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Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino

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Hanno diritto, oltre ai <strong>per</strong>messi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi <strong>per</strong><br />

un massimo di 24 ore lavorative al mese:<br />

- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, <strong>del</strong>le province, <strong>del</strong>le<br />

città metropolitane, <strong>del</strong>le unioni di comuni, <strong>del</strong>le comunità montane, dei<br />

consorzi fra enti locali<br />

- i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali<br />

- i presidenti dei gruppi consiliari <strong>del</strong>le province e dei comuni con popolazione<br />

su<strong>per</strong>iore ai 15.000 abitanti.<br />

Retribuzione<br />

Le assenze sopra riportate sono retribuite dall’amministrazione di appartenenza.<br />

Permessi non retribuiti<br />

I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai<br />

<strong>per</strong>messi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori <strong>per</strong>messi non retribuiti sino<br />

ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari <strong>per</strong><br />

l’espletamento <strong>del</strong> mandato.<br />

Documentazione dei <strong>per</strong>messi<br />

L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni<br />

devono essere documentati mediante una certificazione <strong>del</strong>l’ente. La<br />

programmazione <strong>del</strong>le assenze non ha alcun valore sostitutivo <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione<br />

richiesta.<br />

Per assicurare la continuità didattica<br />

Il <strong>per</strong>sonale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive e che si avvalga<br />

<strong>del</strong> regime <strong>del</strong>le assenze e dei <strong>per</strong>messi, è tenuto a presentare, ogni trimestre,<br />

a partire dall’inizio <strong>del</strong>l’anno scolastico, alla <strong>scuola</strong> in cui presta servizio,<br />

apposita dichiarazione circa gli impegni, connessi alla carica rico<strong>per</strong>ta,<br />

da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente<br />

alla stessa <strong>scuola</strong> la conferma o le eventuali variazioni degli impegni.<br />

Qualora le assenze, derivanti dagli impegni dichiarati, non consentano al<br />

docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle<br />

classi, il dirigente scolastico può nominare un supplente <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo<br />

strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese.<br />

Tale supplenza è prorogabile solamente se c’è l’esigenza in relazione a quanto<br />

dichiarato nella comunicazione mensile, e sempreché non sia possibile

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