Bilancio Banca - Bnl
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parte (composizione bonaria della controversia), laddove<br />
maggiore poteva risultare essere il rischio di soccombenza.<br />
Più circoscritto risulta il contenzioso con riferimento ai<br />
bonds della Parmalat e ancora minore è quello relativo ai<br />
bonds Cirio; anche per cause rientranti in tali ultimi tipi di<br />
contenziosi si è dato luogo a trattative bonarie per chiudere<br />
la vertenza.<br />
Informazioni di natura quantitativa<br />
Le principali manifestazioni di rischio nel periodo 2005-<br />
2007 e nell’anno 2007 della “vecchia” BNL e della “nuova”<br />
BNL sono riportate nei grafici che seguono:<br />
Gruppo SPA – Perdita Lorda<br />
per Event Type periodo 2005-2007<br />
Gruppo SPA – Perdita Lorda<br />
per Event Type<br />
4%<br />
4% 3%<br />
2%<br />
2%<br />
3%<br />
23%<br />
36%<br />
27%<br />
28%<br />
6%<br />
8%<br />
27%<br />
30%<br />
27%<br />
5%<br />
4%<br />
Frode interna 4%<br />
Frode esterna 27<br />
Contratto di lavoro 6%<br />
Relazioni clientela 36%<br />
Danni asset fisici 2%<br />
Sistemi 2%<br />
Produzione ed erogazione 4%<br />
Frode interna 3%<br />
Frode esterna 27%<br />
Contratto di lavoro 5%<br />
Relazioni clientela 30%<br />
Danni asset fisici 8%<br />
Sistemi 0%<br />
Produzione ed erogazione 27%<br />
Passività potenziali<br />
Sulla base delle valutazioni effettuate, la <strong>Banca</strong> è esposta<br />
per le seguenti passività potenziali di natura operativa che<br />
non hanno tuttavia dato luogo ad alcuna rilevazione di perdita<br />
in bilancio, stante la valutata improbabilità del manifestarsi<br />
di qualunque obbligazione onerosa:<br />
– sulle partite da regolare esposte tra le altre attività, sulle<br />
quali è effettuato un puntuale monitoraggio volto a<br />
determinare le adeguate rettifiche di valore da iscrivere<br />
in bilancio, può essere ravvisato un elemento di potenziale<br />
rischio, monitorato per tempo di esposizione,<br />
fattispecie contrattuale e tipologia di controparte, che<br />
può essere stimato in circa 10-15 milioni.<br />
– in relazione ai contenziosi giudicati a “soccombenza improbabile”,<br />
e quindi, non presidiati da specifici accantonamenti,<br />
è stimato un rischio potenziale di circa 50 milioni.<br />
– una passività potenziale è ravvisabile sulle tematiche fiscali<br />
per effetto della procedura di infrazione dalla<br />
Commissione Europea avverso lo Stato Italiano per aiuti<br />
di Stato.<br />
In particolare, nel corso del 2005, la Commissione della Comunità<br />
Europea ha avviato una istruttoria in relazione alla<br />
compatibilità della L. 24 dicembre 2003 n. 350, art. 2, comma<br />
26, con le norme sugli “aiuti di stato” e alla legittimità<br />
di tale normativa in base all’obbligo di notificare preventivamente<br />
alla UE qualsiasi progetto di concessioni di ”aiuto<br />
di stato”.<br />
La citata Legge 2003/350 all’art. 2, comma 26 ha previsto<br />
uno speciale regime di riallineamento fiscale per i beni degli<br />
istituti di credito già sottoposti a riorganizzazione ai<br />
sensi della L. 30 luglio 1990, n. 218 (cd legge Amato).<br />
In particolare, a tali istituti di credito, fu consentito di procedere<br />
ad allineare il valore fiscale degli attivi a quello di bilancio<br />
con pagamento di una imposta sostitutiva ad aliquota<br />
agevolata sull’importo del riallineamento.<br />
Con decisione C(2008) 869 def. dell’11.3.08, la Commissione<br />
è giunta alla conclusione che l’Italia ha dato illegalmente<br />
esecuzione al regime previsto dall’art. 2, comma 26 della<br />
L. 350/2003, in violazione dell’art. 88, par. 3 del trattato CE<br />
e che detto regime è incompatibile con il mercato comune.<br />
<strong>Bilancio</strong> dell’impresa 2007 Nota integrativa<br />
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