo le necessità del datore <strong>di</strong> lavoro, nel rispetto delle causali <strong>di</strong> uti-


46<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

lizzo in<strong>di</strong>viduate dalla contrattazione collettiva, ovvero in assenza dalla<br />

legge.<br />

In particolare, secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 33, 1º co., d.lg. n.<br />

276/2003, con il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente un lavoratore si pone a<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un datore <strong>di</strong> lavoro che ne può utilizzare la prestazione<br />

lavorativa me<strong>di</strong>ante appunto la ‘‘chiamata’’, nei limiti in<strong>di</strong>cati dalla legge.<br />

Il lavoro intermittente si caratterizza essenzialmente per l’alternarsi <strong>di</strong><br />

momenti in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa, ma una semplice<br />

attesa della chiamata da parte del datore <strong>di</strong> lavoro (ovvero la <strong>di</strong>sponibilità),<br />

e momenti in cui vi è effettiva prestazione <strong>di</strong> lavoro.<br />

Dalla <strong>di</strong>sciplina contenuta nel d.lg. n. 276/2003 emerge l’in<strong>di</strong>viduazione<br />

<strong>di</strong> due tipologie del contratto in esame:<br />

1) lavoro intermittente con l’espressa pattuizione dell’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità,<br />

tecnicamente denominata ‘‘garanzia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità’’. In tal caso, il<br />

lavoratore si obbliga a restare a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro per effettuare<br />

prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il datore<br />

stesso le richieda. In cambio del vincolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, èprevista l’erogazione<br />

da parte del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> una indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, stabilita<br />

dai C.C.N.L. in misura comunque non inferiore al 20% della retribuzione<br />

mensile prevista dal contratto collettivo applicato;<br />

2) lavoro intermittente senza obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità. In questo caso, il<br />

prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro, e pertanto non ha <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità,<br />

ma soltanto alla retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.<br />

Forma e contenuto del contratto<br />

Ai sensi dell’art. 35, d.lg. n. 276/2003, il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente<br />

deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti<br />

elementi:<br />

a) in<strong>di</strong>cazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che<br />

consentono la stipulazione del contratto;<br />

b) luogo e modalità della <strong>di</strong>sponibilità, laddove garantita dal lavoratore,<br />

e del relativo preavviso <strong>di</strong> chiamata del lavoratore che in ogni caso non<br />

può essere inferiore a un giorno lavorativo;<br />

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la<br />

prestazione eseguita e la relativa indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, ove prevista;<br />

d) in<strong>di</strong>cazione delle forme e modalità con cui il datore <strong>di</strong> lavoro è legittimato<br />

a richiedere l’esecuzione della prestazione <strong>di</strong> lavoro, nonché delle<br />

modalità <strong>di</strong> rilevazione della prestazione adottate in azienda. Inoltre, deve<br />

essere prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavora-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 47<br />

tore, nonché il termine entro il quale farla pervenire al datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Tale termine deve essere compatibile con il preavviso;<br />

e) tempi e modalità <strong>di</strong> pagamento della retribuzione e della eventuale<br />

indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità;<br />

f) eventuali misure <strong>di</strong> sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo<br />

<strong>di</strong> attività dedotta in contratto.<br />

Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

Secondo il combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui agli artt. 34 e 37, d.lg. n. 276/2003,<br />

il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento<br />

<strong>di</strong> prestazioni:<br />

- <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>scontinuo o intermittente, secondo le esigenze in<strong>di</strong>viduate<br />

dai contratti collettivi nazionali o territoriali;<br />

- rese da soggetti con meno <strong>di</strong> 25 anni <strong>di</strong> età ovvero da lavoratori con<br />

più <strong>di</strong> 45 anni <strong>di</strong> età, anche pensionati, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> attività<br />

svolta;<br />

- da effettuarsi nel fine settimana (cioè dopo le ore 13 del venerdì, fino<br />

alle ore 6 del lunedì mattina), nonché nei perio<strong>di</strong> delle ferie estive (dal 1º<br />

giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1º <strong>di</strong>cembre al 10<br />

gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il<br />

lunedì dell’Angelo) o in ulteriori perio<strong>di</strong> predeterminati previsti dai contratti<br />

collettivi nazionali o territoriali.<br />

La concreta operatività del lavoro a chiamata nella prima ipotesi sopra<br />

in<strong>di</strong>cata era subor<strong>di</strong>nata, secondo la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 40, d.lg. n.<br />

276/2003, all’in<strong>di</strong>viduazione delle varie attività da parte della contrattazione<br />

collettiva nazionale, anche attraverso la me<strong>di</strong>azione del competente<br />

Ministero.<br />

Tuttavia, essendo ormai ampiamente trascorsi i termini in<strong>di</strong>cati nel predetto<br />

art. 40, il Ministro del lavoro con proprio decreto del 23 ottobre 2004 ha<br />

stabilito, in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva, le<br />

ipotesi oggettive nelle quali è possibile stipulare i contratti <strong>di</strong> lavoro intermittente,<br />

in<strong>di</strong>viduandole nelle attività <strong>di</strong> cui alla tabella approvata con il r.d. n.<br />

2657/1923, relativa alle occupazioni che richiedono un lavoro <strong>di</strong>scontinuo.<br />

8. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro ripartito<br />

È <strong>di</strong>sciplinato nell’art. 41, 1º co., d.lg. n. 276/2003, secondo il quale il<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro ripartito è uno speciale contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

me<strong>di</strong>ante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento <strong>di</strong><br />

un’unica ed identica obbligazione lavorativa.<br />

Da tale definizione, quin<strong>di</strong>, si ricava che oggetto del contratto è un’uni-


48<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

ca ed identica prestazione lavorativa che accomuna due lavoratori uniti fra<br />

loro da un vincolo <strong>di</strong> solidarietà, in virtù del quale - come specificato nel<br />

successivo 2º co. - ciascun lavoratore resta personalmente e <strong>di</strong>rettamente<br />

responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa.<br />

Peraltro, la stessa legge <strong>di</strong>spone che, fatte salve <strong>di</strong>verse intese tra le<br />

parti contraenti o previsioni dei contratti o accor<strong>di</strong> collettivi, i lavoratori<br />

hanno la facoltà <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente ed in qualsiasi momento<br />

sostituzioni tra <strong>di</strong> loro, nonché <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare consensualmente la collocazione<br />

temporale dell’orario <strong>di</strong> lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità<br />

della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in<br />

capo all’altro obbligato.<br />

Invece, le eventuali sostituzioni, per impossibilità <strong>di</strong> uno o <strong>di</strong> entrambi i<br />

lavoratori coobbligati, con terzi estranei sono vietate, salvo il preventivo<br />

consenso del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

Il vincolo <strong>di</strong> solidarietà vige anche nelle ipotesi <strong>di</strong> estinzione del contratto,<br />

nel senso che, salvo <strong>di</strong>versa intesa tra le parti, le <strong>di</strong>missioni o il licenziamento<br />

<strong>di</strong> uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero<br />

vincolo contrattuale.<br />

Peraltro, tale previsione non trova applicazione nel caso in cui, su richiesta<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro, l’altro prestatore <strong>di</strong> lavoro si renda <strong>di</strong>sponibile<br />

ad adempiere l’obbligazione lavorativa, nella quale ipotesi il contratto <strong>di</strong><br />

lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato.<br />

Forma del contratto<br />

L’art. 42, d.lg. n. 276/2003 prevede la forma scritta ad probationem, e<br />

quin<strong>di</strong> non ai fini della vali<strong>di</strong>tà del contratto, bensì solo ai fini della prova<br />

dei seguenti elementi:<br />

a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,<br />

settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno<br />

dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse (ferma<br />

restando la possibilità per gli stessi lavoratori <strong>di</strong> determinare <strong>di</strong>screzionalmente,<br />

in qualsiasi momento, la sostituzione tra <strong>di</strong> loro ovvero la mo<strong>di</strong>ficazione<br />

consensuale della <strong>di</strong>stribuzione dell’orario <strong>di</strong> lavoro);<br />

b) il luogo <strong>di</strong> lavoro, nonché il trattamento economico e normativo<br />

spettante a ciascun lavoratore;<br />

c) le eventuali misure <strong>di</strong> sicurezza specifiche necessarie in relazione al<br />

tipo <strong>di</strong> attività dedotta in contratto.<br />

Disciplina del rapporto<br />

La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione<br />

collettiva, ferme restando le previsioni <strong>di</strong> legge.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 49<br />

Tuttavia, in assenza <strong>di</strong> regolamentazione contrattuale, e fatto salvo<br />

quanto stabilito dalla legge, l’art. 43, d.lg. n. 276/2003 <strong>di</strong>spone che, nel caso<br />

<strong>di</strong> prestazioni rese a favore <strong>di</strong> un datore <strong>di</strong> lavoro, si applichi la normativa<br />

generale del lavoro subor<strong>di</strong>nato, in quanto compatibile con la particolare<br />

natura del rapporto <strong>di</strong> lavoro ripartito.<br />

9. Il contratto <strong>di</strong> inserimento<br />

È stato introdotto dall’art. 54, d.lg. n. 276/2003, che lo definisce come<br />

un contratto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>retto a realizzare, me<strong>di</strong>ante un progetto in<strong>di</strong>viduale<br />

<strong>di</strong> adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un<br />

determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento<br />

nel mercato del lavoro <strong>di</strong> alcune categorie <strong>di</strong> persone tassativamente previste,<br />

ovvero:<br />

a) soggetti <strong>di</strong> età compresa tra i <strong>di</strong>ciotto e i ventinove anni;<br />

b) <strong>di</strong>soccupati <strong>di</strong> lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;<br />

c) lavoratori con più <strong>di</strong> cinquanta anni <strong>di</strong> età che siano privi <strong>di</strong> un posto<br />

<strong>di</strong> lavoro;<br />

d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non<br />

abbiano lavorato per almeno due anni;<br />

e) donne <strong>di</strong> qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso<br />

<strong>di</strong> occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro<br />

del lavoro e delle politiche sociali <strong>di</strong> concerto con il Ministro dell’economia<br />

e delle finanze entro sessanta giorni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del<br />

presente decreto, sia inferiore almeno del 20% <strong>di</strong> quello maschile o in cui<br />

il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione femminile superi del 10% quello maschile;<br />

f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un<br />

grave han<strong>di</strong>cap fisico, mentale o psichico.<br />

L’elemento qualificante in senso formale e sostanziale del contratto <strong>di</strong><br />

inserimento è il ‘‘progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento’’, finalizzato a garantire<br />

l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al<br />

contesto lavorativo valorizzandone le professionalità già acquisite (art. 55,<br />

1º co., d.lg. n. 276/2003).<br />

In attesa delle previsioni della contrattazione collettiva, a cui la legge<br />

rimanda per la concreta <strong>di</strong>sciplina dell’istituto, in data 11.2.2004 è stato stipulato<br />

un apposito accordo interconfederale, che ha dettato in via transitoria<br />

le linee guida <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina dell’istituto, sul solco tracciato dal d.lg. n.<br />

276/2003.<br />

Ai sensi dell’art. 56, 1º co., d.lg. n. 276/2003 il contratto <strong>di</strong> inserimento<br />

deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione spe-


50<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

cifica del progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento, che deve essere coerente<br />

con il tipo <strong>di</strong> attività lavorativa oggetto del contratto.<br />

In mancanza <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> inserimento o <strong>di</strong> forma scritta il contratto è<br />

nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza<br />

dalla data <strong>di</strong> costituzione del rapporto.<br />

L’art. 57, d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il contratto <strong>di</strong> inserimento è<br />

un contratto a tempo determinato, la cui durata non può essere inferiore<br />

a nove mesi e non superiore ai <strong>di</strong>ciotto mesi (elevabili fino a trentasei<br />

mesi per l’assunzione <strong>di</strong> persone affette da un grave han<strong>di</strong>cap fisico,<br />

mentale o psichico).<br />

Per l’assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento, la legge prevede per il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro la fruizione <strong>di</strong> alcuni incentivi <strong>di</strong> natura normativa e <strong>di</strong><br />

natura economica.<br />

Sotto il profilo degli incentivi normativi, l’art. 59, d.lg. n. 276/2003 stabilisce<br />

che durante il contratto <strong>di</strong> inserimento la categoria <strong>di</strong> inquadramento<br />

del lavoratore può essere inferiore, per non più <strong>di</strong> due livelli, alla<br />

categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong><br />

lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni<br />

corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preor<strong>di</strong>nato<br />

il progetto <strong>di</strong> inserimento dei lavoratori oggetto del contratto.<br />

Inoltre, secondo il 2º co. dell’art. 59 i lavoratori assunti con contratto <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>stato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi<br />

e contratti collettivi per l’applicazione <strong>di</strong> particolari normative e istituti.<br />

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi economici, la legge prevede<br />

l’applicazione degli stessi incentivi contributivi che erano previsti in materia<br />

<strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro, ad esclusione dell’assunzione con<br />

contratto <strong>di</strong> inserimento <strong>di</strong> giovani fino a ventinove anni <strong>di</strong> età.<br />

10. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti<br />

Nozione<br />

I <strong>di</strong>rigenti costituiscono una delle quattro categorie nelle quali l’art.<br />

2095 c.c. inquadra e sud<strong>di</strong>vide i lavoratori subor<strong>di</strong>nati, senza peraltro fornirne<br />

una definizione legale.<br />

La particolare figura del <strong>di</strong>rigente e la sua posizione nell’ambito dell’azienda<br />

dei <strong>di</strong>rigenti ha avuto riflessi significativi anche sulla struttura stessa<br />

della contrattazione collettiva che <strong>di</strong>sciplina il loro rapporto <strong>di</strong> lavoro: infatti,<br />

esistono <strong>di</strong>versi contratti collettivi che <strong>di</strong>sciplinano il trattamento contrattuale<br />

dei <strong>di</strong>rigenti rispetto ai vari settori produttivi, come ad esempio, il<br />

<strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> aziende industriali (C.C.N.L. FNDAI), ovvero il <strong>di</strong>rigente delle<br />

piccole e me<strong>di</strong>e imprese (C.C.N.L. FEDERMANAGER).


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 51<br />

Generalmente, si può osservare che, proprio a fronte della mancanza <strong>di</strong><br />

una chiara definizione legale della figura del <strong>di</strong>rigente, la maggior parte<br />

dei predetti contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> settore ha stabilito i requisiti <strong>di</strong><br />

appartenenza <strong>di</strong> un lavoratore <strong>di</strong>pendente alla categoria <strong>di</strong>rigenziale è a<br />

quest’ultima che si deve fare riferimento per l’inquadramento del <strong>di</strong>pendente.<br />

In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> una previsione contrattuale si dovrà, invece, fare ricorso ai<br />

criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni, secondo<br />

i quali ‘‘la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente spetta al prestatore <strong>di</strong> lavoro che, come<br />

alter ego dell’impren<strong>di</strong>tore, sia preposto alla <strong>di</strong>rezione dell’intera organizzazione<br />

aziendale, o <strong>di</strong> una branca o settore autonomo <strong>di</strong> essa, e sia in<br />

concreto investito <strong>di</strong> attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri <strong>di</strong><br />

iniziativa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza<br />

delle <strong>di</strong>rettive programmatiche del datore <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> imprimere<br />

un in<strong>di</strong>rizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità<br />

ad elevato livello, al governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi<br />

produttivi <strong>di</strong> essa, così <strong>di</strong>fferenziandosi dall’impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive,<br />

che è colui che è preposto a un singolo, subor<strong>di</strong>nato ramo <strong>di</strong> servizio,<br />

ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell’impren<strong>di</strong>tore<br />

o <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri <strong>di</strong> iniziativa<br />

e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e <strong>di</strong> più modesto<br />

e limitato rilievo sia all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi’’<br />

(vedasi in tale senso per tutte Cass. civ., sez. lav., 9.9.2003, n. 13191).<br />

In sostanza, dunque, la figura del <strong>di</strong>rigente - che rimane comunque un<br />

lavoratore subor<strong>di</strong>nato alle <strong>di</strong>pendenze dell’impren<strong>di</strong>tore - si caratterizza<br />

per l’ampiezza dei poteri che gli sono conferiti in virtù dell’altissimo grado<br />

<strong>di</strong> fiducia connesso al rapporto <strong>di</strong> lavoro stesso e della <strong>di</strong>screzionalità con<br />

la quale li esercita, attraverso scelte operative che hanno significativi riflessi<br />

sull’intero complesso aziendale.<br />

Instaurazione del rapporto<br />

Di regola, nei contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> riferimento è inserita<br />

un’apposita norma che impone la forma scritta sia per l’assunzione, sia per<br />

la successiva attribuzione della qualifica <strong>di</strong>rigenziale.<br />

In ogni caso, in<strong>di</strong>pendentemente da un’espressa previsione contrattuale,<br />

è sempre consigliabile rispettare il requisito formale, anche in considerazione<br />

del fatto che, al rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale, sono applicabili le<br />

norme <strong>di</strong> legge, ad esempio in materia <strong>di</strong> patto <strong>di</strong> prova, oppure <strong>di</strong> assunzione<br />

a termine che, come noto, richiedono la forma scritta ad substantiam.<br />

Infatti, l’art. 10, 4º co., d.lg. n. 368/2001, prevede la possibilità <strong>di</strong> assun-


52<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

zione a tempo determinato del <strong>di</strong>rigente, purché risulti da atto scritto e<br />

sia <strong>di</strong> durata non superiore a 5 anni.<br />

Svolgimento del rapporto<br />

Orario <strong>di</strong> lavoro<br />

Come espressamente previsto dall’art. 17, 5º co., d.lg. n. 66/2003, nei<br />

confronti dei <strong>di</strong>rigenti non trova applicazione la <strong>di</strong>sciplina legale in materia<br />

<strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro contenuta nel medesimo decreto.<br />

Tale esclusione appare del tutto coerente con le particolari caratteristiche<br />

qualitative dell’attività espletata dal <strong>di</strong>rigente nell’ambito della realtà<br />

aziendale, per la quale sarebbe quasi impossibile stabilire vincoli <strong>di</strong> orario<br />

normali e costanti, essendo la durata della prestazione lavorativa del <strong>di</strong>rigente<br />

strettamente connessa alla speciale natura delle funzioni e delle responsabilità<br />

gravanti sul <strong>di</strong>rigente medesimo, rispetto alle quali egli ha un<br />

ampio potere <strong>di</strong> auto-organizzazione.<br />

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso anche il <strong>di</strong>rigente ha <strong>di</strong>ritto<br />

al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite, come normalmente<br />

previsto in tutti i contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> settore.<br />

Estinzione del rapporto<br />

Alla categoria dei <strong>di</strong>rigenti non si applicano le norme in materia <strong>di</strong> licenziamenti<br />

in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui alla l. n. 604/1966 (art. 10), né le previsioni<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 18 st. lav., salvo che per l’ipotesi del licenziamento per motivi<br />

<strong>di</strong>scriminatori, per la quale l’art. 3 della l. n. 108/1990 prevede anche<br />

per il <strong>di</strong>rigente il <strong>di</strong>ritto alla reintegrazione (Cass. civ., sez. lav.,<br />

22.6.2006, n. 14461).<br />

Anche in questo caso, l’esclusione <strong>di</strong> cui sopra trova la sua giustificazione<br />

nel vincolo fiduciario che assiste e caratterizza il rapporto <strong>di</strong>rigenziale.<br />

Pertanto, il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti si estingue secondo le norme<br />

contenute negli artt. 2118 e 2119 c.c., equin<strong>di</strong>,incaso<strong>di</strong>rapportoa<br />

tempo indeterminato:<br />

- per recesso <strong>di</strong> una parte, con obbligo del preavviso o della corresponsione<br />

<strong>di</strong> un’indennità sostitutiva;<br />

- per giusta causa, senza preavviso.<br />

Posta l’esclusione dei <strong>di</strong>rigenti dall’ambito <strong>di</strong> applicazione delle ll. n.<br />

604/1966 e n. 300/1970, le contrattazioni collettive <strong>di</strong> categoria (Dirigenti<br />

Aziende Industriali e Dirigenti Aziende del Terziario) hanno elaborato<br />

forme garantistiche <strong>di</strong> tutela convenzionale atte ad indennizzare il <strong>di</strong>rigente<br />

dell’eventuale pregiu<strong>di</strong>zio professionale e patrimoniale conseguente<br />

al recesso ed hanno stabilito l’obbligo del versamento ‘‘dell’indennità<br />

supplementare’’ nel caso in cui il licenziamento sia ingiustificato (cfr. art.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 53<br />

19, punto n. 16, CCNL Dirigenti Aziende Industriali; art. 30, punto n. 17,<br />

CCNL Dirigenti Aziende del Terziario).<br />

Anche per quanto riguarda tale categoria, i suddetti contratti collettivi<br />

prescrivono al datore <strong>di</strong> lavoro l’obbligo <strong>di</strong> motivazione contestuale e scritta<br />

delle ragioni che hanno determinato la risoluzione del rapporto (cfr. art.<br />

22 CCNL Dirigenti Aziende Industriali; art. 35 CCNL Dirigenti Aziende<br />

del Terziario).<br />

E, come statuito da costante giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità e <strong>di</strong> merito, il<br />

suddetto obbligo dev’essere assolto con una motivazione debitamente circostanziata,<br />

non essendo sufficiente un generico riferimento ad esigenze<br />

organizzative non meglio specificate (Cass. civ., sez. lav., 5.10.2002, n.<br />

14310; Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002, n. 10113; Cass. civ., sez. lav.,<br />

24.6.1998, n. 6268).<br />

Stante la peculiarità del rapporto <strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente nel quale ha<br />

un’incisiva rilevanza l’aspetto fiduciario, la nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del<br />

licenziamento dello stesso, in ogni caso, non si identifica con gli artt. 1, 2 e<br />

3, l. n. 604/1966, pertanto, le condotte tipicizzanti la giusta causa o il giustificato<br />

motivo <strong>di</strong> licenziamento possono, invece, essere motivo <strong>di</strong> risoluzione<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro allorquando concretizzano gravi violazioni<br />

dello svolgimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro sotto l’aspetto fiduciario e della<br />

<strong>di</strong>ligenza.<br />

‘‘Il criterio su cui parametrare la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tali ragioni è dato dal rispetto<br />

da parte del datore <strong>di</strong> lavoro dei principi <strong>di</strong> correttezza e buona fede nell’esecuzione<br />

del contratto e del <strong>di</strong>vieto del licenziamento <strong>di</strong>scriminatorio o per<br />

altro motivo illecito, con l’utilizzabilità - in caso <strong>di</strong> condotta <strong>di</strong> parziale o<br />

inesatto inadempimento - anche dei generali criteri co<strong>di</strong>cistici <strong>di</strong> valutazione<br />

della gravità dell’inadempimento’’ (Cass. civ., sez. lav., 23.2.2002, n. 2639.<br />

Conformi: Cass. civ., sez. lav., 13.1.2003, n. 322).<br />

Il licenziamento deve, pertanto, essere sempre e comunque collegabile<br />

ad un comportamento posto in essere dal <strong>di</strong>rigente, in contrasto con gli interessi<br />

aziendali, o ad una concreta situazione <strong>di</strong> ristrutturazione e/o riorganizzazione<br />

che comportano il venire meno <strong>di</strong> quella posizione <strong>di</strong>rigenziale.<br />

Se, invece, il licenziamento del <strong>di</strong>rigente è privo dell’enunciazione <strong>di</strong> seri<br />

motivi o è riferito a considerazioni generiche può essere considerato infondato<br />

e privo <strong>di</strong> motivazione.<br />

In tal caso ne <strong>di</strong>scendono conseguenze <strong>di</strong> natura economica previste dai<br />

contratti collettivi <strong>di</strong> categoria che comportano, in particolare, il <strong>di</strong>ritto del<br />

<strong>di</strong>rigente ad ottenere la cosiddetta ‘‘indennità supplementare’’ che ha natura<br />

prettamente risarcitoria (Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002, n. 10113).


54<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Pertanto il licenziamento mantiene la sua efficacia, ma comporta, se ingiustificato,<br />

l’obbligo:<br />

- a carico delle aziende industriali la corresponsione <strong>di</strong> una somma minima<br />

pari al corrispettivo del preavviso in<strong>di</strong>viduale maturato, maggiorato<br />

dell’importo equivalente a due mesi del preavviso stesso fino ad un massimo<br />

pari al corrispettivo <strong>di</strong> 22 mesi <strong>di</strong> preavviso, tenendo anche conto dell’età<br />

del <strong>di</strong>rigente (cfr. art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali).<br />

- a carico delle aziende del terziario un minimo pari alle mensilità <strong>di</strong><br />

preavviso spettanti al <strong>di</strong>rigente, fino ad un massimo <strong>di</strong> 18 mesi <strong>di</strong> preavviso,<br />

tenendo anche conto dell’età del <strong>di</strong>rigente in caso <strong>di</strong> anzianità <strong>di</strong> servizio<br />

superiore a 10 anni (cfr. art. 30 CCNL Dirigenti Aziende del Terziario).<br />

Rapporto a tempo determinato<br />

L’art. 10, 4º co., d.lg. n. 368/2001 consente la stipulazione <strong>di</strong> contratti<br />

<strong>di</strong> lavoro a tempo determinato con i <strong>di</strong>rigenti purché non siano <strong>di</strong> durata<br />

superiore a cinque anni. Tale contratto nel caso, invece, <strong>di</strong> rapporto a<br />

tempo determinato, comunque, può essere risolto dalle parti trascorso un<br />

triennio, osservando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 2118 c.c.<br />

Pertanto la risoluzione del rapporto così <strong>di</strong>sciplinato non comporta alcun<br />

obbligo per il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> corrisponde l’indennità supplementare.<br />

Licenziamento <strong>di</strong>sciplinare<br />

La recente sentenza della Cass. civ., S.U., 30.3.2007, n. 7880 ha definitivamente<br />

stabilito che, anche per quanto riguarda la categoria dei <strong>di</strong>rigenti,<br />

il licenziamento <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare dev’essere comminato seguendo<br />

i principi ed i criteri <strong>di</strong> cui all’art. 7, l. n. 300/1970.<br />

In particolare l’azienda, nel caso in cui ritenesse <strong>di</strong> risolvere il rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente in base ad elementi <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare, deve specificatamente<br />

osservare l’obbligo <strong>di</strong> contestazione degli addebiti.<br />

Ciò in base all’esigenza <strong>di</strong> garantire anche al <strong>di</strong>rigente - nel momento<br />

in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie - il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />

e la salvaguar<strong>di</strong>a del decoro e della sua stessa immagine.<br />

In effetti, in mancanza del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, il <strong>di</strong>rigente potrebbe subire<br />

danni con gravi conseguenze per la sua futura collocazione nel mercato<br />

del lavoro, lasciando ‘‘ingiuste aree <strong>di</strong> dubbio sulla trasparenza del comportamento<br />

tenuto e sulla capacità <strong>di</strong> assolvere a quei compiti <strong>di</strong> responsabilità<br />

correlati alla natura collaborativa e fiduciaria caratterizzante il rapporto lavorativo’’.<br />

Come concluso dalla Corte, la mancata applicazione delle suddette ga-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 55<br />

ranzie procedurali determina l’ingiustificatezza del licenziamento intimato<br />

al <strong>di</strong>rigente con le conseguenze previste dalla contrattazione collettiva <strong>di</strong><br />

settore.<br />

Dimissioni dei <strong>di</strong>rigenti<br />

La <strong>di</strong>sciplina delle <strong>di</strong>missioni rassegnate dai <strong>di</strong>rigenti è analoga a quella<br />

delle altre categorie <strong>di</strong> lavoratori poiché sussiste l’obbligo del preavviso in<br />

caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni ad nutum mentre tale obbligo non c’è in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni<br />

per giusta causa ed al <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong>missionario spetterà il preavviso <strong>di</strong><br />

cui all’art. 2119, ult. co., c.c.<br />

La contrattazione collettiva prevede una serie <strong>di</strong> ipotesi che legittimano<br />

e giustificano il recesso del <strong>di</strong>rigente, riconoscendo a quest’ultimo un trattamento<br />

economico <strong>di</strong> particolare favore, quali sono:<br />

a) il trasferimento <strong>di</strong> proprietà dell’azienda, complese le ipotesi <strong>di</strong> scorporo,<br />

fusione e concentrazione <strong>di</strong> imprese (A. Milano, 30.12.2002, in Riv.<br />

critica <strong>di</strong>r. lav., 2003, 327). In tale ipotesi significativo rilievo viene dato al<br />

rapporto <strong>di</strong> fiducia che lega il datore <strong>di</strong> lavoro al <strong>di</strong>rigente, per cui quest’ultimo<br />

è libero <strong>di</strong> scegliere se rimanere alle <strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> un nuovo datore<br />

<strong>di</strong> lavoro o meno;<br />

b) rinvio a giu<strong>di</strong>zio del <strong>di</strong>rigente per fatto connesso alle sue funzioni;<br />

c) mutamento <strong>di</strong> attività così rilevante da pregiu<strong>di</strong>care la posizione del<br />

<strong>di</strong>rigente;<br />

d) rinuncia al trasferimento <strong>di</strong>sposto dall’azienda;<br />

e) superamento del periodo <strong>di</strong> comporto per malattia.<br />

Per quanto concerne le <strong>di</strong>missioni per giusta causa del <strong>di</strong>rigente, alcuni<br />

contratti prevedono la massima tutela prevista per il licenziamento del <strong>di</strong>rigente.<br />

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rapporti <strong>di</strong> lavoro, inDiritto e processo del lavoro e della previdenza sociale.<br />

Il lavoro privato e pubblico a cura <strong>di</strong> Giuseppe Santoro Passarelli Collana <strong>di</strong>ritto privato<br />

<strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno, IV ed., Milano, 2006; Pellicani G., Le tipologie <strong>di</strong><br />

lavoro ad orario ridotto, modulato o flessibile: il lavoro intermittente, il lavoro ripartito<br />

e il lavoro a tempo parziale, inCommentario alla riforma del lavoro, a cura <strong>di</strong><br />

Giuseppe Pellicani, Milano, 2005; Perdona' G., Il licenziamento del <strong>di</strong>rigente pubblico<br />

e privato, Padova, 2004; Preteroti A., Il contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />

in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico<br />

a cura <strong>di</strong> Giuseppe Santoro Passarelli Collana <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno,<br />

IV ed., Milano, 2006; P utaturo Donati F. M., Fusione per incorporazione e<br />

<strong>di</strong>missioni del <strong>di</strong>rigente: note sull’interpretazione del contratto collettivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune,<br />

inRiv. it. <strong>di</strong>r. lav., 2001, II, 607; Ricci R., Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti<br />

d’azienda, Torino, 1992; Romei R., Il contratto <strong>di</strong> lavoro intermittente, in Diritto e<br />

processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, a cura <strong>di</strong><br />

Giuseppe Santoro Passarelli, Collana <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno, IV<br />

ed., Milano, 2006; Rosso R., Rapporti <strong>di</strong> lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato: criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione<br />

sempre soggettivi, in Giur. Piemontese, 1999, 285; Salomone, Disciplina<br />

della proroga, in AA.VV. Il nuovo lavoro a termine, a cura <strong>di</strong> Biagi M., Milano,<br />

2002, 153; Santoro Passarelli F., Nozioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto del lavoro, Napoli, 1995; Santoro<br />

Passarelli F., Dottrine generali del <strong>di</strong>ritto civile, Napoli, 1997; Santoro Passarelli<br />

G., Il lavoro subor<strong>di</strong>nato. L’identificazione della fattispecie, inDiritto e processo<br />

del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico a cura <strong>di</strong> Giuseppe<br />

Santoro Passarelli Collana <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong>retta da Pietro Rescigno, IV ed., Milano,<br />

2006; Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli, 2000; Speziale, La nuova legge sul<br />

lavoro a termine, inGiorn. <strong>di</strong>r. lav. e rel. ind., 2001, 3, 407; Tatarelli M., Il poteri<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro privato e pubblico, Padova, 1996.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 57<br />

GIURISPRUDENZA<br />

§ 1. Nozione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007, n. 5706, inMassima redazionale, 2007<br />

Le caratteristiche del lavoro subor<strong>di</strong>nato che <strong>di</strong>fferiscono da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />

del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con<br />

conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale;<br />

l’apprezzamento in concreto in merito alla riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni ad<br />

un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si espleta in un accertamento <strong>di</strong> fatto, incensurabile<br />

in Cassazione se adeguatamente e correttamente motivato. Al nomen juris<br />

assegnato dalle parti al contratto è riconosciuto un valore in<strong>di</strong>ziario tuttavia inidoneo a<br />

svalutare i suddetti in<strong>di</strong>ci qualificatori e le modalità <strong>di</strong> concreto svolgimento del rapporto<br />

lavorativo.<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.2.2007, n. 3090, inMassima redazionale, 2007<br />

Per <strong>di</strong>stinguere tra lavoro autonomo e lavoro subor<strong>di</strong>nato, l’elemento caratterizzante<br />

della subor<strong>di</strong>nazione, costituito dall’assoggettamento del lavoratore alle <strong>di</strong>rettive altrui<br />

può assumere intensità <strong>di</strong>fferenziata, in funzione dell’autonomia tecnica della prestazione<br />

o del fatto che la prestazione tecnica del lavoratore debba coor<strong>di</strong>narsi con uno specifico<br />

‘‘opus’’ dello stesso datore, in funzione del quale è svolta; per cui, quando la prestazione<br />

ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua specificità, alla competenza<br />

del datore, le <strong>di</strong>rettive non possono interessare le specifiche modalità del lavoro; in questo<br />

caso assumono rilievo, al fine della qualificazione del rapporto come subor<strong>di</strong>nato,<br />

altri elementi, tra i quali in primo luogo il tempo, sia come oggetto delle <strong>di</strong>rettive, le quali<br />

investono in questo caso aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli<br />

<strong>di</strong> presenza ed orario), sia come parametro della retribuzione (commisurata non all’entità<br />

della prestazione ma alla durata del suo svolgimento).<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.3.2007, n. 6622, Massima redazionale, 2007<br />

Per <strong>di</strong>stinguere tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato, non deve prescindersi dalla volontà<br />

delle parti contraenti e va tenuto presente il ‘‘nomen juris’’ utilizzato, che non ha rilievo<br />

assorbente, perché si deve tenere conto del comportamento complessivo delle stesse parti,<br />

anche posteriore alla conclusione del contratto, ed in caso <strong>di</strong> contrasto fra dati formali e<br />

fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione si deve dare rilevanza ai<br />

secon<strong>di</strong>.<br />

Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119, inMass. Giur. it., 2003<br />

Ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, come subor<strong>di</strong>nato ed autonomo, poiché<br />

l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che<br />

esso esprime, e il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, <strong>di</strong>ventando viceversa<br />

il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario<br />

non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento <strong>di</strong><br />

una nuova <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto<br />

e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto<br />

inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi<br />

la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l’instaurarsi, dovendosi


58<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

anche in tali ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando<br />

attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto un’esecuzione<br />

che, per la sua <strong>di</strong>versità dalla formazione normativa, esprima una nuova sopravvenuta<br />

volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. (Nella<br />

specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti<br />

<strong>di</strong> finanziamento per gli anni 1988/1990 previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, la<br />

quale <strong>di</strong>sciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell’attuazione <strong>di</strong> iniziative per lo svolgimento<br />

<strong>di</strong> attività <strong>di</strong> utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione<br />

comportasse l’instaurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - che, intervenuta l’estensione,<br />

da parte <strong>di</strong> una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna<br />

qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma<br />

della subor<strong>di</strong>nazione, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a<br />

carico dei datori <strong>di</strong> lavoro).<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.9.2003, n. 13956, inMass. giur. lav., 2004, 6, 4<br />

Ai fini della <strong>di</strong>stinzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo, elementi<br />

rilevanti sono l’assoggettamento del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo e <strong>di</strong>sciplinare<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro e il suo inserimento in una organizzazione aziendale, da<br />

valutarsi con riferimento allo svolgimento <strong>di</strong> prestazioni lavorative continuative in tale<br />

struttura. Altri elementi, quali l’assenza <strong>di</strong> rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza<br />

<strong>di</strong> un orario, il compenso fisso, assumono natura meramente sussi<strong>di</strong>aria e non decisiva.<br />

L’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni<br />

all’uno o all’altro tipo <strong>di</strong> rapporto costituisce un accertamento <strong>di</strong> fatto, incensurabile in<br />

sede <strong>di</strong> legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.<br />

Cass. civ., sez. lav., 7.3.2003, n. 3471, inLavoro nella giur., 2003, 676<br />

In relazione alla inquadrabilità come autonome o subor<strong>di</strong>nate delle prestazioni rese da<br />

un esercente la professione me<strong>di</strong>ca cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento<br />

dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un potere gerarchico concretizzantesi in or<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong>rettive e nell’esercizio<br />

del potere <strong>di</strong>sciplinare, non può farsi ricorso ai criteri <strong>di</strong>stintivi costituiti dall’esercizio<br />

dei poteri <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare, né possono considerarsi in<strong>di</strong>cativi della natura<br />

subor<strong>di</strong>nata dal rapporto elementi come la fissazione <strong>di</strong> un orario per le visite, o eventuali<br />

controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione<br />

del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore <strong>di</strong> lavoro, dovendo,<br />

in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subor<strong>di</strong>nazione essere verificata in relazione<br />

alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine <strong>di</strong> stabilire se<br />

l’organizzazione sia limitata al coor<strong>di</strong>namento dell’attività del me<strong>di</strong>co con quella dell’impresa,<br />

oppure ecceda le esigenze <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento per <strong>di</strong>pendere <strong>di</strong>rettamente e continuativamente<br />

dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti <strong>di</strong> prestazioni<br />

assunte come proprie e non della sola assicurazione <strong>di</strong> prestazioni altrui. Non sono<br />

configurabili gli elementi costitutivi del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nel caso in<br />

cui le prestazioni necessarie ai fini del perseguimento degli scopi aziendali siano organizzate<br />

in modo tale da non richiedere l’applicazione da parte del datore <strong>di</strong> un potere<br />

gerarchico concretizzatesi in or<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong>rettive e nell’esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 59<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.6.2003, n. 9900, inLavoro nella giur., 2004, 467<br />

Gli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />

del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />

limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; la qualificazione<br />

del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non<br />

è determinante, stante la idoneità, nei rapporti <strong>di</strong> durata, del comportamento delle parti<br />

ad esprimere sia una <strong>di</strong>versa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova <strong>di</strong>versa volontà;<br />

invece, elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza <strong>di</strong> un orario <strong>di</strong> lavoro e la<br />

cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussi<strong>di</strong>aria e<br />

non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong><br />

determinate prestazioni ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si risolve in<br />

un accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto<br />

ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione (nella specie il giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>di</strong> merito, con la sentenza cassata dalla Suprema corte, aveva ritenuto la sussistenza della<br />

subor<strong>di</strong>nazione in relazione a <strong>di</strong>ciassette collaboratori del Coni che avevano reso prestazioni<br />

lavorative in un arco temporale <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni, senza effettuare, immotivatamente,<br />

alcuna indagine sulle singole posizioni lavorative, senza considerare, in questa<br />

situazione, il mancato esercizio <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>sciplinare e senza giustificare adeguatamente<br />

il positivo riscontro degli in<strong>di</strong>ci secondari <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione).<br />

Cass. civ., sez. lav., 24.11.1998, n. 11924, inMass. Giur. it., 1998<br />

L’assoggettamento del lavoratore alle altrui <strong>di</strong>rettive - che costituisce il tratto tipico della<br />

subor<strong>di</strong>nazione - è riscontrabile anche quando il potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

viene esercitato de <strong>di</strong>e in <strong>di</strong>em, consistendo, in tal caso, il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione<br />

nell’accettazione - vuoi espressa (me<strong>di</strong>ante la formale accettazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato), vuoi per fatti concludenti - dell’esercizio del suddetto potere <strong>di</strong>rettivo <strong>di</strong> ripetuta<br />

specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni<br />

assunte dal prestatore stesso. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato<br />

la sentenza <strong>di</strong> merito che aveva qualificato come subor<strong>di</strong>nato il rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong><br />

una fisioterapista le cui prestazioni - rese in un contesto e con le modalità tipiche del lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato - venivano, giorno per giorno, specificate dal datore <strong>di</strong> lavoro attraverso<br />

la consegna <strong>di</strong> schede <strong>di</strong> lavoro recanti l’in<strong>di</strong>cazione del paziente e del tipo <strong>di</strong> prestazione<br />

da eseguire).<br />

Cass. civ., sez. lav., 21.5.2004, n. 9764, inLavoro nella giur., 2004, 1195<br />

Con riferimento alle prestazioni <strong>di</strong> contenuto intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione<br />

impren<strong>di</strong>toriale né postulano un’assunzione <strong>di</strong> rischio a carico del lavoratore,<br />

il criterio fondamentale per l’accertamento della natura (autonoma o subor<strong>di</strong>nata)<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro è costituito dall’esistenza <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione lavorativa,<br />

abbia un’ampiezza <strong>di</strong> estrinsecazione tale da consentirgli <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, in maniera piena,<br />

della stessa nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.<br />

(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che, in riforma della<br />

sentenza <strong>di</strong> primo grado, aveva accolto la domanda <strong>di</strong> due traduttrici e annunciatrici -<br />

le quali avevano prestato presso la RAI la propria attività per la realizzazione in varie<br />

lingue <strong>di</strong> programmi ra<strong>di</strong>ofonici con trasmissione <strong>di</strong> notiziari in <strong>di</strong>retta tre volte la settimana<br />

- volta ad ottenere, previo riconoscimento della natura subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> tale attività,


60<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

in luogo <strong>di</strong> quella autonoma ufficialmente risultante dal contratto stipulato, l’inquadramento<br />

quali annunciatrici <strong>di</strong> secondo livello del contratto collettivo e le connesse <strong>di</strong>fferenze<br />

retributive. La S.C. ha ritenuto che la decisione impugnata non avesse chiarito le<br />

circostanze afferenti alle modalità <strong>di</strong> espletamento del rapporto che, alla stregua del principio<br />

<strong>di</strong> cui in massima, portavano al riconoscimento della natura subor<strong>di</strong>nata dello stesso,<br />

limitandosi a valorizzare la continuità e la predeterminazione della prestazione, caratteristiche<br />

che, oltre ad essere incerte, non comprovavano comunque <strong>di</strong> per sé la natura<br />

subor<strong>di</strong>nata del rapporto, come l’inserimento, asserito e non motivato, nella struttura<br />

organizzativa della RAI).<br />

Cass. civ., sez. lav., 1.9.2004, n. 17569, inLavoro nella giur., 2005, 282<br />

Con riferimento a prestazioni <strong>di</strong> carattere intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione<br />

impren<strong>di</strong>toriale né postulano un’assunzione <strong>di</strong> rischio a carico del lavoratore,<br />

il criterio fondamentale per l’accertamento della natura (autonoma o subor<strong>di</strong>nata) del<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro è costituito dall’esistenza <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro<br />

che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione <strong>di</strong> lavoro,<br />

abbia un’ampiezza <strong>di</strong> estrinsecazione tale da consentirgli <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, in maniera piena,<br />

della stessa nell’ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva; in sede<br />

<strong>di</strong> legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare<br />

al caso concreto, mentre costituisce accertamento <strong>di</strong> fatto - incensurabile in tale<br />

sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuri<strong>di</strong>ci - la valutazione<br />

delle risultanze processuali che hanno indotto il giu<strong>di</strong>ce ad includere il rapporto<br />

nell’uno o nell’altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata<br />

che, con motivazione insufficiente, aveva ritenuto la natura subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> un<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro, stipulato come autonomo, avente ad oggetto la prestazione, presso la<br />

Rai, <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> traduttore annunciatore per la realizzazione in varie lingue <strong>di</strong> programmi<br />

ra<strong>di</strong>ofonici con trasmissione <strong>di</strong> notiziari in <strong>di</strong>retta quattro volte la settimana, attribuendo<br />

rilievo ad elementi non univoci, quali la continuità e la predeterminazione della<br />

prestazione, e omettendo invece <strong>di</strong> esaminarne altri - quali la volontà delle parti nel<br />

momento iniziale del rapporto, le modalità comportamentali in caso <strong>di</strong> assenza, la struttura<br />

<strong>di</strong> controllo della prestazione, l’obbligo o la mera richiesta <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> lavoratori<br />

<strong>di</strong>pendenti - rilevanti ai fini della indagine in concreto sulla natura del rapporto).<br />

Cass. civ., sez. lav., 29.12.2006, n. 27608, inMassima redazionale, 2007<br />

Gli elementi che caratterizzano il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono costituiti dall’inserimento<br />

del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri<br />

<strong>di</strong>rettivi e <strong>di</strong>sciplinari del datore <strong>di</strong> lavoro (con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia)<br />

e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo <strong>di</strong> lavoro: con riguardo al lavoro<br />

giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche <strong>di</strong> esso e delle connesse <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />

cogliere in maniera <strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata i suddetti caratteri <strong>di</strong>stintivi, può farsi ricorso ad<br />

alcuni in<strong>di</strong>ci rivelatori della natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza<br />

che il giornalista si tenga stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore, per eseguirne<br />

le istruzioni, anche tra gli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando invece in<br />

senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base<br />

ad una successione <strong>di</strong> incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 61<br />

Cass. civ., sez. lav., 23.9.2005, n. 18660, inGiust. civ. mass., 2005, 6<br />

I caratteri <strong>di</strong>stintivi del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono costituiti dall’inserimento<br />

del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri <strong>di</strong>rettivi<br />

e <strong>di</strong>sciplinari del datore <strong>di</strong> lavoro (con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia) e tali caratteri<br />

sono i medesimi per qualunque tipo <strong>di</strong> lavoro, pur potendo essi assumere aspetti<br />

e intensità <strong>di</strong>versi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate<br />

o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo<br />

al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche <strong>di</strong> esso e delle connesse<br />

<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cogliere in maniera <strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata i suddetti caratteri <strong>di</strong>stintivi, può farsi<br />

ricorso ad alcuni in<strong>di</strong>ci rivelatori della natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto, rilevando a<br />

tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore,<br />

per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando<br />

invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute<br />

in base ad una successione <strong>di</strong> incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.<br />

(Nella specie, relativa al rapporto tra una giornalista ed una società e<strong>di</strong>trice che le<br />

aveva conferito incarico <strong>di</strong> redattore professionista, la S.C. ha confermato la sentenza<br />

d’appello, che aveva ritenuto, con motivazione congrua e priva <strong>di</strong> vizi logici, l’insussistenza<br />

del vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione soprattutto sulla base della mancanza dell’elemento<br />

della soggezione della giornalista al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro, la quale si poteva<br />

esprimere sostanzialmente nell’obbligo costante <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sponibile quoti<strong>di</strong>anamente<br />

per le esigenze del giornale).<br />

Cass. civ., sez. lav., 9.4.2004, n. 6983, inGiust. civ. mass., 2004, 4<br />

I caratteri <strong>di</strong>stintivi del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato sono costituiti dall’inserimento<br />

del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri <strong>di</strong>rettivi<br />

e <strong>di</strong>sciplinari del datore <strong>di</strong> lavoro (con conseguente limitazione <strong>di</strong> autonomia) e tali caratteri<br />

sono i medesimi per qualunque tipo <strong>di</strong> lavoro, pur potendo essi assumere aspetti<br />

e intensità <strong>di</strong>versi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate<br />

o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo<br />

al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche <strong>di</strong> esso e delle connesse<br />

<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cogliere in maniera <strong>di</strong>retta e imme<strong>di</strong>ata i suddetti caratteri <strong>di</strong>stintivi, può farsi<br />

ricorso ad alcuni in<strong>di</strong>ci rivelatori della natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto, rilevando a<br />

tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a <strong>di</strong>sposizione dell’e<strong>di</strong>tore,<br />

per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando<br />

invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute<br />

in base ad una successione <strong>di</strong> incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.<br />

(Nella specie, relativa al rapporto intercorso tra un giornalista italiano e un e<strong>di</strong>tore<br />

greco che gli aveva conferito stabile incarico <strong>di</strong> corrispondente da Roma <strong>di</strong> un quoti<strong>di</strong>ano,<br />

con retribuzione fissa mensile e accollo delle spese, la S.C. ha confermato la sentenza<br />

<strong>di</strong> merito che aveva ravvisato gli estremi della subor<strong>di</strong>nazione rilevando che, in<br />

conformità a dette pattuizioni, <strong>di</strong> fatto vi erano stati continuità delle prestazioni, quasi<br />

quoti<strong>di</strong>ani contatti telefonici e stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, desumibile<br />

dall’affidamento del datore <strong>di</strong> lavoro sulla <strong>di</strong>sponibilità permanente del lavoratore,<br />

senza che avessero rilievo l’autonomia goduta dal giornalista e la sua collaborazione<br />

con altri quoti<strong>di</strong>ani e riviste).


62<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Cass. civ., sez. lav., 29.4.2003, n. 6673, inGiust. civ. mass., 2003, 4<br />

Ai fini della <strong>di</strong>stinzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo, elementi<br />

rilevanti sono l’assoggettamento del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo e <strong>di</strong>sciplinare<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni specifici,<br />

oltre che nell’esercizio <strong>di</strong> un’assidua attività <strong>di</strong> vigilanza e controllo nella esecuzione<br />

delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi<br />

con riferimento alla specificità dell’incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione.<br />

Altri elementi, quali l’assenza <strong>di</strong> rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza<br />

<strong>di</strong> un orario, la localizzazione della prestazione, assumono natura meramente<br />

sussi<strong>di</strong>aria e non decisiva. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza del rischio,<br />

questa viene in rilievo, ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato, quando<br />

si prospetti l’ipotesi che il prestatore <strong>di</strong> opera possa in realtà rivestire la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore<br />

e, come tale, prestare un’attività autonoma all’interno o comunque a favore<br />

dell’impresa committente, ma non quando si tratti <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> carattere<br />

professionale, perché, in tale ipotesi, non si pone un problema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del rischio<br />

tra il committente e il professionista il quale non ha un proprio rischio <strong>di</strong> impresa,<br />

ma è soggetto alla sola eventualità dell’inadempimento o dell’insolvenza della controparte.<br />

Nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile e non sicuro apprezzamento,<br />

deve farsi riferimento alla volontà espressa dalle parti nel contratto. (Nella specie,<br />

la S.C. ha cassato con rinvio per vizio <strong>di</strong> motivazione la sentenza <strong>di</strong> merito che aveva<br />

ritenuto la natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un ingegnere, incaricato della<br />

<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un cantiere, trascurando i riferimenti contenuti nel contratto al carattere libero<br />

- professionale delle mansioni affidategli, rinvenendo i caratteri della subor<strong>di</strong>nazione<br />

nell’inserimento stabile dell’ingegnere nella organizzazione della società, nella conduzione<br />

del cantiere e nella cura e tutela degli interessi della società, anche in forza del conferimento<br />

dei poteri <strong>di</strong> rappresentanza, nel numero limitato, nel corso dell’anno, delle sospensioni<br />

delle sue prestazioni all’estero per rientri in Italia, nella circostanza che la società<br />

si era accollata le spese <strong>di</strong> trasporto per il rientro in Italia e quelle <strong>di</strong> soggiorno nello<br />

Stato estero del prestatore <strong>di</strong> lavoro).<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.3.2001, n. 3975, inGiust. civ. mass., 2001, 529<br />

Il rapporto <strong>di</strong> scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi<br />

costitutivi del contratto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato come delineato dall’art. 2094 c.c.,<br />

valendo a <strong>di</strong>stinguerlo, tra l’altro, sia dalla prestazione <strong>di</strong> lavoro a titolo gratuito, sia dai<br />

rapporti <strong>di</strong> tipo associativo; tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli<br />

altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la<br />

presunzione (<strong>di</strong> fatto) <strong>di</strong> onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e<br />

della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata,<br />

sempreché non sussistano invece i presupposti per l’operare <strong>di</strong> una presunzione <strong>di</strong> gratuità,<br />

correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell’affidamento conducano<br />

a un’opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all’attività lavorativa prestata<br />

in agricoltura a favore <strong>di</strong> parenti ed affini, nel quadro <strong>di</strong> colture tra<strong>di</strong>zionali e <strong>di</strong> piccole<br />

proprietà, la mera prestazione <strong>di</strong> detta attività non è sufficiente a far configurare un<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, la <strong>di</strong>mostrazione della subor<strong>di</strong>nazione e dell’onerosità<br />

delle prestazioni, richiedendo, quando <strong>di</strong>fettino gli elementi sintomatici della subor<strong>di</strong>nazione,<br />

come il rispetto <strong>di</strong> orari precisi, l’inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa<br />

aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a <strong>di</strong>mostrare almeno


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 63<br />

un nesso <strong>di</strong> corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate<br />

dalla obbligatorietà, e l’esistenza <strong>di</strong> quel tanto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive e controlli in merito<br />

alla prestazione lavorativa che valgano a <strong>di</strong>fferenziare il rapporto dal lavoro autonomo,<br />

pur in un eventuale quadro <strong>di</strong> elasticità <strong>di</strong> orari e <strong>di</strong> altre modalità. (A parte l’esigenza<br />

della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva<br />

integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell’anno, quando<br />

l’accertamento della subor<strong>di</strong>nazione sia finalizzata alla fruizione <strong>di</strong> prestazioni previdenziali).<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.8.2003, n. 12252, inGiust. civ. mass., 2003, 7-8<br />

Con riferimento all’attività giornalistica, rilevano ai fini della in<strong>di</strong>viduazione del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato l’ampiezza <strong>di</strong> prestazioni e l’intensità della collaborazione, che<br />

devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione<br />

aziendale, intendendo per stabilità il risultato <strong>di</strong> un patto in forza del quale il datore <strong>di</strong><br />

lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della <strong>di</strong>sponibilità senza doverla contrattare<br />

volta per volta, dovendosi <strong>di</strong>stinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subor<strong>di</strong>nato,<br />

in cui il lavoratore rimane a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro tra una prestazione<br />

e l’altra in funzione <strong>di</strong> richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in<br />

cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, <strong>di</strong><br />

più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella <strong>di</strong>stinzione<br />

anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in<br />

corso d’opera.<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.1.2001, n. 833, inGiur. it., 2001, 2044<br />

Nel lavoro giornalistico il vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione - che assume una particolare configurazione<br />

data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - va ravvisato soprattutto<br />

nella permanente <strong>di</strong>sponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore<br />

che può interessare anche intervalli non lavorativi in conseguenza della <strong>di</strong>scontinuità delle<br />

richieste datoriali, nonché nell’inserimento continuativo nella organizzazione dell’impresa;<br />

viceversa il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita<br />

nel contratto - o anche in più contratti simili succedentisi nel tempo - un’unica fornitura,<br />

anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione.<br />

Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970, inMass. Giur. it., 2001<br />

Elemento essenziale e determinante del lavoro subor<strong>di</strong>nato, costituente elemento <strong>di</strong>scretivo<br />

rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione - la quale consiste per<br />

il lavoratore in un vincolo <strong>di</strong> assoggettamento gerarchico e per il datore <strong>di</strong> lavoro nel<br />

potere <strong>di</strong> imporre <strong>di</strong>rettive non soltanto generali, in conformità <strong>di</strong> esigenze organizzative<br />

e funzionali, ma tali da inerire <strong>di</strong> volta in volta all’intrinseco svolgimento della funzione<br />

- mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza<br />

<strong>di</strong> un determinato orario, assumono invece valore sussi<strong>di</strong>ario; ne consegue che,<br />

in materia <strong>di</strong> qualificazione giuri<strong>di</strong>ca del rapporto <strong>di</strong> personale addetto alla ricezione <strong>di</strong><br />

scommesse in sala corse, elementi <strong>di</strong> fatto dai quali è desumibile la natura subor<strong>di</strong>nata<br />

del rapporto sono l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione<br />

<strong>di</strong> sole energie lavorative corrispondenti all’attività dell’impresa, nel rispetto <strong>di</strong><br />

un orario <strong>di</strong> lavoro strettamente collegato con gli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura delle sale<br />

corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma se-


64<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

condo le ore prestate nei <strong>di</strong>versi turni, mentre resta irrilevante la <strong>di</strong>scontinuità della prestazione<br />

che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario,<br />

a criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità <strong>di</strong><br />

erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali.<br />

Cass. civ., sez.lav., 23.07.1986, n. 4700, inMass. Giur. It., 1986<br />

In tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione tra rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato e rapporto <strong>di</strong> lavoro autonomo,<br />

qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle <strong>di</strong>rettive altrui non è agevolmente<br />

apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento<br />

ad altri criteri, e cioè all’oggetto della prestazione, alla organizzazione d’impresa,<br />

all’incidenza del rischio, all’inserimento del lavoratore nell’impresa, al sistema <strong>di</strong> retribuzione,<br />

alla esistenza <strong>di</strong> un orario <strong>di</strong> lavoro, alla collaborazione ed alla continuità della<br />

prestazione, elementi questi che, non avendo, singolarmente considerati, un valore decisivo,<br />

debbono esser considerati globalmente ed apprezzati come in<strong>di</strong>zi probatori dal giu<strong>di</strong>ce<br />

del merito, la cui valutazione è sindacabile in sede <strong>di</strong> legittimità soltanto per vizi <strong>di</strong><br />

motivazione.<br />

Cass. civ., sez. lav., 12.6.1986, n. 3913, inGiust. civ. mass., 1986, fasc. 6<br />

Per la sussistenza <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nella attività giornalistica, in cui<br />

l’elemento della subor<strong>di</strong>nazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione,<br />

sono elementi qualificanti, oltre il vincolo della <strong>di</strong>pendenza, la continuità e la responsabilità<br />

del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico <strong>di</strong> trattare in via<br />

continuativa un argomento o settore d’informazione e metta costantemente a <strong>di</strong>sposizione<br />

la sua opera, nell’ambito delle istruzioni ricevute, con la redazione dei relativi articoli.<br />

Peraltro, con il vincolo della <strong>di</strong>pendenza non sono incompatibili la commisurazione della<br />

retribuzione alle singole prestazioni, la sua conseguente aleatorietà e la eventuale collaborazione<br />

del giornalista ad altri giornali.<br />

Cass. 9 aprile 1986 n. 2478, inMass. Giur. It., 1986<br />

Il servizio <strong>di</strong> pulizia <strong>di</strong> locali può costituire l’oggetto <strong>di</strong> un contratto d’opera ai sensi dell’art.<br />

2222 c. c., quando il prestatore ne promette soltanto il risultato utile perseguito dalla<br />

controparte e gode, per converso, <strong>di</strong> una piena autonomia quanto alle modalità <strong>di</strong><br />

svolgimento del servizio stesso e all’impiego delle proprie energie lavorative; in tal caso<br />

né la ripetizione giornaliera della prestazione, né la corresponsione <strong>di</strong> un compenso fisso<br />

sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuità del rapporto tipico del lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato, perché questo carattere va identificato unicamente nella persistenza<br />

del vincolo della subor<strong>di</strong>nazione, che, determinando lo stabile inserimento del lavoratore<br />

nell’impresa, fa sì che egli sia tenuto, anche negli intervalli fra le singole prestazioni, alla<br />

osservanza degli obblighi giuri<strong>di</strong>ci inerente al rapporto stesso.<br />

Cass. civ., sez. lav., 21.6.1986, n. 4152, inGiust. civ. mass., 1986, fasc. 6<br />

Ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato e rapporto <strong>di</strong> lavoro autonomo<br />

non costituiscono elementi qualificanti e decisivi la forma della retribuzione o le modalità<br />

<strong>di</strong> esplicazione dell’attività lavorativa stessa giacché la continuità o regolarità <strong>di</strong><br />

esecuzione della prestazione e la corresponsione perio<strong>di</strong>ca del compenso costituiscono<br />

in<strong>di</strong>ci positivi della collaborazione, ma sono compatibili con l’inesistenza <strong>di</strong> un rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato poiché nonostante la loro presenza può mancare la subor<strong>di</strong>nazio-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 65<br />

ne e l’inserimento del prestatore d’opera nell’organizzazione aziendale; viceversa la separata<br />

retribuzione delle singole prestazioni e la <strong>di</strong>scontinuità delle stesse non sono incompatibili<br />

con l’esistenza del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, del quale possono egualmente<br />

ricorrere i requisiti essenziali, ed in particolare la suddetta continuità della prestazione.<br />

Cass. civ., sez. lav., 9.12.2002, n. 17534, inDir. e giustizia, 2003, 2, 104<br />

La previsione <strong>di</strong> un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione<br />

del potere <strong>di</strong>rettivo del cre<strong>di</strong>tore del servizio (e quin<strong>di</strong> della natura subor<strong>di</strong>nata<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro) solo quando sia espressione dell’autonomia decisionale nell’organizzazione<br />

aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover<br />

essere espletata per sua natura in tempi non mo<strong>di</strong>ficabili, che anche il lavoratore autonomo,<br />

debitore del risultato, sia obbligato a rispettare.<br />

Cass. civ., sez. lav., 1.3.2001, n. 2970, inGiust. civ. mass., 2001, 375<br />

Elemento essenziale e determinante del lavoro subor<strong>di</strong>nato, costituente elemento <strong>di</strong>scretivo<br />

rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subor<strong>di</strong>nazione - la quale consiste per<br />

il lavoratore in un vincolo <strong>di</strong> assoggettamento gerarchico e per il datore <strong>di</strong> lavoro nel<br />

potere <strong>di</strong> imporre <strong>di</strong>rettive non soltanto generali, in conformità <strong>di</strong> esigenze organizzative<br />

e funzionali, ma tali da inerire <strong>di</strong> volta in volta all’intrinseco svolgimento della funzione<br />

- mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l’osservanza<br />

<strong>di</strong> un determinato orario, assumono invece valore sussi<strong>di</strong>ario; ne consegue che,<br />

in materia <strong>di</strong> qualificazione giuri<strong>di</strong>ca del rapporto <strong>di</strong> personale addetto alla ricezione <strong>di</strong><br />

scommesse in sala corse, elementi <strong>di</strong> fatto dai quali è desumibile la natura subor<strong>di</strong>nata<br />

del rapporto sono l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione<br />

<strong>di</strong> sole energie lavorative corrispondenti all’attività dell’impresa, nel rispetto <strong>di</strong><br />

un orario <strong>di</strong> lavoro strettamente collegato con gli orari <strong>di</strong> apertura e chiusura delle sale<br />

corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo<br />

le ore prestate nei <strong>di</strong>versi turni, mentre resta irrilevante la <strong>di</strong>scontinuità della prestazione<br />

che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario,<br />

a criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità <strong>di</strong><br />

erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali.<br />

Cass. civ., sez. lav., 6.2.2001, n. 1666, inGiust. civ. mass., 2001, 208<br />

Nella qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro come autonomo o subor<strong>di</strong>nato, anche a<br />

fronte <strong>di</strong> una manifestazione <strong>di</strong> volontà delle parti nel senso del carattere autonomo dello<br />

stesso (me<strong>di</strong>ante stipulazione <strong>di</strong> contratto d’opera), deve tenersi conto prevalentemente<br />

delle concrete modalità <strong>di</strong> svolgimento, le quali possono anche evidenziare - secondo un<br />

accertamento <strong>di</strong> fatto che è riservato al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, ed è incensurabile in sede <strong>di</strong> legittimità<br />

se adeguatamente e correttamente motivato - che il rapporto si è realizzato, invece,<br />

nelle forme proprie della subor<strong>di</strong>nazione (Fattispecie in tema <strong>di</strong> soci lavoratori <strong>di</strong><br />

cooperativa).<br />

Cass. civ., sez. lav., 5.3.2001, n. 3200, inGiust. civ. mass., 2001, 407<br />

Ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato non deve prescindersi dalla<br />

volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato<br />

dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, altresì,


66<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo<br />

delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2,<br />

c.c.), e, in caso <strong>di</strong> contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e<br />

modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secon<strong>di</strong>, dato che la tutela<br />

relativa al lavoro subor<strong>di</strong>nato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non<br />

può essere elusa per mezzo <strong>di</strong> una configurazione pattizia non rispondente alle concrete<br />

modalità <strong>di</strong> esecuzione del rapporto.<br />

Cass. civ., sez. lav., 18.4.2001, n. 5665, inGiust. civ. mass., 2001, 810<br />

Ai fini della <strong>di</strong>stinzione tra lavoro autonomo e subor<strong>di</strong>nato non deve prescindersi dalla<br />

volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il ‘‘nomen juris’’<br />

utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì,<br />

sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo<br />

delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art.<br />

1362, comma 2, c.c., e, in caso <strong>di</strong> contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche<br />

e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secon<strong>di</strong>,<br />

dato che la tutela relativa al lavoro subor<strong>di</strong>nato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale,<br />

non può essere elusa per mezzo <strong>di</strong> una configurazione formale non rispondente<br />

alle concrete modalità <strong>di</strong> esecuzione del contratto. (Nella specie - relativa al servizio<br />

svolto da un assistente sociale presso un’amministrazione comunale - la S.C. ha annullato<br />

la sentenza <strong>di</strong> merito, che aveva ritenuto la natura autonoma del rapporto sulla sola<br />

base del riferimento, contenuto nella convenzione regolatrice del rapporto, all’art. 2222<br />

c.c.).<br />

Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119, inGiust. civ. mass., 2003, 10<br />

Ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro come subor<strong>di</strong>nato o autonomo, poiché<br />

l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che<br />

esso esprime ed il ‘‘nomen iuris’’ non costituiscono fattori assorbenti, <strong>di</strong>ventando viceversa<br />

il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario<br />

non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento<br />

<strong>di</strong> una nuova <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del<br />

rapporto e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del<br />

rapporto inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto<br />

trovi la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l’instaurarsi, dovendosi<br />

anche in tale ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando<br />

attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto una<br />

esecuzione che, per la sua <strong>di</strong>versità dalla previsione normativa, esprima una nuova sopravvenuta<br />

volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. (Nella<br />

specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti<br />

<strong>di</strong> finanziamento per gli anni 1988 - 1990 - previsti dalla l. 11 marzo 1988 n. 67, la quale<br />

<strong>di</strong>sciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell’attuazione <strong>di</strong> iniziative per lo svolgimento<br />

<strong>di</strong> attività <strong>di</strong> utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione comportasse<br />

l’instaurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - che, intervenuta l’estensione,<br />

da parte <strong>di</strong> una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna<br />

qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma<br />

della subor<strong>di</strong>nazione, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a carico<br />

dei datori <strong>di</strong> lavoro).


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 67<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.3.2007, n. 5826, inMassima redazionale, 2007<br />

Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto <strong>di</strong>venta elemento<br />

necessario ai fini della sua interpretazione, non essendo determinante la qualificazione<br />

del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto: e ciò anche ai<br />

fini dell’accertamento <strong>di</strong> una nuova e <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso<br />

dell’attuazione del rapporto e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole sue clausole o ad<strong>di</strong>rittura la<br />

stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, con la conseguenza che è a<br />

questi ultimi che deve darsi rilievo prevalente in caso <strong>di</strong> contrasto tra dati formali iniziali<br />

<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione della natura del rapporto e dati fattuali emergenti dal suo concreto<br />

svolgimento. Ove le parti nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano qualificato come<br />

autonomo il rapporto <strong>di</strong> lavoro, è possibile pervenire ad una <strong>di</strong>versa qualificazione <strong>di</strong><br />

esso soltanto se si <strong>di</strong>mostri che nel concreto svolgimento del rapporto sia presente l’elemento<br />

della subor<strong>di</strong>nazione, inteso come vincolo <strong>di</strong> natura personale che assoggetta il<br />

prestatore al potere <strong>di</strong>rettivo, organizzativo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

§ 2. I criteri <strong>di</strong>stintivi del lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto al lavoro autonomo ed al<br />

lavoro gratuito<br />

Cass. civ., sez. lav., 12.3.2007, n. 5706, inGuida al lavoro, n. 20, 2007, 33<br />

Gli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />

del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />

limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; l’apprezzamento<br />

in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong> determinate prestazioni ad un rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si risolve in un accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove<br />

adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo,<br />

è incensurabile in Cassazione. È riconosciuto al nomen juris assegnato dalle parti al<br />

contratto un valore in<strong>di</strong>ziario anche se inidoneo a svalutare i suddetti in<strong>di</strong>ci qualificatori<br />

e le modalità <strong>di</strong> concreto svolgimento del rapporto lavorativo.<br />

Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16119, inMass. Giur. it., 2003<br />

Ai fini della qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro, come subor<strong>di</strong>nato ed autonomo, poiché<br />

l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che<br />

esso esprime, e il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, <strong>di</strong>ventando viceversa<br />

il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario<br />

non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento <strong>di</strong><br />

una nuova <strong>di</strong>versa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto<br />

e <strong>di</strong>retta a mo<strong>di</strong>ficare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto<br />

inizialmente prevista; tale principio si applica anche nel caso in cui il rapporto trovi<br />

la sua origine in una legge che ne abbia previsto o favorito l’instaurarsi, dovendosi<br />

anche in tali ipotesi accertare se il rapporto, pur sorto in base ad una volontà che, dando<br />

attuazione alla legge, ne abbia recepito anche la qualificazione, abbia poi avuto un’esecuzione<br />

che, per la sua <strong>di</strong>versità dalla formazione normativa, esprima una nuova sopravvenuta<br />

volontà negoziale, la quale conferisca nuovo contenuto al rapporto. (Nella<br />

specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, in relazione ai progetti<br />

<strong>di</strong> finanziamento per gli anni 1988/1990 previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, la<br />

quale <strong>di</strong>sciplinava il lavoro dei giovani impiegati nell’attuazione <strong>di</strong> iniziative per lo svolgimento<br />

<strong>di</strong> attività <strong>di</strong> utilità collettiva, escludendo in particolare che la loro utilizzazione


68<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

comportasse l’instaurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato - che, intervenuta l’estensione,<br />

da parte <strong>di</strong> una legge regionale, della durata massima dei rapporti senza alcuna<br />

qualificazione dei medesimi, i suddetti rapporti avessero avuto esecuzione nella forma<br />

della subor<strong>di</strong>nazione, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a<br />

carico dei datori <strong>di</strong> lavoro).<br />

Cass. civ., sez. lav., 20.6.2003, n. 9900, inLavoro nella giur., 2004, 467<br />

Gli elementi che <strong>di</strong>fferenziano il lavoro subor<strong>di</strong>nato da quello autonomo sono l’assoggettamento<br />

del lavoratore al potere <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />

limitazione <strong>di</strong> autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; la qualificazione<br />

del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non<br />

è determinante, stante la idoneità, nei rapporti <strong>di</strong> durata, del comportamento delle parti<br />

ad esprimere sia una <strong>di</strong>versa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova <strong>di</strong>versa volontà;<br />

invece, elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza <strong>di</strong> un orario <strong>di</strong> lavoro e la<br />

cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussi<strong>di</strong>aria e<br />

non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità <strong>di</strong><br />

determinate prestazioni ad un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o autonomo si risolve in<br />

un accertamento <strong>di</strong> fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto<br />

ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione (nella specie il giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>di</strong> merito, con la sentenza cassata dalla Suprema corte, aveva ritenuto la sussistenza della<br />

subor<strong>di</strong>nazione in relazione a <strong>di</strong>ciassette collaboratori del Coni che avevano reso prestazioni<br />

lavorative in un arco temporale <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni, senza effettuare, immotivatamente,<br />

alcuna indagine sulle singole posizioni lavorative, senza considerare, in questa<br />

situazione, il mancato esercizio <strong>di</strong> potere <strong>di</strong>sciplinare e senza giustificare adeguatamente<br />

il positivo riscontro degli in<strong>di</strong>ci secondari <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione).<br />

Cass. civ., sez. lav., 24.2.2006, n. 4171, inGiust. civ. mass., 2006, 2<br />

L’elemento che contrad<strong>di</strong>stingue il rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato rispetto al rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro autonomo, assumendo la funzione <strong>di</strong> parametro normativo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione della<br />

natura subor<strong>di</strong>nata del rapporto stesso, è il vincolo <strong>di</strong> soggezione personale del lavoratore<br />

- che necessita della prova <strong>di</strong> idonei in<strong>di</strong>ci rivelatori, incombente allo stesso lavoratore<br />

- al potere organizzativo, <strong>di</strong>rettivo e <strong>di</strong>sciplinare del datore <strong>di</strong> lavoro, con conseguente<br />

limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale.<br />

Pertanto, gli altri elementi, quali l’assenza <strong>di</strong> rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza<br />

<strong>di</strong> un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura<br />

meramente sussi<strong>di</strong>aria e non decisiva, possono costituire gli in<strong>di</strong>ci rivelatori, complessivamente<br />

considerati e tali da prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle<br />

parti, attraverso i quali <strong>di</strong>viene evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto, e cioè<br />

la subor<strong>di</strong>nazione, me<strong>di</strong>ante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze<br />

processuali. La relativa valutazione <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong> tali elementi è rimessa al giu<strong>di</strong>ce del<br />

merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuri<strong>di</strong>ci ed adeguatamente<br />

motivata, è insindacabile in sede <strong>di</strong> legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la<br />

determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Nella specie,<br />

la S.C., enunciando il richiamato principio, ha rigettato il ricorso proposto confermando<br />

l’impugnata sentenza con la quale era stata riconosciuta, sulla scorta della congrua valutazione<br />

delle risultanze probatorie acquisite, la sussistenza del carattere <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione<br />

in or<strong>di</strong>ne al rapporto intercorso tra una società esercente il servizio <strong>di</strong> riscossione tri-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 69<br />

buti ed un messo notificatore, a seguito <strong>di</strong> accertamento dell’emergenza degli in<strong>di</strong>ci rivelatori<br />

essenziali <strong>di</strong> tale vincolo).<br />

Cass. civ., sez. lav., 12.5.2005, n. 9967, inGiust. civ. mass., 2005, 5<br />

Con riferimento all’attività <strong>di</strong> insegnamento, ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione dei peculiari elementi<br />

in<strong>di</strong>cativi della subor<strong>di</strong>nazione, in collegamento con i criteri complementari e sussi<strong>di</strong>ari,<br />

quali la continuità delle prestazioni, l’osservanza <strong>di</strong> un orario, la perio<strong>di</strong>cità e<br />

predeterminazione della retribuzione, può essere <strong>di</strong>fferenziato, a seconda dei casi, il tipo<br />

<strong>di</strong> inserimento sia delle singole lezioni sia dell’attività del singolo docente, in un quadro<br />

complessivo <strong>di</strong>dattico, formativo, valutativo, <strong>di</strong>sciplinare. Ne consegue che non può attribuirsi<br />

la qualificazione <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato al relativo incarico <strong>di</strong> insegnamento<br />

quando non sia esistito comunque ‘‘inter partes’’ un vincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione a<br />

carico del prestatore - docente e, in particolare, non vi sia stato un concreto inserimento<br />

dell’insegnante nell’organizzazione complessiva della scuola. (Nel caso <strong>di</strong> specie, la Corte<br />

cass. ha ritenuto che la Corte <strong>di</strong> merito avesse fatto corretta applicazione <strong>di</strong> tale principio,<br />

con motivazione adeguatamente e correttamente motivata, qualificando come <strong>di</strong> lavoro<br />

autonomo il rapporto intercorso tra un liceo musicale e l’insegnante al quale era<br />

stato conferito l’incarico, contrattualmente definito come autonomo, <strong>di</strong> insegnamento <strong>di</strong><br />

corno, <strong>di</strong> durata biennale).<br />

Cass. civ., sez. lav., 28.3.1998, n. 3290, inRiv. it. <strong>di</strong>r. lav., 1999, II, 27<br />

Ogni attività che, per il modo in cui venga estrinsecata, possa essere configurabile come<br />

prestazione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato si presume effettuata a titolo oneroso e, perciò, l’assunto<br />

della sua riconducibilità a un rapporto <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

(in particolare ad attività <strong>di</strong> volontariato per comuni finalità ideali), e della correlativa<br />

gratuità della stessa attività, esige una prova tanto più rigorosa in quanto siano provate<br />

anche erogazioni perio<strong>di</strong>che <strong>di</strong> danaro in favore del prestatore (in or<strong>di</strong>ne alle quali<br />

l’‘‘accipiens’’ non è tenuto a provare l’insussistenza <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong>verso - in particolare<br />

rimborso spese - da quello retributivo, spettando, invece, all’altra parte dare prova <strong>di</strong><br />

una ‘‘causa solven<strong>di</strong>’’ eventualmente <strong>di</strong>versa da quella retributiva). (Nel caso, la questione<br />

si poneva nei confronti <strong>di</strong> soggetto che aveva operato per l’Inca - Cgil).<br />

Cass. civ., sez. lav., 6.4.1999, n. 3304, inGiust. civ. mass., 1999, 761<br />

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato si<br />

presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto <strong>di</strong>verso<br />

istituito ‘‘affectionis vel benevolentiae causa’’, caratterizzato dalla gratuità della prestazione;<br />

a tale fine non rileva il grado maggiore o minore <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione, cooperazione o<br />

inserimento del prestatore <strong>di</strong> lavoro, ma la sussistenza o meno <strong>di</strong> una finalità ideale alternativa<br />

rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando<br />

che la valutazione al riguardo compiuta dal giu<strong>di</strong>ce del merito è incensurabile in sede<br />

<strong>di</strong> legittimità, se immune da errori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato<br />

la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze <strong>di</strong> fatto emerse<br />

dall’istruttoria espletata, aveva ritenuto provato che il ricorrente, giornalista, aveva svolto<br />

a titolo gratuito l’attività, non a tempo pieno, <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un notiziario politico e<strong>di</strong>to<br />

da un gruppo consiliare presso un’assemblea regionale).


70<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

Cass. civ., sez. lav., 18.10.2005, n. 20157, inForo it., 2006, 4, 1082<br />

Il carattere residuale dell’impresa familiare, quale risulta dall’incipit dell’art. 230 bis c.c.,<br />

mira a coprire le situazioni <strong>di</strong> apporto lavorativo all’impresa del congiunto - parente entro<br />

il terzo grado o affine entro il secondo - che non rientrino nell’archetipo del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della<br />

subor<strong>di</strong>nazione, con l’effetto <strong>di</strong> confinare in un’area limitata quella del lavoro familiare<br />

gratuito. Di conseguenza, ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa<br />

ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito dovrà valutare<br />

le risultanze <strong>di</strong> causa per <strong>di</strong>stinguere tra la fattispecie del lavoro subor<strong>di</strong>nato e quella<br />

della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita<br />

della prestazione lavorativa per ragioni <strong>di</strong> solidarietà familiare. (Nella specie la S.C. ha<br />

cassato con rinvio la sentenza <strong>di</strong> merito che aveva, contrad<strong>di</strong>ttoriamente, escluso il lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato e in<strong>di</strong>viduato una causa gratuita dell’attività <strong>di</strong> collaborazione all’impresa<br />

a fronte <strong>di</strong> un corrispettivo perio<strong>di</strong>co per l’attività <strong>di</strong> servizio ai tavoli svolta dalla<br />

nuora).<br />

§ 3. Gli elementi essenziali del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

Cass. civ., sez. lav., 5.5.2004, n. 8579, inGiust. civ. mass., 2004, 5<br />

Il patto <strong>di</strong> prova apposto al contratto <strong>di</strong> lavoro mira a tutelare l’interesse <strong>di</strong> entrambe le<br />

parti contrattuali <strong>di</strong> sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza<br />

che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale<br />

alla suddetta sperimentazione per essere questa già intervenuta con esito positivo,<br />

attraverso lo svolgimento <strong>di</strong> un precedente rapporto <strong>di</strong> lavoro tra le parti, avente ad oggetto<br />

le medesime mansioni. (Fattispecie in cui la clausola <strong>di</strong> prova era stata apposta<br />

unilateralmente ad un rapporto imme<strong>di</strong>atamente succeduto ad altro precedente, senza soluzione<br />

<strong>di</strong> continuità e con il mantenimento della medesima qualifica, oltre che dell’anzianità<br />

<strong>di</strong> servizio già maturata).<br />

Cass. civ., sez. lav., 11.3.2004, n. 5016, inGiust. civ. mass., 2004, 3<br />

Il patto <strong>di</strong> prova apposto al contratto <strong>di</strong> lavoro mira a tutelare l’interesse <strong>di</strong> entrambe le<br />

parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi<br />

illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta<br />

sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni<br />

e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria<br />

opera per il datore <strong>di</strong> lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza <strong>di</strong> merito che,<br />

con riferimento a due successivi contratti a termine, aveva ritenuto legittimo il recesso<br />

del datore <strong>di</strong> lavoro dal secondo rapporto per mancato superamento della prova, senza<br />

tuttavia verificare se, alla data della stipulazione <strong>di</strong> tale contratto, vi fosse effettiva necessità<br />

per il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> verificare le qualità professionali, il comportamento e la<br />

personalità complessiva del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione).<br />

Cass. civ., sez. lav., 14.10.1999, n. 11597, inOrient. giur. lav., 1999, I, 968<br />

La stipulazione scritta del patto <strong>di</strong> prova deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale<br />

all’inizio dell’esecuzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro onde non attribuire al datore <strong>di</strong><br />

lavoro, in frode alla normativa <strong>di</strong> natura pubblicistica sui licenziamenti posta dal legislatore<br />

a tutela del lavoratore, un facile strumento idoneo a consentirgli la libera rece<strong>di</strong>bilità


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 71<br />

dal contratto - almeno per un certo periodo - anche senza giusta causa o giustificato motivo.<br />

(Nel caso <strong>di</strong> specie la S.C. ha ritenuto che la stipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato a efficacia <strong>di</strong>fferita con patto <strong>di</strong> prova apposto sin dal momento della stipula<br />

e, quin<strong>di</strong>, con attribuzione <strong>di</strong> efficacia <strong>di</strong>fferita al patto <strong>di</strong> prova medesimo, al pari <strong>di</strong><br />

tutte le altre clausole, non escludesse l’anteriorità del patto stesso rispetto al momento in<br />

cui il lavoratore era stato assunto in forza del suddetto contratto <strong>di</strong> lavoro in precedenza<br />

stipulato).<br />

C. Cost., 16.12.1980, n. 189, inCED, 1980<br />

Va riconosciuta la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall’impren<strong>di</strong>tore<br />

in costanza del periodo <strong>di</strong> prova e l’annullabilità dell’atto nel quale si esprime tutte<br />

le volte che il lavoratore (in assenza <strong>di</strong> una motivazione o anche in presenza <strong>di</strong> una motivazione<br />

apparente) lo provi illecitamente motivato. Così interpretate, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

cui all’art. 2096, comma terzo, c.c. e art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nelle parti<br />

in cui, rispettivamente, consentono il recesso immotivato del datore <strong>di</strong> lavoro dal rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro in prova, non contrastano con l’art. 3 Cost., commi primo e secondo, artt. 4<br />

e 25 Cost. e art. 41, comma secondo, Cost. Infatti appaiono non equiparabili le situazioni<br />

del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeterminato (e non giova<br />

richiamare le norme sul pubblico impiego dato che l’assunzione avviene a mezzo <strong>di</strong><br />

concorso); l’art. 4 Cost. non garantisce il <strong>di</strong>ritto alla conservazione del posto <strong>di</strong> lavoro;<br />

né l’art. 35 Cost. impone l’applicazione in<strong>di</strong>scriminata del principio della giusta causa e<br />

del giustificato motivo nei licenziamenti; la libertà e <strong>di</strong>gnità del lavoratore, ex art. 41,<br />

comma secondo, Cost., è garantita dalla riconosciuta possibilità <strong>di</strong> impugnazione del licenziamento<br />

effettivamente fondato su motivi illeciti; infine l’inversione dell’onere della<br />

prova sul lavoratore risponde ad un criterio generale ogni qualvolta questi assume la<br />

nullità del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi e sindacali.<br />

§ 4. Diritti e doveri delle parti nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

Cass. civ., sez. lav., 22.5.2000, n. 6664, inGiust. civ. mass., 2000, 1085<br />

L’inosservanza del dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nell’esecuzione<br />

della prestazione posta a suo carico comporta l’obbligo del risarcimento del danno<br />

cagionato al datore <strong>di</strong> lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve; in<br />

or<strong>di</strong>ne alla ripartizione dell’onere della prova, compete al datore <strong>di</strong> lavoro la prova del<br />

danneggiamento del bene, affidato quale strumento <strong>di</strong> lavoro, e quin<strong>di</strong> dell’inadempimento<br />

del lavoratore e a quest’ultimo la prova liberatoria a norma dell’art. 1218 c.c. della<br />

non imputabilità del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore.<br />

Cass. civ., sez. lav., 21.8.2004, n. 16530, inGiust. civ. mass., 2004, 9<br />

L’inosservanza del dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato nell’esecuzione<br />

della prestazione posta a suo carico comporta l’obbligo del risarcimento del danno<br />

cagionato al datore <strong>di</strong> lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve.<br />

Compete al datore <strong>di</strong> lavoro la prova della fattispecie <strong>di</strong> inadempimento, oltre che del<br />

danno e del nesso <strong>di</strong> causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non<br />

imputabilità della violazione delle regole del rapporto. (In applicazione <strong>di</strong> tale principio,<br />

la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che pur ritenendo accertato l’inadempimento<br />

del lavoratore - consistente nella omessa stampa delle fatture inserite nel sistema infor-


72<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

matico - e sussistente il nesso <strong>di</strong> causalità tra tale inadempimento e il danno - impossibilità,<br />

per il datore <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> detrarre l’imposta sul valore aggiunto e assoggettamento a<br />

sanzione pecuniaria - aveva fatto <strong>di</strong>scendere la non imputabilità dell’inadempimento, in<br />

<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prove specifiche che era onere del lavoratore fornire, dalla possibilità che aveva<br />

il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> controllare l’esecuzione della prestazione e dall’obbligo del lavoratore<br />

<strong>di</strong> uniformarsi alle <strong>di</strong>rettive impartite da un professionista che collaborava nell’azienda).<br />

Cass. civ. sez. lav., 21.3.2002, n. 4083, inMass. Giur. it., 2002<br />

Con riguardo al dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza del prestatore <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato la cui inosservanza<br />

comporta l’obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore <strong>di</strong> lavoro per<br />

responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subor<strong>di</strong>ni la<br />

possibilità del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> proporre l’azione risarcitoria alla preventiva adozione<br />

<strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente (fattispecie<br />

relativa alla previsione contenuta nell’art. 31 del C.C.N.L. del settore autotrasporti).<br />

Cass. civ., sez. lav., 28.3.1992, n. 3845, inDir. e prat. lav., 1992, 1633<br />

L’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza, imposto al lavoratore dall’art. 2104, primo comma, c.c., si sostanzia<br />

non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura<br />

<strong>di</strong> essa (<strong>di</strong>ligenza in senso tecnico) ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori<br />

che si rendano necessari in relazione all’interesse del datore <strong>di</strong> lavoro ad un’utile<br />

prestazione, restando peraltro escluso che tali comportamenti accessori siano dovuti dal<br />

lavoratore (in aggiunta alla sua prestazione lavorativa) allorché formino oggetto delle<br />

specifiche mansioni <strong>di</strong> altri lavoratori. (Nella specie, relativa ad incidente occorso a minore<br />

inabile, la S.C. ha escluso che la terapista fosse tenuta a vigilare il paziente anche<br />

al termine del trattamento, quando il paziente stesso doveva essere preso in consegna da<br />

un portantino).<br />

Cass. civ., sez. lav., 4.4.2005, n. 6957, inMass. giur. lav., 2005, 7, 550 nota <strong>di</strong> Bruzzone<br />

Dal collegamento dell’obbligo <strong>di</strong> fedeltà, <strong>di</strong> cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali<br />

<strong>di</strong> correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi<br />

non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da<br />

qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in<br />

contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione<br />

dell’impresa o crei situazioni <strong>di</strong> conflitto con le finalità e gli interessi della<br />

medesima o sia comunque idonea a ledere irrime<strong>di</strong>abilmente il presupposto fiduciario<br />

del rapporto. (Fattispecie relativa a lavoratore che aveva omesso <strong>di</strong> comunicare al datore<br />

<strong>di</strong> lavoro che i lavori sottoposti al suo controllo, quale supervisore, erano svolti da società<br />

partecipate da propri familiari).<br />

Cass. civ., sez. lav., 16.1.1996, n. 313, inNotiziario giurispr. lav., 1996, n. 140<br />

Ai fini della sussistenza della violazione del dovere <strong>di</strong> fedeltà, imposto al lavoratore dall’art.<br />

2105 c.c., e della conseguente responsabilità <strong>di</strong> quest’ultimo, è sufficiente anche la<br />

mera preor<strong>di</strong>nazione <strong>di</strong> una attività contraria agli interessi del datore <strong>di</strong> lavoro, che sia<br />

potenzialmente produttiva <strong>di</strong> danno.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 73<br />

Cass. civ., sez. lav., 5.12.1990, n. 11657, inNotiziario giurispr. lav., 1991, 320<br />

L’obbligo <strong>di</strong> fedeltà del lavoratore subor<strong>di</strong>nato, che va collegato ai principi generali <strong>di</strong><br />

correttezza e buonafede (artt. 1175 e 1375 c.c.), impone al lavoratore <strong>di</strong> tenere un comportamento<br />

leale verso il datore <strong>di</strong> lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli,<br />

anche potenzialmente, e, segnatamente, dal compimento <strong>di</strong> atti univocamente volti alla<br />

costituzione <strong>di</strong> società (o impresa in<strong>di</strong>viduale) avente per oggetto la medesima attività<br />

economica del datore <strong>di</strong> lavoro. (Principio affermato con riguardo a pilota <strong>di</strong>pendente<br />

dell’A.T.I. che aveva amministrato, svolgendovi anche le mansioni <strong>di</strong> pilota, società per<br />

l’esercizio ed il noleggio <strong>di</strong> aeromobili).<br />

Cass. civ., sez. lav., 16.1.1988, n. 299, inDir. e prat. lav., 1988, 1517<br />

Il dovere <strong>di</strong> fedeltà del lavoratore subor<strong>di</strong>nato, sancito dall’art. 2105 c.c. si sostanzia nell’obbligo<br />

<strong>di</strong> quest’ultimo <strong>di</strong> tenere un comportamento leale verso il datore <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong><br />

tutelarne in ogni modo gli interessi. Pertanto rientra nella sfera <strong>di</strong> tale dovere - che permane<br />

anche nel periodo <strong>di</strong> preavviso fino alla cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro - il <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> concorrenza ed in particolare il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> trattare affari per conto proprio o <strong>di</strong><br />

terzi in concorrenza con l’impren<strong>di</strong>tore nel medesimo settore produttivo o commerciale,<br />

anche se tale comportamento non integri gli estremi della concorrenza sleale ai sensi dell’art.<br />

2598 c.c. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giu<strong>di</strong>ce del merito il<br />

quale aveva condannato il lavoratore al risarcimento del danno in favore del datore <strong>di</strong><br />

lavoro per essersi il primo adoperato per sottrarre la rappresentanza commerciale <strong>di</strong> alcune<br />

<strong>di</strong>tte al secondo al fine <strong>di</strong> ottenerla in proprio).<br />

T. Milano, 15.12.1999, inLavoro nella Giur., 2000, 467<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro è titolare nei confronti del prestatore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>rettivo<br />

che si configura come potere organizzativo del lavoro, <strong>di</strong>retto a conformare l’attività utile<br />

<strong>di</strong> ciascun lavoratore alle esigenze dell’impresa, traducendosi, in concreto, nelle istruzioni<br />

che il datore <strong>di</strong> lavoro e i suoi collaboratori impartiscono per l’esecuzione e la <strong>di</strong>sciplina<br />

del lavoro. La pretesa e l’insistenza del lavoratore a che tali istruzioni siano date<br />

per iscritto, oltre che essere incompatibili con il funzionale ed or<strong>di</strong>nato svolgimento <strong>di</strong><br />

un pubblico esercizio, si traducono in manifestazioni <strong>di</strong> insubor<strong>di</strong>nazione che costituiscono<br />

grave inadempimento degli obblighi contrattuali.<br />

§ 5. Il contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato<br />

T. Milano, 11.5.2006, inMassima redazionale, 2007<br />

La legge n. 368/2001 non attribuisce al datore <strong>di</strong> lavoro una licenza incon<strong>di</strong>zionata a derogare<br />

alla regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato, <strong>di</strong>sponendo che il<br />

giu<strong>di</strong>ce ne possa controllare la reale esigenza nel caso concreto. Perciò, ècompito del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>care per iscritto e con la necessaria precisione, la ragione concreta<br />

dell’apposizione del termine nel contratto <strong>di</strong> assunzione, alla quale risulta così vincolato:<br />

compito, peraltro, che non può ritenersi pregiu<strong>di</strong>zialmente assolto ove il contratto richiami<br />

una delle fattispecie previste dal Ccnl.<br />

T. Milano, 21.11.2006, inMassima redazionale, 2007<br />

Le ragioni giustificatrici del termine devono sempre risultare specificate per iscritto ed essere<br />

<strong>di</strong> univoca ed imme<strong>di</strong>ata percezione per consentire al lavoratore e al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> va-


74<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

lutare l’effettività della causale allegata per evitare che la clausola del termine sia utilizzata<br />

- in frode alla legge - anche laddove non ricorrano reali esigenze aziendali.<br />

T. Milano, 24.12.2005, inOrient. giur. lav., 2006, 1, 115<br />

L’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001 <strong>di</strong>spone che l’apposizione del termine è priva<br />

<strong>di</strong> effetto se non risulta, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, da atto scritto nel quale sono specificate<br />

le ragioni tecniche, organizzative o sostitutive <strong>di</strong> cui al comma 1. Il datore <strong>di</strong> lavoro<br />

dovrà dunque specificare nel contratto quale tra le innumerevoli cause giustifichi<br />

l’apposizione del termine e non potrà fare semplice riferimento alle generiche declaratorie<br />

contenute nella norma <strong>di</strong> legge, ciò per consentire un controllo effettivo da parte del<br />

giu<strong>di</strong>ce.<br />

T. Frosinone, 9.2.2005, inMassima redazionale, 2006<br />

L’apposizione del termine al contratto è ingiustificata e la relativa clausola è nulla (nullità<br />

parziale del contratto) nel caso <strong>di</strong> insussistenza delle esigenze <strong>di</strong> carattere tecnico, organizzativo,<br />

produttivo, sostitutivo che consentono il ricorso al lavoro a tempo determinato,<br />

in assenza <strong>di</strong> prova contraria. Perciò la clausola oppositiva del termine è sostituita<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dalla norma imperativa che prevede la normale durata a tempo indeterminato<br />

del rapporto, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. e il rapporto <strong>di</strong> lavoro deve intendersi<br />

sorto fin dall’inizio come a tempo indeterminato.<br />

T. Marsala, 27.1.2005, inMassima redazionale, 2005<br />

Qualora non siano specificate, risultando generiche o indeterminate, le ragioni che motivano<br />

il ricorso all’assunzione a tempo determinato del lavoratore, l’apposizione del termine<br />

<strong>di</strong> durata nel contratto <strong>di</strong> lavoro si deve considerare senza effetto: la clausola in tal<br />

modo formulata o non risultante specificamente da atto scritto è nulla e il contratto resta<br />

valido per il resto, non potendosi risolvere l’onere formale che grava sul datore <strong>di</strong> lavoro<br />

<strong>di</strong> specificare le dette ragioni in una mera clausola <strong>di</strong> stile dedotta in modo generico nel<br />

contratto in<strong>di</strong>viduale. La mancanza delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine<br />

al rapporto <strong>di</strong> lavoro (a <strong>di</strong>fferenza dell’in<strong>di</strong>cazione indeterminata e generica delle<br />

stesse, in ragione della quale si considera senza effetto la clausola appositiva del termine)<br />

determina la nullità della clausola contenente l’in<strong>di</strong>cazione del detto termine per violazione<br />

<strong>di</strong> norma imperativa, ricorrendo pertanto un’ipotesi <strong>di</strong> nullità parziale che non caduca<br />

l’intero regolamento negoziale salvo che non risulti che le parti non lo avrebbero<br />

concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.<br />

T. Monza, 18.1.2005, inRiv. critica <strong>di</strong>r. lav., 2005, 152<br />

La necessità che il datore <strong>di</strong> lavoro in<strong>di</strong>chi specificamente la motivazione che legittima la<br />

stipulazione <strong>di</strong> un contratto a termine, senza ricorrere a formule generiche, sussiste anche<br />

nell’ipotesi <strong>di</strong> contratti a termine stipulati nel regime transitorio nei casi previsti dai<br />

contratti collettivi ex art. 23 legge n. 56/1987. L’illegittima apposizione del termine, sia<br />

che <strong>di</strong>penda da motivi formali che dall’accertata esistenza in concreto della motivazione<br />

addotta, comporta la conversione a tempo indeterminato del rapporto che, nel primo caso,<br />

opera ex art. 1, secondo comma, D.Lgs. n. 368/2001 e nel secondo caso, ex art. 1419,<br />

secondo comma, c.c.


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 75<br />

§ 10. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti<br />

Cass. civ., sez. lav., 9.9.2003, n. 13191, inGiust. civ. mass., 2003, 9<br />

La qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente spetta al prestatore <strong>di</strong> lavoro che, come alter ego dell’impren<strong>di</strong>tore,<br />

sia preposto alla <strong>di</strong>rezione dell’intera organizzazione aziendale, o <strong>di</strong> una branca o<br />

settore autonomo <strong>di</strong> essa, e sia in concreto investito <strong>di</strong> attribuzioni che, per la loro ampiezza<br />

e per i poteri <strong>di</strong> iniziativa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità che comportano, gli consentano, sia<br />

pure nell’osservanza delle <strong>di</strong>rettive programmatiche del datore <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> imprimere<br />

un in<strong>di</strong>rizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al<br />

governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi <strong>di</strong> essa, così <strong>di</strong>fferenziandosi<br />

dall’impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive, che è colui che è preposto a un singolo,<br />

subor<strong>di</strong>nato ramo <strong>di</strong> servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore o <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri <strong>di</strong><br />

iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e <strong>di</strong> più modesto e<br />

limitato rilievo sia all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi.<br />

Cass. civ., sez. lav., 22.6.2006, n. 14461, inGiust. civ. mass., 2006, 6<br />

Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del<br />

1990, non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui agli<br />

artt. 1 e 3, legge n. 604 del 1966, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull’art. 10<br />

della legge n. 604, con la conseguenza che nel suddetto rapporto <strong>di</strong> lavoro la stabilità<br />

può essere assicurata soltanto me<strong>di</strong>ante l’introduzione ad opera dell’autonomia collettiva<br />

o in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> limitazioni alla facoltà <strong>di</strong> recesso del datore <strong>di</strong> lavoro; tuttavia, in caso<br />

<strong>di</strong> recesso - come nella specie - non affetto da nullità ma soltanto ingiustificato, l’atto <strong>di</strong><br />

recesso è inidoneo a realizzare la risoluzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro soltanto nell’ambito<br />

dell’area <strong>di</strong> operatività della stabilità reale. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza<br />

<strong>di</strong> merito che, a fronte del recesso datoriale dal rapporto <strong>di</strong> lavoro con due <strong>di</strong>rigenti comunicato<br />

per un motivo non consentito dal contratto collettivo, aveva ritenuto che il rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro non si fosse risolto). (Cassa con rinvio, App. Trieste, 28 Gennaio 2004).<br />

Cass. civ., sez. lav., 5.10.2002, n. 14310, inGiust. civ. mass., 2002, fasc. 10<br />

Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il rapporto <strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente<br />

non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui agli art.<br />

1 e 3 della legge n. 604 del 1966, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull’art. 10<br />

della legge n. 604. Pertanto la limitata tutela del licenziamento del <strong>di</strong>rigente trova fonte<br />

unicamente nella previsione generalmente contenuta nei contratti collettivi, attraverso il<br />

richiamo alla nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del provve<strong>di</strong>mento espulsivo, e cioè ad un requisito<br />

(la cui insussistenza, ferma la vali<strong>di</strong>tà del recesso, attribuisce il <strong>di</strong>ritto ad una speciale<br />

indennità ‘‘supplementare’’ a carattere risarcitorio), il cui contenuto, trattandosi <strong>di</strong><br />

un istituto <strong>di</strong> origine contrattuale, va enucleato dal giu<strong>di</strong>ce del merito con indagine interpretativa<br />

della clausola collettiva ai sensi degli art. 1362 ss. c.c., censurabile in sede <strong>di</strong> legittimità<br />

solo per vizi <strong>di</strong> motivazione o per violazione delle regole <strong>di</strong> ermeneutica contrattuale.<br />

Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002 n. 10113, inGiust. civ. mass., 2002, 1200<br />

Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e<br />

la nozione contrattuale <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del licenziamento del <strong>di</strong>rigente, anche al rap-


76<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

porto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del<br />

licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza <strong>di</strong> esso, del licenziamento è necessaria<br />

una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguità temporale tra i fatti<br />

posti alla base del licenziamento e quest’ultimo, anche ai fini della configurabilità <strong>di</strong> un<br />

effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.<br />

Cass. civ., sez. lav., 24.6.1998, n. 6268, inMass. giur. lav., 1998<br />

I limiti al potere <strong>di</strong> recesso del datore <strong>di</strong> lavoro nei confronti dei <strong>di</strong>rigenti d’azienda, ai<br />

quali non trova applicazione la <strong>di</strong>sciplina limitativa del licenziamento in<strong>di</strong>viduale, sono<br />

rimessi all’autonomia privata, sia collettiva che in<strong>di</strong>viduale, che può far ricorso anche a<br />

clausole o concetti generali per <strong>di</strong>sciplinare l’ipotesi del licenziamento ingiustificato pur<br />

senza specificarla in una casistica dettagliata o in una definizione particolareggiata, ma<br />

non fino al punto da attribuire alla nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del licenziamento una tale<br />

ampiezza da ritenere sufficiente qualsiasi motivazione non pretestuosa; né la legittimità<br />

del licenziamento è assicurata dal mero rispetto delle regole <strong>di</strong> correttezza e buona fede<br />

che costituiscono semplicemente un criterio <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> condotte rilevanti sotto<br />

il profilo giuri<strong>di</strong>co, ma non definiscono le ipotesi nelle quali i contratti collettivi hanno<br />

ritenuto giustificato il licenziamento.<br />

Cass. civ., sez. lav., 23.2.2002, n. 2639, inNotiziario giurispr. lav., 2002, 361<br />

Il criterio su cui parametrare la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tali ragioni è dato dal rispetto da parte del datore<br />

<strong>di</strong> lavoro dei principi <strong>di</strong> correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e del<br />

<strong>di</strong>vieto del licenziamento <strong>di</strong>scriminatorio o per altro motivo illecito, con l’utilizzabilità -<br />

in caso <strong>di</strong> condotta <strong>di</strong> parziale o inesatto inadempimento - anche dei generali criteri co<strong>di</strong>cistici<br />

<strong>di</strong> valutazione della gravità dell’inadempimento.<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.1.2003, n. 322, inMass. giur. lav., 2004, 6, 29<br />

Ai fini della legittimità del licenziamento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, la legge richiede che esso appaia<br />

giustificato, non richiedendo invece l’esistenza <strong>di</strong> una giusta causa o <strong>di</strong> un giustificato<br />

motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subor<strong>di</strong>nati dalla l. 15 luglio<br />

1966 n. 604, e pertanto rimanendo esclusa la fruibilità da parte del <strong>di</strong>rigente della<br />

tutela prevista da tale norma; in particolare, la nozione convenzionale <strong>di</strong> giustificatezza<br />

del licenziamento è molto più ampia <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> giusta causa o <strong>di</strong> giustificato motivo, e<br />

si estende fino a ricomprendere qualsiasi motivo <strong>di</strong> recesso che ne escluda l’arbitrarietà,<br />

con i limiti del rispetto dei principi <strong>di</strong> correttezza e buonafede nell’esecuzione del contratto,<br />

e del <strong>di</strong>vieto del licenziamento <strong>di</strong>scriminatorio (nel caso <strong>di</strong> specie, la suprema corte<br />

ha escluso la sussistenza <strong>di</strong> vizi <strong>di</strong> motivazione nella sentenza <strong>di</strong> merito che aveva ritenuto<br />

legittimo il licenziamento a fronte <strong>di</strong> una effettiva ristrutturazione aziendale che<br />

aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il <strong>di</strong>rigente licenziato).<br />

Cass. civ., sez. lav., 11.7.2002, n. 10113, inMass. Giur. It., 2002<br />

Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e<br />

la nozione contrattuale <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’ del licenziamento del <strong>di</strong>rigente, anche al rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>rigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del<br />

licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza <strong>di</strong> esso, del licenziamento è necessaria<br />

una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguità temporale tra i fatti


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 77<br />

posti alla base del licenziamento e quest’ultimo, anche ai fini della configurabilità <strong>di</strong> un<br />

effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.<br />

Cass. civ., S.U., 30.3.2007, n. 7880, inGuida <strong>di</strong>r., 2007, 17, 44<br />

Le garanzie proce<strong>di</strong>mentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, l. 20 maggio 1970 n. 300 devono<br />

trovare applicazione nell’ipotesi <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente, a prescindere dalla<br />

specifica collocazione che lo stesso assume nell’impresa, sia se il datore <strong>di</strong> lavoro addebiti<br />

al <strong>di</strong>rigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole), sia<br />

se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili <strong>di</strong> farne venir meno la<br />

fiducia. Dalla violazione <strong>di</strong> dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle<br />

condotte causative del recesso, ne scaturisce l’applicazione delle conseguenze fissate dalla<br />

contrattazione collettiva <strong>di</strong> categoria per il licenziamento privo <strong>di</strong> giustificazione, non<br />

potendosi per motivi, oltre che giuri<strong>di</strong>ci, logico-sistematici assegnare all’inosservanza delle<br />

garanzie proce<strong>di</strong>mentali effetti <strong>di</strong>fferenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire<br />

dall’accertamento della sussistenza dell’illecito <strong>di</strong>sciplinare o <strong>di</strong> fatti in altro modo<br />

giustificativi del recesso.<br />

Cass. civ., sez. lav., 16.1.2006, n. 749, inGiust. civ. mass., 2006, 1<br />

Al rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti non si applicano, in ragione del suo carattere particolarmente<br />

fiduciario, numerose <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la stessa tipologia contrattuale<br />

con riferimento alle altre categorie <strong>di</strong> lavoratori. In particolare, al contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

a termine dei <strong>di</strong>rigenti non si applica l’art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del<br />

1962, e pertanto la continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro a termine dopo la scadenza del<br />

termine stesso non ne comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato.<br />

Cass. civ., sez. lav., 19.9.2005, n. 18482, inGiust. civ. mass., 2005, 9<br />

Ai fini della valutazione in or<strong>di</strong>ne al <strong>di</strong>ritto al riconoscimento della qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente,<br />

il tratto caratteristico della figura del <strong>di</strong>rigente d’azienda rispetto a funzioni simili come<br />

quella <strong>di</strong> impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive, va in<strong>di</strong>viduato nell’autonomia e nella <strong>di</strong>screzionalità<br />

delle scelte decisionali, in modo che l’attività del <strong>di</strong>rigente influisca sugli obiettivi<br />

complessivi dell’impren<strong>di</strong>tore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />

interpretando il contratto collettivo <strong>di</strong> riferimento, avesse fatto corretta applicazione<br />

<strong>di</strong> tali principi, escludendo la qualifica <strong>di</strong>rigenziale <strong>di</strong> un capocantiere <strong>di</strong> un’impresa e<strong>di</strong>le<br />

stante la mancanza <strong>di</strong> prova in or<strong>di</strong>ne alla responsabilità <strong>di</strong> più cantieri quale sintomo,<br />

insieme ad altri, <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> significativa autonomia e potere decisionale).<br />

Cass. civ., sez. lav., 27.4.2004, n. 8064, inGiust. civ. mass., 2004, 4<br />

Ai fini della valutazione in or<strong>di</strong>ne al <strong>di</strong>ritto al riconoscimento della qualifica <strong>di</strong> Dirigente,<br />

occorre che le mansioni in concreto svolte dal <strong>di</strong>pendente siano coor<strong>di</strong>nate - e non<br />

subor<strong>di</strong>nate - a quelle dei Dirigenti, essendo caratterizzata la figura professionale del Dirigente<br />

dalla autonomia e <strong>di</strong>screzionalità delle decisioni, dalla mancanza <strong>di</strong> una vera e<br />

propria <strong>di</strong>pendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni - tali da influire sulla<br />

conduzione <strong>di</strong> un’intera azienda o <strong>di</strong> un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un<br />

settore <strong>di</strong> essa - senza che possa rilevare il trattamento riservato dall’azienda ad altro <strong>di</strong>pendente<br />

svolgente identiche mansioni, in mancanza <strong>di</strong> un principio <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> trattamento,<br />

o <strong>di</strong> comparazione soggettiva tra lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che<br />

il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito avesse fatto corretta applicazione <strong>di</strong> tali principi, avendo escluso che


78<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

il Direttore Commerciale <strong>di</strong> una Compagnia <strong>di</strong> navigazione aerea, non avendo la responsabilità<br />

della gestione né la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, ed<br />

avendo un potere <strong>di</strong> firma limitato alla richiesta <strong>di</strong> biglietti gratuiti o a tariffa scontata,<br />

fosse da inquadrare come impiegato con funzioni <strong>di</strong>rettive, qualifica prevista dal contratto<br />

collettivo FAIRO, piuttosto che nella richiesta categoria <strong>di</strong>rigenziale).<br />

Cass. civ., sez. lav., 16.6.2003, n. 9640, inGiust. civ. mass., 2003, 6<br />

Nell’ambito del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente spetta al prestatore<br />

d’opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale ‘‘alter ego’’ dell’impren<strong>di</strong>tore,<br />

sia preposto alla <strong>di</strong>rezione dell’intera organizzazione aziendale o a quella <strong>di</strong><br />

un settore autonomo dell’azienda, esplicando la sua attività con ampi poteri <strong>di</strong>screzionali,<br />

pur nel quadro delle <strong>di</strong>rettive dell’impren<strong>di</strong>tore. I tratti caratteristici che qualificano,<br />

invece, l’impiegato <strong>di</strong> concetto <strong>di</strong> prima categoria, o con funzioni <strong>di</strong>rettive, consistono<br />

nella preposizione, formale o <strong>di</strong> fatto, del prestatore d’opera a un ramo o servizio dell’impresa<br />

e nell’attuazione, con poteri <strong>di</strong> supremazia gerarchica, <strong>di</strong> determinazione e <strong>di</strong><br />

autonomia esecutiva, delle <strong>di</strong>rettive generali dell’impren<strong>di</strong>tore o del <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> una parte<br />

autonoma dell’impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che,<br />

con giu<strong>di</strong>zio congruamente motivato e immune da vizi logico - giuri<strong>di</strong>ci, aveva riconosciuto<br />

la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente a due <strong>di</strong>pendenti del Governo degli Stati Uniti d’America<br />

in servizio presso il Camp Darby <strong>di</strong> Tirrenia).<br />

Cass. civ., sez. lav., 14.6.2006, n. 13719, inForo it., 2006, 10, 2724<br />

Il rapporto <strong>di</strong> lavoro del <strong>di</strong>rigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti<br />

in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la nozione <strong>di</strong> ‘‘giustificatezza’’<br />

del licenziamento del <strong>di</strong>rigente, posta dalla contrattazione collettiva <strong>di</strong> settore,<br />

non coincide con quella <strong>di</strong> giustificato motivo <strong>di</strong> licenziamento contemplata dall’art. 3<br />

della stessa legge 15 luglio 1966, n. 604. Inoltre, ai fini della spettanza dell’indennità supplementare<br />

prevista dalla contrattazione collettiva in caso <strong>di</strong> licenziamento del <strong>di</strong>rigente,<br />

la giustificatezza del recesso del datore <strong>di</strong> lavoro non deve necessariamente coincidere<br />

con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione <strong>di</strong> grave crisi<br />

aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto<br />

che il principio <strong>di</strong> correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare<br />

la legittimità del licenziamento, deve essere coor<strong>di</strong>nato con quello della libertà <strong>di</strong> iniziativa<br />

economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe ra<strong>di</strong>calmente negata, ove si impe<strong>di</strong>sse<br />

all’impren<strong>di</strong>tore, a fronte <strong>di</strong> razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, <strong>di</strong><br />

scegliere <strong>di</strong>screzionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della<br />

gestione dell’impresa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta degli enunciati principi, ha confermato<br />

la sentenza impugnata che, all’esito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> rinvio, aveva correttamente<br />

escluso la pretestuosità del licenziamento del <strong>di</strong>rigente ricorrente, alla stregua - in applicazione<br />

della sentenza <strong>di</strong> cassazione rescindente - della giustificatezza del recesso datoriale<br />

fondato sul legittimo esercizio del potere riservato all’impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> riorganizzare<br />

le risorse umane in modo da consentire una gestione non in per<strong>di</strong>ta dell’azienda). (Rigetta,<br />

App. Milano, 28 Aprile 2003).<br />

Cass. civ., sez. lav., 2.3.2006, n. 4614, inDir. e giustizia, 2006, 20, 35<br />

Posto che le garanzie proce<strong>di</strong>mentali dettate dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge<br />

n. 300 del 1970 sono applicabili anche in caso <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente d’a-


Capitolo primo - Il lavoro subor<strong>di</strong>nato 79<br />

zienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione<br />

aziendale, il <strong>di</strong>rigente che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili<br />

<strong>di</strong>versi dall’inosservanza della procedura garantistica <strong>di</strong> cui all’art. 7 della legge n.<br />

300 del 1970 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione<br />

del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del ‘‘petitum’’, comportando<br />

la deduzione <strong>di</strong> un’altra e <strong>di</strong>versa causa ‘‘peten<strong>di</strong>’’ con l’inserimento <strong>di</strong> un fatto nuovo a<br />

fondamento della pretesa e <strong>di</strong> un <strong>di</strong>verso tema <strong>di</strong> indagine e <strong>di</strong> decisione, è preclusa dall’art.<br />

437, comma secondo, cod. proc. civ. (Nella specie, nella quale il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito<br />

aveva applicato tale principio sul presupposto che l’eccezione <strong>di</strong> nullità per violazione<br />

del citato art. 7 era stata formulata per la prima volta in grado <strong>di</strong> appello, la S.C. ha <strong>di</strong>chiarato<br />

inammissibile il ricorso incidentale, per non aver il ricorrente che assumeva <strong>di</strong><br />

aver formulato in primo grado la relativa eccezione, assolto l’onere <strong>di</strong> specificare, per il<br />

principio <strong>di</strong> autosufficienza del ricorso, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> riferimenti invero troppo vaghi e generici,<br />

gli esatti termini con cui tale eccezione era stata formulata). (Cassa con rinvio,<br />

App. Bolzano, 17 Febbraio 2003).<br />

Cass. civ., sez. lav., 21.8.2003, n. 12301, inNotiziario giuri<strong>di</strong>co lav., 2004, 54<br />

Il personale <strong>di</strong>rettivo ha <strong>di</strong>ritto a compenso per prestazioni <strong>di</strong> lavoro straor<strong>di</strong>nario solo<br />

nel caso in cui le norme collettive delimitino anche per il medesimo un orario normale<br />

<strong>di</strong> lavoro e questo venga superato, oppure nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa<br />

ecceda i limiti della ragionevolezza.<br />

A. Milano, 30.12.2002, inRiv. critica <strong>di</strong>r. lav., 2003, 327<br />

Al fine del riconoscimento del trattamento previsto dall’art. 13 del Contratto collettivo<br />

nazionale <strong>di</strong> lavoro per i <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong> aziende industriali è necessario e sufficiente che vi<br />

sia stato mutamento dell’assetto proprietario, che il <strong>di</strong>pendente abbia precisato le ragioni<br />

delle proprie <strong>di</strong>missioni con riferimento a tale fatto e che le <strong>di</strong>missioni intervengano entro<br />

il termine in<strong>di</strong>cato nella norma, escludendosi a carico del <strong>di</strong>rigente l’obbligo del<br />

preavviso o del pagamento della relativa indennità sostitutiva.<br />

T. Vicenza, 14.2.2000, inRass. giur. lav. Veneto, 2002, 2, 53, con nota <strong>di</strong> Belligoli<br />

Le <strong>di</strong>missioni per giusta causa <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente ai sensi dell’art. 2119 c.c. vanno equiparate<br />

al licenziamento ai soli effetti del preavviso, con la conseguenza che al lavoratore <strong>di</strong>missionario<br />

saranno riconosciuti <strong>di</strong>ritti che la legge espressamente prevede (indennità <strong>di</strong><br />

preavviso) e non quelli ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva per il caso <strong>di</strong> licenziamento<br />

illegittimo.<br />

P. Verona, 7.1.1995, Rass. giur. lav. Veneto, 2002, 2, 53, con nota <strong>di</strong> Belligoli<br />

La mancata corresponsione al <strong>di</strong>rigente delle retribuzioni spettantigli costituisce giusta causa<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni e legittima il <strong>di</strong>ritto del medesimo all’indennità sostitutiva <strong>di</strong> preavviso.<br />

Cass. civ., sez. lav., 28.3.2002, n. 4566, inNot. giur. lav., 2002, 570<br />

Il <strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> azienda industriale che, ai sensi dell’art. 19 del contratto collettivo <strong>di</strong> categoria<br />

16 maggio 1985, contenente una clausola compromissoria per arbitrato irrituale,<br />

abbia a<strong>di</strong>to il collegio arbitrale (senza che a ciò si sia opposta la controparte) per la determinazione<br />

dell’indennità supplementare in relazione alla mancanza <strong>di</strong> giustificazione<br />

del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia <strong>di</strong>chiarato privo


80<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

<strong>di</strong> legittimazione a decidere la controversia o che il proce<strong>di</strong>mento non sia pervenuto alla<br />

sua conclusione con il lodo, ovvero che il relativo patto sia <strong>di</strong>venuto per qualsiasi ragione<br />

inoperante) proporre la medesima azione in sede giu<strong>di</strong>ziaria, non essendo abilitato a<br />

trasferire unilateralmente la questione davanti al giu<strong>di</strong>ce dopo il compimento <strong>di</strong> atti incompatibili<br />

con la volontà <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tale tutela e in mancanza <strong>di</strong> una volontà del<br />

datore <strong>di</strong> lavoro contraria all’utilizzazione del proce<strong>di</strong>mento arbitrale. (Nella specie, la<br />

sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva <strong>di</strong>chiarato la inammissibilità della domanda<br />

in sede giu<strong>di</strong>ziaria, in presenza <strong>di</strong> un lodo arbitrale che aveva validamente <strong>di</strong>chiarato<br />

l’irricevibilità del ricorso del <strong>di</strong>rigente per mancata osservanza del termine decadenziale<br />

previsto dalla procedura arbitrale).<br />

P. Verona, 31.3.1995, inRass. giur. lav. Veneto, 2002, 2, 53, con nota <strong>di</strong> Belligoli<br />

L’indennità prevista dall’art. 19 c.c.n.l. <strong>di</strong>rigenti aziende industriali non spetta al <strong>di</strong>rigente<br />

che si <strong>di</strong>mette volontariamente; tuttavia, quando le <strong>di</strong>missioni sono sorrette da giusta<br />

causa in quanto determinate dal persistente inadempimento al pagamento delle retribuzioni<br />

posto in essere dal datore <strong>di</strong> lavoro, deve essere riconosciuto il <strong>di</strong>ritto del <strong>di</strong>rigente<br />

al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in applicazione delle norme<br />

generali <strong>di</strong> cui agli artt. 1223 ss. c.c., ricomprendendo tale norma tanto la per<strong>di</strong>ta subita<br />

dal cre<strong>di</strong>tore quanto il mancato guadagno (in quanto ne siano conseguenza imme<strong>di</strong>ata e<br />

<strong>di</strong>retta); trattandosi <strong>di</strong> danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare il<br />

giu<strong>di</strong>ce deve procedere alla liquidazione in via equitativa, e può utilizzare a tal fine la<br />

previsione contenuta nell’art. 19 c.c.n.l. citato.<br />

Cass. civ., sez. lav., 22.5.2001, n. 6975, inMass. Giur. It., 2001<br />

In tema <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente industriale, il cui rapporto <strong>di</strong> lavoro è caratterizzato<br />

da una accentuata fiducia, spetta al giu<strong>di</strong>ce del merito apprezzare - con valutazione<br />

incensurabile in sede <strong>di</strong> legittimità, ove congruamente motivata - se l’atto <strong>di</strong> recesso sia<br />

determinato o meno dalla menomazione <strong>di</strong> detto elemento fiduciario, e sia, quin<strong>di</strong>, giustificato<br />

dalla presenza <strong>di</strong> una giusta causa.<br />

Cass. civ., sez. lav., 28.11.1998, n. 12127, inMass. Giur. It., 1998<br />

In tema <strong>di</strong> annullamento dell’atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento<br />

per giusta causa si configura come prospettazione <strong>di</strong> un male ingiusto <strong>di</strong> per sé - anziché come<br />

minaccia <strong>di</strong> far valere un <strong>di</strong>ritto - solo ove si accerti l’inesistenza del <strong>di</strong>ritto del datore <strong>di</strong><br />

lavoro al licenziamento, per l’insussistenza dell’inadempienza addebitata al <strong>di</strong>pendente. Ne<br />

consegue che tale configurabilità è, <strong>di</strong> regola, da escludere nell’ipotesi in cui la suddetta evenienza<br />

si verifichi nei confronti <strong>di</strong> un <strong>di</strong>rigente. Infatti, anche dopo l’entrata in vigore della l.<br />

n. 108 del 1990, il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti rimane assoggettato al regime <strong>di</strong> libera rece<strong>di</strong>bilità,<br />

a meno che ad opera dell’autonomia privata, collettiva o in<strong>di</strong>viduale, vengano<br />

previste delle limitazioni alla facoltà <strong>di</strong> recesso del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

P. Firenze, 15.1.1999, inToscana giur., 1998, 715<br />

Il <strong>di</strong>pendente (<strong>di</strong>rigente nella specie) può troncare il rapporto ai sensi dell’art. 2119 c.c.<br />

anche nel corso del periodo <strong>di</strong> preavviso intimatogli dal datore <strong>di</strong> lavoro e richiedere<br />

per poi ottenere, l’indennità contrattuale prevista per il licenziamento ingiustificato.

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