PARTE SECONDA3. Gli assegni pagati dalla <strong>Banca</strong> vengono addebitati sul conto delCliente con la valuta pattuita.4. Salvo <strong>di</strong>verso accordo, escludendo le ipotesi <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> altra sovvenzione <strong>di</strong>sciplinate nella Sezione B3,ad ognuna delle parti è sempre riservato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigereil pagamento <strong>di</strong> tutto quanto sia comunque dovuto.Art. 11 - Conto non movimentato1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un annoe presenti un saldo cre<strong>di</strong>tore non superiore ad Euro 250,00(duecentocinquanta), la <strong>Banca</strong> può cessare <strong>di</strong> corrispondere gliinteressi, <strong>di</strong> addebitare le spese <strong>di</strong> gestione del Conto Correntee <strong>di</strong> inviare l’estratto conto.2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti,ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le<strong>di</strong>sposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la <strong>Banca</strong>effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> interessied il recupero <strong>di</strong> spese) ovvero in forza <strong>di</strong> prescrizioni <strong>di</strong> leggeo amministrative.Art. 12 - Ren<strong>di</strong>contazione perio<strong>di</strong>ca e approvazionedell’estratto conto1. Oltre a quanto previsto dall’Art.12 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali,per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto eil Documento <strong>di</strong> Sintesi possono essere inviati a scelta delCliente anche con cadenza più ravvicinata da quella annuale(es. semestrale, trimestrale o mensile).2. Il Documento <strong>di</strong> Sintesi relativo ai contratti <strong>di</strong> conto correnteconclusi con consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzatosul Foglio Informativo dello stesso conto corrente messo a<strong>di</strong>sposizione del Cliente alla data dell’invio del Documento <strong>di</strong>Sintesi.3. Nel caso <strong>di</strong> errori <strong>di</strong> scritturazione o <strong>di</strong> calcolo, compresiindebiti addebitamenti,omissioni o duplicazioni <strong>di</strong> partite, ilCliente può esigere la rettifica <strong>di</strong> tali errori od omissioni nonchél’accre<strong>di</strong>tamento con pari valuta degli importi erroneamenteaddebitati od omessi entro il termine <strong>di</strong> prescrizione or<strong>di</strong>nariadecorrente dalla data <strong>di</strong> ricezione dell’estratto conto relativo.Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data <strong>di</strong> inviodell’estratto conto,la <strong>Banca</strong> può ripetere quanto dovuto perle stesse causali,compresi indebiti accre<strong>di</strong>tamenti,con facoltà<strong>di</strong> effettuarne l’addebito in conto.Art. 13 - Compensazione e pagamento <strong>di</strong> assegni1. Qualora la <strong>Banca</strong> si avvalga della compensazione <strong>di</strong> legge <strong>di</strong>cui all’Art. 19, comma 1, delle Con<strong>di</strong>zioni Generali, essa nonè tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriorealla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenutacompensazione, sia venuta meno la provvista.2. Qualora la <strong>Banca</strong> operi la compensazione per cre<strong>di</strong>ti nonliqui<strong>di</strong> ed esigibili, prevista dall’Art. 18, comma 2, delle Con<strong>di</strong>zioniGenerali, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cuisia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentaticon data posteriore al ricevimento da parte del Cliente dellacomunicazione dell’intervenuta compensazione.3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto acostituire imme<strong>di</strong>atamente i fon<strong>di</strong> necessari per il pagamentodegli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione,dei quali non sia ancora spirato il termine <strong>di</strong> presentazione,sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazionemedesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbiafatto venire meno la <strong>di</strong>sponibilità.4. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano anche nelcaso <strong>di</strong> conti intestati a più persone.Art. 14 - Recesso1. Il recesso esercitato ai sensi dell’Art. 6 delle Con<strong>di</strong>zioni Generaliprovoca la chiusura del Conto Corrente che avviene,qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo <strong>di</strong>60 (sessanta) giorni.2. Il Cliente e la <strong>Banca</strong> possono, con preavviso scritto <strong>di</strong> 10(<strong>di</strong>eci) giorni ovvero in presenza <strong>di</strong> giustificato motivo senzapreavviso, recedere dalla “convenzione assegno”. Il recessodalla sola convenzione assegno non determina l’automaticorecesso dal Contratto.3. Nel caso <strong>di</strong> recesso dalla convenzione assegno ovvero dalContratto, la <strong>Banca</strong> non è tenuta a pagare gli assegni tratti condata posteriore a quella in cui il recesso è <strong>di</strong>venuto operante.Resta salvo ogni <strong>di</strong>verso effetto della revoca dell’autorizzazionead emettere assegni <strong>di</strong>sposta ai sensi dell’Art. 9 della Legge15.12.1990, n. 386 e successive integrazioni e/o mo<strong>di</strong>ficazioni.4. Il Cliente, nell’esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso può per iscritto- al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare secondo le proprie esigenze gli effettidel recesso sugli or<strong>di</strong>ni impartiti e sugli assegni tratti - comunicarealla <strong>Banca</strong> un termine <strong>di</strong> preavviso maggiore <strong>di</strong> quellocui è tenuto ai sensi del Contratto, ovvero in<strong>di</strong>care alla stessa<strong>Banca</strong> gli or<strong>di</strong>ni e gli assegni che intende siano onorati, purchéimpartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recessomedesimo è <strong>di</strong>venuto operante.5. Il recesso dalla convenzione <strong>di</strong> assegno esercitato da uno deicointestatari o della <strong>Banca</strong> nei confronti dello stesso lasciaintegra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualorasia prevista la facoltà per i contitolari <strong>di</strong> compiere operazioniseparatamente.SEZIONE B3NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTIIN CONTO CORRENTEFermo restando quanto specificato nei futuri eventualicontratti <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to che il Cliente dovesseperfezionare con la <strong>Banca</strong>, in linea generale, qualorala <strong>Banca</strong> dovesse concedere un’Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>toal Cliente, tali facilitazioni cre<strong>di</strong>tizie s’intenderanno<strong>di</strong>sciplinate dalle seguenti <strong>di</strong>sposizioni. Resta intesoche in caso <strong>di</strong> contrasto fra il contenuto dei contratti<strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e dette norme, prevarranno leprime sulle seconde.Art. I - Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to1. Le aperture <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (<strong>di</strong> seguito anche “Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to”o “Fido”) che la <strong>Banca</strong> ritenga eventualmente <strong>di</strong> concedereal Cliente possono essere concesse anche a tempo determinato.2. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messaglia <strong>di</strong>sposizione e può con successivi versamenti ripristinare lasua <strong>di</strong>sponibilità.22
PARTE SECONDA3. Se l’Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to è a tempo determinato, il Cliente ètenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento <strong>di</strong> quanto dalui dovuto, anche senza un’espressa richiesta dalla <strong>Banca</strong>.Art. 2 - Obbligazioni del Cliente1. Il Cliente si obbliga:a) a non compiere atti <strong>di</strong> utilizzo del Fido accordato oltre irispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, oprima che siano state effi cacemente formalizzate le relativegaranzie, salvo consenso scritto della <strong>Banca</strong>;b) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione versola <strong>Banca</strong> <strong>di</strong> natura monetaria, anche a titolo <strong>di</strong>verso dalFido concesso;c) a conservare - per quanto in sua facoltà e compiendo oconsentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notiziaalla <strong>Banca</strong> - le garanzie reali da lui accordate; nonché - surichiesta della <strong>Banca</strong> - ad integrare le garanzie <strong>di</strong> qualunquetipo che siano <strong>di</strong>venute insuffi cienti me<strong>di</strong>ante, a secondadei casi, la prestazione <strong>di</strong> nuove garanzie o la sostituzionedel garante;d) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiestadella <strong>Banca</strong>, le situazioni contabili o extracontabili, i dati edocumenti, in<strong>di</strong>cati dalla <strong>Banca</strong>, redatti in modo idoneo arappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazionegiuri<strong>di</strong>ca, patrimoniale, fi nanziaria o economica;e) a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.Art. 3 - Maturazione degli interessi1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla <strong>Banca</strong> sono determinatinella misura pattuita, ferma restando l’applicazione <strong>di</strong> quanto<strong>di</strong>sposto dall’Art. 10 della Sezione B2.Art. 4 - Recesso1. Per quanto riguarda la <strong>Banca</strong>:a) In caso <strong>di</strong> Apertura <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to a tempo INDETERMINATOla <strong>Banca</strong> ha facoltà <strong>di</strong> recedere dall’Apertura <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to cosìcome <strong>di</strong> ridurla o <strong>di</strong> sospenderla, con effetto imme<strong>di</strong>ato,al ricorrere <strong>di</strong> un giustifi cato motivo ovvero, in assenza <strong>di</strong>giustifi cato motivo, con un preavviso <strong>di</strong> 15 (quin<strong>di</strong>ci) giorni<strong>di</strong> calendario. In entrambe le ipotesi <strong>di</strong> cui alla presente lett.a), per il pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto è dato al Cliente untermine <strong>di</strong> 10 (<strong>di</strong>eci) giorni.b) In caso <strong>di</strong> Apertura <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to a tempo DETERMINATO, -salvo che il Cliente rivesta la qualità <strong>di</strong> Consumatore ai sensidell’Art. 3, comma 1, lettera a) del Co<strong>di</strong>ce del Consumo)e, contestualmente, NON SI RIENTRI in una delle ipotesi<strong>di</strong> cui al comma 1 dell’Art. 122 T.U.B. (e, quin<strong>di</strong>, in caso <strong>di</strong>applicabilità delle norme sul c.d. Cre<strong>di</strong>to al Consumo) - la<strong>Banca</strong> ha facoltà <strong>di</strong> recedere dall’Apertura <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to cosìcome <strong>di</strong> ridurla o <strong>di</strong> sospenderla, nei medesimi termini,effetti e modalità meglio descritte alla precedente lett. a).Anche in tali ipotesi pertanto per il pagamento <strong>di</strong> quantodovuto è dato al Cliente un termine <strong>di</strong> 10 (<strong>di</strong>eci) giorni.2. Per quanto riguarda il Cliente:c) Il Cliente ha sempre la facoltà <strong>di</strong> recedere dall’Apertura<strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to in ogni momento, anche senza preavviso. Dalmomento <strong>di</strong> effi cacia del recesso l’utilizzo del cre<strong>di</strong>toconcesso (per capitale e interessi maturati sino alla data<strong>di</strong> effettivo ripianamento dell’esposizione debitoria) dovràessere integralmente rimborsato. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso dovràessere esercitato me<strong>di</strong>ante l’invio <strong>di</strong> una comunicazionescritta alla sede della <strong>Banca</strong> me<strong>di</strong>ante lettera raccomandatacon avviso <strong>di</strong> ricevimento. La comunicazione potrà essereinviata anche tramite fax, a con<strong>di</strong>zione che sia confermatame<strong>di</strong>ante lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimentoentro le quarantotto ore successive. Ai fi ni del rispettodel termine <strong>di</strong> invio della raccomandata farà fede la datariportata sul timbro postale <strong>di</strong> avvenuta spe<strong>di</strong>zione. Restaespressamente convenuto, con specifi co riferimento alleAperture <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to a tempo DETERMINATO e in parzialederoga a quanto previsto dalla presente lett. c), che ilCliente, qualora rivesta la qualità <strong>di</strong> consumatore ai sensidell’Art. 3, comma 1, lettera a), del Co<strong>di</strong>ce del Consumoe in caso NON SI RIENTRI nelle ipotesi <strong>di</strong> cui al comma1 dell’Art. 122 T.U.B. (e, quin<strong>di</strong>, in caso <strong>di</strong> applicabilità dellenorme sul c.d. Cre<strong>di</strong>to al Consumo), esercitasse, ai sensidell’Art. 125-ter del Testo Unico <strong>Banca</strong>rio, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recessoentro 14 giorni <strong>di</strong> calendario decorrenti dalla data <strong>di</strong>conclusione del contratto <strong>di</strong> Apertura <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to, il Clienteprovvederà alla restituzione del cre<strong>di</strong>to eventualmenteutilizzato unitamente ai soli interessi maturati sino alla data<strong>di</strong> effettiva restituzione, entro 30 giorni dall’invio della suacomunicazione <strong>di</strong> recesso. In tali casi il Cliente si impegnaa rimborsare alla <strong>Banca</strong> le somme non ripetibili da questacorrisposte alla Pubblica Amministrazione.3. Ai fi ni <strong>di</strong> cui ai commi che precedono costituiscono costituiscegiusta causa o giustifi cativo motivo, a mero titolo in<strong>di</strong>cativoe non esaustivo, tra gli altri: i mutamenti <strong>di</strong> elementi inerentila meritevolezza del cre<strong>di</strong>to, la <strong>di</strong>minuzione delle eventualigaranzie date o la mancata prestazione <strong>di</strong> quelle promesse,l’elevazione <strong>di</strong> protesti o <strong>di</strong>chiarazione equivalente della“stanza <strong>di</strong> compensazione”; l’emissione <strong>di</strong> decreto ingiuntivo;provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sequestro civile e/o penale, provve<strong>di</strong>mentirestrittivi della libertà personale, procedure esecutive mobiliarie/o immobiliari, iscrizione <strong>di</strong> ipoteca giu<strong>di</strong>ziale; iscrizione <strong>di</strong>ipoteca legale a favore dello Stato; atti che incidano negativamentesulla situazione patrimoniale, fi nanziaria, legale oeconomica del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi <strong>di</strong>interesse e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato, nonchè i mutamentidella <strong>di</strong>sciplina civilistica e fi scale relativa ai rapporti regolatidalle presenti con<strong>di</strong>zioni.4. In tutti i casi <strong>di</strong>sciplinati dal presente articolo, il recesso e lasospensione hanno l’effetto <strong>di</strong> sospendere imme<strong>di</strong>atamentel’utilizzo del cre<strong>di</strong>to concesso. Inoltre, le eventuali <strong>di</strong>sposizioniallo scoperto che la <strong>Banca</strong> ritenesse <strong>di</strong> eseguire dopo la scadenzaconvenuta o dopo la comunicazione del recesso noncomportano il ripristino dell’apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to neppure perl’importo delle <strong>di</strong>sposizioni eseguite. L’eventuale scopertoconsentito oltre il limite dell’apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to non comportal’aumento <strong>di</strong> tale limite.5. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo, fatta eccezione per ilcomma 4, si applicano ad ogni altro cre<strong>di</strong>to o sovvenzionecontrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi formaconcessi dalla <strong>Banca</strong> al Cliente.Art. 5 - Conseguenze del Recesso: compensazione epagamento <strong>di</strong> assegni1. In caso <strong>di</strong> recesso dall’Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to da parte della <strong>Banca</strong>,23