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Norme di Banca Mediolanum

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PARTE SECONDAvaglia cambiari emessi dalla <strong>Banca</strong> d’Italia, versati dalla clientela,il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti,prendendo atto che la <strong>Banca</strong> non accetta i titoli <strong>di</strong> cui sopra,che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.Art. 5 - Versamento in conto <strong>di</strong> assegni bancari e circolari1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accre<strong>di</strong>tato conriserva <strong>di</strong> verifica e salvo buon fine ed è <strong>di</strong>sponibile appenadecorsi i termini in<strong>di</strong>cati nelle con<strong>di</strong>zioni economiche del Servizio<strong>di</strong> Conto Corrente riportate nel Documento <strong>di</strong> Sintesi enel Foglio informativo consegnati al Cliente. Anche per quantoconcerne i termini <strong>di</strong> “non stornabilità” dei citati assegni, sirinvia alle medesime con<strong>di</strong>zioni economiche. La <strong>Banca</strong> potràprorogare detti termini solo in presenza <strong>di</strong> cause <strong>di</strong> forzamaggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesipresso la <strong>Banca</strong> medesima e/o presso corrispondenti, anchenon bancari. Di tale proroga la <strong>Banca</strong> dà pronta notizia alCliente, anche me<strong>di</strong>ante comunicazioni impersonali (cartelli,moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).2. La valuta applicata all’accre<strong>di</strong>tamento determina unicamentela decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun<strong>di</strong>ritto circa la <strong>di</strong>sponibilità dell’importo, come stabilita al precedentecomma 1.3. Qualora tuttavia la <strong>Banca</strong> consentisse al Cliente <strong>di</strong> utilizzareanticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima chesiano decorsi i termini <strong>di</strong> cui al precedente comma 1 edancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi,ciò non comporterà affidamento <strong>di</strong> analoghe concessioni peril futuro. Prima del decorso dei termini <strong>di</strong> “non stornabilità”,la <strong>Banca</strong> si riserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> addebitare in qualsiasi momentol’importo dei titoli accre<strong>di</strong>tati, nonché <strong>di</strong> esercitare - in caso <strong>di</strong>mancato incasso - tutti i <strong>di</strong>ritti ed azioni, compresi quelli <strong>di</strong> cuiall’Art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà <strong>di</strong> effettuare l’addebitoin Conto Corrente.4. Si precisa che i termini <strong>di</strong> “non stornabilità” <strong>di</strong> cui ai commiprecedenti si applicano esclusivamente agli assegni incassabilipresso le Banche aderenti alle “procedure interbancaried’incasso” nell’ambito dello Stato Italiano. Dette procedureprevedono dei termini decorsi i quali l’assegno versato sipresume pagato dalla banca trassata (c.d. “presunzione <strong>di</strong>pagato”). Tuttavia i termini in questione si intendono interrottiin caso pervenga alla <strong>Banca</strong> una comunicazione <strong>di</strong> “impagato”da parte dell’istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to trassato. In quest’ultimo caso la<strong>Banca</strong> procede all’addebito dell’importo dell’assegno sul contodel Cliente con valuta pari alla data del versamento, interrompendocosì i termini <strong>di</strong> “non stornabilità” del titolo. Quanto inprecedenza descritto, avviene anche in assenza della materialerestituzione dell’assegno versato alla <strong>Banca</strong> trassata.5. Nel caso invece la comunicazione <strong>di</strong> “impagato” riguar<strong>di</strong> unassegno negoziato dalla <strong>Banca</strong> in via telematica (c.d. “checktruncation”) e ferma restando l’interruzione dei termini <strong>di</strong> “nonstornabilità” del titolo, la <strong>Banca</strong> si riserva la facoltà <strong>di</strong> procedere,ai fini <strong>di</strong> una migliore tutela dell’interesse dello stesso Cliente,ad un secondo tentativo <strong>di</strong> incasso dell’assegno tramite unaprocedura denominata “Stanza <strong>di</strong> Compensazione”. L’esperimento<strong>di</strong> quest’ultimo tentativo determinerà il riaccre<strong>di</strong>to delConto Corrente del Cliente da parte della <strong>Banca</strong> con valuta,pari ai giorni previsti per il versamento degli assegni bancarie/o circolari, riportata sul Foglio Informativo. In quest’ultimaipotesi, in attesa che l’istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to trassato comunichi alla<strong>Banca</strong> un nuovo ed ultimo riscontro in relazione al pagamentodel titolo versato decorreranno nuovi termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità(i termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità sono riportati nel Foglio Informativo;detti termini saranno determinati dalla “data <strong>di</strong> regolamentodell’impagato sul Conto Corrente).6. Decorsi i termini <strong>di</strong> cui al precedente comma 1, resta intesocomunque che la <strong>Banca</strong> trattaria - nel caso <strong>di</strong> assegni bancari- o la <strong>Banca</strong> emittente - nel caso <strong>di</strong> assegni circolari - mantieneil <strong>di</strong>ritto, ove ne ricorrano i presupposti, <strong>di</strong> agire <strong>di</strong>rettamentenei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoliindebitamente pagati.7. Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramitei soggetti autorizzati dalla <strong>Banca</strong> a riceverli ovvero tramitei servizi postali esclusivamente con le modalità <strong>di</strong> seguitodescritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazionedei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essipervengono materialmente allo sportello della <strong>Banca</strong> e, qualoravenga accertata una irregolarità nei titoli o una <strong>di</strong>scordanza trale in<strong>di</strong>cazioni risultanti nella <strong>di</strong>stinta <strong>di</strong> presentazione e l’accertataconsistenza dei valori, la <strong>Banca</strong> stessa procederà, dandonecomunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento peril solo importo accertato e regolare.8. Il versamento tramite i Family Banker ® della <strong>Banca</strong> è limitatoesclusivamente a: a) assegni non trasferibili emessi dal Clienteed intestati a sé medesimo; b) assegni intestati o girati al Clientee resi non trasferibili. Tutti gli assegni dovranno essere sbarratinella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l’incasso a“<strong>Banca</strong> Me<strong>di</strong>olanum S.p.A.”. Non rientra nelle incombenze deiFamily Banker ® della <strong>Banca</strong>, che non hanno poteri <strong>di</strong> rappresentanza<strong>di</strong> quest’ultima, accettare contanti e/o titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<strong>di</strong>versi da quelli sopra specificati e conseguentemente la <strong>Banca</strong>non risponde della consegna al Family Banker ® <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> pagamento<strong>di</strong>fformi. La <strong>Banca</strong> dà notizia dell’accre<strong>di</strong>tamento deititoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sul Conto Corrente tramite l’estratto conto.9. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti assegni evaglia allegando la <strong>di</strong>stinta <strong>di</strong> versamento, datata e firmata, dallaquale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numerodel conto nonché l’esatta intestazione del medesimo. In caso<strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione a mezzo dei servizi postali, il relativo rischio èesclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la <strong>Banca</strong>dello smarrimento. La <strong>Banca</strong> provvede ad aprire la busta apponendosulla stessa il timbro <strong>di</strong> ricezione con l’in<strong>di</strong>cazione delladata <strong>di</strong> arrivo, effettua il versamento entro il giorno lavorativosuccessivo e dà notizia dell’accre<strong>di</strong>tamento sul Conto Correntedei valori ricevuti tramite l’estratto conto.Art. 5-bis - Richiesta <strong>di</strong> domiciliazione pensioni INPS1. Il Cliente può richiedere alla <strong>Banca</strong>, anche successivamentealla conclusione del Contratto, la domiciliazione della propriapensione INPS, in<strong>di</strong>cando il Conto Corrente sul quale intendericevere l’accre<strong>di</strong>to.2. Il Cliente conferisce, anche nell’interesse della <strong>Banca</strong> e dell’INPS,ai sensi dell’Art. 1723, secondo comma, Cod. Civ., esplicitomandato irrevocabile a restituire all’INPS - in caso <strong>di</strong> decessodel Cliente stesso ovvero <strong>di</strong> ogni altra eventuale causa <strong>di</strong>20

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