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Norme di Banca Mediolanum

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PARTE SECONDAzione alle operazioni già <strong>di</strong>sposte dal Cliente e non ancoraeseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.2. In caso <strong>di</strong> recesso o <strong>di</strong> risoluzione la <strong>Banca</strong> provvede a metterea <strong>di</strong>sposizione del Cliente presso la propria sede ed entro iltermine <strong>di</strong> 30 (trenta) giorni (secondo le <strong>di</strong>sposizioni dallostesso Cliente impartite e previo sod<strong>di</strong>sfacimento della <strong>Banca</strong><strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni e<strong>di</strong>nteressi maturati, spese ed altri oneri sostenuti) le <strong>di</strong>sponibilitàliquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventualioperazioni in corso.3. La <strong>Banca</strong> invia al Cliente un “ren<strong>di</strong>conto <strong>di</strong> fi ne rapporto”relativo ai Servizi <strong>Banca</strong>ri cessati, nonché ogni ulteriore eventualecomunicazione che sia prevista dalle Con<strong>di</strong>zioni Specialiin relazione a ciascun altro Servizio.Art. 9 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente1. La <strong>Banca</strong> si riserva <strong>di</strong> eseguire gli incarichi conferiti dal Clientenei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto.2. In assenza <strong>di</strong> particolari istruzioni del Cliente, le modalità <strong>di</strong>esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla <strong>Banca</strong>tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure piùidonee nell’ambito della propria organizzazione.3. In relazione a ciascuno dei Servizi prestati, la <strong>Banca</strong>, oltre allafacoltà ad essa attribuita dall’Art. 1856 Cod. Civ., è comunqueautorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da unproprio corrispondente anche non bancario (Art. 1717 Cod.Civ.), fatto salvo quanto previsto dalle Con<strong>di</strong>zioni Specialiapplicabili ai singoli rapporti con il Cliente.4. Il Cliente ha facoltà <strong>di</strong> revocare l’incarico conferito alla <strong>Banca</strong>fi nché l’incarico stesso non abbia avuto un principio <strong>di</strong> esecuzione(Art. 1373 Cod. Civ.), compatibilmente con le modalitàdell’esecuzione medesima e fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni contenutenelle Con<strong>di</strong>zioni Speciali che regolano la prestazione deisingoli Servizi.5. Nel caso <strong>di</strong> incarichi soggetti ad esecuzione continuata o perio<strong>di</strong>ca,tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento,ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni giàeseguite o in corso <strong>di</strong> esecuzione.Art. 10 - Invio <strong>di</strong> corrispondenza/<strong>di</strong>sposizioni/or<strong>di</strong>nialla <strong>Banca</strong>1. Il Cliente può trasmettere or<strong>di</strong>ni relativi ai valori oggetto delpresente Contratto, così come ogni altra <strong>di</strong>sposizione inerentei Servizi prestati dalla <strong>Banca</strong>: in forma scritta, me<strong>di</strong>ante letterasemplice o raccomandata sottoscritta dal Cliente o suo rappresentanteautorizzato. Detti or<strong>di</strong>ni/<strong>di</strong>sposizioni possono essereconferiti anche tramite gli ulteriori canali previsti nell’ambitodel Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta (es. telefono, internet o altri mezzitelematici), nei limiti <strong>di</strong> quanto previsto dalla Sezione B1.2. Il Cliente cura che gli or<strong>di</strong>ni/<strong>di</strong>sposizioni comunque impartitiper iscritto, i mezzi <strong>di</strong> pagamento - ivi compresi i titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to-, nonché i documenti in genere, <strong>di</strong>retti o intestati alla <strong>Banca</strong>siano compilati in modo chiaro e leggibile.Art. 11 - Invio della corrispondenza al Cliente1. L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni onotifi che della <strong>Banca</strong> sono fatte al Cliente con pieno effettoall’in<strong>di</strong>rizzo da questi in<strong>di</strong>cato all’atto della conclusione delContratto, oppure fatto conoscere successivamente secondole modalità stabilite e rese note dalla <strong>Banca</strong>.2. In mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso accordo scritto, quando un rapportoè intestato a più persone, le comunicazioni, le notifi che e gliestratti conto sono trasmessi dalla <strong>Banca</strong> ad uno solo deicointestatari, all’ultimo in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato alla stessa <strong>Banca</strong> esono vincolanti ed effi caci a tutti gli effetti anche nei confrontidegli altri.3. L’invio <strong>di</strong> comunicazioni al Cliente - lettere, estratti conto,eventuali notifi che e qualunque altra <strong>di</strong>chiarazione della<strong>Banca</strong> - fermo restando quanto <strong>di</strong>versamente previsto dalleCon<strong>di</strong>zioni Speciali vengono effettuate me<strong>di</strong>ante invio <strong>di</strong>corrispondenza or<strong>di</strong>naria, me<strong>di</strong>ante possibilità <strong>di</strong> accesso allemedesime comunicazioni nell’area riservata sul sito internetdella <strong>Banca</strong> (secondo le modalità <strong>di</strong> tempo in tempo rese notedalla stessa <strong>Banca</strong>) o, comunque, secondo specifi che modalitàconcordate con il Cliente al momento della conclusione delContratto o anche successivamente alla sua conclusione.4. Il Cliente prende comunque atto e accetta che la richiestarivolta alla <strong>Banca</strong> <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> tecniche <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong>verseda quelle defi nite e regolati nell’ambito del Servizio <strong>di</strong><strong>Banca</strong> Diretta (cfr. Sezione B1) è incompatibile con la naturadelle operazioni e dei servizi forniti dalla <strong>Banca</strong> medesima.5. L’in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato all’atto della sottoscrizione del Contratto,o successivamente come fatto conoscere dal Cliente ai sensidei commi 1 e 2 che precedono, è anche considerato comedomicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapportointercorrente con la <strong>Banca</strong>, anteriore o successivo, ad ognieffetto.6. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la <strong>Banca</strong> periscritto o me<strong>di</strong>ante il servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta della eventualevariazione dell’in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato dallo stesso Cliente per l’inviodella corrispondenza.Art. 12 - Comunicazioni perio<strong>di</strong>che al Cliente - Ren<strong>di</strong>contazionedei Servizi <strong>Banca</strong>ri (Sezione B)1. Ove non <strong>di</strong>versamente previsto in relazione a ciascuno deisingoli Servizi <strong>Banca</strong>ri, la <strong>Banca</strong> fornisce al Cliente, alla scadenzadel Contratto o almeno una volta all’anno, una comunicazioneanalitica con una completa e chiara informazione sullosvolgimento dei Servizi <strong>Banca</strong>ri dalla medesima prestati e unaggiornato quadro delle con<strong>di</strong>zioni applicate.2. La <strong>Banca</strong> e il Cliente possono convenire che le comunicazioniin<strong>di</strong>cate al precedente comma 1 siano inviate con una cadenzapiù ravvicinata.3. La <strong>Banca</strong> invia la comunicazione perio<strong>di</strong>ca almeno una voltaall’anno nel termine <strong>di</strong> 30 (trenta) giorni dalla data <strong>di</strong> chiusuracontabile <strong>di</strong> ogni esercizio ovvero nel <strong>di</strong>verso termine concordatocon il Cliente, anche in adempimento degli obblighi<strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto (Art. 1713 Cod. Civ.).4. La comunicazione perio<strong>di</strong>ca è effettuata me<strong>di</strong>ante invio <strong>di</strong> unestratto conto/ren<strong>di</strong>conto e del Documento <strong>di</strong> Sintesi.5. Il Documento <strong>di</strong> Sintesi, datato e progressivamente numerato,aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le con<strong>di</strong>zionieconomiche in vigore, anche nel caso in cui esse non sianovariate rispetto alla comunicazione precedente ovvero sianostate mo<strong>di</strong>fi cate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, nonabbiano formato oggetto <strong>di</strong> apposita comunicazione.6. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento dellecomunicazioni perio<strong>di</strong>che senza che sia pervenuto alla <strong>Banca</strong>12

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