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il_complotto

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-7) Il fatto attualeCon la legge Pinto (L 89/2001) si è stab<strong>il</strong>ito che, se una causadura troppo (causa presupposta), si può ricorrere contro loStato chiedendo un indennizzo per la lungaggine.Ricorsi Pinto che si fanno in due soli gradi: <strong>il</strong> primo dinanzialla Corte d’Appello, ed <strong>il</strong> secondo dinanzi alla Cassazione.Fino al 2003/2004 le Corti d’Appello liquidavano indennizzidi 200 - 300 euro, per ogni anno di durata eccessiva dellacausa.Nel 2003 la Corte Europea, con la sentenza Scordino controItalia, contestò duramente alla Cassazione di non adeguarsi aquella sua giurisprudenza secondo la quale bisognava inveceliquidare indennizzi da 1.000 a 1.500 euro per anno.Corte Europea che da qui indicheremo come la ‘Corte’, perdenotare, con le virgolette, un significato del termine diversoda quello comune, perché, data, come vedremo, la sua naturasegreta, non sappiamo di chi né di cosa parliamo.Una giurisprudenza europea sulle lungaggini, oltre che consolidatissima,rappresentativa dell’essenziale funzione della‘Corte’ di controllore, in 47 paesi, della ragionevole duratadelle cause ed, a maggior ragione, dei tempi di pagamento daparte degli Stati delle sentenze.Dal 2004 la Cassazione a Sezioni Unite recepì l’orientamentostrasburghese e si adeguò, indicando indennizzi intorno ai1.000 euro per anno.Sentenze favorevoli ribadite dalla ‘Corte’ fino al 2008 anchein relazione al principio dell’indennizzo di 100 euro al meseper ogni mese di ritardo oltre <strong>il</strong> sesto nel pagamento da partedel Governo italiano dei decreti Pinto (si chiamano decreti,ma sono in sostanza delle sentenze).Lungaggini nei pagamenti particolarmente gravi, visto che sitrattava proprio dei decreti (sentenze) con i quali la giustiziapunisce le lungaggini nelle cause presupposte.19

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