Guida per insegnanti della scuola primaria e ... - CGIL del Trentino
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Hanno diritto, oltre ai <strong>per</strong>messi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi <strong>per</strong><br />
un massimo di 24 ore lavorative al mese:<br />
- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, <strong>del</strong>le province, <strong>del</strong>le<br />
città metropolitane, <strong>del</strong>le unioni di comuni, <strong>del</strong>le comunità montane, dei<br />
consorzi fra enti locali<br />
- i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali<br />
- i presidenti dei gruppi consiliari <strong>del</strong>le province e dei comuni con popolazione<br />
su<strong>per</strong>iore ai 15.000 abitanti.<br />
Retribuzione<br />
Le assenze sopra riportate sono retribuite dall’amministrazione di appartenenza.<br />
Permessi non retribuiti<br />
I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai<br />
<strong>per</strong>messi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori <strong>per</strong>messi non retribuiti sino<br />
ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari <strong>per</strong><br />
l’espletamento <strong>del</strong> mandato.<br />
Documentazione dei <strong>per</strong>messi<br />
L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni<br />
devono essere documentati mediante una certificazione <strong>del</strong>l’ente. La<br />
programmazione <strong>del</strong>le assenze non ha alcun valore sostitutivo <strong><strong>del</strong>la</strong> documentazione<br />
richiesta.<br />
Per assicurare la continuità didattica<br />
Il <strong>per</strong>sonale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive e che si avvalga<br />
<strong>del</strong> regime <strong>del</strong>le assenze e dei <strong>per</strong>messi, è tenuto a presentare, ogni trimestre,<br />
a partire dall’inizio <strong>del</strong>l’anno scolastico, alla <strong>scuola</strong> in cui presta servizio,<br />
apposita dichiarazione circa gli impegni, connessi alla carica rico<strong>per</strong>ta,<br />
da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente<br />
alla stessa <strong>scuola</strong> la conferma o le eventuali variazioni degli impegni.<br />
Qualora le assenze, derivanti dagli impegni dichiarati, non consentano al<br />
docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle<br />
classi, il dirigente scolastico può nominare un supplente <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo<br />
strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese.<br />
Tale supplenza è prorogabile solamente se c’è l’esigenza in relazione a quanto<br />
dichiarato nella comunicazione mensile, e sempreché non sia possibile