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Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino

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successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale<br />

opzione non sia di pregiudizio alla salute <strong><strong>del</strong>la</strong> gestante e <strong>del</strong> nascituro/a.<br />

In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di<br />

congedo <strong>per</strong> maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia<br />

bisogno di un <strong>per</strong>iodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre<br />

ha la facoltà di richiedere che il restante <strong>per</strong>iodo di congedo obbligatorio<br />

non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro<br />

in casa <strong>del</strong> figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica<br />

che attesti le condizioni di salute <strong><strong>del</strong>la</strong> lavoratrice <strong>per</strong> il rientro al lavoro.<br />

La docente che all’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> proposta di un contratto di lavoro si trovi in<br />

astensione obbligatoria ha diritto a quella supplenza sia ai fini giuridici sia<br />

ai fini economici con pagamento al 100% <strong>per</strong> tutta la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> supplenza;<br />

ha diritto altresì all’eventuale proroga <strong><strong>del</strong>la</strong> supplenza anche se ancora in<br />

astensione.<br />

NB !! in assenza di contratto di lavoro, i <strong>per</strong>iodi di astensione obbligatoria <strong>per</strong> maternità danno diritto<br />

all’indennità di maternità all’80% calcolata sull’ultima retribuzione <strong>per</strong>cepita, purché intervengano<br />

entro 60 giorni dalla cessazione <strong>del</strong> rapporto precedente.<br />

Congedo parentale (Astensione facoltativa)<br />

Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto anni<br />

di vita <strong>del</strong> bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori,<br />

anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi).<br />

Se richiesti entro il compimento <strong>del</strong> terzo anno:<br />

- i primi 30 giorni retribuiti al 100%<br />

- altri cinque mesi al 30%<br />

Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello <strong>del</strong><br />

genitore richiedente il congedo (tra il terzo e l’ottavo anno di vita <strong>del</strong> bambino)<br />

sia inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione INPS.<br />

I <strong>per</strong>iodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.<br />

Non sono validi <strong>per</strong> le ferie, la tredicesima e <strong>per</strong> la maturazione <strong>del</strong> diritto<br />

allo stipendio estivo.<br />

Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia <strong>del</strong> genitore che lo ha in<br />

godimento.<br />

Malattia bambino<br />

Dopo il compimento <strong>del</strong> primo anno di vita e sino alla conclusione <strong>del</strong><br />

terzo:<br />

- i genitori, alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo

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