12.07.2015 Views

Norme di Banca Mediolanum

Norme di Banca Mediolanum

Norme di Banca Mediolanum

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE SECONDA3. Gli assegni pagati dalla <strong>Banca</strong> vengono addebitati sul conto delCliente con la valuta pattuita.4. Salvo <strong>di</strong>verso accordo, escludendo le ipotesi <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> altra sovvenzione <strong>di</strong>sciplinate nella Sezione B3,ad ognuna delle parti è sempre riservato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigereil pagamento <strong>di</strong> tutto quanto sia comunque dovuto.Art. 11 - Conto non movimentato1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un annoe presenti un saldo cre<strong>di</strong>tore non superiore ad Euro 250,00(duecentocinquanta), la <strong>Banca</strong> può cessare <strong>di</strong> corrispondere gliinteressi, <strong>di</strong> addebitare le spese <strong>di</strong> gestione del Conto Correntee <strong>di</strong> inviare l’estratto conto.2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti,ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le<strong>di</strong>sposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la <strong>Banca</strong>effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> interessied il recupero <strong>di</strong> spese) ovvero in forza <strong>di</strong> prescrizioni <strong>di</strong> leggeo amministrative.Art. 12 - Ren<strong>di</strong>contazione perio<strong>di</strong>ca e approvazionedell’estratto conto1. Oltre a quanto previsto dall’Art.12 delle Con<strong>di</strong>zioni Generali,per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto eil Documento <strong>di</strong> Sintesi possono essere inviati a scelta delCliente anche con cadenza più ravvicinata da quella annuale(es. semestrale, trimestrale o mensile).2. Il Documento <strong>di</strong> Sintesi relativo ai contratti <strong>di</strong> conto correnteconclusi con consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzatosul Foglio Informativo dello stesso conto corrente messo a<strong>di</strong>sposizione del Cliente alla data dell’invio del Documento <strong>di</strong>Sintesi.3. Nel caso <strong>di</strong> errori <strong>di</strong> scritturazione o <strong>di</strong> calcolo, compresiindebiti addebitamenti,omissioni o duplicazioni <strong>di</strong> partite, ilCliente può esigere la rettifica <strong>di</strong> tali errori od omissioni nonchél’accre<strong>di</strong>tamento con pari valuta degli importi erroneamenteaddebitati od omessi entro il termine <strong>di</strong> prescrizione or<strong>di</strong>nariadecorrente dalla data <strong>di</strong> ricezione dell’estratto conto relativo.Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data <strong>di</strong> inviodell’estratto conto,la <strong>Banca</strong> può ripetere quanto dovuto perle stesse causali,compresi indebiti accre<strong>di</strong>tamenti,con facoltà<strong>di</strong> effettuarne l’addebito in conto.Art. 13 - Compensazione e pagamento <strong>di</strong> assegni1. Qualora la <strong>Banca</strong> si avvalga della compensazione <strong>di</strong> legge <strong>di</strong>cui all’Art. 19, comma 1, delle Con<strong>di</strong>zioni Generali, essa nonè tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriorealla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenutacompensazione, sia venuta meno la provvista.2. Qualora la <strong>Banca</strong> operi la compensazione per cre<strong>di</strong>ti nonliqui<strong>di</strong> ed esigibili, prevista dall’Art. 18, comma 2, delle Con<strong>di</strong>zioniGenerali, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cuisia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentaticon data posteriore al ricevimento da parte del Cliente dellacomunicazione dell’intervenuta compensazione.3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto acostituire imme<strong>di</strong>atamente i fon<strong>di</strong> necessari per il pagamentodegli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione,dei quali non sia ancora spirato il termine <strong>di</strong> presentazione,sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazionemedesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbiafatto venire meno la <strong>di</strong>sponibilità.4. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano anche nelcaso <strong>di</strong> conti intestati a più persone.Art. 14 - Recesso1. Il recesso esercitato ai sensi dell’Art. 6 delle Con<strong>di</strong>zioni Generaliprovoca la chiusura del Conto Corrente che avviene,qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo <strong>di</strong>60 (sessanta) giorni.2. Il Cliente e la <strong>Banca</strong> possono, con preavviso scritto <strong>di</strong> 10(<strong>di</strong>eci) giorni ovvero in presenza <strong>di</strong> giustificato motivo senzapreavviso, recedere dalla “convenzione assegno”. Il recessodalla sola convenzione assegno non determina l’automaticorecesso dal Contratto.3. Nel caso <strong>di</strong> recesso dalla convenzione assegno ovvero dalContratto, la <strong>Banca</strong> non è tenuta a pagare gli assegni tratti condata posteriore a quella in cui il recesso è <strong>di</strong>venuto operante.Resta salvo ogni <strong>di</strong>verso effetto della revoca dell’autorizzazionead emettere assegni <strong>di</strong>sposta ai sensi dell’Art. 9 della Legge15.12.1990, n. 386 e successive integrazioni e/o mo<strong>di</strong>ficazioni.4. Il Cliente, nell’esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso può per iscritto- al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare secondo le proprie esigenze gli effettidel recesso sugli or<strong>di</strong>ni impartiti e sugli assegni tratti - comunicarealla <strong>Banca</strong> un termine <strong>di</strong> preavviso maggiore <strong>di</strong> quellocui è tenuto ai sensi del Contratto, ovvero in<strong>di</strong>care alla stessa<strong>Banca</strong> gli or<strong>di</strong>ni e gli assegni che intende siano onorati, purchéimpartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recessomedesimo è <strong>di</strong>venuto operante.5. Il recesso dalla convenzione <strong>di</strong> assegno esercitato da uno deicointestatari o della <strong>Banca</strong> nei confronti dello stesso lasciaintegra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualorasia prevista la facoltà per i contitolari <strong>di</strong> compiere operazioniseparatamente.SEZIONE B3NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTIIN CONTO CORRENTEFermo restando quanto specificato nei futuri eventualicontratti <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to che il Cliente dovesseperfezionare con la <strong>Banca</strong>, in linea generale, qualorala <strong>Banca</strong> dovesse concedere un’Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>toal Cliente, tali facilitazioni cre<strong>di</strong>tizie s’intenderanno<strong>di</strong>sciplinate dalle seguenti <strong>di</strong>sposizioni. Resta intesoche in caso <strong>di</strong> contrasto fra il contenuto dei contratti<strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e dette norme, prevarranno leprime sulle seconde.Art. I - Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to1. Le aperture <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (<strong>di</strong> seguito anche “Apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to”o “Fido”) che la <strong>Banca</strong> ritenga eventualmente <strong>di</strong> concedereal Cliente possono essere concesse anche a tempo determinato.2. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messaglia <strong>di</strong>sposizione e può con successivi versamenti ripristinare lasua <strong>di</strong>sponibilità.22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!