IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
42<br />
Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
nel d.lg. n. 276/2003: adoggi,èl’unico contratto <strong>di</strong> lavoro a contenuto<br />
formativo esistente nel nostro or<strong>di</strong>namento.<br />
Sotto questo profilo, nonostante le mo<strong>di</strong>fiche apportate, il contratto <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>stato può ancora identificarsi nella definizione <strong>di</strong> cui all’art. 2, 1º<br />
co., l. n. 25/1955, ovvero come uno speciale rapporto <strong>di</strong> lavoro in cui il<br />
datore <strong>di</strong> lavoro si obbliga non solo a corrispondere la retribuzione, ma<br />
anche ad impartire o a far impartire all’appren<strong>di</strong>sta l’insegnamento necessario<br />
affinché questi possa conseguire la capacità tecnica per <strong>di</strong>ventare<br />
lavoratore qualificato: dall’adempimento <strong>di</strong> tale obbligo formativo deriva<br />
per il datore <strong>di</strong> lavoro il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> utilizzare nell’impresa le prestazioni lavorative<br />
fornite dell’appren<strong>di</strong>sta.<br />
Il d.lg. n. 276/2003, nel ri<strong>di</strong>segnare il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato come<br />
un percorso <strong>di</strong> alternanza tra formazione e lavoro, ha previsto tre <strong>di</strong>verse<br />
tipologie <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, delle quali, peraltro, oggi è pienamente operativa<br />
solo quella dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante.<br />
Secondo la definizione dell’art. 49, d.lg. n. 276/2003, tale tipologia <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>stato è finalizzata al conseguimento <strong>di</strong> una qualificazione attraverso<br />
una formazione sul lavoro che consenta l’acquisizione <strong>di</strong> competenze<br />
<strong>di</strong> base, trasversali e tecnico-professionali.<br />
A livello operativo, in virtù della previsione normativa, fino all’approvazione<br />
delle singole leggi regionali, la <strong>di</strong>sciplina dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante<br />
è rimessa ai contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> categoria stipulati<br />
da associazioni dei lavoratori e prestatori <strong>di</strong> lavoro comparativamente più<br />
rappresentative sul piano nazionale: laddove manchi tale <strong>di</strong>sciplina collettiva,<br />
il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato è stipulabile secondo le regole <strong>di</strong> cui alla l.<br />
n. 25/1955.<br />
Instaurazione del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato - con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legittimita'<br />
Forma<br />
Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato <strong>di</strong>sciplinato dal d.lg. n. 276/2003 deve essere<br />
instaurato ad substantiam me<strong>di</strong>ante apposita lettera scritta che deve<br />
in<strong>di</strong>care con precisione le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà a<strong>di</strong>bito;<br />
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del<br />
rapporto sulla base degli esiti della formazione;<br />
- il piano formativo in<strong>di</strong>viduale. Come previsto dal decreto medesimo,<br />
tale documento, <strong>di</strong>verso dal contratto <strong>di</strong> lavoro, dovrà essere allegato al<br />
contratto a pena <strong>di</strong> nullità dello stesso.<br />
Nella medesima lettera <strong>di</strong> assunzione potrà essere inserita la previsione