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Norme di Banca Mediolanum

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PARTE SECONDASEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTORELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTEArt. 1 - Contratto1. Il “Contratto” è <strong>di</strong>sciplinato dalle previsioni contenute:– nel “Modulo <strong>di</strong> apertura rapporti” sottoscritto dalCliente;– nel “Foglio Informativo” e nel “Documento <strong>di</strong>Sintesi”;– nelle Con<strong>di</strong>zioni generali relative al rapporto <strong>Banca</strong>-Cliente(“Con<strong>di</strong>zioni Generali”) - riportate nella SezioneA del Fascicolo Contrattuale nonché nelle con<strong>di</strong>zioni”Con<strong>di</strong>zioni Speciali” contenute nelle Sezioni da B1a B11 che seguono, caratteristiche o comunque specifi che<strong>di</strong> ciascun Servizio - il tutto riportato nella Parte Secondadel Fascicolo Contrattuale.2. Se non espressamente riportato in Contratto, i termini utilizzaticon la lettera maiuscola sono quelli defi niti nel Glossario (cfr.Parte Prima del Fascicolo Contrattuale) che è presente anchenella Parte Prima del Fascicolo Informativo che è stato consegnatoal Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto.Art. 2 - Oggetto1. Oggetto del Contratto sono i Servizi <strong>Banca</strong>ri espressamentein<strong>di</strong>cati nelle Sezioni da B1 a B11 che seguono (tutti congiuntamentedefi niti come i “Servizi”).2. Le Con<strong>di</strong>zioni Generali si applicano in via generale a tutti itipi <strong>di</strong> Servizi prestati tempo per tempo dalla <strong>Banca</strong>, i qualisi intenderanno conseguentemente regolati sia dalle normead essi specifi camente de<strong>di</strong>cati, sia dalle presenti Con<strong>di</strong>zioniGenerali. Trovano, altresì, <strong>di</strong>retta applicazione, anche se non<strong>di</strong>rettamente previste e fatta comunque salva, ove consentito,espressa deroga, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento <strong>di</strong>tempo in tempo vigenti.3. In caso <strong>di</strong> contrasto tra quanto previsto dalle Con<strong>di</strong>zioniGenerali e le Con<strong>di</strong>zioni Speciali, prevalgono queste ultime.Art. 3 - Diligenza della <strong>Banca</strong> nei rapporti con il Cliente1. Nei rapporti con il Cliente, la <strong>Banca</strong> è tenuta ad osservarecriteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza adeguati alla sua con<strong>di</strong>zione professionale edalla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previstodall’Art. 1176, Cod. Civ.Art 4 - Promotori Finanziari/Family Banker ® : <strong>di</strong>vieti,obblighi e principali regole <strong>di</strong> comportamento1. Ai sensi delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento, ilFamily Banker ® della <strong>Banca</strong> può ricevere, per la conseguenteimme<strong>di</strong>ata trasmissione, esclusivamente:a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggettoabilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto icui servizi Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sonoofferti, muniti <strong>di</strong> clausola <strong>di</strong> non trasferibilità (con riferimentoagli assegni, resta fermo quanto previsto dalle Con<strong>di</strong>zioniSpeciali della successiva Sezione C, in merito alle modalità<strong>di</strong> compilazione defi nite per la consegna, trasferimento eincasso);b) or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> bonifi co e documenti similari che abbiano comebenefi ciario uno dei soggetti in<strong>di</strong>cati nella lettera precedente;c) Strumenti Finanziari nominativi o all’or<strong>di</strong>ne intestati ogirati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto<strong>di</strong> offerta;2. Al Family Banker ® è fatto <strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong>:a) ricevere dal Cliente denaro contante;b) entrare in possesso dei co<strong>di</strong>ci segreti <strong>di</strong> accesso al servizioe rilasciati ad ogni Cliente dalla <strong>Banca</strong>;c) <strong>di</strong> percepire dal Cliente alcuna forma <strong>di</strong> compenso ovvero<strong>di</strong> fi nanziamento.3. Il Cliente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere stato informato in merito alle principaliregole <strong>di</strong> comportamento cui deve attenersi il PromotoreFinanziario nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendoricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizionedel Contratto (cfr. Parte Prima, Sezione AI, viii del FascicoloInformativo.Art. 5 - Conclusione del Contratto e obblighi comunicatividel Cliente1. L’adesione ai Servizi proposta dalla <strong>Banca</strong> viene accettata dalCliente con la fi rma del Modulo <strong>di</strong> apertura rapporti.2. Il Modulo <strong>di</strong> apertura rapporti deve essere fi rmato e compilatoin tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo <strong>di</strong>tutti gli allegati previsti a corredo, e deve essere trasmesso alla<strong>Banca</strong> a cura del Family Banker ® oppure, ove ciò sia previstodalle procedure della <strong>Banca</strong>, <strong>di</strong>rettamente dal Cliente.3. Con la fi rma del Modulo <strong>di</strong> apertura rapporti il Cliente accettal’attivazione <strong>di</strong> tutti i Servizi offerti dalla <strong>Banca</strong>.4. Il Conto Corrente, è anche <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato come il “Conto”.5. Con la sottoscrizione del Modulo <strong>di</strong> apertura rapporti o anchesuccessivamente alla conclusione del Contratto, il Clientepuò richiedere l’attivazione <strong>di</strong> uno o più degli ulteriori Servizi<strong>Banca</strong>ri in<strong>di</strong>cati nella Sezione B che segue.6. Il Cliente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere stato informato e <strong>di</strong> accettare chela conclusione del Contratto avviene in ogni caso nel momentoin cui la <strong>Banca</strong> riceve presso la propria sede il Modulo <strong>di</strong>apertura rapporti fi rmato dal Cliente, compilato in ogni suaparte e completo <strong>di</strong> tutti gli allegati previsti a corredo.7. Il Cliente <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere stato informato e <strong>di</strong> accettareche, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 7, la <strong>Banca</strong>inizierà la prestazione dei Servizi entro il sessantesimo giornosuccessivo alla conclusione del Contratto <strong>di</strong>sciplinata dal precedentecomma 6. In ogni caso il Cliente è informato dell’iniziodella prestazione dei Servizi me<strong>di</strong>ante apposita comunicazione<strong>di</strong> cui al successivo comma 9.10

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