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syndicom rivista N.14

Da molto tempo ci impegniamo per i diritti dei lavoratori della logistica, delle telecomunicazioni e dei media. Le buone condizioni di lavoro sono, e sono sempre state, il risultato di successi raggiunti insieme. Entra anche tu nel nostro movimento e crea il tuo futuro insieme a noi. L''unione fa la forza!

Da molto tempo ci impegniamo per i diritti dei lavoratori della logistica, delle telecomunicazioni e dei media. Le buone condizioni di lavoro sono, e sono sempre state, il risultato di successi raggiunti insieme. Entra anche tu nel nostro movimento e crea il tuo futuro insieme a noi. L''unione fa la forza!

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Diritto e diritti<br />

25<br />

Sono iscritta al vostro sindacato e<br />

desidero, per convinzione, impegnarmi<br />

anche all’interno della mia azienda per<br />

rappresentare i miei colleghi davanti<br />

alla direzione. Potrebbe quest’ultima<br />

licenziarmi per «vendetta»?<br />

Se verrò eletta rappresentante dei<br />

lavoratori, qual è il mio margine di manovra<br />

soprattutto in merito al tempo necessario<br />

per questo mandato?<br />

Nel caso invece non venga eletta,<br />

in che modo potrò comunque esercitare<br />

i miei diritti sindacali?<br />

Risponde il servizio giuridico <strong>syndicom</strong><br />

Innanzitutto, va ricordato che la libertà sindacale è sancita<br />

nella Costituzione federale (art. 28). Tuttavia, questa<br />

disposizione non parla esplicitamente di delegati sindacali<br />

o di rappresentanti eletti dai lavoratori. La protezione<br />

dei lavoratori è prevista in primo luogo dalla Legge sulla<br />

partecipazione (art. 12), il cui campo di applicazione è più<br />

esteso rispetto al Codice delle obbligazioni (CO), ma che<br />

non comporta sanzioni specifiche, cosa che invece fa<br />

quest’ultimo. In effetti, nonostante il diritto del lavoro sia<br />

regolato dal principio della libertà contrattuale, l’art. 336<br />

CO elenca, in maniera non esaustiva, i casi di licenziamenti<br />

abusivi, senza definirne il termine. Secondo la dottrina,<br />

una disdetta è abusiva quando i motivi sui quali si<br />

fonda urtano il nostro senso di giustizia perché contrari ai<br />

valori riconosciuti dalla società attuale. Ad esempio, un<br />

licenziamento pronunciato per via di un’affiliazione a un<br />

sindacato o dell’esercizio lecito di un’attività sindacale è<br />

ritenuto abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. a e b). Questa disposizione<br />

è piuttosto imperativa, ovvero non può essere<br />

derogata a scapito del dipendente.<br />

Affinché l’attività sindacale venga tutelata, bisogna che<br />

venga esercitata in conformità alla legge e al contratto di<br />

lavoro (CCL o contratto tipo). In linea di massima, il datore<br />

di lavoro ha il diritto di limitare l’esercizio dell’attività<br />

sindacale per contratto, regolamento o direttive (vedi<br />

art. 321d CO) laddove questa limitazione posi su motivi<br />

oggettivi come il desiderio che l’azienda o i rapporti con<br />

la clientela non ne soffrano. I dipendenti organizzati in<br />

un sindacato non beneficiano di nessun privilegio particolare<br />

riguardo al loro obbligo di fedeltà, contrariamente<br />

invece ai rappresentanti eletti dai lavoratori che possono<br />

esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché<br />

il loro mandato lo esiga e il lavoro professionale lo<br />

consenta (art. 13 Legge sulla partecipazione).<br />

La legge non definisce quali sono i diritti sindacali che<br />

il dipendente può esercitare all’interno dell’azienda; la<br />

questione spesso è regolata da contratti collettivi, da regolamenti<br />

aziendali o a volte da contratti individuali. Dovrebbero<br />

essere considerate attività conformi alla legge<br />

la distribuzione di un giornale sindacale durante le pause<br />

o l’utilizzo di uno spazio nella ditta messo a disposizione<br />

dal datore di lavoro per tenere una riunione informativa<br />

fuori dagli orari di lavoro.<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/puntodiritto

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