IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
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Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
cifica del progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento, che deve essere coerente<br />
con il tipo <strong>di</strong> attività lavorativa oggetto del contratto.<br />
In mancanza <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> inserimento o <strong>di</strong> forma scritta il contratto è<br />
nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza<br />
dalla data <strong>di</strong> costituzione del rapporto.<br />
L’art. 57, d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il contratto <strong>di</strong> inserimento è<br />
un contratto a tempo determinato, la cui durata non può essere inferiore<br />
a nove mesi e non superiore ai <strong>di</strong>ciotto mesi (elevabili fino a trentasei<br />
mesi per l’assunzione <strong>di</strong> persone affette da un grave han<strong>di</strong>cap fisico,<br />
mentale o psichico).<br />
Per l’assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento, la legge prevede per il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro la fruizione <strong>di</strong> alcuni incentivi <strong>di</strong> natura normativa e <strong>di</strong><br />
natura economica.<br />
Sotto il profilo degli incentivi normativi, l’art. 59, d.lg. n. 276/2003 stabilisce<br />
che durante il contratto <strong>di</strong> inserimento la categoria <strong>di</strong> inquadramento<br />
del lavoratore può essere inferiore, per non più <strong>di</strong> due livelli, alla<br />
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong><br />
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni<br />
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preor<strong>di</strong>nato<br />
il progetto <strong>di</strong> inserimento dei lavoratori oggetto del contratto.<br />
Inoltre, secondo il 2º co. dell’art. 59 i lavoratori assunti con contratto <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>stato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi<br />
e contratti collettivi per l’applicazione <strong>di</strong> particolari normative e istituti.<br />
Per quanto riguarda, invece, gli incentivi economici, la legge prevede<br />
l’applicazione degli stessi incentivi contributivi che erano previsti in materia<br />
<strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro, ad esclusione dell’assunzione con<br />
contratto <strong>di</strong> inserimento <strong>di</strong> giovani fino a ventinove anni <strong>di</strong> età.<br />
10. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti<br />
Nozione<br />
I <strong>di</strong>rigenti costituiscono una delle quattro categorie nelle quali l’art.<br />
2095 c.c. inquadra e sud<strong>di</strong>vide i lavoratori subor<strong>di</strong>nati, senza peraltro fornirne<br />
una definizione legale.<br />
La particolare figura del <strong>di</strong>rigente e la sua posizione nell’ambito dell’azienda<br />
dei <strong>di</strong>rigenti ha avuto riflessi significativi anche sulla struttura stessa<br />
della contrattazione collettiva che <strong>di</strong>sciplina il loro rapporto <strong>di</strong> lavoro: infatti,<br />
esistono <strong>di</strong>versi contratti collettivi che <strong>di</strong>sciplinano il trattamento contrattuale<br />
dei <strong>di</strong>rigenti rispetto ai vari settori produttivi, come ad esempio, il<br />
<strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> aziende industriali (C.C.N.L. FNDAI), ovvero il <strong>di</strong>rigente delle<br />
piccole e me<strong>di</strong>e imprese (C.C.N.L. FEDERMANAGER).