syndicom rivista N.14
Da molto tempo ci impegniamo per i diritti dei lavoratori della logistica, delle telecomunicazioni e dei media. Le buone condizioni di lavoro sono, e sono sempre state, il risultato di successi raggiunti insieme. Entra anche tu nel nostro movimento e crea il tuo futuro insieme a noi. L''unione fa la forza!
Da molto tempo ci impegniamo per i diritti dei lavoratori della logistica, delle telecomunicazioni e dei media. Le buone condizioni di lavoro sono, e sono sempre state, il risultato di successi raggiunti insieme. Entra anche tu nel nostro movimento e crea il tuo futuro insieme a noi. L''unione fa la forza!
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Diritto e diritti<br />
25<br />
Sono iscritta al vostro sindacato e<br />
desidero, per convinzione, impegnarmi<br />
anche all’interno della mia azienda per<br />
rappresentare i miei colleghi davanti<br />
alla direzione. Potrebbe quest’ultima<br />
licenziarmi per «vendetta»?<br />
Se verrò eletta rappresentante dei<br />
lavoratori, qual è il mio margine di manovra<br />
soprattutto in merito al tempo necessario<br />
per questo mandato?<br />
Nel caso invece non venga eletta,<br />
in che modo potrò comunque esercitare<br />
i miei diritti sindacali?<br />
Risponde il servizio giuridico <strong>syndicom</strong><br />
Innanzitutto, va ricordato che la libertà sindacale è sancita<br />
nella Costituzione federale (art. 28). Tuttavia, questa<br />
disposizione non parla esplicitamente di delegati sindacali<br />
o di rappresentanti eletti dai lavoratori. La protezione<br />
dei lavoratori è prevista in primo luogo dalla Legge sulla<br />
partecipazione (art. 12), il cui campo di applicazione è più<br />
esteso rispetto al Codice delle obbligazioni (CO), ma che<br />
non comporta sanzioni specifiche, cosa che invece fa<br />
quest’ultimo. In effetti, nonostante il diritto del lavoro sia<br />
regolato dal principio della libertà contrattuale, l’art. 336<br />
CO elenca, in maniera non esaustiva, i casi di licenziamenti<br />
abusivi, senza definirne il termine. Secondo la dottrina,<br />
una disdetta è abusiva quando i motivi sui quali si<br />
fonda urtano il nostro senso di giustizia perché contrari ai<br />
valori riconosciuti dalla società attuale. Ad esempio, un<br />
licenziamento pronunciato per via di un’affiliazione a un<br />
sindacato o dell’esercizio lecito di un’attività sindacale è<br />
ritenuto abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. a e b). Questa disposizione<br />
è piuttosto imperativa, ovvero non può essere<br />
derogata a scapito del dipendente.<br />
Affinché l’attività sindacale venga tutelata, bisogna che<br />
venga esercitata in conformità alla legge e al contratto di<br />
lavoro (CCL o contratto tipo). In linea di massima, il datore<br />
di lavoro ha il diritto di limitare l’esercizio dell’attività<br />
sindacale per contratto, regolamento o direttive (vedi<br />
art. 321d CO) laddove questa limitazione posi su motivi<br />
oggettivi come il desiderio che l’azienda o i rapporti con<br />
la clientela non ne soffrano. I dipendenti organizzati in<br />
un sindacato non beneficiano di nessun privilegio particolare<br />
riguardo al loro obbligo di fedeltà, contrariamente<br />
invece ai rappresentanti eletti dai lavoratori che possono<br />
esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché<br />
il loro mandato lo esiga e il lavoro professionale lo<br />
consenta (art. 13 Legge sulla partecipazione).<br />
La legge non definisce quali sono i diritti sindacali che<br />
il dipendente può esercitare all’interno dell’azienda; la<br />
questione spesso è regolata da contratti collettivi, da regolamenti<br />
aziendali o a volte da contratti individuali. Dovrebbero<br />
essere considerate attività conformi alla legge<br />
la distribuzione di un giornale sindacale durante le pause<br />
o l’utilizzo di uno spazio nella ditta messo a disposizione<br />
dal datore di lavoro per tenere una riunione informativa<br />
fuori dagli orari di lavoro.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/puntodiritto