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IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI

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50<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

cifica del progetto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> inserimento, che deve essere coerente<br />

con il tipo <strong>di</strong> attività lavorativa oggetto del contratto.<br />

In mancanza <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> inserimento o <strong>di</strong> forma scritta il contratto è<br />

nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza<br />

dalla data <strong>di</strong> costituzione del rapporto.<br />

L’art. 57, d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il contratto <strong>di</strong> inserimento è<br />

un contratto a tempo determinato, la cui durata non può essere inferiore<br />

a nove mesi e non superiore ai <strong>di</strong>ciotto mesi (elevabili fino a trentasei<br />

mesi per l’assunzione <strong>di</strong> persone affette da un grave han<strong>di</strong>cap fisico,<br />

mentale o psichico).<br />

Per l’assunzione con contratto <strong>di</strong> inserimento, la legge prevede per il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro la fruizione <strong>di</strong> alcuni incentivi <strong>di</strong> natura normativa e <strong>di</strong><br />

natura economica.<br />

Sotto il profilo degli incentivi normativi, l’art. 59, d.lg. n. 276/2003 stabilisce<br />

che durante il contratto <strong>di</strong> inserimento la categoria <strong>di</strong> inquadramento<br />

del lavoratore può essere inferiore, per non più <strong>di</strong> due livelli, alla<br />

categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale <strong>di</strong><br />

lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni<br />

corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preor<strong>di</strong>nato<br />

il progetto <strong>di</strong> inserimento dei lavoratori oggetto del contratto.<br />

Inoltre, secondo il 2º co. dell’art. 59 i lavoratori assunti con contratto <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>stato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi<br />

e contratti collettivi per l’applicazione <strong>di</strong> particolari normative e istituti.<br />

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi economici, la legge prevede<br />

l’applicazione degli stessi incentivi contributivi che erano previsti in materia<br />

<strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro, ad esclusione dell’assunzione con<br />

contratto <strong>di</strong> inserimento <strong>di</strong> giovani fino a ventinove anni <strong>di</strong> età.<br />

10. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei Dirigenti<br />

Nozione<br />

I <strong>di</strong>rigenti costituiscono una delle quattro categorie nelle quali l’art.<br />

2095 c.c. inquadra e sud<strong>di</strong>vide i lavoratori subor<strong>di</strong>nati, senza peraltro fornirne<br />

una definizione legale.<br />

La particolare figura del <strong>di</strong>rigente e la sua posizione nell’ambito dell’azienda<br />

dei <strong>di</strong>rigenti ha avuto riflessi significativi anche sulla struttura stessa<br />

della contrattazione collettiva che <strong>di</strong>sciplina il loro rapporto <strong>di</strong> lavoro: infatti,<br />

esistono <strong>di</strong>versi contratti collettivi che <strong>di</strong>sciplinano il trattamento contrattuale<br />

dei <strong>di</strong>rigenti rispetto ai vari settori produttivi, come ad esempio, il<br />

<strong>di</strong>rigente <strong>di</strong> aziende industriali (C.C.N.L. FNDAI), ovvero il <strong>di</strong>rigente delle<br />

piccole e me<strong>di</strong>e imprese (C.C.N.L. FEDERMANAGER).

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