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IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI

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52<br />

Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

zione a tempo determinato del <strong>di</strong>rigente, purché risulti da atto scritto e<br />

sia <strong>di</strong> durata non superiore a 5 anni.<br />

Svolgimento del rapporto<br />

Orario <strong>di</strong> lavoro<br />

Come espressamente previsto dall’art. 17, 5º co., d.lg. n. 66/2003, nei<br />

confronti dei <strong>di</strong>rigenti non trova applicazione la <strong>di</strong>sciplina legale in materia<br />

<strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro contenuta nel medesimo decreto.<br />

Tale esclusione appare del tutto coerente con le particolari caratteristiche<br />

qualitative dell’attività espletata dal <strong>di</strong>rigente nell’ambito della realtà<br />

aziendale, per la quale sarebbe quasi impossibile stabilire vincoli <strong>di</strong> orario<br />

normali e costanti, essendo la durata della prestazione lavorativa del <strong>di</strong>rigente<br />

strettamente connessa alla speciale natura delle funzioni e delle responsabilità<br />

gravanti sul <strong>di</strong>rigente medesimo, rispetto alle quali egli ha un<br />

ampio potere <strong>di</strong> auto-organizzazione.<br />

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso anche il <strong>di</strong>rigente ha <strong>di</strong>ritto<br />

al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite, come normalmente<br />

previsto in tutti i contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> settore.<br />

Estinzione del rapporto<br />

Alla categoria dei <strong>di</strong>rigenti non si applicano le norme in materia <strong>di</strong> licenziamenti<br />

in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> cui alla l. n. 604/1966 (art. 10), né le previsioni<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 18 st. lav., salvo che per l’ipotesi del licenziamento per motivi<br />

<strong>di</strong>scriminatori, per la quale l’art. 3 della l. n. 108/1990 prevede anche<br />

per il <strong>di</strong>rigente il <strong>di</strong>ritto alla reintegrazione (Cass. civ., sez. lav.,<br />

22.6.2006, n. 14461).<br />

Anche in questo caso, l’esclusione <strong>di</strong> cui sopra trova la sua giustificazione<br />

nel vincolo fiduciario che assiste e caratterizza il rapporto <strong>di</strong>rigenziale.<br />

Pertanto, il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti si estingue secondo le norme<br />

contenute negli artt. 2118 e 2119 c.c., equin<strong>di</strong>,incaso<strong>di</strong>rapportoa<br />

tempo indeterminato:<br />

- per recesso <strong>di</strong> una parte, con obbligo del preavviso o della corresponsione<br />

<strong>di</strong> un’indennità sostitutiva;<br />

- per giusta causa, senza preavviso.<br />

Posta l’esclusione dei <strong>di</strong>rigenti dall’ambito <strong>di</strong> applicazione delle ll. n.<br />

604/1966 e n. 300/1970, le contrattazioni collettive <strong>di</strong> categoria (Dirigenti<br />

Aziende Industriali e Dirigenti Aziende del Terziario) hanno elaborato<br />

forme garantistiche <strong>di</strong> tutela convenzionale atte ad indennizzare il <strong>di</strong>rigente<br />

dell’eventuale pregiu<strong>di</strong>zio professionale e patrimoniale conseguente<br />

al recesso ed hanno stabilito l’obbligo del versamento ‘‘dell’indennità<br />

supplementare’’ nel caso in cui il licenziamento sia ingiustificato (cfr. art.

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