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Notiziario a cura di Bruno Rimoldi<br />
Il Ministro della Salute, Ferruccio<br />
Fazio, ha fi rmato un’ordinanza<br />
che prevede il divieto di<br />
“fabbricazione, importazione, immissione<br />
sul mercato e commercio<br />
(compresa la vendita on-line)” dei<br />
prodotti denominati “Spice” e “n-<br />
Joy”, venduti come miscele aromatizzanti<br />
e profumatori di ambiente.<br />
L’Ordinanza prende le mosse da<br />
una segnalazione del Sistema nazionale<br />
di allerta precoce e risposta<br />
Alt a “Spice” e “n-Joy”<br />
rapida per le Droghe, che riferiva<br />
di alcuni casi di intossicazione acuta,<br />
specifi camente attribuiti all’assunzione<br />
di tali prodotti. Apposite<br />
analisi chimico-laboratoristiche<br />
hanno rilevato la presenza in dette<br />
miscele di molecole di cannabinoidi<br />
sintetici (denominati JWH-018<br />
e JWH-073), che, come confermato<br />
dall’Istituto Superiore di Sanità,<br />
sono pericolosi per la salute. La<br />
sintomatologia documentata dai<br />
60<br />
Toscana Medica 6/10<br />
dati forniti dall’ISS e dal dipartimento<br />
Antidroga è riferibile a disturbi<br />
cardiocircolatori e a disturbi<br />
psichici, manifestatisi dopo l’assunzione<br />
delle sostanze attraverso<br />
il fumo. Contestualmente all’Ordinanza<br />
di divieto, sono state avviate<br />
le procedure per l’immissione dei<br />
cannabinoidi sintetici in questione<br />
nella tabella delle sostanze stupefacenti.<br />
La Corte UE sugli incentivi ai medici prescrittori<br />
Le autorità sanitarie inglesi<br />
hanno previsto un meccanismo<br />
di incentivi economici per i medici<br />
che prescrivono ai loro pazienti<br />
farmaci meno costosi, appartenenti<br />
alla stessa categoria terapeutica,<br />
con particolare riguardo ai medicinali<br />
anti-colesterolo, con lo scopo<br />
di ridurre la spesa farmaceutica<br />
pubblica. Questa normativa, però,<br />
è apparsa in contrasto con la direttiva<br />
comunitaria sui medicinali,<br />
Nel 2010 gli Ordini dei <strong>Medici</strong><br />
compiono 100 anni. Un anniversario<br />
storico importante che testimonia<br />
il prestigio dell’istituzione ordinistica,<br />
ma che è anche una sfi da<br />
per il futuro, verso una rappresentanza<br />
della categoria più moderna<br />
e adeguata alle necessità emergenti.<br />
Per celebrare questo anniversa-<br />
Il progetto “Vita indipendente”<br />
è stato approvato dalla Regione<br />
Toscana ed è rivolto alle persone<br />
disabili, affi nchè possano ricevere<br />
fi nanziamenti che gli consentano<br />
di vivere in maniera autonoma.<br />
I destinatari, dunque, sono<br />
le persone maggiorenni residenti<br />
in Toscana con disabilità fi sicomotoria-sensoriale<br />
permanente<br />
e con gravi limitazioni dell’auto-<br />
secondo la quale è vietato concedere,<br />
offrire o promettere vantaggi<br />
pecuniari o in natura ai medici in<br />
relazione al loro comportamento<br />
prescrittivo. La questione, quindi,<br />
è arrivata al vaglio della Corte di<br />
Giustizia di Strasburgo che, con<br />
una recente sentenza, l’ha risolta<br />
in favore del Governo Inglese. La<br />
Corte Europea ha precisato che il<br />
divieto di concedere incentivi ai<br />
medici prescrittori riguarda prin-<br />
Radici storiche degli Ordini dei <strong>Medici</strong><br />
rio, la Federazione Nazionale degli<br />
Ordini dei <strong>Medici</strong> sta organizzando<br />
diverse iniziative. Il primo contributo<br />
a questo scopo lo ha dato il<br />
Vice Presidente nazionale, Maurizio<br />
Benato, che ha pubblicato sul<br />
sito internet della FNOMCeO la<br />
prima parte della sua ricerca sulle<br />
radici culturali, politiche e sociali<br />
“Vita indipendente”: un aiuto per i disabili<br />
nomia personale, con capacità di<br />
esprimere la propria volontà ed<br />
in possesso della certifi cazione<br />
di disabilità prevista dalla Legge<br />
104/1992. Gli interessati possono<br />
presentare domanda all’Azienda<br />
Sanitaria di residenza, contenente<br />
un progetto personalizzato in cui<br />
siano evidenziate le richieste e le<br />
proposte di assistenza, la descrizione<br />
e la quantifi cazione delle ne-<br />
cipalmente le aziende farmaceutiche,<br />
che non possono attuare politiche<br />
promozionali, infl uenzando<br />
i medici. Il divieto non riguarda,<br />
invece, le autorità nazionali, che<br />
possono adottare simili strumenti<br />
per razionalizzare la spesa pubblica,<br />
semprechè i meccanismi incentivanti<br />
siano fondati su criteri<br />
obiettivi e trasparenti.<br />
che hanno portato alla nascita degli<br />
Ordini dei <strong>Medici</strong>. Per approfondire<br />
la materia, è possibile consultare<br />
l’apposita sezione del sito<br />
internet della FNOMCeO: http://<br />
portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/list<strong>It</strong>emsByTag.2puntOT?tagI<br />
d=500&page=1&rowsPerPage=10.<br />
cessità di aiuto e dei relativi costi.<br />
Apposite unità di valutazione delle<br />
Aziende Sanitarie verifi cheranno<br />
le richieste e i progetti pervenuti e<br />
assegneranno i fi nanziamenti sulla<br />
base delle disponibilità messe in<br />
campo dalla Regione. Per ulteriori<br />
informazioni è possibile rivolgersi<br />
alle unità di valutazione multidisciplinare<br />
(UVM) delle Aziende<br />
Sanitarie della Toscana.<br />
Cessione dello studio e avviamento commerciale<br />
Fino ad ora era sempre stato<br />
chiaro che, in caso di cessione di<br />
uno studio medico privato, il medico<br />
venditore non poteva chiedere<br />
il pagamento dell’avviamento<br />
commerciale, per il fatto che i<br />
clienti-pazienti sono legati al professionista<br />
da un vincolo fi duciario<br />
e, quindi, non è pensabile “trasferire”<br />
economicamente la clientela<br />
all’acquirente dello studio. Ma ora<br />
la Corte di Cassazione fa alcune<br />
interessanti precisazioni. Con la<br />
sentenza n. 2860 del 09/02/2010,<br />
la Suprema Corte afferma che se<br />
è vero che non si può parlare di<br />
“avviamento commerciale” per uno<br />
studio professionale, è altrettanto<br />
vero che se il medico che cede lo<br />
studio favorisce la prosecuzione<br />
del rapporto della sua ex-clientela<br />
con il nuovo professionista (ad<br />
esempio, presentando il collega<br />
ai pazienti e impegnandosi a non<br />
riprendere l’attività nello stesso<br />
luogo), questo comportamento può<br />
legittimamente essere compensato<br />
economicamente, per cui è valido<br />
l’accordo contrattuale con il quale<br />
il professionista acquirente dello<br />
studio si impegna a versare una<br />
somma al collega venditore a questo<br />
scopo. Insomma, i confi ni e le<br />
distinzioni fra professionisti e imprenditori<br />
sono sempre più labili e<br />
lo studio medico non è proprio parifi<br />
cabile ad una azienda commerciale,<br />
ma ci manca poco!