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impaginato TRASFORMARE... - Regione Lazio

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solo nel caso in cui le olive siano raccolte e l’olio prodotto nello stesso Paese.<br />

Nel caso di raccolta delle olive in uno Stato membro o Paese terzo diverso da<br />

quello dove sono state molite, la designazione dovrà far riferimento ad entrambe<br />

le origini e in etichetta sarà riportata la dicitura: Olio extra vergine di oliva<br />

ottenuto in Italia da olive raccolte in Spagna.<br />

Qualsiasi riferimento ad una zona geografica sull’imballaggio o sull’etichetta è considerato<br />

come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del regolamento.<br />

La puntualizzazone della norma impedisce di fatto la possibilità di riferire in etichetta<br />

una qualsiasi origine geografica che non ricada nei casi appena elencati.<br />

Il rispetto delle indicazioni facoltative è oggetto di verifica da parte dell’Istituto<br />

Centrale Repressione Frodi (ICRF). Le specifiche circa le modalità operative e<br />

la tenuta delle registrazioni sono dettate da tre diverse circolari dell’Istituto, dove<br />

troviamo che:<br />

1. per i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 4, le ditte sono tenute ad una<br />

comunicazione annuale di inizio attività;<br />

2. per il requisito relativo all’acidità nella comunicazione di inizio attività andrà<br />

fornita l’indicazione relativa al laboratorio presso il quale vengono effettuate<br />

le analisi, precisando se il laboratorio è interno o esterno allo stabilimento di<br />

confezionamento e se si tratta di laboratorio accreditato. L’acidità può figurare<br />

solo se accompagnata dai valori dell’ indice dei perossidi, del tenore in<br />

cere, e dei valori spettro fotometrici, ( K232, K270, Delta K ). I valori<br />

potranno essere seguiti dalla frase “ valori massimi all’atto del confezionamento<br />

“. Chiunque intende riportare in etichetta l’ indicazione dell’acidità e degli<br />

altri parametri previsti, dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per verificare<br />

la conformità del prodotto ai limiti indicati;<br />

3. per il requisito inerente le temperature di lavorazione, nella comunicazione<br />

di inizio attività, deve essere specificato:<br />

a. il tipo di impianto utilizzato per la spremitura delle olive (di tipo tradizionale<br />

con presse idrauliche o con un processo di percolazione o centrifugazione),<br />

b. le indicazioni relative al sistema di rilevamento delle temperature, gli strumenti<br />

utilizzati e in quale fase del processo produttivo è stata effettuata la<br />

misurazione.<br />

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