CAPITOLO III - IL BILANCIO D'ESERCIZIO - Meccanicamente
CAPITOLO III - IL BILANCIO D'ESERCIZIO - Meccanicamente
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<strong>CAPITOLO</strong> <strong>III</strong> - <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO D’ESERCIZIO<br />
1. <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO D’ESERCIZIO: STRUTTURA E FUNZIONI<br />
1.1 Generalità.<br />
II bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il<br />
risultato economico dell’esercizio 1 .<br />
Il bilancio d’esercizio va considerato come uno strumento:<br />
- di informazione, per conoscere e interpretare la gestione aziendale;<br />
- di controllo, per guidare gli interventi più idonei sulla gestione, in funzione dell’economicità<br />
dell’impresa.<br />
Bilancio, quindi, come informatore d’impresa, informatore per l’imprenditore o per i terzi, ossia<br />
per tutti coloro che a diverso titolo entrano in contatto con essa (clienti, fornitori, fisco, banche,<br />
enti pubblici).<br />
(impresa) informa destinatari<br />
Azienda ===> Bilancio ====> Stakeholders<br />
(soggetto) (strumento) (interni/esterni)<br />
Fig.<strong>III</strong>.l<br />
Bilancio, altresì, come strumento di controllo e di diagnosi e di intervento sullo stato di salute<br />
dell’impresa che, attraverso validi modelli di riclassificazione e di analisi, diventa mezzo di<br />
prevenzione di stati di crisi, ma anche di intuizione e indirizzo dei percorsi di successo dell’azienda<br />
Per i significati di azienda, impresa e imprenditore si rinvia al capitolo II<br />
Occorre, dunque, partire dalla gestione per capire il significato del bilancio e i suoi scopi<br />
conoscitivi. Solo chi conosce la gestione aziendale e i principi sui quali essa si fonda per il<br />
mantenimento dei propri equilibri può capire i contenuti e i fini del bilancio.<br />
In prima approssimazione possiamo affermare che il bilancio d’esercizio è un modello<br />
rappresentativo della gestione in atto, vale a dire in corso di svolgimento, allo scopo di poter<br />
formulare un giudizio sul tendenziale equilibrio dell’impresa.<br />
L’equilibrio aziendale -detto tendenziale perché riferito ad una realtà in corso di svolgimento e,<br />
pertanto, incerta- consiste nel mantenimento in vita e nello sviluppo dell’impresa, anche al mutare<br />
delle condizioni interne e di quelle esterne ambientali.<br />
Il fondamentale principio su cui poggia l’equilibrio aziendale è quello delle condizioni di<br />
equilibrio, già indicate nel Capitolo II:<br />
- condizione di equilibrio economico;<br />
- condizione di equilibrio finanziario;<br />
- condizione di equilibrio patrimoniale.<br />
Solo il verificarsi congiunto di queste tre condizioni di equilibrio consente di esprimere un<br />
prudenziale giudizio di attitudine dell’impresa al perseguimento di un tendenziale equilibrio. Gli<br />
scopi conoscitivi del bilancio consistono proprio nel verificare la presumibile esistenza, alla data di<br />
chiusura dell’esercizio, di queste tre condizioni di equilibrio.<br />
Questo è il significato economico del bilancio, che opportunamente è stato recepito anche dal<br />
legislatore italiano in sede di attuazione della IV direttiva CEE (D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il<br />
quale, nell’art. 2423 del Codice civile, ha precisato le finalità del bilancio, nel senso di fornire una<br />
rappresentazione veritiera e corretta relativamente a:<br />
- la situazione economica;<br />
- la situazione patrimoniale;<br />
1<br />
L’esercizio (detto anche periodo amministrativo) è di 12 mesi e, coincide, normalmente, con l’anno comune: dal primo gennaio al<br />
trentun dicembre di ciascun anno di vita della società.<br />
1
- la situazione finanziaria.<br />
Dalla lettura del bilancio d’esercizio si devono evincere queste situazioni o condizioni di<br />
equilibrio: distinte tra loro, ma allo stesso tempo intimamente colle-gate.<br />
Le analisi di bilancio hanno l’obiettivo di studiare e analizzare il bilancio di esercizio, per cui la<br />
conoscenza delle regole e dei principi di formazione e di redazione del bilancio di esercizio<br />
costituiscono l’indispensabile base per l’analista.<br />
Nel presente capitolo ci occuperemo, esclusivamente, del bilancio di esercizio delle aziende di<br />
produzione 2 , in quanto nelle aziende di erogazione 3 il bilancio assume connotati e assolve funzioni<br />
diverse, di cui non tratteremo.<br />
D’ora in avanti per bilancio di esercizio intenderemo quello che espone in modo chiaro e<br />
preciso:<br />
- il risultato economico conseguito nell’esercizio (normalmente un anno solare),<br />
- la struttura e l’entità del patrimonio sociale alla chiusura dell’esercizio.<br />
Non ci occuperemo, altresì, degli altri bilanci, anche definiti come bilanci stra-ordinari o<br />
bilanci speciali ( per es. bilanci di liquidazione, bilanci di trasformazione, bilanci di fusione, bilanci<br />
di cessione, ecc.) e dei bilanci consolidati che presentano schemi strutturali e principi di<br />
formazione differenti.<br />
Il bilancio è costituito:<br />
- dallo stato patrimoniale,<br />
- dal conto economico<br />
- e dalla nota integrativa<br />
e deve essere corredato da una relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) sulla situazione<br />
della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha<br />
operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli<br />
investimenti.<br />
Il bilancio rappresenta, quindi, la sintesi delle modifiche nei valori patrimoniali dell’impresa<br />
conseguenti alla gestione e la rappresentazione dello stato assunto da questi a seguito della gestione<br />
stessa (Fig. <strong>III</strong>.2).<br />
Dal contesto delle definizioni di bilanciò d’esercizio emergono alcuni concetti fon-damentali<br />
meritevoli di qualche precisazione. Cosa si intende per gestione?<br />
2<br />
<strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />
(art. 2423, 2° com. c.c.)<br />
rappresenta la:<br />
Situazione Economica<br />
Situazione Patrimoniale<br />
Situazione Finanziaria<br />
dell'azienda<br />
(art. 2423, 1° com. c.c.)<br />
è costituito da:<br />
Stato Patrimoniale<br />
Conto Economico<br />
Nota Integrativa<br />
(art. 2428 c.c.)<br />
è corredato da:<br />
Relazione sulla Gestione<br />
Figura <strong>III</strong>.2<br />
2 Sono quelle aziende che perseguono il soddisfacimento dei bisogni umani indirettamente attraverso processi di produzione di<br />
nuova ricchezza (tipica dell’impresa) e con scambi sul mercato dei risultati della propria attività.<br />
Non si tratterà del bilancio di: banche, società di assicurazione e simili, pur essendo aziende di produzione, in quanto di scarso<br />
interesse per le finalità del Corso.<br />
3 Dette anche aziende di consumo: sono quelle che perseguono direttamente il soddisfacimento dei bisogni umani tramite processi di<br />
acquisizione e consumo di ricchezza (per esempio: la famiglia, il Comune e l’associazione culturale, per i quali lo scopo della<br />
propria attività è il soddisfacimento immediato dei bisogni dei propri appartenenti).
La vita dell’impresa si snoda in operazioni effettuate a seguito di scelte dell’imprenditore volte a<br />
perseguire il fine proprio dell’impresa<br />
L’acquisto di merci e di attrezzature, l’assunzione di dipendenti, la fissazione dei prezzi di<br />
vendita, la determinazione del processo produttivo, la concessione di dilazioni nei pagamenti della<br />
clientela, la richiesta di prestiti alle banche sono tutte operazioni compiute dall’impresa a seguito di<br />
precise scelte gestionali compiute dall’imprenditore.<br />
La gestione è, dunque, l’insieme di operazioni (fatti o accadimenti aziendali) in cui si traducono<br />
le scelte del soggetto aziendale per l’intera vita dell’impresa.<br />
La verifica e il controllo sull’intera gestione non possono, pertanto, operarsi se non al termine<br />
della vita dell’impresa, allorché le modifiche dei valori patrimoniali sono da considerare definitive.<br />
Se l’informativa dovesse riferirsi, dunque, all’intera gestione non si potrebbe compilare e<br />
redigere alcun documento rivolto a tale scopo fin tanto che l’azienda non cesserebbe di esistere, con<br />
evidenti difficoltà per l’imprenditore che nel breve e medio periodo non disporrebbe di alcuna<br />
informazione sui risultati del suo operato e sulla necessità di eventuali modifiche, oppure di<br />
conferma dei propri comportamenti.<br />
Ma anche i differenti terzi con cui l’impresa si trova a convivere e, spesso, a confrontarsi e a<br />
collaborare verrebbero privati di qualunque elemento atto a consentire un apprezzamento o,<br />
comunque, una valutazione dell’impresa medesima.<br />
Cosa si intende per periodo amministrativo e per esercizio?<br />
Per finalità di informazione interna (per l’imprenditore) e di informazione esterna (per i terzi in<br />
genere) la vita operativa dell’impresa viene artificiosamente suddivisa in frazioni convenzionali<br />
dette periodi amministrativi, coincidenti di solito, ma non sempre, con l’anno civile (o comune)<br />
(01/01÷31/12).<br />
Il bilancio fornisce, dunque, l’informativa più completa sulle operazioni di gestione effettuate in<br />
detto periodo amministrativo che costituiscono appunto l’esercizio.<br />
La sua compilazione, peraltro, è resa obbligatoria dalla legge, come sopra richiamato 4 , che ne<br />
fissa altresì i principali criteri di redazione.<br />
1.2 Formazione del bilancio; principi fondamentali<br />
Al fine di esemplificare l’utilità del bilancio d’esercizio e il suo processo di formazione forniamo<br />
il seguente esempio estremamente semplificato.<br />
Supponiamo di costituire un’impresa apportando 10 k€ come fondo di dotazione iniziale in data<br />
1° gennaio dell’anno 200X e, poi, di effettuare durante l’anno le seguenti operazioni di gestione:<br />
- acquistate merci per 5 k€, pagamento in contanti;<br />
- vendute merci per 5 k€ (il cui costo è stato di 2,5 k€), riscossione di 2 k€ in contanti e il resto<br />
dilazionato;<br />
- acquistato un autoveicolo per 6 k€, pagamento dilazionato per la metà;<br />
- pagati salari ai dipendenti per 3 k€;<br />
- vendute merci per 5 k€ (il cui costo è stato di 2,5 k€), riscossi 2 k€ in contanti e il resto<br />
dilazionato.<br />
Gli eventi sopra descritti hanno provocato l’evoluzione del fondo di dotazione iniziale indicata<br />
nella Figura <strong>III</strong>.3).<br />
4<br />
Per le società di capitali, articolo 2423 del cod.civ. e seguenti, secondo la nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 09/04/1991, n.<br />
127 e dal D.Lgs 17/01/2003, n. 6.<br />
3
CASSA €<br />
Fondo di dotazione iniziale 10.000<br />
Acquisto merci con pag. in contanti -5.000<br />
5.000<br />
Vendita merci per contanti 2.000<br />
7.000<br />
Acquisto automezzo per contanti -3.000<br />
4.000<br />
Pagamento salari -3.000<br />
1.000<br />
Vendita merci per contanti 2.000<br />
Consistenza finale di cassa 3.000<br />
Elementi non liquidi del Impegni v/ terzi<br />
nati nel<br />
del patrimonio esistenti<br />
periodo:<br />
a fine periodo:<br />
- Crediti v/clienti 6000<br />
- Automezzi 6000<br />
4<br />
- Debiti<br />
v/fornitori 3000<br />
Figura <strong>III</strong>.3<br />
Se per valutare i risultati dell’attività d’impresa a fine periodo amministrativo si facesse il<br />
confronto tra le consistenze finali e iniziali di cassa (10 - 3 = 7 k€) non si potrebbe formulare alcun<br />
giudizio significativo sulla bontà della gestione effettuata, in quanto ignoreremmo completamente<br />
le trasformazioni qualitative subite dall’originario patrimonio d’impresa (rappresentato dal solo<br />
denaro in cassa) per effetto della gestione e che, a fine periodo amministrativo, è rappresentato non<br />
solo dal denaro residuo ma anche dall’automezzo, nonché dai crediti derivanti dalla vendita, con<br />
rinvio al futuro della riscossione, e sui quali intervengono, come elementi negativi, i debiti residui<br />
relativi agli acquisti con pagamento.<br />
Pertanto, volendo rappresentare il patrimonio d’impresa nella sua configurazione di fine<br />
esercizio, potremmo farlo con il prospetto sotto riprodotto, in cui la sezione di sinistra evidenzia gli<br />
investimenti attuati (elementi attivi del patrimonio o attività) e la sezione di destra i finanziamenti<br />
reperiti per effettuare i suddetti investimenti (elementi passivi del patrimonio o passività).<br />
Cassa 3.000 € Debiti 3.000 €<br />
Crediti 6.000 €<br />
Automezzi 6.000 €<br />
Totale 15.000 €<br />
Figura <strong>III</strong>.4<br />
Dal prospetto in esame risulta evidente come gli investimenti attuati dall’impresa (automezzo,<br />
crediti e lo stesso denaro in cassa) siano stati in parte resi possibili dall’insorgenza di debiti per 3 k€<br />
dovuti alla dilazione nel pagamento concessa dal forni-tore dell'automezzo.<br />
Ammontando però essi, nel loro complesso, a 15 k€ risulta altrettanto evidente che per 12 k€<br />
sono stati resi possibili dai mezzi propri dell’imprenditore i quali però, come sappiamo, ammontano<br />
all’inizio della vita dell’impresa esclusivamente a 10 k€: resta pertanto da giustificare l’origine di 2<br />
k€ di mezzi finanziari investiti sicuramente nell’impresa, dato l’ammontare di attività pari a 15 k€.<br />
Analizziamo adesso i fatti di gestione, in precedenza osservati, per verificare gli effetti provocati<br />
sulla struttura del patrimonio, da un punto di vista economico, ossia dell’acquisizione dei fattori<br />
produttivi e della loro vendita o della vendita delle produzioni ottenute con il loro impiego. Si può<br />
dedurre dalla successione delle operazio-ni effettuate che nel periodo amministrativo è stato
impiegato lavoro per 3 k€ e sono state acquistate e interamente consumate (perché vendute) merci<br />
per 5 k€.<br />
È stato poi acquistato un automezzo. Ora, è opportuna una distinzione.<br />
Mentre del lavoro del dipendente ci siamo avvalsi nel periodo, così come delle merci acquistate<br />
in quanto interamente vendute, lo stesso non possiamo dire dell’ automezzo che, certamente, non è<br />
stato consumato nell’esercizio, per la sua stessa natura di bene non immediatamente consumabile<br />
(bene a fecondità ripetuta).<br />
Ipotizziamo, per semplicità, che esso non sia stato in alcun modo utilizzato (pote-vamo<br />
altrimenti ipotizzare un certo grado di consumo) e, pertanto, non lo si inserisce tra i consumi<br />
dell’esercizio insieme con le merci acquistate e con il lavoro utilizzato.<br />
Fatta questa premessa, in ordine ai consumi di fattori produttivi effettuati nel pe-riodo<br />
amministrativo, è possibile fornire una nozione importante quale quella di costo d’esercizio.<br />
Per costi d’esercizio si intendono tutti gli oneri conseguenti all’acquisizione dei fattori<br />
produttivi consumati nel periodo amministrativo.<br />
Come si è detto nell’esempio illustrato in precedenza, durante l’esercizio sono state effettuate<br />
due vendite; i proventi da esse scaturenti costituiscono ricavi d’esercizio.<br />
La nozione di ricavo d'esercizio, dunque, è la seguente: qualunque provento derivante dalla<br />
vendita delle produzioni d’impresa realizzate nel periodo ammi-nistrativo o di altri elementi del<br />
patrimonio della stessa impresa.<br />
Dal confronto tra risorse consumate (costi d’esercizio) e risorse generate (ricavi d’esercizio)<br />
durante il periodo amministrativo scaturiscono le risorse nette generate dalla gestione che<br />
rappresentano l’accrescimento di utilità espresso in moneta, attuato con l’impiego dei fattori<br />
produttivi, ossia il risultato economico delle scelte gestionali operate dall’imprenditore.<br />
Nel suddetto esempio, dunque, avremo<br />
Figura <strong>III</strong>.5<br />
- Risorse generate (vendite merci) 10.000 €<br />
- Risorse consumate (acquisto merci) -5.000 €<br />
- Salari ai dipendenti -3.000 €<br />
- Risorse nette 2.000 €<br />
Sono esattamente questi 2 k€ di risorse nette generate dalla gestione che, aggiunti al fondo di<br />
dotazione iniziale, lo portano a fine esercizio a 12 k€, che rappresenta il valore dei mezzi propri<br />
dell’impresa, detto anche capitale netto.<br />
Fatte le precisazioni di cui sopra e denominato capitale netto il fondo di dotazione finale,<br />
possiamo assumere il prospetto di Fig. <strong>III</strong>.6 come prima parte del bilancio d’esercizio, detta stato<br />
patrimoniale 5 :<br />
Rappresentando (Fig. <strong>III</strong>.7) in un prospetto a due sezioni contrapposte anche i valori da cui<br />
scaturisce l’incremento (nel nostro caso) o il decremento del fondo di dotazione iniziale, si ottiene<br />
la seconda parte del bilancio d’esercizio denominata conto economico (già conto dei profitti e delle<br />
perdite): prospetto dove si collocano a sinistra i costi d’esercizio e a destra i ricavi d’esercizio. 6<br />
La terza parte costituente il bilancio, detta nota integrativa, sarà illustrata più avanti.<br />
La gestione aziendale implica la conoscenza di tre concetti fondamentali, come già indicato al<br />
Cap. II, paragrafo 2.6: il capitale, il reddito il cash flow.<br />
5 L'art. 2424 del cod. civ., nella nuova formulazione introdotta dal d.igs. 9/4/91. n. 127 e dal D.Lgs. 6/2003, prevede per lo stato<br />
patrimoniale uno schema in cascata in cui prima viene esposto l’Attivo, e a seguire il Passivo, anziché a sezioni contrapposte; tale<br />
novità, in vigore dall'1/1/93, e integrata nel 2003 sarà illustrata più avanti<br />
6 L'art. 2425 del cod. civ., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 9/4/91. n. 127 e dal D.Lgs. 6/2003, prevede per lo stato<br />
patrimoniale uno schema a scalare, anziché a sezioni contrapposte; tale novità, in vigore dal 1° Gennaio 1993, e integrata nel 2003<br />
sarà illustrata più avanti.<br />
5
6<br />
Figura <strong>III</strong>.6 - Stato patrimoniale<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
€ €<br />
Automezzi 6.000 Capitale netto 12.000<br />
Crediti v/clienti 6.000 Debiti v/fornitori 3.000<br />
Cassa 3.000<br />
Totale 15.000 Totale 15.000<br />
CONTO ECONOMICO<br />
€ €<br />
Acquisto merci 5.000 Vendita merci 10.000<br />
Salari 3.000<br />
8.000<br />
Risorse nette 2.000<br />
Totale 10.000 Totale 10.000<br />
Figura <strong>III</strong>.7 - Conto economico<br />
Di seguito saranno illustrati e chiariti i suddetti tre concetti che stanno alla base della gestione<br />
aziendale.<br />
2 LA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE<br />
2.1 Generalità: il capitale<br />
L’esempio di cui al 1.2 è volutamente semplificato e ha come scopo quello di indicare il<br />
processo di formazione del bilancio d’esercizio e di generazione dei valori in esso contenuti.<br />
Nel prosieguo ci riferiremo a una situazione più complessa dove i valori esaminati saranno più<br />
numerosi e, pertanto, più aderenti alla realtà.<br />
A tale scopo ipotizziamo la seguente struttura del patrimonio di un’ipotetica azienda mercantile.<br />
STATO PATRIMONIALE al 31/12/200X<br />
€ €<br />
Mobili e arredamento 14.000 Debiti v/fornitori 25.000<br />
Attrezzature e impianti 15.000 Debiti v/banche 5.000<br />
Automezzi 9.000 Mutui passivi 30.000<br />
Spese d'impianto 2.000 Capitale proprio o netto 33.000<br />
Merci 40.000<br />
Crediti v/clienti 10.000<br />
Altri crediti 1.000<br />
Cassa 500<br />
Banca c/c 1.500<br />
Totale 93.000 Totale 93.000<br />
Figura <strong>III</strong>.8<br />
Lo stato patrimoniale evidenzia il patrimonio dell’impresa che, con riferimento alle aziende di<br />
produzione (o a quelle mercantili), viene denominato capitale 7 .<br />
7<br />
Tale termine è utilizzato generalmente nella letteratura economico-aziendale. Tuttavia nella terminologia giuridica attuale non si<br />
parla di capitale ma di patrimonio. Il significato è comunque lo stesso.
Ma che cosa significa capitale?<br />
Con tale termine intendiamo riferirci ai mezzi a disposizione dell’imprenditore per esplicare le<br />
operazioni aziendali e conseguire pertanto lo scopo d’impresa, ossia l’incremento di quei mezzi.<br />
Ma definiamo meglio il concetto sia sotto l’aspetto qualitativo sia sotto il profilo quantitativo.<br />
2.2 Aspetto qualitativo del capitale<br />
Sotto l’aspetto qualitativo il capitale è il complesso dei beni economici tra loro coordinati a<br />
disposizione dell’imprenditore, nel particolare momento rappresentato dal prospetto di Fig. <strong>III</strong>.8<br />
L’espressione «in un particolare momento» significa che il concetto di capitale è statico.<br />
Occorre rilevare, tuttavia, che tale staticità va considerata dal punto di vista della necessità di<br />
ottenere un’informativa che fotografi il capitale in un certo istante, anche se, per effetto delle<br />
operazioni di gestione, esso risulta in continuo movimento.<br />
L’espressione «a disposizione dell’imprenditore» significa che tali beni possono essere legittimamente<br />
utilizzati per il raggiungimento di uno scopo prefissato.<br />
Il presupposto di diritto, che rende un bene pienamente disponibile, è il diritto di proprietà sulla<br />
cosa, che fa capo al soggetto titolare dell’impresa.<br />
Dobbiamo precisare, però, che ai fini della possibilità di svolgere il complesso delle operazioni<br />
aziendali (gestione) risulta fondamentale anche la disponibilità di fatto sulla cosa. Per esempio un<br />
macchinario, un automezzo può essere ottenuto anche in uso (affitto) per un certo periodo di tempo;<br />
quindi, potrà essere utilizzato, secondo certe condizioni stabilite dalle parti in causa, per il<br />
raggiungimento degli scopi aziendali.<br />
Tuttavia, la mancanza della condizione relativa al diritto di proprietà non ci consente di<br />
considerare il bene in uso come componente del nostro capitale aziendale. Esso sarà in effetti<br />
elemento costituente il patrimonio di terzi, i quali ce ne hanno consentito l’utilizzazione verso il<br />
corrispettivo di un prezzo (affitto o leasing) o gratuitamente (comodato).<br />
Tale posizione è conforme alle norme vigenti nella redazione dei bilanci, anche se vi è una teoria<br />
alternativa che ricomprende nel capitale d’impresa qualunque bene a disposizione dell’imprenditore<br />
indipendentemente dal diritto di proprietà.<br />
Poiché i beni rappresentanti il capitale sono tra loro eterogenei essi vengono comunemente<br />
denominati investimenti. Con tale termine si vuole evidenziare l’impiego di mezzi monetari in<br />
fattori produttivi acquisiti per l’esercizio dell’attività economica.<br />
Per fattore produttivo intendiamo, come già ampiamente esposto precedentemente, qualsiasi<br />
bene, materiale o immateriale, o anche un servizio, acquisito per essere utilizzato nei processi<br />
aziendali di produzione e vendita.<br />
Possiamo dire, quindi, che i beni descritti nella sezione sinistra dello stato patrimoniale<br />
dell’azienda mercantile ipotizzata costituiscono la struttura qualitativa degli investimenti attuati e<br />
disponibili per il soggetto aziendale alla data evidenziata nel prospetto.<br />
Ma gli investimenti derivano da fonti di finanziamento; questa espressione indica la provenienza<br />
dei mezzi monetari ottenuti per l'impiego in fattori della produzione. In concreto, essi sono<br />
rappresentati nella sezione destra dello stato patrimoniale della nostra impresa. Tali finanziamenti<br />
possono essere forniti sia dal proprietario-imprenditore o dai soci (azienda collettiva) o da terzi che<br />
effettuano prestiti o forniture a credito all’impresa.<br />
Un esempio del primo tipo è dato dalla voce capitale proprio del prospetto, mentre un esempio<br />
del secondo tipo è costituito dalla voce debiti vi fornitori.<br />
Pertanto, diremo che si hanno finanziamenti interni (o fonti di finanziamento interno) quando i<br />
mezzi monetari o gli stessi beni economici sono apportati dallo stesso soggetto-imprenditore.<br />
Avremo, invece, finanziamenti esterni (o fonti di finanziamento esterne) quando i mezzi<br />
monetari per effettuare l’investimento in fattori produttivi sono forniti da terzi che prestano denaro<br />
o, quantomeno, concedono credito alla nostra azienda (ad es. acquisto di merci con pagamento<br />
differito).<br />
7
Pertanto, l’insieme dei beni a disposizione del soggetto aziendale risulta gravato dagli impegni<br />
assunti verso terzi (finanziamenti esterni).<br />
In definitiva potremmo dare la seguente definizione: la struttura qualitativa del capitale è<br />
rappresentata dal complesso degli investimenti effettuati dall’imprenditore sui quali gravano i<br />
vincoli di finanziamenti esterni che, insieme a quelli interni, hanno consentito l’impiego di mezzi<br />
monetari in fattori della produzione.<br />
Per quanto detto appare logico che:<br />
1) sotto un profilo statico gli investimenti uguagliano nell’istante considerato i finanziamenti.<br />
Quindi:<br />
a) Investimenti = finanziamenti<br />
ovvero<br />
b) Investimenti = finanziamenti interni + finanziamenti esterni;<br />
2) sotto un aspetto dinamico gli investimenti devono, prima o poi, trasformarsi in mezzi monetari<br />
per effetto delle vendite dei prodotti finiti o delle merci, alla cui produzione e/o scambio è diretta<br />
l’attività aziendale. Ciò costituisce un presupposto fondamentale affinché l’impresa possa svolgere<br />
continuativamente la propria attività.<br />
Una rappresentazione grafica chiarirà il concetto:<br />
8<br />
Finanziamenti<br />
Risorse monetarie<br />
Investimenti<br />
Produzione<br />
Vendita di beni<br />
in fattori produttivi<br />
(o servizi)<br />
Ritorno dei mezzi finanziari impiegati in forma monetaria<br />
Figura <strong>III</strong>.9<br />
Dalla Fig. <strong>III</strong>.9 si evince che il mancato recupero dei mezzi monetari interromperebbe<br />
necessariamente un ciclo economico destinato a ripetersi.<br />
Dalle due considerazioni precedenti discendono le seguenti conclusioni:<br />
a) gli investimenti e i finanziamenti si uguagliano sempre in ogni istante preso in considerazione.<br />
Anzi gli investimenti presuppongono un correlativo fabbisogno di mezzi finanziari;<br />
b) gli investimenti sono in continua movimentazione come pure i finanziamenti per effetto<br />
dell’attività dell’impresa che si realizza attraverso le principali seguenti fasi:<br />
investimenti → produzione → vendita (o disinvestimento).<br />
Con il termine disinvestimento facciamo riferimento alla trasformazione monetaria dell’investimento<br />
in fattori della produzione (materiali, lavoro ecc.) per il tramite della vendita dei beni<br />
oggetto delle attività dell’impresa.<br />
2.3 Classificazione degli investimenti<br />
Gli investimenti e i finanziamenti, pur rappresentando, ciascuno nel proprio ambito, un insieme<br />
di elementi tra loro eterogenei, possono essere classificati in categorie aventi caratteristiche comuni.<br />
Un esempio concreto chiarirà i termini del problema.<br />
Prendiamo la voce «mobili e arredamento» evidenziata nello stato patrimoniale della nostra<br />
ipotetica azienda (vedi Fig. <strong>III</strong>.8).
Trattasi di beni che sono utilizzati per periodi di tempo medio-lunghi, che poniamo maggiori di<br />
un anno e che costituiscono uno strumento necessario per esplicare l’attività dell'azienda, consistente<br />
nella vendita di bevande e alimenti.<br />
In altri termini, domandiamoci: sarebbe possibile immaginare un bar senza arredamento?<br />
Certamente no!<br />
È intuitivo poi che tali beni si trasformeranno in forma liquida indirettamente e<br />
gradualmente (tempi medio-lunghi) per il tramite della vendita delle merci, dal momento che essi<br />
vengono acquistati per non essere rivenduti, bensì per rendere possibile l’esercizio dell’attività<br />
aziendale. Trattasi, quindi, di beni strumentali.<br />
Hanno le caratteristiche descritte anche le voci «attrezzature e impianti» e «automezzi».<br />
Altri esempi, non inclusi nel prospetto da noi considerato, possono essere «macchinari»,<br />
«fabbricati» ecc. Le «spese d’impianto», evidenziate nel prospetto, pur non essendo caratterizzate<br />
da consistenza fisica, hanno caratteri simili alle precedenti voci, nel senso che sono investimenti<br />
capaci di fornire utilità per più anni, recuperabili gradualmente e indirettamente.<br />
In concreto, trattasi di spese sostenute per la costituzione e l’inizio dell’attività aziendale (spese<br />
legali, spese per consulenze, costi di allacciamento alle fonti di energia e simili).<br />
Analoghe caratteristiche alle spese d’impianto hanno «i brevetti», «i marchi di fabbrica»,<br />
consistenti in un ritrovato dell'ingegno umano o in una invenzione industriale, che permettono<br />
all'azienda di usufruire del diritto di utilizzarli in esclusiva per un certo tempo, stabilito dalla legge<br />
o da un contratto.<br />
Medesima natura ha, altresì, la voce «spese di software», con la quale si intende riferirsi<br />
all’insieme di programmi atti all’elaborazione di dati con un computer per la soluzione dei diversi<br />
problemi di gestione.<br />
Per quanto esemplificato, definiamo immobilizzazioni quel complesso di investimenti di durata<br />
medio-lunga che convenzionalmente determiniamo maggiore di un anno, e che svolgono la loro<br />
utilità per il ciclo di attività dell’azienda per più di un periodo amministrativo, si dice anche che<br />
sono a fecondità ripetuta.<br />
Esse si dividono in:<br />
- Immobilizzazioni materiali: costituiscono beni della struttura tecnico-organizzativa<br />
dell’impresa che, non essendo destinati né alla vendita né alla trasformazione, costituiscono<br />
strumenti durevoli di produzione; i romani le indicavano come res qui tanget, i beni che hanno una<br />
struttura fisica e, quindi, sono tangibili.<br />
- Immobilizzazioni immateriali: sono investimenti che, pur non essendo caratterizzati da<br />
consistenza fisica (bene immateriale, o secondo i romani res qui non tanget), forniscono utilità o<br />
diritti durevoli nel tempo (brevetti, marchi ecc.).<br />
- Immobilizzazioni finanziarie, che però non compaiono nello stato patrimoniale da noi considerato<br />
nella Fig. <strong>III</strong>.8; esse rappresentano finanziamenti di media e lunga durata concessi a terzi<br />
dall’impresa o da acquisizioni di partecipazioni in altre imprese.<br />
Proseguendo nell’analisi del nostro stato patrimoniale troviamo la voce «merci». Trattasi di merci<br />
in magazzino, in attesa di essere destinate alla vendita; costituiscono in termini ragionieristici delle<br />
disponibilità economiche.<br />
Le voci «crediti vs clienti» e «altri crediti» identificano, invece, beni finanziari rappresentati da<br />
documenti (fatture per la fornitura di beni o servizi, ricevute ecc.),<br />
ovvero diritti di riscossione da terzi di somme di denaro. Esse vengono definite liquidità differite o<br />
disponibilità finanziarie, volendo con ciò rilevare che si tratta di crediti con scadenza di solito non<br />
superiore all’anno, quindi, in attesa di riscossione entro tempi brevi.<br />
Le voci «cassa» e «banca» del nostro prospetto vogliono identificare sempre beni finanziari<br />
costituiti, però, da denaro o, comunque, da fondi disponibili in conti correnti bancari. Pertanto, li<br />
9
definiamo liquidità immediate. Le disponibilità economiche, le liquidità differite e immediate<br />
costituiscono il cosiddetto attivo circolante o corrente 8 .<br />
Con tale termine vogliamo identificare in un’unica classe gli investimenti che hanno in comune il<br />
carattere di essere impieghi di breve durata, ovvero investimenti destinati a trasformarsi in moneta<br />
entro un periodo di tempo inferiore all’anno o, comunque, costituiti da denaro o valori assimilati.<br />
Per quanto riguarda in generale la struttura qualitativa della sezione di sinistra dello stato<br />
patrimoniale di un’azienda, tenendo conto delle suddette classificazioni, essa può essere così<br />
schematizzata (Fig. <strong>III</strong>.10).<br />
2.4 Classificazione dei finanziamenti<br />
10<br />
Investimenti<br />
Materiali<br />
Immobilizzazioni Immateriali<br />
Attivo circolante<br />
Finanziarie<br />
Figura <strong>III</strong>.10<br />
Per quanto concerne i finanziamenti, abbiamo già indicato una prima distinzione tra<br />
finanziamenti interni ed esterni a seconda della provenienza dei mezzi monetari.<br />
Orbene, la voce capitale netto, evidenziata nello stato patrimoniale, rappresenta il finanziamento<br />
interno del proprietario-imprenditore, destinato in modo permanente all’attività aziendale.<br />
I finanziamenti esterni, nello stato patrimoniale considerato, sono rappresentati dalle voci debiti<br />
v/fornitori e banca. Dobbiamo rilevare, tuttavia, che tali debiti, pur essendo entrambi finanziamenti<br />
esterni, ovvero capitale di terzi, sono classificabili in modo diverso. Infatti i debiti v/fornitori<br />
costituiscono debiti di funzionamento, cioè debiti che derivano dall’acquisto di merci, materie<br />
prime o servizi con pagamento differito. I debiti vs banche sono, invece, di finanziamento, ovvero<br />
prestiti di denaro fatti da banche di credito ordinario, esercitanti il credito a breve termine. Altra<br />
voce della stessa natura è costituita dai mutui passivi che però sono concessi da istituti finanziari<br />
specializzati nel credito a medio-lungo termine (es. Mediocredito).<br />
In linea generale rappresentiamo la struttura qualitativa della sezione di destra dello stato<br />
patrimoniale di un’azienda secondo il seguente schema:<br />
FINANZIAMENTI:<br />
Interni: Apporto del proprietario<br />
Esterni: Debiti di funzionamento<br />
Debiti di finanziamento<br />
Disponibilità economiche<br />
Liquidità differite (o disponibilità finanziarie)<br />
Liquidità immediate<br />
Per contrapposizione a questa classificazione, ma in relazione a finanziamenti concessi<br />
(investimenti) citiamo la distinzione tra crediti di funzionamento (per esempio il credito concesso<br />
alla clientela sottoforma di dilazione di pagamento) e crediti di finanziamento (per esempio prestiti<br />
in denaro fatti a favore di nostri clienti o ad altre imprese consociate).<br />
8 Il termine attivo circolante sarebbe, a rigore, utilizzabile studiando il capitale o patrimonio sotto il profilo quantitativo monetario.<br />
Tuttavia, qui lo usiamo per evidenziare al lettore un’unica categoria di investimenti contrapposti, per durata e ritorno in forma<br />
liquida, alle immobilizzazioni. Questo termine è utilizzato anche del D.Lgs 127/91 (in attuazione alla IV direttiva Cee). Vedere<br />
Glossario in Appendice.
Ulteriore distinzione nell’ambito dei finanziamenti, sia interni sia esterni, può essere fatta con<br />
riferimento alla disponibilità temporale, per l’azienda, dei mezzi finanziari ottenuti per lo<br />
svolgimento dell’attività economica. Per quanto concerne i finanziamenti interni, cioè, il capitale<br />
proprio, esso non ha una scadenza.<br />
Infatti i mezzi raccolti a titolo di capitale proprio dell’impresa individuale o collettiva rimangono<br />
investiti nell’azienda fino al momento della liquidazione (cessazione volontaria o forzata dell’ente<br />
aziendale) senza che vi sia il problema del rimborso secondo scadenze presta-bilite. Inoltre, tale tipo<br />
di finanziamento è soggetto al rischio d’impresa, per cui il capitale proprio può risultare perduto (in<br />
parte o totalmente) per effetto di risultati economici negativi.<br />
I mezzi propri non comportano remunerazione obbligatoria, ma ciò dipende essenzialmente dai<br />
risultati economici raggiunti (generazione di risorse o consumi di risorse).<br />
Per quanto concerne, invece, i finanziamenti esterni, siano essi di funzionamento o di<br />
finanziamento, il discorso cambia profondamente. Trattasi, infatti, di crediti concessi da terzi che<br />
comportano, quindi:<br />
a) l’obbligo del rimborso secondo scadenze prestabilite o a richiesta del creditore;<br />
b) l’obbligo di una remunerazione costituita da un interesse esplicito (tasso percentuale prestabilito<br />
distinto dal capitale di rimborso) o implicito, cioè già compreso nella somma da corrispondere<br />
alla scadenza.<br />
Sulla base delle precedenti considerazioni per i finanziamenti esterni possiamo operare una<br />
classificazione sulla base della scadenza, ovvero del termine entro il quale il debito deve essere<br />
rimborsato.<br />
Parleremo pertanto convenzionalmente di:<br />
- debiti a breve termine, per scadenze fino a un anno con possibilità di rinnovo;<br />
- debiti a medio termine, per scadenze maggiori di un anno, ma inferiori o uguali a cinque anni;<br />
- debiti a lungo termine, per scadenze maggiori di 5 anni.<br />
Il complesso dei debiti a breve termine viene denominato anche passività correnti, in contrapposizione<br />
delle attività correnti o circolante che compaiono nell’attivo dello stato patrimoniale (vedi<br />
Fig. <strong>III</strong>.11).<br />
CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA PER CATEGORIE OMOGENEE<br />
STATO PATRIMONIALE (SCHEMA DI SINTESI)<br />
Investimenti ( o Attività) (€) Finaziamenti (o Passività (€)<br />
e capitale netto)<br />
Immobilizzazioni: De biti: Debito di :<br />
Materiali A breve termine<br />
- Mobili e arredamento 7.000 - Debiti v/fornitori 12.500 funzionamento<br />
- Attrezzature e impianti 7.500 - Debiti v/banche 2.500 finanziamento<br />
- Automezzi 4.500<br />
Immateriali A medio-lungo termine<br />
- Spese d'impianto 1.000 - Mutui passivi 15.000 finanziamento<br />
Sub totale 30.000<br />
Attivo circolante:<br />
- Merci 20.000 Capitale proprio o netto 16.000<br />
Liquidità differite<br />
- Crediti v/clienti 5.000<br />
Liquidità immediate<br />
- Cassa 250<br />
- Banca c/c 750<br />
Totale 46.000 Totale 46.000<br />
Fig. <strong>III</strong>.11<br />
Da quanto detto emerge che, quando si parla di capitale da un punto di vista qualitativo, non si<br />
attribuisce alcun valore agli elementi che lo compongono, né a quelli di sinistra né a quelli di destra<br />
dello stato patrimoniale. Tale aspetto, invece, viene esaminato quando gli investimenti e i<br />
finanziamenti sono espressi monetariamente, per mezzo della moneta di conto (concetto di capi-tale<br />
sotto il profilo quantitativo).<br />
11
2.5 Aspetto quantitativo del capitale<br />
Con tale nozione intendiamo il complesso coordinato dei beni e mezzi a disposizione<br />
dell'impresa espresso in valore monetario. Ciò risulta fondamentale affinché si possa ricondurre a<br />
unità una serie di elementi tra loro eterogenei e, quindi, considerare il capitale quale fondo<br />
omogeneo di valori. Anche sotto il profilo quantitativo-monetario possiamo operare alcune<br />
classificazioni. La più importante è data dalla distinzione tra attività e passività.<br />
Le attività sono gli investimenti espressi in moneta, ovvero i valori di segno positivo attribuiti<br />
agli impieghi risultanti dalla sezione di sinistra del nostro stato patrimoniale, per un tot. di 46.000 €<br />
(Fig. <strong>III</strong>.11)<br />
Le passività sono i finanziamenti esterni espressi in moneta, ovvero i valori di segno negativo<br />
attribuiti ai debiti gravanti sugli impieghi e risultanti nella sezione destra dello stato patri-moniale,<br />
per un totale di 30.000 € (Fig. <strong>III</strong>.11).<br />
La differenza fra attività e passività costituisce il capitale netto (evidenziato a scopo di<br />
bilanciamento nella sezione destra) pari a 16.000 €. Esso non è, quindi, un bene concreto, bensì un<br />
valore astratto che deriva da una differenza tra i valori positivi e negativi; corrisponde al capitale<br />
fornito dall’imprenditore, comprese le variazioni intervenute per effetto della gestione.<br />
Nel passaggio dal capitale qualitativo a quello quantitativo monetario bisogna osservare che,<br />
mentre alcuni elementi sono espressi naturalmente in moneta (crediti, debiti per esempio), altri<br />
necessitano di una stima o valutazione (automezzi, arredamento, merci).<br />
Definiamo valori finanziari i primi e valori economici i secondi.<br />
In concreto definiremo:<br />
- valori finanziari: gli elementi del capitale che possono essere espressi solo in moneta e che<br />
costituiscono mezzi per il regolamento degli scambi o strumenti di finanziamento;<br />
- valori economici: gli elementi del capitale non finanziari, ossia quelli che non sono espressi<br />
naturalmente in termini monetari e che necessitano di una valutazione economica per essere tradotti<br />
in moneta.<br />
Per quanto osservato, risultano le seguenti relazioni che evidenziano il passaggio dal concetto<br />
qualitativo a quello quantitativo-monetario.<br />
Aspetto qualitativo Aspetto quantitativo-monetario<br />
Investimenti Attività (A)<br />
= =<br />
Finanziamenti esterni Passività (P)<br />
+ +<br />
Finanziamenti interni Capitale netto (C.N.)<br />
Dalla relazione A - P = C.N. (capitale netto) emerge che tale situazione, come agevolmente<br />
verificabile dal nostro stato patrimoniale, avviene quando A > P.<br />
Nel caso in cui, invece, si abbia A < P, allora non avremo un capitale netto, bensì un valore<br />
passivo netto, denominato deficit patrimoniale.<br />
Per cui:<br />
P - A = deficit patrimoniale o anche<br />
A + deficit patrimoniale = P<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Attività │ Passività<br />
+ Deficit<br />
12<br />
In altri termini il valore dei debiti eccede il valore attribuito agli investimenti aziendali.
Ma ciò com’è possibile? Riprendiamo l’esempio del paragrafo 1.2.<br />
Ricordiamo che le risorse nette di 2 k€, ottenute come differenza fra risorse generate (o ricavi di<br />
vendita) e risorse consumate (o costi di utilizzo dei fattori produttivi), quando risorse generate ><br />
risorse consumate, provocano un incremento del fondo di dotazione iniziale o capitale netto che da<br />
10 k€ passa a 12 k€.<br />
Che cosa succede, invece, se le risorse consumate sono maggiori delle risorse generate?<br />
Esemplifichiamo:<br />
Risorse generate: vendite merci 8.000 €<br />
-<br />
Risorse consumate: salari e stipendi - 5.000 €<br />
acquisti merci - 10.000 €<br />
=<br />
Consumo netto risorse - 2.000 €<br />
Nel caso ipotizzato avremo un consumo netto di risorse 2.000 € che si risolve in un decremento<br />
del fondo di dotazione iniziale o capitale netto che da 10.000 € passerebbe a 8.000 €.<br />
Domandiamoci ancora: che cosa accadrebbe se i consumi netti fossero 12.000 €?<br />
Poiché abbiamo detto che ciò si risolve in una modifica nei valori patrimoniali avremo che il<br />
fondo di dotazione iniziale passerebbe da 10.000 € a -2.000 €:<br />
(dotazione iniziale = 10.000 € ) – (Risorse nette consumate = 12.000 €).<br />
Pertanto, diremo che, affinché si verifichi: P - A = passivo netto o deficit patrimoniale,<br />
sono necessarie due condizioni:<br />
1) le risorse consumate dalla gestione (costi) devono essere maggiori delle risorse generate (ricavi);<br />
2) il consumo netto di risorse, ovvero la differenza prima illustrata, deve essere tale da superare il<br />
fondo di dotazione iniziale (capitale netto o proprio) fornito dall’imprenditore.<br />
Nell’ipotesi che i consumi netti fossero uguali al fondo di dotazione iniziale avremmo:<br />
attività = passività.<br />
2.6 Alcune considerazioni<br />
Riepilogando, possiamo affermare che lo stato patrimoniale è la rappresentazione qualità-tivaquantitativa<br />
del capitale (o patrimonio) aziendale inteso come complesso di beni tra loro coordinati<br />
a disposizione dell’imprenditore in un particolare istante.<br />
Questo significa che esso evidenzia i beni ritenuti necessari dall’imprenditore per l’esercizio<br />
della propria attività (qualità) nell’entità ritenuta più idonea (quantità).<br />
Alcuni semplici esempi chiariranno il concetto.<br />
Esempio 1: un commerciante al dettaglio di abbigliamento in una zona popolare non terrà in<br />
assortimento cappotti di pelliccia altrimenti questi risulterebbero invendibili. Il bene «cappotto di<br />
pelliccia» non risulta, quindi, sotto un profilo qualitativo, bene necessario all’imprenditore per lo<br />
svolgimento dell’attività d’impresa.<br />
Esempio 2: un bar che vende in media 20 lattine di Chinotto al giorno e necessita di un tempo di<br />
rifornimento di dieci giorni dovrà tenere in giacenza almeno 200 lattine di Chinotto (10x20). Un<br />
numero di 100 implicherebbe una mancata vendita di lattine, mentre un numero di mille potrebbe<br />
comportare problemi di spazio e, quindi, di immagazzinamento. Ciò vuoi dire che quantità notevolmente<br />
inferiori o superiori non sono quelle ritenute più idonee per l’esercizio dell’attività economica.<br />
13
Lo stato patrimoniale, però, non individua solo la struttura degli investimenti espressi in valore<br />
monetario (attività), ma anche quella dei finanziamenti tradotti in moneta (passività e capitale<br />
netto). In definitiva, lo stato patrimoniale di un’azienda rappresenta la struttura patrimoniale (beniinvestimenti)<br />
e finanziaria (finanziamenti) dell’impresa in quella particolare data di riferimento<br />
coincidente con il momento della redazione del prospetto.<br />
2.7 II capitale e i momenti tipici della vita aziendale<br />
Il capitale, prima illustrato sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo-monetario, si riferisce<br />
all’azienda durante la sua vita normale e, pertanto, viene denominato capitale di funzionamento.<br />
Esso si specifica in capitale netto (attività - passività). Tuttavia, facendo riferimento a diversi<br />
momenti tipici della vita aziendale, possiamo indicare anche altri termini con i quali specificamente<br />
viene individuato il capitale aziendale:<br />
a) capitale di costituzione: si considera l’impresa nel momento della sua nascita. Si possono<br />
avere in genere situazioni di questo tipo:<br />
1 – l’imprenditore apporta solo denaro<br />
Investimenti: Finanziamenti:<br />
Denaro in cassa 50.000 € Apporto del proprietario 50.000 €<br />
2- l’imprenditore apporta denaro e altri beni; ad es. un fabbricato e un automezzo<br />
Investimenti: Finanziamenti:<br />
Denaro in cassa 10.000 € Apporto del proprietario 50.000 €<br />
Fabbricato 20.000 €<br />
Automezzo 20.000 €<br />
Totale 50.000 €<br />
b) capitale di liquidazione: si riferisce all’impresa al momento della naturale conclusione della<br />
sua vita per volontà dell'imprenditore o dei soci (se trattasi di impresa facente capo a una società);<br />
non consideriamo in questa sede ipotesi particolari quali il fallimento, che è una cessazione forzata<br />
dell’impresa, o altri eventi (fusioni, trasformazioni ecc.) cui corrisponde una specifica nozione di<br />
capitale aziendale.<br />
Lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda comportano la trasformazione monetaria dei beni in<br />
natura (merci, crediti, fabbricati, impiantì, arredamento ecc.) e il pagamento dei debiti aziendali. In<br />
tal caso il capitale aziendale sarà così rappresentato:<br />
Investimenti: Finanziamenti:<br />
Denaro in cassa 50.000 € Apporto del proprietario 50.000 €<br />
14<br />
CAPITALE E CICLO DI VITA DELL’IMPRESA<br />
NASCITA DELL’IMPRESA<br />
↓ Capitale di costituzione → Valore dei mezzi apportati dalla proprietà<br />
dell’impresa<br />
GESTIONE DELL’IMPRESA<br />
↓ Capitale di costituzione → Valore assunto dai mezzi apportati dalla<br />
proprietà per effetto della gestione<br />
LIQUIDAZIONE DELL’IMPRESA
Capitale di liquidazione → Valore residuo disponibile per la proprietà<br />
dell’impresa al momento in cui cessa l’at-<br />
tività della stessa<br />
3. LA STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO<br />
3.1 Generalità<br />
Analizziamo la struttura del conto economico (già conto dei profitti e delle perdite 9 ) e delle voci<br />
che lo compongono, esaminando alcuni concetti fondamentali di tipo economico-aziendale, a<br />
partire, così come già visto per il patrimonio, dal seguente prospetto riferito a un’ipotetica impresa<br />
mercantile.<br />
Nel prospetto (Fig. <strong>III</strong>.12) sono rappresentati il flusso dei ricavi (conseguiti) e dei costi<br />
(sostenuti) dall’impresa durante il periodo amministrativo considerato e riferiti, rispettivamente, a<br />
produzioni attuate e a fattori produttivi utilizzati nell’esercizio.<br />
La loro differenza esprime le risorse nette generate, se positiva, o i consumi netti di risorse, se<br />
negativa; o meglio, come vedremo più avanti, il risultato d’esercizio.<br />
CONTO ECONOMICO Fig. <strong>III</strong>.12<br />
COSTI (€) RICAVI (€)<br />
Acquisti merci 90.000 Vendita merci 110000<br />
Spese energia elettrica 1.280 Interessi attivi v/banche 350<br />
Spese riscaldamento 2.800 Merci in rimanenza 40.000<br />
Spese telefoniche 400<br />
Spese elaborazione dati 5.800<br />
Consulenze 2.500<br />
Affitti 10.000<br />
Assicurazioni 1.200<br />
Interessi passivi v/banche 850<br />
Interessi passivi su mutui 2.000<br />
Tassa concessione<br />
governativa 100<br />
Tarsu (imposta comunale) 420<br />
Quota consumo automezzi 2.000<br />
Quota consumo impianti 3.000<br />
Quota consumo mobili e<br />
arredi 2.500<br />
Imposte sul reddito 5.500<br />
Sub totale 130.350<br />
Utile d'esercizio 20.000<br />
Totale 150.350 Totale 150.350<br />
9 Veniva spesso così denominato prima dell’entrata in vigore del DLgs. 127/91.<br />
15
In particolare, le voci indicate nella colonna di sinistra del conto economico sono i costi, mentre<br />
quelle della colonna destra sono i ricavi. Entrambi (costi e ricavi) sono da imputare al periodo<br />
considerato in conseguenza dell’insieme delle operazioni effettuate durante la vita aziendale o,<br />
come già detto, nel periodo amministrativo della durata di 365 giorni (esercizio).<br />
In sintesi:<br />
Gestione: Complesso di operazioni compiute nell’arco dell'intera vita aziendale.<br />
Esercizio: Complesso di operazioni compiute nell’arco di un periodo amministrativo della durata<br />
di 365 giorni, corrispondente o meno all’anno solare.<br />
Si può, quindi, dire che il conto economico esprime la struttura dei costi e dei ricavi formatasi nel<br />
periodo amministrativo e, pertanto, imputabili al periodo stesso per effetto delle operazioni<br />
aziendali. Nasce, allora, una serie di domande:<br />
1) che cosa significa costo e costo d’esercizio?<br />
2) che cosa vuoi dire ricavo e ricavo d’esercizio?<br />
3) che cosa si esamina quando si analizzano i costi e ricavi, assunto che questi derivano da<br />
operazioni riferibili all’intera vita aziendale, oppure al periodo amministrativo?<br />
4) tutte le operazioni aziendali portano alla formazione di costi e ricavi d’esercizio?<br />
3.2 Significato di costo: costi anticipati e costi d'esercizio<br />
L’accezione "costo" può riguardare diversi aspetti insiti nelle elaborazioni della teoria<br />
economica.<br />
Sotto l’aspetto fisico-psicologico, il costo rappresenta l’onere che bisogna sopportare per avere la<br />
disponibilità di beni o di fattori produttivi necessari per lo svolgimento del complesso atto<br />
produttivo.<br />
Dal punto di vista tecnico, il costo corrisponde alla somma dei consumi dei fattori produttivi<br />
occorrenti per lo svolgimento dell’attività produttiva.<br />
Sotto il profilo monetario, il costo si riferisce alla complessiva misura delle spese in moneta<br />
sostenute per lo svolgimento dell’attività aziendale.<br />
Approfondiamo quest’ultimo concetto, in quanto la nostra indagine ha per oggetto un<br />
documento, il bilancio, le cui voci hanno tutte un’espressione quantitativa di tipo monetario. In altri<br />
termini, dal punto di vista economico-aziendale, ci riferiamo alla nozione monetaria di costo<br />
perché, solo così, riusciamo a tradurre i consumi dei fattori produttivi eterogenei in quantità<br />
monetarie; ciò ci permette di misurare singoli costi, o aggregati di costo, che si inseriscono nella<br />
dinamica dei valori d’azienda.<br />
Un esempio può meglio chiarire l’importanza della scelta di una nozione monetaria di costo e,<br />
come si vedrà più avanti, di ricavo.<br />
Ipotizziamo che un’azienda pastaria debba compilare un prospetto dei consumi di fattori<br />
produttivi e delle vendite dell’esercizio (o periodo amministrativo), riguardanti il processo di<br />
panificazione (prodotti da forno). I consumi siano costituiti da:<br />
- farina 300 q.li<br />
- lievito compresso 30 q.li<br />
- acqua 50 m 3<br />
- NaCl 10 q.li<br />
- malto 2 q.li<br />
- ore lavoro 2.000 h<br />
- ore macchina 2.500 h<br />
16
Le vendite, invece, siano rappresentate da 600 q.li di pane nel formato da 0,15 kg e da 500 q.li di<br />
"rosette". Riportando in un prospetto questi dati, si otterrà il seguente conto economico a quantità<br />
fisiche:<br />
Consumi │ Vendite<br />
farina 1.000 q.li Pane:<br />
lievito comp. 30 q.li - da 0,15 kg 600 q.li<br />
acqua 50 m 3<br />
NaCl 10 q.li<br />
malto 2 q.li<br />
ore lavoro 2.000 h<br />
ore macchina 2.500 h<br />
- rosette 500 q.li<br />
Il quadro mostra chiaramente che non è possibile conoscere quale sia stato l’incremento di utilità<br />
prodotto dalla gestione rispetto ai fattori produttivi consumati, in quanto questi ultimi sono espressi<br />
in unità di misura non omogenee, non confrontabili tra di loro.<br />
In altri termini, né l’azienda né i soggetti terzi sono in grado di misurare un risultato economico<br />
(in termini di accrescimento di utilità) sia esso positivo o negativo. Di conseguenza non e possibile<br />
ricavarne informazioni sulle modificazioni dei valori dello stato patrimoniale verificatesi per effetto<br />
della gestione.<br />
Pertanto, in senso lato, per costo aziendale intendiamo il valore economico attribuito a uno o più<br />
fattori produttivi per il tramite delle spese monetarie sostenute per acquisirli.<br />
Ma che cosa sono i costì d'esercizio?<br />
Essi sono già stati definiti in precedenza, ma ricordiamo e precisiamo tale nozione.<br />
I costi d esercizio sono tutti gli oneri conseguenti all’acquisizione dei fattori produttivi consumati<br />
nel periodo amministrativo (per es. nell’esercizio 2004).<br />
Anche in questo caso, in conformità alla nozione generale di costo accolta, per costo d’esercizio<br />
si intende la misura monetaria delle spese sostenute per i fattori produttivi acquisiti e consumati nel<br />
corso del periodo amministrativo.<br />
Allora qual è la differenza con la nozione generale di costo?<br />
Facciamo qualche passo indietro.<br />
La vita aziendale e, pertanto, le molteplici operazioni frutto delle scelte imprenditoriali sono<br />
qualcosa di inscindibile e intimamente connesso con la dinamica gestionale. La suddivisione della<br />
vita dell’impresa in periodi amministrativi, pur essendo artificiosa, è dettata da necessità pratiche<br />
di informazione e da obblighi giuridici.<br />
Da qui l’esigenza del bilancio riferito al periodo amministrativo.<br />
Come potrebbe, altrimenti, l'imprenditore sapere se la propria attività ha avuto o meno buoni<br />
risultati?<br />
Come potrebbero essere adempiuti obblighi imposti dalla legge, quali il pagamento delle<br />
imposte o la presentazione del bilancio d’esercizio al competente Ufficio del Registro delle Imprese<br />
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Pro-vincia<br />
competente?<br />
E ancora, come potrebbero le banche o i finanziatori in genere avere informazioni sull'atti-vità<br />
di coloro ai quali concedono il credito?<br />
Orbene, la differenza tra la nozione generale di costo e quella di costo d’esercizio sta proprio nel<br />
fatto che quest’ultimo si riferisce a «... fattori produttivi o utilità cedute in pro della gestione<br />
d'esercizio o comunque non suscettibili di impiego negli esercizi venturi...» 10 ,, ovvero al «...<br />
complesso di tutti i consumi e di tutte le spese che l’impresa sostiene per le operazioni comprese<br />
10 Amodeo, Gestioni industriali produttrici di beni, Torino, 1964, pagg. 326-327.<br />
17
in quel periodo di tempo che corrisponde prevalentemente alla durata dell’anno solare e che si<br />
usa distinguere col nome esercizio...» 11 ,<br />
Sono esempi di costi d’esercizio gli acquisti di merci che sono vendute nel periodo stesso, le<br />
spese relative agli stipendi (impiegati) e ai salari (operai) corrisposti ai dipendenti, gli interessi<br />
passivi pagati alle banche creditrici, ecc.<br />
Se dunque vi sono costi d’esercizio e se tale nozione deriva da quella generale di costo per effetto<br />
della suddivisione della vita aziendale in periodi amministrativi, domandiamoci:<br />
esiste qualche altra tipologia di costi che, per contrapposizione, non sono d’esercizio?<br />
In altri termini: esistono fattori produttivi che, per loro natura o per altro motivo, non danno<br />
direttamente luogo a costi d’esercizio?<br />
La risposta è positiva.<br />
Ricordiamo, infatti, che la nostra azienda per svolgere la propria attività ha dovuto acquisire beni,<br />
quali: automezzi, arredamento, mobili, ed effettuare investimenti (ad es. per le spese d’im-pianto)<br />
che sono suscettibili di fornire utilità per più anni e che, quindi, non vengono interamente consumati<br />
nel corso di un periodo amministrativo.<br />
In pratica la precedente considerazione è estensibile a tutte le immobilizzazioni, materiali e<br />
immateriali.<br />
Ma vi è di più: la nostra azienda ha investito in merci che non risultano vendute alla fine del<br />
periodo amministrativo anche se, per loro natura, avrebbero l’attitudine a essere interamente<br />
utilizzate e consumate nell’esercizio.<br />
La stessa cosa dicasi per materie prime non ancora impiegate nel processo produttivo o per<br />
prodotti già finiti o per altre produzioni che non hanno ancora subito l’intero processo di<br />
trasformazione (semilavorati, prodotti in corso di lavorazione) e che, in ogni caso, non sono stati<br />
venduti nell’esercizio. Ci riferiamo, in tali ipotesi, non più a un’azienda mercantile (o puramente<br />
commerciale) ma a un’azienda di tipo industriale, ovvero di trasformazione di materie prime o,<br />
quanto meno, di assemblaggio di parti componenti.<br />
Appare infatti logico, in questo caso, che il fattore produttivo «materia prima» non può dirsi<br />
interamente consumato se esso non ha ancora raggiunto lo stadio di prodotto finito venduto, in<br />
quanto la sua utilità risulta essere incorporata in altri beni (appunto semilavorati, prodotti in corso di<br />
lavorazione, prodotti finiti) giacenti in ma-gazzino alla fine di un esercizio e, pertanto, utilizzabili<br />
nell’esercizio successivo.<br />
Ciò vale anche per gli stessi semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti non<br />
venduti, da utilizzare nei processi di produzione e/o vendita.<br />
Del resto il ciclo aziendale si considera concluso alla fase finale dell’iter:<br />
investimento → produzione → vendita (o disinvestimento)<br />
I fattori produttivi, prima elencati, che per loro natura e/o mancanza di utilizzo non risultano<br />
consumati nell’esercizio, danno luogo alla formazione di valori anticipati di costo, ovvero costi<br />
anticipati.<br />
Pertanto definiamo costi anticipati il complesso delle spese sostenute per fattori produttivi non<br />
interamente utilizzabili e/o non completamente consumati nel corso del periodo ammini-strativo<br />
considerato.<br />
In concreto si tratta di costi sostenuti prima, rispetto all’utilizzazione del relativo fattore<br />
produttivo, e, quindi, in vista di produzioni future. Con la dizione anticipato intendiamo proprio<br />
riferirci al fatto che il costo è effettivamente sostenuto oggi, es. 2004, per più periodi amministrativi:<br />
2005, 2006 ecc., oppure che è stato sostenuto nel 2004 per il 2005.<br />
In particolare avremo:<br />
11 Ceccherelli, Economia aziendale e amministrazione delle imprese. Firenze, 1948, pag. 132.<br />
18
1) costì anticipati di natura pluriennale, quando si riferiscono a fattori produttivi utilizzabili per<br />
più di due periodi amministrativi;<br />
2) costì anticipati che riguardano fattori produttivi da utilizzare nel successivo periodo<br />
amministrativo.<br />
Nel primo caso avremo costì anticipati generati da investimenti di medio-lungo termine<br />
(immobilizzazioni).<br />
Nella seconda ipotesi avremo costì anticipati derivati da investimenti di breve periodo<br />
(disponibilità economiche).<br />
Trattasi, comunque, di utilità acquisite, ma destinate a essere cedute a favore dell’esercizio o<br />
degli esercizi futuri. Anzi diremo che i costi anticipati sono costi in attesa di trasformazione in costi<br />
d’esercizio per effetto dell’utilità ceduta a favore dei successivi periodi amministrativi in cui i<br />
fattori produttivi che li hanno generati saranno impiegati.<br />
Sono, pertanto, costì che si collocano temporaneamente nello stato patrimoniale del periodo<br />
amministrativo, in attesa di essere attribuiti al conto economico di esercizi futuri.<br />
Dalla precedente esposizione discende, inoltre, che:<br />
1) il concetto di costo anticipato nella distinzione operata dipende sia dall’attitudine produt-tiva<br />
di certi fattori (strumentali per l’esercizio dell’attività aziendale) nella fase di acquisto e di impiego<br />
sia dalla durata del periodo amministrativo cui si riferiscono i fattori produttivi impie-gati (costi<br />
d’esercizio).<br />
Alcuni ritengono che la distinzione operata in precedenza sia superata per effetto delle norme<br />
legislative, legge civile e direttive comunitarie, che distinguono tra costi pluriennali e costi<br />
d’esercizio. Questo dato, di fatto, non può essere disconosciuto.<br />
Tuttavia riteniamo che l’essenza dei fatti economico-aziendali che stanno alla base del bilancio<br />
d’esercizio non possa essere cancellata da una norma di legge e debba essere chiara-mente<br />
conosciuta dal lettore del bilancio di un’impresa.<br />
Entrambe le nozioni di costo d’esercizio e costo anticipato sono, comunque, due aspetti di uno<br />
stesso concetto, cioè il costo, da cui esse derivano quali necessario specificazioni per i motivi<br />
esposti;<br />
2) i costi anticipati trovano collocazione nella parte del bilancio d’esercizio denominata stato<br />
patrimoniale.<br />
Trattasi, infatti, di investimenti a disposizione dell’imprenditore a fine esercizio: quindi, in attesa<br />
di futura utilizzazione.<br />
Secondo il Ceccherelli (pag. 133 dell’op. cit.) «...i costi anticipati acquistano il carattere di<br />
misura di componenti attivi del capitale dell'impresa e non di consumi, perché la vita dell’impresa<br />
la cui durata è indefinita si considera costituita da una serie di periodi operativi, vincolati l’uno<br />
all’altro, ma distinti per quanto riguarda lo svolgimento e il risultato delle operazioni che in<br />
ciascuno di essi si compiono...».<br />
Posto, dunque, che i costì anticipati vengono collocati nello stato patrimoniale e, quindi, non<br />
costituiscono costi d’esercizio, chiediamoci ancora: partecipano, essi, in qualche modo, insieme ai<br />
fattori produttivi interamente utilizzabili ed effettivamente consumati, a costituire il complesso<br />
degli oneri sostenuti nel corso del periodo amministrativo?<br />
La risposta è semplice se si considerano le seguenti osservazioni a proposito di alcuni concreti<br />
esempi riguardanti l’acquisto di immobilizzazioni e di merci che, a fine periodo amministrativo,<br />
non risultano vendute.<br />
Esempio 1: supponiamo di aver effettuato l’acquisto di un automezzo per 50 k€. Tale fattore<br />
produttivo sarà utilizzato, certamente, per più anni. Ipotizziamo, inoltre, che il primo anno non<br />
venga utilizzato; pertanto, avremo costi anticipati a titolo di automezzi, che troveremo nelle attività<br />
dello stato patrimoniale per 50 k€.<br />
Schematicamente:<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
19
20<br />
Automezzi 50 k€ │ ………………<br />
………………. ………………<br />
Nel secondo anno inizia la sua utilizzazione che comporterà un certo grado di consumo del<br />
fattore produttivo; stimiamo in 10 k€/anno l’utilizzo, in media, dell’ automezzo.<br />
Orbene, questo grado di consumo o di utilizzo del bene, corrispondente a 10 k€, concorre a<br />
formare il complesso delle spese sostenute per fattori produttivi, la cui utilità è stata ceduta a favore<br />
della gestione del periodo amministrativo considerato.<br />
Infatti, questa somma, 10 k€, risulterà nel conto economico sotto una voce che momentaneamente<br />
chiamiamo quota di costo anticipato per automezzi o quota di consumo per automezzi.<br />
Se, dunque, la quota di costo anticipato per 10 k€ è collocata nel conto economico, poiché tale è<br />
la stima del consumo dell’automezzo che abbiamo effettuata (rispetto alla completa utilità del bene<br />
corrispondente a 50 k€, costo di acquisizione), ci poniamo il seguente quesito: per quanto figurerà<br />
la voce automezzo nello stato patrimoniale del secondo esercizio?<br />
La risposta è 40 k€ (cioè: 50 -10 k€), dal momento che il fattore produttivo risulta utilizzato per<br />
10 k€ e la parte suscettibile ancora di utilizzo, ma attualmente non consumata, corrisponde a 40 k€.<br />
Lo schema di Fig. <strong>III</strong>. 13 chiarirà i termini del problema; da esso si evince in definitiva che:<br />
costo anticipato pluriennale = quota di costo anticipato + residuo costo anticipato<br />
ove:<br />
- il costo anticipato rappresenta il valore economico complessivo delle risorse acquisite;<br />
- la quota di costo anticipato rappresenta il valore economico delle risorse consumate;<br />
- il residuo costo anticipato rappresenta il valore economico delle risorse ancora da consumare.<br />
Dalla relazione suesposta si evince che la quota di costo anticipato è, in definitiva, un costo<br />
d’esercizio, mentre il residuo costo anticipato è classificabile sempre come costo anticipato, vale a<br />
dire, parte della spesa sostenuta per il fattore produttivo automezzo o valore economico corrispondente<br />
alle risorse non consumate nel periodo amministrativo, ma utilizzabili nell’esercizio o<br />
negli esercizi successivi.<br />
Fattore produttivo<br />
Automezzo<br />
(50 k€)<br />
Costo anticipato<br />
pluriennale<br />
Consumo del<br />
fattore produttivo<br />
o grado di<br />
utilità impegato<br />
Parte del fattore<br />
produttivo non<br />
consumata o<br />
grado di utilità non<br />
ancora impiegato<br />
(10 k€)<br />
(40 k€)<br />
Quota di costo<br />
anticipato o<br />
costo di esercizio<br />
Residuo costo<br />
anticipato o<br />
per futuri esercizi<br />
Conto economico Stato patrimoniale<br />
(10 k€)<br />
(40 k€)<br />
Fig. <strong>III</strong>.13
Dall’esempio considerato appare anche che «l’utilità» (ovvero il «consumo») del fattore<br />
produttivo deve essere stimata; ma di questo procedimento di stima si tratterà più avanti. Per quanto<br />
detto ed esemplificato avremo, dunque, la seguente rappresentazione di bilancio, posto che le<br />
risorse consumate vanno inserite nel conto economico mentre quelle non consumate nello stato<br />
patrimoniale:<br />
B<strong>IL</strong>ANCIO<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Residuo costo anticipato │ ……………. Quota di costo anticipato │ ………………..<br />
a titolo di automezzi 40 k€ per utilizzo automezzi 10 k€<br />
Ciò corrisponde a uno stato patrimoniale di esercizio redatto secondo il disposto della IV<br />
direttiva Cee (d.lgs. 9/4/91, n. 127, in vigore dall’1.1.93).<br />
Una diversa impostazione dello Stato Patrimoniale potrebbe essere la seguente, conforme alle<br />
precedenti prescrizioni di legge in vigore fino al 31/12/92:<br />
STATO PATRIMONIALE (al 31/12/1992)<br />
Costo anticipato per automezzi 50 k€ │ Quota di costo anticipato 10 k€<br />
Per chiarezza notiamo che nel successivo periodo amministrativo avremo:<br />
STATO PATRIMONIALE (al 31/12/1993)<br />
Costo anticipato per automezzi 50 k€ │ Quota di costo anticipato 20 k€<br />
CONTO ECONOMICO (Esercizio 1993)<br />
Quota di costo anticip. autom. 10 k€ │ ……………. ……………<br />
Questa rappresentazione consente di determinare indirettamente il valore residuo (o residuo<br />
costo anticipato) del bene automezzo.<br />
Esempio 2: riguarda l’acquisto di merci che, a fine esercizio, non risultano vendute interamente.<br />
Premettiamo che, in tal caso, il problema della partecipazione al complesso dei costi d’esercizio va<br />
affrontato in altri termini rispetto a quanto detto a proposito dell’automezzo. Ciò appare evidente se<br />
consideriamo che, mentre l’automezzo è un qualcosa di inscindibile, non fraziona-bile, capace di<br />
fornirci la propria utilità per periodi medio-lunghi, gli acquisti di merci sono di per sé fattori<br />
immediatamente consumabili.<br />
Pertanto, essi acquisiscono la natura di costo anticipato solo se, e per la parte di merci, che alla<br />
fine del periodo amministrativo non risultano in esso utilizzate, cioè sono invendute per scelta<br />
dell’imprenditore o per condizioni di mercato. In tal caso, infatti, queste merci non posso-no<br />
assurgere alla qualifica di «risorse consumate nell’ esercizio».<br />
Il discorso vale, con riferimento alle rimanenze delle aziende industriali, per le rimanenze<br />
complessive, pur essendo diversa la fonte di provenienza delle rimanenze di materie, di prodotti<br />
finiti e di semilavorati. Infatti, mentre le materie prime sono acquistate, non lo sono in genere i<br />
semilavorati (anche se possono esserlo) né tanto meno lo sono i prodotti finiti che provengono dal<br />
processo tecnico di produzione dell’azienda; d’altro canto le vendite si riferiscono di solito ai<br />
prodotti finiti e tutt’al più ai semilavorati.<br />
Nelle aziende mercantili, il discorso è più semplice, trovando in esse prevalentemente merci<br />
destinate alla vendita e, al massimo, gli imballaggi.<br />
Il nostro esempio è riferito a un’azienda mercantile.<br />
Per le merci acquistate possiamo stabilire di fatto quante sono le merci vendute e quante, invece,<br />
quelle che non lo sono, poiché si trovano nel nostro magazzino.<br />
Supponiamo che le merci acquistate, per semplicità tutte della stessa specie, siano state 1.000<br />
unità al costo di 15 € ciascuna e che alla fine dell'esercizio le merci in magazzino siano 200 unità.<br />
21
Qual’è la parte di merci acquistate che è stata consumata e quale, invece, quella non utilizzata?<br />
Ovviamente avremo la seguente relazione:<br />
22<br />
Quantità merci<br />
acquistate =<br />
Costo merci<br />
acquistate<br />
Costo complessivo<br />
=<br />
Quantità merci<br />
consumate o utilizzate<br />
(cioè vendute)<br />
ovvero<br />
Costo merci<br />
vendute<br />
Costo d'esercizio<br />
Fig. <strong>III</strong>.14<br />
Da tale esempio emerge come le «risorse consumate», ossia utilizzate nell’esercizio, ammontino<br />
a12 k€, mentre quelle non utilizzate siano pari a 3 k€.<br />
Pertanto la spesa corrispondente alle risorse consumate è costo d’esercizio mentre quella relativa<br />
alle risorse non ancora impiegate è costo anticipato in conformità a quanto esposto, allorché si è<br />
parlato, genericamente, di spese sostenute per risorse acquistate, ma non consumate<br />
nell’esercizio.<br />
Schematizzando il caso specifico, avremo:<br />
Fig. <strong>III</strong>.15<br />
+<br />
+<br />
Quantità merci<br />
residua<br />
Costo merci<br />
residue<br />
Costo anticipato<br />
15.000 €<br />
12.000 € 3.000 €<br />
(15 € x 1.000 unità) (15 € x 800 unità)<br />
(15 € x 200 unità)<br />
FATTORE PRODUTTIVO ACQUISTATO NELL'ESERCIZIO<br />
Costo complessivo per acquisti<br />
Quantità consumata Quantità non consumata<br />
Costo d'esercizio Costo anticipato<br />
Inoltre, come già detto in precedenza, è da ricordare che i costi anticipati trovano colloca-zione<br />
nello stato patrimoniale nella sezione (colonna) di sinistra (investimenti o attività).<br />
Nell’ipotesi esaminata avremo:<br />
STATO PATRIMONIALE (al 31/12/200x)<br />
Merci in rimanenza 3 k€ │ ………………………..
Le risorse consumate (ossia le merci acquistate e vendute, o in altri termini i costi di esercizio),<br />
devono essere, invece, collocate nella sezione sinistra del conto economico. Poiché:<br />
Risorse consumate Risorse acquistate Risorse residue<br />
= -<br />
Costo d'esercizio<br />
per acquisti merci =<br />
ovvero<br />
Costo complessivo<br />
acquisti nel periodo -<br />
Per cui, data l’uguaglianza, avremo la seguente rappresentazione:<br />
CONTO ECONOMICO (Esercizio 200x)<br />
Costo acquisti di merci 15 k€ │<br />
Costo merci in rimanenza - 3 k€<br />
Costo d’esercizio acquisto merci 12 k€<br />
Lo stesso effetto può essere ottenuto scrivendo:<br />
CONTO ECONOMICO (Esercizio …..)<br />
Acquisti di merci 15 k€ │Merci in rimanenza 3 k€<br />
Costo merci<br />
in rimanenza<br />
Fig. <strong>III</strong>.16<br />
Quest’ultimo tipo di rappresentazione era previsto fino al 31/12/92 dal nostro codice civile.<br />
Esso consente, ponendo tra le risorse generate dalla gestione (ricavi d’esercizio) il costo delle merci<br />
giacenti in magazzino, di determinare indirettamente il costo d’esercizio (sostenuto, cioè, per fattori<br />
produttivi consumati nel periodo amministrativo) per il tramite del costo complessivo di tutte le<br />
merci acquistate nel periodo, inserito per il suo intero ammontare tra le risorse consumate (costi<br />
d’esercizio).<br />
Poiché a sinistra abbiamo valori negativi (con riferimento al reddito d’esercizio, tali sono i<br />
costi) e a destra valori positivi, il risultato è sempre un valore di 12 k€, che coincide con quello<br />
evidenziato nella precedente rappresentazione.<br />
Sulla base di questo esempio si possono facilmente comprendere le voci:<br />
- acquisti di merci,<br />
- rimanenze finali di merci,<br />
esposte nel conto economico dell’azienda mercantile considerata, riportato in Fig.<strong>III</strong>.12 (pag. 21) e,<br />
rispettivamente, 90 k€ nella sezione sinistra del conto economico e 40 k€ nella sezione destra.<br />
Se, a questo punto, prendiamo lo stato patrimoniale della nostra ipotetica azienda riportato nella<br />
Fig. <strong>III</strong>.8 (pag. 11), possiamo fare un’interessante osservazione.<br />
Le rimanenze finali di merci sono iscritte per un uguale importo sia nella sezione sinistra dello<br />
stato patrimoniale, tra le attività, sia nella sezione destra del conto eco-nomico (della Fig. <strong>III</strong>.12) tra<br />
i ricavi di esercizio.<br />
Tale situazione non è casuale ma è dovuta, in primo luogo, al fatto che le rimanenze di merci<br />
sono un costo anticipato ovvero un investimento in fattori produttivi effettuato ma non consumato e,<br />
quindi, disponibile per gli esercizi futuri (da ciò la loro collocazione nello stato patrimoniale).<br />
L’inserimento delle «merci in rimanenza» nel conto economico, invece, serve a evidenziare che le<br />
stesse costituiscono parte non utilizzata dei complessivi acquisti di merci effettuati nell'esercizio; il<br />
che permette di determinare indirettamente il costo delle risorse consumate nel periodo<br />
amministrativo a titolo di acquisto merci (costo d’esercizio).<br />
23
La distinzione tra costi d’esercizio e costi anticipati potrebbe essere effettuata anche con<br />
riferimento all’acquisizione di un servizio da terzi non interamente utilizzato nell’esercizio<br />
considerato: per esempio, un contratto di pubblicità o di affitto di un immobile per il quale sia stato<br />
corrisposto un certo prezzo cui, però, non corrisponde una completa utilizzazione, in quanto<br />
abbiamo usufruito del servizio in parte nel periodo amministrativo attuale e, in parte, ne<br />
usufruiremo nel successivo esercizio. Anche in questo caso avremo:<br />
Acquisto complessivo servizio = Servizio utilizzato + Servizio da utilizzare<br />
ovvero<br />
Costo complessivo = Costo d’esercizio + Costo anticipato<br />
e, quindi<br />
Costo d’esercizio = Costo complessivo - Costo anticipato<br />
Per quanto riguarda la loro rappresentazione nello stato patrimoniale e nel conto economico<br />
avremo:<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Costo anticipato │ Costo d’esercizio │<br />
per servizio per servizio<br />
In questa ipotesi, il valore da iscrivere nel conto economico è l’effettivo costo di esercizio.<br />
Operiamo, quindi, in conformità a quella che è la comune prassi amministrativa, una rettifica diretta<br />
del costo complessivo sostenuto nel periodo amministrativo, e cioè:<br />
COSTO COMPLESSIVO - COSTO ANTICIPATO = COSTO <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />
Va comunque precisato che nell’ipotesi di servizi si può avere anche il caso del costo anticipato<br />
pluriennale, com’è evidente nel caso di un costo di propaganda e di pubblicità che, pur essendo<br />
sostenuto anticipatamente, darà la sua utilità nei successivi periodi amministrativi.<br />
Dalle considerazioni precedenti emerge che il problema dei costi d’esercizio e dei costi<br />
anticipati implica una valutazione dei beni e dei servizi.<br />
In particolare occorre effettuare, a fine esercizio:<br />
- stima della quota di consumo dei beni strumentali da attribuire all'esercizio o, comunque, stima<br />
delle utilità ricevute in relazione a beni immateriali;<br />
- stima del valore delle merci in rimanenza che possono essere state acquistate in momenti diversi<br />
a prezzi diversi;<br />
- stima dei servizi che utilizzeremo nel periodo successivo.<br />
Poiché tali beni e servizi non sono espressi naturalmente in moneta, la loro valutazione implica<br />
un procedimento di stima. I beni e servizi rappresentano, quindi, in concreto, dei valori economici<br />
3.3 Classificazione dei costi<br />
3.3.1 Classificazione dei costi per natura.<br />
Dalle nozioni precedenti, risulta che il contenuto economico del costo è rappresentato dal fattore<br />
produttivo, che dà luogo alla distinzione tra costi d’esercizio e costi anticipati, anche in<br />
considerazione della ripartizione della vita aziendale in periodi amministrativi della durata di un<br />
anno.<br />
A parte ciò, è possibile effettuare un’ulteriore classificazione dei costi in relazione ai fattori<br />
produttivi che li hanno originati, ossia per «natura». In altri termini, quando operiamo una<br />
classificazione per natura rispondiamo alla domanda:<br />
24
qual’è il fattore produttivo che ha causato il costo?<br />
A tale riguardo, consideriamo alcuni esempi partendo dal conto economico della nostra ipotetica<br />
azienda mercantile presentato nel paragrafo 3.1 (Fig.<strong>III</strong>.12).<br />
La voce «acquisti di merci» per 90 k€ rappresenta il tipo di fattore produttivo inerente l’attività<br />
tipica dell'impresa che, pertanto, ha generato il relativo costo per acquisto merci. In questa<br />
categoria rientrano anche altre voci che, però, non compaiono nel conto economico presentato.<br />
Per esempio, i costì per acquisto di materie prime e sussidiarie, di semilavorati, di parti<br />
componenti, di imballaggi, di scorte di consumo. Tali costi (salvo gli imballaggi) sono propri di<br />
aziende industriali, ossia trasformatrici di materie prime in prodotti finiti.<br />
Le voci:<br />
- Spese di energia elettrica 1,28 k€<br />
- Spese telefoniche 0,40 k€<br />
- Spese di riscaldamento 1,80 k€<br />
- Spese per elaborazione dati 5,80 k€<br />
- Consulenze 2.50 k€<br />
- Affitti 10,00 k€<br />
- Assicurazioni 1,20 k€<br />
rientrano nella categoria delle cosiddette spese per prestazioni di servizi, ovvero costi sostenuti<br />
dall’impresa per acquisti di servizi da terzi, relativi al funzionamento tecnico o all’ammini-strazione<br />
dell’azienda. Rientrano in questa classe, pur non comparendo nel conto economico presentato: i<br />
costi di vigilanza, fax, trasmissione dati, manutenzioni e riparazioni, provvigioni ad agenti e<br />
rappresentanti, postali e di trasporto, ecc.<br />
Le voci:<br />
- Interessi passivi v/banche 0,85 k€<br />
- Interessi passivi su mutui 2,00 k€<br />
evidenziano gli interessi corrisposti nell’anno su prestiti risultanti da scoperti bancari di conto<br />
corrente, i primi, e su mutui (finanziamenti a medio-lungo termine) ottenuti da istituti finanziari, i<br />
secondi. Essi rientrano nella categoria degli oneri finanziari.<br />
A questa classe appartengono, pur non essendo presenti nel nostro conto economico, altre voci,<br />
quali:<br />
- interessi passivi v/fornitori, che indicano interessi ai fornitori per riconosciute dilazioni nei<br />
pagamenti;<br />
- gli sconti passivi e gli altri oneri bancari che indicano spese sostenute nelle operazioni di sconto<br />
di portafoglio cambiario e altre provvigioni o commissioni, comunque pagate alle ban-che, e<br />
connesse con operazioni di finanziamento e/o di servizi effettuate con le stesse;<br />
- altri interessi passivi diversi, che rappresentano costi residuali connessi a debiti diversi rispetto a<br />
quelli esaminati precedentemente.<br />
La voce tassa per concessione governativa per 0,10 k€ identifica il versamento imposto dalla<br />
legge entro il 16 marzo di ogni anno che deve essere effettuato per la numerazione e bollatura di<br />
libri e registri tenuti dalle società di capitali (Srl, Spa, Sapa). Non sono tenute al pagamento della<br />
tassa le società cooperative e di mutua assicurazione. La tassa in oggetto, di natura forfetaria, è<br />
dovuta indipendentemente dal numero di libri e pagine sottoposti a bollatura durante l’anno solare<br />
nelle seguenti misure (anno 2005):<br />
- € 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione della società alla data del 1° gennaio 2004<br />
è inferiore ad € 516.456,90.<br />
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione della società alla data del 1° gennaio 2004<br />
supera € 516.456,90.<br />
25
La voce Tarsu per 0,42 k€ sta a significare la Tassa Asportazione Rifiuti Solidi Urbani; essa<br />
riveste tutt'oggi una fonte di gettito di grande rilevanza per il Comune e può essere in merito<br />
collocata al secondo posto di importanza dopo l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili 12 ).<br />
La voce imposte sul reddito per 5,50 k€ riguarda i costi di natura fiscale che gravano sui reddito<br />
realizzato dall’impresa e determinato in base all’applicazione delle norme fiscali, di cui qui non<br />
trattiamo.<br />
Tutti i tributi enunciati rientrano nella categoria oneri tributari o fiscali. In questa ultima classe<br />
rientrano anche le tasse di concessione governativa, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, ecc.,<br />
che, però, non sono esposte nel prospetto di conto economico presentato.<br />
La categoria oneri fiscali, quindi, indica complessivamente i costi sostenuti dall’impresa per<br />
tributi sia diretti sia indiretti.<br />
Altra categoria di costi è rappresentata dai costi del personale, ossia dagli oneri che l’impresa<br />
deve sostenere nell’esercizio per ottenere la disponibilità del fattore lavoro. Tale classe riguarda i<br />
salari e stipendi e le quote di T.F.R., trattamento di fine rapporto (liquidazione), maturate a favore<br />
del personale dipendente sulla base delle leggi vigenti.<br />
I costi del personale non compaiono nel nostro conto economico (vedi par. 3.1) in quanto la<br />
nostra è un’ipotesi semplificata di un’azienda che si avvale solamente dell’opera dell’impren-ditore<br />
e di collaboratori che sono familiari dell’imprenditore e che, quindi, non hanno la quali-fica di<br />
lavoratori dipendenti e per i quali non vi è alcun obbligo di retribuzione.<br />
L’inserimento dei costi del personale, però, non desta alcuna difficoltà una volta compresa la<br />
loro natura di oneri connessi con l’acquisizione di uno specifico fattore produttivo: la forza lavoro.<br />
La determinazione dei costi del personale per un’azienda di produzione può essere ricon-dotta a una<br />
delle seguenti tipologie:<br />
- manodopera diretta: si tratta del personale (generalmente operaio e, talvolta, impiegatizio)<br />
impiegato nell’ambito dei processi produttivi o primari. Il costo della manodopera diretta viene<br />
determinato su base oraria (costo orario medio aziendale o per livello contrattuale).<br />
Caratteristica propria del costo della manodopera diretta è la variabilità rispetto ai volumi di<br />
produzione;<br />
- manodopera indiretta (personale operaio, impiegatizio o, talvolta, dirigenziale tecnico)<br />
impiegato nei processi di supporto tecnico e logistico (attività di programmazione della<br />
produzione, assicurazione e controllo qualità, manu-tenzione, trasporti interni, vigilanza, ecc.).<br />
Il costo della manodopera indiretta può essere determinato su base oraria o su base mensile;<br />
- personale (generalmente impiegatizio o dirigenziale) dedicato ad attività amministrative e<br />
commerciali.<br />
Le diverse voci quote di consumo per automezzi 2 k€, per impianti 3 k€, per mobili e<br />
arredamento 2,50 k€, come già rilevato, rappresentano la quota d’esercizio del costo di immobilizzazioni<br />
materiali o immateriali, che abbiamo identificato come costo pluriennale ovvero come un<br />
costo sostenuto per più periodi amministrativi.<br />
In definitiva, con la classificazione per «natura» si ordinano i costi d’esercizio originati dai<br />
fattori produttivi utilizzati dall’imprenditore in toto o in parte nel periodo amministrativo. Questa<br />
però non è l’unica possibile classificazione dei costi.<br />
3.3.2 Classificazione dei costi per destinazione.<br />
I costi d'esercizio possono essere classificati anche per «destinazione» ossia per funzione<br />
aziendale. Ciò implica la suddivisione dell'attività aziendale nel suo complesso in settori in cui essa<br />
concretamente si articola. Per esempio in un’impresa mercantile i costi si possono distin-guere in:<br />
- costì relativi all’amministrazione;<br />
12<br />
Dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili<br />
di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli).<br />
26
- costì relativi alla vendita.<br />
In un’azienda industriale, invece, identificheremo:<br />
- costi di produzione (trasformazione di materie prime in prodotti);<br />
- costi di amministrazione;<br />
- costi di commercializzazione e vendita.<br />
Questo tipo di classificazione ci consente di redigere un conto economico dove si rilevano<br />
aggregati di costo significativi, quali il «costo delle merci vendute» nell’azienda mercantile, il<br />
«costo della produzione venduta», in quella industriale, e risultati economici parziali, onde<br />
migliorare il grado di informazione offerta dal prospetto stesso. Ma di questa rappresentazione dei<br />
costì e dei ricavi non ci occuperemo in questa sede.<br />
3.4 Significato di ricavo: ricavi anticipati e ricavi d'esercizio.<br />
Siamo giunti al secondo quesito che avevamo prospettato al par. 3.1: che cosa significano<br />
«ricavo» e «ricavo d'esercizio»?<br />
Conformemente a quanto detto per il «costo», anche per il «ricavo» facciamo riferimento al<br />
valore economico attribuito a prodotti, merci e servizi o altri elementi del patrimonio aziendale<br />
tramite i proventi monetali ottenuti con la vendita.<br />
Possiamo dire anche che i ricavi sono tutti i proventi ottenuti in contropartita della rinuncia da<br />
parte dell’impresa alla disponibilità di beni o servizi ceduti.<br />
Ma che cos'è ricavo d'esercizio?<br />
Esso è qualunque provento derivante dalla vendita delle produzioni d’impresa (beni o servizi)<br />
attuate nel periodo amministrativo, o di altri elementi del patrimonio aziendale. Così come<br />
abbiamo fatto per la nozione di costo, anche per questo in-tendiamo riferirci alla misura monetaria.<br />
Ma allora qual’è la differenza con la nozione generale di ricavo?<br />
Appare logico che deve trattarsi, come visto nella definizione, di vendite di produzioni attuate<br />
nel periodo amministrativo. Con il termine «produzione» ci riferiamo, in generale, sia alla<br />
trasformazione fisica delle aziende industriali sia alla pro-duzione in senso economico delle aziende<br />
mercantili, come pure alle aziende di servizi. Con il termine «attuate nel periodo amministrativo»<br />
intendiamo che debba trattarsi di produzioni per le quali siano stati consumati nell’esercizio i<br />
correlativi fattori produttivi, ossia siano stati sostenuti i correlativi costi d’eser-cizio.<br />
Un esempio chiarirà i termini del problema.<br />
Supponiamo di aver effettuato nel mese di novembre 2004 una vendita di 1.000 unità di merce<br />
del tipo «XY» a 15 €/unità. La merce dovrà essere consegnata per 600 unità il 20 dicembre, mentre<br />
la restante parte a fine gennaio dell’anno successivo. Supponiamo anche di aver già acquistato<br />
nell’esercizio le prime 600 unità al prezzo di 5,40 k€ (9 €/unità x 600 unità) mentre le restanti 400<br />
unità le acquisteremo il 10 gennaio del prossimo periodo amministrativo.<br />
Ci chiediamo: si può considerare la somma di 15 k€ (15 €/unità x 1.000 unità) come intero<br />
ricavo del periodo amministrativo considerato?<br />
La risposta è negativa. Infatti, non possiamo affermare che il ricavo relativo a 400 unità che<br />
verranno acquistate nel successivo periodo amministrativo sia un ricavo d’esercizio, poiché i fattori<br />
produttivi (merci acquistate) risulteranno consumati nel successivo esercizio.<br />
In altri termini, come potrebbe il ricavo pari a 6 k€ (15 €/unità x 400 unità) essere ritenuto di<br />
esercizio se il correlativo costo verrà sostenuto nell’anno successivo?<br />
Ricordiamo che per avere un ricavo d’esercizio è necessario che si tratti di produzioni attuate e<br />
vendute nel periodo amministrativo. Evidentemente, quindi, il ricavo di 6 k€ sarà un «ricavo<br />
anticipato». Con il termine «anticipato» intendiamo riferirci al fatto che esso è stato ottenuto nel<br />
2004, rispetto al consumo dei fattori produttivi necessari per ottenerlo che, invece, avverrà nel<br />
2005. Dal precedente esempio, si evince anche che il ricavo pari a 9 k€ (15 €/unità x 600 unità) è<br />
qualificabile come ricavo d’esercizio dal momento che, per ottenerlo, sono stati utilizzati i correlativi<br />
fattori produttivi, ovvero sono stati sostenuti costì d’esercizio per acquisto merci per 5,40 k€.<br />
27
In definitiva, per effetto del mancato acquisto, ossia utilizzo, dei fattori produttivi necessari per la<br />
vendita, avremo la seguente relazione:<br />
Ricavo complessivo Ricavo d'esercizio Ricavo anticipato<br />
= +<br />
28<br />
Tali uguaglianze possono essere così schematizzate:<br />
Fig. <strong>III</strong>.17<br />
Fig. <strong>III</strong>.18<br />
A questo punto non ci resta che collocare le voci esaminate nel bilancio d’esercizio. Appare<br />
evidente che, mentre i ricavi dell’esercizio (6 k€) vanno nella sezione destra del conto economico, i<br />
ricavi anticipati si trovano nella stessa sezione destra dello stato patrimoniale, poiché sono<br />
assimilabili a «finanziamenti di terzi, nel caso specifico, per beni da loro non anco-ra ottenuti e da<br />
noi non ancora acquisiti o prodotti».<br />
Avremo pertanto:<br />
oppure<br />
Ricavo d'esercizio = Ricavo complessivo<br />
Produzione attuata<br />
nel periodo<br />
amministrativo<br />
Ricavo d'esercizio<br />
Produzione venduta<br />
Ricavo complessivo<br />
- Ricavo anticipato<br />
Produzione ancora<br />
da attuare<br />
Ricavo anticipato<br />
CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE<br />
│Ricavi d’esercizio │ Ricavi anticipati<br />
Analogo discorso potrebbe essere effettuato, più concretamente con riferimento a una prestazione<br />
di un servizio (contratto per spese di pubblicità o per la concessione di un immobile in affitto) che<br />
sia stato effettivamente prestato parte nel periodo amministrativo considerato e parte nel successivo.<br />
Supponiamo, infatti, di aver stipulato un contratto per l’esecuzione di una campagna di<br />
propaganda e pubblicità per la quale abbiamo ricevuto globalmente la somma di 120 k€. La<br />
prestazione del servizio, però, dovrà effettuarsi in due anni (2005, 2006). Appare evidente che solo<br />
la prestazione del servizio attuata nel 2005 potrà concorrere alla formazione dei ricavi d’esercizio,<br />
poiché è solo in relazione a ciò che si sono sostenuti i correlativi costi d’esercizio. Stimando che 30<br />
k€ sia la quota di servizio afferente il 2005, si ha che i restanti 90 k€ (120 - 30) rappresentano ricavi<br />
anticipati, rispetto all’utilizzazione dei fattori produttivi necessari per ottenerli.<br />
Pertanto in questa ipotesi si ha lo schema di Fig. <strong>III</strong>.19.<br />
Prestazione servizio<br />
Servizio prestato Servizio da esplicare<br />
complessivo nell'esercizio successivamente<br />
Ricavo complessivo<br />
ottenuto nel periodo<br />
amministrativo<br />
120.000 €<br />
=<br />
=<br />
=<br />
ovvero<br />
Ricavo d'esercizio<br />
numericamente<br />
30.000 €<br />
+<br />
+<br />
+<br />
Ricavo anticipato<br />
90.000 €
Fig. <strong>III</strong>.19<br />
È ovvio che, se il ricavo riguarda più di due esercizi, avremo, analogamente ai costi, il così detto<br />
ricavo pluriennale.<br />
Da quanto sopra esposto discende che:<br />
1) la categoria dei ricavi si distingue in ricavi anticipati e ricavi d’esercizio;<br />
2) la distinzione tra ricavi anticipati e ricavi d'esercizio dipende essenzialmente dalla suddivisione<br />
della vita aziendale in periodi amministrativi, il che comporta la convenzionale divisione di ricavi<br />
(oltre che di costi), ovvero di operazioni aziendali da cui i ricavi derivano. Anche i ricavi anticipati<br />
(come i costi), dunque, sono destinati a trasformarsi in ricavi d’eserci-zio. Trattasi, quindi, di ricavi<br />
che si collocano temporaneamente nello stato patrimoniale, a fine esercizio, in attesa di essere<br />
attribuiti al conto economico del periodo amministrativo in cui verranno sostenuti i correlativi costi;<br />
3) il fenomeno «ricavo» (rectius: ricavo d’esercizio) non evidenzia un fatto distinto da quello del<br />
costo, bensì correlato a esso. È con il ricavo che il consumo dei fattori produttivi utilizzati (o,<br />
meglio, le spese sostenute per acquisirli) viene reintegrato in misura monetaria. Ciò permette di<br />
investire in ulteriori fattori necessari allo svolgimento di un nuovo ciclo produttivo.<br />
Il ricavo, pertanto, chiude il ciclo che abbiamo a suo tempo identificato come tipico dell’attività<br />
aziendale e costituito dalle fasi:<br />
investimento → produzione → vendita (o disinvestimento)<br />
3.5 Classificazione dei ricavi<br />
Oltre alla sopra indicata distinzione tra ricavi d’esercizio e ricavi anticipati, i ricavi possono<br />
essere classificati sulla base della loro «natura», ovvero della natura dei prodotti e delle altre<br />
condizioni produttive cedute.<br />
Consideriamo, ad esempio, il conto economico della nostra ipotetica azienda mercantile,<br />
presentato al par. 3.1 (Fig. <strong>III</strong>. 12).<br />
La voce vendita merci per 110 k€ riguarda, appunto, la categoria di ricavi deri-vanti dalla<br />
cessione di merci o prodotti ovvero vendita di beni che costituiscono l’oggetto dell’attività<br />
aziendale (es. vendita di abbigliamento, vendita di apparec-chiature elettroniche, ecc.). Rientrano in<br />
questa categoria, pur non essendo comprese nel suddetto conto economico, le voci «vendita di<br />
prodotti finiti o semilavorati», relativi ad aziende industriali, nonché le voci «ricavi accessori di<br />
vendita» e «rimborsi spese da clienti».<br />
La voce interessi attivi bancari per 0,35 k€, che rappresenta gli interessi percepiti da banche per<br />
saldi positivi su conti correnti bancari, rientra nella categoria proventi finanziari. In questa classe<br />
rientrano, pur non essendo presenti nel nostro conto economico, le seguenti voci:<br />
- interessi attivi su clienti che rappresentano gli interessi corrisposti da clienti per dilazioni di<br />
pagamento loro concesse;<br />
- interessi attivi su prestiti, ovvero interessi percepiti per finanziamenti concessi a terzi (in<br />
pratica gli interessi sulle immobilizzazioni finanziarie in possesso dell’impresa che non rappresentano<br />
quote di capitale);<br />
- interessi attivi su titoli, ossia interessi ottenuti da investimenti in titoli (pubblici o privati);<br />
- interessi attivi diversi, che rappresentano una categoria residuale di interessi diversi da quelli in<br />
precedenza illustrati;<br />
29
- dividendi su partecipazioni, che derivano dall’investimento in quote di capitale di società quali:<br />
s.p.a., s.r.1., s.a.p.a., ovvero da investimenti finanziari senza scopo di controllo sull’attività delle<br />
stesse.<br />
Altra categoria, della quale non compare nessuna voce nel conto economico considerato, è<br />
denominata proventi patrimoniali, di cui fanno parte le voci: fitti attivi derivanti da immobili locati<br />
e dividendi su partecipazioni quando la quota di capitale sia di maggioranza, anche relativa.<br />
La voce proventi vari o diversi rappresenta una categoria residuale di ricavi. La voce rimanenze di<br />
merci è inserita tra i ricavi d’esercizio, per i motivi spiegati al par. 3.2, pur non avendo la natura di<br />
ricavo. Ricordiamo che essa rettifica il costo degli acquisti di merci effettuati nel periodo<br />
amministrativo considerato.<br />
3.6 Aspetto economico della gestione. Distinzione tra operazioni interne ed esterne<br />
Nei paragrafi precedenti abbiamo identificato la nozione di costo e di ricavo, e in particolare<br />
quella di costo e di ricavo d’esercizio come elementi che derivano da operazioni riferibili all’intera<br />
vita aziendale o, quantomeno, al periodo amministrativo della durata di un anno (vedi par. 3.1).<br />
Siamo giunti, quindi, al terzo quesito che prospettammo nello stesso paragrafo, e cioè: che cosa<br />
stiamo indagando e analizzando allorché parliamo di costi e di ricavi, posto che essi sono originati<br />
da operazioni aziendali?<br />
Con riferimento alle fasi tipiche dell’attività aziendale, riassunte nel ciclo rappresentato<br />
investimento → produzione → vendita (o disinvestimento)<br />
e destinato a ripetersi, possiamo sottolineare che con l’investimento si acquisiscono i fattori<br />
produttivi necessari per esplicare l’attività dell’impresa; con la produzione si trasformano i fattori<br />
produttivi o, comunque, si accresce l’utilità dei beni acquisiti; con la vendita (o disinvestimento) si<br />
collocano sul mercato i prodotti o le merci oggetto dell'attività economica.<br />
L’investimento in fattori produttivi dà luogo a costi, mentre la vendita di beni o di altre<br />
condizioni produttive genera ricavi.<br />
Orbene, quando parliamo di costi e di ricavi, intendiamo riferirci «all’aspetto economico delle<br />
operazioni o accadimenti aziendali». E poiché le operazioni nel loro complesso costituiscono la<br />
gestione, se riferite al periodo amministrativo, ne discende che i costi e i ricavi riguardano l’aspetto<br />
economico della gestione o, quantomeno, dell’esercizio. Se, infatti, è l’investimento in fattori<br />
produttivi che genera costì d’esercizio, ed è la vendita che realizza ricavi d’esercizio, ne discende<br />
che solo le operazioni che mettono in comunicazione la nostra azienda con terzi soggetti producono<br />
costi e ricavi d’esercizio.<br />
Pertanto denomineremo queste operazioni «esterne», significando che esse permettono<br />
all’azienda di creare rapporti con l’ambiente economico-generale ed economico-tecnico (mercato).<br />
Per esempio: acquisto merci, pagamento di interessi, di salari, d’imposte, vendita merci... ecc.<br />
Per converso chiameremo «interne» quelle operazioni che restano nell’ ambito aziendale, ovvero<br />
che sono legate al processo produttivo e si svolgono, quindi, all'interno dell’azienda (conservazione<br />
e confezionamento di merci, lavorazione di materie prime per ottenere prodotti finiti... ecc.). Le<br />
operazioni interne riguardano l’aspetto tecnico della gestione, e non danno luogo a costi o ricavi di<br />
esercizio.<br />
3.7 Concetto di reddito.<br />
A questo punto, chiariti i concetti di costo e di ricavo, possiamo porci le seguenti domande: che<br />
cosa scaturisce dalla differenza tra costi e ricavi? E tra costi e ricavi d’esercizio?<br />
La differenza tra costi e ricavi, riferiti all’intera vita aziendale, è denominata reddito totale o<br />
globale.<br />
30
In sostanza questo è il reddito realizzato dall’impresa durante l’intero arco della sua vita che<br />
comprende la gestione dal momento della costituzione a quello della liquidazione, in cui l’azienda<br />
stessa cessa di esistere. Per esemplificare, supponiamo che la nostra azienda abbia effettuato<br />
durante la sua vita una serie di operazioni che hanno dato luogo ai seguenti costi e ricavi (in k€):<br />
COSTI RICAVI<br />
Acquisti merci 850 │ Vendita merci 1.200<br />
Costi del personale 80 Interessi attivi 4<br />
Spese prestaz. servizi 60 Proventi vari 6<br />
Interessi passivi 10 1.210<br />
1.000<br />
Utile 210<br />
1.210<br />
In particolare, avremo: ricavi - costi = utile ovvero reddito positivo, poiché R > C.<br />
Se, invece, fosse R < C avremo un reddito negativo ossia una perdita.<br />
Avremo, infine, un reddito uguale a 0, se R = C.<br />
In altri termini, poiché ricavi = risorse generate, mentre costì = risorse consumate, avremo anche<br />
che:<br />
risorse nette generate = utile e consumi netti di risorse = perdita<br />
Ciò significa che il valore economico delle risorse generate può essere maggiore di quello delle<br />
risorse consumate o, viceversa, che le risorse generate possono essere minori di quelle consumate.<br />
In caso di uguaglianza, invece, non vi saranno né risorse generate né consumi netti di risorse.<br />
Queste considerazioni, ovviamente, si riferiscono, nel caso di specie, all’intera vita aziendale. Ma<br />
l’imprenditore, come più volte osservato, non può aspettare, per esigenze informative, di conoscere<br />
il risultato della propria gestione al momento della cessazione dell’attività e, d’altro canto, ciò non<br />
sarebbe consentito dalle nonne di legge civili e fiscali.<br />
È necessaria, pertanto, la misurazione del reddito con riferimento al periodo amministrativo<br />
considerato.<br />
Definiamo, pertanto, reddito d’esercizio il risultato economico ottenuto come differenza tra<br />
ricavi d’esercizio e costi d’esercizio.<br />
In particolare, avremo:<br />
ricavi d'esercizio - costì d'esercizio = utile d'esercizio se R> C ovvero<br />
ricavi d'esercizio - costi d'esercizio = perdita d'esercizio quando R < C.<br />
Con riferimento al periodo amministrativo avremo quindi: risorse nette generate dall’esercizio o<br />
consumi netti di risorse riferiti all’esercizio.<br />
Ricordiamo che il concetto di risorsa consumata o generata corrisponde, rispettivamente, al<br />
valore economico sia dei fattori produttivi consumati o utilizzati nel periodo amministrativo (o<br />
nell’intera vita aziendale) sia dei prodotti e delle altre condizioni produttive cedute dall’impresa.<br />
Pertanto, diremo che l’aspetto economico della gestione è quello che studia ed esamina le<br />
operazioni esterne aziendali sotto il profilo dei costi e ricavi che esse generano, allo scopo di<br />
individuare la realizzazione di un risultato economico (reddito) positivo o negativo.<br />
Quest’ultimo è misurabile dalla differenza tra le spese (sostenute per i fattori produttivi<br />
utilizzati) e i proventi (ottenuti dalla vendita delle produzioni d’impresa o di altre condizioni<br />
produttive) del periodo amministrativo o dell’intera vita aziendale, espressi in moneta. Infatti il<br />
metro monetario ci consente di attribuire ai fattori produttivi e alle produzioni valori economici tra<br />
loro confrontabili per una corretta informativa aziendale.<br />
3.8 Concetto di equilibrio economico<br />
31
L'imprenditore, a parte gli obblighi legislativi, ha, sotto un profilo economico, la fondamen-tale<br />
necessità di conoscere se e quanto guadagna o perde; se produce nuova ricchezza o se, invece,<br />
consuma risorse. Egli deve, in sostanza, domandarsi:<br />
l’impresa ha raggiunto una posizione di equilibrio economico?<br />
Se i ricavi sono uguali ai costi la risposta è negativa; infatti, quando i ricavi ottenuti sono appena<br />
sufficienti a coprire i costi sostenuti, l’imprenditore non ha alcuna possibilità di remunerare il<br />
proprio lavoro, i capitali investiti nell’azienda e il rischio che l’attività abbia esito negativo (perdita<br />
del capitale investito).<br />
Ciò, a maggior ragione, vale nell’ipotesi in cui i ricavi siano inferiori ai costi. Tale situazione<br />
sarebbe più grave se riferita all’intera vita aziendale, poiché l’attività economica risulterebbe, in<br />
concreto, non redditizia. Il fenomeno sarebbe meno preoccupante se, invece, fosse riferito a un solo<br />
esercizio, poiché l’equilibrio economico potrebbe essere raggiunto nei periodi amministrativi<br />
successivi. Anzi, occorre rilevare come nelle aziende di nuova costituzione spesso accada che non<br />
si raggiunga un equilibrio economico nei primi esercizi di vita.<br />
Di questa situazione ci possiamo rendere conto pensando alle difficoltà che una nuova impresa<br />
deve affrontare (formazione di una clientela stabile, scelta di fornitori qualificati, assunzione e<br />
formazione del personale... ecc.); tanto è vero che, secondo le indagini statistiche, è molto elevato,<br />
in questa prima fase di vita, il tasso di mortalità delle aziende.<br />
Pertanto, affinché un’azienda raggiunga un equilibrio economico, è necessario che i ricavi siano<br />
maggiori dei costi (R > C) con riferimento a un periodo di tempo medio-lungo, non inferiore, cioè,<br />
al periodo amministrativo; si deve ottenere, quindi, un reddito positivo, ovvero un utile. Viceversa<br />
avremo una situazione di disequilibrio economico allorquando i ricavi sono inferiori o uguali ai<br />
costi ( R < C) e (R = C).<br />
3.9 II reddito come remunerazione dell'imprenditore<br />
II concetto di equilibrio economico ci spinge però a chiederci: quando potremo dire che l’attività<br />
aziendale è remunerativa per l’imprenditore?<br />
Per rispondere occorre tener ben presente che l’imprenditore ha deciso di effettuare per<br />
professione abituale un’attività economica. Egli, quindi, esercita un’attività manuale e/o direzionale;<br />
ha investito, inoltre, nell’impresa capitali che, se investiti alternativamente (in BOT, CCT,<br />
depositi bancari ecc.), avrebbero fornito un sicuro rendimento. Inoltre, tali capitali sono soggetti a<br />
un rischio di perdita (rischio d’impresa) in connessione con eventuali risultati negativi della<br />
gestione.<br />
Tutti questi elementi sono da considerare «fattori produttivi che comportano un onere o costo».<br />
Tali costi, però, non compaiono, come abbiamo potuto osservare, nel conto economico e, quindi, li<br />
definiremo oneri figurativi, intendendo dire, con questo termine, che essi sono:<br />
- costì, come tutti quelli effettivamente sostenuti;<br />
- figurativi, perché non comportano esborso monetario.<br />
L’attività economica iniziata dal nostro imprenditore, dunque, dovrebbe permettere di ottenere un<br />
utile (condizione di equilibrio economico) tale da coprire per lo meno l’equivalente dello stipendio<br />
e degli interessi che lo stesso potrebbe percepire in attività di lavoro e in investimenti alternativi. In<br />
questa ipotesi parleremo di un utile che consente un profitto normale, mentre se l’utile fosse ancora<br />
più elevato si potrebbe remunerare anche il rischio aziendale (area di extra profitto).<br />
È da segnalare come questi concetti siano avvolti da una nube di incertezza e di soggettività, dato<br />
il diverso valore che ciascun imprenditore può attribuire al proprio lavoro, alla remane-razione dei<br />
capitali investiti e del rischio d'impresa.<br />
Va precisato, comunque, che tale soggettività è delimitata dalla fissazione di un prezzo di vendita<br />
(ricavo unitario) che in regime di libera concorrenza risulta determinato dal mercato.<br />
Schematizzando quanto detto, avremo:<br />
32
Prezzo di vendita Costi effettivamente sostenuti Utile<br />
- =<br />
Lavoro dell'<br />
imprenditore +<br />
Interessi sul<br />
capitale impiegato<br />
Rischio di perdita<br />
di capitale<br />
PROFITTO NORMALE EXTRA PROFITTO<br />
3.10 Componenti straordinari del reddito<br />
Fig. <strong>III</strong>.20<br />
Dopo aver posto l’attenzione sui costi e ricavi d’esercizio, derivanti da operazioni esterne tipiche<br />
di un'impresa in funzionamento che, insieme, concorrono alla determinazione del reddito del<br />
periodo amministrativo, occorre chiedersi se esistano altri fatti aziendali che, pur facendo parte<br />
della gestione corrente di un’impresa in funzionamento, possano influenzare positivamente o<br />
negativamente il reddito d’esercizio.<br />
Si considerino i seguenti esempi:<br />
1) si pensi alla vendita di un bene strumentale, cioè di una condizione produttiva diversa dai beni o<br />
servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività aziendale;<br />
2) si ipotizzi l’evenienza di fatti quali: furti di denaro in cassa, insorgenza di debiti dovuti a danni<br />
provocati da terzi, ecc.<br />
In entrambe le ipotesi trattasi, comunque, di accadimenti non ricorrenti nell’ambito di un’impresa<br />
in funzionamento ma che, tuttavia, devono essere tenuti distinti tra loro. Infatti, la prima<br />
ipotesi fa riferimento a operazioni in ogni caso decise dall’imprenditore, come del resto lo sono<br />
quelle tipiche; mentre il secondo caso si riferisce a fatti non voluti dall’imprenditore e causati<br />
sempre da eventi non rientranti nella normale attività aziendale.<br />
Orbene, tali operazioni, pur nella loro distinzione, danno luogo ai cosiddetti componenti<br />
straordinari di reddito, cioè a componenti la cui esistenza dipende da eventi che non rientrano<br />
nell’ordinaria gestione di un’impresa in funzionamento. In particolare, i componenti straor-dinari,<br />
se connessi con la vendita di un bene strumentale, sono denominati:<br />
Plusvalenze, quando sono componenti positivi di reddito (ricavi d'esercizio);<br />
Minusvalenze, quando sono componenti negativi di reddito (costi d'esercizio).<br />
Del loro calcolo ci occuperemo più avanti.<br />
I componenti straordinari che scaturiscono da fatti incerti, imprevedibili e, comunque, non<br />
deliberati dagli organi aziendali assumono la connotazione di sopravvenienze e di insussistenze.<br />
Specificamente avremo:<br />
Sopravvenienze attive:costituiscono componenti positivi del reddito (ricavi d’esercizio) connessi<br />
con aumenti di attività;<br />
Sopravvenienze passive: rappresentano componenti negativi di reddito (costì d’esercizio) con-nessi<br />
con aumenti di passività;<br />
Insussistenze attive: costituiscono componenti positivi di reddito (ricavi d’esercizio) connessi con<br />
diminuzioni di passività;<br />
Insussistenze passive: rappresentano componenti negativi di reddito (costi d’esercizio) connessi<br />
con diminuzioni di attività.<br />
3.11 Aspetto finanziario della gestione. Equilibrio monetario.<br />
33
Abbiamo in precedenza trattato dell’aspetto economico della gestione, riferendoci a operazioni<br />
che generano costi e ricavi; ma questo non è l’unico aspetto da indagare nell’ambito degli eventi<br />
che caratterizzano la vita aziendale o, quantomeno, il periodo amministrativo.<br />
Ricordiamo che nell’esprimere il concetto di costo e di ricavo abbiamo fatto riferimento<br />
all’acquisizione di fattori produttivi utilizzati, o meno, oppure a produzioni attuate vendute, o meno.<br />
In tutti questi casi, trattasi di valori economici attribuiti a beni-utilità per il tramite del mezzo<br />
monetario che, dunque, ha contribuito a misurarne il valore.<br />
Consideriamo i seguenti esempi:<br />
a) supponiamo di aver acquistato merci per 10 k€, pagate in contanti. In tal caso abbiamo un onere<br />
(costo) di 10 k€ misurato da un’uscita di denaro pari a 10 k€;<br />
b) supponiamo l’acquisto di un automezzo per 30 k€, con un pagamento tra quattro mesi. In questa<br />
ipotesi abbiamo un costo di 30 k€ misurato da un debito corrispondente a 30 k€.<br />
Analoghi esempi potrebbero farsi per una vendita di merci in contanti o dila-zionata.<br />
In tutte queste ipotesi abbiamo un’uscita o un debito che misura un costo, oppure un’entrata o<br />
un credito che misura un ricavo. È ovvio poi che, in via normale, i crediti e i debiti siano destinati a<br />
trasformarsi in moneta.<br />
Dai precedenti esempi possiamo notare che:<br />
1) l’aspetto economico delle operazioni aziendali è determinato in modo derivato dalla misura<br />
fornita dal debito-uscita o dal credito-entrata. Tale misura rappresenta l’aspetto finanziario<br />
dell’operazione, ovvero della gestione o dell'esercizio;<br />
2) l’aspetto economico non comporta necessariamente variazioni di denaro, cioè movimenti in<br />
entrata o uscita, dato che si può avere un ricavo-credito o un costo-debito.<br />
Ne consegue che l’esistenza di un reddito positivo d’esercizio non comporta necessariamente la<br />
presenza di un’equivalente somma di denaro in cassa o in banca.<br />
Il seguente esempio chiarirà quanto affermato.<br />
Supponiamo che l'impresa abbia sostenuto costi d’esercizio per 50 k€ e ricavi d’esercizio per 60<br />
k€ e che solo 1’80% dei costi sia stato pagato, mentre i ricavi risultano riscossi per il 70%.<br />
Avremo, pertanto:<br />
Costì d’esercizio (50 k€) misurati da: uscite 40 k€<br />
debiti 10 k€<br />
Ricavi d’esercizio (60 k€) misurati da: entrate 42 k€<br />
crediti 18 k€<br />
In tale ipotesi la cassa e/o la banca, limitatamente a quanto rilevato ed escludendo altre<br />
movimentazioni conseguenti a costi e ricavi anticipati, hanno avuto un incremento di 2 k€, mentre<br />
l’utile è risultato pari a 10 k€ (60 - 50).<br />
Per converso, l’esistenza di una perdita d’esercizio non comporta necessariamen-te una cassa<br />
uguale a zero o un conto corrente bancario privo di disponibilità.<br />
Ipotizziamo, infatti, che i ricavi siano 50 k€, riscossi per 1’80%, e che i costi siano 60 k€, pagati<br />
per il 60%; abbiamo, allora:<br />
Costi d’esercizio (60 k€) misurati da: uscite 36 k€<br />
debiti 24 k€<br />
Ricavi d’esercizio (50 k€) misurati da: entrate 40 k€<br />
crediti 40 k€<br />
Pertanto, la cassa e/o la banca registrano un incremento di 4 k€ (40 - 36) a fronte di una perdita<br />
di 10 k€ (60 -50).<br />
34
Per quanto detto in precedenza, definiamo in senso lato aspetto finanziario della gestione o<br />
dell’esercizio quello che esamina il complesso dei fatti aziendali sotto il profilo dell’insorgenza dei<br />
debiti e dei crediti, del loro estinguersi, nonché delle entrate e uscite che queste operazioni generano<br />
in cassa.<br />
Parliamo, invece, in senso più stretto di un aspetto monetario della gestione, quando ci riferiamo<br />
alle sole entrate e uscite di denaro in cassa. Quest’ultimo aspetto, più ristretto, ci permette di<br />
indagare, in correlazione all’equilibrio economico, sull’equilibrio monetario e di coglierne le<br />
relative differenze.<br />
Che cos'è dunque l’equilibrio monetario?<br />
Esso si riferisce non a tutti i movimenti finanziari (entrate, uscite, debiti, crediti), bensì alle sole<br />
entrate (riscossioni) e uscite (pagamenti).<br />
Diremo che un'azienda è in una condizione di equilibrio monetario allorché le entrate in ogni<br />
momento sono maggiori o uguali alle uscite. L’azienda, infatti, deve essere sempre in grado di<br />
pagare i propri debiti in scadenza, ai fini della propria credibilità nei rapporti intersoggettivi e,<br />
quindi, ai fini della sua sopravvivenza.<br />
In altri termini, l’impresa che non è in grado di gestire l’equilibrio monetario si trova di fronte<br />
alla necessità di ricorrere a fonti di finanziamento interne (capitale proprio) o esterne (prestiti da<br />
banche o da istituti finanziari o ulteriori dilazioni di pagamento dai fornitori), a causa della<br />
difficoltà di far fronte ai propri impegni. Ma si capisce che il perpetuarsi di una tale situazione<br />
renderebbe l’impresa a poco a poco insolvente, ossia incapace di adempiere regolar-mente alle<br />
proprie obbligazioni.<br />
È ovvio che non sarebbe possibile accedere in via continuativa a fonti di finanziamento interne e,<br />
a maggior ragione, esterne.<br />
L’equilibrio monetario, pertanto (a differenza dell’equilibrio economico che si riferisce a periodi<br />
medio-lunghi), deve essere ottenuto nel breve, anzi brevissimo periodo. Per contro, un’azienda sarà<br />
in condizioni di disequilibrio monetario quando le entrate saranno minori delle uscite.<br />
Schematizzando:<br />
E > U o E = U equilibrio monetario<br />
E< U disequilibrio monetario<br />
Riassumiamo nella Fig. <strong>III</strong>.21 alcuni fondamentali aspetti delle operazioni caratterizzanti il ciclo<br />
tipico dell’attività aziendale, mettendone in evidenza gli aspetti economico e finanziario.<br />
Investimenti Poduzione Disinvestimenti<br />
Acqusizione di fattori produttivi<br />
Economico<br />
Debito<br />
Finanziario<br />
Processo di trasformazione<br />
Vendita di beni, servizi o<br />
altre condizioni produttive<br />
Costo Uscita Entrata Ricavo<br />
Aspetto monetario<br />
Equilibrio monetario se E > U<br />
Equilibrio economico se R > C<br />
Finanziario<br />
Credito<br />
Economico<br />
Fig. <strong>III</strong>.21<br />
35
Inoltre, considerando il ciclo tipico dell’attività d’impresa illustrato nel par.2.2, e tenuto conto<br />
che gli investimenti realizzati con i finanziamenti sono destinati a trasformarsi in forma liquida per<br />
remunerare tutti i fattori produttivi, compresa anche l’attività dell’imprenditore, possiamo<br />
rappresentare quanto sopra detto con lo schema di Figura <strong>III</strong>.22.<br />
Nella figura si evidenzia la cassa come il fulcro dell’attività aziendale. Inoltre, si può osservare<br />
come la cassa sia influenzata, oltre che dall'attività tipica dell’impresa (investimenti, produzione,<br />
vendita), anche dai finanziamenti interni (capitale proprio) ed esterni (capitale di credito) che<br />
generano entrate. Le uscite, a loro volta, sono causate anche dal rimborso del capitale di credito,<br />
dalla remunerazione del capitale proprio e di credito, nonché dalla remunerazione del fattore<br />
produttivo Stato o pubblica amministrazione sotto forma di imposte. Ricordiamo che la dottrina<br />
economica individua lo Stato come fattore produttivo indiretto. In altri termini le infrastrutture (beni<br />
e servizi) messi a disposizione dallo Stato danno la possibilità di utilizzare concretamente i fattori<br />
diretti della produzione generalmente individuati nella terra o risorse naturali, lavoro e capitale. Vi<br />
è, comunque, una tendenza in atto a considerare, in senso lato, altri elementi nella classe «fattori<br />
produttivi», quali il coordinamento dell’imprenditore, il rischio d’impresa, ecc.<br />
36<br />
USCITE<br />
USCITE<br />
CAPITALE PROPRIO<br />
FINANZIAMENTI INTERNI<br />
CAPITALE DI CREDITO<br />
FINANZIAMENTI ESTERNI<br />
REMUNERAZ. CAPITALE DI CREDITO<br />
REMUNERAZIONE CAPITALE PROPRIO<br />
IMPOSTE<br />
USCITE<br />
CASSA<br />
Prodotti finiti.<br />
merci e servizi<br />
Fig.<strong>III</strong>.22<br />
Inoltre, rileviamo che, per semplicità, il grafico è limitato agli aspetti che coinvolgono entrate e<br />
uscite, mentre non è evidenziata l’ipotesi di apporti in natura (finanziamenti interni) e di dilazione<br />
di pagamento conseguenti ad acquisizione di fattori produttivi (finanziamenti esterni), in quanto non<br />
generano entrate in cassa: nella rappresentazione grafica essi risulterebbero collegati direttamente<br />
con gli investimenti.<br />
3.12 Ciclo economico e ciclo monetario<br />
ENTRATE<br />
NUOVI INVESTIMENTI<br />
IMPIANTI, MATERIE, LAVORO ...<br />
USCITE<br />
ENTRATE<br />
PRODUZIONE<br />
ENTRATE<br />
CREDITI<br />
In relazione all'aspetto economico e finanziario è necessario definire il concetto di ciclo<br />
economico e di ciclo monetario. Infatti, abbiamo visto che l’aspetto economico riguarda la<br />
manifestazione di costi e di ricavi, mentre l’aspetto monetario inerisce alle entrate e alle uscite.<br />
Abbiamo rilevato anche che l’equilibrio economico si ha quando (R > C), nel medio-lungo periodo,<br />
VENDITE
mentre l’equilibrio monetario se (E > U), nel breve periodo. Ne consegue che le aziende, pur<br />
trovandosi in condizioni di equilibrio economico, possono non esserlo sotto un profilo monetario.<br />
Tale situazione può essere dovuta non solo a un problema di diversa entità tra entrate e uscite, ma<br />
anche a una asincronia di manifestazione delle entrate rispetto alle uscite (per es. per necessità di<br />
prorogare crediti di vendita).<br />
Da qui l’importanza di conoscere il periodo di tempo intercorrente tra il pagamento dei fattori<br />
produt tivi (uscite) e la riscossione delle vendite (entrate): il ciclo monetario. Per converso,<br />
definiamo ciclo economico il periodo di tempo che intercorre tra l’acquisto dei fattori della<br />
produzione (costo) e la vendita dei prodotti o merci (ricavo). Ad esempio: supponiamo che la<br />
nostra azienda abbia acquistato una partita di merce in data 5 gennio con pagamento al 15 febbraio;<br />
tale partita è stata rivenduta in data 25 aprile mentre il regolamento avverrà a fine maggio. Sulla<br />
base della definizione, vediamo quali sono il ciclo economico e quello monetario, che possono<br />
essere rappresentati con in Fig. <strong>III</strong>.23:<br />
USCITA<br />
Acquisto 15 febbraio<br />
5 gennaio<br />
CICLO MONETARIO (69 d)<br />
25 aprile<br />
CICLO ECONOMICO (97 d)<br />
Costo - debito Ricavo - credito<br />
ENTRATA<br />
31 maggio<br />
Fig. <strong>III</strong>.23<br />
II grafico evidenzia che il ciclo economico ha durata di 97 giorni mentre il ciclo monetario è<br />
pari a 69 giorni: si evince anche che la manifestazione economica è avvenuta nell’ordine:<br />
- Costo: prima del ricavo<br />
- Uscita: prima dell’entrata<br />
Tuttavia non sempre si ha quest’ordine.<br />
Infatti, mentre raramente si possono avere ricavi che precedono costi (tipiche, al riguardo, le<br />
aziende di assicurazioni), frequentemente accade che l’entrata preceda l’uscita.<br />
Ipotizziamo, infatti, riprendendo l’esempio prospettato, che l’acquisto avvenga il 18 gennaio con<br />
pagamento il 15 febbraio, ma che le vendite effettuate il 2 febbraio siano state riscosse per contanti<br />
dopo 5 giorni.<br />
In tale caso avremo:<br />
ENTRATA USCITA<br />
Ciclo<br />
monetario<br />
Acquisto<br />
18 gennaio<br />
2 febbraio<br />
7 febbraio<br />
(8 d)<br />
15 febbraio<br />
Ciclo economico<br />
(15 d)<br />
Costo - debito Ricavo - credito<br />
Fig. <strong>III</strong>.24<br />
II grafico di Fig. <strong>III</strong>.24 mostra come, economicamente, il costo precede il ricavo mentre,<br />
monetariamente, l’entrata precede l'uscita con evidente vantaggio per l’impresa, sotto il profilo del<br />
37
fabbisogno finanziario, ovvero del volume dei mezzi finanziari che necessitano per acquisire e<br />
utilizzare i fattori della produzione destinati al compimento delle operazioni di gestione. Infatti,<br />
l’azienda non ha la necessità di finanziarsi con propri mezzi per il periodo che va dalla<br />
manifestazione dell’uscita fino a quella dell'entrata.<br />
È ovvio inoltre che, se gli acquisti e le vendite fossero effettuati in contanti, si avrebbe la<br />
coincidenza tra ciclo economico e monetario. In concreto, ipotizzando un acquisto di merci in<br />
contanti il 18 gennaio, rivendute sempre in contanti il 25 febbraio, che possiamo schematizzare nel<br />
seguente grafico:<br />
38<br />
USCITA<br />
18 gennaio<br />
CICLO MONETARIO (38 d)<br />
ENTRATA<br />
25 febbraio<br />
CICLO ECONOMICO (38 d)<br />
Costo - debito Ricavo - credito<br />
Fig. <strong>III</strong>.25<br />
Da quanto detto e considerando le esemplificazioni fatte, emerge che il ciclo economico e<br />
quello monetario difficilmente coincidono. Come del resto accade, per lo meno riferendosi a<br />
situazioni di breve periodo, per l’equilibrio monetario ed economico.<br />
Per completare il concetto di ciclo monetario, sottolineiamo che le entrate e le uscite sono<br />
originate dalla nascita di debiti e di crediti di finanziamento o anche dai rimborsi degli stessi.<br />
Entrate e uscite sono generate, anche, rispettivamente dagli apporti di capitali dell’imprenditore e<br />
dai suoi prelevamenti per proprie esigenze.<br />
Sulla base delle predette considerazioni, possiamo schematizzare una casistica che ci permette di<br />
evidenziare il fenomeno monetario dell’attività aziendale, il cui studio risulta importantissimo ai<br />
fini di un’equilibrata gestione di tesoreria che, ripetiamo, si realizza allorché le entrate sono<br />
maggiori o uguali alle uscite.<br />
Entrate Uscite<br />
a) Vendita di beni, servizi o di altre a) Acquisti di fattori produttivi<br />
condizioni produttive con riscos- con pagamento immediato<br />
sione immediata<br />
b) Riscossione di crediti v/clientela b) Pagamento di debiti di fornitura<br />
sorti precedentemente<br />
c) Rimborso di finanziamenti da noi c) Concessione di finanziamenti a<br />
concessi terzi<br />
d) Finanziamenti ricevuti d) Rimborso finanziamenti ricevuti<br />
e) Apporti dell’imprenditore iniziali e) Prelevamenti imprenditore<br />
e successivi in denaro (distribuzione dividendi o utili)<br />
nelle società<br />
3.13 Il reddito come differenza tra capitale finale e iniziale<br />
Dopo aver illustrato l'aspetto economico e finanziario ed esaminati i loro collegamenti che si<br />
attuano nell'ambito delle operazioni d'impresa, è necessario effettuare un’ulteriore ricerca. Infatti, il<br />
complesso delle operazioni aziendali produce costi e ricavi, mentre la loro differenza da luogo al
cosiddetto reddito nelle accezioni di utile o di perdita. Ma poiché i costi e i ricavi sono misurati<br />
rispettivamente da debiti-uscite o da crediti-entrate, nasce spontanea la domanda: c'è altro modo di<br />
determinare il reddito? In altre parole, esiste un diverso procedimento di determinazione del<br />
reddito rispetto a quello di effettuare la differenza tra costi e ricavi d’esercizio analiticamente<br />
elencati nel conto economico?<br />
La risposta è positiva; infatti, il conto economico è un documento dinamico che pone in rilievo il<br />
flusso dei costi e dei ricavi sostenuti e conseguiti nel corso del periodo amministrativo; invece lo<br />
stato patrimoniale è un documento che rappresenta la fotografia del patrimonio aziendale in un<br />
determinato momento, ovvero la sintesi dei valori patrimoniali-finanziari dell’impresa<br />
conseguenti alla gestione. Ciò, ovviamente, rispetto ai valori che esistevano all’ini-zio del periodo<br />
amministrativo, ossia prima del compiersi degli accadimenti aziendali dell’esercizio. Si evince,<br />
dunque, che il reddito potrà misurarsi anche come differenza tra:<br />
Patrimonio finale - patrimonio iniziale ovvero<br />
Capitale netto finale - capitale netto iniziale.<br />
Da tale punto di vista, il reddito rappresenta l’incremento (utile) o il decremento (perdita) che<br />
subisce il capitale netto per effetto della gestione. Questa nozione risponde, in modo più tecnico, a<br />
quanto è stato affermato e dimostrato circa la formazione del bilancio d’esercizio.<br />
Ricordiamo come le risorse nette o consumi netti di risorse si traducono in un incremento o un<br />
decremento del fondo di dotazione iniziale fornito dall’imprenditore (vedere paragrafi 2.1 e 2.5).<br />
Schematicamente:<br />
Capitale netto finale - Capitale netto iniziale = Utile se Cnf > Cni<br />
Capitale netto finale - Capitale netto iniziale = Perdita se Cnf < Cni<br />
Tale concetto rappresenta la visione sintetica del reddito, perché pone a confronto il capitale netto<br />
finale con quello iniziale, senza però fornirci gli elementi (costi e ricavi d’esercizio) che hanno<br />
concorso alla formazione del risultato di periodo.<br />
Il risultato economico (reddito) analiticamente considerato, invece, ci è fornito dal conto<br />
economico. In sostanza, il capitale e il reddito sono due grandezze intimamente connesse: mentre il<br />
capitale consente il dinamico svolgersi delle operazioni aziendali che si risolvono nella produzione<br />
di un reddito, lo stesso reddito è sintomo delle modifiche avvenute nei valori patrimoniali<br />
consistenti in un incremento o decremento di capitale iniziale.<br />
Se è vero, dunque, che il capitale iniziale subisce incrementi o decrementi per effetto della<br />
gestione, non bisogua però confondere tali variazioni con quelle che il capitale può subire per<br />
effetto di altri fatti che non riguardano il fenomeno di produzione del reddito. Tali accadimenti sono<br />
costituiti dai prelevamenti effettuati dall’imprenditore per esigenze personali e familiari (spese extra<br />
gestione) o da ulteriori ap-porti dell’imprenditore (aumenti di capitale proprio). Le spese extra<br />
gestione e gli aumenti di capitale, quindi, vanno distinti dal fenomeno di produzione del reddito.<br />
Schematizzando avremo:<br />
Cnf = Cni + reddito + ulteriori apporti di capitale + spese extragestione<br />
da cui:<br />
Reddito = Cnf - Cni - ulteriori apporti di capitale + spese extragestione<br />
È ovvio che il risultato ottenuto con la precedente formula è uguale a quello ottenuto dal conto<br />
economico. A titolo esemplificativo presentiamo il seguente caso: ipotizziamo di avere un capitale<br />
iniziale di 250 k€ e di ottenere alla fine del periodo amministrativo i seguenti prospetti d’esercizio,<br />
supponendo per semplicità che non vi siano stati aumenti di capitale e spese extrage-stione.<br />
STATO PATRIMONIALE Fig. <strong>III</strong>.26<br />
€ €<br />
Fabbricati 147.000 Debiti v/fornitori 37.000<br />
Mobili 43.000 Debiti v/dipendenti 26.000<br />
Attrezzature 39.500 Debiti diversi 2.000<br />
39
40<br />
Magazzino 53.500 Mutuo pasisvo 27.000<br />
Crediti v/clienti 59.000 Totale passività 92.000<br />
C/c bancario 9.000<br />
Cassa 2.000 Capitale netto finale 261.000<br />
Totale attività 353.000 Totale a pareggio 353.000<br />
CONTO ECONOMICO Fig. <strong>III</strong>.27<br />
€ €<br />
Acquisto merci 550.000 Vendita merci 600.000<br />
Costo personale 39.000 Interessi attivi 2.000<br />
Spese prestazione servizi 29.700 Rimanenze finali<br />
Quota consumo immobil. 15.000 (= magazzino) 53.500<br />
Interessi passivi 4.300<br />
Imposte 6.500<br />
Totale costi 644.500<br />
Utile d'esercizio 11.000<br />
Totale 655.500 Totale ricavi 655.500<br />
Come verificabile, l’utile d’esercizio, analiticamente determinato dai componenti costi e ricavi<br />
d'esercizio uguale 11.000 €, può determinarsi anche in modo sintetico operando la seguen-te<br />
differenza:<br />
Utile = capitale netto finale - capitale netto iniziale<br />
(11.000 = 261.000 - 250.000)<br />
3.14 Ancora sul concetto di gestione<br />
Con la parola «gestione» si è indicato il complesso delle operazioni dirette al raggiungimento<br />
dello scopo aziendale. La gestione tramite le operazioni di provvista, trasformazione e scambio<br />
produce una dinamica di mezzi economico-fìnanziari tali da indurre una continua trasformazione<br />
nella struttura del capitale dell’impresa il quale, solo per ragioni di informazione, può essere visto in<br />
visione statica nella fotografia dello stato patrimoniale. Nel momento della costituzione, il capitale è<br />
costituito, in genere, da somme di denaro, anche se non è da escludere il conferimento di beni in<br />
natura; esso rappresenta il fondo di dotazione iniziale messo a disposizione dell’imprenditore<br />
proprietario o dei soci, a seconda che si tratti, rispettivamente, di azienda individuale o collettiva. In<br />
particolare, l’ammontare del fondo di dotazione iniziale, che sarà determinato dalle dimensioni<br />
ritenute più opportune per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale, costituisce la prima fonte di<br />
finanziamento (di tipo interno). Esso fornisce i necessari mezzi finanziari per l’impiego o<br />
investimento in beni di uso durevole (es. attrezzature, macchinari, ecc.), in spese di costituzione e<br />
organizzazione, nonché in una prima provvista di beni destinati alla trasformazione e/o vendita. Ma<br />
l’acquisto di tali beni può avvenire anche a dilazione (debiti verso fornitori), oppure, quando il solo<br />
utilizzo dei finanziamenti propri non è sufficiente, è indispensabile ricorrere a prestiti che, oltre ad<br />
arricchir la combinazione produttiva (azienda) con maggiori risorse finanziarie, rendono possibili<br />
ulteriori investimenti in beni necessari per lìattuazione dei processi di produzione e/o vendita. Il<br />
fondo di dotazione iniziale e l’incremento dei mezzi monetari a disposizione, reso possibile dai<br />
prestiti e dalle dilazioni di pagamento, ci indicano un primo aspetto della gestione ossia della<br />
dinamica d’impresa.<br />
In concreto, essi evidenziano le fonti di finanziamento affluite all'impresa, cui corrispondono gli<br />
investimenti effettuati. Si realizza, in tale modo, la struttura del capitale d'impresa ritenuta idonea
(sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo) all’esercizio dell’attività aziendale e, quindi, per il<br />
conseguimento del profitto.<br />
Ma il profitto aziendale si consegue con l’attività di scambio con la quale i pro-dotti ottenuti<br />
dall’attività di produzione diretta (azienda industriale) o le merci acquistate (azienda mercantile)<br />
vengono collocati sul mercato. È con la vendita che gli investimenti sono smobilizzati (trasformati<br />
in forma liquida); il che consente all’ impresa di effettuare ulteriori cicli economici e, quindi, di<br />
remunerare i fattori produttivi impiegati, compresi quelli imprenditoriali (vedi par. 3.9).<br />
Di fatto, la gestione, una volta sorta l’impresa, si attua attraverso operazioni che determinano il<br />
sorgere di costi (investimenti o acquisizioni di fattori produttivi) che dovrebbero essere coperti dai<br />
ricavi ottenuti con le operazioni di vendita le quali, consentendo un reddito positivo, realizzano il<br />
fenomeno economico-privato di lucro.<br />
Da queste considerazioni emerge che la gestione e, in generale, il fenomeno d’impresa sono<br />
caratterizzati da un dinamismo determinato da operazioni che gene-rano una trasformazione di<br />
mezzi finanziari in beni economici e di mezzi economico-tecnici (beni) in mezzi finanziari. È per<br />
effetto di tale movimentazione che il pa-trimonio aziendale iniziale subisce continue modificazioni.<br />
La gestione nel complesso è da considerare come un concatenarsi di fenomeni economico-finanziari<br />
interdipendenti e coordinati.<br />
Tuttavia, è opportuno, per scopi informativi e di studio, isolare l’aspetto econo-mico e<br />
finanziario dei fatti gestionali. Lo studio ci consente di osservare l’insieme dei finanziamenti<br />
(interni ed estemi) che hanno consentito la realizzazione di una struttura qualitativa e quantitativa<br />
del capitale aziendale atta a imprimere impulso al fenomeno economico. D’altro canto, quest’ultimo<br />
si realizza con il sostenimento di costi e con il conseguimento di ricavi che provocano in<br />
collegamento uscite-debiti o entrate-crediti, cioè movimenti finanziari sul capitale. L’aspetto<br />
finanziario ci con-sente di misurare il valore economico e dei fattori produttivi acquisiti (consumati<br />
e non) e delle produzioni (attuate e non) o delle altre condizioni produttive cedute dall’impresa (ad<br />
esempio: cessione di immobilizzazioni o di altri fattori produttivi).<br />
In conseguenza di questi collegamenti e tenuto conto del fenomeno dei costi e dei ricavi<br />
anticipati sorti nel periodo amministrativo, si definisce il concetto di reddito d’esercizio come<br />
l’incremento o il decremento subito dal capitale iniziale per effetto dalla gestione.<br />
3.15 Costì e ricavi a manifestazione finanziaria posticipata<br />
A questo punto dovrebbe essere chiaro che, quando si parla di costi e di ricavi d'esercizio o costi<br />
e ricavi anticipati, sia fa riferimento alle spese monetarie sostenute o ai proventi monetari ottenuti i<br />
quali, rispettivamente, misurano il valore economico dei fattori produttivi acquisiti (consumati e<br />
non) nell’esercizio delle produzioni vendute (attuate o da attuare) nel periodo amministrativo.<br />
D'altro canto, ora che è noto l'aspetto finanziario sia in senso lato sia in senso stretto (monetario),<br />
nasce un’ulteriore domanda: esistono costi d'esercizio o ricavi che, pur essendo riferibili al periodo<br />
amministrativo, saranno misurati effettivamente (monetariamente) nel periodo o nei periodi<br />
successivi?<br />
In altri termini: esistono fattori produttivi consumati che riguardano le produzioni vendute nel<br />
periodo amministrativo o vendite di beni e di servizi, il valore delle quali verrà monetaria-mente<br />
determinato in un periodo amministrativo successivo?<br />
Si può facilmente rispondere considerando i seguenti esempi.<br />
Si pensi, infatti, a ipotesi quali: l’affitto di un locale che abbraccia un periodo di tempo<br />
compreso tra due periodi amministrativi, oppure un prestito concesso o ricevuto sul quale vi siano<br />
interessi che maturano a cavallo tra due esercizi (entrambi, affitto e interessi, pagati o riscossi<br />
posticipatamente); oppure al fattore produttivo lavoro, il cui utilizzo comporta un costo d’esercizio<br />
formato anche da una parte che, per legge, verrà corrisposta alla fine del rapporto di lavoro<br />
(trattamento di fine rapporto, TFR). E ancora, al rapporto tra lo Stato e l’impresa che si realizza nel<br />
41
paga-mento da parte di quest’ultima di imposte sui redditi conseguiti in ciascun periodo<br />
amministrativo in corrispettivo a servizi prestati dallo Stato alla generalità dei soggetti.<br />
In tutti questi casi, il problema consiste nel fatto che, mentre da un lato il fattore produttivo o il<br />
servizio risultano consumati e prestati in tutto o in parte nel periodo amministrativo, il correlativo<br />
valore economico verrà misurato realmente in periodi amministrativi successivi. Nelle precedenti<br />
ipotesi, si parlereà di costi e ricavi d’esercizio a manifestazione finanziaria posticipata, per<br />
sottolineare appunto la presenza di costi e ricavi che, pur essendo da imputare al periodo<br />
amministrativo, si realizzano monetariamente in periodi successivi. Eppure si tratta di costi e di<br />
ricavi d’esercizio che devono concorrere alla formazione del reddito e, quindi, risultare dal bilancio<br />
d'esercizio.<br />
L’imprenditore, o chi per lui, non potrà esimersi sia per esigenze pratiche d’informazione sia per<br />
obblighi di legge, dal considerare le situazioni di specie; ne risulterebbe alterata, altrimenti,<br />
l’informazione e, quindi, la vera interpretazione letterale del bilancio d’esercizio.<br />
Nasce, pertanto, il problema di determinare la modalità con cui, in questo periodo amministrativo,<br />
si dovrà procedere alla misura di tali costi o ricavi, posto che viene a mancare<br />
quell’elemento fondamentale che, a suo tempo, venne scelto per determinare il valore economico<br />
dei fattori produttivi consumati e delle produzioni attuate e vendute nel periodo amministrativo,<br />
cioè il metro monetario.<br />
Ricordiamo che:<br />
Costi d’esercizio equivalgono a Spese sostenute per fattori produttivi acquisiti e utilizzati, mentre<br />
Ricavi d’esercizio equivalgono a Proventi monetari ottenuti per produzioni attuate e vendute.<br />
Non vi è dubbio, in ogni caso, che si dovrà procedere a una stima del costo e del ricavo<br />
d’esercizio, poiché l’evento finanziario che lo misura accadrà nei prossimi periodi amministrativi<br />
successivi. A tal fine, la scelta dell'elemento di misura dovrà riferirsi ancora alla moneta perché,<br />
altrimenti, ne risulterebbe alterato il bilancio d’esercizio, per quanto concerne sia la<br />
rappresentazione sia il procedimento di formazione.<br />
In definitiva, l’imprenditore stimerà sulla base di criteri di valutazione -di cui si riferirà più<br />
avanti- il costo e il ricavo da attribuire al periodo amministrativo consi-derato. In concreto, si<br />
tratterà di evidenziare in bilancio un debito o un credito presunto in corrispondenza del costo o del<br />
ricavo d’esercizio, posto che sono debiti-uscite o crediti-entrate che ci consentono di misurare i<br />
valori economici di cui si è detto.<br />
La dizione «presunto» fa riferimento alla stima che di essi, costi e ricavi, deve essere fatta<br />
dall’imprenditore in relazione a futuri avvenimenti aziendali.<br />
Tale stima, la cui mancanza altererebbe il risultato economico e, quindi, la valu-tazione del<br />
patrimonio netto dell'impresa, pur non avendo la pretesa di escludere il margine di errore, deve<br />
comunque essere improntata alla redazione di un chiaro e corretto documento informativo nei<br />
confronti dei soggetti interessati.<br />
Ciò significa che il bilancio è basato anche su stime soggettive ma, comunque, guidate e<br />
razionalizzate dalla normativa civilistica e da quei principi che, in quanto enunciati dalla pratica<br />
amministrativa e dalla più accreditata dottrina ragionieristica, sono da ritenersi di geneale<br />
accettazione.<br />
Che cosa significano tali concetti sotto il profilo della rappresentazione in bilancio?<br />
I debiti e i crediti, seppur presunti, sono collocabili nello stato patrimoniale, rispettivamente nelle<br />
Passività (debiti a breve/medio-lungo termine) e nelle Attività<br />
(liquidità differite).<br />
I corrispondenti costi e ricavi d’esercizio trovano collocazione nel conto economico.<br />
In generale si avrà la seguente rappresentazione di bilancio:<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Credito [presunto] | Debito [presunto]<br />
42
CONTO ECONOMICO<br />
Costo d’esercizio[presunto] | Ricavo d’esercizio[presunto]<br />
A chiarimento di quanto espresso, presentiamo i seguenti casi:<br />
1) l’imprenditore sostiene, nel periodo amministrativo, costi per salari e stipendi e contributi sociali<br />
per 24 k€, mentre la quota di trattamento di fine rapporto, da sostenere in concreto alla cessazione<br />
del rapporto di lavoro, ma maturata nell’esercizio sulla base delle leggi vigenti, è di 2 k€. In questa<br />
ipotesi limitatamente al T.F.R. si avrà la seguente rappresentazione nel bilancio d’esercizio.<br />
STATO PATRIMONIALE (€)<br />
| Debiti per Tfr 2.000<br />
CONTO ECONOMICO (€)<br />
Quota per Tfr 2.000 |<br />
2) L’imprenditore dà in affìtto una parte del capannone industriale ad altra impresa per il periodo<br />
1/11/2004-1/2/2005 per 500 €/mese, in rate trimestrali posticipate. In tale caso si avrà:<br />
STATO PATRIMONIALE (€)<br />
Crediti (ratei attivi) 13 1.000 |<br />
CONTO ECONOMICO (€)<br />
| Affitti attivi 1.000<br />
3) L’imprenditore sulla base dell’utile prodotto nel periodo amministrativo (anno 2004) subisce un<br />
carico fiscale per imposte sul reddito di 12 k€, di cui 7 k€ già corrisposti nell’esercizio, mentre la<br />
restante parte dovrà pagarla entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi (31.05.2005).<br />
In questa ipotesi limitatamente alla somma ancora da pagare si avrà:<br />
STATO PATRIMONIALE (€)<br />
| Debiti per imposte 7.000<br />
CONTO ECONOMICO (€)<br />
Imposte dul reddito 7.000 |<br />
La presenza di costi o di ricavi presunti non libera l’imprenditore dal considerarli, ed è con il<br />
ricorso a debiti o crediti potenziali che egli può rappresentarli e misurarli.<br />
Cioè, in tal modo, egli è in grado di creare un correlativo elemento del capitale di funziona-mento<br />
che gli consente un’adeguata misurazione del reddito d’esercizio al quale concorrono costi e ricavi<br />
certi nella loro esistenza ma presunti nel loro ammontare.<br />
Occorre considerare, inoltre, che su alcuni elementi del capitale aziendale sorti nell’esercizio<br />
gravano dei rischi di perdita, ossia componenti negativi di reddito che potrebbero verificarsi in<br />
relazione a valori economici o finanziari già acquisiti nell’ esercizio.<br />
4. LA COMPETENZA ECONOMICA DEI COSTI E DEI RICAVI<br />
4.1 Le operazioni in corso a fine esercizio<br />
13 Il concetto di rateo sarà ripreso e illustrato più avanti<br />
43
Dal principio di continuità della gestione, di cui si è detto in precedenza, deriva, quale<br />
indissolubile corollario, che l’esercizio è una suddivisione convenzionale della gestione effet-tuata<br />
allo scopo di poterne valutare lìandamento e le prospettive future: valutazione che, appunto, trova<br />
nel bilancio d’esercizio, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e, dall’1/1/93,<br />
nella nota integrativa, il documento istruttorio principale.<br />
Se, dunque, la gestione è un processo naturalmente inscindibile, se non per finalità di resoconto,<br />
è evidente come sia necessario considerare le operazioni non ancora concluse e quelle non ancora<br />
iniziate sotto l’aspetto finanziario ma già produttive di effetti economici, per quanto riguarda la loro<br />
influenza sia sul patrimonio d’impresa sia sul reddito.<br />
Vediamo allora cosa si intende per «operazioni non ancora iniziate sotto l’aspetto finanziario»<br />
o, detto in altri termini, per «operazioni in corso che non hanno ancora avuto la manifestazione<br />
finanziaria».<br />
Quando si parla di manifestazione finanziaria ci si riferisce alle uscite o alle entrate di denaro,<br />
oppure alla nascita di crediti o di debiti che consentono di determinare in modo sicuro l'entità dei<br />
costi e dei ricavi.<br />
Esaminiamo, pertanto, la gestione nei suoi due aspetti caratteristici e tra loro complementari:<br />
quello finanziario e quello economico. Il seguente schema consente di visualizzare i due aspetti,<br />
mettendone in evidenza le relazioni:<br />
INVESTIMENTI<br />
(sostenimento costi)<br />
44<br />
ENTRATE<br />
REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE<br />
USCITE o<br />
DEBITI<br />
PRODUZIONE<br />
ENTRATE o<br />
CREDITI<br />
DISINVESTIMENTI<br />
(conseguimento ricavi)<br />
Fig. <strong>III</strong>.28<br />
L’aspetto economico riguarda la successione di costi e di ricavi connessi con l’effettuazione delle<br />
diverse operazioni aziendali.<br />
L’aspetto finanziario, invece, è legato ai flussi e deflussi di risorse finanziarie scaturenti dalle<br />
operazioni di gestione effettuate.<br />
Dalla ripartizione della gestione in esercizi deriva la necessità di distinguere, nell’ ambito dei<br />
costi, i costi d’esercizio e i costì anticipati. Vi sono però anche altri fatti di gestione che producono<br />
effetti economici, influenzando il reddito d’esercizio, in periodi amministrativi contigui. In pratica,<br />
a esercitare effetti sul reddito e sulla struttura del capitale di più esercizi, non sono soltanto, per<br />
esempio, i costi per merci acquistate in un periodo ma non vendute nello stesso e, pertanto,<br />
disponibili per successive vendite, oppure i fìtti (o gli altri costi di servizi) pagati in un periodo, ma<br />
riferiti a servizi (per. es. l’uso di un immobile) di cui l’impresa potrà fruire per una parte del periodo<br />
amministrativo successivo o, ancora, i costi di quei fattori produttivi che per loro natura consentono<br />
un uso ripetuto (costi delle immobilizzazioni).<br />
Considerazioni analoghe valgono per i ricavi.<br />
Ma quali sono allora tipicamente le altre operazioni in corso e quali sono i criteri per una loro<br />
identificazione?<br />
Si pensi, ad esempio, a servizi di cui l’impresa ha già usufruito e che, quindi, sa-ranno<br />
incorporati nella produzione realizzata nel periodo amministrativo considerato, ma che non hanno<br />
dato luogo a movimenti di risorse monetarie o a impegni di movimenti futuri (nascita di debiti).<br />
E, ancora, si pensi ai rischi connessi con la possibilità di riscuotere integralmente o meno i<br />
crediti vantati verso la clientela, oppure ai rischi collegati con le lavorazioni effettuate dall’im-presa<br />
che potrebbero procurare danneggiamenti a terzi, dei quali l’impresa può esser chiamata a<br />
rispondere.
I rischi in questione, se e al momento in cui si trasformeranno in eventi negativi, genereranno<br />
per l’impresa degli oneri (in pratica costi) che è opportuno considerare come distribuiti sui diversi<br />
periodi amministrativi, durante i quali i rischi possono trasformarsi in situazioni reali.<br />
Ma non basta; vi sono, a fine di ogni periodo amministrativo, impegni maturati nei confronti di<br />
terzi che daranno luogo in futuro a consumi di risorse monetarie (deflussi di denaro) ma che sono,<br />
comunque, riconducibili alla gestione svolta nel periodo amministrativo: è il caso delle imposte da<br />
pagare allo Stato relative al reddito prodotto nell’esercizio, o della quota di salario differito<br />
maturata a favore dei lavoratori dipendenti (trattamento di fine rapporto: Tfr).<br />
Di tutte queste operazioni, che costituiscono una sorta di collegamento tra periodi<br />
amministrativi contigui e la cui quantificazione spesso non è oggettiva ma, al contrario, è il frutto<br />
di congetture e valutazioni soggettive, nei bilanci finora proposti non vi è alcuna traccia. È<br />
necessario e opportuno, quindi, ovviare a questa carenza considerando le operazioni in corso alla<br />
fine dell’esercizio e quantificandone gli effetti, sia sul reddito (e, dunque, a livello di conto<br />
economico) sia sulla struttura del patrimonio d’impresa (cioè a livello di stato patrimoniale).<br />
In modo sistematico, possiamo suddividere le operazioni in corso in tre raggruppamenti, fornendo<br />
di ciascuno di essi le caratteristiche essenziali che ne consentano l’individuazione e il loro<br />
inserimento nell’esercizio:<br />
a) operazioni relative ad acquisti di fattori produttivi (beni o servizi) non completamente consumati<br />
nelle produzioni attuate nel periodo amministrativo e a produzioni effettuate ma non vendute nel<br />
periodo stesso;<br />
b) operazioni relative ad acquisti di fattori produttivi già utilizzati nel periodo amministrativo e a<br />
vendite di produzioni realizzate nell'esercizio ma entrambe non quantificate sotto l’aspetto<br />
finanziario;<br />
c) operazioni connesse con la possibilità del verificarsi in futuro di eventi collegabili direttamente<br />
con gli acquisti di fattori produttivi attuati nell'esercizio, con la vendita di produzioni effettuate<br />
nello stesso e con lo svolgimento del processo produttivo.<br />
4.2 Il principio di correlazione costi-ricavi<br />
4.2.1 Aspetti generali<br />
Prima di passare all’esame dei tre raggruppamenti di operazioni, delineate nel pa-ragrafo<br />
precedente, che tanta rilevanza hanno nella costruzione di un bilancio d’esercizio che rappresenti<br />
con veridicità lo stato e le prospettive dell’impresa, è opportuno effettuare alcune precisazioni<br />
preliminari e fornire un criterio guida per l’attribuzione dei costì e dei ricavi all’esercizio.<br />
La classificazione sopra formulata si ricollega con la necessità, già rilevata nei paragrafi<br />
precedenti, di determinare il reddito d’esercizio confrontando costi e ricavi connessi con la<br />
produzione realizzata in un periodo amministrativo.<br />
Con quest’ultima operazione, si traduce quello che nella letteratura economico-aziendale viene<br />
indicato come il principio di correlazione dei costi e dei ricavi, da cui scaturisce quale corollario<br />
operativo il concetto di competenza economica:<br />
«Un ricavo ha competenza economica in un periodo amministrativo quando è stato in esso<br />
conseguito con la vendita di produzioni del periodo o di periodi passati (ricavi d'esercizio); un<br />
costo ha competenza in un periodo amministrativo quando è stato sostenuto per l’acquisizione di<br />
fattori produttivi impiegati e interamente consumati nelle produzioni vendute di cui ai ricavi<br />
d’esercizio (costi d’esercizio)».<br />
Da ciò consegue come non tutti i costi ne tutti i ricavi, dei quali si è già avuta la manifestazione<br />
finanziaria (intesa come flusso e deflusso di risorse monetarie e come nascita di impegni e diritti<br />
45
connessi con flussi e deflussi monetari futuri; in pratica, come già detto, effettive uscite ed entrate<br />
di denaro e insorgenza di debiti e crediti), partecipano alla determi-nazione del reddito d’esercizio.<br />
Si pensi alle merci o alle materie prime acquistate nel periodo, ma non impiegate nella<br />
produzione o non vendute.<br />
Un loro inserimento tra i costi d’esercizio violereb-be il principio di correlazione, in quanto<br />
determinerebbe un confronto, non solo tra i ricavi della produzione venduta e i relativi costì, ma<br />
anche tra i primi e i costi di fattori non ancora impiegati nella produzione.<br />
Si pensi, ancora, ai costi sostenuti per l’acquisto di impianti o di automezzi (o più in generale di<br />
immobilizzazioni); si tratta di fattori produttivi che non esauriscono la loro utilità nelle produzioni<br />
attuate nel periodo e vendute.<br />
Pertanto, non dovrà essere il loro intero costo a doversi confrontare con i ricavi della produzione<br />
venduta in un periodo amministrativo.<br />
D’altro canto, però, il concetto di competenza 14 economica implica la considerazione, per gli<br />
effetti evidenti sulle produzioni realizzate e vendute nel periodo amministrativo, dei costì dei fattori<br />
produttivi già impiegati ma dei quali non si è ancora avuto alcun deflusso di risorse monetarie, né la<br />
nascita di un debito, nonché la considerazione dei ricavi già conseguiti dall’impresa nell’esercizio,<br />
ma che non hanno in esso generato alcun afflusso di risorse monetarie o nascita di crediti.<br />
Dal principio di competenza consegue la priorità dell’individuazione dei ricavi d’esercizio 15 cui<br />
correlare i relativi costi, al fine di giungere a un conto economico significativo e veritiero per<br />
l’inerenza dei costì e dei ricavi al periodo amministrativo di riferimento. Da qui, dunque, la<br />
necessità di tener conto delle operazioni in corso a fine esercizio e di cui alla precedente<br />
classificazione (par.4.1), al fine di pervenire a un conto economico rispettoso del principio di<br />
correlazione.<br />
Per fare questo è opportuno apportare le necessarie integrazioni e rettifiche ai costi e ai ricavi che<br />
hanno già avuto la manifestazione finanziaria durante il periodo amministrativo e le cui entità non<br />
necessariamente, in conseguenza dell’applicazione del concetto di competenza, sono quelle da<br />
confrontare per determinare il reddito d’esercizio.<br />
L’applicazione del principio di correlazione 16 e, dunque, il rispetto della compe-tenza<br />
economica dei costi e dei ricavi producono indirettamente effetti modificatori sulla stessa struttura<br />
del capitale d’impresa e, quindi, sulla rappresentazione che di esso viene data con lo stato<br />
patrimoniale.<br />
Infatti, dei flussi e deflussi monetari futuri (o debiti e crediti) connessi con le operazioni in corso<br />
di tipo integrativo e delle correzioni da apportare ai flussi e deflussi monetari (o debiti e crediti)<br />
14 Trattasi di un principio fondamentale per la formazione del bilancio nelle imprese private: ha la funzione di guidare l’attribuzione<br />
dei componenti di reddito ai diversi esercizi a cui spettano. Il bilancio dello Stato, della Regione e degli Enti pubblici, invece, può<br />
essere di competenza o di cassa. Nel primo caso sono iscritte le entrate che lo Stato, Regione o Ente ha diritto di accertare e le spese<br />
che si impegna ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario, indipendente mente dall’effettivo pagamento delle spese e<br />
riscossione delle entrate; in quello di cassa sono registrate, invece, le entrate riscasse e le spese pagate nel corso di un determinato<br />
esercizio, indipendentemente dal momento in cui è maturato il diritto ad accertare le entrate e a impegnare le spese.<br />
Il principio di cassa sta alla base anche della contabilità dei liberi professionisti.<br />
15 L’Unione europea ha deciso di non emanare distinti principi contabili, ma di recepire i principi già internazionalmente<br />
riconosciuti, quali sono i documenti emanati dallo IASB, International Accounting Standards Board, detti IAS (International<br />
Accounting Standards) e in futuro denominati IFRS (International Financial Reporting Standard). Il principio IAS 18 (vedere<br />
Appendice del Capitolo <strong>III</strong>) si occupa di disciplinare i ricavi.<br />
16 In conformità a corretti principi contabili la correlazione dei costi e dei ricavi si determina come segue:<br />
a) per associazione diretta: ai ricavi vengono direttamente contrapposti il costo del venduto, il costo del personale, le provvigioni<br />
sostenute per la vendita ecc.;<br />
b) per ripartizione dell'utilità pluriennale: ai ricavi si contrappone il costo del deperimento e consumo di beni a utilità pluriennale<br />
secondo un razionale e sistematico piano (ammortamenti);<br />
c) per esaurimento dell'utilità. I costi sono imputati al conto economico in quanto non presentano utilità futura o, comunque, futilità<br />
non è più apprezzata. Per esempio le spese di ricerca che non hanno dato nessun risultato e i beni materiali o immateriali per il loro<br />
residuo costo;<br />
d) i costi sono imputati al conto economico in quanto associati al tempo (problema dei ratei e risconti).<br />
46
avutisi nel periodo ma riferiti a operazioni in corso di tipo rettificativo, dovremo tener conto nella<br />
compilazione di questo ultimo documento, modificando in modo opportuno in più o in meno le voci<br />
interessate.<br />
Nei paragrafi successivi si esamineranno le voci di bilancio corrispondenti alla classici-cazione<br />
di cui al par. 4.1. Quanto finora esposto viene sinteticamente rappresentato nel diagramma di Fig.<br />
<strong>III</strong>.29<br />
Produzione<br />
non venduta<br />
4.3 Rimanenze, risconti e ammortamenti<br />
Fig. <strong>III</strong>.29<br />
II primo raggruppamento individuato al par. 4.1 è costituito da rimanenze, risconti e<br />
ammortamenti.<br />
Una premessa è d’obbligo: quando nel paragrafo 3 si è parlato di costi anticipati, si è detto che<br />
con questo termine si definiscono gli oneri connessi con l’acquisizione di fattori produttivi a utilità<br />
ripetuta o che, comunque, non l’hanno esaurita nel periodo amministrativo di acquisi-zione, oppure<br />
connessi con l’ottenimento di produzioni non vendute nel periodo amministrativo di riferimento.<br />
Orbene, una prima suddivisione di detto raggruppamento di costi porta alla successiva<br />
classificazione in funzione del tempo di anticipo:<br />
- costi anticipati relativi a fattori produttivi o a produzioni rispettivamente consumabili o vendibili<br />
nel successivo periodo amministrativo. Si collocano in questo gruppo le rimanenze e i risconti;<br />
- costi anticipati relativi a fattori produttivi impiegabili in più di un esercizio futuro. Tipicamente<br />
tutte le immobilizzazioni sia materiali (impianti, fabbricati, arredamento) sia immateriali<br />
(brevetti, spese d’impianto ecc.).<br />
4.3.1 Rimanenze<br />
Fattori<br />
produttivi<br />
Costi<br />
Costi di<br />
esercizio<br />
Produzione<br />
venduta<br />
Competenza<br />
economica<br />
Ricavi di<br />
esercizio<br />
(+/-)<br />
Reddito d'esercizio<br />
(utile o perdita)<br />
Magazzino<br />
Produzione<br />
Vendite<br />
Ricavi<br />
Delle rimanenze di merci, materie prime e prodotti e dei loro effetti sul reddito e sul patrimonio<br />
d’impresa, nonché della loro collocazione nei due prospetti di bilancio, si è già ampiamente parlato<br />
nel paragrafo 3 allorché è stata considerata la problematica connessa con i costi e i ricavi anticipati.<br />
Alcune precisazioni si rendono però necessarie in merito alla determinazione del valore delle<br />
rimanenze da iscrivere in bilancio, anche se il complesso problema della valutazone non viene<br />
affrontato in modo specifico e approfondito in questo corso.<br />
47
Criterio guida per la valutazione, come risulta chiaro dal dettato del nostro codice civile, è il<br />
costo inteso come costo d'acquisto per le merci e le materie e come costo di fabbricazione per i<br />
prodotti.<br />
Il nono punto dell’art. 2426 c.c. 17 prescrive che le rimanenze siano iscritte al costo di acquisto o<br />
di produzione, calcolato secondo i criteri previsti per le immobilizzazioni (computando cioè sia i<br />
costi accessori sia quelli direttamente imputabili), ovvero al valore di realizzazione desumibile<br />
dall’andamento del mercato, se minore. Ma le eccezioni del criterio del costo sono, nella letteratura<br />
economico-aziendale e nello stesso codice civile (punto 1 dello stesso art. 2426), molteplici.<br />
Si precisano i seguenti corretti principi contabili che interessano quanto non previsto dalla legge:<br />
A) Principio generale<br />
Le rimanenze (di merci, materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti<br />
finiti devono essere valutate al minor prezzo tra costo storico e valore di mercato.<br />
B) Definizione di costo<br />
1 - II costo è di acquisto, per le merci, materie prodotti destinati alla vendita o trasfor-mazione,<br />
mentre è di fabbricazione per i prodotti trasformati e, in genere, per i semilavorati e i prodotti in<br />
corso di trasformazione.<br />
2 - Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori<br />
(trasporto, imballaggio) al netto degli sconti commerciali.<br />
Per costo di fabbricazione si intende il costo d’acquisto, come in precedenza specificato, più le<br />
spese industriali di trasformazione. Esso include costi diretti (materiale e manodopera) e i costi<br />
indiretti (spese generali di produzione).<br />
3 - Le spese generali amministrative, di vendita, le spese di ricerca e sviluppo e gli oneri<br />
finanziari sono da escludere.<br />
C) Metodi di determinazione del costo<br />
La valutazione delle giacenze di magazzino presupporrebbe l’individuazione e l’attribuzione alle<br />
singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime. Ciò, di solito, non è<br />
praticamente attuabile a causa dell'entità delle giacenze e della loro velocità di circolazione.<br />
Pertanto, vengono effettuate delle ipo-tesi sul flusso delle giacenze e dei costi, a cui corrispondono<br />
metodi o criteri di de-terminazione del costo. Tra i più noti e usuali ricordiamo:<br />
- Costi specifici<br />
- Costo medio ponderato<br />
- Lifo (Last in first out) ultimo entrato-primo uscito<br />
- Fifo (First in first out) primo entrato-primo uscito<br />
Al fine di illustrare brevemente ciascuno dei quattro criteri indicati si propone il seguente<br />
esempio:<br />
si supponga che nel corso di un dato esercizio siano stati effettuati i seguenti acquisti di tondini di<br />
ferro da un’azienda metalmeccanica:<br />
q.li 50 a 100 €/q.le (I lotto)<br />
q.li 30 a 150 €/q.le (II lotto)<br />
q.li 40 a 120 €/q.le (<strong>III</strong> lotto)<br />
si supponga altresì che le rimanenze all'inizio del periodo amministrativo fossero state 10 q.li,<br />
valutate a 110 €/q.le e che le rimanenze finali ammontino a 20 q.li.<br />
a) Con il criterio dei costi specifici, con il quale si attribuiscono alle rimanenze i costi effettivi<br />
sostenuti per la loro acquisizione (e per la cui applicazione è neces-sario essere a conoscenza del<br />
17 Vedi articoli del C.Civile nell’appendice dl Capitolo II<br />
48
lotto di acquisto di appartenenza delle suddette rimanenze), nell’ipotesi che le rimanenze finali -per<br />
quanto conceme la loro provenien-za- fossero costituite di 5 q.li del primo lotto e 15 q.li del<br />
secondo lotto, si avrebbe:<br />
valore delle rimanenze finali = ( 5x100 + 15x150) = 2.250 €<br />
L’applicazione di detto criterio è connessa con la possibilità di accertare con esattezza la<br />
provenienza delle rimanenze da acquisti specifici.<br />
b) Con il criterio del costo medio ponderato, invece, avremo semplicemente un valore unitario delle<br />
rimanenze finali quale risultato della media ponderata (dove i pesi sono le quantità) dei prezzi<br />
d’acquisto e del valore unitario delle rimanenze iniziali. Nell’esempio ipotizzato il valore delle<br />
rimanenze finali sarebbe:<br />
valore delle rimanenze finali =<br />
= (10x100 + 50x100 + 30x150 + 40x120)x20/(10 +50+30+40) = 2369,23 €<br />
c) Con il criterio Lifo si ipotizza che siano state progressivamente vendute o consumate nel<br />
processo produttivo le merci o le materie acquistate per ultime. Pertanto, le rimanenze finali<br />
saranno costituite da merci appartenenti o alle rimanenze iniziali oppure -nel caso in cui fossero<br />
superiori alle iniziali- l’eccedenza sarà rappresentata da merci acquistate con i primi lotti.<br />
Nell’esempio, le rimanenze finali di 20 q.li saranno cosi costituite:<br />
- 10 q.li x 110 €/q.le = 1.100 € prove nienti dalle scorte iniziali<br />
- 10 q.li x 100 €/q.le = 1.000 € provenienti dal primo acquisto di 50 q.li<br />
- valore delle rimanenze finali: 2.100 €<br />
d) Con il criterio Fifo si ipotizza, invece, che vengano vendute o consumate nella produzione prima<br />
le merci o le materie in rimanenza iniziale e poi quelle appartenenti ai lotti progres-sivamente<br />
acquistati. Pertanto, le rimanenze finali appartengono sicuramente all'ultimo lotto acquistato e, se<br />
questo fosse inferiore alla loro entità, ai lotti acquistati in precedenza.<br />
Nell’esempio:<br />
- 20 q.li di rimanenze finali costituite interamente da tondini appartenenti all’ultimo lotto il cui<br />
valore unitario è di 120 €/q.le<br />
- valore delle rimanenze finali ( 20x120) = 2.400 €<br />
D) Determinazione del valore di mercato<br />
II valore di mercato da applicarsi alle varie classi di giacenze di magazzino è, come regola<br />
generale, il seguente:<br />
- materie, prime, sussidiarie e<br />
semilavorati (parti o componenti) Costo di<br />
d’acquisto o che partecipano alla sostituzione 18<br />
fabbricazione dei prodotti finiti<br />
- semilavorati (parti o componenti Valore netto<br />
di produzione), prodotti in corso di realizzo 19<br />
di lavorazione<br />
- prodotti finiti, merci e altre Valore netto<br />
giacenze destinate alla vendita di realizzo 20<br />
18<br />
Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce in magazzino può<br />
essere riacquistata o riprodotta.<br />
19<br />
II valore netto di realizzo è dato dal valore di realizzazione del relativo prodotto finito, dedotti i costi di completamento (vedi la<br />
successiva nota 20).<br />
20<br />
II valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione (impresa in funzionamento) al netto<br />
delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi (es. provvigioni, imballaggio, trasporto); non si deducono altre<br />
spese di vendita, di pubblicità e le spese generali amministrative.<br />
49
Nel bilancio d’esercizio si avrà la seguente rappresentazione:<br />
50<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Rimanenze │ │Rimanenze<br />
4.3.2 Risconti<br />
Le quote anticipate di costi relativi a servizi acquisiti dall’impresa ma esplicanti la loro utilità, in<br />
parte, nel successivo periodo amministrativo e, pertanto, non di competenza dell’esercizio,<br />
prendono il nome di risconti attivi 21 .<br />
Le quote anticipate di ricavi relative a cessioni di servizi da parte dell'impresa che rappresentano<br />
il compenso per la rinuncia alla disponibilità di detti servizi da parte dell’impresa medesima nel<br />
periodo amministrativo successivo e che, pertanto, non possono essere considerate di competenza<br />
dell'esercizio, vengono denominate risconti passivi.<br />
Con l’aggettivo «anticipate» si intende riferirsi al fatto che detti costi e detti ricavi hanno già<br />
avuto una qualche manifestazione finanziaria che ne ha determinato con esattezza l’entità,<br />
generando a livello di patrimonio d’impresa o una diminuzione di liquidità o un aumento di debiti.<br />
A livello di stato patrimoniale e di conto economico, il calcolo e l’evidenziazione in bilancio del<br />
risconto attivo provocano la seguente modifica:<br />
Prima della rettifica<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
│ Fitti passivi 12.000│<br />
Dopo la rettifica<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Risconti attivi 10.000 │ Fitti passivi 2.000 │<br />
A differenza dell’evidenziazione delle rimanenze di merci nel conto economico, la rettifica del<br />
costo complessivo del servizio per la parte non di competenza dell’ esercizio viene effettuata<br />
direttamente sulla relativa voce di costo. Nel caso in esame, la voce fitti passivi = (12.000 -10.000<br />
di risconto = 2.000).<br />
Il risconto attivo, dunque, costituisce la rettifica della parte di costo non di competenza di un<br />
esercizio e che viene patrimonializzata trasferendola dal conto economico allo stato patrioniale.<br />
Riprendiamo l’esempio precedente esplicitandolo:<br />
- pagato anticipatamente in data 1/11/n il canone annuale di locazione di un immobile, pari a 12<br />
k€. La competenza economica di detto costo può essere visua-lizzata nella Fig. <strong>III</strong>.30 dove (A+B)<br />
contraddistingue il periodo di tempo per il quale è stato pagato il canone e B individua la parte di<br />
costo da rinviare all’esercizio (n+1), cioè il risconto attivo relativo al periodo [l/l/(n+l) -<br />
31/10/(n+l)].<br />
1/11/n<br />
A<br />
B Risconto attivo<br />
31/12/n 31/10/(n+1)<br />
Fig. <strong>III</strong>.30<br />
21 Con il nuovo art. 2424bis del c.c. (in vigore dall'1/1/93) il concetto di risconti si modifica, comprendendo anche partite di<br />
competenza oltre l’esercizio successivo. Deve comunque trattarsi solo di quote di costi (risconti attivi) o di proventi (risconti passivi)<br />
comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia esattamente in ragione del tempo.
Il calcolo del risconto è immediato: basterà rettificare la parte di canone proporzionale ai 10 mesi<br />
che vanno dall'l/l/(n+l) al 31/10/(n+l). Pertanto, si avrà:<br />
12.000/Ra = 12/00 (con Ra = risconto attivo), per cui: Ra = 12.000x10/12= 10.000 €<br />
II risconto passivo costituisce, per contro, la rettifica della parte di ricavo non di competenza di<br />
un esercizio ma di quello successivo (o di quelli successivi).<br />
Esempio: si ipotizza la riscossione anticipata degli interessi su un credito concesso a un cliente,<br />
maturati per il tempo di dilazione compreso tra l'l/4/n e 1'l/4/(n+l), ammontanti a 2.400 €.<br />
Possiamo visualizzare la situazione di cui all'esempio con la Figura <strong>III</strong>.31 analoga a quella<br />
impiegata per il risconto attivo:<br />
1/4/n<br />
Fig. <strong>III</strong>.31<br />
Il calcolo del risconto passivo è immediato: essendo il periodo di competenza dell’esercizio<br />
successivo di 3 mesi si avrà: 2.400/Rp = 12/3 (con Rp = risconto passivo)<br />
per cui: Rp = 2.400x3/12 = 600 €<br />
La rappresentazione a livello di stato patrimoniale e di conto economico sarà la seguente:<br />
Prima della rettifica<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
│ │ Interessi attivi 2.400<br />
Dopo la rettifica<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
│Risconto passivo 600 │ Interessi attivi 1.800<br />
4.3.3 Ammortamenti<br />
C<br />
31/12/n<br />
D Risconto passivo<br />
1/4/(n+1)<br />
Per quanto conceme i costì relativi alle immobilizzazioni, da annoverare anch’essi nella categoria<br />
dei costi anticipati in quanto relativi a beni o diritti disponibili e utilizzabili dall’im-presa per più di<br />
un periodo amministrativo, il problema della loro imputazione all’esercizio si risolve nella<br />
determinazione della quota di volta in volta correlabile con i ricavi di un periodo amministrativo.<br />
Tale quota, denominata ammortamento, deve tener conto di due circostanze connesse<br />
direttamente con la specificità propria della singola immobilizzazione e più esattamente:<br />
- della senescenza, intesa come invecchiamento fisico di un bene che, ovviamente, si riflette<br />
sull’efficacia della sua partecipazione ai processi produttivi successivi;<br />
- dell’obsolescenza, intesa come invecchiamento tecnologico e, quindi, come minore produttività in<br />
termini di quantità di produzione ottenuta in un’unità di tempo rispetto a quanto sarebbe possibile<br />
ottenere con beni analoghi comparsi successivamente sul mercato.<br />
La considerazione congiunta dei due sopra descritti fatti non sempre è facile o, comunque,<br />
traducibile in elementi quantitativi certi. Però, se effettuata in via previsionale al momento<br />
dell'inserimento del bene nel patrimonio d'impresa (acquisizione), essa permette di determinare un<br />
fattore fondamentale per la quantificazione della quota di ammortamento e cioè la vita (o durata)<br />
utile del bene stesso, ossia il periodo per il quale l’utilizzazione del bene è da ritenersi<br />
economicamente conveniente per l’impresa.<br />
Altro fattore da cui dipende la determinazione dell'ammortamento è il valore da ammortare<br />
che, se per le immobilizzazioni immateriali coincide con il costo di acquisizione, non altrettan-to<br />
51
sarà per le immobilizzazioni materiali per le quali sarà opportuno tener conto, se previsto, del<br />
presunto ricavo di eliminazione (di solito, come vedremo meglio nel prosieguo, tale valore viene<br />
ritenuto insignificante e posto uguale a zero più per comodità di calcolo, data l’oggettiva diffi-coltà<br />
della sua stima, che per corrispondenza con le situazioni reali).<br />
La determinazione della quota di ammortamento deve dunque tenere presenti:<br />
1) il valore da ammortare;<br />
2) la durata dell’ammortamento o vita utile;<br />
3) i criteri di ripartizione del valore (legge di ammortamento).<br />
Il valore da ammortare si determina secondo lo schema che segue, in base alla natura delle<br />
immobilizzazioni:<br />
1a) immobilizzazioni immateriali: costo di acquisizione;<br />
Ib) immobilizzazioni materiali: valore originario del bene, al netto del presunto ricavo di<br />
eliminazione (o valore di recupero).<br />
Il valore originario del bene si determina in modo diverso a seconda di come l’immobilizzazione<br />
è stata acquisita dall’impresa:<br />
- acquisto da terze economie: è dato dal costo d’acquisto (prezzo effettivo - sconti commer-ciali)+<br />
oneri accessori d’acquisto (costi di trasporto, di assicurazione ecc.)+ altri eventuali oneri che<br />
l’impresa deve sostenere perché l’immobilizzazione possa essere utilizzata (spese di installazione,<br />
onorari per perizie e collaudi, montaggio e posa in opera);<br />
- costruzioni in economia: quando l’impresa usufruendo dell’attività di una parte della propria<br />
manodopera, oltre che di materie prime e materiali, costruisce direttamente gli impianti che le<br />
necessitano; il valore originario si determina sommando i costi diretti relativi alle costruzioni<br />
(manodopera diretta, materie dirette)+ una quota di spese generali di fabbricazione;<br />
- apporto del proprietario o del socio: è determinato da apposite stime, con riferimento ai prezzi di<br />
mercato o a ipotetici costi di costruzione in economia, tenendo conto dello stato d’uso.<br />
Gli oneri finanziari sostenuti per capitali presi a prestito per l’acquisto o costruzione in economia<br />
delle immobilizzazioni concorrono a formare il valore originario se si riferiscono al periodo di<br />
fabbricazione interna o presso terzi (sostenuti prima del momento in cui il bene è pronto per l’uso).<br />
Il nesso con cui la vita utile e il valore da ammortare sono collegati con la quota di ammortamento<br />
costituisce il criterio o legge d’ammortamento.<br />
I criteri possono essere di tre tipi:<br />
- Rigidi o matematici: se il legame poggia su un procedimento matematico che prescinde dalla<br />
situazione effettiva di utilizzo del bene che si verifica, anno per anno, per l’intera sua durata<br />
utile.<br />
Esempio: indicato con V il valore da ammortare e con n la vita utile dello stesso, una formula di<br />
ammortamento potrebbe essere:<br />
quota d’ammortamento: q = V/n<br />
la quota così determinata risulta costante nel tempo.<br />
Con procedimenti matematici si possono determinare quote crescenti e decrescenti nel tempo.<br />
Supponiamo di dover ammortare un macchinario del valore originario di 60 k€ e della vita utile di 5<br />
anni.<br />
A quote decrescenti si avrebbe:<br />
5 = 20 k€<br />
60.000 x 4 = 16 k€<br />
(1+2+3+4+5) 3 = 12 k€<br />
2 = 8 k€<br />
1 = 4 k€<br />
A quote crescenti, invece, si avrebbe:<br />
1 = 4 k€<br />
52
2 = 8 k€<br />
60.000 x 3 = 12 k€<br />
(1+2+3+4+5) 4 = 16 k€<br />
5 = 20 k€<br />
Il criterio a quote decrescenti si basa sull’ipotesi che l’impresa ritragga dalle immobilizzazioni<br />
una maggiore utilità nei primi anni di vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire<br />
con il passare del tempo sia perché con l’invecchiamento del bene aumentano i costi di<br />
manutenzione. Sono da ritenersi corrette le quote costanti (perché, facili da calcolare, rendono i<br />
bilanci confrontabili) e decrescenti (perché basate su ipotesi realistìche), ma non quelle crescenti.<br />
In ogni caso l’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso.<br />
- Elastici: se il criterio varia al variare dell’utilizzo del bene da parte dell'impresa e, quindi, il<br />
legame tra quota di ammortamento, vita utile e valore da ammortare non viene stabilito una sola<br />
volta all’inizio del processo d'ammortamento ma rinnovato e adeguato ogni anno in base alle<br />
situazioni reali in termini di obsolescenza e senescenza 22 . Nell’esempio seguente sono illustrate le<br />
modalità con cui si forma il prospetto (Fig. <strong>III</strong>.32) per la revisione della vita utile<br />
dell’immobilizzazione da ammortare.<br />
Si ipotizza che l’impresa CARBO spa abbia acquistato nel 2001 una centrale a carbone a un<br />
valore di 1.000. Alla data di acquisto gli amministratori della società hanno determinato in 10 anni<br />
la vita utile economico-tecnica dell’impianto e stimano che il valore residuo dell’impianto al<br />
termine della vita utile sia pari a 1/10 del valore iniziale.<br />
Dopo 5 anni, in seguito a un incremento del prezzo dell’energia ritenuto strutturale, l’impresa<br />
stima che la vita economica dell’impianto si sia incrementata di 3 esercizi e che il valore residuo sia<br />
rimasto invariato.<br />
Come dev’essere contabilizzato l’incremento della vita utile?<br />
Soluzione: al termine del quinto anno, il valore di carico pari a 550, al netto del valore residuo pari<br />
a 100, dovrà essere ammortato in 8 esercizi.<br />
L’incremento della vita utile (e quindi la riduzione della quota di ammortamento) deve essere<br />
contabilizzato prospetticamente a decorrere dall’esercizio in cui sono disponibili le nuove<br />
informazioni, così come illustrato di seguito.<br />
Anno Costo Valore Vita utile Valore da Ammorta- Vaolre<br />
Fig. <strong>III</strong>.32<br />
Fondo ammorstorico<br />
residuo residua ammortare mento netto tamento<br />
2001 1.000 100 10 900 (90) 910 (90)<br />
2002 1.000 100 9 900 (90) 820 (180)<br />
2003 1.000 100 8 900 (90) 730 (270)<br />
2004 1.000 100 7 900 (90) 640 (360)<br />
2005 1.000 100 6 900 (90) 550 (450)<br />
2006 1.000 100 8 450 (56) 494 (506)<br />
2007 1.000 100 7 450 (56) 438 (562)<br />
2008 1.000 100 6 450 (56) 382 (618)<br />
2009 1.000 100 5 450 (56) 326 (674)<br />
2010 1.000 100 4 450 (56) 270 (730)<br />
2011 1.000 100 3 450 (56) 213 (787)<br />
2012 1.000 100 2 450 (56) 157 (844)<br />
2013 1.000 100 1 450 (56) 100 (900)<br />
22 Lo IAS 16 richiede che la vita utile, il valore residuo e il metodo di ammortamento siano rivisti almeno annualmente. Qualsiasi<br />
cambiamento rispetto alla stima iniziale della vita utile, del valore residuo e del metodo di ammortamento deve essere considerato<br />
come una variazione di stima contabile e contabilizzato in maniera prospettica in accordo con lo IAS 8, Criteri contabili,<br />
cambiamenti di stime ed errori.<br />
53
- Economici: allorché l’ammortamento è considerato variabile dipendente rispetto ad alcune<br />
grandezze economiche. Per esempio:<br />
- l’ammortamento varia con il volume di produzione;<br />
- l’ammortamento è proporzionale ai redditi d’esercizio;<br />
- l’ammortamento varia in base a particolari politiche di bilancio: per es. distribuire minori utili.<br />
I criteri economici non sono da ritenere corretti sia perché richiederebbero aggiustamenti molto<br />
complessi per assicurarne l'accettabilità sia perché contrari alle finalità informative del bilancio<br />
d’esercizio e alla stessa legislazione.<br />
L’ammortamento può essere effettuato secondo due distinti procedimenti che si rifletteranno,<br />
evidentemente, nella rappresentazione del valore delle immobilizzazioni a livello di stato<br />
patrimoniale e di conto economico.<br />
Ammortamento diretto o in conto.Con tale procedura il valore di costo dell’im-mobilizzazione<br />
viene di anno in anno ridotto della quota di ammortamento che rap-presenta, appunto, la parte di<br />
costo pluriennale utilizzata nel periodo amministrativo e che, pertanto, viene considerata costo<br />
d’esercizio e imputata al conto economico. Questo procedimento è impiegato per le<br />
immobilizzazioni immateriali.<br />
Esempio: si ipotizzi di aver sostenuto spese d’impianto per 30 k€ e che esse vengano ammortate<br />
in quote costanti di 6 k€t ciascuna per cinque anni.<br />
Le spese d’impianto, in quanto costo pluriennale, saranno collocate tra gli ele-menti attivi del<br />
capitale d’impresa nello stato patrimoniale, come mostra lo schema seguente:<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Immobilizzazioni │<br />
Spese d’impianto 30 k€<br />
54<br />
Dopo il calcolo della quota d’ammortamento si ha:<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Immobilizzazioni │ Quota ammortam. │<br />
Spese d’impianto 24 k€ Spese impianto 6 k€<br />
Il valore inserito nel secondo prospetto dello stato patrimoniale (24 k€) scaturisce dalla<br />
differenza tra valore di costo originario delle spese d’impianto e la prima quota annua di<br />
ammortamento: (30 - 6) = 24 k€<br />
Ammortamento indiretto o fuori conto. Con tale procedura, usata per le immobilizzazioni<br />
materiali, ilvalore di costo dell'immobilizzazione viene ridotto, di anno in anno, attraverso la<br />
collocazione della quota annua di ammortamento, di volta in volta iscritta nel conto economico tra i<br />
costi d’esercizio, in una voce ad hoc del capitale d’impresa, rettificativa del valore<br />
dellìimmobilizzazione medesima e la cui entità è, di esercizio in esercizio, incrementata delle<br />
singole quote annue. Tale elemento, che con la legislazione in vigore fino al 31/12/92 veniva<br />
indicato come posta specifica nella sezione di destra dello stato patrimoniale (vedi schema<br />
seguente, ipotesi A) non in quanto debito ma semplicemente come rettifica di un valore positivo del<br />
capitale d’impresa, prende il nome di fondo ammortamento: con la legislazione ora in vi-gore -più<br />
volte richiamata- esso troverà collocazione nella sezione delle attività con il segno - (negativo), a<br />
diminuzione del valore dell’immobilizzazione cui si riferisce (ipotesi B).<br />
Esempio: si ipotizzi un impianto acquistato per un costo di 100 k€ e ammortato, con<br />
procedimento rigido, per il 10% annuo. Allora, relativamente al primo periodo amministrativo in<br />
cui il bene è stato utilizzato avremo:
Ipotesi A (con iscrizione fondo): alla fine del primo periodo<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Impianti 100 k€ │ Fondo ammortam. Quota ammortam. │<br />
impianti 10 k€ impianti 10 k€<br />
alla fine del secondo periodo<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Impianti 100 k€ │ Fondo ammortam. Quota ammortam. │<br />
impianti 20 k€ impianti 10 k€<br />
e analogamente per i successivi periodi amministrativi<br />
Ipotesi B (senza iscrizione fondo): alla fine del primo periodo<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Impianti 100 k€ │<br />
- Fondo ammortam. 10 k€<br />
90 k€<br />
o anche:<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Impianti 90 k€ │<br />
Alla fine del secondo periodo<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Impianti 100 k€ │<br />
- Fondo ammortam. 20 k€<br />
80 k€<br />
o anche:<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
Impianti 80 k€ │<br />
Qualora si opti per iscrivere la posta al netto del fondo di ammortamento, le informazioni relative<br />
allo stesso andranno inserite nella nota integrativa come previsto dal d.lgs. 127/91.<br />
In ognuno dei casi dello schema sopra esposto il conto economico sarà uguale a quello<br />
dell’ipotesi A.<br />
È evidente come l’incidenza di un costo pluriennale sul reddito dei singoli esercizi sia data dalla<br />
quota annua di ammortamento; e questo nel pieno rispetto della competenza economica che, lo<br />
ribadiamo, vuole contrappone ai ricavi della produzione venduta i costì dei fattori utilizzati per<br />
ottenere detta produzione.<br />
I costi dei fattori produttivi rappresentati dalle immobilizzazioni saranno pertanto correlabili ai<br />
ricavi d’esercizio solo per la partee di essi utilizzata nell’esercizio: appunto, la quota di<br />
ammortamento.<br />
Con la nuova legislazione il conto delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui<br />
utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortato in ogni esercizio in<br />
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di<br />
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate sulla nota integrativa.<br />
55
Dopo il recepimento della IV direttiva con il D.Lgs. 127/91 la valutazione delle<br />
immobilizzazioni e l’ammortamento risultano regolati dall’articolo 2426 del codice civile “Criteri<br />
di valutazione” (vedere Appendice: importante!!).<br />
4.4 Ratei attivi e passivi<br />
II secondo raggruppamento individuato al par. 4.1 è costituito dai ratei attivi e passivi.<br />
Che cos' è un rateo? Quando un servizio è stato in parte utilizzato oppure si è in parte già<br />
rinunciato a esso durante un periodo amministrativo, senza che si sia avuta alcuna manife-stazione<br />
finanziaria (uscita o debito, entrata o credito), è opportuno evidenziare nello stato patrimoniale un<br />
debito o un credito presunto (rateo) e nel conto economico il costo o il ricavo relativo al servizio in<br />
oggetto. Si parla di debito o credito presunto in quanto il valore che viene iscritto sotto tale voce<br />
nello stato patrimoniale non è la conseguenza di alcuna manifestazione finanziaria certa in relazione<br />
all’utilizzo o alla cessione di un servizio.<br />
D’altra parte, l’inserimento in bilancio di un rateo rappresenta l’unico modo per misurare in<br />
termini monetari costi e ricavi sicuramente di competenza dell’esercizio, in quanto in esso sono stati<br />
consumati o ceduti determinati servizi. Pertanto, il rateo attivo, da collocare nello stato<br />
patrimoniale, misura la quota di proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi<br />
successivi (vedi art. 2424bis cod. civ.) 23 .<br />
Esempio di rateo attivo: cessione di un fabbricato in locazione al canone annuo posticipato di 6<br />
k€ in data l/l0/n<br />
56<br />
1/10/n<br />
Ra<br />
Rateo attivo<br />
Ricavo<br />
esercizio (n+1)<br />
31/12/n 1/10/(n+1)<br />
Fig.<strong>III</strong>.33<br />
La parte “Ra” identifica il rateo attivo che misura, appunto, il ricavo per la rinuncia alla<br />
disponibilità del fabbricato da parte dell’impresa, già verifìcatosi almeno in parte nell’esercizio n,<br />
anche se tale ricavo avrà la sua manifestazione finanziaria al momento del pagamento del canone,<br />
che avverrà nell'anno (n + 1).<br />
Calcolo del rateo: il periodo che ci interessa è quello che va dall'1/l0/n al 31/12/ne cioè tre mesi:<br />
6.000/12 mesi = Ra (rateo) /3 mesi cioè Ra =6.000x 3/12 = 1.500 €<br />
Rappresentazione in bilancio:<br />
STATO PATRIMONTALE CONTO ECONOMICO<br />
Rateo attivo 1.500 € │ │ Fitti attivi 1.500 €<br />
Il rateo passivo, da collocare nello stato patrimoniale, misura la quota di costi maturati entro la<br />
chiusura dell’esercizio, ma che verranno liquidati in esercizi successivi (art. 2424bis c.c.).<br />
Deve comunque trattarsi di quote di proventi (ratei attivi) o di costi (ratei passivi) comuni a due<br />
o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.<br />
Esempio di rateo passivo: ottenuta da un fornitore una dilazione nel pagamento di 10 k€, in origine<br />
stabilito per l’ 1/11/n. La dilazione è di tre mesi con conseguente spostamento della data di<br />
pagamento all’l/2/(n+l).<br />
In cambio, il fornitore pretende il pagamento di interessi per il tempo di dilazione -da pagare<br />
nella medesima data- conteggiati al tasso del 10%.<br />
23 Secondo la letteratura economico-aziendale i ratei misurano quote di Ricavi e Costi esigibili nell’esercizio successivo.
Calcolo del rateo: gli interessi riguardano il periodo di 3 mesi dall’1/11/n ll’l/2/(n+l) e ammontano<br />
a: 10.000x 0,10x 3/12 = 250 €. Una parte di essi, però, è di competenza dell’esercizio n: quella<br />
relativa ai due mesi in esso cadenti<br />
(vedere Fig. <strong>III</strong>.34):<br />
Rp Costo<br />
Rateo passivo<br />
esercizio (n+1)<br />
1/11/n<br />
Fig.<strong>III</strong>.34<br />
La parte “Rp” evidenzia il rateo passivo relativo agli interessi da imputare al conto economico<br />
dell’anno n. Calcolo: 250 €/3 mesi = Rp / 2mesi cioè<br />
Rp = 250x2/3 = 166,66 €<br />
Rappresentazione in bilancio:<br />
STATO PATRIMONTALE CONTO ECONOMICO<br />
│ Rateo passivo 166,66 € Inter. passivi 166,66 € │<br />
Con i criteri definiti dalla nuova legislazione, i conti accesi a ratei e risconti non potranno più<br />
accogliere -come avveniva precedentemente- partite di rettifica inerenti a costi e ricavi, il cui<br />
importo veniva stimato e non era definibile in ragione del tempo; si tratterà in questi casi di debiti o<br />
crediti oppure di costi o ricavi anticipati.<br />
4.5 Fondi rischi e fondi spese<br />
31/12/n 1/2/(n+1)<br />
Appartengono al terzo raggruppamento, individuato al par. 4, i fondi rischi e i fondi spese.<br />
Per la classe B) Fondi per rischi e oneri, il Codice Civile dispone la seguente articolazione:<br />
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;<br />
2) per imposte;<br />
3) altri.<br />
La norma civile chiarisce che gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a<br />
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla<br />
chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.<br />
Specificando che gli accantonamenti riguardano solo perdite e debiti di natura determinata, la<br />
norma civile esclude la possibilità di costituire fondi a fronte di rischi generici e di tipologia<br />
indeterminata anche se aventi gistificazione sotto un profilo economico-aziendale. A fronte di tali<br />
rischi possono essere costituite riserve di utili.<br />
Secondo i Principi Contabili le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi<br />
ed oneri possono essere distinte in:<br />
a) accantonamenti per passività certe, i1 cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono<br />
indeterminate;<br />
b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile.<br />
Nel caso sub a) si tratta di fondi per oneri o fondi spese 24 costituiti a fronte di costi, spese e<br />
perdite di competenza dell’esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del bilancio od<br />
altri eventi già verificatisi (maturati) ma non ancora definiti esattamente nell’ammontare, che<br />
comportano qundi un procedimento di stima. I relativi accantonamenti vanno riepilogati in conto<br />
economico alla voce B. 13 - Altri accantonamenti.<br />
24<br />
I principi Contabili non impiegano il termine spese future poiché ritengono che ciò richiamerebbe l’atten-zione sul futuro e non<br />
sulla competenza delle spese che è invece dell’esercizio in corso.<br />
57
Nel caso sub b) si tratta di passività potenziali o fondi rischi. Le passività potenziali vengono<br />
definite come passività connesse a "potenzialità" cioè a situazioni, condizioni, circostanze o<br />
fattispecie esistenti alla data del bilancio caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali al<br />
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l’impresa in una perdita,<br />
confermando il sorgere di una passivita o la perdita parziale o totale di un’attivita (per esempio una<br />
causa passiva, l’inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia<br />
d’espropriazione, rischi non assicurati ecc. 25 . I relativi accantonamenti vanno riepilogati in conto<br />
economico alla voce B.12 – Accantonamenti per rischi.<br />
Nell’intento di chiarire la funzione dei fondi per rischi ed oneri i Principi Contabili sostengono<br />
che essi non possonoessere utilizzati per:<br />
- rettificare i valori dell’attivo;<br />
- attuare "politiche di bilancio" con la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione<br />
economica;<br />
- iscrivere rettifiche di valore o accantonamenti derivanti esclusivamente dall’applicazione di<br />
norme tributarie e prive di giustificazione civilistica (quali i fondi per am-mortamento anticipato, i<br />
fondi per contributi ecc.).<br />
Questo ultimo divieto sembra però in contraddizione con il disposto civilistico che invece<br />
consente di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti di quel tipo. La legge fiscale prevede<br />
infatti fondi spese e rischi, che potrebbero essere esposti in bilancio, con un contenuto almeno in<br />
parte privo di giustificazione civilistica.<br />
Si considerino, per esempio, i fondi per spese derivanti dai lavori ciclici di manutenzione e<br />
revisione delle navi e degli aeromobili e i fondi per oneri derivanti da operazioni a premio e<br />
concorsi a premio.<br />
Inoltre gli esempi presentati dai Principi Contabili non sembrano del tutto pertinenti, in<br />
particolare quando essi indicano come rettifiche di valore o accantonamenti derivanti<br />
esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie e prive di giustificazione civilistica, i fondi per<br />
ammortamento anticipato e i fondi per contributi, è opportuno ricordare che gli ammortamenti<br />
anticipati, qualora non siano portati diret-tamente in deduzione del valore dei cespiti, vanno<br />
accantonati in un’apposita riserva, che fa parte del patrimonio netto, e non in un fondo del passivo. I<br />
contributi in conto capitale, seguendo una prima interpretazione vanno considerati dei risconti<br />
passivi, mentre seguendo un’interpretazione alternativa possono essere considerati un componente<br />
del patrimonio netto. Quindi è completamente priva di fondamento la supposizione di poter usare i<br />
fondi per rischi ed oneri per la loro contabilizzazione.<br />
4.5.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili<br />
La norma civile prevede poste distinte per i Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili<br />
(in B.l del passivo patrimoniale) e per il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Tfr) (C<br />
del passivo patrimoniale).<br />
I Principi Contabili chiariscono che i fondi di quiescenza e obblighi simili accolgono fondi<br />
diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C. quali per esempio:<br />
- i fondi di pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge per il personale<br />
dipendente;<br />
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il<br />
personale dipendente;<br />
25 Vedere lo IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del Bilancio (2003) riportato in Appendice.<br />
58
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<br />
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza ecc.<br />
- i fondi di indennità suppletiva di clientela.<br />
Tali fondi sono certi nell’esistenza e indeterminati nel1’ammontare, in quanto basati su calcoli<br />
matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata<br />
anzianità di servizio e di vita lavorativa, ma sono tuttavia stimabili con ragionevolezza.<br />
La norma fiscale dispone che gli accantonamenti ai:<br />
- fondi di previdenza per il personale dipendente;<br />
- fondi per indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<br />
- fondi per indennità di cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;<br />
- fondi per indennità da corrispondere agli sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva<br />
sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità delle disposizioni<br />
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.<br />
I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni<br />
normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per<br />
quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.<br />
Va rimarcato che, anche se la norma fiscale consente come alternativa che la deduzione degli<br />
adeguamenti necessari in seguito a variazioni normative o retributive avvenga in tre esercizi, in<br />
bilancio vanno sempre imputati interamente all’esercizio in cui si manifestano.<br />
4.5.2 Fondi per imposte<br />
Anche se il cod. civ. contempla un’unica voce realtiva ai fondi imposte, i Principi Contabili -a<br />
motivo della loro differente natura- prevedono l’esposizione di due poste distinte, secondo lo<br />
schema seguente:<br />
B) Fondi per rischi e oneri<br />
1) ………<br />
2) a. Per imposte<br />
b. Per imposte differite<br />
3) ...........<br />
La suddivisione è senz’altro legittima, in quanto motivata da esigenze di chiarezza. D’altronde<br />
la stessa normativa civile consente una suddivisione delle poste precedute da numeri arabi. Per il<br />
pieno rispetto delle disposizioni civilistiche è però necessario che non venga eliminata la voce<br />
complessiva e l’importo corrispondente.<br />
I Principi Contabili prevedono il seguente contenuto per le due poste:<br />
- il fondo per imposte deve accogliere solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o<br />
data di sopravvenienza indeterminati; comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili<br />
o contenziosi in corso, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi.<br />
- il fondo per imposte differite accoglie sia le imposte che emergono da differenze temporanee tra<br />
il risultato civilistico e l’imponibile fiscale sia quelle relative a rettifiche di valore ed accantonamenti<br />
effettuati esclusivamente in applicazione di norme fiscali.<br />
Per maggior chiarezza riteniamo di dover specificare che:<br />
a) né il fondo per imposte né il fondo per imposte differite sono destinati ad accogliere i debiti per<br />
imposte dirette e indirette dovute in base a dichiarazioni, accertamenti o contenziosi definiti, per<br />
ritenute operate come sostituto d’imposta ecc. Infatti queste fattispecie vanno segnalate alla voce<br />
D.11- Debiti tributari;<br />
b) le imposte differite non vanno confuse con le imposte latenti. Queste ultime nascono dalle<br />
situazioni in cui l’impresa può beneficiare della riduzione o dell’ esenzione di un onere fiscale<br />
purché si rispettino determinati vincoli.<br />
59
Per quanto riguarda la valutazione dei fondi per imposte differite, si possono trovare utili<br />
indicazioni nei principi internazionali, che hanno dedicato al problema lo IAS 12, Imposte dul<br />
reddito (Income Taxes) (vedi Appendice). Esso definisce i fondi per imposte differite (deferred tax<br />
liabilities) come gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle<br />
differenze temporanee imponibili.<br />
In modo speculare definisce i crediti per imposte prepagate (o anticipate) (deferred tax assets)<br />
come gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri. Essi sono riferibili, oltre<br />
che alla differenze temporanee deducibili, anche al riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate e<br />
di crediti d’imposta non utilizzati.<br />
Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una<br />
passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto fiscalmente (cioè quello attribuito ai<br />
fini fiscali). Le differenze temporanee possono essere:<br />
a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del<br />
reddito imponibile (perdita fiscale) 26 di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando<br />
il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o adempiuto;<br />
b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del<br />
reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il<br />
valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o adempiuto.<br />
Per tutte le differenze temporanee imponibili 27 (salvo talune eccezioni) deve es-sere effettuato<br />
un accantonamento ai fondi per imposte differite. A chiarimento gli IAS presentano il seguente<br />
esempio.<br />
Esempio. Un bene costato 150 ha un valore contabile netto di 100. Il fondo ammortamento ai fini<br />
fiscali è 90 e l’aliquota di imposta è il 25%. Il valore riconosciuto fiscalmente del bene è 60 (costo<br />
di 150 meno il fondo ammortamento di 90). Per recuperare il valore contabile netto di 100 l’impresa<br />
deve realizzare ricavi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali di 60. Di<br />
conseguenza l’impresa pagherà imposte sul reddito di 10 (il 25% di 40) quando recupererà il valore<br />
contabile del bene. La differenza fra il valore contabile di 100 e il valore riconosciuto fiscalmente di<br />
60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40, rispetto alla quale va accantonato un<br />
fondo imposte differite di 10 (25% di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà<br />
quando recupererà il valore contabile del bene.<br />
Per le differenze temporanee deducibili (salvo talune eccezioni) deve essere rilevato un credito<br />
per imposte prepagate (o anticipate) nella misura in cui è probabile che in futuro sarà realizzato del<br />
reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile. A<br />
chiarimento gli IAS presentano il seguente esempio.<br />
Esempio. Un’impresa accantona un fondo garanzia prodottidi 100. I costi di garanzia non sono<br />
fiscalmente deducibili fino a che l’impresa sostiene il costo. L’aliquota d’imposta è del 25%. Il<br />
valore riconosciuto fiscalmente delle passività è uguale a zero. Liquidando la passività per il suo<br />
valore contabile, l’impresa ridurrà il suo reddito imponibile futuro di 100 e, di conseguenza, ridurrà<br />
i suoi pagamenti fiscali futuri di 25 (25% di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il<br />
valore riconosciuto fiscalmente pari a zero è una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò<br />
l'impresa rileva un credito per imposte prepagate di 25 (25% di 100), a condizione che sia probabile<br />
che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una<br />
riduzione dei pagamenti di imposta.<br />
4.5.3 Altri fondi per rischi ed oneri<br />
26<br />
II reddito imponibile (perdita fiscale} è l'utile (perdita) di un esercizio determinata secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale<br />
sul quale sono calcolate le imposte dovute (rimborsabili).<br />
27<br />
Vedere lo IAS 12 – Imposte sul reddito<br />
60
Tra gli "altri fondi" previsti al n. 3 della classe B. del passivo si trovano -senza una specifica<br />
distinzione- sia fondi relativi ad oneri di competenza che avranno manifestazione numeraria in<br />
futuro sia fondi per rischi connessi a potenzialità sorte nell’esercizio che potranno manifestarsi in<br />
futuro. La differenza tra le due categorie di fondi non è in realtà così netta, dato che la potenzialità,<br />
che dovrebbe caratterizzare i fondi rischi distinguendoli dai fondi per oneri, è presente in una certa<br />
misura anche in questi ultimi. Ciò nonostante i Principi Contabili preferiscono esporre<br />
separatamente le problematiche relative alle due categorie di fondi.<br />
4.5.3.1 Fondi per oneri (o fondi spese)<br />
I Principi Contabili definiscono i fondi per oneri come delle passività certe, stimate<br />
nell’importo, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’ esercizio in chiusura<br />
ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Vanno iscritti in bilancio a<br />
fronte di somme che si prevede verranno pagate oppure di beni o servizi che dovranno essere forniti<br />
al tempo in cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta.<br />
Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica<br />
dell’onere per soddisfarle misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo<br />
però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data documentati e verificabili, che dovranno<br />
essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.<br />
Come esempi di fondi per oneri i Principi Contabili presentano:<br />
- il fondo per garanzia prodotti,<br />
- il fondo per manutenzione ciclica,<br />
- il fondo per buoni sconto e concorsi a premio,<br />
- il fondo per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili,<br />
- il fondo per manutenzione e ripristino dei beni di azienda ricevuta in affitto,<br />
- il fondo per costi per lavori su commessa,<br />
- il fondo per copertura perdite di società partecipate,<br />
- il fondo per recupero ambientale,<br />
- il fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali,<br />
- il fondo per indennità suppletiva di clientela.<br />
Il fondo per garanzia prodotti riguarda i costi che l’impresa venditrice prevede di sostenere per<br />
adempiere all’impegno, espresso o tacito, di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un<br />
determinato periodo successivo alla cessione di bene. Il costo inerente alla prestazione di assistenza<br />
deve essere stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto. Il fondo è<br />
congruo quando copre tutti i costi che verranno sostenuti per adempiere all’impegno di garanzia<br />
contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio. Gli stanziamenti comportano una<br />
ragionevole stima dei costi, che è di solito effettuata sulla base dell’esperienza del passato e di<br />
elaborazioni statistiche, e vanno rivisti periodicamente.<br />
Poiché non sono tra quelli previsti dalla normativa fiscale, gli accantonamenti al fondo per<br />
garanzia prodotti sono indeducibili al fine della determinazione del reddito imponibile. Ciò da<br />
origine a crediti per imposte prepagate (nella misura in cui è probabile che in futuro sarà realizzato<br />
del reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile).<br />
Il fondo per manutenzione ciclica riguarda le spese di manutenzione ordinaria svolte<br />
periodicamente dopo un certo numero di anni o di ore di servizio che coinvolgono più esercizi su<br />
certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili. Il fondo non intende coprire costi di<br />
manutenzione straordinaria, ma ha l’obiettivo di ripartire fra i vari esercizi secondo competenza il<br />
costo delle manutenzioni che, benché effettuate dopo un certo numero di anni, si riferiscono ad<br />
61
un’usura del bene verificatasi anche negli anni precedenti. Lo stanziamento va effettuato<br />
suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della<br />
competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la<br />
manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo però conto di tutti gli<br />
aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per<br />
svolgere la manutenzione. La congruità del fondo deve essere riesaminata periodicamente.<br />
Gli accantonamenti ai fondi a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione<br />
delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5% del costo di ciascuna nave o<br />
aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza<br />
tra l’ammontare complessivo dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il<br />
reddito, o è deducibile se è negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo. Gli accantonamenti al<br />
fondo manutenzione per beni diversi dalle navi e dagli aeromobili sono indeducibili al fine della<br />
determinazione del reddito imponibile. Ciò da origine a crediti per imposte prepagate (nella misura<br />
in cui è probabile che in futuro sarà realizzato del reddito imponibile a fronte del quale può essere<br />
utilizzata la differenza temporanea deducibile).<br />
Il fondo per buoni sconto e concorsi a premio va costituito a fronte del costo che l’impresa<br />
prevede di sostenere per adempiere all’impegno di concedere sconti o premi (in denaro o in altri<br />
beni) ai clienti che facciano pervenire ap positi tagliandi o buoni. Il fondo è congrue quando copre<br />
tutti i costi, connessi all’impegno contrattuale, che si prevede verranno effettivamente sostenuti.<br />
Poiché l’impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, l’impresa non riconoscerà lo sconto o il<br />
premio in base a tutti i buoni emessi, bensì solo a quei consumatori che hanno adempiuto alle<br />
condizioni previste dal regolamento dell’operazione. L’importo del fondo deve pertanto essere<br />
stimato a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con<br />
le modalità previste dal regolamento. La stima dovrà essere basata sull'esperienza passata ed<br />
elaborazioni statistiche per operazioni similari e su tutti quegli altri elementi pertinenti che<br />
consentono di effettuare la stima più attendibile. Gli stanziamenti al fondo vanno effettuati<br />
rispettando il postulato della competenza e la relativa correlazione fra costi e ricavi: al momento<br />
della contabilizzazione del ricavo si dovrà accantonare l’ammontare stimato dei buoni che verranno<br />
rimborsati successivamente, rivedendo periodicamente le previsioni. Il costo di un’operazione di<br />
buoni sconto o concorsi a premio deve includere la spese dirette di natura accessoria collegate<br />
all’operazione stessa (stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali,<br />
incentivi ai rivenditori ecc.) 28 . La norma fiscale prevede la deducibilità degli accantonamenti solo<br />
entro certi limiti.<br />
Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio<br />
sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30% e al 70% dell’ammontare degli<br />
impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti<br />
per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere<br />
effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e<br />
le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.<br />
L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di<br />
formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.<br />
Il fondo per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili va costituito dalle<br />
imprese che allo scadere della concessione devono restituire gratui-tamente ed in perfette<br />
condizioni di funzionamento i beni al cedente. Tali imprese devono addebitare al conto economico<br />
gli accantonamenti necessari per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare<br />
28 Questa ultima affermazione dei Principi Contabili ci sembra fuorviante dato che si tratta di costi che normalmente si sono già<br />
manifestati alla data del bilancio e perciò non hanno la natura oneri di competenza di futura mamfestazione da considerare ai fini<br />
della determinazione dell’accantonamento al fondo<br />
62
gli impianti allo stato in cui debbono essere restituiti. Gli stanziamenti vanno effettuati sulla base di<br />
elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche).<br />
Gli accantonamenti al fondo per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili alla<br />
scadenza della concessione sono deducibili (a certe condizioni) solo per le imprese concessionarie<br />
della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche.<br />
La norma fiscale dispone, infatti, che per le imprese concessionarie della costruzione e<br />
dell’esercizio di opere pubbliche sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del<br />
passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili alla<br />
scadenza della concessione e delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e<br />
trasformazione che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni a cui si<br />
riferiscono. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5% del costo, e non<br />
è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene<br />
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori<br />
all’ammontare del fondo, l’eccedenza è deducibile nell’ esercizio stesso e nei successivi, ma non<br />
oltre il quinto. L’ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell’esercizio in<br />
cui avviene la devoluzione.<br />
Il fondo per manutenzione e ripristino dei beni di azienda ricevuta in affitto va costituito - in<br />
modo analogo al precedente - dalle imprese che abbiano ricevuto in affitto o in usufrutto<br />
un’azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi di cui alla previsione degli artt.<br />
2561 29 e 2562 30 del Codice Civile.<br />
Poiché non sono tra quelli previsti dalla normativa fiscale, gli accantonamenti a questo fondo (e a<br />
tutti i successivi fondi per oneri qui richiamati) sono indeducibili al fine della determinazione del<br />
reddito imponibile. Ciò da origine a crediti per imposte prepagate (nella misura in cui è probabile<br />
che in futuro sarà realizzato del reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la<br />
differenza temporanea deducibile).<br />
Il fondo per costi per lavori su commessa va costituito a fronte dei costi che si prevede,<br />
eventualmente anche sulla base di stime, di dover sostenere dopo la chiusura di una commessa (per<br />
esempio: per lo smobilizzo del cantiere, per collaudi, per penalità o garanzie contrattuali ecc.).<br />
Il fondo per copertura perdite di società partecipate va costituito, con accantonamenti per un<br />
ammontare pari all’onere assunto, nel caso in cui un’impresa abbia partecipazioni immobilizzate in<br />
società che registrano perdite che non hanno natura durevole e abbia l’obbligo o ‘intenzione di<br />
coprire tali perdite per la quota di pertinenza, a meno che il relativo onere non abbia la natura di<br />
debito, e debba quindi essere classificato come tale.<br />
Il fondo per recupero ambientale va costituito nel caso in cui un’impresa per effetto delle proprie<br />
attività causi danni all’ambiente e al territorio e in tal senso debba sostenere oneri per il<br />
disinquinamento o il ripristino.<br />
I fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali vanno costituiti nei casi in cui<br />
un’impresa in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale decida di ridurre il<br />
proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all’esodo o procedure simili o nei casi in<br />
cui chiuda alcuni reparti o linee di produzione e debba affrontare costi come quelli di demolizione<br />
29 2561. Usufrutto dell'azienda - L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddi-stingue [2563 ss ] Egli<br />
deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione [981, 985] e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli<br />
impianti [997] e le normali dotazioni di scorte [997 , 998]. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione<br />
dell'azienda si applica l'articolo 1015. La differenza tra le consistenze d'inventano all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in<br />
danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto [2112].<br />
30 2562. Affitto dell'azienda. - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda [1615ss.,<br />
2112]<br />
63
degli impianti, di asporto di materiali, di bonifica ed adattamento di locali nonché i canoni di<br />
locazione non risolvibili relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili. Tali costi non sono<br />
correlabili a prestazioni future, ma eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di<br />
competenza dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di attuare i piani di ristrutturazione e<br />
riorganizzazione. Nel conto economico gli accantonamenti devono essere inclusi nella voce "oneri<br />
straordinari".<br />
Il fondo per indennità suppletiva di clientela va costituito a fronte delle indennità da<br />
corrispondere, ai sensi dell’art. 1751 – Indennità in caso di cessazione del rapporto - cod. civ., agli<br />
agenti e ai rappresentanti di commercio nei casi di scioglimento del contratto per fatto non<br />
imputabile all’agente. Il fondo deve essere stanziato per l’importo previsto delle indennità da<br />
corrispondere, determinato anche in base a stime, tenendo conto dei dati storici.<br />
4.5.3.2 Fondi per rischi<br />
I fondi rischi sono connessi a passività potenziali (rappresentano debiti presunti), cioè a<br />
situazioni passive già esistenti ma il cui esito dipende da eventi successivi. Però non tutte le perdite<br />
derivanti da potenzialità devono dar luogo ad accantonamenti ai fondi per rischi.<br />
In proposito i Principi Contabili (in accordo con quanto previsto dagli IAS) 31 suggeriscono di<br />
verificare le seguenti condizioni:<br />
- il grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro, che porta a classificare gli eventi in<br />
probabili (l’accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti<br />
abbastanza sicuri); possibili (l’evento può accadere o verificarsi, ma il grado di realizzazione e di<br />
avveramento dell’evento futuro è inferiore al probabile) o remoti (l’evento ha scarsissime<br />
possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente);<br />
- la possibilità di stimare l’ammontare delle perdite.<br />
Le perdite connesse a passività potenziali vanno rilevate in bilancio come fondi accesi a costi,<br />
spese e perdite di competenza stimati a condizione che:<br />
a) derivino da un evento che è ritenuto probabile e<br />
b) vi sia la possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente ragionevolezza.<br />
Se nella stima dell’onere si può pervenire alla determinazione di un campo di variabilità dei<br />
valori, lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi<br />
del campo di variabilità dei valori determinati. Se nessuno dei valori stimati è più valido degli altri,<br />
va stanziato almeno il minore degli ammontari. Va però indicato nella nota integrativa il rischio<br />
delle eventuali ulteriori perdite addizionali.<br />
Nei casi in cui l’evento è probabile ma l’ammontare dell’onere non può essere stimato, e in<br />
quelli in cui l’evento è possibile, non va effettuato uno stanziamento in bilancio, ma si dovrà<br />
evidenziare nella nota integrativa ogni informazione utile affinchè il lettore possa avere i<br />
chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione, gli eventuali riflessi sul bilancio e<br />
sull'andamento dell'impresa.<br />
Nei casi in cui l’evento è remoto non è richiesta l’indicazione nella nota integrativa.<br />
Gli ammontari da stanziare in bilancio a fronte delle perdite connesse a potenzialità vanno<br />
determinati sulla base delle informazioni disponibili alla data del bilancio. Eventi che si verificano<br />
dopo la data di bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che<br />
un’attività aveva subito una perdita di valore alla stessa data vanno presi in considerazione sia al<br />
fine di determinare le potenzialità esistenti alla data del bilancio che per valutare gli effetti e gli<br />
ammontari connessi a tali situazioni 32 .<br />
31 Si veda in particolare lo IAS 10<br />
32 A tal proposito lo IAS 10 cita il seguente esempio. In un'importante richiesta di risarcimento legale avanzata contro l'impresa, tra i<br />
fattori considerati dalla dirczione aziendale nella valutazione delle potenzialità vi sono gli sviluppi della richiesta di risarcimento alla<br />
64
Gli stanziamenti relativi alle passività potenziali vanno rilevati nei fondi per rischi ed oneri 33 .<br />
Quando la perdita è molto significativa è preferibile effettuare la classificazione in un fondo<br />
separato (in accordo con l’art. 2423-ter, 3° comma, che richiede l’aggiunta di altre voci qualora il<br />
loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste agli articoli 2424 e 2425 c.c.) con<br />
spiegazione nella nota integrativa.<br />
Le perdite connesse a passività potenziali da rilevare in bilancio come accantonamenti ai fondi si<br />
possono riferire, a titolo di esempio:<br />
- a cause passive,<br />
- a inosservanza di clausole contrattuali o norme di legge,<br />
- a minacce di espropriazione,<br />
- a rischi non assicurati, o parzialmente non assicurati, verificatisi prima della chiusura<br />
dell’esercizio.<br />
Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità devono includere anche la stima<br />
delle spese legali ed altri costi che devono essere sostenuti per quella fattispecie.<br />
Poiché non sono tra quelli previsti dalla normativa fiscale, gli accantonamenti a questi fondi sono<br />
indeducibili al fine della determinazione del reddito imponibile.<br />
Ciò da origine a crediti per imposte prepagate (nella misura in cui è probabile che in futuro sarà<br />
realizzato del reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea<br />
deducibile).<br />
I principi contabili nazionali e internazionali sono concordi nell’affermare che i fondi per rischi<br />
non possono accogliere stanziamenti per rischi generici.<br />
Essi sarebbero in contrasto con i postulati del bilancio d’esercizio in quanto non si riferiscono a<br />
situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva o che<br />
abbiano determinato a quella data il deterioramento o la perdita di un’attività.<br />
A fronte di tali rischi possono però essere determinate apposite riserve di utili da costituirsi in<br />
sede di riparto degli utili e che vanno pertanto classificate tra le voci di patrimonio netto.<br />
Si possono suddividere i fondi rischi anche in base:<br />
- al legame tra elementi del patrimonio e rischi connessi;<br />
- al legame tra attività svolta dall’impresa e rischi connessi.<br />
Esempio tipico di fondo appartenente al primo raggruppamento è il fondo svalutazione crediti<br />
che rappresenta la probabile diminuzione del valore esistente a fine periodo amministrativo dei<br />
crediti verso la clientela ed è connesso con il grado di fiducia sulla solvibilità dei debitori<br />
dell’impresa.<br />
In pratica, con tale fondo rischi, si misura la probabile diminuzione del valore dei crediti che si<br />
potrà verificare in futuro a seguito di insolvenze della propria clientela.<br />
Secondo i Principi Contabili i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.<br />
Il loro valore nominale va cioè rettificato per tenere conto di:<br />
a) perdite per inesigibilità;<br />
b) resi e rettifiche di fatturazione;<br />
c) sconti e abbuoni;<br />
d) interessi non maturati;<br />
e) altre cause di minor realizzo.<br />
a) Perdite per inesigibilità<br />
II valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo svalutazione<br />
crediti. Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire:<br />
- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;<br />
- sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.<br />
data di redazione del bilancio, i pareri di esperti legali o di altri consulenti, l'esperienza dell'impresa in casi analoghi e l'esperienza di<br />
altre imprese in situazioni simili.<br />
33 L'espressione è ambigua, ma il riferimento non può che essere alla posta B.3. Altri.<br />
65
Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi 34 per i quali sussista<br />
ancora una obbligazione di regresso (pro solvendo).<br />
Non è accettabile che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite sui crediti nei vari esercizi al<br />
fine di stabilizzare i risultati d’esercizio.<br />
Il fondo verrà utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale<br />
inesigibilità sarà ritenuta definitiva. In tal modo le perdite per inesigibilità non graveranno sul<br />
conto economico degli esercizi futuri in cui si manifesteranno, ma, in ossequio ai principi della<br />
competenza e della prudenza, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono<br />
ragionevolmente prevedere.<br />
Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:<br />
- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di<br />
inesigibilità già manifestatasi;<br />
- stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile delle ulteriori perdite che si presume si<br />
dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;<br />
- valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli<br />
esercizi precedenti;<br />
- condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.<br />
A integrazione, o anche, in determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato<br />
frazionamento dei crediti) in sostituzione del procedimento sopraddetto, le perdite sui crediti<br />
possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (per<br />
esempio una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti).<br />
È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola.<br />
Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verifìcata. Tali<br />
formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del<br />
procedimento analitico descritto in precedenza.<br />
b) Resi e rettifiche di fatturazione<br />
I crediti in bilancio possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere<br />
e proprie perdite per inesigibilità.<br />
È frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi su merci o prodotti da parte dei<br />
clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione (per esempio, per merci difettose,<br />
ritardi di consegna, errori di conteggio ecc.).<br />
Questi fatti, se di ammontare rilevante, danno origine a congrui stanziamenti in bilancio.<br />
c) Sconti e abbuoni.<br />
Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli<br />
sconti e abbuoni che potranno venire concessi al momento dell’incasso ed effettuare un adeguato<br />
stanziamento in bilancio.<br />
Gli sconti ed abbuoni di natura finanziaria (derivanti per esempio dal pagamento per pronta<br />
cassa) possono essere rilevati al momento dell'incasso.<br />
d) Interessi non maturati<br />
Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti non rappresentano ancora un’attività per<br />
l’impresa e pertanto vanno riscontati. Talvolta i contratti prevedono il pagamento di interessi al<br />
34 Le operazioni di cessione dei crediti generalmente con società di factoring (di seguito denominate factor) possono avere finalità<br />
diverse: 1) finanziaria, quando il "factor" anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti. La cessione del credito può<br />
essere effettuata senza azione di regresso (pro soluto) o con azione di regresso (pro solvendo); 2) mandato all'incasso, quando il<br />
"factor" si limita a curare la riscossione per conto del cedente. I crediti ceduti in modo definitivo, senza azione di regresso (pro<br />
soluto), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto e il valore cui erano<br />
iscritti in bilancio. Qualora contrattualmente siano previste, invece, clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente<br />
e il cessionario, con la previsione di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le<br />
scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza, nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi.<br />
66
verificarsi di determinati eventi. Tali interessi vanno rico-nosciuti solo al momento in cui l’incasso<br />
è certo, che solitamente coincide con l’incasso stesso.<br />
Le cambiali attive non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti.<br />
Esse hanno normalmente una maggiore negoziabilità e più snelle procedure per il loro recupero.<br />
I principi contabili applicabili in generale ai crediti sono applicabili anche alle cambiali attive.<br />
I principi contabili italiani espongono in modo analitico le cause di rettifica del valore nominale<br />
dei crediti: perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non<br />
maturati. Va precisato che non sempre le cause suddette danno origine a stanziamenti portati in<br />
deduzione dei crediti stessi. Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti danno luogo alla<br />
rilevazione di risconti passivi evidenziati nel passivo.<br />
Esempio. Supponiamo di avere crediti vs clienti per 500 k€ e di ritenere che 20 k€ degli setssi non<br />
siano esigibili<br />
prima dell’accantonamento avremo:<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Crediti vs │ │<br />
clienti 500 k€<br />
dopo l’accantonamento<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
Crediti vs │ Fondo svalutazione Accantonamento │<br />
clienti 500 k€ crediti 20 k€ fondo svalutaz.<br />
crediti 20 k€<br />
Sul fondo svalutazione crediti, fino al 31/12/92, non c’era alcuna disposizione civilistica diretta,<br />
salvo quanto stabilito dall’art. 2425 del c.c. per i crediti:<br />
“.. i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione..”.<br />
Con la nuova formulazione dell’ari. 2424 il fondo rischi sui crediti funzionerà come partita di<br />
rettifica, analogamente ai fondi di ammortamento.<br />
Le norme tributarie prevedono dettagliati criteri di determinazione dell’ammontare fiscalmente<br />
deducibile delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.<br />
Per quanto concerne la svalutazione dei crediti, la norma in esame stabilisce che le svalutazioni<br />
dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di<br />
beni e dalle prestazioni di servizi sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del<br />
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.<br />
La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli<br />
accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in<br />
bilancio alla fine dell'esercizio.<br />
Le perdite su crediti, verificatesi nel periodo d'imposta, determinate con riferi-mento al valore<br />
nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede<br />
l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.<br />
Se in un esercizio l’ammontare complessivamente dedotto delle svalutazioni e degli accantonamenti<br />
eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a<br />
formare il reddito dell’esercizio stesso.<br />
Le svalutazioni e gli accantonamenti per crediti relativi a interessi di mora sono deducibili fino<br />
a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi maturati nell’esercizio.<br />
L’art. 71 del TUIR stabilisce i limiti entro cui l’Amministrazione Finanziaria accetta in deduzione<br />
le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti.<br />
67
Secondo l’interpretazione prevalente, ma non universalmente condivisa, tali svalutazioni e<br />
accantonamenti sono ammessi in bilancio anche se non hanno una ragione economica ma sono<br />
effettuati solo in applicazione di norme tributarie.<br />
Si segnala la inammissibilità di un atteggiamento riscontrato talvolta nella pratica, cioè quello di<br />
evitare la contabilizzazione di costi o perdite che risulterebbero indeducibili, come le svalutazioni di<br />
crediti inesigibili che eccedono i limiti stabiliti dall’art. 71 del TUIR. Non si tratta più in<br />
quest’ultimo caso di interferenza della norma fiscale, ma di un vero e proprio comportamento<br />
illecito da parte degli amministratori che può comportare conseguenze ancora più gravi se da esso<br />
deriva la distribuzione di utili non conseguiti. In altri termini, è necessario imputare in bilancio le<br />
svalutazioni presunte su crediti anche quando sono di importo superiore ai limiti stabiliti dalla<br />
norma fiscale, creando per maggior chiarezza un fondo svalutazione crediti tassato separato da<br />
quello ammesso in deduzione dal Fisco e, rilevando, se recuperabili, i crediti per imposte prepagate.<br />
Simili, nel processo di formazione del bilancio, al fondo svalutazione crediti sono il fondo<br />
svalutazione di titoli e il fondo oscillazione cambi.<br />
Esempio tìpico di fondi rischi, derivanti dal legame tra attività dell’impresa e rischi, è il fondo<br />
responsabilità civile; questo rappresenta il debito presunto che misura futuri possibili oneri<br />
connessi con l’attività produttiva svolta dall'impresa (danni a persone o cose provocati dal processo<br />
produttivo attuato).<br />
La considerazione di tali eventi possibili e delle loro conseguenze negative per l’impresa, se non<br />
vi è adeguata copertura assicurativa (o anche a integrazione di que-sta), può indurre a effettuare nel<br />
bilancio d’esercizio la seguente iscrizione di voci (di facile comprensione):<br />
68<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
│Fondo responsab. Accantonamento│<br />
civile per responsabil.<br />
civile<br />
4.6 Fondo per il Tfr (trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)<br />
Altro fondo appartenente al terzo raggruppamento, individuato al par. 4, che per il cod. civ.<br />
deve essere collocato nella sezione del passivo dello stato patrimoniale alla classe C) Trattamento<br />
di fine rapporto di lavoro subordinato è il TFR o fondo liquidazione personale, tipico della<br />
legislazione italiana. Si tratta in effetti di un vero e proprio debito, certo nel suo ammontare e<br />
incerto solo nell’epoca della liquidazione. Esso rappresenta il debito maturato nei confronti dei<br />
dipendenti, relativamente a una parte dei costi del personale, che non viene pagato nel periodo<br />
amministrativo osservato, ma che viene differito al momento in cui il rapporto di lavoro verrà a cessare<br />
per qualunque motivo, dipendente o indipendente dalla volontà del lavoratore.<br />
Il diritto al trattamento di fine rapporto (o liquidazione), da considerare una retribuzione<br />
differita, erogata una tantum al lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro con l’impresa, è un<br />
diritto riconosciuto dal nostro ordinamento, come si può rilevare dall’art. 2120 c.c. che detta anche<br />
le modalità con cui tale trattamento cresce anno per anno 35 . La quota annua di liquidazione<br />
35 Il 1° luglio 2005 è stato varato dal Consiglio dei Ministri e avviato all’esame del Parlamento e delle parti sociali lo schema di<br />
decreto legislativo che prevede il processo di trasformazione del Tfr da forma di risparmio forzoso ad accantonamento previdenziale.<br />
Il comma 7 dell’art. 8 del provvedimento prevede, infatti, come regola generale, che il Tfr che maturerà dopo l’entrata in vigore del<br />
decreto debba essere trasferito alle forme pensionistiche complementari, anche indipendentemente da una adesione “compiuta” ai<br />
fondi stessi, cioè anche in assenza di una contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Per evitare questo trasferimento,<br />
i lavoratori che non intendono aderire alla previdenza complementare, dovranno dichiararlo in modo esplicito entro 6 mesi dalla data<br />
di entrata del provvedimento o, se assunti successivamente, entro 6 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori dipendenti si porrà<br />
pertanto nei prossimi mesi il problema di decidere se continuare a puntare su una somma immediatamente e totalmente disponibile in<br />
caso di cessazione del rapporto di lavoro o se trasformarne radicalmente la natura. Il trasferimento alla previdenza complementare<br />
comporta infatti l’allun-gamento dei tempi di percezione: il lavoratore riceverà il Tfr non più ogni volta che cessa il rapporto di
maturata a favore del personale dipendente è evidentemente un costo d’esercizio, che va a<br />
incrementare il fondo Tfr. Essa costituisce l’accantonamento (sempre in quanto costo non<br />
monetario) al fondo in oggetto, effettuato a fine del periodo amministrativo. Per esempio, se a fine<br />
anno n il fondo risulta iscritto nello stato patrimoniale nel modo seguente:<br />
Fine anno n<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
│ Fondo Tfr 200 k€<br />
a fine anno (n + 1) risulterà -sulla base di un conteggio del trattamento di fine rapporto relativo<br />
all’anno (n+1) pari a 22 k€- la seguente situazione:<br />
Fine anno (n + 1)<br />
STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />
│Fondo TFR 222 k€ Accantonamento │<br />
fondo Tfr 22k€<br />
4.7 Osservazioni conclusive<br />
A conclusione dell’esame delle operazioni in corso a fme esercizio, è necessaria una puntualizzazione.<br />
Quando si è parlato di accantonamenti, non si è mai inteso riferirsi a spese rappresentate da<br />
uscite di denaro o da debiti effettivi, ma semplicemente a oneri iscritti nel conto economico, al fine<br />
di addivenire a una determinazione del reddito d’esercizio che tenga conto dei potenziali riflessi<br />
economici negativi connessi con la gestione svolta, ma che non hanno avuto ancora una manifestazione<br />
finanziaria.<br />
Cosi come, quando si parla di fondi, non devono intendersi materiali accumuli di denaro attuati<br />
per far fronte a eventi futuri negativi ma, semplicemente, a voci iscritte nel passivo dello stato<br />
patrimoniale al solo scopo di determinare un valore del capitale netto, ossia dell’entità dei mezzi<br />
propri dell’impresa, che tenga conto degli im-pegni che si potrebbero sostenere (fondi rischi) o che<br />
sicuramente si dovranno sostenere (fondi spese) in futuro al verifìcarsi degli eventi di cui sopra.<br />
Inoltre, esaminando le varie operazioni, è stato presentato il conto economico nella vecchia forma<br />
a sezioni divise allo scopo di favorire la comprensione degli elementi che lo compongono. Questa<br />
forma valida fino al 31/12/1992 è stata sostituita con quella scalare per effetto del d.lgs. 127/91 che<br />
ha attuando la IV direttiva CEE, e che è stata integrata successivamente dal D.Lgs. 17 gennaio<br />
2003, n. 6, attuativo della riforma del diritto societario.<br />
lavoro, ma solo quando matura i requisiti per il trattamento previdenziale da parte del Fondo e cioè quando raggiungerà un’età<br />
anagrafica da un minimo di 60 anni a un massimo di 65 anni a seconda del regime pensionistico al quale appartiene. Ne diluisce<br />
anche il modo di percezione. Solo una parte infatti potrà essere percepita in un’unica soluzione. Il resto dovrà necessariamente essere<br />
trasformato in rendita periodica, cioè in una minipensione che sarà corrisposta mensilmente. Sarà diverso anche il “rendimento”: il<br />
Tfr che resta in azienda continuerà ad essere rivalutato secondo le regole fissate dall’art. 2120 del c.c., che in ogni caso garantiscono<br />
un rendimento fisso pari all’1,5% più il 75% dell’aumento del costo della vita, rendimento sicuramente “dignitoso” in particolare in<br />
periodi caratterizzati da una bassa inflazione. Il Tfr che confluirà nei fondi sarà invece soggetto alle fluttuazioni dei marcati<br />
finanziari.<br />
69
5. LA STRUTTURA DEL B<strong>IL</strong>ANCIO D’ESERCIZIO<br />
(secondo il D.Lgs. 9/4/91 n. 127, attutivo della IV Direttiva CEE, e il D.Lgs. 17/1/2003 n. 6<br />
di attuazione della riforma del diritto societario)<br />
5.1 La composizione del bilancio d’esercizio<br />
L’art. 2423 del c.c. (post d.lgs. 127/91 e post riforma d.lgs. 6/2003) così recita: “Gli<br />
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal<br />
conto economico e dalla nota integrativa.”<br />
Sotto il profilo formale si nota l’uso di un linguaggio più aderente alla materia economicoaziendale;<br />
infatti, viene chiamato stato patrimoniale il prospetto che, erroneamente, veniva<br />
chiamato bilancio nella vecchia normativa.<br />
Sotto l’aspetto sostanziale è stato introdotto un nuovo documento (la nota integrativa) con la<br />
esclusiva funzione di fornire una serie di analitiche informazioni che completino e spieghino le<br />
poste dello stato patrimoniale e del conto economico.<br />
Tale funzione, invece, nella normativa valida fino al 31/12/1992, veniva delegata alla relazione<br />
degli amministratori che, essendo un allegato al bilancio, assumeva an-che la funzione di illustrare<br />
l’andamento gestionale dell'impresa. Quest’ultimo ed esclusivo compito è delegato, attualmente,<br />
alla relazione sulla gestione che costituisce un allegato del bilancio; infatti l’art. 2428 c.c. impone<br />
che: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione<br />
della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha<br />
operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli<br />
investimenti”.<br />
L’introduzione della nota integrativa, ovvero di un documento esclusivo che informa sul bilancio,<br />
comporta una maggiore comprensibilità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti interessati,<br />
tenuto conto anche delle particolareggiate informazioni che, secondo l’art. 2427 c.c., devono essere<br />
contenute nella nota integrativa.<br />
La Figura II.2 (pagina 3) mostra schematicamente la composizione del bilancio di esercizio post<br />
riforma.<br />
5. 2 Principi generali<br />
II bilancio d’esercizio (nelle sue tre parti, tra loro integratisi, Fig. II.2) deve essere comprensibile<br />
(chiaro) e deve rappresentare la complessa realtà aziendale con verità e correttezza (comma 2°, art.<br />
22423 c.c.). Il bilancio, dunque, deve presentare il «quadro fedele»; il che implica la redazione dello<br />
stesso in base alle norme di legge e, per quanto esse non dispongano, secondo corretti principi<br />
contabili 36 .<br />
In ogni caso, come prescritto dallo stesso art. 2423, 3° comma c.c., vale il principio<br />
dell’informativa supplementare: il bilancio deve fornire ulteriori informazioni allorché quelle<br />
richieste dalle disposizioni di legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione vera e<br />
corretta dei dati relativi all’impresa in funzionamento.<br />
Inoltre, vale anche il principio della deroga alle disposizioni di legge, in casi eccezionali, qualora<br />
la loro applicazione impedisca la rappresentazione veritiera e corretta. In questo caso deve essere<br />
evidenziato nella nota integrativa il motivo della deroga, nonché l’effetto che la medesima deroga<br />
ha prodotto sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico. In concreto, l’effetto<br />
della deroga consisterà in una variazione (incremento o decremento) del risultato economico e del<br />
patrimonio netto rappresentati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale. A<br />
chiarimento di quanto detto viene rappresentato in Fig.<strong>III</strong>.34 uno schema riassuntivo sull’applicazione<br />
dell’art. 2423 del c.c. alla redazione del bilancio.<br />
36 Vedi paragrafo 5.8.2<br />
70
I principi della informativa supplementare e della deroga rappresentano due fondamentali novità<br />
rispetto alla precedente normativa, tenuto conto di un complesso coordinato di norme, tendenti alla<br />
realizzazione di un fedele quadro informativo.<br />
<strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO <strong>D'ESERCIZIO</strong> SECONDO L'ART. 2423 c.c.<br />
Principi generali sulla<br />
redazione del bilancio<br />
Chiarezza<br />
Rappresentazione<br />
veritiera e corretta<br />
Corollari<br />
Informativa<br />
supplementare<br />
Deroga in casi<br />
eccezionali<br />
Significato<br />
Comprensibilità da<br />
parte di persone di<br />
media cultura<br />
contabile<br />
Non verità oggettiva,<br />
in quanto<br />
irraggiungibile con<br />
riferimento ai valori<br />
stimati, ma<br />
comportamento di<br />
buona fede degli<br />
amministratori che<br />
operano con<br />
correttezza le stime e<br />
le iscrizioni in bilancio<br />
Si devono fornire le<br />
informazioni<br />
complementari a<br />
quelle stabilite dalla<br />
legge, se esse sono<br />
insufficienti<br />
Inapplicabilità delle<br />
norme di legge se<br />
risulta impedita la<br />
rappresentazione<br />
veritiera e corretta<br />
5.3 I principi di redazione del bilancio<br />
Come si realizzano?<br />
Rispettando:<br />
- le norme di legge<br />
- i principi contabili<br />
Rappresentando:<br />
- gli aspetti fisiologici<br />
dell'impresa da un<br />
punto di vista<br />
patrimoniale,<br />
finanziario ed<br />
economico (impresa<br />
redditiva, in perdita,<br />
con difficoltà<br />
economiche e/o<br />
finanziarie ..)<br />
Fornendo:<br />
- le informazioni<br />
complementari<br />
necessarie od<br />
opportune<br />
eventualmente<br />
derogando la legge<br />
solo in casi eccezionali<br />
motivando e indicando<br />
gli effetti della deroga<br />
nella nota integrativa<br />
Figura <strong>III</strong>.34<br />
I principi di redazione costituiscono delle regole fondamentali che gli amministratori devono<br />
osservare nel processo di formazione del bilancio d’esercizio al fine di garantire la comprensibilità<br />
e la rappresentazione veritiera e corretta. Tali principi contenuti nell’articolo 2423-bis del codice<br />
civile (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 127/91) sono riassunti nella tabella seguente che ne evidenzia<br />
anche il significato.<br />
71
72<br />
PRINCIPI DI REDAZIONE (art. 2423 bis c.c.)<br />
Denominazione Significato<br />
1) Continuità della gestione La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva<br />
della continuazione dell’attività (cri-teri di funzioname nto: servono a<br />
determinare il patrio-nio di una impresa destinata a vivere).<br />
2) Prudenza La valutazione e la iscrizione delle poste di bilancio de-vono rispettare<br />
le seguenti regole:<br />
a) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura<br />
dell’esercizio;<br />
b) si deve tener conto delle perdite e oneri anche se presunti, ovvero<br />
conosciuti dopo la chiusura dell’eser-cizio*.<br />
3) Competenza Si deve tener conto dei proventi e degli oneri im-putabili al periodo<br />
amministrativo (ricavi e costi d’e-sercizio) indipendentemente dalla<br />
data di incasso e pagamento.<br />
4) Costanza dei criteri di valutazione I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio<br />
all’altro. Viene così garantita la compa-tibilità dei bilanci. Le deroghe<br />
sono eccezionali**.<br />
5) Separazione o valutazione separata Gli elementi eterogenei compresi in singole voci di bi-lancio devono<br />
esere valutati secondo diversi criteri di valutazione***.<br />
* Questo principio è una regola cardine, per cui deve tenersi conto, indipendentemente dal risultato economico (utile o perdita)<br />
degli elementi che comportano l'iscrizione di costi o perdite.<br />
** Con le nuove disposizioni del c.c. si è controllata la legittimità della teoria dell'equilibrio dei risultati economici perseguito<br />
tramite il cambio dei criteri di valutazione. Le deroghe ai criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali.<br />
L'individuazione dei casi eccezionali significa eventi di rilievo non dovuti al mercato ne alla gestione, ma a eventi straordinari in<br />
senso proprio: alluvione, incendi, guerra ecc. In tali casi la nota integrativa deve:<br />
a) motivare la deroga;<br />
b) indicare l'effetto sul risultato e sul patrimonio netto. L'effetto, dunque, deve essere imputato al conto economico in positivo o<br />
in negativo anziché a una riserva indisponibile (che non può essere distribuita) come previsto dalla regola generale dell'art.<br />
2423. La deroga ai criteri di valutazione è norma speciale e prevale su quella generale prevista dall'ari. 2423. Gli amministratori<br />
e gli organi di controllo sono responsabili della motivazione di eccezionalità.<br />
*** Questo principio, ispirato all'obiettivo della chiarezza, consente di esporre in bilancio voci omogenee in mo-do da poter<br />
effettuare comparazioni:<br />
- nel tempo (confronto fra bilanci della stessa azienda riferiti a esercizi successivi);<br />
- nello spazio (confronto fra bilanci riferiti a imprese dello stesso settore).<br />
- nello spazio (confronto fra bilanci riferiti a imprese dello stesso settore).<br />
In questo senso vi rientra comprensibilmente anche l'unità di moneta in cui sono espresse le voci.<br />
Questo principio non deve essere confuso con il divieto di compensi dipartite che riguarda l'esposizione delle voci in bilancio<br />
(vedi art. 2423 ter c.c.).<br />
I principi sopra illustrati risultano tradotti, per la prima volta, in norme giuridiche; infatti, in<br />
precedenza, non erano regolati nel nostro ordinamento, pur esistendo sotto forma di regole generali<br />
di comportamento (postulati di bilancio) da seguire per la corretta rappresentazione della situazione<br />
aziendale.<br />
Ciò, evidentemente, contribuisce, nel quadro dell’intera normativa approvata, a rendere il<br />
bilancio d’esercizio uno strumento sempre più trasparente nei confronti di tutti i soggetti ad esso<br />
interessati.<br />
5.4 Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico<br />
La struttura che deve avere lo stato patrimoniale è indicata nell’ art. 2424 del codice civile, quella<br />
del conto economico nell’art. 2425 (vedi Appendice). Per entrambi si tratta di una struttura<br />
relativamente rigida. Più avanti si indicheranno le poche possibilità di modifica ammesse.
5.4.1 La struttura dello stato patrimoniale: aspetti generali<br />
II decreto legislativo 127/91 (art. 5) introduce nel nostro ordinamento giuridico uno schema<br />
obbligatorio di stato patrimoniale, salvo alcune variazioni (assestamenti nell’esposizione formale),<br />
peraltro stabilite. Ciò rappresenta un’innovazione rispetto alla precedente normativa che prevedeva<br />
un contenuto minimo obbligatorio senza però fornire uno schema vincolante di classificazione della<br />
parte attiva e passiva.<br />
In altre parole, il contenuto dello stato patrimoniale viene descritto esclusivamente in termini di<br />
schema obbligatorio con l’elencazione delle voci in esso contenute. Non è uno “schema minimo”<br />
(a differenza di come viene presentato l’analogo documento nello IAS 1), né sono descritti lo scopo<br />
e il criterio ordinatore in base ai quali il documento dovrebbe essere preparato e redatto. È una<br />
semplice esposizione di voci suddivise in quattro aggregati per l’attivo e cinque per il passivo,<br />
secondo la cadenza formale descritta.<br />
Al fine di comprendere il documento civilistico, integriamo, quindi, i contenuti assenti nella<br />
norma con quanto sostenuto in dottrina.<br />
Lo scopo dello stato patrimoniale è quello di illustrare, a fine esercizio, relativamente al<br />
patrimonio disponibile, le forme di investimento delle risorse finanziarie e le fonti di acquisizione<br />
delle stesse; da ciò deriva l’oggetto del documento patrimoniale, che nel suo schema consiste:<br />
- nella struttura degli impieghi (attività), intesa come la composizione e la consistenza dei beni<br />
/materiali e immateriali) disponibili per l’esercizio dell’attività produttiva e degli impieghi<br />
finanziari (crediti, titoli e liquidità);<br />
- nella struttura delle fonti finanziarie (passività), che riguarda l’entità e la composizione sia dei<br />
finanziamenti ricevuti sotto forma di indebitamento da terzi (obbligazioni) sia dei mezzi propri<br />
(patrimonio netto).<br />
Lo schema da rappresentare a sezioni divise risulta composto dalle seguenti voci (Fig.<strong>III</strong>.35):<br />
STATO PATRIMONIALE (31/12/n)<br />
ATTIVO Anno n Anno (n-1)<br />
(euro) (euro)<br />
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti, con<br />
separata indicazione della parte già richiamata XXX XXX<br />
B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI<br />
I - Immobilizzazioni immateriali: XX XX<br />
1. Costi d'impianto e di ampliamento XX XX<br />
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità XX XX<br />
3. Diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione<br />
delle opere dell' ingegno XX XX<br />
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili XX XX<br />
5. Avviamento XX XX<br />
6. Immobilizzazioni in corso e acconti XX XX<br />
7. Altre XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
II - Immobilizzazioni materiali:<br />
1. terreni e fabbricati XX XX<br />
2. impianti e il macchinario XX XX<br />
3. attrezzature industriali e commerciali XX XX<br />
4. altri beni XX XX<br />
5. Immobilizzazioni in corso e acconti XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
<strong>III</strong> - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna<br />
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:<br />
73
74<br />
1. Partecipazioni in:<br />
a) imprese controllate X X<br />
b) imprese collegate X X<br />
c) imprese controllanti X X<br />
d) altre imprese X X<br />
Totale XX XX<br />
Dovuti entro Dovuti oltre<br />
l’anno l’anno<br />
(n) (n-1) (n) (n-1)<br />
2. Crediti:<br />
a) verso imprese controllate X X X X X X<br />
b) verso imprese collegate X X X X X X<br />
c) verso imprese controllanti X X X X X X<br />
d) verso altri X X X X X X<br />
Totale XX XX XX XX XX XX<br />
3. Altri titoli XX XX<br />
4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore<br />
nominale complessivo XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
Totale immobilizzazioni (B) XXX XXX<br />
C) ATTIVO CIRCOLANTE<br />
I - Rimanenze<br />
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo XX XX<br />
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati XX XX<br />
3. Lavori in corso su ordinazione XX XX<br />
4. Prodotti finiti e merci XX XX<br />
5. Acconti. XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,<br />
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:<br />
Dovuti entro Dovuti oltre<br />
l’anno l’anno<br />
(n) (n-1) (n) (n-1)<br />
1. Verso clienti X X X X XX XX<br />
2. Verso imprese controllate X X X X XX XX<br />
3. Verso imprese collegate X X X X XX XX<br />
4. Verso controllanti X X X X XX XX<br />
5. Verso altri X X X X XX XX<br />
Totale XX XX XX XX XXX XXX<br />
<strong>III</strong> - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:<br />
1. Partecipazioni in imprese controllate XX XX<br />
2. Partecipazioni in imprese collegate XX XX<br />
3. Partecipazioni in imprese controllanti XX XX<br />
4. Altre partecipazioni XX XX<br />
5. Azioni proprie, con indicazione anche del valore<br />
nominale complessivo XX XX<br />
6. Altri titoli. XX XX<br />
Totale<br />
IV - Disponibilità liquide<br />
1. Depositi bancari e postali; XX XX<br />
2. Assegni; XX XX<br />
3. Danaro e valori in cassa. XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
Totale attivo circolante (C) XXX XXX<br />
D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti XXX XXX<br />
TOTALE ATTIVO XXX XXX
PASSIVO Anno n Anno (n-1)<br />
(euro) (euro)<br />
A) PATRIMONIO NETTO<br />
I – Capitale XX XX<br />
II - Riserva da sovrapprezzo azioni XX XX<br />
<strong>III</strong> - Riserve di rivalutazione XX XX<br />
IV - Riserva legale XX XX<br />
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio XX XX<br />
VI - Riserve statutarie e facoltative XX XX<br />
VII - Altre riserve, distintamente indicate XX XX<br />
V<strong>III</strong> - Utili (perdite) portate a nuovo XX XX<br />
IX - Utile (perdita) d'esercizio XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:<br />
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; XX XX<br />
2. Per imposte; XX XX<br />
3. Altri XX XX<br />
Totale XXX XXX<br />
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI<br />
LAVORO SUBORDINATO XXX XXX<br />
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli<br />
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: Dovuti entro Dovuti oltre<br />
l’anno l’anno<br />
(n) (n-1) (n) (n-1)<br />
1. Obbligazioni X X X X XX XX<br />
2. Obbligazioni convertibili X X X X XX XX<br />
3. Debiti verso banche X X X X XX XX<br />
4. Debiti v/altri finanziatori X X X X XX XX<br />
5. Acconti X X X X XX XX<br />
6. Debiti verso fornitori X X X X XX XX<br />
7. Debiti rappresentati da titoli di credito X X X X XX XX<br />
8. Debiti verso imprese controllate X X X X XX XX<br />
9. Debiti verso imprese collegate X X X X XX XX<br />
10. Debito verso controllanti X X X X XX XX<br />
11. Debiti tributari X X X X XX XX<br />
12. Debiti verso istituti di previdenza e<br />
di sicurezza sociale X X X X XX XX<br />
13. Altri debiti X X X X XX XX<br />
Totale XX XX XX XX XXX XXX<br />
E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti. XXX XXX<br />
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO XXX XXX<br />
In calce allo Stato Patrimoniale, nell’attivo e nel passivo:<br />
1) le cauzioni degli amministratori e dei dipe ndenti;<br />
2) le altre partite di giro e i conti d’ordine.<br />
Fig. <strong>III</strong>.35<br />
Nello schema sopra rappresentato si nota una strutturazione in classi principali (contrassegnate<br />
da lettere dell’alfabeto), sottoclassi (evidenziate da numeri romani) e voci analitiche (indicate con<br />
numeri arabi). (Cfr. art. 2423 ter cod. civ.).<br />
In concreto la classificazione è ordinata secondo diversi gradi di dettaglio che, in alcuni casi,<br />
sono immodificabili mentre, in altri, risultano adattabili.<br />
Si riporta nella Fig.<strong>III</strong>.36 uno schema che evidenzia le caratteristiche strutturali dello stato<br />
patrimoniale.<br />
75
1 Fig. <strong>III</strong>.36<br />
Lettera alfabeto maiuscola<br />
Gruppo<br />
Immodificabile<br />
Es.: B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI<br />
2<br />
Numero romano<br />
Sottogruppo<br />
Immodificabile<br />
Es.: <strong>III</strong> Immobilizzazioni<br />
Finanziarie<br />
3<br />
Numero arabo<br />
Voce di bilancio<br />
Adattabile<br />
Es.: 2) Crediti<br />
4<br />
Lettera alfabeto minuscola<br />
Sottovoce di bilancio<br />
Adattabile<br />
Es.: a) Imprese controllate<br />
Nello schema di dettaglio dello stato patrimoniale di Fig. <strong>III</strong>.35 possiamo evidenziare i seguenti<br />
raggruppamenti (gruppi e sottogruppi) fondamentali che saranno commentati nei successivi<br />
paragrafi.<br />
76<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
ATTIVO PASSIVO<br />
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSA- A) PATRIMONIO NETTO<br />
MENTI ANCORA DOVUTI<br />
B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI B) FONDO RISCHI E ONERI<br />
I - Immobilizzazioni immateriali<br />
II – Immobilizzazioni materiali<br />
<strong>III</strong> – Immobilizzazioni finanziarie<br />
C) ATTIVO CIRCOLANTE C) TRATTAMENTO DI FINE<br />
I – Rimanenza RAPPORTO<br />
II - Crediti<br />
<strong>III</strong> - Attività finanziaria<br />
IV - Disponibilità liquida<br />
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D) DEBITI<br />
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI<br />
5.4.2 Composizione del patrimonio netto<br />
II patrimonio netto risulta chiaramente separato dalle altre voci del passivo e comprende tutti gli<br />
elementi positivi o negativi che concorrono a determinarlo.<br />
Il patrimonio netto risulta così suddiviso:
A) PATRIMONIO NETTO<br />
I Capitale (sociale)<br />
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni<br />
<strong>III</strong> Riserva di rivalutazione<br />
IV Riserva legale<br />
V Riserva per azioni proprie in portafoglio<br />
VI Riserva statutaria<br />
VII Altre riserve<br />
V<strong>III</strong> Utili (perdite) portati a nuovo*<br />
IX Utile (perdita) dell’esercizio<br />
(*) In questa voce sono classificati i risultati degli esercizi precedenti per i quali l’assemblea (organo decisionale delle<br />
società di capitali) abbia deliberato di riportarli al nuovo esercizio in attesa di una delibera in merito.<br />
Il significato delle precedenti prime sei voci è ormai noto, pertanto, in questa sede ci limitiamo a<br />
osservare che la voce «VII Altre riserve» ha carattere residuale e può comprendere riserve di<br />
diversa natura. A titolo esemplificativo se ne indicano alcune:<br />
Riserva per conguaglio dividendi (o per interessi di conguaglio)<br />
Riserva per rinnovamento impianti, macchinari<br />
Versamenti di soci in c/capitale o a fondo perduto<br />
Riserva per ammortamenti anticipati<br />
Riserva per sopravvenienze attive<br />
Riserva per stabilizzazione dividendi<br />
5.4.3 Conclusioni sullo stato patrimoniale<br />
Lo stato patrimoniale redatto secondo il d.lgs.127/91 non risponde a criteri finanziari. Infatti, le<br />
poste dell’attivo e del passivo non risultano ordinate secondo criteri finanziari di liquidità e di<br />
esigibilità 37 , bensì secondo i criteri della destinazione economica (investimenti) e secondo la<br />
provenienza delle fonti di finanziamento, inteme ed esterne. La struttura recepita dal nostro<br />
legislatore è, senz’altro, in grado di fornire informazioni di carattere finanziario ma mostra ancora<br />
degli ostacoli a una più corretta e completa informativa.<br />
Tali ostacoli possono essere rimossi mediante una riclassificazione finanziaria che, comunque,<br />
appare più agevole rispetto a quella ottenibile da uno stato patrimoniale redatto in conformità con la<br />
vecchia normativa.<br />
Infine, si nota che la legge, in conformità alla funzione informativa del bilancio, prescrive che:<br />
1) nella nota integrativa debba essere annotata l’appartenenza di elementi attivi e passivi anche<br />
a voci diverse da quella nella quale è iscritto, quando ciò risulti essenziale per la comprensione del<br />
bilancio stesso 38 ;<br />
2) debba essere riportata l’indicazione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale I conti<br />
d’ordine, pur non costituendo attività ne passività, rappresentano delle annotazioni pro memoria in<br />
forma sistematica di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale.<br />
In concreto, essi forniscono informazioni sui beni di terzi presso l’azienda o beni dell'impresa<br />
presso terzi, sui contratti già stipulati ma con esecuzione differita, su rischi ceduti o assunti, su<br />
garanzie prestate o ricevute.<br />
A proposito delle garanzie, l’art. 2424 del c.c. prevede che venga operata una distinzione fra<br />
fideiussioni, avalli e altre garanzie personali e garanzie reali (prestate sia direttamente sia<br />
37<br />
Il criterio della liquidità sarà applicato, invece, nello schema di riclassificazione dello stato patrimoniale utiliz-zato per l’analisi di<br />
bilancio.<br />
38<br />
Vedere i bilanci esposti nel precedente paragrafo che risultano conformi alla vecchia normativa.<br />
77
indirettamente), evidenziando separatamente per ciascun tipo di garanzie quelle prestate a favore di<br />
società controllate, collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste<br />
ultime.<br />
Questa disposizione sulle garanzie non trova precedenti nella vecchia normativa la quale,<br />
comunque, prescriveva l’iscrizione in bilancio dei conti d’ordine.<br />
I conti d’ordine si rappresentano in bilancio come segue e per lo stesso importo sia nella<br />
sezione dell’attivo sia in quella del passivo.<br />
78<br />
STATO PATRIMONIALE<br />
ATTIVO PASSIVO<br />
Fig. <strong>III</strong>.38<br />
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSA- A) PATRIMONIO NETTO<br />
MENTI ANCORA DOVUTI<br />
B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI B) FONDO RISCHI E ONERI<br />
I - Immobilizzazioni immateriali<br />
II – Immobilizzazioni materiali<br />
<strong>III</strong> – Immobilizzazioni finanziarie<br />
C) ATTIVO CIRCOLANTE C) TRATTAMENTO DI FINE<br />
I – Rimanenza RAPPORTO<br />
II - Crediti<br />
<strong>III</strong> - Attività finanziaria<br />
IV - Disponibilità liquida<br />
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D) DEBITI<br />
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI<br />
TOTALE ATTIVO 1.000 TOTALE ATTIVO + PN 1.000<br />
Conti d’ordine Conti d’ordine<br />
Beni in leasing 50 Creditori c/leasing 50<br />
Merci da ricevere 15 Fornitori c/impegni 15<br />
Clienti c/impegni 20 Merci da consegnare 20<br />
Efetti scontati 5 Banche per effetti scontati 5<br />
Fideiussioni a società controllate 110 Fideiussioni per conto di società 110<br />
Totale generale 1.200 Totale generale 1.200<br />
5.4.4 La struttura del conto economico<br />
Il d.lgs. n. 127/91 introduce le maggiori novità nello schema del conto economico che riassume i<br />
risultati raggiunti dall'impresa.<br />
La legge, pur operando sempre una classificazione dei ricavi e dei costi per natura, introduce un<br />
prospetto a forma scalare (dai ricavi al risultato netto) che permette di determinare risultati<br />
economici intermedi rispetto all’utile o la perdita di esercizio. Il nuovo conto economico viene<br />
denominato “A valore e costi integrali della produzione ottenuta” 39 si distingue nettamente dal<br />
conto «Profitti e perdite» e costì, ricavi e rimanenze previsto dalla vecchia normativa. Infatti, esso<br />
deve essere predisposto secondo uno schema obbligatorio che contenga specifici raggruppamenti<br />
stabiliti dalla legge. La normativa precedente stabiliva solo il contenuto minimo obbligatorio del<br />
conto profitti e perdite.<br />
39<br />
In questo scheme i ricavi e i costi invece di essere collocati in due sezioni diverse sono posti in sequenza logica in modo da migliorare<br />
l’informativa sulla situazione economica.
L’art. 2425 .c.c. stabilisce che il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente<br />
schema:<br />
CONTO ECONOMICO (anno n) Fig. <strong>III</strong>.39<br />
n (n-1)<br />
€ €<br />
A) Valore della produzione:<br />
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; XX XX<br />
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,<br />
semilavorati e finiti; XX XX<br />
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; XX XX<br />
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; XX XX<br />
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in<br />
conto esercizio. XX XX<br />
Totale valore della produzione. XX XX<br />
B) Costi della produzione:<br />
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; XX XX<br />
7) per servizi; XX XX<br />
8) per godimento di beni di terzi; XX XX<br />
9) per il personale:<br />
a) salari e stipendi; XX XX<br />
b) oneri sociali; XX XX<br />
c) trattamento di fine rapporto; XX XX<br />
d) trattamento di quiescenza e simili; XX XX<br />
e) altri costi; XX XX<br />
10) ammortamenti e svalutazioni:<br />
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; XX XX<br />
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; XX XX<br />
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; XX XX<br />
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle<br />
disponibilità liquide; XX XX<br />
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo<br />
e merci; XX XX<br />
12) accantonamenti per rischi; XX XX<br />
13) altri accantonamenti; XX XX<br />
14) oneri diversi di gestione XX XX<br />
Totale costi della produzione XX XX<br />
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). XX XX<br />
C) Proventi e oneri finanziari<br />
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a:<br />
- imprese controllate XX XX<br />
- imprese collegate; XX XX<br />
16) altri proventi finanziari: XX XX<br />
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione XX XX<br />
di quelli da:<br />
- imprese controllate XX XX<br />
- imprese collegate XX XX<br />
- imprese controllanti; XX XX<br />
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da:<br />
- imprese controllate XX XX<br />
- imprese collegate XX XX<br />
- imprese controllanti XX XX<br />
- da banche per interessi attivi XX XX<br />
- altri proventi finanziari; XX XX<br />
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso:<br />
- imprese controllate XX XX<br />
- imprese collegate XX XX<br />
79
- imprese controllanti XX XX<br />
- banche per interessi passivi XX XX<br />
- altri per interessi passivi XX XX<br />
- altri oneri finanziari XX XX<br />
17 bis) utili e perdite su cambi XX XX<br />
Totale (15 + 16 – 17 ± 17 bis). XX XX<br />
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:<br />
18) rivalutazioni:<br />
a) di partecipazioni; XX XX<br />
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />
19) svalutazioni:<br />
a) di partecipazioni; XX XX<br />
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. XX XX<br />
Totale delle rettifiche (18-19). XX XX<br />
E) Proventi e oneri straordinari:<br />
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i<br />
cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); XX XX<br />
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i<br />
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative<br />
a esercizi precedenti. XX XX<br />
Totale delle partite straordinarie (20-21). XX XX<br />
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D± E); XX XX<br />
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; XX XX<br />
23) utile (perdite) dell'esercizio. XX XX<br />
Il conto economico “A valore e costi integrali della produzione ottenuta “ risulta composto da<br />
tre gradi di dettaglio, secondo il seguente schema strutturale:<br />
1° Fig. <strong>III</strong>.40<br />
Lettera alfabeto maiuscola<br />
Gruppo<br />
Immodificabile<br />
Es.: C) Proventi e oneri finanziari<br />
2°<br />
Numero arabo<br />
Voce di bilancio<br />
Adattabile<br />
Es.: 16) Altri proventi finanziari<br />
3°<br />
Lettera alfabeto minuscola<br />
Sottovoce di bilancio<br />
Adattabile<br />
Es.: d) proventi diversi<br />
Il 1° grado è immodificabile, mentre il 2° e il 3° sono adattabili. A diffrenza<br />
dello stato patrimoniale non vi sono sottoclassi (o sottogruppi) rappresentati<br />
da numeri romani. Per ogni voce del C.E. dev’essere indicato l’importo della<br />
voce corrispondente dell‘esercizio precedente. Sono vietati i compensi di partite.<br />
Nel conto economico presentato in dettaglio nella Fig.<strong>III</strong>.39 si possono evidenziare i seguenti<br />
fondamentali raggruppamenti:<br />
80
A) Valore della produzione<br />
B) Costi della produzione<br />
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)<br />
C) Proventi e oneri finanziari<br />
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie<br />
E) Proventi e oneri straordinari<br />
Risultato prima delle imposte<br />
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;<br />
23) Utile o perdita dell'esercizio<br />
5.4.5 Conclusioni sul conto economico<br />
II conto economico, ai sensi del d.lgs. 127/91 e del d.lgs. 6/2003 (Riforma societaria), è<br />
composto dai risultati della gestione tipica o meno. In particolare, si possono distinguere quattro<br />
arce fondamentali:<br />
1) La gestione ordinaria: riguarda sia la gestione tipica sia quella extracaratteristica.<br />
A) Valore della produzione: comprende il valore della produzione tìpica e atipica, compresi,<br />
talvolta, componenti straordinari.<br />
B) Costì della produzione: coinvolge tutti i costi della produzione ordinaria.<br />
(A-B) Differenza fra valore della produzione e costi della produzione: margine operativo della<br />
gestione ordinaria.<br />
2) Gestione finanziaria: riguarda i componenti di reddito finanziari.<br />
C) Proventi e oneri straordinari: risultato della gestione finanziaria.<br />
D) Rettìfiche di vahre di attività finanziarie: rettifiche della gestione finanziaria.<br />
3) Gestione straordinaria: riguarda proventi e oneri derivanti da fatti estranei alla gestione<br />
ordinaria.<br />
E) Proventi e oneri straordinari: risultato degli eventi straordinari.<br />
(A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte.<br />
4) Area fiscale<br />
22 - Imposte sul reddito dell’esercizio<br />
23 - Utile (perdita) dell’esercizio<br />
Da quanto sopra, si evince che il conto economico non risulta suddiviso nelle tradizionali aree di<br />
gestione indicate dalla dottrina e dalla prassi contabile e che si ripor-tano di seguito:<br />
- Gestione tipica: comprende i ricavi e i costi che derivano dalla gestione caratteristica di una<br />
determinata impresa (per es. la segagione, la lavorazione e la vendita delle lastre di marmo di<br />
una industria di prodotti lapidei; la fabbricazione e la vendita di televisori di una industria<br />
elettronica)<br />
- Gestione patrimoniale o atipica: interessa i ricavi e i costi estranei all’attività caratteristica (per<br />
es. gli affitti e i costi di immobili civili di un’industria elettronica)<br />
- Gestione finanziaria: include i costi e i ricavi derivanti da prestiti e da investimenti di<br />
temporanee eccedenze di liquidità<br />
- Gestione straordinaria: comprende i ricavi e i costi derivanti da eventi eccezionali e non<br />
ricorrenti ( ad es.: inquinamento ambientale per rottura di una tubazione di trasporto di reflui<br />
industriali; erogazione di in contributo in conto capitale da parte dello Stato)<br />
81
Infatti, non c’è una netta separazione fra gestione caratteristica e quella non tipica; inoltre il<br />
concetto di gestione straordinaria non risponde a quello tradizionale.<br />
A parte questi rilievi, il conto economico recepito dal legislatore italiano è in grado di fornire<br />
una più ampia informativa rispetto a quello vigente fino al 31/12/1992.<br />
Ne segue che un’eventuale riclassifìcazione, operata per una più approfondita analisi di gestione,<br />
risulterebbe più agevole.<br />
5.5 La nota integrativa<br />
II terzo documento che costituisce il bilancio d’esercizio, unitamente allo Stato Patrimoniale e al<br />
Conto Economico, è la nota integrativa il cui contenuto fondamentale è stabilito dall’ari. 2427 c.c.,<br />
ma della quale anche gli art. 2423, 2423bis, 2424 e 2426 precisano alcune indicazioni che da essa<br />
devono emergere.<br />
L’ordinamento giuridico attribuisce un ruolo di rilievo alla nota integrativa che è definita essere<br />
parte integrante del bilancio stesso. La sua funzione è quella di consentire la comprensione dei dati<br />
esposti nei prospetti numerici del bilancio attraverso analisi descrittive, esplicative e di dettaglio<br />
delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Il DLgs n. 127/91 definisce il seguente<br />
contenuto minimo della nota integrativa al bilancio:<br />
a) criteri di valutazione applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e<br />
nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;<br />
b) ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del<br />
passivo;<br />
c) composizione e criteri di iscrizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di<br />
ricerca, di sviluppo e di pubblicità".<br />
d) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per<br />
interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione,<br />
la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la<br />
quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;<br />
e) distintamente per ciascuna voce, ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a<br />
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della<br />
natura delle garanzie;<br />
f) composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri fondii" dello stato patrimoniale,<br />
quando il loro ammontare è significativo; nonchè la composizione della voce "altre riserve";<br />
g) ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato<br />
patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;<br />
h) importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;<br />
i) suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo<br />
aree geografiche (se significativa);<br />
l) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15) c.c., diversi dai<br />
dividendi;<br />
m) suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso<br />
banche ed altri;<br />
n) composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" (quando il loro ammontare<br />
è significativo);<br />
o) numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti;<br />
p) cumulativamente per ciascuna categoria, ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e<br />
ai sindaci;<br />
q) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore<br />
nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;<br />
82
) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori emessi dalle società,<br />
specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.<br />
Nella nota integrativa, inoltre, devono essere indicate le eventuali deroghe al principio di<br />
costanza dei criteri di valutazone (art. 2423 bis c.c.), l’eventuale appartenenza di un elemento<br />
dell’attivo o del passivo, iscritto in un’unica voce dello stato patrimoniale, a più voci dello stesso<br />
stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), le ragioni dell’iscrizione in bilancio delle partecipazioni a un<br />
valore superiore a quello ottenibile con il metodo del patrimonio netto, la motivazione di un<br />
eventuale ammortamento dell’ avviamento per un periodo più lungo di cinque anni, la differenza fra<br />
valore corrente dei beni fungibili e valore ottenuto applicando i metodi della media ponderata dei<br />
costi, LIFO o FIFO (art. 2426 c.c.).<br />
Numerose informazioni sono altresì richieste in nota integrativa per coordinare la disciplina<br />
bilancistica con gli istituti introdotti dalla riforma societaria d.lgs 6/2003.<br />
5.6 Iter di approvazione del Bilancio dopo la riforma del diritto societario.<br />
Altri documenti a corredo del progetto di bilancio.<br />
Le modifiche e le innovazioni apportate dalla riforma del diritto societario, attuata con il D.Lgs.<br />
17 gennaio 2003, n. 6, comportano la necessità di esaminare di seguito gli adempimenti societari e<br />
i termini per la approvazione del bilancio di esercizio. Gli aspetti della riforma che qui rilevano<br />
sono i seguenti:<br />
• l’introduzione di nuovi sistemi di governance 40 nelle società per azioni;<br />
• la modifica della disciplina riguardante il controllo contabile;<br />
• la nuova formulazione della disposizione che consente, in presenza di particolari esigenze, di<br />
differire l’approvazione del bilancio.<br />
5.6.1 Nuovi modelli di governance nelle società per azioni<br />
Il codice civile post riforma prevede, per le società per azioni, tre diversi modelli di<br />
governance:<br />
1. il sistema «ordinario» (artt. 2380-bis e segg., cod. civ.), altresì definito «tradizio-nale» o<br />
«latino», fondato sull’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di<br />
amministrazione) e sul collegio sindacale;<br />
2. il sistema dualistico (artt. 2409-octies e segg., cod. civ.), di derivazione tedesca, che prevede il<br />
consiglio di gestione ed il consiglio di sorveglianza;<br />
3. il sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies e segg., cod. civ.), di ispirazione anglosassone, i<br />
cui organi sono il consiglio di amministrazione ed il comitato per il controllo della gestione,<br />
costituito al suo interno.<br />
1. SISTEMA ORDINARIO: in base all’art. 2380, comma 1, se lo statuto non dispone diversamente,<br />
si applica il sistema ordinario, l’unico già contemplato dal codice civile ante riforma.<br />
Al consiglio di amministrazione (o all’amministratore unico), nominato dall’assemblea<br />
ordinaria dei soci, spetta la gestione della società e, tra l’altro, il compito di predisporre il progetto<br />
di bilancio (corredato della relazione sulla gestione), la cui approvazione avviene ad opera dell’<br />
assemblea dei soci.<br />
40 Governo, amministrazione. Con la locuzione inglese corporate governance si fa riferimento al governo dell’ impresa cioè agli<br />
organi della stessa e alle relazioni che intervengono tra gli stessi (ripartizione dei compiti, as-sunzione delle responsabilità, esercizio<br />
reale del potere di prendere decisioni).<br />
83
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi<br />
di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’ assetto organizzativo, amministrativo<br />
e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.<br />
A tale organo, dopo la riforma, non spetta più il controllo contabile, ora affidato ad un<br />
revisore esterno (o ad una società di revisione); con diversa disposizione statutaria è tuttavia<br />
consentito, solo per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non<br />
siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, di affidare il controllo contabile al collegio<br />
sindacale, a condizione che tutti e tre i membri dello stesso siano iscritti nel registro dei revisori<br />
istituito presso il Ministero della giustizia.<br />
Approvazione del Bilancio nel Sistema Ordinario Fig. <strong>III</strong>.41<br />
ITER TEMPISTICA 41<br />
Predisposizione del progetto di bilancio Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata<br />
corredato dalla relazione sulla gestione l'assemblea.<br />
da parte del consiglio di amministrazione Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />
(o dell’amministratore unico). differimento.<br />
Comunicazione al collegio sindacale ed al Almeno 30 giorni prima del termine fissato per<br />
soggetto incaricato del controllo contabile, l'assemblea.<br />
se diverso dal collegio sindacale. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />
differimento.<br />
Relazione del collegio sindacale. Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea<br />
Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />
differimento.<br />
Relazione del soggetto incaricato del controllo Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.<br />
contabile. Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />
differimento.<br />
Deposito presso la sede della società del bi- Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.<br />
lancio unitamente a: Termine massimo: 14 aprile, 13 giugno in caso di<br />
- copie integrali dell'ultimo bilancio delle differimento.<br />
società controllate .<br />
- prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />
dell'ultimo bilancio delle società collegate<br />
- relazione degli amministratori sulla gestione<br />
- relazione del collegio sindacale<br />
- relazione del soggetto deputato al controllo<br />
contabile, se diverso dal collegio sindacale.<br />
Convocazione dell'assemblea per l'approva- Nei 120 giorni, 180 giorni in caso di differimento<br />
zione del bilancio d'esercizio. dalla chiusura dell'esercizio.<br />
Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di<br />
differimento.<br />
Deposito presso il Registro delle imprese di: Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di appro-<br />
- copia del bilancio approvato vazione del bilancio.<br />
- copia della relazione degli amministratori<br />
sulla gestione<br />
- copia della relazione del collegio sindacale<br />
- copia della relazione del soggetto deputato<br />
al controllo contabile 42 (se esistente)<br />
41<br />
I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; negli anni bisestili tutte le sca-denze devono essere<br />
anticipate di un giorno.<br />
42<br />
L’art. 2435 dispone che entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt.<br />
2428 e 2429 e del verbale di approvazione dell’assemblea e del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata a cura degli<br />
84
- copia del verbale di approvazione dell'as-<br />
semblea<br />
- elenco dei soci.<br />
2. SISTEMA DUALISTICO: nel sistema dualistico l’amministrazione della società e la<br />
predisposizione del progetto di bilancio spettano al consiglio di gestione, composto da un numero di<br />
membri non inferiore a due e nominato dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza,<br />
riunisce in sé alcune attribuzioni che nel sistema ordinario sono proprie in parte dell’assemblea dei<br />
soci, come la nomina dei componenti dell’organo amministrativo e l’approvazione del bilancio<br />
d’esercizio (art. 2409-terdecies, comma 1, lett. b), e in parte del collegio sindacale, come il controllo<br />
di legalità, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto<br />
organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2409-terdecies, comma 1, lett. c.).<br />
A tale organo spetta altresì, ex art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f), la redazione di una<br />
relazione allìassemblea, almeno una volta all’anno, sull’attività di vigilanza svolta e sui fatti<br />
censurabili rilevati; in tale relazione è altresì opportuno che sia data informazione dell’avvenuta<br />
approvazione del bilancio di esercizio, nonché del parere sulla destinazione del risultato di esercizio<br />
proposta dal consiglio di gestione e sottoposta all’approvazione dell’assemblea. In considerazione<br />
della natura di tale relazione, che non prevede l’espressione di un’opinione sul bilancio, appare<br />
ragionevole ritenere che la stessa non sia soggetta agli obblighi di pubblicità presso il registro delle<br />
imprese previsti dall’ari. 2435.<br />
Nel sistema dualistico l’assemblea ha come compiti principali la nomina del consiglio di<br />
sorveglianza, dell'organo di controllo contabile e la delibera sulla distribuzione degli utili risultanti<br />
dal bilancio.<br />
Il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile (o ad una società di revisione) che,<br />
nell'ambito del procedimento di formazione del bilancio, deve redigere una relazione avente ad<br />
oggetto un giudizio di merito sulla chiarezza del bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in<br />
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della<br />
società, in conformità alle norme civilistiche. Gli adempimenti che i diversi organi societari sono<br />
tenuti a rispettare per l’approvazione del bilancio di esercizio nel sistema dualistico sono riassunti<br />
nella Fig. <strong>III</strong>.42.<br />
Approvazione del Bilancio nel Sistema Dualistico Fig. <strong>III</strong>.42<br />
ITER TEMPISTICA 43<br />
Predisposizione del progetto di bilancio Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata<br />
corredato dalla relazione sulla gestione la riunione del consiglio di sorveglianza.<br />
da parte del consiglio di gestione. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />
differimento.<br />
Comunicazione al soggetto incaricato del Almeno 30 giorni prima del termine fissato per<br />
controllo contabile. il consiglio di sorveglianza.<br />
Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />
Differimento.<br />
Relazione del soggetto incaricato del Almeno 15 giorni prima della data della riunione del controllo<br />
contabile. del consiglio di sorveglianza.<br />
Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />
Differimento.<br />
amministratori presso il registro delle imprese. Le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 sono la relazione sulla gestione e la<br />
relazione dei sindaci; nell’art. 2429 viene citata, inoltre, la analoga relazione predisposta sulla gestione dal soggetto incaricato del<br />
controllo contabile, per cui anche tale relazione è soggetta a deposito presso il registro delle imprese.<br />
43<br />
I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; negli anni bisestili tutte le sca-denze devono essere<br />
anticipate di un giorno.<br />
85
Deposito presso la sede della società del bi- Almeno 15 giorni prima della data della riunione lancio unitamente<br />
a: del consiglio di sorveglianza.<br />
- copie integrali dell'ultimo bilancio delle Termine massimo: 14 aprile, 13 giugno in caso di<br />
società controllate differimento.<br />
- prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />
dell'ultimo bilancio delle società collegate<br />
- relazione del consiglio di gestione<br />
- relazione del soggetto deputato al controllo<br />
contabile.<br />
Convocazione del consiglio di sorveglianza Nei 120 giorni, 180 giorni in caso di differimento<br />
per l’approvazione del bilancio d'esercizio e dalla chiusura dell'esercizio.<br />
dell’assemblea per la delibera sulla destina- Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di<br />
zione del risultato. differimento.<br />
Deposito presso il Registro delle imprese di: Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di appro-<br />
- copia del bilancio approvato vazione del bilancio.<br />
- copia della relazione del consiglio di gestione<br />
- copia della relazione del soggetto deputato<br />
al controllo contabile<br />
- copia del verbale di approvazione del consi-<br />
glio di sorveglianza<br />
- elenco dei soci.<br />
3. SISTEMA MONISTICO: nel sistema monistico l’amministrazione della società e la<br />
predisposizione del progetto di bilancio spettano al consiglio di amministrazione, organo<br />
necessariamente collegiale, di nomina assembleare. Il comitato per il controllo sulla gestione,<br />
costituito all’interno del consiglio di amministrazione, ha compiti di vigilanza sull’adeguatezza<br />
della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e<br />
contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.<br />
Il comitato per il controllo sulla gestione parrebbe dover redigere, a beneficio dell’ assemblea,<br />
una relazione al bilancio analoga a quella che, nel sistema ordinario, è predisposta dal collegio<br />
sindacale; ciò non è espressamente previsto dalla legge, ma è desumibile dal generale rinvio operato<br />
dall’art. 223-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche in considerazione del<br />
fatto che tale organo, benché interno al consiglio di amministrazione, sembra avere una sua separata<br />
ed autonoma responsabilità nel processo di formazione del bilancio. In considerazione della natura<br />
di tale relazione, che prevede l’espressione di un’opinione sul bilancio, la stessa è soggetta agli<br />
obblighi di pubblicità presso il Registro delle imprese previsti dall’art. 2435. L’assemblea dei soci<br />
ha, nel sistema monistico, i compiti di nomina dell’orga-no amministrativo e di approvazione del<br />
bilancio.<br />
Come nel sistema dualistico, anche nel sistema monistico il controllo contabile è affidato ad un<br />
revisore contabile (o ad una società di revisione) che deve redigere una relazione avente ad oggetto<br />
un giudizio di merito sulla chiarezza del bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in modo<br />
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, in<br />
conformità alle norme civilistiche.<br />
Gli adempimenti che i diversi organi societari sono tenuti a rispettare per l’approvazione del<br />
bilancio di esercizio nel sistema monistico sono riassunti nella Fig. <strong>III</strong>.43.<br />
86
Approvazione del Bilancio nel Sistema Monistico Fig. <strong>III</strong>.43<br />
ITER TEMPISTICA 44<br />
Predisposizione del progetto di bilancio Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata<br />
corredato dalla relazione sulla gestione l’assemblea.<br />
da parte del consiglio di amministrazione. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />
differimento.<br />
Comunicazione al comitato di controllo Almeno 30 giorni prima del termine fissato per<br />
sulla gestione e al soggetto incaricato del l’assemblea.<br />
controllo contabile. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />
differimento.<br />
Relazione del comitato di controllo sulla Almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea<br />
gestione. Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />
differimento.<br />
Relazione del soggetto incaricato del Almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. del controllo<br />
contabile. Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />
differimento.<br />
Deposito presso la sede della società del bi- Almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. lancio unitamente<br />
a: Termine massimo: 14 aprile, 13 giugno in caso di<br />
- copie integrali dell'ultimo bilancio delle differimento.<br />
società controllate<br />
- prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />
dell'ultimo bilancio delle società collegate<br />
- relazione degli amministratori<br />
- relazione del comitato di controllo sulla<br />
gestione<br />
- relazione del soggetto deputato al controllo<br />
contabile.<br />
Convocazione dell'assemblea per l'approva- Nei 120 giorni, 180 giorni in caso di differimento<br />
zione del bilancio d'esercizio. dalla chiusura dell'esercizio.<br />
Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di<br />
differimento.<br />
Deposito presso il Registro delle imprese di: Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di appro-<br />
- copia del bilancio approvato vazione del bilancio.<br />
- copia della relazione degli amministratori<br />
sulla gestione<br />
- copia della relazione del collegio sindacale<br />
- copia della relazione del soggetto deputato<br />
al controllo contabile<br />
- copia del verbale di approvazione dell'as-<br />
semblea<br />
- elenco dei soci.<br />
5.7 II bilancio in forma abbreviata<br />
L’art. 2435 bis, introdotto nel codice civile dald.lgs. 17/4/1991, n. 127, prevede altresì la<br />
redazione del bilancio in forma abbreviata, al fine di semplificare gli obblighi di resocontazione<br />
(pur mantenendo un adeguato livello di informazione) per le imprese di piccole dimensioni. Il<br />
suddetto articolo del c.c. definisce l’ambito di applicazione di tali esemplificazioni, nonché i limiti e<br />
le condizioni.<br />
44<br />
I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; negli anni bisestili tutte le sca-denze devono essere<br />
anticipate di un giorno.<br />
87
La semplificazione del bilancio in forma abbreviata, dettato dal d.lgs. 127/91, consiste nella<br />
possibilità di redigere uno stato patrimoniale con le voci raggruppate, mentre per il conto economico<br />
non prevede alcuna semplificazione.<br />
La successiva riforma societaria (d.lgs. 6/2003) ha introdotto alcune ulteriori aggregazioni delle<br />
voci di stato patrimoniale e ha esteso tale possibilità anche a quelle del conto economico, sulla base<br />
delle disposizioni della legge delega della riforma (L. 366/2001) che disponeva di “ampliare le<br />
ipotesi in cui è ammesso il ricorso a uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto<br />
economico semplificato”.<br />
Per contro, si osserva che nonostante le ulteriori semplificazioni introdotte dalla riforma<br />
societaria a partire dal 2004, la redazione del bilancio in forma abbreviata sarà più pesante rispetto<br />
al passato. Si sottolinea soltanto la maggiore attenzione che si deve prestare nei confronti delle<br />
interferenze fiscali e della fiscalità differita, nonché delle nuove informazioni da inserire in nota<br />
integrativa, dalle quali non si possono esimere nemmeno coloro che redigono il bilancio in forma<br />
abbreviata.<br />
Accorre aggiungere, inoltre, che le imprese autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata<br />
sono escluse dall’applicazione degli Ias/Ifrs 45 , secondo il cosiddetto “decreto Ias” ( È stato<br />
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66, il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005,<br />
n. 38 che, in attuazione dell'art. 25 della Legge comunitaria 2003 -Legge n. 306/2003-, disciplina il<br />
passaggio ai principi contabili internazionali) 46 .<br />
Come sopra detto, la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce un’agevolazione<br />
concessa alle società di "piccole dimensioni". Si intendono tali quelle che per due esercizi<br />
consecutivi, ovvero nel primo esercizio di vita (qualora siano di nuova costituzione), non abbiano<br />
superato due dei seguenti limiti:<br />
• totale dell'attivo 3,125 milioni di euro;<br />
• ricavi delle vendite e prestazioni 6,250 milioni di euro;<br />
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.<br />
Con queste condizioni la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce, comunque, una<br />
facoltà e non un obbligo per le società. Dunque, pur rientrando nei limiti sopra indicati, una società<br />
può sempre redigere il bilancio secondo lo schema ordinario. L’obbligo del bilancio ordinario si<br />
realizza, al contrario, nel caso in cui per due esercizi consecutivi si realizza il superamento di due<br />
dei limiti sopra menzionati (articolo 2435-bis, comma sette, del codice civile).<br />
In sintesi: redigere lo stato patrimoniale secondo le regole del bilancio in forma abbreviata significa<br />
non fornire all’esterno tutte le informazioni che le voci espresse con numeri arabi danno agli altri<br />
bilanci. Va ricordato che, secondo l’articolo 2427, punto 4, nella nota integrativa vanno esposte le<br />
variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.<br />
In particolare, la norma richiede la movimentazione dei conti che costituiscono il patrimonio,<br />
nonché relativamente ai fondi in generale ed al Tfr (in particolare, i valori che hanno concorso alla<br />
loro formazione ed alla loro utilizzazione). In pratica, debbono essere date le informazioni sul conto<br />
di contabilità la cui movimentazione è quella illustrata dallo schema sopra illustrato.<br />
Poiché tutte le informazioni salvo quelle particolari, riguardano le voci contrassegnate da lettere<br />
maiuscole e numeri romani, il bilancio risulta un’aggregazione di grossi numeri, non assistiti da<br />
un’efficace informazione della nota integrativa. Come si nota, è palese la sproporzione di<br />
informazione tra il patrimonio netto e le altre voci, con una "testa" enorme (il patrimonio netto) e un<br />
corpo esile (tutto il resto del bilancio).<br />
45<br />
Vecchia denominazione: Ias, acronimo di International Accounting Standards. Nuova denominazione: Ifrs, acronimo di International<br />
Financial Reporting Standards.<br />
46<br />
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2005 l'applicazione degli IAS è obbligatoria solo per la redazione dei bilanci consolidati di<br />
società quotate, banche e assicurazioni, mentre è consentita per la redazione dei bilanci individuali e delle società diverse da quelle<br />
citate.<br />
88
Evoluzioni future: si deve considerare che lo Iasb 47 sta approntando da tempo un progetto<br />
concernente il sistema contabile delle small and medium entity. Tale progetto è finalizzato a<br />
individuare un diverso percorso di sviluppo per la contabilità delle entità più piccole, che proprio in<br />
ragione delle loro dimensioni, dovrebbero utilizzare nel futuro, laddove ritenuto opportuno, diversi<br />
criteri di misurazione ed esposizione delle poste.<br />
Lo Iasb individua nel concetto di public accountability -ossia di interessi pubblici coinvolti per<br />
mezzo della propria attività- il principale criterio di classificazione tra Sme 48 e «grandi» entità».<br />
Nel corso del 2004, è stato emesso un Position paper 49 sull’argomento e nel 2005 dovrebbero<br />
essere pubblicate le prime bozze relative alla definizione di un sistema contabile semplificato e<br />
differenziato, appunto destinato esclusivamente alle Sme.<br />
6. AFFIDAB<strong>IL</strong>ITÀ DEL B<strong>IL</strong>ANCIO E SCHEMI INTERPRETATIVI<br />
6.1 Prudenza e imprudenza nelle valutazoni di bilancio.<br />
II bilancio d’esercizio, attraverso il conto economico e lo stato patrimoniale, mostra risultati<br />
che, solo in parte, sono collegati alla gestione passata (bilancio come rendiconto). La determinazione<br />
del risultato economico e, quindi, anche del patrimonio netto si fonda anche su valutazioni<br />
soggettive.<br />
Infatti, buona parte dei valori contenuti nel bilancio riguarda eventi successivi alla fine<br />
dell’esercizio e si fonda su prospettive e accadimenti riguardanti l’attività futura. Si pensi, per<br />
esempio, ai fondi spese, ai fondi rischi, alla valutazione delle rimanenze destinate alla futura<br />
vendita.<br />
Il bilancio, dunque, rappresenta anche un insieme di valori collegati alla futura gestione; e non<br />
potrebbe essere diversamente, in quanto i singoli periodi amministrativi (esercizi) rappresentano le<br />
parti in cui è stata convenzionalmente suddivisa l’intera vita dell’azienda che di fatto si svolge<br />
senza soluzioni di continuità dal momento della sua costituzione sino alla fine.<br />
Ne segue che dal processo di valutazione può scaturire un reddito più o meno elevato che, non<br />
sempre, può dirsi corretto.<br />
La conoscenza dei criteri di valutazione, applicati secondo i principi della competenza e<br />
prudenza, costituisce un presupposto fondamentale per esprimere un giudizio sulla situazione<br />
patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa. Attraverso manovre o politiche di bilancio è<br />
possibile alterare il risultato economico.<br />
Per questo è necessario tenere presente che, tramite una sopravvalutazione delle attività e una<br />
sottovalutazione delle passività, si produce il fenomeno del cosiddetto annacquamento del<br />
capitale: così, per esempio, se stimiamo le rimanenze al prezzo di vendita, invece che al costo,<br />
determiniamo nel conto economico un maggiore utile e di conseguenza un più elevato patrimonio<br />
netto. La stessa cosa dicasi di una insufficiente stima dei debiti da pagare in futuro (debiti per<br />
imposte, debiti per trattamento di fine rapporto).<br />
La redazione di un bilancio con queste modalità denota sicuramente un comportamento<br />
imprudente collegabile a una squilibrata situazione economica e finanziaria dell’impresa (si guadagna<br />
poco o addirittura si perde e si ha necessità di nuovi finanziamenti).<br />
Viceversa, attraverso una sottostima delle attività e una sovrastima delle passività si determina il<br />
fenomeno dell’autofinanziamento occulto (legittimo o meno).<br />
Così, per esempio, se valutiamo le rimanenze di prodotti e semilavorati al costo LIFO (Last In<br />
First Out) in regime di costi crescenti, si ottiene il valore più basso, generando una riserva occulta<br />
47<br />
Acromino di International Accounting Satndards Board.<br />
48<br />
Small and medium entity.<br />
49<br />
Documento di inquadramento che fa il punto sulle problematiche realtive a un determinato argomento.<br />
89
nel patrimonio dell’impresa attraverso la determinazione di un ricavo inferiore e, quindi, di un<br />
minor utile. Analogamente se attribuisco al conto economico costì che non sono probabili ma<br />
remoti (es. accantonando quote di Tfr in relazione ai nuovi contratti che si stipuleranno fra due<br />
anni); oppure se si determinano quote di ammortamento più elevate del necessario.<br />
In tutte le precedenti ipotesi si evidenzia nel bilancio un minore utile e di conseguenza un<br />
patrimonio netto più piccolo.<br />
Tale comportamento denota, in genere, un’impresa che guadagna e che vuole risparmiare<br />
imposte.<br />
I criteri di valutazione fiscali, molto spesso seguiti nella redazione del bilancio dalle piccole e<br />
medie imprese, dovrebbero essere utilizzati solo in sede della dichiarazione dei redditi.Si è già<br />
indicato come una delle modifiche più significative intro-dotte dalla recente riforma societaria sia<br />
costituita dall’eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio di esercizio, con l’obbligo di<br />
disinquinamento dello stesso dalle interferenze fiscali pregresse.<br />
I predetti principi fiscali, contenuti nel testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), identificano i<br />
costi deducibili e i ricavi imponibili con lo scopo di delimitare il reddito da sottoporre a tassazione<br />
(reddito fiscale).<br />
Mai può essere delegata a essi la funzione di rappresentare la situazione patrimomiale<br />
economica e finanziaria dell'impresa in funzionamento.<br />
A parte questa ultima considerazione, ciò che sempre interessa capire è il soggetto che sta di<br />
fronte al fine di valutarne l’affidabilità.<br />
Per fare ciò, occorre studiare il suo comportamento nella redazione del bilancio, in modo da<br />
stabilire se trattasi di un soggetto prudente, imprudente o più che prudente.<br />
A scopo esemplificativo si presenta la seguente tabella che, in relazione alla valutazione delle<br />
varie poste di bilancio, tende a rappresentare una situazione patrimoniale economica e finanziaria<br />
più o meno corretta (Fig.<strong>III</strong>.51).<br />
La tabella identifica un tipo di valutazione prudente, imprudente o superprudente.<br />
Poste Valutazione Valutazione Valutazione<br />
di bilancio imprudente prudente superprudente<br />
IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI<br />
1) Immobilizzazioni nette<br />
materiali<br />
1a) Ammortamento Ripartire il costo sostenuto Ripartire il costo sostenuto Ripartire il costo sostenu-<br />
in un periodo di tempo per la durta di utilizzazione to in un periodo di tempo<br />
maggiore della durata di economica (periodo normale minore della durata di<br />
utilizzaz. economica di ammortamento) utilizzaz. economica<br />
1b) Rivalutazione<br />
monetaria:<br />
- Obbligatoria No (mai imprudente) No (mai prudente) No (mai superprudente)<br />
- Facoltativa (c.c.) Sì (sempre imprudente) No (mai prudente) No (mai superprudente)<br />
1c) Capitalizzazione Capitalizzare costi che non Capitalizzare costi per Capitalizzare costi per<br />
di oneri (es. costru- hanno utilità futura on per i soli beni che avranno importi inferiori rispetto<br />
zioni in economia) o per valutazioni maggiori utilità futura a quelli che avranno<br />
di quella di mercato utilità futura<br />
1d) Manutenzioni Capitalizzare la Attribuire la manutenzione Non si capitalizza alcun-<br />
manutenzione ordinaria di esercizio al conto econo- ché<br />
mico: Capitalizzare solo co-<br />
sti che consentono l’allunga-<br />
mento della vita utile o l’au-<br />
mento della capacità produt-<br />
tiva del bene.<br />
le) Capitalizzazione Capitalizza interessi inte- Capitalizza solo gli interessi Non capitalizza interessi<br />
interessi passivi ressi passivi oltre quelli di di finanziamento fino alla da- passivi<br />
di normale prudenza. ta di entrata in funzionamento<br />
90<br />
Fig. <strong>III</strong>.44
2 Immobilizzazioni immateriali - costi pluriennali (spese impianto, spese studi e ricerche, ecc.)<br />
2a) Ammortamento Amm.to in un tempo > Amm.to in base alla Amm.to in un periodo di<br />
della durata di utilizza- durata di utilizzazione tempo < della durata di<br />
zione economica economica utilizzazione economica<br />
2b) Capitalizzazione Capitalizzare tutte le Capitalizzare solo le spese Attribuire al c.e. tutte le<br />
(es. di studi e ricerche) spese che hanno realizzato un spese<br />
prodotto i cui ricavi permet-<br />
teranno il recupero delle spese<br />
2 bis) Immobilizzazioni Immateriali - beni immateriali (brevetti, invenzioni, industriali, ecc.)<br />
Si applica quanto detto ai punti 1a, b, lc<br />
3) Immobilizzazioni finanziarie<br />
3a) Partecipazioni Iscrizione al costo Iscrizione al costo Iscrizione al costo<br />
d'acquisto senza riduzione d'acquisto con riduzione d'acquisto inferiore al<br />
delle perdite subite dalla sistematica delle perdite patrimonio netto<br />
partecipata subite dalla partecipata Costo < patrimonio netto<br />
Costo > patrimonio netto<br />
ATTIVO CIRCOLANTE<br />
4) Rimanenze finali Iscrizione al prezzo di Iscrizione secondo la Iscrizione a LIFO con<br />
vendita configurazioni di costo indicazione della riserva<br />
effettivi di acquisti Lifo (= costo attuale -<br />
- costo medio annuale costo vecchio) precisando<br />
- costo specifico in ogni anno di quanto<br />
- ultimo costo sostenuto si è ridotta o incrementata<br />
(Fifo)<br />
4 bis) Lavori in corso Rileva le rimanenze Valutazione in base allo Nella valutazione si tiene<br />
su ordinazione finali senza tener conto stato d’avanzamento lavori conto di riserve per rischi<br />
di oneri di manutenzione per i corrispettivi pattuiti contrattuali eccedenti la<br />
e rischi contrattuali al netto di riserve per normale prudenza<br />
garanzie contrattuali<br />
5) Crediti commerciali Non riportare il valore Sono indicati per il loro Sono indicati a un valore<br />
nominale al valore di vero valore di presunto di presunto realizzo più<br />
presunto realizzo (il fondo realizzo (il fondo svalu- ridotto di quello reale (il<br />
svalutazione crediti è sot- tazione crediti risulta fondo svalutazione crediti<br />
tostimato in base alle nor- adeguato) è sopravvalutato per fini<br />
me fiscali) fiscali) Es.: aziende che<br />
lavorano per lo stato o al-<br />
tri enti pubblici.<br />
5a) Crediti in contenzioso Sono iscritti pur nella con- Non risultano iscritti Non risultano iscritti come<br />
sapevolezza della loro ine- come crediti crediti<br />
esigibilità (in realtà si<br />
tratta di perdite<br />
5b) Crediti (e debiti) Non viene rilevata la per- Viene rilevata la perdita Come nella valutazione in valuta<br />
dita su cambi maturata e netta di cambio misurata precedente<br />
rinviata all'esercizio dell' da un fondo adeguamento<br />
incasso o pagamento crediti e debiti in moneta<br />
estera. Non viene rilevato<br />
l’utile su cambi maturato.<br />
6) Cassa assegni, valute, c/c bancari attivi (crediti v/banche con la presenza di assegni di terzi)<br />
Sono indicati peril loro Sono indicati per il loro ___<br />
valore nominale valore di presunto realizzo<br />
7) Debiti v/fornitori, v/finanziatori, per Tfr, per imposte<br />
Sono iscritti solo quelli Sono iscritti quelli certi Si iscrivono anche i<br />
certi e quelli probabili (ragio- debiti il cui grado di<br />
nevolmente prevedibili) esigibilità è remoto.<br />
91
È ovvio che la valutazione prudente è quella che dovrebbe ispirare tutti gli operatori economici e<br />
che conduce alla formazione di un bilancio corretto e veritiero.<br />
In questo senso essa rappresenta uno strumento che tende a estrinsecare ai terzi la reale situazione<br />
economico finanziaria e patrimoniale.<br />
Viceversa, le valutazioni imprudenti e superprudenti sono ispirate da scopi opposti. Le prime<br />
nascono dalla necessità di annacquare i valori di bilancio per nascondere perdite e trovare, quindi,<br />
nuovi mezzi finanziari per sopravvivere; le seconde servono per occultare utili e per risparmiare<br />
imposte sfruttando agevolazioni fiscali.<br />
Per le completezza si sottolinea che il cambiamento di principio contabile è ammesso solo<br />
se validamente motivato e se effettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e<br />
delle operazioni d’impresa.<br />
- Oltre ai cambiamenti dei principi contabili si possono avere i cambiamenti di stima contabile<br />
che sono la necessaria conseguenza della incessante acquisizione di maggiori e/o ulteriori<br />
informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la<br />
stima originaria. Tali rettifiche rientrano nel normale procedimento di formazione di stima e<br />
non costituiscono correzioni di errori precedenti e neppure comportano l’evidenza di elementi<br />
straordinari di reddito.<br />
Nella nota integrativa devono essere motivate le ragioni del cambiamento, deve essere fornito<br />
l’effetto su patrimonio e conto economico, nonché l’incidenza fiscale.<br />
6.2 Le riclassificazioni di bilancio<br />
L’interpretazione letterale del bilancio d’esercizio, evidentemente, è da ritenere esaurita una<br />
volta esplicate le voci ricorrenti in esso contenute; ma la lettura di un bilancio implica, altresì, che<br />
l’obiettivo si possa spostare verso l’ottenimento di un’ informazione più completa rispetto a quella<br />
che la semplice interpretazione letterale può consentire.<br />
Allo scopo, assai utili sono le riclassifìcazioni di bilancio, che pur agendo non sul contenuto ma<br />
sulla struttura e sulla forma di rappresentazione dei prospetti di bilancio consentono di per sé, al di<br />
là di qualunque altra elaborazione successiva (es. calcolo di indici e altri indicatori di bilancio), di<br />
ottenere informazioni maggiormente significanti sulla struttura del patrimonio e sull’andamento<br />
economico della gestione d’impresa.<br />
Per quanto conceme lo stato patrimoniale, la riclassifìcazione più usuale, di solito, è effettuata<br />
in base a un criterio di natura finanziaria sia per le attività (il grado crescente di liquidità) sia per<br />
le passività (il grado crescente di esigibilità) (vedi Fig. <strong>III</strong>.45).<br />
Lo schema di riclassificazione dello stato patrimoniale oltre che a grado di liquidità/esigibilità<br />
crescente (dall’alto verso il basso) viene frequentemente formulato a grado di liquidità/esigibilità<br />
decrescente (sempre dall’alto verso il basso) così come indicato nello schema di Fig. <strong>III</strong>.46<br />
Le attività vengono solitamente iscritte al netto dei relativi fondi ammortamento e dei fondi rischi<br />
e svalutazione; ossia di tutti quei valori che, pur avendo diversa natura, rappresentano pur sempre<br />
valori rettificativi dell’attivo.<br />
Si ricorda che col termine di «passività consolidate» si intendono tutti i debiti a medio e lungo<br />
termine e, che con «passività correnti» si intendono quelli a breve termine.<br />
92
INVESTIMENTI (ATTIVITÁ) FONTI DI FINANZIAMENTO (PASSIVITÁ)<br />
│<br />
IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI(al netto dei fondi CAPITALE NETTO<br />
d’ammortamento) (O ATTIVITÀ FISSE) - Capitale sociale<br />
- Immobilizzazioni materiali - Fondi riserva<br />
- Immobilizzazioni immateriali - Utili/perdite eserc. precedenti<br />
- Immobilizzazioni finanziarie - Utile o perdita d’esercizio<br />
PASSIVITÁ CONSOLIDATE<br />
ATTIVO CIRCOLANTE al netto delle PASSIVITÁ CORRENTI<br />
voci rettificative)<br />
- Magazzino<br />
- Disponibilità finanziarie<br />
- Liquidità<br />
TOTALE INVESTIMENTI TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO<br />
Fig. <strong>III</strong>.45 Schema di riclassificazione a grado di liquidità/esigibilità crescente<br />
INVESTIMENTI (ATTIVITÁ) FONTI DI FINANZIAMENTO (PASSIVITÁ)<br />
Liquidità: - Debiti v/banche<br />
- Cassa/banche - Debiti v/fornitori<br />
Disponibilità finanziarie: - Debiti commer.i v/ controll./collegate<br />
- Titoli facilmente negoziabili - Ratei e Risconti passivi<br />
- (fondo svalutaz. Titoli) - Anticipi da clienti<br />
- Crediti v/clienti - Fondi rischi utilizzabili nei 12 mesi<br />
- Crediti comm. v/controll./collegate TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI<br />
- Altri crediti _______________________________________<br />
- (fondo svalutaz. Crediti) - Debiti commerciali pagabili oltre i 12 mesi<br />
- Ratei e Risconti attivi - Mutui e obbligazioni rimborsabili otre 12 mesi<br />
Magazzino: - Fondo T.F.R.<br />
- Scorte - Fondo spese future<br />
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI - Altri debiti a medio-lungo termine<br />
_____________________________ TOTALE PASSIVITÁ CONSOLIDATE<br />
- Immobilizzazioni materiali _______________________________________<br />
- (fondo ammort. immob. materiali) - Capitale sociale<br />
- Immobilizzazioni immateriali - Fondi riserva<br />
- (fondo ammort. immob. immateriali) - Utili/perdite eserc. precedenti<br />
- Immobilizzazioni finanziarie - Utile o perdita d’esercizio<br />
TOTALE ATTIVITÀ FISSE TOTALE PATRIMONIO NETTO<br />
TOTALE INVESTIMENTI TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO<br />
Fig. <strong>III</strong>.46 Schema di riclassificazione a grado di liquidità/esigibilità decrescente<br />
Ben più significative sono le riclassificazioni del conto economico in quanto, con esse, e<br />
possibile ricostruire il processo di formazione del reddito d’esercizio, sia esso utile o perdita,<br />
evidenziando in che modo le diverse sub-gestioni d’impresa hanno influenza sulla sua entità e sul<br />
suo segno.<br />
Quando si parla di sub-gestioni ci si riferisce a tutte quelle attività generatrici di costi e di ricavi<br />
ma che non sono solo l’attività tìpica e normale dell’impresa considerata, costituente la cosiddetta<br />
gestione caratteristica.<br />
Per esempio: in un’impresa che produce mobili, l’attività tipica è la produzione e commercializzazione<br />
di mobili (gestione caratteristica). Se questa impresa effettua anche operazioni di<br />
investimento in titoli o ha una gestione immobiliare, queste (gestioni extracaratteristiche)<br />
costituiscono delle attività atipiche non rientranti nell’og-getto proprio dell’impresa che è appunto<br />
la produzione di mobili.<br />
L’acquisizione e l’impiego, poi, di risorse finanziarie a loro volta generano costì e ricavi che<br />
costituiscono la gestione finanziaria.Vi possono essere anche durante l’esercizio fatti di natura<br />
straordinaria, collegati a costi e ricavi di più esercizi precedenti (es. plusvalenze, minusvalenze,<br />
93
insussistenze e sopravvenienze) che costituiscono la gestione straordinaria e, in ultimo, gli oneri<br />
connessi con il rispetto della normativa fiscale (in pratica il pagamento delle imposte sul reddito).<br />
Le sub-gestioni sopra evidenziate consentono di individuare delle «aree reddituali» entro il conto<br />
economico. A ciascuna area corrisponde un risultato economico parziale. La successione di risultati<br />
parziali corrispondenti ai diversi livelli gestionali sopra evidenziati consente di costruire uno<br />
schema in forma progressiva di conto economico, che con più facilità e immediatezza permette la<br />
comprensione del processo di formazione del reddito d’esercizio.<br />
Il reddito netto di bilancio, infatti, è l’ultimo livello ottenibile dalla somma algebrica dei diversi<br />
risultati economici delle sub-gestioni.<br />
Le configurazioni ottenibili del conto economico sono molteplici. Le più utilizzate comunque<br />
sono tre:<br />
- a costi e ricavi della produzione ottenuta:<br />
- a costi e ricavi della produzione venduta:<br />
- a valore aggiunto.<br />
La prima e la terza si limitano a fornire una serie di livelli di formazione del reddito attraverso uno<br />
schema di conto economico in cui sono individuate aree di stratificazione dei ricavi e dei costi<br />
d’esercizio, considerando però sempre i costi secondo la loro natura (acquisti di materie, costì del<br />
personale ecc.).<br />
Nella seconda, quella a costi e ricavi della produzione venduta, si ha anche una distinzione dei<br />
costi per funzione aziendale e, pertanto, la redazione di un conto economico con tale configurazione<br />
implica una preliminare operazione di suddivisione dei costì in base alla destinazione dei fattori<br />
produttivi che li generano all’interno dell’impresa.<br />
Solitamente, in un’azienda mercantile, si distinguono: funzione commerciale e funzione<br />
amministrativa; in un’azienda industriale invece: funzione industriale o produttiva, funzione<br />
amministrativa, funzione commerciale o di vendita.<br />
Su dette funzioni si distribuiscono i costi dei servizi, del personale, gli ammortamenti e gli<br />
accantonamenti per rischi su crediti.<br />
Riportiamo di seguito i tre suddetti schemi di riclassificazione del conto economico.<br />
1) SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE<br />
A COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE OTTENUTA<br />
Valore della produzione<br />
(-) Costo della produzione<br />
RISULTATO OPERATIVO<br />
(±) Risultato gestione extracaratteristica<br />
(±) Risultato gestione finanziaria<br />
RISULTATO GESTIONE CORRENTE OD ORDINARIA<br />
(±) Risultato gestione straordinaria<br />
REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE<br />
(-) Imposte<br />
UT<strong>IL</strong>E (O PERDITA) <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />
Essendo:<br />
Valore della produzione = ricavi di vendita (al netto di resi e abbuoni) + costruzioni inteme (±)<br />
variazioni scorte di prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione.<br />
Costi della produzione = acquisti di materie prime, scorte di consumo, merci e im-ballaggi + spese<br />
per servizi + costi del personale + ammortamenti + accantonamenti per rischi (±) variazione scorte<br />
materie prime, scorte di consumo, merci e imballaggi.<br />
94
2) SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE<br />
A COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE VENDUTA<br />
Ricavi di vendita<br />
(-) Costo del venduto<br />
RISULTATO GESTIONE INDUSTRIALE O UT<strong>IL</strong>E LORDO INDUSTRIALE<br />
(-) Costi della funzione commerciale<br />
(-) Costi della funzione amministrativa<br />
RISULTATO OPERATIVO<br />
(±) Risultato gestione extracaratteristica<br />
(±) Risultato gestione finanziaria<br />
RISULTATO GESTIONE CORRENTE<br />
(±) Risultato della gestione straordinaria<br />
REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE<br />
(-) Imposte<br />
UT<strong>IL</strong>E (O PERDITA) <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />
Essendo:<br />
Ricavi di vendita = ricavi al netto degli abbuoni e dei resi su vendite.<br />
Costo del venduto: esprime il costo dei fattori produttivi utilizzati per ottenere il prodotto/servizio<br />
posto dsul mercato ed è costituito dalla somma algebrica delle seguenti voci = rimanenze totali di<br />
magazzino iniziali + acquisti di materie, scorte di consumo e merci (al netto delle relative rettifiche)<br />
+ spese servizi industriali + costì del personale industriale + ammortamenti industriali + accantonamenti<br />
a fondi rischi e spese future - rimanenze totali di magazzino finali - costi capitalizzati.<br />
La suddivisione dei costi per funzione aziendale deve essere fatta in base a informazioni non<br />
ricavabili dal bilancio, ma da altre fonti (rilevazioni di vario genere sull’utilizzo degli impiantì,<br />
della forza lavoro e dei servizi) e può essere rappresentata in un prospetto del tipo:<br />
Funzioni<br />
Costi<br />
Industriale Commerciale Amministrativa<br />
Spese per servizi XX XX XX<br />
Costi del personale XX XX XX<br />
Ammortamenti XX XX XX<br />
Accantonamenti per rischi su crediti XX XX XX<br />
3) SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE<br />
A VALORE DELLA PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO<br />
Valore della produzione<br />
(-) Costo dei beni e dei servizi utilizzati<br />
VALORE AGGIUNTO<br />
(-) Costi del personale<br />
(-) Accantonamenti rischi su crediti e altri acc. collegati alla gestione caratteristica.<br />
(-) Ammortamenti<br />
RISULTATO OPERATIVO<br />
(±) Risultato gestione atìpica<br />
(±) Risultato pestione finanziaria<br />
RISULTATO GESTIONE CORRENTE<br />
(±) Risultato gestione straordinaria<br />
RISULTATO ECONOMICO ANTE IMPOSTE<br />
(-) Imposte<br />
UT<strong>IL</strong>E (O PERDITA) <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />
95
Allorché si parla di valore aggiunto, ci si riferisce al plusvalore ottenuto attraverso il processo<br />
produttivo rispetto all’originario valore dei beni e servizi impiegati nella produzione.<br />
Esso è in pratica il frutto dell’attività di produzione, ossia rappresenta l’accrescimento di<br />
ricchezza da essa ottenibile.<br />
Valore aggiunto = Valore della produzione - Costo dei beni e servizi utilizzati.<br />
Costo dei beni e servizi utilizzati = acquisti di materie, scorte di consumo e merci + spese per<br />
servizi + incremento o decremento rimanenze di materie, scorte di consumo, merci.<br />
Come è possibile rilevare dalla configurazione in oggetto, il valore aggiunto viene ripartito tra:<br />
- i dipendenti, sotto forma di costo del personale;<br />
- i finanziatori esterni, sotto forma di interessi passivi;<br />
- lo stato, sotto forma di imposte;<br />
- i portatori di capitale di rischio (imprenditore, soci e azionisti a seconda della tipologia giuridica<br />
dell’impresa);<br />
- la parte restante serve a ricostruire il valore delle immobilizzazioni sotto forma di ammortamenti<br />
e per ciò che residua costituisce autofinanziamento in forma di ac-cantonamenti a riserva.<br />
Dovrebbe essere chiaro a questo punto della trattazione che non esiste uno schema di<br />
riclassificazione preferibile ad altri in termini assoluti, come anche che uno schema vale l’altro.<br />
Ognuno degli schemi di riclassificazione mette in evidenza alcuni aspetti del bilancio rispetto ad<br />
altri, per cui è opportuno, in funzione del tipo di informazioni economiche, finanziariee patrimoniali<br />
ricercate, effettuare più di una riclassificazione di bilancio secondo schemi differenti.<br />
L’uso delle riclassificazioni, sia per lo stato patrimoniale sia per il conto econo-mico, è tanto più<br />
utile e significativo quando viene effettuato con riferimento a bilanci di più esercizi, ottenendo così<br />
un bilancio a stati comparati che consente di seguire l’evoluzione nel tempo del valore delle singole<br />
voci di bilancio.<br />
Ciò costituisce il presupposto per una successiva e più approfondita analisi che può essere<br />
condotta con lìausilio degli indici di bilancio e con l’esame dei flussi finanziari. Queste metodiche,<br />
data la loro complessità, richiedono uno specifico studio che verrà affrontato nel Capitolo IV e che,<br />
comunque, implica la conoscenza delle nozioni che sono state già fornite fino a questo punto.<br />
Nel seguente Capitolo IV verranno esaminati i principali metodi di analisi dei bilanci riclassificati.<br />
7.3 Conclusioni<br />
L’evoluzione in tema di bilancio d’esercizio, a cui stiamo assistendo negli ultimi anni in ambito<br />
europeo e nazionale, è la conferma di quanto lo stesso rappresenti il punto nodale dell’informazione<br />
d’impresa.<br />
Quest'ultima, se da un lato può essere attivata utilizzando strumenti diversi da quello del bilancio,<br />
dall’altro trova, comunque, in esso il momento di sintesi e, ad un tempo, di completezza altrimenti<br />
difficilmente reperibile.<br />
96
APPENDICE AL <strong>CAPITOLO</strong> <strong>III</strong> – <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO<br />
APPENDICE <strong>III</strong>- A.1<br />
CODICE CIV<strong>IL</strong>E<br />
ARTICOLI CONCERNENTI <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO (da 2423 a 2435-bis)<br />
POST RIFORMA D. LGS. 6/2003<br />
SEZIONE IX.<br />
DEL B<strong>IL</strong>ANCIO<br />
2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato<br />
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.<br />
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione<br />
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.<br />
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione<br />
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessario allo scopo.<br />
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione<br />
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga<br />
e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato<br />
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in<br />
misura corrispondente al valore recuperato.<br />
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può<br />
essere redatta in migliaia di euro.<br />
2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti<br />
principi:<br />
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,<br />
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo conoiderato;<br />
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;<br />
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data<br />
dell'incasso o del pagamento;<br />
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di<br />
questo;<br />
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;<br />
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.<br />
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota<br />
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e<br />
finanziaria e del risultato economico.<br />
2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). Salve le disposizioni di leggi speciali per le<br />
società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte<br />
separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.<br />
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce<br />
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a<br />
causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la<br />
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distin-tamente le voci oggetto di<br />
raggruppamento.<br />
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli<br />
articoli 2424 e 2425.<br />
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.<br />
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente<br />
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono<br />
essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere<br />
segnalati e commentati nella nota integrativa.<br />
Sono vietati i compensi di partite.<br />
2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente<br />
schema.<br />
97
98<br />
ATTIVO:<br />
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.<br />
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:<br />
I - Immobilizzazioni immateriali:<br />
1) costi di impianto e di ampliamento;<br />
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;<br />
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;<br />
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;<br />
5) avviamento;<br />
6) immobilizzazioni in corso e acconti;<br />
7) altre.<br />
Totale.<br />
II - Immobilizzazioni materiali:<br />
1) terreni e fabbricati;<br />
2) impianti e macchinario;<br />
3) attrezzature industriali e commerciali;<br />
4) altri beni;<br />
5) immobilizzazioni in corso e acconti.<br />
Totale.<br />
IlI - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili<br />
entro l'esercizio successivo:<br />
1) partecipazioni in:<br />
a) imprese controllate;<br />
b) imprese collegate;<br />
c) imprese controllanti;<br />
d) altre imprese;<br />
2) crediti:<br />
a) verso imprese controllate;<br />
b) verso imprese collegate;<br />
c) verso controllanti;<br />
d) verso altri.<br />
3) altri titoli;<br />
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.<br />
Totale.<br />
Totale immobilizzazioni (B);<br />
C) Attivo circolante:<br />
I - Rimanenze:<br />
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;<br />
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;<br />
3) lavori in corso su ordinazione;<br />
4) prodotti finiti e merci;<br />
5) acconti.<br />
Totale<br />
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:<br />
1) verso clienti;<br />
2) verso imprese controllate;<br />
3) verso imprese collegate;<br />
4) verso controllanti;<br />
4-bis) crediti tributari<br />
4-ter) imposte anticipate<br />
5) verso altri.<br />
Totale<br />
<strong>III</strong> - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:<br />
1) partecipazioni in imprese controllate;<br />
2) partecipazioni in imprese collegate;<br />
3) partecipazioni in imprese controllanti;<br />
4) altre partecipazioni;<br />
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;<br />
6) altri titoli;<br />
Totale<br />
IV - Disponibilità liquide:<br />
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;<br />
3) danaro e valori in cassa.<br />
Totale<br />
Totale attivo circolante (C)<br />
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.<br />
PASSIVO<br />
A) Patrimonio netto:<br />
I – Capitale.<br />
II – Riserva da sopraprezzo delle azioni.<br />
<strong>III</strong> – Riserve di rivalutazione.<br />
IV – Riserva legale.<br />
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.<br />
VI - Riserve statutarie.<br />
VII - Altre riserve, distintamente indicate.<br />
V<strong>III</strong> - Utili (perdite) portati a nuovo.<br />
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.<br />
Totale.<br />
B) Fondi per rischi e oneri:<br />
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;<br />
2) per imposte, anche differite;<br />
3) altri.<br />
Totale.<br />
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.<br />
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:<br />
1) obbligazioni;<br />
2) obbligazioni convertibili;<br />
3) debiti verso soci per finanziamenti;<br />
4) debiti verso banche;<br />
5) debiti verso altri finanziatori;<br />
6) acconti;<br />
7) debiti verso fornitori;<br />
8) debiti rappresentati da titoli di credito;<br />
9) debiti verso imprese controllate;<br />
10) debiti verso imprese collegate;<br />
11) debiti verso controllanti;<br />
12) debiti tributari;<br />
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;<br />
14) altri debiti.<br />
Totale.<br />
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.<br />
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi,<br />
qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella<br />
nella quale è iscritto.<br />
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente,<br />
distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun<br />
tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al<br />
controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.<br />
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septìes con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei<br />
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.<br />
2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). Gli elementi patrimoniali destinati ad<br />
essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.<br />
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si<br />
presumono immobilizzazioni.<br />
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di<br />
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di<br />
sopravvenienza.<br />
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma<br />
dell'articolo 2120 50 .<br />
50 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto<br />
99
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello<br />
stato patrimoniale del venditore.<br />
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi<br />
successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.<br />
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi<br />
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere<br />
iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del<br />
tempo.<br />
2425. (Contenuto del conto economico). Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente<br />
schema:<br />
A) Valore della produzione:<br />
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;<br />
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;<br />
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;<br />
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;<br />
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.<br />
Totale.<br />
B) Costi della produzione:<br />
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;<br />
7) per servizi;<br />
8) per godimento di beni di terzi;<br />
9) per il personale:<br />
a) salari e stipendi;<br />
b) oneri sociali;<br />
c) trattamento di fine rapporto;<br />
d) trattamento di quiescenza e simili;<br />
e) altri costi;<br />
10) ammortamenti e svalutazioni:<br />
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;<br />
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;<br />
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;<br />
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;<br />
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;<br />
12) accantonamenti per rischi;<br />
13) altri accantonamenti;<br />
14) oneri diversi di gestione.<br />
Totale.<br />
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).<br />
C) Proventi e oneri finanziari:<br />
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;<br />
16) altri proventi finanziari:<br />
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e<br />
collegate e di quelli da controllanti;<br />
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;<br />
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;<br />
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di<br />
quelli da controllanti;<br />
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso<br />
controllanti.<br />
17 bis) utili e perdite su cambi<br />
Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).<br />
100<br />
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:<br />
18) rivalutazioni:<br />
a) di partecipazioni;<br />
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;<br />
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;<br />
19) svalutazioni:<br />
a) di partecipazioni;<br />
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;<br />
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).<br />
E) Proventi e oneri straordinari:<br />
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);<br />
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili<br />
al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.<br />
Totale delle partite straordinarie (20-21).<br />
Risultato prima delle imposte (A - B + - C +-D+-E);<br />
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;<br />
23) utile (perdite) dell'esercizio.<br />
2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi,costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere<br />
indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei<br />
prodotti e la prestazione dei servizi.<br />
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente<br />
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.<br />
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la<br />
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.<br />
2426. (Criteri di valutazioni). Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:<br />
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si com-putano<br />
anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può<br />
comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e<br />
fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al<br />
finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;<br />
2) il costo delle immobilizzazioni,materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere<br />
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.<br />
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota<br />
integrativa;<br />
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello<br />
determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei<br />
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in<br />
partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante<br />
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il<br />
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio<br />
dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;<br />
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate,<br />
con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla<br />
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i<br />
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessario<br />
per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta<br />
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto<br />
risultante dall'ultimo bilancio dell'im-presa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano<br />
indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,<br />
deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del<br />
patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non<br />
distribuibile;<br />
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale<br />
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati<br />
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti<br />
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'am-montare dei costi non ammortizzati;<br />
6) l’avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a<br />
titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È<br />
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso<br />
non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;<br />
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata<br />
del prestito;<br />
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;<br />
S-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio<br />
a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto<br />
economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le<br />
immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore<br />
alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;<br />
101
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di<br />
acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento<br />
del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti<br />
meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;<br />
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato,<br />
primo uscito 51 " o: "ultimo entrato, primo uscito 52 "; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi<br />
correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;<br />
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con<br />
ragionevole certezza;<br />
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte<br />
nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in<br />
rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.<br />
2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre<br />
disposizioni:<br />
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori<br />
non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;<br />
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,<br />
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti<br />
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni<br />
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;<br />
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità",<br />
nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;<br />
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata<br />
indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,<br />
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le<br />
differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici<br />
dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;<br />
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del<br />
patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;<br />
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in<br />
imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio<br />
netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente<br />
credito;<br />
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e<br />
dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica<br />
ripartizione secondo le aree geografiche;<br />
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura<br />
dell'esercizio;<br />
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono<br />
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;<br />
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato<br />
patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve".<br />
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della<br />
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti<br />
esercizi;<br />
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,<br />
distintamente per ogni voce;<br />
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti<br />
d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando<br />
quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;<br />
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo<br />
aree geografìche;<br />
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;<br />
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti<br />
obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;<br />
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro<br />
ammontare sia apprezzabile;<br />
51 F.I.F.O., First In – First Out<br />
52 L.I.F.O. , Last In - First Oout<br />
102
14) un apposito prospetto contenente:<br />
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e<br />
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi<br />
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative<br />
motivazioni;<br />
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi<br />
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della<br />
mancata iscrizione;<br />
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;<br />
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;<br />
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle<br />
nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;<br />
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,<br />
specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;<br />
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti<br />
patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;<br />
19-bis) il finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli<br />
con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;<br />
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2441-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico<br />
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.<br />
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma.<br />
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi<br />
e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore<br />
attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario<br />
effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attri-buibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare<br />
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora<br />
fossero stati considerati immobilizza-zioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore<br />
che sarebbero stati inerenti all'esercizio.<br />
2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla<br />
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,<br />
anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.<br />
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:<br />
1) le attività di ricerca e di sviluppo;<br />
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;<br />
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute<br />
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di<br />
capitale corrispondente;<br />
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o<br />
alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,<br />
con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle<br />
alienazioni;<br />
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;<br />
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.<br />
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate sui<br />
mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta<br />
secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla<br />
Commissione stessa con il regolamento anzidetto.<br />
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.<br />
2429. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al<br />
collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.<br />
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta<br />
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua<br />
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.<br />
Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.<br />
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei<br />
darti essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società,<br />
insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i<br />
quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.<br />
103
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere<br />
sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />
dell'ultimo bilancio delle medesime.<br />
2430. (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla<br />
ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.<br />
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.<br />
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.<br />
2431. (Sovraprezzo delle azioni). Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo<br />
superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere<br />
distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.<br />
2432. (Partecipazione agli utili). Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci<br />
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di<br />
riserva legale.<br />
2433. (Distribuzione degli utili ai soci). La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che<br />
approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea<br />
convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.<br />
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio<br />
regolarmente approvato.<br />
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia<br />
reintegrato o ridotto in misura corrispondente.<br />
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi<br />
in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.<br />
2433-bis. (Acconti sui dividendi). La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui<br />
bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.<br />
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amm-inistratori<br />
dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua<br />
approvazione.<br />
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite<br />
relative all'esercizio o a esercizi precedenti.<br />
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla<br />
chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o<br />
statutario, e quello delle riserve disponibili.<br />
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una<br />
relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione<br />
stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.<br />
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile<br />
debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell' esercizio in corso. I<br />
soci possono prenderne visione.<br />
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui<br />
dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno<br />
riscossi in buona fede.<br />
2434. (Azione di responsabilità). L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei<br />
direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.<br />
2434-bis (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio). Le azioni previste dagli articoli 2377 e<br />
2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta<br />
l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.<br />
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle<br />
ragioni di questa.<br />
2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). Entro trenta giorni<br />
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di<br />
approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso<br />
l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.<br />
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì<br />
a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio,<br />
104
con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o<br />
beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni<br />
effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.<br />
2435-bis. (Bilancio informa abbreviata). Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati<br />
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,<br />
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:<br />
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;<br />
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;<br />
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.<br />
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con<br />
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e<br />
BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può<br />
essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i<br />
debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.<br />
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra<br />
loro raggruppate:<br />
voci A2 e A3<br />
voci B9 (c), B9 (d), B9 (e)<br />
voci B10 (a), B10 (b),B10 (c)<br />
voci C16 (b) e C16 (c)<br />
voci D18 (a), D18 (b), D18 (c)<br />
voci D19 (a), D19 (b), D19 (c)<br />
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle<br />
plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a<br />
esercizi precedenti.<br />
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7),<br />
9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono<br />
riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio 53 .<br />
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3)<br />
e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.<br />
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma<br />
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.<br />
53 Con decorrenza 1° gennaio 1005, per effetto dell’art. 2, d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, all’art. 2435-bis comma 5, dopo le<br />
parole:”e 17) dell’art. 2427” sono inserite le seguenti: “e dal numero 1) del comma 1 dell’art. 2427-bis”.<br />
105
APPENDICE <strong>III</strong>- A.2 GLOSSARIO IV DIRETTIVA CEE<br />
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (CLASSE A). Sono iscritti i crediti relativi a versamenti<br />
dovuti dai soci, per il capitale sottoscritto, ma non ancora versato.<br />
IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI (CLASSE B). Sono rappresentate da investimenti durevoli nell’attività e indicate in relazione<br />
alle loro caratteristiche in:<br />
IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI IMMATERIALI (CLASSE B, SOTTOCLASSE I). Si tratta di beni caratterizzati dalla mancanza di<br />
tangibilità (res qui non tanget). Sono individuati da costi, che non esauriscono la loro utilità in un solo<br />
periodo e manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.<br />
Sono rappresentate da:<br />
• costi di impianto e di ampliamento (Voce B.I.1, spese di costituzione della società e relativi<br />
ampliamenti);<br />
• costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (Voce B.I.2, costi di ricerca applicata riferiti a progetti identificabili,<br />
che si concluderanno con la realizzazione di prodotti e il futuro conseguimento di ricavi; spese di<br />
pubblicità riferite alla fase di lancio di nuovi prodotti, non ricorrenti ed eccezionali);<br />
• diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno (Voce B.I.3, diritti esclusivi<br />
di sfruttamento di invenzioni nascenti internamente all’impresa o acquisite, diritti di utilizzazione delle opere<br />
d’ingegno nella forma di contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, licenze su software<br />
applicativo acquisito a titolo di diritto di proprietà o a titolo di licenza d’uso a tempoindeterminato);<br />
• concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Voce B.I.4, nel caso di concessioni, sono quantificate dalle<br />
somme pagate una tantum per l’esercizio di diritti su beni di proprietà degli enti concedenti o di attività di<br />
competenza di tali organismi; nel caso di licenze sono comprese le somme per l’esercizio di attività<br />
regolamentate);<br />
• avviamento (Voce B.I.5, sussiste nel caso di acquisto di azienda, fusioni, scorpori, quando la differenza tra<br />
il prezzo pagato e il valore patrimoniale del complesso aziendale è positiva; rappresenta un apprezzamento<br />
della potenzialità di utili futuri);<br />
• immobilizzazione in corso e acconti (Voce B.I.6, sono indicati rispettivamente i beni immateriali in corso<br />
di realizzazione e le somme pagate in corso di realizzazione di un bene);<br />
• altre immobilizzazioni immateriali (Voce B.I.7, diritti reali di godimento su titoli, oneri accessori su<br />
finanziamenti).<br />
I beni immateriali sono valorizzati al costo di acquisto o di produzione, dedotte le quote di<br />
ammortamento effettuate. Il valore indicato non può eccedere il valore recuperabile, definito come il<br />
maggior valore tra il valore realizzabile per effetto della cessione e il valore d’uso (valore attuale dei flussi<br />
attribuiti allo sfruttamento dell’ immobilizzazione).<br />
IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI MATERIALI (CLASSE B, SOTTOCLASSE II). Analogamente alle immobilizzazioni materiali, non<br />
esauriscono la loro utilità in un solo periodo e manifestano i relativi benefici economici lungo un arco<br />
temporale di più esercizi. Tuttavia, diversamente dalle precedenti, sono caratterizzate dal requisito di<br />
tangibilità (res qui tanget). Sono rappresentate da terreni e fabbricati (Voce B.II.1), impianti e<br />
macchinario (Voce B.II.2), attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3), altri beni (Voce B.II.4),<br />
immobilizzazioni in corso e acconti (Voce B.II.5).<br />
A esclusione delle immobilizzazioni in corso e degli acconti, sono valutate in bilancio al loro valore di<br />
acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di acquisto (spese notarili per la redazione di atti di<br />
acquisto, in caso di beni immobili e mobili registrati, spese per la progettazione e il collaudo, montaggio e<br />
posa in opera nell’ipotesi di impianti e macchinari) al netto del fondo ammortamento (che comprende le<br />
quote annualmente accantonate per la ripartizione del costo pluriennale). Tale valore è inoltre comprensivo<br />
delle spese sostenute per interventi rivolti all’ampliamento, all’ammodernamento o al miglioramento degli<br />
elementi strutturali di un’immobilizzazione (spese di manutenzione straordinaria).<br />
Le immobilizzazioni in corso (costruzioni in economia) sono valutate in relazione a tutti quei costi<br />
sostenuti dall’impresa per la realizzazione interna, affinché il bene sia effettivamente utilizzabile. Esse<br />
sono stimate al costo di fabbricazione inclusi i costi diretti (materiali e mano d’opera diretta, spese di<br />
progettazione, costi di forniture esterne) e di una quota parte delle spese generali di fabbricazione e delle<br />
spese generali di produzione (tuttavia, se l’attività di costruzione in economia presenta carattere occasionale,<br />
la quota si riferisce esclusiva-mente alle spese generali di produzione a essa riferibili).<br />
106
Gli acconti iscritti rappresentano esborsi sostenuti per la consegna futura di beni in corso di realizzazione.<br />
Sono distinti dagli anticipi, poiché erogati al momento della stipulazione del contratto. Le immobilizzazioni<br />
materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui le leggi speciali, generali o di settore, lo richiedano o<br />
lo permettano (correttivi parziali dell’inflazione). La rivalutazione non può essere effettuata in misura<br />
superiore al valore d’uso del bene. L’effetto netto della rivalutazione viene iscritto tra le riserve del<br />
patrimonio netto alla Voce A.<strong>III</strong> Riserva di rivalutazione.<br />
Nel caso di dinamica inflativa significativa e di assenza di leggi di rivalutazione monetaria, il valore<br />
d’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni non rappresenta il rispettivo valore di mercato. La differenza<br />
tra tali grandezze costituisce una riserva occulta, in quanto non indicata in bilancio.<br />
IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI FINANZIARIE (CLASSE B, SOTTOCLASSE <strong>III</strong>). Sono individuate sia da investimenti durevoli in<br />
altre attività d’impresa, sia da crediti finanziari di medio/lungo termine. In particolare, sono indicati:<br />
• partecipazioni (Voce B.<strong>III</strong>.1, azioni ordinarie, privilegiate o di risparmio, quote rappresentative del<br />
capitale di società non azionarie);<br />
• crediti finanziari (Voce B.<strong>III</strong>.2);<br />
• altri titoli (Voce B.<strong>III</strong>.3, obbligazioni, titoli di stato, certificati immobiliari);<br />
• azioni proprie (Voce B.<strong>III</strong>.4, con apposita costituzione di fondi nel passivo).<br />
La principale caratteristica è rappresentata dalla continuità del rapporto instaurato con la controparte. Sono<br />
distinti i rapporti di:<br />
a) controllo – nei quali l’impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o per<br />
esercitare un’influenza dominante sulle delibere in assemblea ordinaria, oppure vanta un’influenza<br />
dominante in relazione ai vincoli contrattuali esistenti;<br />
b) collegamento – nei quali l’impresa esercita un’influenza notevole su un’altra azienda. Tale influenza è<br />
presu-mibile, quando in assemblea ordinaria può esercitare il 20 per cento dei voti oppure il 10 per cento nel<br />
caso di società quotate.<br />
In bilancio, sono distintamente indicati le partecipazioni e i crediti nei confronti di società controllate,<br />
collegate e controllanti.<br />
Il relativo valore di stima è formulato in base al costo di acquisto, a eccezione delle partecipazioni in<br />
imprese collegate e controllate indicate secondo il metodo del patrimonio netto. Con tale metodo si<br />
attribuisce alle singo-le partecipazioni un valore corrispondente a quello del patrimonio della società<br />
partecipata, in misura proporzio-nale alla quota di capitale posseduta.<br />
ATTIVO CIRCOLANTE (CLASSE C). Comprende investimenti destinati a essere consumati, rinnovati, sostituiti più<br />
volte nel corso dell’esercizio. Sono distinti, in misura decrescente, rispetto al loro livello di liquidabilità in:<br />
RIMANENZE (CLASSE C, SOTTOCLASSE I). Sono indicati i beni nella forma di materie prime e semilavorati, che<br />
saranno impiegati in processi produttivi futuri, e i prodotti finiti realizzati in corso d’anno, ma che saranno<br />
venduti in futuro.<br />
Le rimanenze sono individuate in relazione al titolo di proprietà vantato dall’impresa rispetto a tali beni e<br />
non sulla base del possesso. Esse, quindi, comprendono i beni esistenti nei magazzini e negli stabilimenti,<br />
salvo quelli ricevuti da terzi in visione, in prova, in lavorazione, quelli presso terzi in conto deposito,<br />
lavorazione, o acquistati dall’impresa, ma non ancora ricevuti.<br />
In bilancio, sono riportate distintamente le seguenti voci:<br />
• materie prime, sussidiarie e di consumo (Voce C.I.1);<br />
• prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (Voce C.I.2);<br />
• lavori in corso su ordinazione (Voce C.I.3);<br />
• prodotti finiti e merci (Voce C.I.4);<br />
• acconti (voce C.I.5, esborsi sostenuti a fronte di merci da ricevere).<br />
I criteri di valutazione delle rimanenze sono nel caso di:<br />
• beni fungibili al costo specifico riferibile a tali merci;<br />
• beni infungibili in base al criterio del:<br />
• FIFO (le rimanenze sono valutate ai valori più recenti di acquisto dei beni, mentre i prelievi da magazzino<br />
sono espressi secondo quelli più antichi, ipotizzando che le quantità acquistate in passato siano le prime a<br />
essere utilizzate o vendute);<br />
• LIFO (le rimanenze sono valutate ai valori più remoti, in relazione all’ipotesi di prelevare da magazzino i<br />
beni acquistati di recente);<br />
107
• costo medio ponderato (le rimanenze sono valutate al costo medio, ottenuto ponderando le quantità<br />
acquistate in rapporto a rispettivi prezzi, nell’ipotesi che siano state prelevate dal magazzino merci acquistate<br />
in epoche differenti).<br />
La valutazione delle rimanenze è espressa a costo, sia nel caso di materie prime, sussidiarie e di consumo<br />
(compresi gli oneri accessori), sia nell’ipotesi di semilavorati, prodotti finiti (compresi i costi internamente<br />
sostenuti per la realizzazione).<br />
Unica eccezione è rappresentata dai lavori in corso su ordinazione compresi alla voce C.I.3, in caso di<br />
imprese operanti con contratto di appalto d’opera o di somministrazione, di durata pluriennale, i cui ricavi<br />
non risultano frazionabili.<br />
La valutazione può essere espressa in base:<br />
1. allo stato di avanzamento lavori – intesa come applicazione della percentuale di avanzamento dei lavori<br />
al prezzo pattuito (valutazione a ricavi);<br />
2. al costo sostenuto individuato attraverso l’analitica rilevazione dei costi sostenuti in corso d’opera<br />
(valutazione dei costi) e a ricavi alla consegna dell’opera.<br />
CREDITI (CLASSE C, SOTTOCLASSE II). Sono indicati in via principale rispetto alla natura del debitore e alla<br />
scaden-za del credito, e, in via subordinata, all’origine.<br />
In particolare, nella classe confluiscono:<br />
• crediti verso clienti (Voce C.II.1);<br />
• crediti verso imprese controllate (Voce C.II.2);<br />
• crediti verso imprese collegate (Voce C.II.3);<br />
• crediti verso controllanti (Voce C.II.4);<br />
• crediti verso altri (Voce C.II.5).<br />
Alla voce crediti verso clienti sono iscritti:<br />
• i crediti per i quali è stato emesso regolare documento di pagamento, ma non ancora incassati;<br />
• gli importi relativi a ricavi per merci e/o servizi per i quali è già avvenuta rispettivamente la traslazione<br />
della proprietà o l’esecuzione dell’opera;<br />
• le cambiali attive e le ricevute bancarie, anche se presentate in anticipazione al salvo buon fine;<br />
• i crediti ceduti pro solvendo (per i quali l’impresa compare come obbligato in via di regresso).<br />
Nelle altre voci, i crediti sono individuati in relazione a un titolo che giustifica la nascita del rapporto.<br />
I crediti devono essere indicati al presumibile valore di realizzo, inteso come il valore nominale decurtato<br />
dal fondo svalutazione crediti. La stima della dimensione di tale fondo deve avvenire in rapporto<br />
all’anzianità dei crediti per classi temporali di scaduto, ai prevedibili resi, alle rettifiche di fatturazione, agli<br />
abbuoni e sconti.<br />
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI (CLASSE C, SOTTOCLASSE <strong>III</strong>). Sono individuate<br />
dalle partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, azioni proprie, obbligazioni e titoli di<br />
Stato, detenute per un breve periodo e per finalità speculative.<br />
DISPONIB<strong>IL</strong>ITÀ LIQUIDE (CLASSE C, SOTTOCLASSE IV). La classe comprende:<br />
• depositi bancari e postali (Voce C.IV.1);<br />
• assegni (Voce C.IV.2);<br />
• danaro e valori di cassa (Voce C.IV.3).<br />
Circa i saldi dei depositi bancari, devono essere indicati tutti gli assegni e i bonifici disposti entro la data di<br />
chiusura dell’esercizio e gli incassi effettuati dalle banche e accreditati nei conti prima della chiusura<br />
dell’esercizio.<br />
Gli importi sono indicati al presumibile valore di realizzo.<br />
RATEI E RISCONTI ATTIVI (CLASSE D). Sorgono in relazione a contratti di durata (fornitura di gas, energia<br />
elettrica, servizi telefonici).<br />
I ratei attivi rappresentano crediti in moneta e misurano quote di ricavo, la cui integrale liquidazione avverrà<br />
nell’esercizio futuro, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’esercizio, cui si riferisce il<br />
bilancio.<br />
I risconti attivi esprimono quote di costo, rilevate integralmente nell’esercizio in corso o in precedenti, e<br />
rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi successivi.<br />
In linea generale, il principio alla base della loro rilevazione economica è rappresentato dal criterio di<br />
computo del tempo fisico (computo dei giorni decorrenti tra l’inizio degli effetti economici e la chiusura del<br />
108
ilancio, tra quest’ultimo e il termine degli effetti economici ). Tuttavia, nel caso di prestazioni rese o<br />
ricevute, che non hanno effetto di continuità, la ripartizione è effettuata in base al decorso del tempo<br />
economico.<br />
PATRIMONIO NETTO (CLASSE A). Il patrimonio rappresenta l’insieme dei mezzi propri di proprietà dell’impresa.<br />
È distinto in relazione alla modalità di formazione in:<br />
CAPITALE (CLASSE A, SOTTOCLASSE I). È iscritto il valore nominale del capitale sottoscritto dagli azionisti,<br />
all’atto di costituzione dell’impresa, comprese le variazioni di aumento o di riduzione, deliberate<br />
successivamente.<br />
RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI (CLASSE A, SOTTOCLASSE II). Rappresenta il maggior valore delle azioni/quote<br />
sottoscritte rispetto all’ammontare nominale del capitale sociale ed è corrisposto dai soci. La riserva<br />
non può essere distribuita fino a quando la riserva legale non ha raggiunto un preciso ammontare.<br />
RISERVA DI RIVALUTAZIONE (CLASSE A, SOTTOCLASSE <strong>III</strong>). È costituita in relazione a rivalutazioni monetarie<br />
delle attività patrimoniali dell’impresa, in seguito all’applicazione di leggi speciali emanate. Tali riserve<br />
sono indi-sponibili.<br />
RISERVA LEGALE (CLASSE A, SOTTOCLASSE IV). Si forma per effetto di accantonamenti obbligatori dell’utile<br />
d’eser-cizio a riserva, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.<br />
RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO (CLASSE A, SOTTOCLASSE V). Si costituisce a fronte dell’acquisto, in<br />
mi-sura durevole, di azioni proprie. Essa non può essere utilizzata fino a quando le azioni rimangono in<br />
portafoglio.<br />
RISERVE STATUTARIE (CLASSE A, SOTTOCLASSE VI). Individuano gli accantonamenti effettuati in relazione ad<br />
adem-pimenti di natura facoltativa e previsti dallo statuto.<br />
ALTRE RISERVE (CLASSE A, SOTTOCLASSE VII). Nella voce vengono indicate altre riserve aventi carattere<br />
residuale. In particolare, sono iscritti:<br />
• i versamenti di soci (a fondo perduto, in conto capitale, aumento futuro di capitale sociale);<br />
• gli accantonamenti previsti in relazione all’adempimento di obblighi di natura civilistica;<br />
• gli accantonamenti previsti in relazione all’adempimento di obblighi di natura fiscale.<br />
UT<strong>IL</strong>I (PERDITE) PORTATI A NUOVO (CLASSE A, SOTTOCLASSE V<strong>III</strong>). Rappresentano gli utili conseguiti in esercizi<br />
pre-cedenti non distribuiti e non accantonati a specifiche riserve di patrimonio netto e le perdite di esercizi<br />
preceden-ti non coperte da parte degli azionisti.<br />
UT<strong>IL</strong>E (PERDITA) D’ESERCIZIO (CLASSE A, SOTTOCLASSE IX). Individua l’incremento o il decremento subito dal<br />
capi-tale per effetto dell’attività aziendale, svolta nell’esercizio.<br />
FONDI PER RISCHI E ONERI (CLASSE B). La classe comprende gli accantonamenti destinati a copertura di perdite o<br />
debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, ma di ammontare indeterminato (nel caso del<br />
fondo per operazioni o concorsi a premio, fondo lavori ciclici di manutenzione, fondi per prepensionamenti)<br />
o data di sopravvenienza indeterminata (fondo per penalità contrattuali, fondo garanzia prodotti). In<br />
particolare, sono compresi:<br />
• i fondi di quiescenza (Voce B.1, rappresentati dalle indennità accantonate per prepensionamenti, per<br />
cessazioni di rapporti di agenzia);<br />
• i fondi imposte (Voce B.2, oneri tributari non certi, ma probabili a seguito di contenziosi fiscali in essere o<br />
co-munque possibili);<br />
• altri (Voce B.3, si tratta di somme accantonate per rischi non generici).<br />
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (CLASSE C). Rappresenta una voce di debito a<br />
formazione progressiva, in quanto matura nel proseguire del rapporto con il dipendente. È per l’impresa una<br />
109
fonte di finanziamento nel corso del rapporto di lavoro e per il lavoratore una forma di risparmio forzato.<br />
Non vanno iscritti nella voce gli importi per i rapporti di lavoro cessati, ma non ancora liquidati.<br />
DEBITI (CLASSE D). Sono distinti, in via principale, in relazione all’origine, alla scadenza, all’esistenza di<br />
garanzie e, in misura subordinata, in rapporto alla natura del debitore.<br />
Con riferimento alla voce dei debiti verso banche (Voce D.3) sono compresi, distinti in rapporto alla loro<br />
esigi-bilità, i rapporti di finanziamento di breve termine (gli scoperti su c/c, le anticipazioni s.b.f.) e di lungo<br />
termine (mutui). Inoltre, relativamente ai debiti verso controllate, collegate e controllanti (Voce D.8-9-10)<br />
sono indicate le obbligazioni contrattuali di natura sia finanziaria, sia commerciale.<br />
Tutti i valori riportati nelle rispettive voci sono distinti per scadenza e indicati al valore nominale.<br />
Unica eccezione è rappresentata dai debiti espressi in valuta estera (Paesi non UE), che dovranno essere<br />
rettificati in caso di variazione del tasso di cambio rispetto alla moneta di conto.<br />
RATEI E RISCONTI PASSIVI (CLASSE E). I ratei passivi rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costo,<br />
la cui integrale liquidazione avverrà nell’esercizio futuro, ma di competenza, per la parte da essi misurata,<br />
dell’e-sercizio cui si riferisce il bilancio.<br />
I risconti passivi esprimono quote di ricavo rilevate integralmente nell’esercizio in corso o in precedenti e<br />
rap-presentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi successivi. Devono essere indicati distintamente<br />
gli im-porti riferiti a periodi superiori all’anno.<br />
Considerazioni analoghe a quelle formulate per i ratei e risconti attivi possono essere espresse in relazione<br />
alle metodologie di computo.<br />
VALORE DELLA PRODUZIONE (CLASSE A). Le voci, che compongono il valore della produzione, sono:<br />
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (VOCE A.1). Sono iscritti i ricavi delle vendite e delle prestazioni<br />
realiz-zati dall’impresa, rettificati da resi, abbuoni e sconti e premi, se riferibili alla produzione dell’anno<br />
(altrimenti, collocati alle Voci E.20 e E.21 e nell’area C, se si tratta di sconti finanziari). Sono inoltre<br />
compresi i ricavi dalla vendita occasionale di materie prime, sussidiarie e semilavorati.<br />
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEM<strong>IL</strong>AVORATI E FINITI (VOCE A.2).<br />
Sono riportate le variazioni riferibili a tali beni e ottenute come differenza tra il valore finale delle rimanenze<br />
iscritto nello Stato patrimoniale di fine anno rispetto a quello di inizio anno. La voce accoglie le rimanenze<br />
che abbiano subito una lavorazione all’interno dell’impresa; le rimanenze che non hanno subito lavorazione,<br />
compaiono fra i costi di produzione alla voce B.11.<br />
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (VOCE A.3). Sono definite le variazioni riferibili a lavori in<br />
corso su ordinazione (di cui alla classe C dello Stato patrimoniale, sezione Attivo) e ottenute come differenza<br />
tra il valore finale iscritto nello Stato patrimoniale di fine anno rispetto a quello di inizio anno.<br />
INCREMENTI DI IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VOCE A.4). Sono evidenziate le spese sostenute nell’anno<br />
per la realizzazione di beni strumentali all’interno dell’impresa (costruzioni interne).<br />
ALTRI RICAVI E PROVENTI (VOCE A.5). Sono indicati i rimborsi spese, assicurativi, penalità addebitate a clienti,<br />
proventi derivanti dalla gestione patrimoniale di immobili, plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali,<br />
impiegati nella normale attività produttiva e sostituiti per ragioni di carattere fisiologico.<br />
COSTI DELLA PRODUZIONE (CLASSE B). Le voci che compongono i costi della produzione sono:<br />
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (VOCE B.6). Sono iscritti i costi relativi<br />
all’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, impiegate nel processo produttivo. Sono<br />
compresi gli oneri accessori sostenuti e inclusi dal fornitore nel prezzo pattuito.<br />
COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (VOCE B.7). Sono indicati i costi relativi a prestazioni di servizi e in<br />
particolare:<br />
• contratti di consulenza;<br />
• contratti di trasporto;<br />
110
• contratti di somministrazione (energia, acqua, gas);<br />
• prestazioni destinate a personale dipendente (servizio mensa, visite mediche, aggiornamento professionale<br />
dei dipendenti);<br />
• servizi prestati da istituti di credito e imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari;<br />
• pubblicità;<br />
• assistenza tecnica;<br />
• royalties 54 ;<br />
• lavorazioni;<br />
• manutenzione esterna;<br />
• provvigioni;<br />
• assicurazioni.<br />
COSTI PER <strong>IL</strong> GODIMENTO DI BENI DI TERZI (VOCE B.8). Sono compresi i canoni di locazione finanziaria, gli affitti,<br />
i corrispettivi per l’utilizzo di brevetti e marchi.<br />
COSTI DEL PERSONALE (VOCE B.9). La voce include tutti i costi riferibili all’impiego di personale dipendente<br />
inter-namente all’azienda, nelle sue componenti:<br />
• salari e stipendi, al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del lavoratore dipendente;<br />
• oneri sociali a carico del datore di lavoro;<br />
• trattamento di fine rapporto, per la quota maturata nell’esercizio;<br />
• altri costi (ferie maturate e non godute).<br />
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (VOCE B.10). La prima voce rappresenta la quota attribuita all’esercizio di un<br />
costo pluriennale riferibile a immobilizzi materiali e immateriali, in rapporto alla residua possibilità di<br />
utilizzazione del cespite. Tale periodo è normalmente inferiore alla vita fisica del cespite e influenzato da:<br />
• deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;<br />
• obsolescenza;<br />
• piani aziendali per la sostituzione del cespite;<br />
• condizioni di utilizzo (turni di produzione, livello tecnico del personale, luoghi di utilizzo);<br />
• politiche di manutenzione e riparazione;<br />
• stima dei produttori del cespite;<br />
• perizie.<br />
Le svalutazioni delle immobilizzazioni hanno carattere eccezionale e sono estranee al processo di<br />
ammortamento degli immobilizzi tecnici, oppure si riferiscono a immobilizzazioni non ammortizzabili.<br />
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (VOCE B.11). Rappresenta la<br />
dif-ferenza tra il valore delle giacenze iniziali rispetto a quelle finali.<br />
ACCANTONAMENTI PER RISCHI (VOCE B.12). Sono iscritte le quote accantonate al fondo rischi di cui alla classe<br />
B, voce 3 del passivo, per le quali sussiste incertezza in merito sia al loro manifestarsi, sia alla loro entità<br />
(per esem-pio, accantonamento a fondo vertenze in corso).<br />
ALTRI ACCANTONAMENTI (VOCE B.13). Sono iscritte le quote accantonate al fondo rischi di cui alla classe B,<br />
voce 3 del passivo, per le quali sussiste incertezza in relazione alla loro entità (per esempio, accantonamento<br />
al fondo manutenzioni cicliche).<br />
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (VOCE B.14). Sono compresi costi e oneri diversi da quelli derivanti dalla gestione<br />
caratteristica dell’impresa. Per esempio:<br />
54 Con il termine royalty si intende il reddito versato al proprietario di un bene o all’autore di un’opera dell’ingegno come<br />
ricompensa per la cessione a terzi del diritto di utilizzare a fini commerciali quel bene o quell’opera. Il riconoscimento di una royalty<br />
rappresenta un modo di ridistribuzione dei benefici tra l’impresa che si è assicurata il diritto di utilizzazione, trasformazione e vendita<br />
dei beni, e il proprietario originario degli stessi: si può calcolare in percentuale del fatturato o in relazione al numero di pezzi venduti.<br />
Il termine si applica soprattutto ai compensi per la concessione a terzi del diritto di sfruttamento di giacimenti minerari e<br />
petroliferi, ma viene esteso anche al compenso per la concessione del diritto di sfruttare un'invenzione industriale tutelata da brevetto<br />
o un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d’autore.<br />
111
• oneri derivanti dalla gestione di immobili o di altri beni di natura patrimoniale;<br />
• minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva,<br />
commer-ciale o di servizio, ceduti per effetto del loro deperimento economico-tecnico e destinati a essere<br />
sostituiti;<br />
• imposte indirette;<br />
• sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati che non derivino da errori (carenze di fondi<br />
premi, di garanzia, rischi).<br />
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE. Rappresenta un’indicazione intermedia relativa al risultato<br />
dell’attività operativa e della gestione accessoria.<br />
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (CLASSE C). La classe comprende i proventi finanziari derivanti dagli<br />
investimenti effettuati dall’impresa, a titolo temporaneo o duraturo, e gli oneri finanziari relativi<br />
all’indebitamento di medio-lungo termine. Sono indicati:<br />
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE<br />
(VOCE C.15). La voce individua:<br />
• dividendi percepiti al lordo delle ritenute subite e dei crediti d’imposta;<br />
• altri proventi (plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, con esclusione di quelle aventi<br />
natura straordinaria).<br />
ALTRI PROVENTI FINANZIARI (VOCE C.16). La voce individua:<br />
• proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate<br />
e collegate (interessi da finanziamenti a lungo termine);<br />
• proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (gli interessi su titoli<br />
di debito pubblico, su prestiti obbligazionari);<br />
• proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante;<br />
• proventi diversi (interessi attivi su c/c bancari, conti correnti postali, interessi di mora, differenze positive<br />
di cambio, interessi attivi su crediti verso l’erario).<br />
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E<br />
COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI (VOCE C.17).<br />
Rientrano nella voce tutti gli oneri finanziari sostenuti dall’impresa. In particolare:<br />
• interessi passivi e oneri finanziari relativi a operazioni di finanziamento di vario genere;<br />
• spese e commissioni bancarie relative al servizio di incasso effetti;<br />
• fidejussioni bancarie;<br />
• spese tenuta conto corrente;<br />
• perdite su cambi e accantonamenti al fondo rischi su cambi;<br />
• minusvalenze su cessioni di partecipazioni escluse quelle aventi natura straordinaria.<br />
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (CLASSE D). Individua le rivalutazioni e le svalutazioni di partecipazioni,<br />
di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni, e di titoli iscritti nell’attivo<br />
circolante, che non rappresentano immobilizzazioni. Le rivalutazioni consistono in ripristini di valore delle<br />
attività finanziarie, quando sono venuti meno i motivi alla base della loro svalutazione; le svalutazioni,<br />
invece, riguardano tutte le riduzioni di valore richieste dalla normativa civilistica.<br />
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (CLASSE E). Sono indicati:<br />
• plusvalenze e minusvalenze, derivanti dalla cessione di beni strumentali destinati alla normale attività<br />
dell’im-presa, ma aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali;<br />
• sopravvenienze e insussistenze attive e passive, derivanti da fatti straordinari alla gestione ordinaria;<br />
• componenti positivi o negativi relativi a esercizi precedenti, inclusi gli errori di valutazione di poste di<br />
bilancio;<br />
• effetti di variazione dei criteri di valutazione adottati;<br />
• imposte relative agli esercizi precedenti.<br />
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE. Ottenuto dalla somma algebrica dei risultati intermedi individuati.<br />
112
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. È indicato l’importo delle imposte correnti sul reddito d’esercizio.<br />
UT<strong>IL</strong>E (PERDITA) DELL’ESERCIZIO. Ottenuto come differenza tra il risultato prima delle imposte e le imposte<br />
calco-late.<br />
APPENDICE <strong>III</strong>- A.3 EFFETTI DELLA RIFORMA SOCIETARIA SUL B<strong>IL</strong>ANCIO DI<br />
ESERCIZIO SECONDO <strong>IL</strong> D.LGS. 17/1/2003 N. 6<br />
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, attuativo della riforma del diritto societario, ha profondamente<br />
rinnovato la disciplina in tema di redazione del bilancio d’esercizio contenuta nel codice civile,<br />
introducendo importanti novità destinate ad avere un notevole impatto sui bilanci di esercizio in<br />
corso di approvazione.<br />
Per la generalità delle imprese il 2004 rappresenta l’esercizio di transizione alla nuova<br />
disciplina, in quanto l’art. 223-undecies delle disposizioni transitorie al codice civile ne impone<br />
l’applicazione ai fini della redazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo la data del 30<br />
settembre 2004.<br />
La novità legislativa è stata oggetto di una compiuta analisi da parte dell’Organi-smo italiano di<br />
contabilità (Oic) nell’ambito del documento contabile n. 1 del 25 ot-tobre 2004, nel quale si sono<br />
fornite preziose interpretazioni delle principali novità che hanno interessato la disciplina del<br />
bilancio d’esercizio.<br />
A) Interferenze fiscali: eliminazione.<br />
La modifica più significativa introdotta dalla riforma societaria è certamente co-stituita<br />
dall’eliminazione delle cosiddette interferenze fiscali sul bilancio di esercizio. È noto, infatti, come<br />
113
nel sistema previgente l’art. 2426, comma 2, cod. civ. consen-tisse di effettuare rettifiche di valore e<br />
accantonamenti esclusivamente in appli-cazione di norme tributarie.<br />
A1) Divieto di Inquinamento del Bilancio.<br />
L’abrogazione della suddetta disposizione comporta il divieto di inquinare il bi-lancio con<br />
appostazioni di carattere tributario prive di una giustificazione civilistica, attuate al fine esclusivo<br />
di ottenere la deducibilità fiscale dei relativi componenti ne-gativi di reddito. La deduzione degli<br />
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti e delle altre rettifiche di<br />
valore è comunque consentita in via extra contabile, ai sensi dell’art. 109, com. 4, lett. b), TUIR,<br />
mediante la predispo-sizione di un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione dei redditi.<br />
A2) Obbligo di Disinquinamento del Bilancio.<br />
Dal predetto divieto discende ovviamente un obbligo di disinquinamento del bi-lancio<br />
d’esercizio dalle interferenze fiscali pregresse in ossequio al quale i prospetti di bilancio e la nota<br />
integrativa dovranno essere redatti in modo da porre in evidenza le interferenze eliminate, i saldi<br />
residui e lo stanziamento delle correlate imposte dif-ferite.<br />
B) Novità degli Schemi di Bilancio.<br />
Al fine di colmare una lacuna del sistema previgente, sono state poi introdotte alcune novità<br />
negli schemi di bilancio di cui agli artt. 2424 e 2425 cod. civ., princi-palmente al fine di<br />
rappresentare adeguatamente il fenomeno della fiscalità differita (attiva e passiva). In particolare,<br />
nell’attivo dello stato patrimoniale sono state inse-rite le voci crediti tributari e imposte anticipate<br />
(voci CII4-bis e CII4-ter) e nel pas-sivo modificata la voce Fondo (...) per imposte, anche differite<br />
(voce B2).<br />
Con riferimento allo schema di conto economico, la denominazione della voce 22 è stata<br />
inoltre modificata in imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. Infine,<br />
nell’ambito di un più ampio rinnovamento della disciplina relativa all’iscrizione in bilancio delle<br />
attività e passività in valuta, è stata anche introdotta la nuova voce di conto economico C17-bis)<br />
Utili e perdite su cambi.<br />
In conformità al disposto contenuto nell’art. 2423-ter, quinto comma, cod. civ., le suesposte<br />
modifiche comportano altresì l’obbligo di adattare le voci relative ai bi-lanci dell’esercizio<br />
precedente, al fine di renderle comparabili con le nuove classifi-cazioni. L’eventuale non<br />
comparabilità, l’adattamento o l’impossibilità dell’adatta-mento stesso devono essere segnalati e<br />
commentati nella nota integrativa.<br />
C) Principio della Prevalenza della Sostanza sulla Forma.<br />
Un’altra importante novità introdotta con la riforma societaria è rappresentata<br />
dall’esplicitazione, nell’ambito dei principi che governano la redazione del bilancio, del principio<br />
della prevalenza della sostanza sulla forma. Il novellato art. 2423-bis cod. civ. stabilisce infatti<br />
che nella redazione del bilancio “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e<br />
nella prospettiva della continuazione dell’ attività, nonché tenendo conto della funzione economica<br />
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.<br />
Al riguardo la relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6/2003 ha osservato che con<br />
l’espressione funzione economica si è inteso “introdurre nel codice civile una di-sposizione in forza<br />
della quale, nella rappresentazione nel bilancio degli accadimen-ti economici, si deve privilegiare<br />
la sostanza sulla forma, e cioè andare oltre la for-ma giuridica, per tenere conto del reale effetto<br />
economico dell’operazione o del con-tratto”.<br />
Il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è stato quindi posto sullo stesso<br />
piano gerarchico, in termini di pari dignità, dei tradizionali postulati bi-lancistici di prudenza e di<br />
continuazione dell’attività, con la conseguenza che il me-desimo deve trovare applicazione<br />
generalizzata a tutte le attività e passività.<br />
114
L’impatto della nuova norma è tuttavia stemperato dal fatto che già il principio contabile<br />
nazionale n. 11 prevedeva che il bilancio di esercizio venisse redatto ga-rantendo la prevalenza<br />
degli aspetti sostanziali su quelli formali.<br />
C1) Compravendita con obbligo di Retrocessione a Termine.<br />
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha trovato poi diretta e coerente<br />
applicazione nella disciplina relativa ai contratti di compravendita con ob-bligo di retrocessione a<br />
termine, contenuta nell’art. 2424-bis, quarto comma, cod. civ., la quale dispone che le predette<br />
attività rimangano iscritte nel bilancio del ce-dente a pronti e che, specularmente, nel bilancio del<br />
cessionario a pronti sia iscritto il credito corrispondente.<br />
C2) Leasing Finanziario.<br />
Con riferimento alle operazioni di leasing finanziario, invece, continua a trovare applicazione<br />
il così detto “metodo patrimoniale”, ancorché la relazione alla citata legge delega chiarisse che<br />
“[...] andrebbe codificato il trattamento contabile in gra-do di rispecchiarne meglio l’essenza<br />
economica” e che pertanto “parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d.<br />
metodo finanziario”.<br />
Il legislatore delegato ha comunque previsto che il locatore debba dare sepa-rata<br />
indicazione tra le immobilizzazioni dei beni concessi in leasing finanziario e che il locatario debba<br />
dare evidenza in un apposito prospetto -da riportare in nota inte-grativa- degli effetti sostanziali che<br />
si sarebbero prodotti sul patrimonio e sul conto economico laddove si fosse adottato il metodo<br />
finanziario di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario in luogo di quello<br />
patrimoniale.<br />
D) Informazioni in Nota Integrativa<br />
Numerose informazioni sono altresì richieste in nota integrativa per coordinare la disciplina<br />
bilancistica con gli istituti introdotti dalla riforma societaria.<br />
D1) Strumenti Finanziari.<br />
Volendo riassumere, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali novità in materia di<br />
diritto societario che incidono sull’informativa di bilancio, va in primo luogo menzionata la<br />
possibilità concessa alle Spa ex artt. 2346 e 2349 cod. civ., di “emettere strumenti finanziari forniti<br />
di diritti patrimoniali o anche di diritti ammi-nistrativi, escluso il voto nell’assemblea generale<br />
degli azionisti” a fronte dell’ap-porto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi. In tale<br />
caso, la società emit-tente avrà l’obbligo di specificare in nota integrativa “il numero e le<br />
caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari emessi (...), con l’indicazione dei diritti patrimoniali e<br />
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni re-lative”.<br />
D2) Patrimoni Destinati.<br />
Una novità assoluta per l’ordinamento italiano introdotta dalla riforma socie-taria è<br />
rappresentata, inoltre, dalla disciplina dei c.d. “patrimoni destinati a uno specifico affare”. L’art.<br />
2447-bis, lett. a), cod. civ., in particolare, consente alle Spa, di enucleare, in seguito a delibera<br />
dell’organo amministrativo, dal proprio patrimo-nio un insieme di beni e “costituire uno o più<br />
patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare”.<br />
Peraltro analoga disciplina è prevista dall’art. 2447-bis, lett. b), c.c.., in virtù della quale è<br />
concesso alle Spa di “convenire che, nel contratto relativo al finanzia-mento di uno specifico<br />
affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento mede-simo siano destinati i proventi<br />
dell’affare stesso o parte di essi”.<br />
Con riferimento ai predetti istituti, la società sarà tenuta a indicare in nota integrativa i dati, le<br />
informazioni e i vincoli gravanti sui beni ai quali è stato imposto un vincolo di destinazione (cfr.<br />
artt. 2427, nn. 20 e 21, e 2447-decies, com. 8, c.c.) e a dare evidenza degli stessi nei conti d’ordine<br />
(cfr. art. 2424, com. 4, c.c.).<br />
E) Direzione e Coordinamento di Società<br />
115
Altra modifica destinata ad avere operativamente un impatto rilevante sui conte-nuti minimi<br />
obbligatori di bilancio è costituita dalla disciplina relativa all’attività di direzione e coordinamento<br />
di società.<br />
Senza volere entrare nei complessi risvolti anche operativi di tale normativa, è noto che gli artt.<br />
2497-bis e segg. cod. civ. prevedono una responsabilità diretta della società od ente che esercita la<br />
direzione e coordinamento nei confronti dei soci di minoranza per il pregiudizio eventualmente<br />
arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori<br />
sociali per la lesione even-tualmente cagionata all’integrità del patrimonio della società.<br />
È stata dunque introdotta un’articolata disciplina del gruppo societario finaliz-zata ad<br />
assicurare che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata in modo trasparente e tale da<br />
contemperare adeguatamente l’interesse del gruppo, delle so-cietà controllate e dei soci di<br />
minoranza di queste ultime.<br />
E1) Prospetto Riepilogativo<br />
L’art. 2497-bis, com. 4, cod. civ. prevede, in particolare, che la società soggetta ad attività di<br />
direzione e coordinamento esponga in apposita sezione della nota inte-grativa un prospetto<br />
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della socie-tà o dell’ente che esercita su di essa<br />
attività di direzione e di coordinamento.<br />
Nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno altresì evidenziare i rapporti<br />
intercorrenti con la società o ente che esercita la direzione e il coordina-mento e gli effetti che da<br />
tale attività ne sono derivati sui risultati dell’impresa.<br />
Si tratta evidentemente di informazioni significative, perché dovrebbero consen-tire al lettore<br />
del bilancio di valutare l’incidenza delle scelte della società soggetta a direzione e coordinamento<br />
sulle quali ha inciso l’appartenenza al gruppo in termini di concreto esercizio dell’attività sociale, di<br />
redditività, di valore della partecipazione sociale o, comunque, di integrità del patrimonio.<br />
116