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Il Salvagente n° 36 - Modenacinquestelle.it

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<strong>Il</strong> <strong>Salvagente</strong> 13-20 settembre 2012<br />

SÌ ALL’AMMINISTRATORE<br />

Ho comprato un alloggio in un nuovo<br />

condominio, di 8 appartamenti. I partecipanti<br />

non vogliono nominare l’amministratore,<br />

perché sostengono che così si<br />

risparmia.<br />

PAOLA NECCI, SUBIACO (ROMA)<br />

L’articolo 1129 c.c. dice: “Quando i condomini<br />

sono più di 4 l’assemblea nomina<br />

un amministratore. Se l’assemblea non<br />

provvede, la nomina è fatta dall’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.<br />

L’amministratore dura in carica<br />

un anno e può essere revocato in ogni<br />

tempo dall’assemblea”. La norma è inderogabile<br />

(art. 1138 c.c.). Quindi neppure<br />

un regolamento condominiale di tipo<br />

contrattuale può stabilire diversamente.<br />

PER IL CORNICIONE<br />

Mi risulta che i cornicioni non siano compresi<br />

tra le parti comuni dell’edificio e che<br />

quindi le relative spese di rifacimento<br />

debbano essere sostenute dal singolo.<br />

È davvero così?<br />

C. B., TORINO<br />

Per stabilire a chi appartiene il cornicione<br />

occorre fare riferimento alla sua<br />

funzione. Di sol<strong>it</strong>o ha una rilevanza<br />

estetica volta a rendere armonica la<br />

facciata dell’edificio. Se questa è la funzione<br />

prevalente, la spesa di rifacimento<br />

va ripart<strong>it</strong>a tra tutti i condomini, in<br />

proporzione delle rispettive quote millesimali<br />

di proprietà.<br />

SalvaCondominio<br />

Ascensore: quando c’è da<br />

cambiare il quadro elettrico<br />

Patrizia Pallara<br />

Caro <strong>Salvagente</strong>, ab<strong>it</strong>o in un palazzo di 8 piani e di una cinquantina<br />

di anni, in cui l’ascensore si guasta in continuazione, tanto<br />

che due volte sono intervenire i vigili del fuoco per liberare<br />

i condomini intrappolati. Secondo la d<strong>it</strong>ta che fa manutenzione<br />

bisogna cambiare il quadro elettrico, con una spesa notevole.<br />

Si tratta di manutenzione straordinaria? E come si ripartiscono<br />

le spese?<br />

F. L., CAGLIARI<br />

Sulle spese per l’ascensore<br />

occorre fare delle distinzioni.<br />

Ci sono quelle ordinarie,<br />

ovvero di esercizio: la forza motrice,<br />

l’energia elettrica, le piccole riparazioni,<br />

la sost<strong>it</strong>uzione delle funi<br />

e delle serrature, la revisione del<br />

gruppo argano riduttore, la registrazione<br />

del cuscinetto reggispinta,<br />

e così via.<br />

Poi ci sono le spese straordinarie,<br />

ossia di ricostruzione parziale o totale<br />

dell’impianto: il rifacimento<br />

completo per vetustà, la sost<strong>it</strong>uzione<br />

del motore di trazione e del<br />

gruppo argano riduttore.<br />

Una terza categoria comprende le<br />

spese per le modifiche da apportare<br />

in base a norme imposte dalla<br />

pubblica autor<strong>it</strong>à (per esempio,<br />

quelle sulla sicurezza degli impianti),<br />

e sono ordinarie o straordinarie<br />

a seconda dell’intervento.<br />

La sost<strong>it</strong>uzione del quadro elettrico<br />

che, come fa notare la lettrice,<br />

comporta una spesa notevole, deve<br />

essere considerata un’opera di<br />

straordinaria manutenzione. <strong>Il</strong> codice<br />

civile non dà disposizioni spe-<br />

45<br />

cifiche sulla ripartizione delle spese<br />

di esercizio e di manutenzione<br />

straordinaria. In questo caso, quindi,<br />

occorre rifarsi al regolamento<br />

condominiale, che può prevedere<br />

prescrizioni specifiche per gli interventi<br />

di carattere ordinario e per<br />

quelli straordinari.<br />

Nel silenzio del regolamento, trova<br />

applicazione il principio fissato<br />

dall’articolo 1123 c.c., che al secondo<br />

comma dice: “Se si tratta di cose<br />

destinate a servire i condomini<br />

in misura diversa, le spese sono ripart<strong>it</strong>e<br />

in proporzione dell’uso che<br />

ciascuno può farne”. Poi, per stabilire<br />

la suddivisione in dettaglio,<br />

bisogna ricorrere all’articolo successivo,<br />

il 1124, che detta i cr<strong>it</strong>eri<br />

validi per le scale: per metà in ragione<br />

del valore dei singoli piani<br />

o porzione di piano e per l’altra metà<br />

in misura proporzionale all’altezza<br />

di ogni piano dal suolo.<br />

Si tenga presente che questi principi<br />

sono applicabili all’ascensore,<br />

ma derogabili con un espresso<br />

patto negoziale (Corte di Cassazione,<br />

n. 6499 del 6 novembre 1986).

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