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A cura di
Alessandra Cirri
L’avvocato
risponde
La validità giuridica del testamento orale
di Alessandra Cirri
Nel nostro ordinamento giuridico la successione è regolata
da due modalità: legittima o testamentaria.
Si tratta di successione legittima, in assenza di un
testamento e, pertanto, disciplinata dalle norme del codice
civile, dove l’interesse privato è mitigato dall’interesse pubblico.
Ovvero, la libertà dell’individuo per tale istituto trova
un limite dettato da norme di natura garantistica, che impediscono,
a differenza di altre legislazioni straniere, che si possano
derogare le norme del codice civile. Il formalismo ha
sempre rivestito un ruolo importante nella fenomenologia dei
negozi giuridici sia inter vivos che mortis causa ed ha rappresentato
un elemento di netta differenziazione tra i sistemi di
“common law” e sistemi di “civil law”. In questi ultimi (come il
nostro) si è passati da un intransigente formalismo, tipico del
diritto romano, ad una concezione di libertà di forma, più vicina
ai sistemi di “common law”, per poi ultimamente approdare
ad un nuovo tipo di formalismo: quello informatico della
firma digitale. Nel nostro ordinamento esistono negozi in cui
la ratio risiede proprio nella forma, come nel testamento che
consiste nella manifestazione dell’autonomia negoziale mortis
causa; ogni norma prevista dagli artt. 601-623 cod. civ,
nonché dalla L. 387/1990, è finalizzata a guidare l’interprete
nella ricerca delle intenzioni del testatore. Il testamento
difatti viene definito un negozio solenne, poiché per redigerlo
sono necessarie forme stabilite dalla legge. La ragione del
formalismo risiede nell’importanza sociale dell’atto e nell’intento
di salvaguardare la genuinità e spontaneità nell’interesse
generale; tali norme sono di ordine pubblico. Le analisi di
questi rilievi sul formalismo testamentario hanno consentito
di ricondurre nella norma codicistica molte fattispecie incerte,
quali la lettera testamentaria, la bozza di testamento,
l’olografo scritto su materiale non cartaceo, etc. . Tra queste
fattispecie rientra il testamento nuncupativo, che è sempre
stato oggetto di studi dottrinali e pronunce giurisprudenziali,
foriere di teorie più disparate. Il testamento “nuncupativo” altro
non è che un testamento orale che sussiste non sulla carta,
ma nella memoria dei testi, da ciò ne deriva la nullità, ma
non l’inesistenza del testamento. A differenza della normativa
contrattuale (ex art. 1423 c.c.), in materia testamentaria
è l’art. 590 c. c. che tratta esplicitamente della conferma
delle disposizioni nulle, mediante dichiarazione o esecuzione
consapevole e volontaria da parte di eredi o legatari. Ne
consegue che, pur inficiata da una causa di nullità e quindi
astrattamente non meritevole della tutela della legge, la
volontà testamentaria è fatta salva attraverso l’esecuzione
dell’erede, che, nonostante l’anomalia, abbia eseguito la disposizione,
palesando il proprio incondizionato ossequio ad
essa. La ragione ispiratrice dell’art. 590 c. c. consiste nel salvare
le volontà che il de cuius non seppe o non poté esprimere
in modo efficace e valido secondo l’ordinamento; da qui la
possibilità di convalidare le disposizioni testamentarie nulle,
da qualunque causa di nullità dipenda, cioè da ragioni di
forma che di sostanza. Per tali ragioni la dottrina attribuisce
unanimemente la valenza di favor testamenti a tale norma,
sottolineando il carattere liberale del testamento e l’esigenza
della conservazione dell’atto. In conclusione, la tesi della
confermabilità del testamento nuncupativo si basa, oltre che
sull’esigenza pratica di ordine etico-sociale, sulla necessità
di rispettare la volontà liberale del de cuius, quali che siano
le modalità giuridiche attraverso cui quella volontà si è manifestata.
Inoltre, in ottica internazionale, è opportuno ampliare
la visuale ad ordinamenti vicini, sia in senso geografiche
che giuridico; Germania e Austria prevedono la figura del testamento
nuncupativo.
Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università
di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione
di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto
di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista
dal 2006.
Studio legale Alessandra Cirri
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TESTAMENTO ORALE
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