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CAPITOLO III - IL BILANCIO D'ESERCIZIO - Meccanicamente

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Criterio guida per la valutazione, come risulta chiaro dal dettato del nostro codice civile, è il<br />

costo inteso come costo d'acquisto per le merci e le materie e come costo di fabbricazione per i<br />

prodotti.<br />

Il nono punto dell’art. 2426 c.c. 17 prescrive che le rimanenze siano iscritte al costo di acquisto o<br />

di produzione, calcolato secondo i criteri previsti per le immobilizzazioni (computando cioè sia i<br />

costi accessori sia quelli direttamente imputabili), ovvero al valore di realizzazione desumibile<br />

dall’andamento del mercato, se minore. Ma le eccezioni del criterio del costo sono, nella letteratura<br />

economico-aziendale e nello stesso codice civile (punto 1 dello stesso art. 2426), molteplici.<br />

Si precisano i seguenti corretti principi contabili che interessano quanto non previsto dalla legge:<br />

A) Principio generale<br />

Le rimanenze (di merci, materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti<br />

finiti devono essere valutate al minor prezzo tra costo storico e valore di mercato.<br />

B) Definizione di costo<br />

1 - II costo è di acquisto, per le merci, materie prodotti destinati alla vendita o trasfor-mazione,<br />

mentre è di fabbricazione per i prodotti trasformati e, in genere, per i semilavorati e i prodotti in<br />

corso di trasformazione.<br />

2 - Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori<br />

(trasporto, imballaggio) al netto degli sconti commerciali.<br />

Per costo di fabbricazione si intende il costo d’acquisto, come in precedenza specificato, più le<br />

spese industriali di trasformazione. Esso include costi diretti (materiale e manodopera) e i costi<br />

indiretti (spese generali di produzione).<br />

3 - Le spese generali amministrative, di vendita, le spese di ricerca e sviluppo e gli oneri<br />

finanziari sono da escludere.<br />

C) Metodi di determinazione del costo<br />

La valutazione delle giacenze di magazzino presupporrebbe l’individuazione e l’attribuzione alle<br />

singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime. Ciò, di solito, non è<br />

praticamente attuabile a causa dell'entità delle giacenze e della loro velocità di circolazione.<br />

Pertanto, vengono effettuate delle ipo-tesi sul flusso delle giacenze e dei costi, a cui corrispondono<br />

metodi o criteri di de-terminazione del costo. Tra i più noti e usuali ricordiamo:<br />

- Costi specifici<br />

- Costo medio ponderato<br />

- Lifo (Last in first out) ultimo entrato-primo uscito<br />

- Fifo (First in first out) primo entrato-primo uscito<br />

Al fine di illustrare brevemente ciascuno dei quattro criteri indicati si propone il seguente<br />

esempio:<br />

si supponga che nel corso di un dato esercizio siano stati effettuati i seguenti acquisti di tondini di<br />

ferro da un’azienda metalmeccanica:<br />

q.li 50 a 100 €/q.le (I lotto)<br />

q.li 30 a 150 €/q.le (II lotto)<br />

q.li 40 a 120 €/q.le (<strong>III</strong> lotto)<br />

si supponga altresì che le rimanenze all'inizio del periodo amministrativo fossero state 10 q.li,<br />

valutate a 110 €/q.le e che le rimanenze finali ammontino a 20 q.li.<br />

a) Con il criterio dei costi specifici, con il quale si attribuiscono alle rimanenze i costi effettivi<br />

sostenuti per la loro acquisizione (e per la cui applicazione è neces-sario essere a conoscenza del<br />

17 Vedi articoli del C.Civile nell’appendice dl Capitolo II<br />

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