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Norme di Banca Mediolanum

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PARTE PRIMAper i quali sia stata conferita alla banca la facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre, labanca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o deititoli che eccedono l’ammontare dei cre<strong>di</strong>ti garantiti. L’eccedenza èdeterminata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempodella scadenza dei cre<strong>di</strong>ti.Art. 1856: La banca risponde secondo le regole del mandato perl’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono fi lialidella banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra bancao un suo corrispondente.Art. 2756, commi 2 e 3: Il privilegio ha effetto anche in pregiu<strong>di</strong>ziodei terzi che hanno <strong>di</strong>ritti sulla cosa, qualora chi ha fattole prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il cre<strong>di</strong>tore puòritenere la cosa soggetta al privilegio fi nché non è sod<strong>di</strong>sfatto delsuo cre<strong>di</strong>to e può anche venderla secondo le norme stabilite perla ven<strong>di</strong>ta del pegno.Art. 2761, commi 2, 3 e 4: I cre<strong>di</strong>ti derivanti dall’esecuzione delmandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatariodetiene per l’esecuzione del mandato. I cre<strong>di</strong>ti derivanti daldeposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario edel sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questidetengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano aquesti privilegi le <strong>di</strong>sposizioni del secondo e del terzo comma.D. Lgs. 385/1993 (TUB)Art. 118: 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essereconvenuta, con clausola approvata specifi camente dal cliente,la facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fi care unilateralmente i tassi, i prezzi e le altrecon<strong>di</strong>zioni previste dal contratto qualora sussista un giustifi catomotivo. Negli altri contratti <strong>di</strong> durata la facoltà <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ca unilateralepuò essere convenuta esclusivamente per le clausolenon aventi ad oggetto i tassi <strong>di</strong> interesse, sempre che sussistaun giustifi cato motivo. Negli altri contratti <strong>di</strong> durata la facoltà <strong>di</strong>mo<strong>di</strong>fi ca unilaterale può essere convenuta esclusivamente perle clausole non aventi ad oggetto i tassi <strong>di</strong> interesse, sempre chesussista un giustifi cato motivo.2. Qualunque mo<strong>di</strong>fi ca unilaterale delle con<strong>di</strong>zioni contrattualideve essere comunicata espressamente al cliente secondomodalità contenenti in modo evidenziato in formula: ‘Proposta<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fi ca unilaterale del contratto’, con preavviso minimo <strong>di</strong>due mesi, in forma scritta o me<strong>di</strong>ante altro supporto durevolepreventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatorela comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dalCIRC. La mo<strong>di</strong>fi ca si intende approvata ove il cliente non receda,senza spese, dal contratto entro la data prevista per la suaapplicazione. In tal caso, in sede <strong>di</strong> liquidazione del rapporto, ilcliente ha <strong>di</strong>ritto all’applicazione delle con<strong>di</strong>zioni precedentementepraticate.3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservatele prescrizioni del presente articolo sono ineffi caci, se sfavorevoliper il cliente.4. Le variazioni dei tassi <strong>di</strong> interesse adottate in previsione o inconseguenza <strong>di</strong> decisioni <strong>di</strong> politica monetaria riguardano contestualmentesia i tassi debitori che quelli cre<strong>di</strong>tori, e si applicanocon modalità tali da non recare pregiu<strong>di</strong>zio al cliente.Art. 122: (Ambito <strong>di</strong> applicazione)1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente capo (ovvero, Capo II del T.U.B.“Cre<strong>di</strong>to ai Consumatori”) si applicano ai contratti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tocomunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:a) fi nanziamenti <strong>di</strong> importo inferiore a 200 euro o superiore a75.000 euro. Ai fi ni del computo della soglia minima si prendonoin considerazione anche i cre<strong>di</strong>ti frazionati concessiattraverso più contratti, se questi sono riconducibili a unamedesima operazione economica;b) contratti <strong>di</strong> somministrazione previsti dagli Artt, 1559 e seguentidel Co<strong>di</strong>ce Civile e contratti <strong>di</strong> appalto <strong>di</strong> cui all’Art.1677 del Co<strong>di</strong>ce Civile;c) fi nanziamenti nei quali è escluso il pagamento <strong>di</strong> interessi o <strong>di</strong>altri oneri;d) fi nanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto acorrispondere esclusivamente commissioni per un importonon signifi cativo, qualora il rimborso del cre<strong>di</strong>to debba avvenireentro tre mesi dall’utilizzo delle somme;e) fi nanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione <strong>di</strong> un<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà su un terreno o su un immobile e<strong>di</strong>fi catoo progettato;f) fi nanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi unadurata superiore a cinque anni;g) fi nanziamenti, concessi da banche o da imprese <strong>di</strong> investimento,fi nalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumentifi nanziari quali defi niti dall’Art. 1, comma 2, del DecretoLegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive mo<strong>di</strong>fi cazioni,purché il fi nanziatore partecipi all’operazione;h) fi nanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto <strong>di</strong>nanziall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;i) <strong>di</strong>lazioni del pagamento <strong>di</strong> un debito preesistente concessegratuitamente dal fi nanziatore;l) fi nanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se ilconsumatore non è obbligato per un ammontare eccedenteil valore del bene;m) contratti <strong>di</strong> locazione, a con<strong>di</strong>zione che in essi sia previstal’espressa clausola che in nessun momento la proprietà dellacosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;n) iniziative <strong>di</strong> microcre<strong>di</strong>to ai sensi dell’Art. 111 e altri contratti<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in<strong>di</strong>viduati con legge relativi a prestiti concessi a unpubblico ristretto, con fi nalità <strong>di</strong> interesse generale, che nonprevedono il pagamento <strong>di</strong> interessi o prevedono tassi inferioria quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre con<strong>di</strong>zioni piùfavorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sulmercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalentisul mercato;o) contratti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sotto forma <strong>di</strong> sconfi namento del contocorrente, salvo quanto <strong>di</strong>sposto dall’Art. 125-octies.Art. 126-sexies, comma 2: Il contratto quadro può prevedereche la mo<strong>di</strong>fi ca delle con<strong>di</strong>zioni contrattuali si ritiene6

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