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Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino

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40<br />

Retribuzione<br />

In ciascun anno scolastico la retribuzione è pari al 100% nel primo mese di<br />

assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, senza retribuzione nei successivi<br />

mesi. I mesi retribuiti anche parzialmente sono validi come servizio.<br />

C) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO II (su supplenze brevi)<br />

Durata<br />

Il <strong>per</strong>sonale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente<br />

scolastico e diverso da quelli precedenti assente <strong>per</strong> malattia ha diritto, nei<br />

limiti di durata <strong>del</strong> rapporto di lavoro, alla conservazione <strong>del</strong> posto <strong>per</strong> un<br />

<strong>per</strong>iodo non su<strong>per</strong>iore a 60 giorni annuali.<br />

Retribuzione<br />

La retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni, gli altri giorni non sono<br />

retribuiti.<br />

I <strong>per</strong>iodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione <strong>del</strong>l’anzianità<br />

di servizio a tutti gli effetti.<br />

D) NORME COMUNI<br />

Cosa fare in caso di malattia<br />

Comunicare, salvo comprovato impedimento, l’assenza alla <strong>scuola</strong> entro<br />

l’inizio <strong>del</strong>l’orario di lavoro. L’assenza può essere comunicata anche da un<br />

familiare. Comunicare, inoltre, la durata <strong>del</strong>l’assenza e il domicilio, che può<br />

essere anche diverso da quello in possesso <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>scuola</strong>.<br />

Entro cinque giorni deve inviare alla <strong>scuola</strong> il certificato medico con la sola<br />

prognosi. Al fine <strong>del</strong> rispetto dei termini la certificazioni medica può essere<br />

anticipata via fax o posta elettronica.<br />

Nelle fasce orarie di re<strong>per</strong>ibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente<br />

è tenuto a rimanere al domicilio <strong>per</strong> eventuali visite di controllo. Il<br />

lavoratore può assentarsi <strong>per</strong> visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve<br />

preventivamente comunicare alla <strong>scuola</strong> il motivo ed una diversa fascia<br />

oraria di re<strong>per</strong>ibilità. Se la malattia non è accertata <strong>per</strong>ché il lavoratore è assente<br />

dal domicilio nella fascia oraria di re<strong>per</strong>ibilità, l’assenza è ingiustificata<br />

e comporta la trattenuta <strong><strong>del</strong>la</strong> retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come<br />

modificato dalla legge n. 638/1983). Se il comportamento <strong>del</strong> lavoratore è<br />

stato volutamente negligente, il dirigente scolastico può anche attivare il<br />

procedimento disciplinare.

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