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4. I sistemi di valorizzazione<br />
di Donato Ferrucci 1<br />
1. Introduzione<br />
I sistemi di valorizzazione sono basati sul concetto di qualità, definita come<br />
“grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” (UNI<br />
EN ISO 9000:2000). La caratteristica è intesa come l’elemento distintivo, il<br />
requisito come aspettativa del mercato riferita a quest’ultima (p.e. l’acidità di un<br />
olio è la caratteristica, il suo valore entro determinati limiti esprime il requisito).<br />
Ne consegue che la qualità di un prodotto non è un giudizio di valore ma la<br />
conformità ad uno standard definito attraverso determinati parametri. I parametri<br />
di qualità si distinguono in tangibili, che determinano la qualità materiale (es.<br />
presenza di nutrienti, acidità), verificabile mediante prove analitiche sui prodotti;<br />
e intangibili, che identificano la qualità immateriale (es. origine, valori etici),<br />
garantita solo attraverso controlli e sistemi di gestione dei requisiti.<br />
Dal punto di vista legislativo non esiste una definizione di qualità. Il concetto<br />
che più richiama e assimila quanto evocato dal termine qualità è quello di<br />
genuinità.<br />
La genuinità, qualità e coerenza con le aspettative, sono concetti contemplati<br />
e tutelati dal nostro ordinamento giuridico nel codice penale agli artt. 515, per<br />
frode nell’esercizio del commercio; 516, per l’immissione in commercio come<br />
genuine di sostanze non genuine; 517, per le menzioni mendaci su prodotti<br />
industriali (inclusi quelli alimentari); 517 bis, disposizione specifica per i prodotti<br />
alimentari tutelati da denominazioni comunitarie 2 .<br />
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 222 del 10/02/2004,<br />
1 Dottore Agronomo, libero professionista.<br />
2 Art. 515 C.P. - Frode nell’esercizio del commercio. “Consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra,<br />
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o<br />
pattuita”. Si configura come una attribuzione di qualità non possedute.<br />
Art. 516 C.P. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.<br />
Art. 517 C.P. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. “Vendita di opere dell’ingegno o prodotti<br />
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore<br />
sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto”.<br />
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