TRASPORTIle”. SCHEDA DELLA LEGGE (Estratto dalla relazionedi maggioranza): Il disegno di legge inesame apporta modificazioni e integrazioni allalegge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Normein materia di trasporto pubblico locale in attuazionedel decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422) Mira sostanzialmente e concretamentea rendere più integrate le procedute tragli enti che sono chiamati a programmare edamministrare i servizi pubblici di trasporto, chedovranno essere collegati ed opportunamenteposti in coincidenza, avvantaggiando il sistemadefinito per il trasporto di massa. La legge introduce,tra i sistemi di trasporto pubblico regionale,anche la mobilità alternativa che si componedi sistemi che abbiano particolare rilevanza sullamobilità urbana, quali quelli a fune su sede fissa,scale mobili, ascensori e tappeti mobili. Rilievoviene quindi riservato all'integrazione tra tutte lemodalità di trasporto, prediligendo l'uso dei serviziferroviari per gli spostamenti caratterizzatida medio-lunghe distanze. I servizi su gommainterferenti con quelli ferroviari non verrannoconsentiti. Qualora l'utenza media servita in viaordinaria, monitorata per un significativo periodo,risulti inferiore ai trenta passeggeri, il serviziocon autobus può essere preferito rispetto altreno. La legge definisce gli ambiti di trafficorafforzando il principio dell'unitarietà della reteintegrata dei servizi con la previsione di un ambitodi traffico coincidente con il bacino unico regionalein sostituzione degli attuali tre bacini. IlPiano di bacino diventa lo strumento per la programmazione,la pianificazione e l'organizzazionedei servizi di trasporto pubblico, da predisporsi incollaborazione tra <strong>Regione</strong>, Province e Anci, insinergia attraverso la sottoscrizione di uno o piùaccordi di programma. La <strong>Regione</strong> finanzia i serviziminimi inseriti nel piano urbano della mobilitàe in quello del traffico, se sono coerenti colpiano di bacino. I comuni sopra i 12 mila abitantidevono predisporre il piano dei servizi minimiurbani, che possono rientrare nel finanziamentodel fondo regionale trasporti. La <strong>Regione</strong> definiscei criteri di ripartizione delle risorse finanziariedestinate ai servizi minimi di cui sopra ed effettuala ripartizione. Alla <strong>Regione</strong> spetta l'affidamentodei servizi di trasporto anche di dimensioneprovinciale e di dimensione comunale, in accordo,per questi due ultimi, con province e comuni.Analoga procedura è utilizzata per la sottoscrizionedei contratti di servizio. I Comunisono stazioni appaltanti per le procedure concorsualidei servizi aggiuntivi di propria competenza.I criteri per determinare i servizi minimi di trasportopubblico locale, che sono gli unici chepossono rientrare nella ripartizione delle risorseregionali, sono individuati dalla Giunta regionale,con un atto da sottoporre al parere della Commissioneconsiliare competente. I servizi di trasportopubblico regionale sono affidati medianteprocedure di evidenza pubblica che tengano contonon solo del prezzo, ma anche della qualitàdel servizio offerto. La Giunta regionale approvagli schemi dei contratti di servizio al fine di uniformarel'azione amministrativa, almeno fino aquando non entrerà in attività l'Autorità dei trasportiprevista nel decreto legge del Governo perla crescita, l'equità e il consolidamento dei contipubblici. Sono rese più chiare le norme che regolanola disponibilità del materiale rotabile quando,a seguito di gara, c'è un nuovo aggiudicatariodel servizio e questo faciliterà la concorrenzaperché il materiale rotabile è un bene scarso edessenziale. E' detto esplicitamente che l'istituzionedel sistema tariffario integrato, cui la <strong>Regione</strong>è impegnata, la cosiddetta comunità tariffaria, siesprime attraverso la creazione di un unico titolodi viaggio valido in tutto il territorio regionale.Sono regolati i compensi e le indennità degliamministratori delle società di trasporto pubblicolocale il cui capitale sociale sia posseduto, inmodo maggioritario, dalla <strong>Regione</strong>, dalle sueagenzie, dagli enti locali e da società a loro voltacontrollate dalla <strong>Regione</strong> e dagli enti locali, inmodo che le indennità non superino,come compensilordi per il presidente e gli amministratori,l'80 per cento dell'indennità di carica dei consiglieriregionali e il 50 per cento, rispettivamente.A tale limite concorrono tutti i compensi percepitidagli amministratori nelle società partecipate ocontrollate.PAG 94
TURISMOBENI CULTURALI, PAESAGGISTICI, STRUT-TURE RICETTIVE: I PARAMETRI PER CUI ICOMUNI POSSONO ISTITUIRE LA TASSA DISOGGIORNO – L'ASSESSORE BRACCO INSECONDA COMMISSIONEPerugia, 9 marzo 2012 – Sarà necessaria unadelle seguenti caratteristiche: presenza di “beniculturali, ambientali-paesaggistici, strutture ricettive”,per essere definita “località turistica” o“città d'arte” ed avere quindi la possibilità di istituirela tassa di soggiorno. In questo caso sarannocomunque gli stessi Comuni, inclusi in unapposito elenco regionale, a decidere sull'applicazioneo meno della tassa. Si tratta della modificae quindi dell'integrazione alla legge regionale“18/2006” (legislazione turistica regionale), il cuicontenuto è stato illustrato stamani in SecondaCommissione dall'assessore regionale al Turismo,Fabrizio Bracco che ha tenuto tuttavia a precisarecome questa iniziativa legislativa “non deveessere confusa come discussione in merito all'applicazionedella tassa di soggiorno”, una scelta,ha precisato, di esclusiva competenza deiConsigli comunali. I parametri di definizione dilocalità turistica in sostanza danno la possibilità atutti i Comuni umbri di possedere una delle caratteristichenecessarie all'istituzione della tassadi soggiorno. Mentre sulla formulazione dellecaratteristiche per la definizione di località turistica(emendamento) si è registrato il voto unanimedella Commissione, sull'articolato, i commissaridella minoranza si sono astenuti. A marginedella riunione, il consigliere Luca Barberini(PD) ha tenuto a precisare, in una nota, che ilsuo voto favorevole sull'atto è da “ritenersi legatoalla possibilità di trasmettere l'iniziativa legislativaall'Assemblea regionale”, sottolineando alcontempo la sua “non condivisione all'istituzionedella tassa di soggiorno decisa dal precedenteGoverno Berlusconi”. L'atto, su cui ha espressoparere favorevole anche il CAL (<strong>Consiglio</strong> delleAutonomie Locali), verrà illustrato in Aula dallostesso presidente della Commissione, GianfrancoChiacchieroni (PD) per la maggioranza, mentreper la minoranza relatore sarà Alfredo De Sio(PdL).CONSIGLIO REGIONALE: NUOVE REGOLEPER LA RISTORAZIONE NELLE ATTIVITÀAGRITURISTICHE – APPROVATA ALL'UNA-NIMITÀ LA PROPOSTA DI LEGGE DE SIO,CHIACCHIERONI, ROSI, MANTOVANIPerugia, 13 marzo 2012 – Il <strong>Consiglio</strong> regionaleha approvato all'unanimità la proposta di modificaalla legge “28/’97”, “Disciplina delle attivitàagrituristiche". Il provvedimento, firmato daiconsiglieri Alfredo De Sio (Pdl), GianfrancoChiacchieroni (Pd, relatore in Aula), Maria Rosi(Pdl) e Massimo Mantovani (Pdl), prevede modificheed integrazioni mirate “all'eliminazione delleeccezioni previste circa lo spazio minimo dadedicare alle attività di ristoro negli agriturismi(“non più di due posti a sedere per ogni postoletto; una superficie minima di 1,5 metri quadriper ogni posto a sedere”). Il limite in questionepotrà però essere derogato “dalle aziende agrituristichededite alla sola somministrazione deipasti, situate nelle aree individuate nel Programmaregionale agrituristico e di rivitalizzazionedelle aree rurali; nell'ospitalità di scolareschee gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica;dalle attività ricettive situate oltre 1.000 metridi altitudine, per le quali il limite viene elevatodi ulteriori due posti a sedere per ogni postoletto” (quindi 4 posti per la ristorazione ogni postoletto disponibile).CONSIGLIO REGIONALE (2): APPROVATI IPARAMETRI PER I “COMUNI TURISTICI” -ISTITUITO L'ELENCO REGIONALE CHE CON-SENTIRÀ L'INTRODUZIONE, FACOLTATIVA,DELLA TASSA DI SOGGIORNOPerugia, 13 marzo 2012 – Il <strong>Consiglio</strong> regionaleha approvato all'unanimità le modifiche alla leggeregionale 18/2006 “Legislazione turistica regionale”sui parametri necessari alla definizionedi “Comune turistico”, propedeutica all'introduzione,facoltativa per le Amministrazioni, di unatassa di soggiorno che potrà arrivare, in relazionealla struttura ricettiva scelta, fino a 5 euro anotte. Per ottenerla sarà necessario, per i Comuni,possedere “beni culturali, ambientalipaesaggisticio strutture ricettive”. Potranno inoltreapplicare la tassa i Comuni capoluogo di Provinciae le Unioni dei Comuni. Dopo la relazionesui contenuti dell'atto del presidente della IICommissione, Gianfranco Chiacchieroni, l'assessoreal turismo Fabrizio Bracco ha puntualizzatoche “questo provvedimento è un atto dovutolegato al cambiamento della legislazione in materia.Noi avevamo una lista dei Comuni ritenutituristici legata alla legge sul commercio (per viadelle aperture straordinarie). Ora quel tipo dielenco non è più in vigore e per avere un elencodei 'Comuni turistici' dobbiamo avere una nuovabase normativa, che affidiamo a questa legge,che consente ai Comuni turistici di poter deciderein modo autonomo sull'introduzione della tassadi soggiorno. Non è compito del <strong>Consiglio</strong> discutereora di una prerogativa (quella dell'introduzionedella tassa di soggiorno) che viene riconosciutaai Comuni dalla legge nazionale. L'Assemblearegionale approvando questa norma mettein chiaro i criteri propri delle realtà turistiche,che riguardano in sostanza tutta l'<strong>Umbria</strong>. Saràcompito della Giunta redigere un regolamento epredisporre la lista dei Comuni a valore turistico”.TASSA DI SOGGIORNO A PERUGIA: “LAGIUNTA BOCCALI CHIEDE ALTRI SOLDI IN-VECE DI TAGLIARE GLI SPRECHI” - MONNI(PDL): “NON SUCCEDE NEI COMUNI AMMI-NISTRATI DAL CENTRODESTRA”PAG 95