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Norme di Banca Mediolanum

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PARTE SECONDAin merito al regime fi scale da adottare, compilando le appositesezioni pre<strong>di</strong>sposte.2. In mancanza <strong>di</strong> tale comunicazione, trova applicazione il regimegenerale comunque previsto dalle vigenti norme per ilcaso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione,assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.Art. 26 - Legge applicabile1. I rapporti tra la <strong>Banca</strong> e il Cliente sono regolati, salvo <strong>di</strong>versoaccordo scritto, dalla legge italiana.Art. 27 - Procedure <strong>di</strong> Reclamo1. Per qualunque reclamo derivante dal rapporto “banca-cliente”avente ad oggetto o comunque derivante dalla prestazione<strong>di</strong> uno o più Servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentareun reclamo all’interme<strong>di</strong>ario, per lettera raccomandataA/R in<strong>di</strong>rizzandola a <strong>Banca</strong> Me<strong>di</strong>olanum S.p.A. - Palazzo Meucci- Milano 3 - Via Francesco Sforza - 20080 Basiglio (MI) o pervia telematica all’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta elettronica reclamieistanze@me<strong>di</strong>olanum.it).2. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione <strong>di</strong>Servizi <strong>Banca</strong>ri (Sezione B), la <strong>Banca</strong> è tenuta invece a rispondereal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data <strong>di</strong> ricezionedel reclamo stesso. Resta fermo quanto previsto dall’Art. 14,comma 2 del D. Lgs. 11/2010 per quanto concerne i reclamiaventi ad oggetto un’operazione <strong>di</strong> pagamento.Art. 28 - Procedura e <strong>di</strong> composizione stragiu<strong>di</strong>zialedelle controversie con riferimento ai Servizi <strong>Banca</strong>riin<strong>di</strong>cati alla Sezione B1. Il Cliente prende atto e <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> conoscere che nel caso incui sia rimasto insod<strong>di</strong>sfatto del riscontro al reclamo presentatoalla <strong>Banca</strong> o non abbia ricevuto riscontro nel termine <strong>di</strong> 30(trenta) giorni previsto dal precedente Art. 28 comma terzo,prima <strong>di</strong> ricorrere al giu<strong>di</strong>ce, può rivolgersi:– all’Arbitro <strong>Banca</strong>rio Finanziario (ABF) che offreun’alternativa stragiu<strong>di</strong>ziale rispetto al ricorso al giu<strong>di</strong>ce.L’Arbitro è un organismo in<strong>di</strong>pendente e imparziale chedecide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto. Ilcliente può rivolgersi all’Arbitro dopo aver tentato <strong>di</strong> risolvereil problema <strong>di</strong>rettamente con la banca. Le decisioninon sono vincolanti, ma se l’interme<strong>di</strong>ario non le rispettail suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente nonrimane sod<strong>di</strong>sfatto delle decisioni dell’Arbitro, può comunquerivolgersi al giu<strong>di</strong>ce. L’ABF può decidere su tutte lecontroversie che riguardano operazioni e Servizi <strong>Banca</strong>rie finanziari, come ad esempio i conti correnti, i mutui e<strong>di</strong> prestiti personali: fino a Euro 100.000,00 (centomila),se il cliente chiede una somma <strong>di</strong> denaro; senza limiti <strong>di</strong>importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito internetdella <strong>Banca</strong>, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker ®è <strong>di</strong>sponibile una brochure che dettaglia le competenzedell’ABF. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si puòanche consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della <strong>Banca</strong> d’Italia, oppurechiedere all’interme<strong>di</strong>ario;– al servizio <strong>di</strong> conciliazione per raggiungere un accordo trale parti - qualunque sia il valore della controversia - conl’intervento <strong>di</strong> un esperto in<strong>di</strong>pendente (conciliatore),affi dandogli il compito <strong>di</strong> agevolare il raggiungimento <strong>di</strong> unaccordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma nonè un giu<strong>di</strong>ce, ossia non è chiamato a dare ragione o tortoad una parte o all’altra. Dal punto <strong>di</strong> vista procedurale unao entrambe le parti richiedono al “Conciliatore <strong>Banca</strong>rio-Finanziario” <strong>di</strong> organizzare un incontro <strong>di</strong> conciliazione.Il Conciliatore <strong>Banca</strong>rioFinanziario può organizzare taliincontri su tutto il territorio nazionale ed in tempi brevi, conl’intervento <strong>di</strong> una rete territoriale <strong>di</strong> “pacieri” in<strong>di</strong>pendenti(conciliatori), sulla base del regolamento vigente. A taleriguardo si fa presente che il regolamento <strong>di</strong> conciliazioneè a <strong>di</strong>sposizione del cliente che ne faccia richiesta ed èconsultabile anche sul sito internet del Conciliatore <strong>Banca</strong>rioFinanziario(www.conciliatorebancariofi nanziario.it).La conciliazione deve concludersi entro termini prestabiliti- 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla prima riunione - e<strong>di</strong>n<strong>di</strong>cati nel regolamento. L’accordo raggiunto ha valorevincolante tra le parti. Se l’accordo non viene raggiunto èsempre possibile ricorrere al giu<strong>di</strong>ce. Il servizio <strong>di</strong> conciliazionepuò essere richiesto, con le modalità previste per lostesso, presentando un’apposita istanza al Conciliatore<strong>Banca</strong>rioFinanziario;– tramite il modulo scaricabile anche dal sito internet del Conciliatore<strong>Banca</strong>rioFinanziario (www.conciliatorebancario.it)- Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, oppureinviando un fax al numero 0667482250, o una e-mail a:associazione@conciliatorebancario.it. Per ogni informazionerelativa al servizio <strong>di</strong> conciliazione il Cliente può rivolgersialla <strong>Banca</strong> o al Conciliatore <strong>Banca</strong>rioFinanziario stesso.Resta ferma la possibilità <strong>di</strong> ricorrere all’autorità giu<strong>di</strong>ziariaor<strong>di</strong>naria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concluderesenza il raggiungimento <strong>di</strong> un accordo.Art. 29 - Foro competente1. Per qualunque controversia è competente il Foro <strong>di</strong> Milano.2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifi ca <strong>di</strong> Consumatoreai sensi del Co<strong>di</strong>ce del Consumo, è competente l’autoritàgiu<strong>di</strong>ziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza oil domicilio elettivo.16

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