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La Toscana nuova Febbraio 2022

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A cura di

Alessandra Cirri

L’avvocato

risponde

La validità giuridica del testamento orale

di Alessandra Cirri

Nel nostro ordinamento giuridico la successione è regolata

da due modalità: legittima o testamentaria.

Si tratta di successione legittima, in assenza di un

testamento e, pertanto, disciplinata dalle norme del codice

civile, dove l’interesse privato è mitigato dall’interesse pubblico.

Ovvero, la libertà dell’individuo per tale istituto trova

un limite dettato da norme di natura garantistica, che impediscono,

a differenza di altre legislazioni straniere, che si possano

derogare le norme del codice civile. Il formalismo ha

sempre rivestito un ruolo importante nella fenomenologia dei

negozi giuridici sia inter vivos che mortis causa ed ha rappresentato

un elemento di netta differenziazione tra i sistemi di

“common law” e sistemi di “civil law”. In questi ultimi (come il

nostro) si è passati da un intransigente formalismo, tipico del

diritto romano, ad una concezione di libertà di forma, più vicina

ai sistemi di “common law”, per poi ultimamente approdare

ad un nuovo tipo di formalismo: quello informatico della

firma digitale. Nel nostro ordinamento esistono negozi in cui

la ratio risiede proprio nella forma, come nel testamento che

consiste nella manifestazione dell’autonomia negoziale mortis

causa; ogni norma prevista dagli artt. 601-623 cod. civ,

nonché dalla L. 387/1990, è finalizzata a guidare l’interprete

nella ricerca delle intenzioni del testatore. Il testamento

difatti viene definito un negozio solenne, poiché per redigerlo

sono necessarie forme stabilite dalla legge. La ragione del

formalismo risiede nell’importanza sociale dell’atto e nell’intento

di salvaguardare la genuinità e spontaneità nell’interesse

generale; tali norme sono di ordine pubblico. Le analisi di

questi rilievi sul formalismo testamentario hanno consentito

di ricondurre nella norma codicistica molte fattispecie incerte,

quali la lettera testamentaria, la bozza di testamento,

l’olografo scritto su materiale non cartaceo, etc. . Tra queste

fattispecie rientra il testamento nuncupativo, che è sempre

stato oggetto di studi dottrinali e pronunce giurisprudenziali,

foriere di teorie più disparate. Il testamento “nuncupativo” altro

non è che un testamento orale che sussiste non sulla carta,

ma nella memoria dei testi, da ciò ne deriva la nullità, ma

non l’inesistenza del testamento. A differenza della normativa

contrattuale (ex art. 1423 c.c.), in materia testamentaria

è l’art. 590 c. c. che tratta esplicitamente della conferma

delle disposizioni nulle, mediante dichiarazione o esecuzione

consapevole e volontaria da parte di eredi o legatari. Ne

consegue che, pur inficiata da una causa di nullità e quindi

astrattamente non meritevole della tutela della legge, la

volontà testamentaria è fatta salva attraverso l’esecuzione

dell’erede, che, nonostante l’anomalia, abbia eseguito la disposizione,

palesando il proprio incondizionato ossequio ad

essa. La ragione ispiratrice dell’art. 590 c. c. consiste nel salvare

le volontà che il de cuius non seppe o non poté esprimere

in modo efficace e valido secondo l’ordinamento; da qui la

possibilità di convalidare le disposizioni testamentarie nulle,

da qualunque causa di nullità dipenda, cioè da ragioni di

forma che di sostanza. Per tali ragioni la dottrina attribuisce

unanimemente la valenza di favor testamenti a tale norma,

sottolineando il carattere liberale del testamento e l’esigenza

della conservazione dell’atto. In conclusione, la tesi della

confermabilità del testamento nuncupativo si basa, oltre che

sull’esigenza pratica di ordine etico-sociale, sulla necessità

di rispettare la volontà liberale del de cuius, quali che siano

le modalità giuridiche attraverso cui quella volontà si è manifestata.

Inoltre, in ottica internazionale, è opportuno ampliare

la visuale ad ordinamenti vicini, sia in senso geografiche

che giuridico; Germania e Austria prevedono la figura del testamento

nuncupativo.

Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università

di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione

di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto

di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista

dal 2006.

Studio legale Alessandra Cirri

Via Masaccio, 19 / 50136 Firenze

+ 39 055 0164466

avvalecirri@gmail.com

alessandra.cirri@firenze.pecavvocati.it

TESTAMENTO ORALE

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