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Acs 30 giorni - Consiglio Regionale dell'Umbria - Regione Umbria

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TRASPORTIle”. SCHEDA DELLA LEGGE (Estratto dalla relazionedi maggioranza): Il disegno di legge inesame apporta modificazioni e integrazioni allalegge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Normein materia di trasporto pubblico locale in attuazionedel decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422) Mira sostanzialmente e concretamentea rendere più integrate le procedute tragli enti che sono chiamati a programmare edamministrare i servizi pubblici di trasporto, chedovranno essere collegati ed opportunamenteposti in coincidenza, avvantaggiando il sistemadefinito per il trasporto di massa. La legge introduce,tra i sistemi di trasporto pubblico regionale,anche la mobilità alternativa che si componedi sistemi che abbiano particolare rilevanza sullamobilità urbana, quali quelli a fune su sede fissa,scale mobili, ascensori e tappeti mobili. Rilievoviene quindi riservato all'integrazione tra tutte lemodalità di trasporto, prediligendo l'uso dei serviziferroviari per gli spostamenti caratterizzatida medio-lunghe distanze. I servizi su gommainterferenti con quelli ferroviari non verrannoconsentiti. Qualora l'utenza media servita in viaordinaria, monitorata per un significativo periodo,risulti inferiore ai trenta passeggeri, il serviziocon autobus può essere preferito rispetto altreno. La legge definisce gli ambiti di trafficorafforzando il principio dell'unitarietà della reteintegrata dei servizi con la previsione di un ambitodi traffico coincidente con il bacino unico regionalein sostituzione degli attuali tre bacini. IlPiano di bacino diventa lo strumento per la programmazione,la pianificazione e l'organizzazionedei servizi di trasporto pubblico, da predisporsi incollaborazione tra <strong>Regione</strong>, Province e Anci, insinergia attraverso la sottoscrizione di uno o piùaccordi di programma. La <strong>Regione</strong> finanzia i serviziminimi inseriti nel piano urbano della mobilitàe in quello del traffico, se sono coerenti colpiano di bacino. I comuni sopra i 12 mila abitantidevono predisporre il piano dei servizi minimiurbani, che possono rientrare nel finanziamentodel fondo regionale trasporti. La <strong>Regione</strong> definiscei criteri di ripartizione delle risorse finanziariedestinate ai servizi minimi di cui sopra ed effettuala ripartizione. Alla <strong>Regione</strong> spetta l'affidamentodei servizi di trasporto anche di dimensioneprovinciale e di dimensione comunale, in accordo,per questi due ultimi, con province e comuni.Analoga procedura è utilizzata per la sottoscrizionedei contratti di servizio. I Comunisono stazioni appaltanti per le procedure concorsualidei servizi aggiuntivi di propria competenza.I criteri per determinare i servizi minimi di trasportopubblico locale, che sono gli unici chepossono rientrare nella ripartizione delle risorseregionali, sono individuati dalla Giunta regionale,con un atto da sottoporre al parere della Commissioneconsiliare competente. I servizi di trasportopubblico regionale sono affidati medianteprocedure di evidenza pubblica che tengano contonon solo del prezzo, ma anche della qualitàdel servizio offerto. La Giunta regionale approvagli schemi dei contratti di servizio al fine di uniformarel'azione amministrativa, almeno fino aquando non entrerà in attività l'Autorità dei trasportiprevista nel decreto legge del Governo perla crescita, l'equità e il consolidamento dei contipubblici. Sono rese più chiare le norme che regolanola disponibilità del materiale rotabile quando,a seguito di gara, c'è un nuovo aggiudicatariodel servizio e questo faciliterà la concorrenzaperché il materiale rotabile è un bene scarso edessenziale. E' detto esplicitamente che l'istituzionedel sistema tariffario integrato, cui la <strong>Regione</strong>è impegnata, la cosiddetta comunità tariffaria, siesprime attraverso la creazione di un unico titolodi viaggio valido in tutto il territorio regionale.Sono regolati i compensi e le indennità degliamministratori delle società di trasporto pubblicolocale il cui capitale sociale sia posseduto, inmodo maggioritario, dalla <strong>Regione</strong>, dalle sueagenzie, dagli enti locali e da società a loro voltacontrollate dalla <strong>Regione</strong> e dagli enti locali, inmodo che le indennità non superino,come compensilordi per il presidente e gli amministratori,l'80 per cento dell'indennità di carica dei consiglieriregionali e il 50 per cento, rispettivamente.A tale limite concorrono tutti i compensi percepitidagli amministratori nelle società partecipate ocontrollate.PAG 94

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