impaginato TRASFORMARE... - Regione Lazio
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2. I prodotti di qualità regolamentati<br />
2.1 Segni di qualità ambientale: i prodotti da agricoltura biologica<br />
Il biologico è una certificazione di prodotto regolamentata e rientra nella<br />
categoria dei segni di qualità legale, fondata sulla base di atti legislativi e garantita<br />
dalla vigilanza delle istituzioni. Il fulcro normativo è rappresentato dal Reg.<br />
CE 2092/91 che, integrato da emanazioni legislative in ambito nazionale, esprime<br />
le regole del processo. La comunicazione del termine biologico, e del segno<br />
correlato, può essere effettuata solo se il prodotto ha rispettato le modalità di<br />
coltivazione, allevamento, manipolazione, trasformazione e commercializzazione<br />
definite dal regolamento comunitario, lungo tutto il processo produttivo fino<br />
al consumatore finale.<br />
La pratica che porta alla realizzazione di un prodotto da agricoltura biologica<br />
segue l’intero processo fino ad arrivare al prodotto finito. L’obiettivo di questo<br />
genere di agricoltura è quello di garantire un sistema produttivo rispettoso<br />
dell’ambiente. Il biologico non è solo un prodotto privo di residui di fitofarmaci<br />
ma è vettore di una tecnica produttiva in grado di garantire la sostenibilità<br />
dell’ambiente rurale. Tale è il fine chiaramente identificato nel regolamento<br />
comunitario e il contenuto immateriale che il consumatore dovrebbe percepire.<br />
Il dettato comunitario fissa le regole di produzione a cui attenersi per poter<br />
commercializzare il prodotto utilizzando il termine da agricola biologica. Il sistema,<br />
a livello nazionale, è basato sul controllo da parte di enti privati autorizzati<br />
dal Ministero delle Politiche Agricole che mantiene la funzione di vigilanza,<br />
mediante varie istituzioni quali Ispettorato Centrale Repressione Frodi,<br />
Amministrazioni Regionali e Provinciali, Comunità Montane, ecc., a garanzia<br />
della conformità dei prodotti per il consumatore.<br />
Il prodotto da agricoltura biologica è quindi oggetto di due livelli di controllo:<br />
il primo, effettuato da organismi autorizzati da un’autorità pubblica, viene svolto<br />
su tutto l’insieme delle aziende aderenti al sistema; il secondo, eseguito dall’autorità<br />
pubblica, in maniera esaustiva sugli organismi che operano nel settore<br />
e su un campione rappresentativo delle aziende aderenti.<br />
Il termine “biologico” attribuibile ad un prodotto agricolo è definito a livello<br />
legislativo sia dal punto di vista operativo, attraverso la specifica delle tecniche<br />
da adottare, che dal punto di vista della comunicazione, per disciplina delle<br />
modalità di utilizzo del segno distintivo e del termine stesso.<br />
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