Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino
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successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale<br />
opzione non sia di pregiudizio alla salute <strong><strong>del</strong>la</strong> gestante e <strong>del</strong> nascituro/a.<br />
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di<br />
congedo <strong>per</strong> maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia<br />
bisogno di un <strong>per</strong>iodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre<br />
ha la facoltà di richiedere che il restante <strong>per</strong>iodo di congedo obbligatorio<br />
non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro<br />
in casa <strong>del</strong> figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica<br />
che attesti le condizioni di salute <strong><strong>del</strong>la</strong> lavoratrice <strong>per</strong> il rientro al lavoro.<br />
La docente che all’atto <strong><strong>del</strong>la</strong> proposta di un contratto di lavoro si trovi in<br />
astensione obbligatoria ha diritto a quella supplenza sia ai fini giuridici sia<br />
ai fini economici con pagamento al 100% <strong>per</strong> tutta la durata <strong><strong>del</strong>la</strong> supplenza;<br />
ha diritto altresì all’eventuale proroga <strong><strong>del</strong>la</strong> supplenza anche se ancora in<br />
astensione.<br />
NB !! in assenza di contratto di lavoro, i <strong>per</strong>iodi di astensione obbligatoria <strong>per</strong> maternità danno diritto<br />
all’indennità di maternità all’80% calcolata sull’ultima retribuzione <strong>per</strong>cepita, purché intervengano<br />
entro 60 giorni dalla cessazione <strong>del</strong> rapporto precedente.<br />
Congedo parentale (Astensione facoltativa)<br />
Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto anni<br />
di vita <strong>del</strong> bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori,<br />
anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi).<br />
Se richiesti entro il compimento <strong>del</strong> terzo anno:<br />
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%<br />
- altri cinque mesi al 30%<br />
Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello <strong>del</strong><br />
genitore richiedente il congedo (tra il terzo e l’ottavo anno di vita <strong>del</strong> bambino)<br />
sia inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione INPS.<br />
I <strong>per</strong>iodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.<br />
Non sono validi <strong>per</strong> le ferie, la tredicesima e <strong>per</strong> la maturazione <strong>del</strong> diritto<br />
allo stipendio estivo.<br />
Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia <strong>del</strong> genitore che lo ha in<br />
godimento.<br />
Malattia bambino<br />
Dopo il compimento <strong>del</strong> primo anno di vita e sino alla conclusione <strong>del</strong><br />
terzo:<br />
- i genitori, alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo