Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino
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Retribuzione<br />
In ciascun anno scolastico la retribuzione è pari al 100% nel primo mese di<br />
assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, senza retribuzione nei successivi<br />
mesi. I mesi retribuiti anche parzialmente sono validi come servizio.<br />
C) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO II (su supplenze brevi)<br />
Durata<br />
Il <strong>per</strong>sonale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente<br />
scolastico e diverso da quelli precedenti assente <strong>per</strong> malattia ha diritto, nei<br />
limiti di durata <strong>del</strong> rapporto di lavoro, alla conservazione <strong>del</strong> posto <strong>per</strong> un<br />
<strong>per</strong>iodo non su<strong>per</strong>iore a 60 giorni annuali.<br />
Retribuzione<br />
La retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni, gli altri giorni non sono<br />
retribuiti.<br />
I <strong>per</strong>iodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione <strong>del</strong>l’anzianità<br />
di servizio a tutti gli effetti.<br />
D) NORME COMUNI<br />
Cosa fare in caso di malattia<br />
Comunicare, salvo comprovato impedimento, l’assenza alla <strong>scuola</strong> entro<br />
l’inizio <strong>del</strong>l’orario di lavoro. L’assenza può essere comunicata anche da un<br />
familiare. Comunicare, inoltre, la durata <strong>del</strong>l’assenza e il domicilio, che può<br />
essere anche diverso da quello in possesso <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>scuola</strong>.<br />
Entro cinque giorni deve inviare alla <strong>scuola</strong> il certificato medico con la sola<br />
prognosi. Al fine <strong>del</strong> rispetto dei termini la certificazioni medica può essere<br />
anticipata via fax o posta elettronica.<br />
Nelle fasce orarie di re<strong>per</strong>ibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente<br />
è tenuto a rimanere al domicilio <strong>per</strong> eventuali visite di controllo. Il<br />
lavoratore può assentarsi <strong>per</strong> visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve<br />
preventivamente comunicare alla <strong>scuola</strong> il motivo ed una diversa fascia<br />
oraria di re<strong>per</strong>ibilità. Se la malattia non è accertata <strong>per</strong>ché il lavoratore è assente<br />
dal domicilio nella fascia oraria di re<strong>per</strong>ibilità, l’assenza è ingiustificata<br />
e comporta la trattenuta <strong><strong>del</strong>la</strong> retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come<br />
modificato dalla legge n. 638/1983). Se il comportamento <strong>del</strong> lavoratore è<br />
stato volutamente negligente, il dirigente scolastico può anche attivare il<br />
procedimento disciplinare.