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IL LAVORO SUBORDINATO di Carlo Russo - Shop WKI

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Sezione prima - La costituzione del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

nel d.lg. n. 276/2003: adoggi,èl’unico contratto <strong>di</strong> lavoro a contenuto<br />

formativo esistente nel nostro or<strong>di</strong>namento.<br />

Sotto questo profilo, nonostante le mo<strong>di</strong>fiche apportate, il contratto <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>stato può ancora identificarsi nella definizione <strong>di</strong> cui all’art. 2, 1º<br />

co., l. n. 25/1955, ovvero come uno speciale rapporto <strong>di</strong> lavoro in cui il<br />

datore <strong>di</strong> lavoro si obbliga non solo a corrispondere la retribuzione, ma<br />

anche ad impartire o a far impartire all’appren<strong>di</strong>sta l’insegnamento necessario<br />

affinché questi possa conseguire la capacità tecnica per <strong>di</strong>ventare<br />

lavoratore qualificato: dall’adempimento <strong>di</strong> tale obbligo formativo deriva<br />

per il datore <strong>di</strong> lavoro il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> utilizzare nell’impresa le prestazioni lavorative<br />

fornite dell’appren<strong>di</strong>sta.<br />

Il d.lg. n. 276/2003, nel ri<strong>di</strong>segnare il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato come<br />

un percorso <strong>di</strong> alternanza tra formazione e lavoro, ha previsto tre <strong>di</strong>verse<br />

tipologie <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato, delle quali, peraltro, oggi è pienamente operativa<br />

solo quella dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante.<br />

Secondo la definizione dell’art. 49, d.lg. n. 276/2003, tale tipologia <strong>di</strong><br />

appren<strong>di</strong>stato è finalizzata al conseguimento <strong>di</strong> una qualificazione attraverso<br />

una formazione sul lavoro che consenta l’acquisizione <strong>di</strong> competenze<br />

<strong>di</strong> base, trasversali e tecnico-professionali.<br />

A livello operativo, in virtù della previsione normativa, fino all’approvazione<br />

delle singole leggi regionali, la <strong>di</strong>sciplina dell’appren<strong>di</strong>stato professionalizzante<br />

è rimessa ai contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> categoria stipulati<br />

da associazioni dei lavoratori e prestatori <strong>di</strong> lavoro comparativamente più<br />

rappresentative sul piano nazionale: laddove manchi tale <strong>di</strong>sciplina collettiva,<br />

il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato è stipulabile secondo le regole <strong>di</strong> cui alla l.<br />

n. 25/1955.<br />

Instaurazione del rapporto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato - con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legittimita'<br />

Forma<br />

Il contratto <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato <strong>di</strong>sciplinato dal d.lg. n. 276/2003 deve essere<br />

instaurato ad substantiam me<strong>di</strong>ante apposita lettera scritta che deve<br />

in<strong>di</strong>care con precisione le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà a<strong>di</strong>bito;<br />

- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del<br />

rapporto sulla base degli esiti della formazione;<br />

- il piano formativo in<strong>di</strong>viduale. Come previsto dal decreto medesimo,<br />

tale documento, <strong>di</strong>verso dal contratto <strong>di</strong> lavoro, dovrà essere allegato al<br />

contratto a pena <strong>di</strong> nullità dello stesso.<br />

Nella medesima lettera <strong>di</strong> assunzione potrà essere inserita la previsione

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