PARTE PRIMA– esecuzione <strong>di</strong> addebiti <strong>di</strong>retti, inclusi addebiti <strong>di</strong>retti unatantum;– esecuzione <strong>di</strong> Operazioni <strong>di</strong> Pagamento me<strong>di</strong>ante carte<strong>di</strong> pagamento o <strong>di</strong>spositivi analoghi;– esecuzione <strong>di</strong> Bonifi ci, inclusi or<strong>di</strong>ni permanenti;5. emissione e/o acquisizione <strong>di</strong> Strumenti <strong>di</strong> Pagamento;6. rimessa <strong>di</strong> denaro;7. esecuzione <strong>di</strong> Operazioni <strong>di</strong> Pagamento ove il consenso delpagatore ad eseguire l’Operazione <strong>di</strong> Pagamento sia datome<strong>di</strong>ante un <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> telecomunicazione <strong>di</strong>gitale o informaticoe il pagamento sia effettuato all’operatore del sistemao della rete <strong>di</strong> telecomunicazioni o <strong>di</strong>gitale o informatica cheagisce esclusivamente come interme<strong>di</strong>ario tra l’utilizzatore <strong>di</strong>Servizi <strong>di</strong> Pagamento e il fornitore <strong>di</strong> beni e servizi;8. emissione <strong>di</strong> Moneta Elettronica.Strumento <strong>di</strong> Pagamento in<strong>di</strong>ca qualsiasi <strong>di</strong>spositivo personalizzatoe/o insieme <strong>di</strong> procedure concordate tra il Cliente e la<strong>Banca</strong>, <strong>di</strong> cui si avvale il Cliente per dare alla <strong>Banca</strong> un Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>Pagamento.Strumento Finanziario in<strong>di</strong>ca, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, TUF,uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:a) valori mobiliari;b) strumenti del mercato monetario;c) quote <strong>di</strong> un organismo <strong>di</strong> investimento collettivo del risparmio;d) contratti <strong>di</strong> opzione, contratti fi nanziari a termine standar<strong>di</strong>zzati(«future»), «swap», accor<strong>di</strong> per scambi futuri <strong>di</strong> tassi <strong>di</strong> interessee altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute,tassi <strong>di</strong> interesse o ren<strong>di</strong>menti, o ad altri strumenti derivati, in<strong>di</strong>cifi nanziari o misure fi nanziarie che possono essere regolati conconsegna fi sica del sottostante o attraverso il pagamento <strong>di</strong><strong>di</strong>fferenziali in contanti;e) contratti <strong>di</strong> opzione, contratti fi nanziari a termine standar<strong>di</strong>zzati(«future»), «swap», accor<strong>di</strong> per scambi futuri <strong>di</strong> tassi <strong>di</strong> interessee altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamentoavviene attraverso il pagamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziali in contanti opuò avvenire in tal modo a <strong>di</strong>screzione <strong>di</strong> una delle parti, conesclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimentoo ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;f) contratti <strong>di</strong> opzione, contratti fi nanziari a termine standar<strong>di</strong>zzati(«future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merciil cui regolamento può avvenire attraverso la consegna delsottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentatoe/o in un sistema multilaterale <strong>di</strong> negoziazione;g) contratti <strong>di</strong> opzione, contratti fi nanziari a termine standar<strong>di</strong>zzati(«future»), «swap», contratti a termine («forward») ealtri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puòavvenire attraverso la consegna fi sica del sottostante, <strong>di</strong>versi daquelli in<strong>di</strong>cati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali,e aventi le caratteristiche <strong>di</strong> altri strumenti fi nanziari derivati,considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguitiattraverso stanze <strong>di</strong> compensazione riconosciute o se sonosoggetti a regolari richiami <strong>di</strong> margini;h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to;i) contratti fi nanziari <strong>di</strong>fferenziali;j) contratti <strong>di</strong> opzione, contratti fi nanziari a termine standar<strong>di</strong>zzati(«future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse ealtri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe <strong>di</strong>trasporto, quote <strong>di</strong> emissione, tassi <strong>di</strong> infl azione o altre statisticheeconomiche uffi ciali, il cui regolamento avviene attraverso ilpagamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziali in contanti o può avvenire in tal modoa <strong>di</strong>screzione <strong>di</strong> una delle parti, con esclusione dei casi in cuitale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento chedetermina la risoluzione del contratto, nonché altri contrattiderivati connessi a beni, <strong>di</strong>ritti, obblighi, in<strong>di</strong>ci e misure, <strong>di</strong>versida quelli in<strong>di</strong>cati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche<strong>di</strong> altri strumenti fi nanziari derivati, considerando, tra l’altro, sesono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistemamultilaterale <strong>di</strong> negoziazione, se sono compensati ed eseguitiattraverso stanze <strong>di</strong> compensazione riconosciute o se sonosoggetti a regolari richiami <strong>di</strong> margini.Strumento Finanziario Illiquido in<strong>di</strong>ca uno strumentofi nanziario che determina per l’investitore ostacoli o limitazioniallo smobilizzo entro un lasso <strong>di</strong> tempo ragionevole, a con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> prezzo signifi cative, ossia tali da rifl ettere, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,una pluralità <strong>di</strong> interessi in acquisto e in ven<strong>di</strong>ta.Strumento Finanziario Liquido in<strong>di</strong>ca uno strumento fi -nanziario per il quale sussistono con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> smobilizzo entroun lasso <strong>di</strong> tempo ragionevole a prezzi signifi cativi.Supporto Duraturo in<strong>di</strong>ca qualsiasi strumento durevole e/oduraturo che permetta al Cliente <strong>di</strong> memorizzare informazioni a luipersonalmente <strong>di</strong>rette in modo che possano essere agevolmenterecuperate durante un periodo <strong>di</strong> tempo adeguato ai fi ni cui sonodestinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzioneimmutata delle informazioni memorizzate.Tecniche <strong>di</strong> Comunicazione a Distanza in<strong>di</strong>ca le tecniche<strong>di</strong> contatto con la clientela, <strong>di</strong>verse dagli annunci pubblicitari, chenon comportano la presenza fi sica e simultanea del cliente edell’interme<strong>di</strong>ario o <strong>di</strong> un suo incaricato.Termini Massimi <strong>di</strong> Esecuzione in<strong>di</strong>ca i termini previsti dall’Articolo8 della Parte II, Sezione B3.TUB in<strong>di</strong>ca il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TestoUnico delle leggi in materia bancaria e cre<strong>di</strong>tizia - e le sue successivemo<strong>di</strong>fi che e integrazioni.TUF in<strong>di</strong>ca il D. legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unicodelle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione fi nanziaria - e lesue successive mo<strong>di</strong>fi che e integrazioni.Unione Europea in<strong>di</strong>ca l’insieme degli Stati membri che attualmenteaderiscono all’Unione Europea nonché qualsiasi altro Statoche dovesse <strong>di</strong> tempo in tempo aderirvi.4
PARTE PRIMASINTESI DELLE PRINCIPALI NORMERICHIAMATE IN CONTRATTOCo<strong>di</strong>ce CivileArt. 1176: Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la<strong>di</strong>ligenza del buon padre <strong>di</strong> famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioniinerenti all’esercizio <strong>di</strong> un’attività professionale, la <strong>di</strong>ligenzadeve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.Art. 1186: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore,il cre<strong>di</strong>tore può esigere imme<strong>di</strong>atamente la prestazione se ildebitore è <strong>di</strong>venuto insolvente o ha <strong>di</strong>minuito, per fatto proprio,le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che avevapromesse.Art. 1193: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessapersona può <strong>di</strong>chiarare, quando paga, quale debito intende sod<strong>di</strong>sfare.Inmancanza <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione, il pagamento deve essereimputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello menogarantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso peril debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se talicriteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmenteai vari debiti.Art. 1279: La <strong>di</strong>sposizione dell’articolo precedente non si applica,se la moneta non avente corso legale nello Stato è in<strong>di</strong>cata conla clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenzadell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.Art. 1373: Se a una delle parti è attribuita la facoltà <strong>di</strong> recederedal contratto, tale facoltà può essere esercitata fi nché il contrattonon abbia avuto un principio <strong>di</strong> esecuzione. Nei contratti a esecuzionecontinuata o perio<strong>di</strong>ca, tale facoltà può essere esercitataanche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazionigià eseguite o in corso <strong>di</strong> esecuzione. Qualora sia statastipulata la prestazione <strong>di</strong> un corrispettivo per il recesso, questoha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni casoil patto contrario.Art. 1395: È annullabile il contratto che il rappresentante concludecon se stesso, in proprio o come rappresentante <strong>di</strong> un’altraparte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specifi catamenteovvero il contenuto del contratto sia determinato in mododa escludere la possibilità <strong>di</strong> confl itto d’interessi. L’impugnazionepuò essere proposta soltanto dal rappresentato.Art. 1456: I contraenti possono convenire espressamente cheil contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazionenon sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, larisoluzione si verifi ca <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto quando la parte interessata <strong>di</strong>chiaraall’altra che intende valersi della clausola risolutiva.Art. 1712, comma 2: Il ritardo del mandante a rispondere dopoaver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quellorichiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione,anche se il mandatario si è <strong>di</strong>scostato dalle istruzioni o ha eccedutoi limiti del mandato.Art. 1713: Il mandatario deve rendere al mandante il conto delsuo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa delmandato. La <strong>di</strong>spensa preventiva dall’obbligo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto nonha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per doloo per colpa grave.Art. 1717: Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituiscealtri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sianecessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato dellapersona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzionesenza in<strong>di</strong>care la persona, il mandatario risponde soltanto quandoè in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che haimpartite al sostituto. Il mandante può agire <strong>di</strong>rettamente controla persona sostituita dal mandatario.Art. 1723, comma 2: Il mandato conferito anche nell’interessedel mandatario o <strong>di</strong> terzi non si estingue per revoca da parte delmandante, salvo che sia <strong>di</strong>versamente stabilito o ricorra una giustacausa <strong>di</strong> revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenutaincapacità del mandante.Art. 1726: Se il mandato è stato conferito da più persone conunico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non haeffetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo chericorra una giusta causa.Art. 1829: Se non risulta una <strong>di</strong>versa volontà delle parti, l’inclusionenel conto <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to verso un terzo si presume fatta con laclausola «salvo incasso». In tal caso, se il cre<strong>di</strong>to non è sod<strong>di</strong>sfatto,il ricevente ha la scelta <strong>di</strong> agire per la riscossione o <strong>di</strong> eliminare lapartita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fattola rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avereinfruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.Art. 1834: Nei depositi <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> danaro presso unabanca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirlanella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenutoovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo<strong>di</strong> preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario,i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della bancapresso la quale si è costituito il rapporto.Art. 1851: Se, a garanzia <strong>di</strong> uno o più cre<strong>di</strong>ti, sono vincolatidepositi <strong>di</strong> danaro, merci o titoli che non siano stati in<strong>di</strong>viduati o5