PARTE SECONDAin merito al regime fi scale da adottare, compilando le appositesezioni pre<strong>di</strong>sposte.2. In mancanza <strong>di</strong> tale comunicazione, trova applicazione il regimegenerale comunque previsto dalle vigenti norme per ilcaso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione,assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.Art. 26 - Legge applicabile1. I rapporti tra la <strong>Banca</strong> e il Cliente sono regolati, salvo <strong>di</strong>versoaccordo scritto, dalla legge italiana.Art. 27 - Procedure <strong>di</strong> Reclamo1. Per qualunque reclamo derivante dal rapporto “banca-cliente”avente ad oggetto o comunque derivante dalla prestazione<strong>di</strong> uno o più Servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentareun reclamo all’interme<strong>di</strong>ario, per lettera raccomandataA/R in<strong>di</strong>rizzandola a <strong>Banca</strong> Me<strong>di</strong>olanum S.p.A. - Palazzo Meucci- Milano 3 - Via Francesco Sforza - 20080 Basiglio (MI) o pervia telematica all’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta elettronica reclamieistanze@me<strong>di</strong>olanum.it).2. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione <strong>di</strong>Servizi <strong>Banca</strong>ri (Sezione B), la <strong>Banca</strong> è tenuta invece a rispondereal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data <strong>di</strong> ricezionedel reclamo stesso. Resta fermo quanto previsto dall’Art. 14,comma 2 del D. Lgs. 11/2010 per quanto concerne i reclamiaventi ad oggetto un’operazione <strong>di</strong> pagamento.Art. 28 - Procedura e <strong>di</strong> composizione stragiu<strong>di</strong>zialedelle controversie con riferimento ai Servizi <strong>Banca</strong>riin<strong>di</strong>cati alla Sezione B1. Il Cliente prende atto e <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> conoscere che nel caso incui sia rimasto insod<strong>di</strong>sfatto del riscontro al reclamo presentatoalla <strong>Banca</strong> o non abbia ricevuto riscontro nel termine <strong>di</strong> 30(trenta) giorni previsto dal precedente Art. 28 comma terzo,prima <strong>di</strong> ricorrere al giu<strong>di</strong>ce, può rivolgersi:– all’Arbitro <strong>Banca</strong>rio Finanziario (ABF) che offreun’alternativa stragiu<strong>di</strong>ziale rispetto al ricorso al giu<strong>di</strong>ce.L’Arbitro è un organismo in<strong>di</strong>pendente e imparziale chedecide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto. Ilcliente può rivolgersi all’Arbitro dopo aver tentato <strong>di</strong> risolvereil problema <strong>di</strong>rettamente con la banca. Le decisioninon sono vincolanti, ma se l’interme<strong>di</strong>ario non le rispettail suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente nonrimane sod<strong>di</strong>sfatto delle decisioni dell’Arbitro, può comunquerivolgersi al giu<strong>di</strong>ce. L’ABF può decidere su tutte lecontroversie che riguardano operazioni e Servizi <strong>Banca</strong>rie finanziari, come ad esempio i conti correnti, i mutui e<strong>di</strong> prestiti personali: fino a Euro 100.000,00 (centomila),se il cliente chiede una somma <strong>di</strong> denaro; senza limiti <strong>di</strong>importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito internetdella <strong>Banca</strong>, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker ®è <strong>di</strong>sponibile una brochure che dettaglia le competenzedell’ABF. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si puòanche consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della <strong>Banca</strong> d’Italia, oppurechiedere all’interme<strong>di</strong>ario;– al servizio <strong>di</strong> conciliazione per raggiungere un accordo trale parti - qualunque sia il valore della controversia - conl’intervento <strong>di</strong> un esperto in<strong>di</strong>pendente (conciliatore),affi dandogli il compito <strong>di</strong> agevolare il raggiungimento <strong>di</strong> unaccordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma nonè un giu<strong>di</strong>ce, ossia non è chiamato a dare ragione o tortoad una parte o all’altra. Dal punto <strong>di</strong> vista procedurale unao entrambe le parti richiedono al “Conciliatore <strong>Banca</strong>rio-Finanziario” <strong>di</strong> organizzare un incontro <strong>di</strong> conciliazione.Il Conciliatore <strong>Banca</strong>rioFinanziario può organizzare taliincontri su tutto il territorio nazionale ed in tempi brevi, conl’intervento <strong>di</strong> una rete territoriale <strong>di</strong> “pacieri” in<strong>di</strong>pendenti(conciliatori), sulla base del regolamento vigente. A taleriguardo si fa presente che il regolamento <strong>di</strong> conciliazioneè a <strong>di</strong>sposizione del cliente che ne faccia richiesta ed èconsultabile anche sul sito internet del Conciliatore <strong>Banca</strong>rioFinanziario(www.conciliatorebancariofi nanziario.it).La conciliazione deve concludersi entro termini prestabiliti- 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla prima riunione - e<strong>di</strong>n<strong>di</strong>cati nel regolamento. L’accordo raggiunto ha valorevincolante tra le parti. Se l’accordo non viene raggiunto èsempre possibile ricorrere al giu<strong>di</strong>ce. Il servizio <strong>di</strong> conciliazionepuò essere richiesto, con le modalità previste per lostesso, presentando un’apposita istanza al Conciliatore<strong>Banca</strong>rioFinanziario;– tramite il modulo scaricabile anche dal sito internet del Conciliatore<strong>Banca</strong>rioFinanziario (www.conciliatorebancario.it)- Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, oppureinviando un fax al numero 0667482250, o una e-mail a:associazione@conciliatorebancario.it. Per ogni informazionerelativa al servizio <strong>di</strong> conciliazione il Cliente può rivolgersialla <strong>Banca</strong> o al Conciliatore <strong>Banca</strong>rioFinanziario stesso.Resta ferma la possibilità <strong>di</strong> ricorrere all’autorità giu<strong>di</strong>ziariaor<strong>di</strong>naria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concluderesenza il raggiungimento <strong>di</strong> un accordo.Art. 29 - Foro competente1. Per qualunque controversia è competente il Foro <strong>di</strong> Milano.2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifi ca <strong>di</strong> Consumatoreai sensi del Co<strong>di</strong>ce del Consumo, è competente l’autoritàgiu<strong>di</strong>ziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza oil domicilio elettivo.16
PARTE SECONDASEZIONE B - SERVIZI BANCARISEZIONE B1NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIODI BANCA DIRETTA TELEFONICA E TELEVISIVAArt. 1 - Attivazione del Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta eoperazioni eseguibili1. Con l’adesione al Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta ad ogni Cliente èconsentito <strong>di</strong> svolgere separatamente, tramite la rete telefonica,televisiva o telematica, le operazioni previste, con le modalitàcomunicate dalla <strong>Banca</strong>.2. Secondo gli orari, le tipologie <strong>di</strong> operazioni richieste ed il mezzotecnico utilizzato, il Cliente può avvalersi <strong>di</strong> un operatore della<strong>Banca</strong>, ovvero <strong>di</strong> strumenti automatici.3. Ad ogni aderente al Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta è consentito<strong>di</strong> effettuare le operazioni ammesse e previste dalla <strong>Banca</strong> sututti i rapporti sui quali ha facoltà <strong>di</strong> operare in qualità <strong>di</strong> unicointestatario, cointestatario o delegato ad operare.Art. 2 - Rischi connessi all’utilizzo del Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong>Diretta1. Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all’utilizzo <strong>di</strong> retitelematiche per la trasmissione dei dati. La <strong>Banca</strong> non saràresponsabile per la per<strong>di</strong>ta, l’alterazione o la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> informazionitrasmesse attraverso l’utilizzo <strong>di</strong> tecniche telematiche,ascrivibili a <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> funzionamento delle stesse, caso fortuito,fatto <strong>di</strong> terzi o comunque ad eventi non imputabili al dolo oalla colpa grave della <strong>Banca</strong>.Art. 3 - Forma delle comunicazioni1. Per i rapporti e le attività ammessi all’operatività me<strong>di</strong>ante ilServizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta e ogni comunicazione ad essi relativa,le relative modalità <strong>di</strong> esecuzione rappresentano alternativa ederoga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle Con<strong>di</strong>zioniGenerali e speciali che regolano la prestazione dei Servizioggetto del Contratto.2. Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Servizio<strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta non comporta <strong>di</strong> per sé lo scioglimentoo la sospensione dei Servizi prestati dalla <strong>Banca</strong> in forza delContratto.Art. 4 - Accesso al Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta1. Per accedere al Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta, la <strong>Banca</strong> fornisceal Cliente i seguenti strumenti: un Co<strong>di</strong>ce Cliente numerico,riportato in chiaro sulle principali comunicazioni in<strong>di</strong>rizzate alCliente; un “Primo Co<strong>di</strong>ce Segreto” numerico <strong>di</strong> 5 (cinque)cifre, contenuto in busta sigillata in<strong>di</strong>rizzata al Cliente; un “SecondoCo<strong>di</strong>ce Segreto” numerico <strong>di</strong> 5 (cinque) cifre contenutoin un’ulteriore busta sigillata in<strong>di</strong>rizzata al Cliente,inoltrataseparatamente. In alternativa a quanto sopra specifi cato, la<strong>Banca</strong> si riserva la possibilità <strong>di</strong> consentire al Cliente la ricezionedel Primo Co<strong>di</strong>ce Segreto attraverso un messaggioSMS al numero <strong>di</strong> cellulare in<strong>di</strong>cato dal cliente medesimo,nel rispetto delle modalità e alle con<strong>di</strong>zioni previste a tal fi nedalla <strong>Banca</strong>.2. Il Cliente si impegna a custo<strong>di</strong>re con ogni cura sia il Primo siail Secondo Co<strong>di</strong>ce Segreto.3. La <strong>di</strong>vulgazione <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta, totale o parziale, del Primoe/o del Secondo Co<strong>di</strong>ce Segreto a terzi, nonché le conseguenzederivanti dal loro indebito uso da parte <strong>di</strong> chiunque,ricadrà interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilitàdel Cliente.4. La <strong>Banca</strong> non potrà essere ritenuta responsabile del loroutilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicatolo smarrimento o il furto e la <strong>Banca</strong> non abbia potuto <strong>di</strong> conseguenzaprovvedere al blocco dell’operatività del Servizio <strong>di</strong><strong>Banca</strong> Diretta, comunque non oltre un giorno lavorativo dallaricezione.5. La <strong>Banca</strong>, per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiornamentitempo per tempo <strong>di</strong>sponibili, garantisce al Cliente un elevatostandard <strong>di</strong> sicurezza dei propri Servizi <strong>Banca</strong>ri e fi nanziarie si impegna ad informare perio<strong>di</strong>camente il Cliente in meritoagli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezzadel Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta. È quin<strong>di</strong> onere del Cliente, che sene assume conseguentemente la responsabilità, attenersi allein<strong>di</strong>cazioni fornite nel tempo dalla <strong>Banca</strong> per l’utilizzo sicuro delServizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta, inclusi l’adeguamento e la protezionedegli strumenti informatici me<strong>di</strong>ante i quali egli accede al Servizio<strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta. Al fi ne <strong>di</strong> migliorare la qualità del Servizio<strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta, la <strong>Banca</strong> si riserva la facoltà <strong>di</strong> apportaremo<strong>di</strong>fi che e/o integrazioni alle modalità e con<strong>di</strong>zioni tecniche<strong>di</strong> utilizzo dello stesso, nonché <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fi carne il contenuto.6. La <strong>Banca</strong> si riserva altresì la facoltà,nell’interesse del Clienteed al fi ne <strong>di</strong> garantire la sicurezza delle operazioni riferibili allostesso,<strong>di</strong> fornire al Cliente nuovi Co<strong>di</strong>ci Segreti e/o ulterioriCo<strong>di</strong>ci e strumenti informatici per la loro generazione. Talieventuali mo<strong>di</strong>fi che e/o integrazioni sono comunicate dalla<strong>Banca</strong> al Cliente in tempo utile senza che venga pregiu<strong>di</strong>catala sua operatività e comunque, in caso <strong>di</strong> urgenza, non appenanecessario.Art. 5 - Identificazione del Cliente1. Nell’ambito del Servizio <strong>di</strong> <strong>Banca</strong> Diretta il Cliente nei suoicontatti telefonici e telematici viene identifi cato dalla <strong>Banca</strong>me<strong>di</strong>ante la verifi ca del Co<strong>di</strong>ce Cliente e del Primo Co<strong>di</strong>ceSegreto ed eventualmente dei dati anagrafi ci, nonché, per leoperazioni <strong>di</strong>spositive ammesse, <strong>di</strong> due cifre del Secondo Co<strong>di</strong>ceSegreto.2. Le modalità vigenti per l’identifi cazione del Cliente sono illustratenelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla<strong>Banca</strong> al Cliente. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzodel Servizio <strong>Banca</strong> Diretta tramite la rete telematica, il Clientedovrà utilizzare esclusivamente l’accesso <strong>di</strong>retto al sito internetwww.bancame<strong>di</strong>olanum.it e www.bmedonline.it. Preso attoche i <strong>di</strong>pendenti, collaboratori o Promotori Finanziari della<strong>Banca</strong> non sono autorizzati a richiedere modalità <strong>di</strong> utilizzodei Co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>fferenti da quelle sopra descritte, in nessun caso17