Il Salvagente n° 36 - Modenacinquestelle.it
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<strong>Il</strong> <strong>Salvagente</strong> 13-20 settembre 2012<br />
SÌ ALL’AMMINISTRATORE<br />
Ho comprato un alloggio in un nuovo<br />
condominio, di 8 appartamenti. I partecipanti<br />
non vogliono nominare l’amministratore,<br />
perché sostengono che così si<br />
risparmia.<br />
PAOLA NECCI, SUBIACO (ROMA)<br />
L’articolo 1129 c.c. dice: “Quando i condomini<br />
sono più di 4 l’assemblea nomina<br />
un amministratore. Se l’assemblea non<br />
provvede, la nomina è fatta dall’autor<strong>it</strong>à<br />
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.<br />
L’amministratore dura in carica<br />
un anno e può essere revocato in ogni<br />
tempo dall’assemblea”. La norma è inderogabile<br />
(art. 1138 c.c.). Quindi neppure<br />
un regolamento condominiale di tipo<br />
contrattuale può stabilire diversamente.<br />
PER IL CORNICIONE<br />
Mi risulta che i cornicioni non siano compresi<br />
tra le parti comuni dell’edificio e che<br />
quindi le relative spese di rifacimento<br />
debbano essere sostenute dal singolo.<br />
È davvero così?<br />
C. B., TORINO<br />
Per stabilire a chi appartiene il cornicione<br />
occorre fare riferimento alla sua<br />
funzione. Di sol<strong>it</strong>o ha una rilevanza<br />
estetica volta a rendere armonica la<br />
facciata dell’edificio. Se questa è la funzione<br />
prevalente, la spesa di rifacimento<br />
va ripart<strong>it</strong>a tra tutti i condomini, in<br />
proporzione delle rispettive quote millesimali<br />
di proprietà.<br />
SalvaCondominio<br />
Ascensore: quando c’è da<br />
cambiare il quadro elettrico<br />
Patrizia Pallara<br />
Caro <strong>Salvagente</strong>, ab<strong>it</strong>o in un palazzo di 8 piani e di una cinquantina<br />
di anni, in cui l’ascensore si guasta in continuazione, tanto<br />
che due volte sono intervenire i vigili del fuoco per liberare<br />
i condomini intrappolati. Secondo la d<strong>it</strong>ta che fa manutenzione<br />
bisogna cambiare il quadro elettrico, con una spesa notevole.<br />
Si tratta di manutenzione straordinaria? E come si ripartiscono<br />
le spese?<br />
F. L., CAGLIARI<br />
Sulle spese per l’ascensore<br />
occorre fare delle distinzioni.<br />
Ci sono quelle ordinarie,<br />
ovvero di esercizio: la forza motrice,<br />
l’energia elettrica, le piccole riparazioni,<br />
la sost<strong>it</strong>uzione delle funi<br />
e delle serrature, la revisione del<br />
gruppo argano riduttore, la registrazione<br />
del cuscinetto reggispinta,<br />
e così via.<br />
Poi ci sono le spese straordinarie,<br />
ossia di ricostruzione parziale o totale<br />
dell’impianto: il rifacimento<br />
completo per vetustà, la sost<strong>it</strong>uzione<br />
del motore di trazione e del<br />
gruppo argano riduttore.<br />
Una terza categoria comprende le<br />
spese per le modifiche da apportare<br />
in base a norme imposte dalla<br />
pubblica autor<strong>it</strong>à (per esempio,<br />
quelle sulla sicurezza degli impianti),<br />
e sono ordinarie o straordinarie<br />
a seconda dell’intervento.<br />
La sost<strong>it</strong>uzione del quadro elettrico<br />
che, come fa notare la lettrice,<br />
comporta una spesa notevole, deve<br />
essere considerata un’opera di<br />
straordinaria manutenzione. <strong>Il</strong> codice<br />
civile non dà disposizioni spe-<br />
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cifiche sulla ripartizione delle spese<br />
di esercizio e di manutenzione<br />
straordinaria. In questo caso, quindi,<br />
occorre rifarsi al regolamento<br />
condominiale, che può prevedere<br />
prescrizioni specifiche per gli interventi<br />
di carattere ordinario e per<br />
quelli straordinari.<br />
Nel silenzio del regolamento, trova<br />
applicazione il principio fissato<br />
dall’articolo 1123 c.c., che al secondo<br />
comma dice: “Se si tratta di cose<br />
destinate a servire i condomini<br />
in misura diversa, le spese sono ripart<strong>it</strong>e<br />
in proporzione dell’uso che<br />
ciascuno può farne”. Poi, per stabilire<br />
la suddivisione in dettaglio,<br />
bisogna ricorrere all’articolo successivo,<br />
il 1124, che detta i cr<strong>it</strong>eri<br />
validi per le scale: per metà in ragione<br />
del valore dei singoli piani<br />
o porzione di piano e per l’altra metà<br />
in misura proporzionale all’altezza<br />
di ogni piano dal suolo.<br />
Si tenga presente che questi principi<br />
sono applicabili all’ascensore,<br />
ma derogabili con un espresso<br />
patto negoziale (Corte di Cassazione,<br />
n. 6499 del 6 novembre 1986).