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Notiziario a cura di Bruno Rimoldi<br />

Il Ministro della Salute, Ferruccio<br />

Fazio, ha fi rmato un’ordinanza<br />

che prevede il divieto di<br />

“fabbricazione, importazione, immissione<br />

sul mercato e commercio<br />

(compresa la vendita on-line)” dei<br />

prodotti denominati “Spice” e “n-<br />

Joy”, venduti come miscele aromatizzanti<br />

e profumatori di ambiente.<br />

L’Ordinanza prende le mosse da<br />

una segnalazione del Sistema nazionale<br />

di allerta precoce e risposta<br />

Alt a “Spice” e “n-Joy”<br />

rapida per le Droghe, che riferiva<br />

di alcuni casi di intossicazione acuta,<br />

specifi camente attribuiti all’assunzione<br />

di tali prodotti. Apposite<br />

analisi chimico-laboratoristiche<br />

hanno rilevato la presenza in dette<br />

miscele di molecole di cannabinoidi<br />

sintetici (denominati JWH-018<br />

e JWH-073), che, come confermato<br />

dall’Istituto Superiore di Sanità,<br />

sono pericolosi per la salute. La<br />

sintomatologia documentata dai<br />

60<br />

Toscana Medica 6/10<br />

dati forniti dall’ISS e dal dipartimento<br />

Antidroga è riferibile a disturbi<br />

cardiocircolatori e a disturbi<br />

psichici, manifestatisi dopo l’assunzione<br />

delle sostanze attraverso<br />

il fumo. Contestualmente all’Ordinanza<br />

di divieto, sono state avviate<br />

le procedure per l’immissione dei<br />

cannabinoidi sintetici in questione<br />

nella tabella delle sostanze stupefacenti.<br />

La Corte UE sugli incentivi ai medici prescrittori<br />

Le autorità sanitarie inglesi<br />

hanno previsto un meccanismo<br />

di incentivi economici per i medici<br />

che prescrivono ai loro pazienti<br />

farmaci meno costosi, appartenenti<br />

alla stessa categoria terapeutica,<br />

con particolare riguardo ai medicinali<br />

anti-colesterolo, con lo scopo<br />

di ridurre la spesa farmaceutica<br />

pubblica. Questa normativa, però,<br />

è apparsa in contrasto con la direttiva<br />

comunitaria sui medicinali,<br />

Nel 2010 gli Ordini dei <strong>Medici</strong><br />

compiono 100 anni. Un anniversario<br />

storico importante che testimonia<br />

il prestigio dell’istituzione ordinistica,<br />

ma che è anche una sfi da<br />

per il futuro, verso una rappresentanza<br />

della categoria più moderna<br />

e adeguata alle necessità emergenti.<br />

Per celebrare questo anniversa-<br />

Il progetto “Vita indipendente”<br />

è stato approvato dalla Regione<br />

Toscana ed è rivolto alle persone<br />

disabili, affi nchè possano ricevere<br />

fi nanziamenti che gli consentano<br />

di vivere in maniera autonoma.<br />

I destinatari, dunque, sono<br />

le persone maggiorenni residenti<br />

in Toscana con disabilità fi sicomotoria-sensoriale<br />

permanente<br />

e con gravi limitazioni dell’auto-<br />

secondo la quale è vietato concedere,<br />

offrire o promettere vantaggi<br />

pecuniari o in natura ai medici in<br />

relazione al loro comportamento<br />

prescrittivo. La questione, quindi,<br />

è arrivata al vaglio della Corte di<br />

Giustizia di Strasburgo che, con<br />

una recente sentenza, l’ha risolta<br />

in favore del Governo Inglese. La<br />

Corte Europea ha precisato che il<br />

divieto di concedere incentivi ai<br />

medici prescrittori riguarda prin-<br />

Radici storiche degli Ordini dei <strong>Medici</strong><br />

rio, la Federazione Nazionale degli<br />

Ordini dei <strong>Medici</strong> sta organizzando<br />

diverse iniziative. Il primo contributo<br />

a questo scopo lo ha dato il<br />

Vice Presidente nazionale, Maurizio<br />

Benato, che ha pubblicato sul<br />

sito internet della FNOMCeO la<br />

prima parte della sua ricerca sulle<br />

radici culturali, politiche e sociali<br />

“Vita indipendente”: un aiuto per i disabili<br />

nomia personale, con capacità di<br />

esprimere la propria volontà ed<br />

in possesso della certifi cazione<br />

di disabilità prevista dalla Legge<br />

104/1992. Gli interessati possono<br />

presentare domanda all’Azienda<br />

Sanitaria di residenza, contenente<br />

un progetto personalizzato in cui<br />

siano evidenziate le richieste e le<br />

proposte di assistenza, la descrizione<br />

e la quantifi cazione delle ne-<br />

cipalmente le aziende farmaceutiche,<br />

che non possono attuare politiche<br />

promozionali, infl uenzando<br />

i medici. Il divieto non riguarda,<br />

invece, le autorità nazionali, che<br />

possono adottare simili strumenti<br />

per razionalizzare la spesa pubblica,<br />

semprechè i meccanismi incentivanti<br />

siano fondati su criteri<br />

obiettivi e trasparenti.<br />

che hanno portato alla nascita degli<br />

Ordini dei <strong>Medici</strong>. Per approfondire<br />

la materia, è possibile consultare<br />

l’apposita sezione del sito<br />

internet della FNOMCeO: http://<br />

portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/list<strong>It</strong>emsByTag.2puntOT?tagI<br />

d=500&page=1&rowsPerPage=10.<br />

cessità di aiuto e dei relativi costi.<br />

Apposite unità di valutazione delle<br />

Aziende Sanitarie verifi cheranno<br />

le richieste e i progetti pervenuti e<br />

assegneranno i fi nanziamenti sulla<br />

base delle disponibilità messe in<br />

campo dalla Regione. Per ulteriori<br />

informazioni è possibile rivolgersi<br />

alle unità di valutazione multidisciplinare<br />

(UVM) delle Aziende<br />

Sanitarie della Toscana.<br />

Cessione dello studio e avviamento commerciale<br />

Fino ad ora era sempre stato<br />

chiaro che, in caso di cessione di<br />

uno studio medico privato, il medico<br />

venditore non poteva chiedere<br />

il pagamento dell’avviamento<br />

commerciale, per il fatto che i<br />

clienti-pazienti sono legati al professionista<br />

da un vincolo fi duciario<br />

e, quindi, non è pensabile “trasferire”<br />

economicamente la clientela<br />

all’acquirente dello studio. Ma ora<br />

la Corte di Cassazione fa alcune<br />

interessanti precisazioni. Con la<br />

sentenza n. 2860 del 09/02/2010,<br />

la Suprema Corte afferma che se<br />

è vero che non si può parlare di<br />

“avviamento commerciale” per uno<br />

studio professionale, è altrettanto<br />

vero che se il medico che cede lo<br />

studio favorisce la prosecuzione<br />

del rapporto della sua ex-clientela<br />

con il nuovo professionista (ad<br />

esempio, presentando il collega<br />

ai pazienti e impegnandosi a non<br />

riprendere l’attività nello stesso<br />

luogo), questo comportamento può<br />

legittimamente essere compensato<br />

economicamente, per cui è valido<br />

l’accordo contrattuale con il quale<br />

il professionista acquirente dello<br />

studio si impegna a versare una<br />

somma al collega venditore a questo<br />

scopo. Insomma, i confi ni e le<br />

distinzioni fra professionisti e imprenditori<br />

sono sempre più labili e<br />

lo studio medico non è proprio parifi<br />

cabile ad una azienda commerciale,<br />

ma ci manca poco!

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