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CAPITOLO III - IL BILANCIO D'ESERCIZIO - Meccanicamente

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<strong>CAPITOLO</strong> <strong>III</strong> - <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO D’ESERCIZIO<br />

1. <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO D’ESERCIZIO: STRUTTURA E FUNZIONI<br />

1.1 Generalità.<br />

II bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il<br />

risultato economico dell’esercizio 1 .<br />

Il bilancio d’esercizio va considerato come uno strumento:<br />

- di informazione, per conoscere e interpretare la gestione aziendale;<br />

- di controllo, per guidare gli interventi più idonei sulla gestione, in funzione dell’economicità<br />

dell’impresa.<br />

Bilancio, quindi, come informatore d’impresa, informatore per l’imprenditore o per i terzi, ossia<br />

per tutti coloro che a diverso titolo entrano in contatto con essa (clienti, fornitori, fisco, banche,<br />

enti pubblici).<br />

(impresa) informa destinatari<br />

Azienda ===> Bilancio ====> Stakeholders<br />

(soggetto) (strumento) (interni/esterni)<br />

Fig.<strong>III</strong>.l<br />

Bilancio, altresì, come strumento di controllo e di diagnosi e di intervento sullo stato di salute<br />

dell’impresa che, attraverso validi modelli di riclassificazione e di analisi, diventa mezzo di<br />

prevenzione di stati di crisi, ma anche di intuizione e indirizzo dei percorsi di successo dell’azienda<br />

Per i significati di azienda, impresa e imprenditore si rinvia al capitolo II<br />

Occorre, dunque, partire dalla gestione per capire il significato del bilancio e i suoi scopi<br />

conoscitivi. Solo chi conosce la gestione aziendale e i principi sui quali essa si fonda per il<br />

mantenimento dei propri equilibri può capire i contenuti e i fini del bilancio.<br />

In prima approssimazione possiamo affermare che il bilancio d’esercizio è un modello<br />

rappresentativo della gestione in atto, vale a dire in corso di svolgimento, allo scopo di poter<br />

formulare un giudizio sul tendenziale equilibrio dell’impresa.<br />

L’equilibrio aziendale -detto tendenziale perché riferito ad una realtà in corso di svolgimento e,<br />

pertanto, incerta- consiste nel mantenimento in vita e nello sviluppo dell’impresa, anche al mutare<br />

delle condizioni interne e di quelle esterne ambientali.<br />

Il fondamentale principio su cui poggia l’equilibrio aziendale è quello delle condizioni di<br />

equilibrio, già indicate nel Capitolo II:<br />

- condizione di equilibrio economico;<br />

- condizione di equilibrio finanziario;<br />

- condizione di equilibrio patrimoniale.<br />

Solo il verificarsi congiunto di queste tre condizioni di equilibrio consente di esprimere un<br />

prudenziale giudizio di attitudine dell’impresa al perseguimento di un tendenziale equilibrio. Gli<br />

scopi conoscitivi del bilancio consistono proprio nel verificare la presumibile esistenza, alla data di<br />

chiusura dell’esercizio, di queste tre condizioni di equilibrio.<br />

Questo è il significato economico del bilancio, che opportunamente è stato recepito anche dal<br />

legislatore italiano in sede di attuazione della IV direttiva CEE (D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il<br />

quale, nell’art. 2423 del Codice civile, ha precisato le finalità del bilancio, nel senso di fornire una<br />

rappresentazione veritiera e corretta relativamente a:<br />

- la situazione economica;<br />

- la situazione patrimoniale;<br />

1<br />

L’esercizio (detto anche periodo amministrativo) è di 12 mesi e, coincide, normalmente, con l’anno comune: dal primo gennaio al<br />

trentun dicembre di ciascun anno di vita della società.<br />

1


- la situazione finanziaria.<br />

Dalla lettura del bilancio d’esercizio si devono evincere queste situazioni o condizioni di<br />

equilibrio: distinte tra loro, ma allo stesso tempo intimamente colle-gate.<br />

Le analisi di bilancio hanno l’obiettivo di studiare e analizzare il bilancio di esercizio, per cui la<br />

conoscenza delle regole e dei principi di formazione e di redazione del bilancio di esercizio<br />

costituiscono l’indispensabile base per l’analista.<br />

Nel presente capitolo ci occuperemo, esclusivamente, del bilancio di esercizio delle aziende di<br />

produzione 2 , in quanto nelle aziende di erogazione 3 il bilancio assume connotati e assolve funzioni<br />

diverse, di cui non tratteremo.<br />

D’ora in avanti per bilancio di esercizio intenderemo quello che espone in modo chiaro e<br />

preciso:<br />

- il risultato economico conseguito nell’esercizio (normalmente un anno solare),<br />

- la struttura e l’entità del patrimonio sociale alla chiusura dell’esercizio.<br />

Non ci occuperemo, altresì, degli altri bilanci, anche definiti come bilanci stra-ordinari o<br />

bilanci speciali ( per es. bilanci di liquidazione, bilanci di trasformazione, bilanci di fusione, bilanci<br />

di cessione, ecc.) e dei bilanci consolidati che presentano schemi strutturali e principi di<br />

formazione differenti.<br />

Il bilancio è costituito:<br />

- dallo stato patrimoniale,<br />

- dal conto economico<br />

- e dalla nota integrativa<br />

e deve essere corredato da una relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) sulla situazione<br />

della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha<br />

operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli<br />

investimenti.<br />

Il bilancio rappresenta, quindi, la sintesi delle modifiche nei valori patrimoniali dell’impresa<br />

conseguenti alla gestione e la rappresentazione dello stato assunto da questi a seguito della gestione<br />

stessa (Fig. <strong>III</strong>.2).<br />

Dal contesto delle definizioni di bilanciò d’esercizio emergono alcuni concetti fon-damentali<br />

meritevoli di qualche precisazione. Cosa si intende per gestione?<br />

2<br />

<strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />

(art. 2423, 2° com. c.c.)<br />

rappresenta la:<br />

Situazione Economica<br />

Situazione Patrimoniale<br />

Situazione Finanziaria<br />

dell'azienda<br />

(art. 2423, 1° com. c.c.)<br />

è costituito da:<br />

Stato Patrimoniale<br />

Conto Economico<br />

Nota Integrativa<br />

(art. 2428 c.c.)<br />

è corredato da:<br />

Relazione sulla Gestione<br />

Figura <strong>III</strong>.2<br />

2 Sono quelle aziende che perseguono il soddisfacimento dei bisogni umani indirettamente attraverso processi di produzione di<br />

nuova ricchezza (tipica dell’impresa) e con scambi sul mercato dei risultati della propria attività.<br />

Non si tratterà del bilancio di: banche, società di assicurazione e simili, pur essendo aziende di produzione, in quanto di scarso<br />

interesse per le finalità del Corso.<br />

3 Dette anche aziende di consumo: sono quelle che perseguono direttamente il soddisfacimento dei bisogni umani tramite processi di<br />

acquisizione e consumo di ricchezza (per esempio: la famiglia, il Comune e l’associazione culturale, per i quali lo scopo della<br />

propria attività è il soddisfacimento immediato dei bisogni dei propri appartenenti).


La vita dell’impresa si snoda in operazioni effettuate a seguito di scelte dell’imprenditore volte a<br />

perseguire il fine proprio dell’impresa<br />

L’acquisto di merci e di attrezzature, l’assunzione di dipendenti, la fissazione dei prezzi di<br />

vendita, la determinazione del processo produttivo, la concessione di dilazioni nei pagamenti della<br />

clientela, la richiesta di prestiti alle banche sono tutte operazioni compiute dall’impresa a seguito di<br />

precise scelte gestionali compiute dall’imprenditore.<br />

La gestione è, dunque, l’insieme di operazioni (fatti o accadimenti aziendali) in cui si traducono<br />

le scelte del soggetto aziendale per l’intera vita dell’impresa.<br />

La verifica e il controllo sull’intera gestione non possono, pertanto, operarsi se non al termine<br />

della vita dell’impresa, allorché le modifiche dei valori patrimoniali sono da considerare definitive.<br />

Se l’informativa dovesse riferirsi, dunque, all’intera gestione non si potrebbe compilare e<br />

redigere alcun documento rivolto a tale scopo fin tanto che l’azienda non cesserebbe di esistere, con<br />

evidenti difficoltà per l’imprenditore che nel breve e medio periodo non disporrebbe di alcuna<br />

informazione sui risultati del suo operato e sulla necessità di eventuali modifiche, oppure di<br />

conferma dei propri comportamenti.<br />

Ma anche i differenti terzi con cui l’impresa si trova a convivere e, spesso, a confrontarsi e a<br />

collaborare verrebbero privati di qualunque elemento atto a consentire un apprezzamento o,<br />

comunque, una valutazione dell’impresa medesima.<br />

Cosa si intende per periodo amministrativo e per esercizio?<br />

Per finalità di informazione interna (per l’imprenditore) e di informazione esterna (per i terzi in<br />

genere) la vita operativa dell’impresa viene artificiosamente suddivisa in frazioni convenzionali<br />

dette periodi amministrativi, coincidenti di solito, ma non sempre, con l’anno civile (o comune)<br />

(01/01÷31/12).<br />

Il bilancio fornisce, dunque, l’informativa più completa sulle operazioni di gestione effettuate in<br />

detto periodo amministrativo che costituiscono appunto l’esercizio.<br />

La sua compilazione, peraltro, è resa obbligatoria dalla legge, come sopra richiamato 4 , che ne<br />

fissa altresì i principali criteri di redazione.<br />

1.2 Formazione del bilancio; principi fondamentali<br />

Al fine di esemplificare l’utilità del bilancio d’esercizio e il suo processo di formazione forniamo<br />

il seguente esempio estremamente semplificato.<br />

Supponiamo di costituire un’impresa apportando 10 k€ come fondo di dotazione iniziale in data<br />

1° gennaio dell’anno 200X e, poi, di effettuare durante l’anno le seguenti operazioni di gestione:<br />

- acquistate merci per 5 k€, pagamento in contanti;<br />

- vendute merci per 5 k€ (il cui costo è stato di 2,5 k€), riscossione di 2 k€ in contanti e il resto<br />

dilazionato;<br />

- acquistato un autoveicolo per 6 k€, pagamento dilazionato per la metà;<br />

- pagati salari ai dipendenti per 3 k€;<br />

- vendute merci per 5 k€ (il cui costo è stato di 2,5 k€), riscossi 2 k€ in contanti e il resto<br />

dilazionato.<br />

Gli eventi sopra descritti hanno provocato l’evoluzione del fondo di dotazione iniziale indicata<br />

nella Figura <strong>III</strong>.3).<br />

4<br />

Per le società di capitali, articolo 2423 del cod.civ. e seguenti, secondo la nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 09/04/1991, n.<br />

127 e dal D.Lgs 17/01/2003, n. 6.<br />

3


CASSA €<br />

Fondo di dotazione iniziale 10.000<br />

Acquisto merci con pag. in contanti -5.000<br />

5.000<br />

Vendita merci per contanti 2.000<br />

7.000<br />

Acquisto automezzo per contanti -3.000<br />

4.000<br />

Pagamento salari -3.000<br />

1.000<br />

Vendita merci per contanti 2.000<br />

Consistenza finale di cassa 3.000<br />

Elementi non liquidi del Impegni v/ terzi<br />

nati nel<br />

del patrimonio esistenti<br />

periodo:<br />

a fine periodo:<br />

- Crediti v/clienti 6000<br />

- Automezzi 6000<br />

4<br />

- Debiti<br />

v/fornitori 3000<br />

Figura <strong>III</strong>.3<br />

Se per valutare i risultati dell’attività d’impresa a fine periodo amministrativo si facesse il<br />

confronto tra le consistenze finali e iniziali di cassa (10 - 3 = 7 k€) non si potrebbe formulare alcun<br />

giudizio significativo sulla bontà della gestione effettuata, in quanto ignoreremmo completamente<br />

le trasformazioni qualitative subite dall’originario patrimonio d’impresa (rappresentato dal solo<br />

denaro in cassa) per effetto della gestione e che, a fine periodo amministrativo, è rappresentato non<br />

solo dal denaro residuo ma anche dall’automezzo, nonché dai crediti derivanti dalla vendita, con<br />

rinvio al futuro della riscossione, e sui quali intervengono, come elementi negativi, i debiti residui<br />

relativi agli acquisti con pagamento.<br />

Pertanto, volendo rappresentare il patrimonio d’impresa nella sua configurazione di fine<br />

esercizio, potremmo farlo con il prospetto sotto riprodotto, in cui la sezione di sinistra evidenzia gli<br />

investimenti attuati (elementi attivi del patrimonio o attività) e la sezione di destra i finanziamenti<br />

reperiti per effettuare i suddetti investimenti (elementi passivi del patrimonio o passività).<br />

Cassa 3.000 € Debiti 3.000 €<br />

Crediti 6.000 €<br />

Automezzi 6.000 €<br />

Totale 15.000 €<br />

Figura <strong>III</strong>.4<br />

Dal prospetto in esame risulta evidente come gli investimenti attuati dall’impresa (automezzo,<br />

crediti e lo stesso denaro in cassa) siano stati in parte resi possibili dall’insorgenza di debiti per 3 k€<br />

dovuti alla dilazione nel pagamento concessa dal forni-tore dell'automezzo.<br />

Ammontando però essi, nel loro complesso, a 15 k€ risulta altrettanto evidente che per 12 k€<br />

sono stati resi possibili dai mezzi propri dell’imprenditore i quali però, come sappiamo, ammontano<br />

all’inizio della vita dell’impresa esclusivamente a 10 k€: resta pertanto da giustificare l’origine di 2<br />

k€ di mezzi finanziari investiti sicuramente nell’impresa, dato l’ammontare di attività pari a 15 k€.<br />

Analizziamo adesso i fatti di gestione, in precedenza osservati, per verificare gli effetti provocati<br />

sulla struttura del patrimonio, da un punto di vista economico, ossia dell’acquisizione dei fattori<br />

produttivi e della loro vendita o della vendita delle produzioni ottenute con il loro impiego. Si può<br />

dedurre dalla successione delle operazio-ni effettuate che nel periodo amministrativo è stato


impiegato lavoro per 3 k€ e sono state acquistate e interamente consumate (perché vendute) merci<br />

per 5 k€.<br />

È stato poi acquistato un automezzo. Ora, è opportuna una distinzione.<br />

Mentre del lavoro del dipendente ci siamo avvalsi nel periodo, così come delle merci acquistate<br />

in quanto interamente vendute, lo stesso non possiamo dire dell’ automezzo che, certamente, non è<br />

stato consumato nell’esercizio, per la sua stessa natura di bene non immediatamente consumabile<br />

(bene a fecondità ripetuta).<br />

Ipotizziamo, per semplicità, che esso non sia stato in alcun modo utilizzato (pote-vamo<br />

altrimenti ipotizzare un certo grado di consumo) e, pertanto, non lo si inserisce tra i consumi<br />

dell’esercizio insieme con le merci acquistate e con il lavoro utilizzato.<br />

Fatta questa premessa, in ordine ai consumi di fattori produttivi effettuati nel pe-riodo<br />

amministrativo, è possibile fornire una nozione importante quale quella di costo d’esercizio.<br />

Per costi d’esercizio si intendono tutti gli oneri conseguenti all’acquisizione dei fattori<br />

produttivi consumati nel periodo amministrativo.<br />

Come si è detto nell’esempio illustrato in precedenza, durante l’esercizio sono state effettuate<br />

due vendite; i proventi da esse scaturenti costituiscono ricavi d’esercizio.<br />

La nozione di ricavo d'esercizio, dunque, è la seguente: qualunque provento derivante dalla<br />

vendita delle produzioni d’impresa realizzate nel periodo ammi-nistrativo o di altri elementi del<br />

patrimonio della stessa impresa.<br />

Dal confronto tra risorse consumate (costi d’esercizio) e risorse generate (ricavi d’esercizio)<br />

durante il periodo amministrativo scaturiscono le risorse nette generate dalla gestione che<br />

rappresentano l’accrescimento di utilità espresso in moneta, attuato con l’impiego dei fattori<br />

produttivi, ossia il risultato economico delle scelte gestionali operate dall’imprenditore.<br />

Nel suddetto esempio, dunque, avremo<br />

Figura <strong>III</strong>.5<br />

- Risorse generate (vendite merci) 10.000 €<br />

- Risorse consumate (acquisto merci) -5.000 €<br />

- Salari ai dipendenti -3.000 €<br />

- Risorse nette 2.000 €<br />

Sono esattamente questi 2 k€ di risorse nette generate dalla gestione che, aggiunti al fondo di<br />

dotazione iniziale, lo portano a fine esercizio a 12 k€, che rappresenta il valore dei mezzi propri<br />

dell’impresa, detto anche capitale netto.<br />

Fatte le precisazioni di cui sopra e denominato capitale netto il fondo di dotazione finale,<br />

possiamo assumere il prospetto di Fig. <strong>III</strong>.6 come prima parte del bilancio d’esercizio, detta stato<br />

patrimoniale 5 :<br />

Rappresentando (Fig. <strong>III</strong>.7) in un prospetto a due sezioni contrapposte anche i valori da cui<br />

scaturisce l’incremento (nel nostro caso) o il decremento del fondo di dotazione iniziale, si ottiene<br />

la seconda parte del bilancio d’esercizio denominata conto economico (già conto dei profitti e delle<br />

perdite): prospetto dove si collocano a sinistra i costi d’esercizio e a destra i ricavi d’esercizio. 6<br />

La terza parte costituente il bilancio, detta nota integrativa, sarà illustrata più avanti.<br />

La gestione aziendale implica la conoscenza di tre concetti fondamentali, come già indicato al<br />

Cap. II, paragrafo 2.6: il capitale, il reddito il cash flow.<br />

5 L'art. 2424 del cod. civ., nella nuova formulazione introdotta dal d.igs. 9/4/91. n. 127 e dal D.Lgs. 6/2003, prevede per lo stato<br />

patrimoniale uno schema in cascata in cui prima viene esposto l’Attivo, e a seguire il Passivo, anziché a sezioni contrapposte; tale<br />

novità, in vigore dall'1/1/93, e integrata nel 2003 sarà illustrata più avanti<br />

6 L'art. 2425 del cod. civ., nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 9/4/91. n. 127 e dal D.Lgs. 6/2003, prevede per lo stato<br />

patrimoniale uno schema a scalare, anziché a sezioni contrapposte; tale novità, in vigore dal 1° Gennaio 1993, e integrata nel 2003<br />

sarà illustrata più avanti.<br />

5


6<br />

Figura <strong>III</strong>.6 - Stato patrimoniale<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

€ €<br />

Automezzi 6.000 Capitale netto 12.000<br />

Crediti v/clienti 6.000 Debiti v/fornitori 3.000<br />

Cassa 3.000<br />

Totale 15.000 Totale 15.000<br />

CONTO ECONOMICO<br />

€ €<br />

Acquisto merci 5.000 Vendita merci 10.000<br />

Salari 3.000<br />

8.000<br />

Risorse nette 2.000<br />

Totale 10.000 Totale 10.000<br />

Figura <strong>III</strong>.7 - Conto economico<br />

Di seguito saranno illustrati e chiariti i suddetti tre concetti che stanno alla base della gestione<br />

aziendale.<br />

2 LA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE<br />

2.1 Generalità: il capitale<br />

L’esempio di cui al 1.2 è volutamente semplificato e ha come scopo quello di indicare il<br />

processo di formazione del bilancio d’esercizio e di generazione dei valori in esso contenuti.<br />

Nel prosieguo ci riferiremo a una situazione più complessa dove i valori esaminati saranno più<br />

numerosi e, pertanto, più aderenti alla realtà.<br />

A tale scopo ipotizziamo la seguente struttura del patrimonio di un’ipotetica azienda mercantile.<br />

STATO PATRIMONIALE al 31/12/200X<br />

€ €<br />

Mobili e arredamento 14.000 Debiti v/fornitori 25.000<br />

Attrezzature e impianti 15.000 Debiti v/banche 5.000<br />

Automezzi 9.000 Mutui passivi 30.000<br />

Spese d'impianto 2.000 Capitale proprio o netto 33.000<br />

Merci 40.000<br />

Crediti v/clienti 10.000<br />

Altri crediti 1.000<br />

Cassa 500<br />

Banca c/c 1.500<br />

Totale 93.000 Totale 93.000<br />

Figura <strong>III</strong>.8<br />

Lo stato patrimoniale evidenzia il patrimonio dell’impresa che, con riferimento alle aziende di<br />

produzione (o a quelle mercantili), viene denominato capitale 7 .<br />

7<br />

Tale termine è utilizzato generalmente nella letteratura economico-aziendale. Tuttavia nella terminologia giuridica attuale non si<br />

parla di capitale ma di patrimonio. Il significato è comunque lo stesso.


Ma che cosa significa capitale?<br />

Con tale termine intendiamo riferirci ai mezzi a disposizione dell’imprenditore per esplicare le<br />

operazioni aziendali e conseguire pertanto lo scopo d’impresa, ossia l’incremento di quei mezzi.<br />

Ma definiamo meglio il concetto sia sotto l’aspetto qualitativo sia sotto il profilo quantitativo.<br />

2.2 Aspetto qualitativo del capitale<br />

Sotto l’aspetto qualitativo il capitale è il complesso dei beni economici tra loro coordinati a<br />

disposizione dell’imprenditore, nel particolare momento rappresentato dal prospetto di Fig. <strong>III</strong>.8<br />

L’espressione «in un particolare momento» significa che il concetto di capitale è statico.<br />

Occorre rilevare, tuttavia, che tale staticità va considerata dal punto di vista della necessità di<br />

ottenere un’informativa che fotografi il capitale in un certo istante, anche se, per effetto delle<br />

operazioni di gestione, esso risulta in continuo movimento.<br />

L’espressione «a disposizione dell’imprenditore» significa che tali beni possono essere legittimamente<br />

utilizzati per il raggiungimento di uno scopo prefissato.<br />

Il presupposto di diritto, che rende un bene pienamente disponibile, è il diritto di proprietà sulla<br />

cosa, che fa capo al soggetto titolare dell’impresa.<br />

Dobbiamo precisare, però, che ai fini della possibilità di svolgere il complesso delle operazioni<br />

aziendali (gestione) risulta fondamentale anche la disponibilità di fatto sulla cosa. Per esempio un<br />

macchinario, un automezzo può essere ottenuto anche in uso (affitto) per un certo periodo di tempo;<br />

quindi, potrà essere utilizzato, secondo certe condizioni stabilite dalle parti in causa, per il<br />

raggiungimento degli scopi aziendali.<br />

Tuttavia, la mancanza della condizione relativa al diritto di proprietà non ci consente di<br />

considerare il bene in uso come componente del nostro capitale aziendale. Esso sarà in effetti<br />

elemento costituente il patrimonio di terzi, i quali ce ne hanno consentito l’utilizzazione verso il<br />

corrispettivo di un prezzo (affitto o leasing) o gratuitamente (comodato).<br />

Tale posizione è conforme alle norme vigenti nella redazione dei bilanci, anche se vi è una teoria<br />

alternativa che ricomprende nel capitale d’impresa qualunque bene a disposizione dell’imprenditore<br />

indipendentemente dal diritto di proprietà.<br />

Poiché i beni rappresentanti il capitale sono tra loro eterogenei essi vengono comunemente<br />

denominati investimenti. Con tale termine si vuole evidenziare l’impiego di mezzi monetari in<br />

fattori produttivi acquisiti per l’esercizio dell’attività economica.<br />

Per fattore produttivo intendiamo, come già ampiamente esposto precedentemente, qualsiasi<br />

bene, materiale o immateriale, o anche un servizio, acquisito per essere utilizzato nei processi<br />

aziendali di produzione e vendita.<br />

Possiamo dire, quindi, che i beni descritti nella sezione sinistra dello stato patrimoniale<br />

dell’azienda mercantile ipotizzata costituiscono la struttura qualitativa degli investimenti attuati e<br />

disponibili per il soggetto aziendale alla data evidenziata nel prospetto.<br />

Ma gli investimenti derivano da fonti di finanziamento; questa espressione indica la provenienza<br />

dei mezzi monetari ottenuti per l'impiego in fattori della produzione. In concreto, essi sono<br />

rappresentati nella sezione destra dello stato patrimoniale della nostra impresa. Tali finanziamenti<br />

possono essere forniti sia dal proprietario-imprenditore o dai soci (azienda collettiva) o da terzi che<br />

effettuano prestiti o forniture a credito all’impresa.<br />

Un esempio del primo tipo è dato dalla voce capitale proprio del prospetto, mentre un esempio<br />

del secondo tipo è costituito dalla voce debiti vi fornitori.<br />

Pertanto, diremo che si hanno finanziamenti interni (o fonti di finanziamento interno) quando i<br />

mezzi monetari o gli stessi beni economici sono apportati dallo stesso soggetto-imprenditore.<br />

Avremo, invece, finanziamenti esterni (o fonti di finanziamento esterne) quando i mezzi<br />

monetari per effettuare l’investimento in fattori produttivi sono forniti da terzi che prestano denaro<br />

o, quantomeno, concedono credito alla nostra azienda (ad es. acquisto di merci con pagamento<br />

differito).<br />

7


Pertanto, l’insieme dei beni a disposizione del soggetto aziendale risulta gravato dagli impegni<br />

assunti verso terzi (finanziamenti esterni).<br />

In definitiva potremmo dare la seguente definizione: la struttura qualitativa del capitale è<br />

rappresentata dal complesso degli investimenti effettuati dall’imprenditore sui quali gravano i<br />

vincoli di finanziamenti esterni che, insieme a quelli interni, hanno consentito l’impiego di mezzi<br />

monetari in fattori della produzione.<br />

Per quanto detto appare logico che:<br />

1) sotto un profilo statico gli investimenti uguagliano nell’istante considerato i finanziamenti.<br />

Quindi:<br />

a) Investimenti = finanziamenti<br />

ovvero<br />

b) Investimenti = finanziamenti interni + finanziamenti esterni;<br />

2) sotto un aspetto dinamico gli investimenti devono, prima o poi, trasformarsi in mezzi monetari<br />

per effetto delle vendite dei prodotti finiti o delle merci, alla cui produzione e/o scambio è diretta<br />

l’attività aziendale. Ciò costituisce un presupposto fondamentale affinché l’impresa possa svolgere<br />

continuativamente la propria attività.<br />

Una rappresentazione grafica chiarirà il concetto:<br />

8<br />

Finanziamenti<br />

Risorse monetarie<br />

Investimenti<br />

Produzione<br />

Vendita di beni<br />

in fattori produttivi<br />

(o servizi)<br />

Ritorno dei mezzi finanziari impiegati in forma monetaria<br />

Figura <strong>III</strong>.9<br />

Dalla Fig. <strong>III</strong>.9 si evince che il mancato recupero dei mezzi monetari interromperebbe<br />

necessariamente un ciclo economico destinato a ripetersi.<br />

Dalle due considerazioni precedenti discendono le seguenti conclusioni:<br />

a) gli investimenti e i finanziamenti si uguagliano sempre in ogni istante preso in considerazione.<br />

Anzi gli investimenti presuppongono un correlativo fabbisogno di mezzi finanziari;<br />

b) gli investimenti sono in continua movimentazione come pure i finanziamenti per effetto<br />

dell’attività dell’impresa che si realizza attraverso le principali seguenti fasi:<br />

investimenti → produzione → vendita (o disinvestimento).<br />

Con il termine disinvestimento facciamo riferimento alla trasformazione monetaria dell’investimento<br />

in fattori della produzione (materiali, lavoro ecc.) per il tramite della vendita dei beni<br />

oggetto delle attività dell’impresa.<br />

2.3 Classificazione degli investimenti<br />

Gli investimenti e i finanziamenti, pur rappresentando, ciascuno nel proprio ambito, un insieme<br />

di elementi tra loro eterogenei, possono essere classificati in categorie aventi caratteristiche comuni.<br />

Un esempio concreto chiarirà i termini del problema.<br />

Prendiamo la voce «mobili e arredamento» evidenziata nello stato patrimoniale della nostra<br />

ipotetica azienda (vedi Fig. <strong>III</strong>.8).


Trattasi di beni che sono utilizzati per periodi di tempo medio-lunghi, che poniamo maggiori di<br />

un anno e che costituiscono uno strumento necessario per esplicare l’attività dell'azienda, consistente<br />

nella vendita di bevande e alimenti.<br />

In altri termini, domandiamoci: sarebbe possibile immaginare un bar senza arredamento?<br />

Certamente no!<br />

È intuitivo poi che tali beni si trasformeranno in forma liquida indirettamente e<br />

gradualmente (tempi medio-lunghi) per il tramite della vendita delle merci, dal momento che essi<br />

vengono acquistati per non essere rivenduti, bensì per rendere possibile l’esercizio dell’attività<br />

aziendale. Trattasi, quindi, di beni strumentali.<br />

Hanno le caratteristiche descritte anche le voci «attrezzature e impianti» e «automezzi».<br />

Altri esempi, non inclusi nel prospetto da noi considerato, possono essere «macchinari»,<br />

«fabbricati» ecc. Le «spese d’impianto», evidenziate nel prospetto, pur non essendo caratterizzate<br />

da consistenza fisica, hanno caratteri simili alle precedenti voci, nel senso che sono investimenti<br />

capaci di fornire utilità per più anni, recuperabili gradualmente e indirettamente.<br />

In concreto, trattasi di spese sostenute per la costituzione e l’inizio dell’attività aziendale (spese<br />

legali, spese per consulenze, costi di allacciamento alle fonti di energia e simili).<br />

Analoghe caratteristiche alle spese d’impianto hanno «i brevetti», «i marchi di fabbrica»,<br />

consistenti in un ritrovato dell'ingegno umano o in una invenzione industriale, che permettono<br />

all'azienda di usufruire del diritto di utilizzarli in esclusiva per un certo tempo, stabilito dalla legge<br />

o da un contratto.<br />

Medesima natura ha, altresì, la voce «spese di software», con la quale si intende riferirsi<br />

all’insieme di programmi atti all’elaborazione di dati con un computer per la soluzione dei diversi<br />

problemi di gestione.<br />

Per quanto esemplificato, definiamo immobilizzazioni quel complesso di investimenti di durata<br />

medio-lunga che convenzionalmente determiniamo maggiore di un anno, e che svolgono la loro<br />

utilità per il ciclo di attività dell’azienda per più di un periodo amministrativo, si dice anche che<br />

sono a fecondità ripetuta.<br />

Esse si dividono in:<br />

- Immobilizzazioni materiali: costituiscono beni della struttura tecnico-organizzativa<br />

dell’impresa che, non essendo destinati né alla vendita né alla trasformazione, costituiscono<br />

strumenti durevoli di produzione; i romani le indicavano come res qui tanget, i beni che hanno una<br />

struttura fisica e, quindi, sono tangibili.<br />

- Immobilizzazioni immateriali: sono investimenti che, pur non essendo caratterizzati da<br />

consistenza fisica (bene immateriale, o secondo i romani res qui non tanget), forniscono utilità o<br />

diritti durevoli nel tempo (brevetti, marchi ecc.).<br />

- Immobilizzazioni finanziarie, che però non compaiono nello stato patrimoniale da noi considerato<br />

nella Fig. <strong>III</strong>.8; esse rappresentano finanziamenti di media e lunga durata concessi a terzi<br />

dall’impresa o da acquisizioni di partecipazioni in altre imprese.<br />

Proseguendo nell’analisi del nostro stato patrimoniale troviamo la voce «merci». Trattasi di merci<br />

in magazzino, in attesa di essere destinate alla vendita; costituiscono in termini ragionieristici delle<br />

disponibilità economiche.<br />

Le voci «crediti vs clienti» e «altri crediti» identificano, invece, beni finanziari rappresentati da<br />

documenti (fatture per la fornitura di beni o servizi, ricevute ecc.),<br />

ovvero diritti di riscossione da terzi di somme di denaro. Esse vengono definite liquidità differite o<br />

disponibilità finanziarie, volendo con ciò rilevare che si tratta di crediti con scadenza di solito non<br />

superiore all’anno, quindi, in attesa di riscossione entro tempi brevi.<br />

Le voci «cassa» e «banca» del nostro prospetto vogliono identificare sempre beni finanziari<br />

costituiti, però, da denaro o, comunque, da fondi disponibili in conti correnti bancari. Pertanto, li<br />

9


definiamo liquidità immediate. Le disponibilità economiche, le liquidità differite e immediate<br />

costituiscono il cosiddetto attivo circolante o corrente 8 .<br />

Con tale termine vogliamo identificare in un’unica classe gli investimenti che hanno in comune il<br />

carattere di essere impieghi di breve durata, ovvero investimenti destinati a trasformarsi in moneta<br />

entro un periodo di tempo inferiore all’anno o, comunque, costituiti da denaro o valori assimilati.<br />

Per quanto riguarda in generale la struttura qualitativa della sezione di sinistra dello stato<br />

patrimoniale di un’azienda, tenendo conto delle suddette classificazioni, essa può essere così<br />

schematizzata (Fig. <strong>III</strong>.10).<br />

2.4 Classificazione dei finanziamenti<br />

10<br />

Investimenti<br />

Materiali<br />

Immobilizzazioni Immateriali<br />

Attivo circolante<br />

Finanziarie<br />

Figura <strong>III</strong>.10<br />

Per quanto concerne i finanziamenti, abbiamo già indicato una prima distinzione tra<br />

finanziamenti interni ed esterni a seconda della provenienza dei mezzi monetari.<br />

Orbene, la voce capitale netto, evidenziata nello stato patrimoniale, rappresenta il finanziamento<br />

interno del proprietario-imprenditore, destinato in modo permanente all’attività aziendale.<br />

I finanziamenti esterni, nello stato patrimoniale considerato, sono rappresentati dalle voci debiti<br />

v/fornitori e banca. Dobbiamo rilevare, tuttavia, che tali debiti, pur essendo entrambi finanziamenti<br />

esterni, ovvero capitale di terzi, sono classificabili in modo diverso. Infatti i debiti v/fornitori<br />

costituiscono debiti di funzionamento, cioè debiti che derivano dall’acquisto di merci, materie<br />

prime o servizi con pagamento differito. I debiti vs banche sono, invece, di finanziamento, ovvero<br />

prestiti di denaro fatti da banche di credito ordinario, esercitanti il credito a breve termine. Altra<br />

voce della stessa natura è costituita dai mutui passivi che però sono concessi da istituti finanziari<br />

specializzati nel credito a medio-lungo termine (es. Mediocredito).<br />

In linea generale rappresentiamo la struttura qualitativa della sezione di destra dello stato<br />

patrimoniale di un’azienda secondo il seguente schema:<br />

FINANZIAMENTI:<br />

Interni: Apporto del proprietario<br />

Esterni: Debiti di funzionamento<br />

Debiti di finanziamento<br />

Disponibilità economiche<br />

Liquidità differite (o disponibilità finanziarie)<br />

Liquidità immediate<br />

Per contrapposizione a questa classificazione, ma in relazione a finanziamenti concessi<br />

(investimenti) citiamo la distinzione tra crediti di funzionamento (per esempio il credito concesso<br />

alla clientela sottoforma di dilazione di pagamento) e crediti di finanziamento (per esempio prestiti<br />

in denaro fatti a favore di nostri clienti o ad altre imprese consociate).<br />

8 Il termine attivo circolante sarebbe, a rigore, utilizzabile studiando il capitale o patrimonio sotto il profilo quantitativo monetario.<br />

Tuttavia, qui lo usiamo per evidenziare al lettore un’unica categoria di investimenti contrapposti, per durata e ritorno in forma<br />

liquida, alle immobilizzazioni. Questo termine è utilizzato anche del D.Lgs 127/91 (in attuazione alla IV direttiva Cee). Vedere<br />

Glossario in Appendice.


Ulteriore distinzione nell’ambito dei finanziamenti, sia interni sia esterni, può essere fatta con<br />

riferimento alla disponibilità temporale, per l’azienda, dei mezzi finanziari ottenuti per lo<br />

svolgimento dell’attività economica. Per quanto concerne i finanziamenti interni, cioè, il capitale<br />

proprio, esso non ha una scadenza.<br />

Infatti i mezzi raccolti a titolo di capitale proprio dell’impresa individuale o collettiva rimangono<br />

investiti nell’azienda fino al momento della liquidazione (cessazione volontaria o forzata dell’ente<br />

aziendale) senza che vi sia il problema del rimborso secondo scadenze presta-bilite. Inoltre, tale tipo<br />

di finanziamento è soggetto al rischio d’impresa, per cui il capitale proprio può risultare perduto (in<br />

parte o totalmente) per effetto di risultati economici negativi.<br />

I mezzi propri non comportano remunerazione obbligatoria, ma ciò dipende essenzialmente dai<br />

risultati economici raggiunti (generazione di risorse o consumi di risorse).<br />

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti esterni, siano essi di funzionamento o di<br />

finanziamento, il discorso cambia profondamente. Trattasi, infatti, di crediti concessi da terzi che<br />

comportano, quindi:<br />

a) l’obbligo del rimborso secondo scadenze prestabilite o a richiesta del creditore;<br />

b) l’obbligo di una remunerazione costituita da un interesse esplicito (tasso percentuale prestabilito<br />

distinto dal capitale di rimborso) o implicito, cioè già compreso nella somma da corrispondere<br />

alla scadenza.<br />

Sulla base delle precedenti considerazioni per i finanziamenti esterni possiamo operare una<br />

classificazione sulla base della scadenza, ovvero del termine entro il quale il debito deve essere<br />

rimborsato.<br />

Parleremo pertanto convenzionalmente di:<br />

- debiti a breve termine, per scadenze fino a un anno con possibilità di rinnovo;<br />

- debiti a medio termine, per scadenze maggiori di un anno, ma inferiori o uguali a cinque anni;<br />

- debiti a lungo termine, per scadenze maggiori di 5 anni.<br />

Il complesso dei debiti a breve termine viene denominato anche passività correnti, in contrapposizione<br />

delle attività correnti o circolante che compaiono nell’attivo dello stato patrimoniale (vedi<br />

Fig. <strong>III</strong>.11).<br />

CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA PER CATEGORIE OMOGENEE<br />

STATO PATRIMONIALE (SCHEMA DI SINTESI)<br />

Investimenti ( o Attività) (€) Finaziamenti (o Passività (€)<br />

e capitale netto)<br />

Immobilizzazioni: De biti: Debito di :<br />

Materiali A breve termine<br />

- Mobili e arredamento 7.000 - Debiti v/fornitori 12.500 funzionamento<br />

- Attrezzature e impianti 7.500 - Debiti v/banche 2.500 finanziamento<br />

- Automezzi 4.500<br />

Immateriali A medio-lungo termine<br />

- Spese d'impianto 1.000 - Mutui passivi 15.000 finanziamento<br />

Sub totale 30.000<br />

Attivo circolante:<br />

- Merci 20.000 Capitale proprio o netto 16.000<br />

Liquidità differite<br />

- Crediti v/clienti 5.000<br />

Liquidità immediate<br />

- Cassa 250<br />

- Banca c/c 750<br />

Totale 46.000 Totale 46.000<br />

Fig. <strong>III</strong>.11<br />

Da quanto detto emerge che, quando si parla di capitale da un punto di vista qualitativo, non si<br />

attribuisce alcun valore agli elementi che lo compongono, né a quelli di sinistra né a quelli di destra<br />

dello stato patrimoniale. Tale aspetto, invece, viene esaminato quando gli investimenti e i<br />

finanziamenti sono espressi monetariamente, per mezzo della moneta di conto (concetto di capi-tale<br />

sotto il profilo quantitativo).<br />

11


2.5 Aspetto quantitativo del capitale<br />

Con tale nozione intendiamo il complesso coordinato dei beni e mezzi a disposizione<br />

dell'impresa espresso in valore monetario. Ciò risulta fondamentale affinché si possa ricondurre a<br />

unità una serie di elementi tra loro eterogenei e, quindi, considerare il capitale quale fondo<br />

omogeneo di valori. Anche sotto il profilo quantitativo-monetario possiamo operare alcune<br />

classificazioni. La più importante è data dalla distinzione tra attività e passività.<br />

Le attività sono gli investimenti espressi in moneta, ovvero i valori di segno positivo attribuiti<br />

agli impieghi risultanti dalla sezione di sinistra del nostro stato patrimoniale, per un tot. di 46.000 €<br />

(Fig. <strong>III</strong>.11)<br />

Le passività sono i finanziamenti esterni espressi in moneta, ovvero i valori di segno negativo<br />

attribuiti ai debiti gravanti sugli impieghi e risultanti nella sezione destra dello stato patri-moniale,<br />

per un totale di 30.000 € (Fig. <strong>III</strong>.11).<br />

La differenza fra attività e passività costituisce il capitale netto (evidenziato a scopo di<br />

bilanciamento nella sezione destra) pari a 16.000 €. Esso non è, quindi, un bene concreto, bensì un<br />

valore astratto che deriva da una differenza tra i valori positivi e negativi; corrisponde al capitale<br />

fornito dall’imprenditore, comprese le variazioni intervenute per effetto della gestione.<br />

Nel passaggio dal capitale qualitativo a quello quantitativo monetario bisogna osservare che,<br />

mentre alcuni elementi sono espressi naturalmente in moneta (crediti, debiti per esempio), altri<br />

necessitano di una stima o valutazione (automezzi, arredamento, merci).<br />

Definiamo valori finanziari i primi e valori economici i secondi.<br />

In concreto definiremo:<br />

- valori finanziari: gli elementi del capitale che possono essere espressi solo in moneta e che<br />

costituiscono mezzi per il regolamento degli scambi o strumenti di finanziamento;<br />

- valori economici: gli elementi del capitale non finanziari, ossia quelli che non sono espressi<br />

naturalmente in termini monetari e che necessitano di una valutazione economica per essere tradotti<br />

in moneta.<br />

Per quanto osservato, risultano le seguenti relazioni che evidenziano il passaggio dal concetto<br />

qualitativo a quello quantitativo-monetario.<br />

Aspetto qualitativo Aspetto quantitativo-monetario<br />

Investimenti Attività (A)<br />

= =<br />

Finanziamenti esterni Passività (P)<br />

+ +<br />

Finanziamenti interni Capitale netto (C.N.)<br />

Dalla relazione A - P = C.N. (capitale netto) emerge che tale situazione, come agevolmente<br />

verificabile dal nostro stato patrimoniale, avviene quando A > P.<br />

Nel caso in cui, invece, si abbia A < P, allora non avremo un capitale netto, bensì un valore<br />

passivo netto, denominato deficit patrimoniale.<br />

Per cui:<br />

P - A = deficit patrimoniale o anche<br />

A + deficit patrimoniale = P<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Attività │ Passività<br />

+ Deficit<br />

12<br />

In altri termini il valore dei debiti eccede il valore attribuito agli investimenti aziendali.


Ma ciò com’è possibile? Riprendiamo l’esempio del paragrafo 1.2.<br />

Ricordiamo che le risorse nette di 2 k€, ottenute come differenza fra risorse generate (o ricavi di<br />

vendita) e risorse consumate (o costi di utilizzo dei fattori produttivi), quando risorse generate ><br />

risorse consumate, provocano un incremento del fondo di dotazione iniziale o capitale netto che da<br />

10 k€ passa a 12 k€.<br />

Che cosa succede, invece, se le risorse consumate sono maggiori delle risorse generate?<br />

Esemplifichiamo:<br />

Risorse generate: vendite merci 8.000 €<br />

-<br />

Risorse consumate: salari e stipendi - 5.000 €<br />

acquisti merci - 10.000 €<br />

=<br />

Consumo netto risorse - 2.000 €<br />

Nel caso ipotizzato avremo un consumo netto di risorse 2.000 € che si risolve in un decremento<br />

del fondo di dotazione iniziale o capitale netto che da 10.000 € passerebbe a 8.000 €.<br />

Domandiamoci ancora: che cosa accadrebbe se i consumi netti fossero 12.000 €?<br />

Poiché abbiamo detto che ciò si risolve in una modifica nei valori patrimoniali avremo che il<br />

fondo di dotazione iniziale passerebbe da 10.000 € a -2.000 €:<br />

(dotazione iniziale = 10.000 € ) – (Risorse nette consumate = 12.000 €).<br />

Pertanto, diremo che, affinché si verifichi: P - A = passivo netto o deficit patrimoniale,<br />

sono necessarie due condizioni:<br />

1) le risorse consumate dalla gestione (costi) devono essere maggiori delle risorse generate (ricavi);<br />

2) il consumo netto di risorse, ovvero la differenza prima illustrata, deve essere tale da superare il<br />

fondo di dotazione iniziale (capitale netto o proprio) fornito dall’imprenditore.<br />

Nell’ipotesi che i consumi netti fossero uguali al fondo di dotazione iniziale avremmo:<br />

attività = passività.<br />

2.6 Alcune considerazioni<br />

Riepilogando, possiamo affermare che lo stato patrimoniale è la rappresentazione qualità-tivaquantitativa<br />

del capitale (o patrimonio) aziendale inteso come complesso di beni tra loro coordinati<br />

a disposizione dell’imprenditore in un particolare istante.<br />

Questo significa che esso evidenzia i beni ritenuti necessari dall’imprenditore per l’esercizio<br />

della propria attività (qualità) nell’entità ritenuta più idonea (quantità).<br />

Alcuni semplici esempi chiariranno il concetto.<br />

Esempio 1: un commerciante al dettaglio di abbigliamento in una zona popolare non terrà in<br />

assortimento cappotti di pelliccia altrimenti questi risulterebbero invendibili. Il bene «cappotto di<br />

pelliccia» non risulta, quindi, sotto un profilo qualitativo, bene necessario all’imprenditore per lo<br />

svolgimento dell’attività d’impresa.<br />

Esempio 2: un bar che vende in media 20 lattine di Chinotto al giorno e necessita di un tempo di<br />

rifornimento di dieci giorni dovrà tenere in giacenza almeno 200 lattine di Chinotto (10x20). Un<br />

numero di 100 implicherebbe una mancata vendita di lattine, mentre un numero di mille potrebbe<br />

comportare problemi di spazio e, quindi, di immagazzinamento. Ciò vuoi dire che quantità notevolmente<br />

inferiori o superiori non sono quelle ritenute più idonee per l’esercizio dell’attività economica.<br />

13


Lo stato patrimoniale, però, non individua solo la struttura degli investimenti espressi in valore<br />

monetario (attività), ma anche quella dei finanziamenti tradotti in moneta (passività e capitale<br />

netto). In definitiva, lo stato patrimoniale di un’azienda rappresenta la struttura patrimoniale (beniinvestimenti)<br />

e finanziaria (finanziamenti) dell’impresa in quella particolare data di riferimento<br />

coincidente con il momento della redazione del prospetto.<br />

2.7 II capitale e i momenti tipici della vita aziendale<br />

Il capitale, prima illustrato sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo-monetario, si riferisce<br />

all’azienda durante la sua vita normale e, pertanto, viene denominato capitale di funzionamento.<br />

Esso si specifica in capitale netto (attività - passività). Tuttavia, facendo riferimento a diversi<br />

momenti tipici della vita aziendale, possiamo indicare anche altri termini con i quali specificamente<br />

viene individuato il capitale aziendale:<br />

a) capitale di costituzione: si considera l’impresa nel momento della sua nascita. Si possono<br />

avere in genere situazioni di questo tipo:<br />

1 – l’imprenditore apporta solo denaro<br />

Investimenti: Finanziamenti:<br />

Denaro in cassa 50.000 € Apporto del proprietario 50.000 €<br />

2- l’imprenditore apporta denaro e altri beni; ad es. un fabbricato e un automezzo<br />

Investimenti: Finanziamenti:<br />

Denaro in cassa 10.000 € Apporto del proprietario 50.000 €<br />

Fabbricato 20.000 €<br />

Automezzo 20.000 €<br />

Totale 50.000 €<br />

b) capitale di liquidazione: si riferisce all’impresa al momento della naturale conclusione della<br />

sua vita per volontà dell'imprenditore o dei soci (se trattasi di impresa facente capo a una società);<br />

non consideriamo in questa sede ipotesi particolari quali il fallimento, che è una cessazione forzata<br />

dell’impresa, o altri eventi (fusioni, trasformazioni ecc.) cui corrisponde una specifica nozione di<br />

capitale aziendale.<br />

Lo scioglimento e la liquidazione dell’azienda comportano la trasformazione monetaria dei beni in<br />

natura (merci, crediti, fabbricati, impiantì, arredamento ecc.) e il pagamento dei debiti aziendali. In<br />

tal caso il capitale aziendale sarà così rappresentato:<br />

Investimenti: Finanziamenti:<br />

Denaro in cassa 50.000 € Apporto del proprietario 50.000 €<br />

14<br />

CAPITALE E CICLO DI VITA DELL’IMPRESA<br />

NASCITA DELL’IMPRESA<br />

↓ Capitale di costituzione → Valore dei mezzi apportati dalla proprietà<br />

dell’impresa<br />

GESTIONE DELL’IMPRESA<br />

↓ Capitale di costituzione → Valore assunto dai mezzi apportati dalla<br />

proprietà per effetto della gestione<br />

LIQUIDAZIONE DELL’IMPRESA


Capitale di liquidazione → Valore residuo disponibile per la proprietà<br />

dell’impresa al momento in cui cessa l’at-<br />

tività della stessa<br />

3. LA STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO<br />

3.1 Generalità<br />

Analizziamo la struttura del conto economico (già conto dei profitti e delle perdite 9 ) e delle voci<br />

che lo compongono, esaminando alcuni concetti fondamentali di tipo economico-aziendale, a<br />

partire, così come già visto per il patrimonio, dal seguente prospetto riferito a un’ipotetica impresa<br />

mercantile.<br />

Nel prospetto (Fig. <strong>III</strong>.12) sono rappresentati il flusso dei ricavi (conseguiti) e dei costi<br />

(sostenuti) dall’impresa durante il periodo amministrativo considerato e riferiti, rispettivamente, a<br />

produzioni attuate e a fattori produttivi utilizzati nell’esercizio.<br />

La loro differenza esprime le risorse nette generate, se positiva, o i consumi netti di risorse, se<br />

negativa; o meglio, come vedremo più avanti, il risultato d’esercizio.<br />

CONTO ECONOMICO Fig. <strong>III</strong>.12<br />

COSTI (€) RICAVI (€)<br />

Acquisti merci 90.000 Vendita merci 110000<br />

Spese energia elettrica 1.280 Interessi attivi v/banche 350<br />

Spese riscaldamento 2.800 Merci in rimanenza 40.000<br />

Spese telefoniche 400<br />

Spese elaborazione dati 5.800<br />

Consulenze 2.500<br />

Affitti 10.000<br />

Assicurazioni 1.200<br />

Interessi passivi v/banche 850<br />

Interessi passivi su mutui 2.000<br />

Tassa concessione<br />

governativa 100<br />

Tarsu (imposta comunale) 420<br />

Quota consumo automezzi 2.000<br />

Quota consumo impianti 3.000<br />

Quota consumo mobili e<br />

arredi 2.500<br />

Imposte sul reddito 5.500<br />

Sub totale 130.350<br />

Utile d'esercizio 20.000<br />

Totale 150.350 Totale 150.350<br />

9 Veniva spesso così denominato prima dell’entrata in vigore del DLgs. 127/91.<br />

15


In particolare, le voci indicate nella colonna di sinistra del conto economico sono i costi, mentre<br />

quelle della colonna destra sono i ricavi. Entrambi (costi e ricavi) sono da imputare al periodo<br />

considerato in conseguenza dell’insieme delle operazioni effettuate durante la vita aziendale o,<br />

come già detto, nel periodo amministrativo della durata di 365 giorni (esercizio).<br />

In sintesi:<br />

Gestione: Complesso di operazioni compiute nell’arco dell'intera vita aziendale.<br />

Esercizio: Complesso di operazioni compiute nell’arco di un periodo amministrativo della durata<br />

di 365 giorni, corrispondente o meno all’anno solare.<br />

Si può, quindi, dire che il conto economico esprime la struttura dei costi e dei ricavi formatasi nel<br />

periodo amministrativo e, pertanto, imputabili al periodo stesso per effetto delle operazioni<br />

aziendali. Nasce, allora, una serie di domande:<br />

1) che cosa significa costo e costo d’esercizio?<br />

2) che cosa vuoi dire ricavo e ricavo d’esercizio?<br />

3) che cosa si esamina quando si analizzano i costi e ricavi, assunto che questi derivano da<br />

operazioni riferibili all’intera vita aziendale, oppure al periodo amministrativo?<br />

4) tutte le operazioni aziendali portano alla formazione di costi e ricavi d’esercizio?<br />

3.2 Significato di costo: costi anticipati e costi d'esercizio<br />

L’accezione "costo" può riguardare diversi aspetti insiti nelle elaborazioni della teoria<br />

economica.<br />

Sotto l’aspetto fisico-psicologico, il costo rappresenta l’onere che bisogna sopportare per avere la<br />

disponibilità di beni o di fattori produttivi necessari per lo svolgimento del complesso atto<br />

produttivo.<br />

Dal punto di vista tecnico, il costo corrisponde alla somma dei consumi dei fattori produttivi<br />

occorrenti per lo svolgimento dell’attività produttiva.<br />

Sotto il profilo monetario, il costo si riferisce alla complessiva misura delle spese in moneta<br />

sostenute per lo svolgimento dell’attività aziendale.<br />

Approfondiamo quest’ultimo concetto, in quanto la nostra indagine ha per oggetto un<br />

documento, il bilancio, le cui voci hanno tutte un’espressione quantitativa di tipo monetario. In altri<br />

termini, dal punto di vista economico-aziendale, ci riferiamo alla nozione monetaria di costo<br />

perché, solo così, riusciamo a tradurre i consumi dei fattori produttivi eterogenei in quantità<br />

monetarie; ciò ci permette di misurare singoli costi, o aggregati di costo, che si inseriscono nella<br />

dinamica dei valori d’azienda.<br />

Un esempio può meglio chiarire l’importanza della scelta di una nozione monetaria di costo e,<br />

come si vedrà più avanti, di ricavo.<br />

Ipotizziamo che un’azienda pastaria debba compilare un prospetto dei consumi di fattori<br />

produttivi e delle vendite dell’esercizio (o periodo amministrativo), riguardanti il processo di<br />

panificazione (prodotti da forno). I consumi siano costituiti da:<br />

- farina 300 q.li<br />

- lievito compresso 30 q.li<br />

- acqua 50 m 3<br />

- NaCl 10 q.li<br />

- malto 2 q.li<br />

- ore lavoro 2.000 h<br />

- ore macchina 2.500 h<br />

16


Le vendite, invece, siano rappresentate da 600 q.li di pane nel formato da 0,15 kg e da 500 q.li di<br />

"rosette". Riportando in un prospetto questi dati, si otterrà il seguente conto economico a quantità<br />

fisiche:<br />

Consumi │ Vendite<br />

farina 1.000 q.li Pane:<br />

lievito comp. 30 q.li - da 0,15 kg 600 q.li<br />

acqua 50 m 3<br />

NaCl 10 q.li<br />

malto 2 q.li<br />

ore lavoro 2.000 h<br />

ore macchina 2.500 h<br />

- rosette 500 q.li<br />

Il quadro mostra chiaramente che non è possibile conoscere quale sia stato l’incremento di utilità<br />

prodotto dalla gestione rispetto ai fattori produttivi consumati, in quanto questi ultimi sono espressi<br />

in unità di misura non omogenee, non confrontabili tra di loro.<br />

In altri termini, né l’azienda né i soggetti terzi sono in grado di misurare un risultato economico<br />

(in termini di accrescimento di utilità) sia esso positivo o negativo. Di conseguenza non e possibile<br />

ricavarne informazioni sulle modificazioni dei valori dello stato patrimoniale verificatesi per effetto<br />

della gestione.<br />

Pertanto, in senso lato, per costo aziendale intendiamo il valore economico attribuito a uno o più<br />

fattori produttivi per il tramite delle spese monetarie sostenute per acquisirli.<br />

Ma che cosa sono i costì d'esercizio?<br />

Essi sono già stati definiti in precedenza, ma ricordiamo e precisiamo tale nozione.<br />

I costi d esercizio sono tutti gli oneri conseguenti all’acquisizione dei fattori produttivi consumati<br />

nel periodo amministrativo (per es. nell’esercizio 2004).<br />

Anche in questo caso, in conformità alla nozione generale di costo accolta, per costo d’esercizio<br />

si intende la misura monetaria delle spese sostenute per i fattori produttivi acquisiti e consumati nel<br />

corso del periodo amministrativo.<br />

Allora qual è la differenza con la nozione generale di costo?<br />

Facciamo qualche passo indietro.<br />

La vita aziendale e, pertanto, le molteplici operazioni frutto delle scelte imprenditoriali sono<br />

qualcosa di inscindibile e intimamente connesso con la dinamica gestionale. La suddivisione della<br />

vita dell’impresa in periodi amministrativi, pur essendo artificiosa, è dettata da necessità pratiche<br />

di informazione e da obblighi giuridici.<br />

Da qui l’esigenza del bilancio riferito al periodo amministrativo.<br />

Come potrebbe, altrimenti, l'imprenditore sapere se la propria attività ha avuto o meno buoni<br />

risultati?<br />

Come potrebbero essere adempiuti obblighi imposti dalla legge, quali il pagamento delle<br />

imposte o la presentazione del bilancio d’esercizio al competente Ufficio del Registro delle Imprese<br />

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Pro-vincia<br />

competente?<br />

E ancora, come potrebbero le banche o i finanziatori in genere avere informazioni sull'atti-vità<br />

di coloro ai quali concedono il credito?<br />

Orbene, la differenza tra la nozione generale di costo e quella di costo d’esercizio sta proprio nel<br />

fatto che quest’ultimo si riferisce a «... fattori produttivi o utilità cedute in pro della gestione<br />

d'esercizio o comunque non suscettibili di impiego negli esercizi venturi...» 10 ,, ovvero al «...<br />

complesso di tutti i consumi e di tutte le spese che l’impresa sostiene per le operazioni comprese<br />

10 Amodeo, Gestioni industriali produttrici di beni, Torino, 1964, pagg. 326-327.<br />

17


in quel periodo di tempo che corrisponde prevalentemente alla durata dell’anno solare e che si<br />

usa distinguere col nome esercizio...» 11 ,<br />

Sono esempi di costi d’esercizio gli acquisti di merci che sono vendute nel periodo stesso, le<br />

spese relative agli stipendi (impiegati) e ai salari (operai) corrisposti ai dipendenti, gli interessi<br />

passivi pagati alle banche creditrici, ecc.<br />

Se dunque vi sono costi d’esercizio e se tale nozione deriva da quella generale di costo per effetto<br />

della suddivisione della vita aziendale in periodi amministrativi, domandiamoci:<br />

esiste qualche altra tipologia di costi che, per contrapposizione, non sono d’esercizio?<br />

In altri termini: esistono fattori produttivi che, per loro natura o per altro motivo, non danno<br />

direttamente luogo a costi d’esercizio?<br />

La risposta è positiva.<br />

Ricordiamo, infatti, che la nostra azienda per svolgere la propria attività ha dovuto acquisire beni,<br />

quali: automezzi, arredamento, mobili, ed effettuare investimenti (ad es. per le spese d’im-pianto)<br />

che sono suscettibili di fornire utilità per più anni e che, quindi, non vengono interamente consumati<br />

nel corso di un periodo amministrativo.<br />

In pratica la precedente considerazione è estensibile a tutte le immobilizzazioni, materiali e<br />

immateriali.<br />

Ma vi è di più: la nostra azienda ha investito in merci che non risultano vendute alla fine del<br />

periodo amministrativo anche se, per loro natura, avrebbero l’attitudine a essere interamente<br />

utilizzate e consumate nell’esercizio.<br />

La stessa cosa dicasi per materie prime non ancora impiegate nel processo produttivo o per<br />

prodotti già finiti o per altre produzioni che non hanno ancora subito l’intero processo di<br />

trasformazione (semilavorati, prodotti in corso di lavorazione) e che, in ogni caso, non sono stati<br />

venduti nell’esercizio. Ci riferiamo, in tali ipotesi, non più a un’azienda mercantile (o puramente<br />

commerciale) ma a un’azienda di tipo industriale, ovvero di trasformazione di materie prime o,<br />

quanto meno, di assemblaggio di parti componenti.<br />

Appare infatti logico, in questo caso, che il fattore produttivo «materia prima» non può dirsi<br />

interamente consumato se esso non ha ancora raggiunto lo stadio di prodotto finito venduto, in<br />

quanto la sua utilità risulta essere incorporata in altri beni (appunto semilavorati, prodotti in corso di<br />

lavorazione, prodotti finiti) giacenti in ma-gazzino alla fine di un esercizio e, pertanto, utilizzabili<br />

nell’esercizio successivo.<br />

Ciò vale anche per gli stessi semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti non<br />

venduti, da utilizzare nei processi di produzione e/o vendita.<br />

Del resto il ciclo aziendale si considera concluso alla fase finale dell’iter:<br />

investimento → produzione → vendita (o disinvestimento)<br />

I fattori produttivi, prima elencati, che per loro natura e/o mancanza di utilizzo non risultano<br />

consumati nell’esercizio, danno luogo alla formazione di valori anticipati di costo, ovvero costi<br />

anticipati.<br />

Pertanto definiamo costi anticipati il complesso delle spese sostenute per fattori produttivi non<br />

interamente utilizzabili e/o non completamente consumati nel corso del periodo ammini-strativo<br />

considerato.<br />

In concreto si tratta di costi sostenuti prima, rispetto all’utilizzazione del relativo fattore<br />

produttivo, e, quindi, in vista di produzioni future. Con la dizione anticipato intendiamo proprio<br />

riferirci al fatto che il costo è effettivamente sostenuto oggi, es. 2004, per più periodi amministrativi:<br />

2005, 2006 ecc., oppure che è stato sostenuto nel 2004 per il 2005.<br />

In particolare avremo:<br />

11 Ceccherelli, Economia aziendale e amministrazione delle imprese. Firenze, 1948, pag. 132.<br />

18


1) costì anticipati di natura pluriennale, quando si riferiscono a fattori produttivi utilizzabili per<br />

più di due periodi amministrativi;<br />

2) costì anticipati che riguardano fattori produttivi da utilizzare nel successivo periodo<br />

amministrativo.<br />

Nel primo caso avremo costì anticipati generati da investimenti di medio-lungo termine<br />

(immobilizzazioni).<br />

Nella seconda ipotesi avremo costì anticipati derivati da investimenti di breve periodo<br />

(disponibilità economiche).<br />

Trattasi, comunque, di utilità acquisite, ma destinate a essere cedute a favore dell’esercizio o<br />

degli esercizi futuri. Anzi diremo che i costi anticipati sono costi in attesa di trasformazione in costi<br />

d’esercizio per effetto dell’utilità ceduta a favore dei successivi periodi amministrativi in cui i<br />

fattori produttivi che li hanno generati saranno impiegati.<br />

Sono, pertanto, costì che si collocano temporaneamente nello stato patrimoniale del periodo<br />

amministrativo, in attesa di essere attribuiti al conto economico di esercizi futuri.<br />

Dalla precedente esposizione discende, inoltre, che:<br />

1) il concetto di costo anticipato nella distinzione operata dipende sia dall’attitudine produt-tiva<br />

di certi fattori (strumentali per l’esercizio dell’attività aziendale) nella fase di acquisto e di impiego<br />

sia dalla durata del periodo amministrativo cui si riferiscono i fattori produttivi impie-gati (costi<br />

d’esercizio).<br />

Alcuni ritengono che la distinzione operata in precedenza sia superata per effetto delle norme<br />

legislative, legge civile e direttive comunitarie, che distinguono tra costi pluriennali e costi<br />

d’esercizio. Questo dato, di fatto, non può essere disconosciuto.<br />

Tuttavia riteniamo che l’essenza dei fatti economico-aziendali che stanno alla base del bilancio<br />

d’esercizio non possa essere cancellata da una norma di legge e debba essere chiara-mente<br />

conosciuta dal lettore del bilancio di un’impresa.<br />

Entrambe le nozioni di costo d’esercizio e costo anticipato sono, comunque, due aspetti di uno<br />

stesso concetto, cioè il costo, da cui esse derivano quali necessario specificazioni per i motivi<br />

esposti;<br />

2) i costi anticipati trovano collocazione nella parte del bilancio d’esercizio denominata stato<br />

patrimoniale.<br />

Trattasi, infatti, di investimenti a disposizione dell’imprenditore a fine esercizio: quindi, in attesa<br />

di futura utilizzazione.<br />

Secondo il Ceccherelli (pag. 133 dell’op. cit.) «...i costi anticipati acquistano il carattere di<br />

misura di componenti attivi del capitale dell'impresa e non di consumi, perché la vita dell’impresa<br />

la cui durata è indefinita si considera costituita da una serie di periodi operativi, vincolati l’uno<br />

all’altro, ma distinti per quanto riguarda lo svolgimento e il risultato delle operazioni che in<br />

ciascuno di essi si compiono...».<br />

Posto, dunque, che i costì anticipati vengono collocati nello stato patrimoniale e, quindi, non<br />

costituiscono costi d’esercizio, chiediamoci ancora: partecipano, essi, in qualche modo, insieme ai<br />

fattori produttivi interamente utilizzabili ed effettivamente consumati, a costituire il complesso<br />

degli oneri sostenuti nel corso del periodo amministrativo?<br />

La risposta è semplice se si considerano le seguenti osservazioni a proposito di alcuni concreti<br />

esempi riguardanti l’acquisto di immobilizzazioni e di merci che, a fine periodo amministrativo,<br />

non risultano vendute.<br />

Esempio 1: supponiamo di aver effettuato l’acquisto di un automezzo per 50 k€. Tale fattore<br />

produttivo sarà utilizzato, certamente, per più anni. Ipotizziamo, inoltre, che il primo anno non<br />

venga utilizzato; pertanto, avremo costi anticipati a titolo di automezzi, che troveremo nelle attività<br />

dello stato patrimoniale per 50 k€.<br />

Schematicamente:<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

19


20<br />

Automezzi 50 k€ │ ………………<br />

………………. ………………<br />

Nel secondo anno inizia la sua utilizzazione che comporterà un certo grado di consumo del<br />

fattore produttivo; stimiamo in 10 k€/anno l’utilizzo, in media, dell’ automezzo.<br />

Orbene, questo grado di consumo o di utilizzo del bene, corrispondente a 10 k€, concorre a<br />

formare il complesso delle spese sostenute per fattori produttivi, la cui utilità è stata ceduta a favore<br />

della gestione del periodo amministrativo considerato.<br />

Infatti, questa somma, 10 k€, risulterà nel conto economico sotto una voce che momentaneamente<br />

chiamiamo quota di costo anticipato per automezzi o quota di consumo per automezzi.<br />

Se, dunque, la quota di costo anticipato per 10 k€ è collocata nel conto economico, poiché tale è<br />

la stima del consumo dell’automezzo che abbiamo effettuata (rispetto alla completa utilità del bene<br />

corrispondente a 50 k€, costo di acquisizione), ci poniamo il seguente quesito: per quanto figurerà<br />

la voce automezzo nello stato patrimoniale del secondo esercizio?<br />

La risposta è 40 k€ (cioè: 50 -10 k€), dal momento che il fattore produttivo risulta utilizzato per<br />

10 k€ e la parte suscettibile ancora di utilizzo, ma attualmente non consumata, corrisponde a 40 k€.<br />

Lo schema di Fig. <strong>III</strong>. 13 chiarirà i termini del problema; da esso si evince in definitiva che:<br />

costo anticipato pluriennale = quota di costo anticipato + residuo costo anticipato<br />

ove:<br />

- il costo anticipato rappresenta il valore economico complessivo delle risorse acquisite;<br />

- la quota di costo anticipato rappresenta il valore economico delle risorse consumate;<br />

- il residuo costo anticipato rappresenta il valore economico delle risorse ancora da consumare.<br />

Dalla relazione suesposta si evince che la quota di costo anticipato è, in definitiva, un costo<br />

d’esercizio, mentre il residuo costo anticipato è classificabile sempre come costo anticipato, vale a<br />

dire, parte della spesa sostenuta per il fattore produttivo automezzo o valore economico corrispondente<br />

alle risorse non consumate nel periodo amministrativo, ma utilizzabili nell’esercizio o<br />

negli esercizi successivi.<br />

Fattore produttivo<br />

Automezzo<br />

(50 k€)<br />

Costo anticipato<br />

pluriennale<br />

Consumo del<br />

fattore produttivo<br />

o grado di<br />

utilità impegato<br />

Parte del fattore<br />

produttivo non<br />

consumata o<br />

grado di utilità non<br />

ancora impiegato<br />

(10 k€)<br />

(40 k€)<br />

Quota di costo<br />

anticipato o<br />

costo di esercizio<br />

Residuo costo<br />

anticipato o<br />

per futuri esercizi<br />

Conto economico Stato patrimoniale<br />

(10 k€)<br />

(40 k€)<br />

Fig. <strong>III</strong>.13


Dall’esempio considerato appare anche che «l’utilità» (ovvero il «consumo») del fattore<br />

produttivo deve essere stimata; ma di questo procedimento di stima si tratterà più avanti. Per quanto<br />

detto ed esemplificato avremo, dunque, la seguente rappresentazione di bilancio, posto che le<br />

risorse consumate vanno inserite nel conto economico mentre quelle non consumate nello stato<br />

patrimoniale:<br />

B<strong>IL</strong>ANCIO<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Residuo costo anticipato │ ……………. Quota di costo anticipato │ ………………..<br />

a titolo di automezzi 40 k€ per utilizzo automezzi 10 k€<br />

Ciò corrisponde a uno stato patrimoniale di esercizio redatto secondo il disposto della IV<br />

direttiva Cee (d.lgs. 9/4/91, n. 127, in vigore dall’1.1.93).<br />

Una diversa impostazione dello Stato Patrimoniale potrebbe essere la seguente, conforme alle<br />

precedenti prescrizioni di legge in vigore fino al 31/12/92:<br />

STATO PATRIMONIALE (al 31/12/1992)<br />

Costo anticipato per automezzi 50 k€ │ Quota di costo anticipato 10 k€<br />

Per chiarezza notiamo che nel successivo periodo amministrativo avremo:<br />

STATO PATRIMONIALE (al 31/12/1993)<br />

Costo anticipato per automezzi 50 k€ │ Quota di costo anticipato 20 k€<br />

CONTO ECONOMICO (Esercizio 1993)<br />

Quota di costo anticip. autom. 10 k€ │ ……………. ……………<br />

Questa rappresentazione consente di determinare indirettamente il valore residuo (o residuo<br />

costo anticipato) del bene automezzo.<br />

Esempio 2: riguarda l’acquisto di merci che, a fine esercizio, non risultano vendute interamente.<br />

Premettiamo che, in tal caso, il problema della partecipazione al complesso dei costi d’esercizio va<br />

affrontato in altri termini rispetto a quanto detto a proposito dell’automezzo. Ciò appare evidente se<br />

consideriamo che, mentre l’automezzo è un qualcosa di inscindibile, non fraziona-bile, capace di<br />

fornirci la propria utilità per periodi medio-lunghi, gli acquisti di merci sono di per sé fattori<br />

immediatamente consumabili.<br />

Pertanto, essi acquisiscono la natura di costo anticipato solo se, e per la parte di merci, che alla<br />

fine del periodo amministrativo non risultano in esso utilizzate, cioè sono invendute per scelta<br />

dell’imprenditore o per condizioni di mercato. In tal caso, infatti, queste merci non posso-no<br />

assurgere alla qualifica di «risorse consumate nell’ esercizio».<br />

Il discorso vale, con riferimento alle rimanenze delle aziende industriali, per le rimanenze<br />

complessive, pur essendo diversa la fonte di provenienza delle rimanenze di materie, di prodotti<br />

finiti e di semilavorati. Infatti, mentre le materie prime sono acquistate, non lo sono in genere i<br />

semilavorati (anche se possono esserlo) né tanto meno lo sono i prodotti finiti che provengono dal<br />

processo tecnico di produzione dell’azienda; d’altro canto le vendite si riferiscono di solito ai<br />

prodotti finiti e tutt’al più ai semilavorati.<br />

Nelle aziende mercantili, il discorso è più semplice, trovando in esse prevalentemente merci<br />

destinate alla vendita e, al massimo, gli imballaggi.<br />

Il nostro esempio è riferito a un’azienda mercantile.<br />

Per le merci acquistate possiamo stabilire di fatto quante sono le merci vendute e quante, invece,<br />

quelle che non lo sono, poiché si trovano nel nostro magazzino.<br />

Supponiamo che le merci acquistate, per semplicità tutte della stessa specie, siano state 1.000<br />

unità al costo di 15 € ciascuna e che alla fine dell'esercizio le merci in magazzino siano 200 unità.<br />

21


Qual’è la parte di merci acquistate che è stata consumata e quale, invece, quella non utilizzata?<br />

Ovviamente avremo la seguente relazione:<br />

22<br />

Quantità merci<br />

acquistate =<br />

Costo merci<br />

acquistate<br />

Costo complessivo<br />

=<br />

Quantità merci<br />

consumate o utilizzate<br />

(cioè vendute)<br />

ovvero<br />

Costo merci<br />

vendute<br />

Costo d'esercizio<br />

Fig. <strong>III</strong>.14<br />

Da tale esempio emerge come le «risorse consumate», ossia utilizzate nell’esercizio, ammontino<br />

a12 k€, mentre quelle non utilizzate siano pari a 3 k€.<br />

Pertanto la spesa corrispondente alle risorse consumate è costo d’esercizio mentre quella relativa<br />

alle risorse non ancora impiegate è costo anticipato in conformità a quanto esposto, allorché si è<br />

parlato, genericamente, di spese sostenute per risorse acquistate, ma non consumate<br />

nell’esercizio.<br />

Schematizzando il caso specifico, avremo:<br />

Fig. <strong>III</strong>.15<br />

+<br />

+<br />

Quantità merci<br />

residua<br />

Costo merci<br />

residue<br />

Costo anticipato<br />

15.000 €<br />

12.000 € 3.000 €<br />

(15 € x 1.000 unità) (15 € x 800 unità)<br />

(15 € x 200 unità)<br />

FATTORE PRODUTTIVO ACQUISTATO NELL'ESERCIZIO<br />

Costo complessivo per acquisti<br />

Quantità consumata Quantità non consumata<br />

Costo d'esercizio Costo anticipato<br />

Inoltre, come già detto in precedenza, è da ricordare che i costi anticipati trovano colloca-zione<br />

nello stato patrimoniale nella sezione (colonna) di sinistra (investimenti o attività).<br />

Nell’ipotesi esaminata avremo:<br />

STATO PATRIMONIALE (al 31/12/200x)<br />

Merci in rimanenza 3 k€ │ ………………………..


Le risorse consumate (ossia le merci acquistate e vendute, o in altri termini i costi di esercizio),<br />

devono essere, invece, collocate nella sezione sinistra del conto economico. Poiché:<br />

Risorse consumate Risorse acquistate Risorse residue<br />

= -<br />

Costo d'esercizio<br />

per acquisti merci =<br />

ovvero<br />

Costo complessivo<br />

acquisti nel periodo -<br />

Per cui, data l’uguaglianza, avremo la seguente rappresentazione:<br />

CONTO ECONOMICO (Esercizio 200x)<br />

Costo acquisti di merci 15 k€ │<br />

Costo merci in rimanenza - 3 k€<br />

Costo d’esercizio acquisto merci 12 k€<br />

Lo stesso effetto può essere ottenuto scrivendo:<br />

CONTO ECONOMICO (Esercizio …..)<br />

Acquisti di merci 15 k€ │Merci in rimanenza 3 k€<br />

Costo merci<br />

in rimanenza<br />

Fig. <strong>III</strong>.16<br />

Quest’ultimo tipo di rappresentazione era previsto fino al 31/12/92 dal nostro codice civile.<br />

Esso consente, ponendo tra le risorse generate dalla gestione (ricavi d’esercizio) il costo delle merci<br />

giacenti in magazzino, di determinare indirettamente il costo d’esercizio (sostenuto, cioè, per fattori<br />

produttivi consumati nel periodo amministrativo) per il tramite del costo complessivo di tutte le<br />

merci acquistate nel periodo, inserito per il suo intero ammontare tra le risorse consumate (costi<br />

d’esercizio).<br />

Poiché a sinistra abbiamo valori negativi (con riferimento al reddito d’esercizio, tali sono i<br />

costi) e a destra valori positivi, il risultato è sempre un valore di 12 k€, che coincide con quello<br />

evidenziato nella precedente rappresentazione.<br />

Sulla base di questo esempio si possono facilmente comprendere le voci:<br />

- acquisti di merci,<br />

- rimanenze finali di merci,<br />

esposte nel conto economico dell’azienda mercantile considerata, riportato in Fig.<strong>III</strong>.12 (pag. 21) e,<br />

rispettivamente, 90 k€ nella sezione sinistra del conto economico e 40 k€ nella sezione destra.<br />

Se, a questo punto, prendiamo lo stato patrimoniale della nostra ipotetica azienda riportato nella<br />

Fig. <strong>III</strong>.8 (pag. 11), possiamo fare un’interessante osservazione.<br />

Le rimanenze finali di merci sono iscritte per un uguale importo sia nella sezione sinistra dello<br />

stato patrimoniale, tra le attività, sia nella sezione destra del conto eco-nomico (della Fig. <strong>III</strong>.12) tra<br />

i ricavi di esercizio.<br />

Tale situazione non è casuale ma è dovuta, in primo luogo, al fatto che le rimanenze di merci<br />

sono un costo anticipato ovvero un investimento in fattori produttivi effettuato ma non consumato e,<br />

quindi, disponibile per gli esercizi futuri (da ciò la loro collocazione nello stato patrimoniale).<br />

L’inserimento delle «merci in rimanenza» nel conto economico, invece, serve a evidenziare che le<br />

stesse costituiscono parte non utilizzata dei complessivi acquisti di merci effettuati nell'esercizio; il<br />

che permette di determinare indirettamente il costo delle risorse consumate nel periodo<br />

amministrativo a titolo di acquisto merci (costo d’esercizio).<br />

23


La distinzione tra costi d’esercizio e costi anticipati potrebbe essere effettuata anche con<br />

riferimento all’acquisizione di un servizio da terzi non interamente utilizzato nell’esercizio<br />

considerato: per esempio, un contratto di pubblicità o di affitto di un immobile per il quale sia stato<br />

corrisposto un certo prezzo cui, però, non corrisponde una completa utilizzazione, in quanto<br />

abbiamo usufruito del servizio in parte nel periodo amministrativo attuale e, in parte, ne<br />

usufruiremo nel successivo esercizio. Anche in questo caso avremo:<br />

Acquisto complessivo servizio = Servizio utilizzato + Servizio da utilizzare<br />

ovvero<br />

Costo complessivo = Costo d’esercizio + Costo anticipato<br />

e, quindi<br />

Costo d’esercizio = Costo complessivo - Costo anticipato<br />

Per quanto riguarda la loro rappresentazione nello stato patrimoniale e nel conto economico<br />

avremo:<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Costo anticipato │ Costo d’esercizio │<br />

per servizio per servizio<br />

In questa ipotesi, il valore da iscrivere nel conto economico è l’effettivo costo di esercizio.<br />

Operiamo, quindi, in conformità a quella che è la comune prassi amministrativa, una rettifica diretta<br />

del costo complessivo sostenuto nel periodo amministrativo, e cioè:<br />

COSTO COMPLESSIVO - COSTO ANTICIPATO = COSTO <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />

Va comunque precisato che nell’ipotesi di servizi si può avere anche il caso del costo anticipato<br />

pluriennale, com’è evidente nel caso di un costo di propaganda e di pubblicità che, pur essendo<br />

sostenuto anticipatamente, darà la sua utilità nei successivi periodi amministrativi.<br />

Dalle considerazioni precedenti emerge che il problema dei costi d’esercizio e dei costi<br />

anticipati implica una valutazione dei beni e dei servizi.<br />

In particolare occorre effettuare, a fine esercizio:<br />

- stima della quota di consumo dei beni strumentali da attribuire all'esercizio o, comunque, stima<br />

delle utilità ricevute in relazione a beni immateriali;<br />

- stima del valore delle merci in rimanenza che possono essere state acquistate in momenti diversi<br />

a prezzi diversi;<br />

- stima dei servizi che utilizzeremo nel periodo successivo.<br />

Poiché tali beni e servizi non sono espressi naturalmente in moneta, la loro valutazione implica<br />

un procedimento di stima. I beni e servizi rappresentano, quindi, in concreto, dei valori economici<br />

3.3 Classificazione dei costi<br />

3.3.1 Classificazione dei costi per natura.<br />

Dalle nozioni precedenti, risulta che il contenuto economico del costo è rappresentato dal fattore<br />

produttivo, che dà luogo alla distinzione tra costi d’esercizio e costi anticipati, anche in<br />

considerazione della ripartizione della vita aziendale in periodi amministrativi della durata di un<br />

anno.<br />

A parte ciò, è possibile effettuare un’ulteriore classificazione dei costi in relazione ai fattori<br />

produttivi che li hanno originati, ossia per «natura». In altri termini, quando operiamo una<br />

classificazione per natura rispondiamo alla domanda:<br />

24


qual’è il fattore produttivo che ha causato il costo?<br />

A tale riguardo, consideriamo alcuni esempi partendo dal conto economico della nostra ipotetica<br />

azienda mercantile presentato nel paragrafo 3.1 (Fig.<strong>III</strong>.12).<br />

La voce «acquisti di merci» per 90 k€ rappresenta il tipo di fattore produttivo inerente l’attività<br />

tipica dell'impresa che, pertanto, ha generato il relativo costo per acquisto merci. In questa<br />

categoria rientrano anche altre voci che, però, non compaiono nel conto economico presentato.<br />

Per esempio, i costì per acquisto di materie prime e sussidiarie, di semilavorati, di parti<br />

componenti, di imballaggi, di scorte di consumo. Tali costi (salvo gli imballaggi) sono propri di<br />

aziende industriali, ossia trasformatrici di materie prime in prodotti finiti.<br />

Le voci:<br />

- Spese di energia elettrica 1,28 k€<br />

- Spese telefoniche 0,40 k€<br />

- Spese di riscaldamento 1,80 k€<br />

- Spese per elaborazione dati 5,80 k€<br />

- Consulenze 2.50 k€<br />

- Affitti 10,00 k€<br />

- Assicurazioni 1,20 k€<br />

rientrano nella categoria delle cosiddette spese per prestazioni di servizi, ovvero costi sostenuti<br />

dall’impresa per acquisti di servizi da terzi, relativi al funzionamento tecnico o all’ammini-strazione<br />

dell’azienda. Rientrano in questa classe, pur non comparendo nel conto economico presentato: i<br />

costi di vigilanza, fax, trasmissione dati, manutenzioni e riparazioni, provvigioni ad agenti e<br />

rappresentanti, postali e di trasporto, ecc.<br />

Le voci:<br />

- Interessi passivi v/banche 0,85 k€<br />

- Interessi passivi su mutui 2,00 k€<br />

evidenziano gli interessi corrisposti nell’anno su prestiti risultanti da scoperti bancari di conto<br />

corrente, i primi, e su mutui (finanziamenti a medio-lungo termine) ottenuti da istituti finanziari, i<br />

secondi. Essi rientrano nella categoria degli oneri finanziari.<br />

A questa classe appartengono, pur non essendo presenti nel nostro conto economico, altre voci,<br />

quali:<br />

- interessi passivi v/fornitori, che indicano interessi ai fornitori per riconosciute dilazioni nei<br />

pagamenti;<br />

- gli sconti passivi e gli altri oneri bancari che indicano spese sostenute nelle operazioni di sconto<br />

di portafoglio cambiario e altre provvigioni o commissioni, comunque pagate alle ban-che, e<br />

connesse con operazioni di finanziamento e/o di servizi effettuate con le stesse;<br />

- altri interessi passivi diversi, che rappresentano costi residuali connessi a debiti diversi rispetto a<br />

quelli esaminati precedentemente.<br />

La voce tassa per concessione governativa per 0,10 k€ identifica il versamento imposto dalla<br />

legge entro il 16 marzo di ogni anno che deve essere effettuato per la numerazione e bollatura di<br />

libri e registri tenuti dalle società di capitali (Srl, Spa, Sapa). Non sono tenute al pagamento della<br />

tassa le società cooperative e di mutua assicurazione. La tassa in oggetto, di natura forfetaria, è<br />

dovuta indipendentemente dal numero di libri e pagine sottoposti a bollatura durante l’anno solare<br />

nelle seguenti misure (anno 2005):<br />

- € 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione della società alla data del 1° gennaio 2004<br />

è inferiore ad € 516.456,90.<br />

- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione della società alla data del 1° gennaio 2004<br />

supera € 516.456,90.<br />

25


La voce Tarsu per 0,42 k€ sta a significare la Tassa Asportazione Rifiuti Solidi Urbani; essa<br />

riveste tutt'oggi una fonte di gettito di grande rilevanza per il Comune e può essere in merito<br />

collocata al secondo posto di importanza dopo l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili 12 ).<br />

La voce imposte sul reddito per 5,50 k€ riguarda i costi di natura fiscale che gravano sui reddito<br />

realizzato dall’impresa e determinato in base all’applicazione delle norme fiscali, di cui qui non<br />

trattiamo.<br />

Tutti i tributi enunciati rientrano nella categoria oneri tributari o fiscali. In questa ultima classe<br />

rientrano anche le tasse di concessione governativa, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, ecc.,<br />

che, però, non sono esposte nel prospetto di conto economico presentato.<br />

La categoria oneri fiscali, quindi, indica complessivamente i costi sostenuti dall’impresa per<br />

tributi sia diretti sia indiretti.<br />

Altra categoria di costi è rappresentata dai costi del personale, ossia dagli oneri che l’impresa<br />

deve sostenere nell’esercizio per ottenere la disponibilità del fattore lavoro. Tale classe riguarda i<br />

salari e stipendi e le quote di T.F.R., trattamento di fine rapporto (liquidazione), maturate a favore<br />

del personale dipendente sulla base delle leggi vigenti.<br />

I costi del personale non compaiono nel nostro conto economico (vedi par. 3.1) in quanto la<br />

nostra è un’ipotesi semplificata di un’azienda che si avvale solamente dell’opera dell’impren-ditore<br />

e di collaboratori che sono familiari dell’imprenditore e che, quindi, non hanno la quali-fica di<br />

lavoratori dipendenti e per i quali non vi è alcun obbligo di retribuzione.<br />

L’inserimento dei costi del personale, però, non desta alcuna difficoltà una volta compresa la<br />

loro natura di oneri connessi con l’acquisizione di uno specifico fattore produttivo: la forza lavoro.<br />

La determinazione dei costi del personale per un’azienda di produzione può essere ricon-dotta a una<br />

delle seguenti tipologie:<br />

- manodopera diretta: si tratta del personale (generalmente operaio e, talvolta, impiegatizio)<br />

impiegato nell’ambito dei processi produttivi o primari. Il costo della manodopera diretta viene<br />

determinato su base oraria (costo orario medio aziendale o per livello contrattuale).<br />

Caratteristica propria del costo della manodopera diretta è la variabilità rispetto ai volumi di<br />

produzione;<br />

- manodopera indiretta (personale operaio, impiegatizio o, talvolta, dirigenziale tecnico)<br />

impiegato nei processi di supporto tecnico e logistico (attività di programmazione della<br />

produzione, assicurazione e controllo qualità, manu-tenzione, trasporti interni, vigilanza, ecc.).<br />

Il costo della manodopera indiretta può essere determinato su base oraria o su base mensile;<br />

- personale (generalmente impiegatizio o dirigenziale) dedicato ad attività amministrative e<br />

commerciali.<br />

Le diverse voci quote di consumo per automezzi 2 k€, per impianti 3 k€, per mobili e<br />

arredamento 2,50 k€, come già rilevato, rappresentano la quota d’esercizio del costo di immobilizzazioni<br />

materiali o immateriali, che abbiamo identificato come costo pluriennale ovvero come un<br />

costo sostenuto per più periodi amministrativi.<br />

In definitiva, con la classificazione per «natura» si ordinano i costi d’esercizio originati dai<br />

fattori produttivi utilizzati dall’imprenditore in toto o in parte nel periodo amministrativo. Questa<br />

però non è l’unica possibile classificazione dei costi.<br />

3.3.2 Classificazione dei costi per destinazione.<br />

I costi d'esercizio possono essere classificati anche per «destinazione» ossia per funzione<br />

aziendale. Ciò implica la suddivisione dell'attività aziendale nel suo complesso in settori in cui essa<br />

concretamente si articola. Per esempio in un’impresa mercantile i costi si possono distin-guere in:<br />

- costì relativi all’amministrazione;<br />

12<br />

Dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili<br />

di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli).<br />

26


- costì relativi alla vendita.<br />

In un’azienda industriale, invece, identificheremo:<br />

- costi di produzione (trasformazione di materie prime in prodotti);<br />

- costi di amministrazione;<br />

- costi di commercializzazione e vendita.<br />

Questo tipo di classificazione ci consente di redigere un conto economico dove si rilevano<br />

aggregati di costo significativi, quali il «costo delle merci vendute» nell’azienda mercantile, il<br />

«costo della produzione venduta», in quella industriale, e risultati economici parziali, onde<br />

migliorare il grado di informazione offerta dal prospetto stesso. Ma di questa rappresentazione dei<br />

costì e dei ricavi non ci occuperemo in questa sede.<br />

3.4 Significato di ricavo: ricavi anticipati e ricavi d'esercizio.<br />

Siamo giunti al secondo quesito che avevamo prospettato al par. 3.1: che cosa significano<br />

«ricavo» e «ricavo d'esercizio»?<br />

Conformemente a quanto detto per il «costo», anche per il «ricavo» facciamo riferimento al<br />

valore economico attribuito a prodotti, merci e servizi o altri elementi del patrimonio aziendale<br />

tramite i proventi monetali ottenuti con la vendita.<br />

Possiamo dire anche che i ricavi sono tutti i proventi ottenuti in contropartita della rinuncia da<br />

parte dell’impresa alla disponibilità di beni o servizi ceduti.<br />

Ma che cos'è ricavo d'esercizio?<br />

Esso è qualunque provento derivante dalla vendita delle produzioni d’impresa (beni o servizi)<br />

attuate nel periodo amministrativo, o di altri elementi del patrimonio aziendale. Così come<br />

abbiamo fatto per la nozione di costo, anche per questo in-tendiamo riferirci alla misura monetaria.<br />

Ma allora qual’è la differenza con la nozione generale di ricavo?<br />

Appare logico che deve trattarsi, come visto nella definizione, di vendite di produzioni attuate<br />

nel periodo amministrativo. Con il termine «produzione» ci riferiamo, in generale, sia alla<br />

trasformazione fisica delle aziende industriali sia alla pro-duzione in senso economico delle aziende<br />

mercantili, come pure alle aziende di servizi. Con il termine «attuate nel periodo amministrativo»<br />

intendiamo che debba trattarsi di produzioni per le quali siano stati consumati nell’esercizio i<br />

correlativi fattori produttivi, ossia siano stati sostenuti i correlativi costi d’eser-cizio.<br />

Un esempio chiarirà i termini del problema.<br />

Supponiamo di aver effettuato nel mese di novembre 2004 una vendita di 1.000 unità di merce<br />

del tipo «XY» a 15 €/unità. La merce dovrà essere consegnata per 600 unità il 20 dicembre, mentre<br />

la restante parte a fine gennaio dell’anno successivo. Supponiamo anche di aver già acquistato<br />

nell’esercizio le prime 600 unità al prezzo di 5,40 k€ (9 €/unità x 600 unità) mentre le restanti 400<br />

unità le acquisteremo il 10 gennaio del prossimo periodo amministrativo.<br />

Ci chiediamo: si può considerare la somma di 15 k€ (15 €/unità x 1.000 unità) come intero<br />

ricavo del periodo amministrativo considerato?<br />

La risposta è negativa. Infatti, non possiamo affermare che il ricavo relativo a 400 unità che<br />

verranno acquistate nel successivo periodo amministrativo sia un ricavo d’esercizio, poiché i fattori<br />

produttivi (merci acquistate) risulteranno consumati nel successivo esercizio.<br />

In altri termini, come potrebbe il ricavo pari a 6 k€ (15 €/unità x 400 unità) essere ritenuto di<br />

esercizio se il correlativo costo verrà sostenuto nell’anno successivo?<br />

Ricordiamo che per avere un ricavo d’esercizio è necessario che si tratti di produzioni attuate e<br />

vendute nel periodo amministrativo. Evidentemente, quindi, il ricavo di 6 k€ sarà un «ricavo<br />

anticipato». Con il termine «anticipato» intendiamo riferirci al fatto che esso è stato ottenuto nel<br />

2004, rispetto al consumo dei fattori produttivi necessari per ottenerlo che, invece, avverrà nel<br />

2005. Dal precedente esempio, si evince anche che il ricavo pari a 9 k€ (15 €/unità x 600 unità) è<br />

qualificabile come ricavo d’esercizio dal momento che, per ottenerlo, sono stati utilizzati i correlativi<br />

fattori produttivi, ovvero sono stati sostenuti costì d’esercizio per acquisto merci per 5,40 k€.<br />

27


In definitiva, per effetto del mancato acquisto, ossia utilizzo, dei fattori produttivi necessari per la<br />

vendita, avremo la seguente relazione:<br />

Ricavo complessivo Ricavo d'esercizio Ricavo anticipato<br />

= +<br />

28<br />

Tali uguaglianze possono essere così schematizzate:<br />

Fig. <strong>III</strong>.17<br />

Fig. <strong>III</strong>.18<br />

A questo punto non ci resta che collocare le voci esaminate nel bilancio d’esercizio. Appare<br />

evidente che, mentre i ricavi dell’esercizio (6 k€) vanno nella sezione destra del conto economico, i<br />

ricavi anticipati si trovano nella stessa sezione destra dello stato patrimoniale, poiché sono<br />

assimilabili a «finanziamenti di terzi, nel caso specifico, per beni da loro non anco-ra ottenuti e da<br />

noi non ancora acquisiti o prodotti».<br />

Avremo pertanto:<br />

oppure<br />

Ricavo d'esercizio = Ricavo complessivo<br />

Produzione attuata<br />

nel periodo<br />

amministrativo<br />

Ricavo d'esercizio<br />

Produzione venduta<br />

Ricavo complessivo<br />

- Ricavo anticipato<br />

Produzione ancora<br />

da attuare<br />

Ricavo anticipato<br />

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE<br />

│Ricavi d’esercizio │ Ricavi anticipati<br />

Analogo discorso potrebbe essere effettuato, più concretamente con riferimento a una prestazione<br />

di un servizio (contratto per spese di pubblicità o per la concessione di un immobile in affitto) che<br />

sia stato effettivamente prestato parte nel periodo amministrativo considerato e parte nel successivo.<br />

Supponiamo, infatti, di aver stipulato un contratto per l’esecuzione di una campagna di<br />

propaganda e pubblicità per la quale abbiamo ricevuto globalmente la somma di 120 k€. La<br />

prestazione del servizio, però, dovrà effettuarsi in due anni (2005, 2006). Appare evidente che solo<br />

la prestazione del servizio attuata nel 2005 potrà concorrere alla formazione dei ricavi d’esercizio,<br />

poiché è solo in relazione a ciò che si sono sostenuti i correlativi costi d’esercizio. Stimando che 30<br />

k€ sia la quota di servizio afferente il 2005, si ha che i restanti 90 k€ (120 - 30) rappresentano ricavi<br />

anticipati, rispetto all’utilizzazione dei fattori produttivi necessari per ottenerli.<br />

Pertanto in questa ipotesi si ha lo schema di Fig. <strong>III</strong>.19.<br />

Prestazione servizio<br />

Servizio prestato Servizio da esplicare<br />

complessivo nell'esercizio successivamente<br />

Ricavo complessivo<br />

ottenuto nel periodo<br />

amministrativo<br />

120.000 €<br />

=<br />

=<br />

=<br />

ovvero<br />

Ricavo d'esercizio<br />

numericamente<br />

30.000 €<br />

+<br />

+<br />

+<br />

Ricavo anticipato<br />

90.000 €


Fig. <strong>III</strong>.19<br />

È ovvio che, se il ricavo riguarda più di due esercizi, avremo, analogamente ai costi, il così detto<br />

ricavo pluriennale.<br />

Da quanto sopra esposto discende che:<br />

1) la categoria dei ricavi si distingue in ricavi anticipati e ricavi d’esercizio;<br />

2) la distinzione tra ricavi anticipati e ricavi d'esercizio dipende essenzialmente dalla suddivisione<br />

della vita aziendale in periodi amministrativi, il che comporta la convenzionale divisione di ricavi<br />

(oltre che di costi), ovvero di operazioni aziendali da cui i ricavi derivano. Anche i ricavi anticipati<br />

(come i costi), dunque, sono destinati a trasformarsi in ricavi d’eserci-zio. Trattasi, quindi, di ricavi<br />

che si collocano temporaneamente nello stato patrimoniale, a fine esercizio, in attesa di essere<br />

attribuiti al conto economico del periodo amministrativo in cui verranno sostenuti i correlativi costi;<br />

3) il fenomeno «ricavo» (rectius: ricavo d’esercizio) non evidenzia un fatto distinto da quello del<br />

costo, bensì correlato a esso. È con il ricavo che il consumo dei fattori produttivi utilizzati (o,<br />

meglio, le spese sostenute per acquisirli) viene reintegrato in misura monetaria. Ciò permette di<br />

investire in ulteriori fattori necessari allo svolgimento di un nuovo ciclo produttivo.<br />

Il ricavo, pertanto, chiude il ciclo che abbiamo a suo tempo identificato come tipico dell’attività<br />

aziendale e costituito dalle fasi:<br />

investimento → produzione → vendita (o disinvestimento)<br />

3.5 Classificazione dei ricavi<br />

Oltre alla sopra indicata distinzione tra ricavi d’esercizio e ricavi anticipati, i ricavi possono<br />

essere classificati sulla base della loro «natura», ovvero della natura dei prodotti e delle altre<br />

condizioni produttive cedute.<br />

Consideriamo, ad esempio, il conto economico della nostra ipotetica azienda mercantile,<br />

presentato al par. 3.1 (Fig. <strong>III</strong>. 12).<br />

La voce vendita merci per 110 k€ riguarda, appunto, la categoria di ricavi deri-vanti dalla<br />

cessione di merci o prodotti ovvero vendita di beni che costituiscono l’oggetto dell’attività<br />

aziendale (es. vendita di abbigliamento, vendita di apparec-chiature elettroniche, ecc.). Rientrano in<br />

questa categoria, pur non essendo comprese nel suddetto conto economico, le voci «vendita di<br />

prodotti finiti o semilavorati», relativi ad aziende industriali, nonché le voci «ricavi accessori di<br />

vendita» e «rimborsi spese da clienti».<br />

La voce interessi attivi bancari per 0,35 k€, che rappresenta gli interessi percepiti da banche per<br />

saldi positivi su conti correnti bancari, rientra nella categoria proventi finanziari. In questa classe<br />

rientrano, pur non essendo presenti nel nostro conto economico, le seguenti voci:<br />

- interessi attivi su clienti che rappresentano gli interessi corrisposti da clienti per dilazioni di<br />

pagamento loro concesse;<br />

- interessi attivi su prestiti, ovvero interessi percepiti per finanziamenti concessi a terzi (in<br />

pratica gli interessi sulle immobilizzazioni finanziarie in possesso dell’impresa che non rappresentano<br />

quote di capitale);<br />

- interessi attivi su titoli, ossia interessi ottenuti da investimenti in titoli (pubblici o privati);<br />

- interessi attivi diversi, che rappresentano una categoria residuale di interessi diversi da quelli in<br />

precedenza illustrati;<br />

29


- dividendi su partecipazioni, che derivano dall’investimento in quote di capitale di società quali:<br />

s.p.a., s.r.1., s.a.p.a., ovvero da investimenti finanziari senza scopo di controllo sull’attività delle<br />

stesse.<br />

Altra categoria, della quale non compare nessuna voce nel conto economico considerato, è<br />

denominata proventi patrimoniali, di cui fanno parte le voci: fitti attivi derivanti da immobili locati<br />

e dividendi su partecipazioni quando la quota di capitale sia di maggioranza, anche relativa.<br />

La voce proventi vari o diversi rappresenta una categoria residuale di ricavi. La voce rimanenze di<br />

merci è inserita tra i ricavi d’esercizio, per i motivi spiegati al par. 3.2, pur non avendo la natura di<br />

ricavo. Ricordiamo che essa rettifica il costo degli acquisti di merci effettuati nel periodo<br />

amministrativo considerato.<br />

3.6 Aspetto economico della gestione. Distinzione tra operazioni interne ed esterne<br />

Nei paragrafi precedenti abbiamo identificato la nozione di costo e di ricavo, e in particolare<br />

quella di costo e di ricavo d’esercizio come elementi che derivano da operazioni riferibili all’intera<br />

vita aziendale o, quantomeno, al periodo amministrativo della durata di un anno (vedi par. 3.1).<br />

Siamo giunti, quindi, al terzo quesito che prospettammo nello stesso paragrafo, e cioè: che cosa<br />

stiamo indagando e analizzando allorché parliamo di costi e di ricavi, posto che essi sono originati<br />

da operazioni aziendali?<br />

Con riferimento alle fasi tipiche dell’attività aziendale, riassunte nel ciclo rappresentato<br />

investimento → produzione → vendita (o disinvestimento)<br />

e destinato a ripetersi, possiamo sottolineare che con l’investimento si acquisiscono i fattori<br />

produttivi necessari per esplicare l’attività dell’impresa; con la produzione si trasformano i fattori<br />

produttivi o, comunque, si accresce l’utilità dei beni acquisiti; con la vendita (o disinvestimento) si<br />

collocano sul mercato i prodotti o le merci oggetto dell'attività economica.<br />

L’investimento in fattori produttivi dà luogo a costi, mentre la vendita di beni o di altre<br />

condizioni produttive genera ricavi.<br />

Orbene, quando parliamo di costi e di ricavi, intendiamo riferirci «all’aspetto economico delle<br />

operazioni o accadimenti aziendali». E poiché le operazioni nel loro complesso costituiscono la<br />

gestione, se riferite al periodo amministrativo, ne discende che i costi e i ricavi riguardano l’aspetto<br />

economico della gestione o, quantomeno, dell’esercizio. Se, infatti, è l’investimento in fattori<br />

produttivi che genera costì d’esercizio, ed è la vendita che realizza ricavi d’esercizio, ne discende<br />

che solo le operazioni che mettono in comunicazione la nostra azienda con terzi soggetti producono<br />

costi e ricavi d’esercizio.<br />

Pertanto denomineremo queste operazioni «esterne», significando che esse permettono<br />

all’azienda di creare rapporti con l’ambiente economico-generale ed economico-tecnico (mercato).<br />

Per esempio: acquisto merci, pagamento di interessi, di salari, d’imposte, vendita merci... ecc.<br />

Per converso chiameremo «interne» quelle operazioni che restano nell’ ambito aziendale, ovvero<br />

che sono legate al processo produttivo e si svolgono, quindi, all'interno dell’azienda (conservazione<br />

e confezionamento di merci, lavorazione di materie prime per ottenere prodotti finiti... ecc.). Le<br />

operazioni interne riguardano l’aspetto tecnico della gestione, e non danno luogo a costi o ricavi di<br />

esercizio.<br />

3.7 Concetto di reddito.<br />

A questo punto, chiariti i concetti di costo e di ricavo, possiamo porci le seguenti domande: che<br />

cosa scaturisce dalla differenza tra costi e ricavi? E tra costi e ricavi d’esercizio?<br />

La differenza tra costi e ricavi, riferiti all’intera vita aziendale, è denominata reddito totale o<br />

globale.<br />

30


In sostanza questo è il reddito realizzato dall’impresa durante l’intero arco della sua vita che<br />

comprende la gestione dal momento della costituzione a quello della liquidazione, in cui l’azienda<br />

stessa cessa di esistere. Per esemplificare, supponiamo che la nostra azienda abbia effettuato<br />

durante la sua vita una serie di operazioni che hanno dato luogo ai seguenti costi e ricavi (in k€):<br />

COSTI RICAVI<br />

Acquisti merci 850 │ Vendita merci 1.200<br />

Costi del personale 80 Interessi attivi 4<br />

Spese prestaz. servizi 60 Proventi vari 6<br />

Interessi passivi 10 1.210<br />

1.000<br />

Utile 210<br />

1.210<br />

In particolare, avremo: ricavi - costi = utile ovvero reddito positivo, poiché R > C.<br />

Se, invece, fosse R < C avremo un reddito negativo ossia una perdita.<br />

Avremo, infine, un reddito uguale a 0, se R = C.<br />

In altri termini, poiché ricavi = risorse generate, mentre costì = risorse consumate, avremo anche<br />

che:<br />

risorse nette generate = utile e consumi netti di risorse = perdita<br />

Ciò significa che il valore economico delle risorse generate può essere maggiore di quello delle<br />

risorse consumate o, viceversa, che le risorse generate possono essere minori di quelle consumate.<br />

In caso di uguaglianza, invece, non vi saranno né risorse generate né consumi netti di risorse.<br />

Queste considerazioni, ovviamente, si riferiscono, nel caso di specie, all’intera vita aziendale. Ma<br />

l’imprenditore, come più volte osservato, non può aspettare, per esigenze informative, di conoscere<br />

il risultato della propria gestione al momento della cessazione dell’attività e, d’altro canto, ciò non<br />

sarebbe consentito dalle nonne di legge civili e fiscali.<br />

È necessaria, pertanto, la misurazione del reddito con riferimento al periodo amministrativo<br />

considerato.<br />

Definiamo, pertanto, reddito d’esercizio il risultato economico ottenuto come differenza tra<br />

ricavi d’esercizio e costi d’esercizio.<br />

In particolare, avremo:<br />

ricavi d'esercizio - costì d'esercizio = utile d'esercizio se R> C ovvero<br />

ricavi d'esercizio - costi d'esercizio = perdita d'esercizio quando R < C.<br />

Con riferimento al periodo amministrativo avremo quindi: risorse nette generate dall’esercizio o<br />

consumi netti di risorse riferiti all’esercizio.<br />

Ricordiamo che il concetto di risorsa consumata o generata corrisponde, rispettivamente, al<br />

valore economico sia dei fattori produttivi consumati o utilizzati nel periodo amministrativo (o<br />

nell’intera vita aziendale) sia dei prodotti e delle altre condizioni produttive cedute dall’impresa.<br />

Pertanto, diremo che l’aspetto economico della gestione è quello che studia ed esamina le<br />

operazioni esterne aziendali sotto il profilo dei costi e ricavi che esse generano, allo scopo di<br />

individuare la realizzazione di un risultato economico (reddito) positivo o negativo.<br />

Quest’ultimo è misurabile dalla differenza tra le spese (sostenute per i fattori produttivi<br />

utilizzati) e i proventi (ottenuti dalla vendita delle produzioni d’impresa o di altre condizioni<br />

produttive) del periodo amministrativo o dell’intera vita aziendale, espressi in moneta. Infatti il<br />

metro monetario ci consente di attribuire ai fattori produttivi e alle produzioni valori economici tra<br />

loro confrontabili per una corretta informativa aziendale.<br />

3.8 Concetto di equilibrio economico<br />

31


L'imprenditore, a parte gli obblighi legislativi, ha, sotto un profilo economico, la fondamen-tale<br />

necessità di conoscere se e quanto guadagna o perde; se produce nuova ricchezza o se, invece,<br />

consuma risorse. Egli deve, in sostanza, domandarsi:<br />

l’impresa ha raggiunto una posizione di equilibrio economico?<br />

Se i ricavi sono uguali ai costi la risposta è negativa; infatti, quando i ricavi ottenuti sono appena<br />

sufficienti a coprire i costi sostenuti, l’imprenditore non ha alcuna possibilità di remunerare il<br />

proprio lavoro, i capitali investiti nell’azienda e il rischio che l’attività abbia esito negativo (perdita<br />

del capitale investito).<br />

Ciò, a maggior ragione, vale nell’ipotesi in cui i ricavi siano inferiori ai costi. Tale situazione<br />

sarebbe più grave se riferita all’intera vita aziendale, poiché l’attività economica risulterebbe, in<br />

concreto, non redditizia. Il fenomeno sarebbe meno preoccupante se, invece, fosse riferito a un solo<br />

esercizio, poiché l’equilibrio economico potrebbe essere raggiunto nei periodi amministrativi<br />

successivi. Anzi, occorre rilevare come nelle aziende di nuova costituzione spesso accada che non<br />

si raggiunga un equilibrio economico nei primi esercizi di vita.<br />

Di questa situazione ci possiamo rendere conto pensando alle difficoltà che una nuova impresa<br />

deve affrontare (formazione di una clientela stabile, scelta di fornitori qualificati, assunzione e<br />

formazione del personale... ecc.); tanto è vero che, secondo le indagini statistiche, è molto elevato,<br />

in questa prima fase di vita, il tasso di mortalità delle aziende.<br />

Pertanto, affinché un’azienda raggiunga un equilibrio economico, è necessario che i ricavi siano<br />

maggiori dei costi (R > C) con riferimento a un periodo di tempo medio-lungo, non inferiore, cioè,<br />

al periodo amministrativo; si deve ottenere, quindi, un reddito positivo, ovvero un utile. Viceversa<br />

avremo una situazione di disequilibrio economico allorquando i ricavi sono inferiori o uguali ai<br />

costi ( R < C) e (R = C).<br />

3.9 II reddito come remunerazione dell'imprenditore<br />

II concetto di equilibrio economico ci spinge però a chiederci: quando potremo dire che l’attività<br />

aziendale è remunerativa per l’imprenditore?<br />

Per rispondere occorre tener ben presente che l’imprenditore ha deciso di effettuare per<br />

professione abituale un’attività economica. Egli, quindi, esercita un’attività manuale e/o direzionale;<br />

ha investito, inoltre, nell’impresa capitali che, se investiti alternativamente (in BOT, CCT,<br />

depositi bancari ecc.), avrebbero fornito un sicuro rendimento. Inoltre, tali capitali sono soggetti a<br />

un rischio di perdita (rischio d’impresa) in connessione con eventuali risultati negativi della<br />

gestione.<br />

Tutti questi elementi sono da considerare «fattori produttivi che comportano un onere o costo».<br />

Tali costi, però, non compaiono, come abbiamo potuto osservare, nel conto economico e, quindi, li<br />

definiremo oneri figurativi, intendendo dire, con questo termine, che essi sono:<br />

- costì, come tutti quelli effettivamente sostenuti;<br />

- figurativi, perché non comportano esborso monetario.<br />

L’attività economica iniziata dal nostro imprenditore, dunque, dovrebbe permettere di ottenere un<br />

utile (condizione di equilibrio economico) tale da coprire per lo meno l’equivalente dello stipendio<br />

e degli interessi che lo stesso potrebbe percepire in attività di lavoro e in investimenti alternativi. In<br />

questa ipotesi parleremo di un utile che consente un profitto normale, mentre se l’utile fosse ancora<br />

più elevato si potrebbe remunerare anche il rischio aziendale (area di extra profitto).<br />

È da segnalare come questi concetti siano avvolti da una nube di incertezza e di soggettività, dato<br />

il diverso valore che ciascun imprenditore può attribuire al proprio lavoro, alla remane-razione dei<br />

capitali investiti e del rischio d'impresa.<br />

Va precisato, comunque, che tale soggettività è delimitata dalla fissazione di un prezzo di vendita<br />

(ricavo unitario) che in regime di libera concorrenza risulta determinato dal mercato.<br />

Schematizzando quanto detto, avremo:<br />

32


Prezzo di vendita Costi effettivamente sostenuti Utile<br />

- =<br />

Lavoro dell'<br />

imprenditore +<br />

Interessi sul<br />

capitale impiegato<br />

Rischio di perdita<br />

di capitale<br />

PROFITTO NORMALE EXTRA PROFITTO<br />

3.10 Componenti straordinari del reddito<br />

Fig. <strong>III</strong>.20<br />

Dopo aver posto l’attenzione sui costi e ricavi d’esercizio, derivanti da operazioni esterne tipiche<br />

di un'impresa in funzionamento che, insieme, concorrono alla determinazione del reddito del<br />

periodo amministrativo, occorre chiedersi se esistano altri fatti aziendali che, pur facendo parte<br />

della gestione corrente di un’impresa in funzionamento, possano influenzare positivamente o<br />

negativamente il reddito d’esercizio.<br />

Si considerino i seguenti esempi:<br />

1) si pensi alla vendita di un bene strumentale, cioè di una condizione produttiva diversa dai beni o<br />

servizi che costituiscono l’oggetto dell’attività aziendale;<br />

2) si ipotizzi l’evenienza di fatti quali: furti di denaro in cassa, insorgenza di debiti dovuti a danni<br />

provocati da terzi, ecc.<br />

In entrambe le ipotesi trattasi, comunque, di accadimenti non ricorrenti nell’ambito di un’impresa<br />

in funzionamento ma che, tuttavia, devono essere tenuti distinti tra loro. Infatti, la prima<br />

ipotesi fa riferimento a operazioni in ogni caso decise dall’imprenditore, come del resto lo sono<br />

quelle tipiche; mentre il secondo caso si riferisce a fatti non voluti dall’imprenditore e causati<br />

sempre da eventi non rientranti nella normale attività aziendale.<br />

Orbene, tali operazioni, pur nella loro distinzione, danno luogo ai cosiddetti componenti<br />

straordinari di reddito, cioè a componenti la cui esistenza dipende da eventi che non rientrano<br />

nell’ordinaria gestione di un’impresa in funzionamento. In particolare, i componenti straor-dinari,<br />

se connessi con la vendita di un bene strumentale, sono denominati:<br />

Plusvalenze, quando sono componenti positivi di reddito (ricavi d'esercizio);<br />

Minusvalenze, quando sono componenti negativi di reddito (costi d'esercizio).<br />

Del loro calcolo ci occuperemo più avanti.<br />

I componenti straordinari che scaturiscono da fatti incerti, imprevedibili e, comunque, non<br />

deliberati dagli organi aziendali assumono la connotazione di sopravvenienze e di insussistenze.<br />

Specificamente avremo:<br />

Sopravvenienze attive:costituiscono componenti positivi del reddito (ricavi d’esercizio) connessi<br />

con aumenti di attività;<br />

Sopravvenienze passive: rappresentano componenti negativi di reddito (costì d’esercizio) con-nessi<br />

con aumenti di passività;<br />

Insussistenze attive: costituiscono componenti positivi di reddito (ricavi d’esercizio) connessi con<br />

diminuzioni di passività;<br />

Insussistenze passive: rappresentano componenti negativi di reddito (costi d’esercizio) connessi<br />

con diminuzioni di attività.<br />

3.11 Aspetto finanziario della gestione. Equilibrio monetario.<br />

33


Abbiamo in precedenza trattato dell’aspetto economico della gestione, riferendoci a operazioni<br />

che generano costi e ricavi; ma questo non è l’unico aspetto da indagare nell’ambito degli eventi<br />

che caratterizzano la vita aziendale o, quantomeno, il periodo amministrativo.<br />

Ricordiamo che nell’esprimere il concetto di costo e di ricavo abbiamo fatto riferimento<br />

all’acquisizione di fattori produttivi utilizzati, o meno, oppure a produzioni attuate vendute, o meno.<br />

In tutti questi casi, trattasi di valori economici attribuiti a beni-utilità per il tramite del mezzo<br />

monetario che, dunque, ha contribuito a misurarne il valore.<br />

Consideriamo i seguenti esempi:<br />

a) supponiamo di aver acquistato merci per 10 k€, pagate in contanti. In tal caso abbiamo un onere<br />

(costo) di 10 k€ misurato da un’uscita di denaro pari a 10 k€;<br />

b) supponiamo l’acquisto di un automezzo per 30 k€, con un pagamento tra quattro mesi. In questa<br />

ipotesi abbiamo un costo di 30 k€ misurato da un debito corrispondente a 30 k€.<br />

Analoghi esempi potrebbero farsi per una vendita di merci in contanti o dila-zionata.<br />

In tutte queste ipotesi abbiamo un’uscita o un debito che misura un costo, oppure un’entrata o<br />

un credito che misura un ricavo. È ovvio poi che, in via normale, i crediti e i debiti siano destinati a<br />

trasformarsi in moneta.<br />

Dai precedenti esempi possiamo notare che:<br />

1) l’aspetto economico delle operazioni aziendali è determinato in modo derivato dalla misura<br />

fornita dal debito-uscita o dal credito-entrata. Tale misura rappresenta l’aspetto finanziario<br />

dell’operazione, ovvero della gestione o dell'esercizio;<br />

2) l’aspetto economico non comporta necessariamente variazioni di denaro, cioè movimenti in<br />

entrata o uscita, dato che si può avere un ricavo-credito o un costo-debito.<br />

Ne consegue che l’esistenza di un reddito positivo d’esercizio non comporta necessariamente la<br />

presenza di un’equivalente somma di denaro in cassa o in banca.<br />

Il seguente esempio chiarirà quanto affermato.<br />

Supponiamo che l'impresa abbia sostenuto costi d’esercizio per 50 k€ e ricavi d’esercizio per 60<br />

k€ e che solo 1’80% dei costi sia stato pagato, mentre i ricavi risultano riscossi per il 70%.<br />

Avremo, pertanto:<br />

Costì d’esercizio (50 k€) misurati da: uscite 40 k€<br />

debiti 10 k€<br />

Ricavi d’esercizio (60 k€) misurati da: entrate 42 k€<br />

crediti 18 k€<br />

In tale ipotesi la cassa e/o la banca, limitatamente a quanto rilevato ed escludendo altre<br />

movimentazioni conseguenti a costi e ricavi anticipati, hanno avuto un incremento di 2 k€, mentre<br />

l’utile è risultato pari a 10 k€ (60 - 50).<br />

Per converso, l’esistenza di una perdita d’esercizio non comporta necessariamen-te una cassa<br />

uguale a zero o un conto corrente bancario privo di disponibilità.<br />

Ipotizziamo, infatti, che i ricavi siano 50 k€, riscossi per 1’80%, e che i costi siano 60 k€, pagati<br />

per il 60%; abbiamo, allora:<br />

Costi d’esercizio (60 k€) misurati da: uscite 36 k€<br />

debiti 24 k€<br />

Ricavi d’esercizio (50 k€) misurati da: entrate 40 k€<br />

crediti 40 k€<br />

Pertanto, la cassa e/o la banca registrano un incremento di 4 k€ (40 - 36) a fronte di una perdita<br />

di 10 k€ (60 -50).<br />

34


Per quanto detto in precedenza, definiamo in senso lato aspetto finanziario della gestione o<br />

dell’esercizio quello che esamina il complesso dei fatti aziendali sotto il profilo dell’insorgenza dei<br />

debiti e dei crediti, del loro estinguersi, nonché delle entrate e uscite che queste operazioni generano<br />

in cassa.<br />

Parliamo, invece, in senso più stretto di un aspetto monetario della gestione, quando ci riferiamo<br />

alle sole entrate e uscite di denaro in cassa. Quest’ultimo aspetto, più ristretto, ci permette di<br />

indagare, in correlazione all’equilibrio economico, sull’equilibrio monetario e di coglierne le<br />

relative differenze.<br />

Che cos'è dunque l’equilibrio monetario?<br />

Esso si riferisce non a tutti i movimenti finanziari (entrate, uscite, debiti, crediti), bensì alle sole<br />

entrate (riscossioni) e uscite (pagamenti).<br />

Diremo che un'azienda è in una condizione di equilibrio monetario allorché le entrate in ogni<br />

momento sono maggiori o uguali alle uscite. L’azienda, infatti, deve essere sempre in grado di<br />

pagare i propri debiti in scadenza, ai fini della propria credibilità nei rapporti intersoggettivi e,<br />

quindi, ai fini della sua sopravvivenza.<br />

In altri termini, l’impresa che non è in grado di gestire l’equilibrio monetario si trova di fronte<br />

alla necessità di ricorrere a fonti di finanziamento interne (capitale proprio) o esterne (prestiti da<br />

banche o da istituti finanziari o ulteriori dilazioni di pagamento dai fornitori), a causa della<br />

difficoltà di far fronte ai propri impegni. Ma si capisce che il perpetuarsi di una tale situazione<br />

renderebbe l’impresa a poco a poco insolvente, ossia incapace di adempiere regolar-mente alle<br />

proprie obbligazioni.<br />

È ovvio che non sarebbe possibile accedere in via continuativa a fonti di finanziamento interne e,<br />

a maggior ragione, esterne.<br />

L’equilibrio monetario, pertanto (a differenza dell’equilibrio economico che si riferisce a periodi<br />

medio-lunghi), deve essere ottenuto nel breve, anzi brevissimo periodo. Per contro, un’azienda sarà<br />

in condizioni di disequilibrio monetario quando le entrate saranno minori delle uscite.<br />

Schematizzando:<br />

E > U o E = U equilibrio monetario<br />

E< U disequilibrio monetario<br />

Riassumiamo nella Fig. <strong>III</strong>.21 alcuni fondamentali aspetti delle operazioni caratterizzanti il ciclo<br />

tipico dell’attività aziendale, mettendone in evidenza gli aspetti economico e finanziario.<br />

Investimenti Poduzione Disinvestimenti<br />

Acqusizione di fattori produttivi<br />

Economico<br />

Debito<br />

Finanziario<br />

Processo di trasformazione<br />

Vendita di beni, servizi o<br />

altre condizioni produttive<br />

Costo Uscita Entrata Ricavo<br />

Aspetto monetario<br />

Equilibrio monetario se E > U<br />

Equilibrio economico se R > C<br />

Finanziario<br />

Credito<br />

Economico<br />

Fig. <strong>III</strong>.21<br />

35


Inoltre, considerando il ciclo tipico dell’attività d’impresa illustrato nel par.2.2, e tenuto conto<br />

che gli investimenti realizzati con i finanziamenti sono destinati a trasformarsi in forma liquida per<br />

remunerare tutti i fattori produttivi, compresa anche l’attività dell’imprenditore, possiamo<br />

rappresentare quanto sopra detto con lo schema di Figura <strong>III</strong>.22.<br />

Nella figura si evidenzia la cassa come il fulcro dell’attività aziendale. Inoltre, si può osservare<br />

come la cassa sia influenzata, oltre che dall'attività tipica dell’impresa (investimenti, produzione,<br />

vendita), anche dai finanziamenti interni (capitale proprio) ed esterni (capitale di credito) che<br />

generano entrate. Le uscite, a loro volta, sono causate anche dal rimborso del capitale di credito,<br />

dalla remunerazione del capitale proprio e di credito, nonché dalla remunerazione del fattore<br />

produttivo Stato o pubblica amministrazione sotto forma di imposte. Ricordiamo che la dottrina<br />

economica individua lo Stato come fattore produttivo indiretto. In altri termini le infrastrutture (beni<br />

e servizi) messi a disposizione dallo Stato danno la possibilità di utilizzare concretamente i fattori<br />

diretti della produzione generalmente individuati nella terra o risorse naturali, lavoro e capitale. Vi<br />

è, comunque, una tendenza in atto a considerare, in senso lato, altri elementi nella classe «fattori<br />

produttivi», quali il coordinamento dell’imprenditore, il rischio d’impresa, ecc.<br />

36<br />

USCITE<br />

USCITE<br />

CAPITALE PROPRIO<br />

FINANZIAMENTI INTERNI<br />

CAPITALE DI CREDITO<br />

FINANZIAMENTI ESTERNI<br />

REMUNERAZ. CAPITALE DI CREDITO<br />

REMUNERAZIONE CAPITALE PROPRIO<br />

IMPOSTE<br />

USCITE<br />

CASSA<br />

Prodotti finiti.<br />

merci e servizi<br />

Fig.<strong>III</strong>.22<br />

Inoltre, rileviamo che, per semplicità, il grafico è limitato agli aspetti che coinvolgono entrate e<br />

uscite, mentre non è evidenziata l’ipotesi di apporti in natura (finanziamenti interni) e di dilazione<br />

di pagamento conseguenti ad acquisizione di fattori produttivi (finanziamenti esterni), in quanto non<br />

generano entrate in cassa: nella rappresentazione grafica essi risulterebbero collegati direttamente<br />

con gli investimenti.<br />

3.12 Ciclo economico e ciclo monetario<br />

ENTRATE<br />

NUOVI INVESTIMENTI<br />

IMPIANTI, MATERIE, LAVORO ...<br />

USCITE<br />

ENTRATE<br />

PRODUZIONE<br />

ENTRATE<br />

CREDITI<br />

In relazione all'aspetto economico e finanziario è necessario definire il concetto di ciclo<br />

economico e di ciclo monetario. Infatti, abbiamo visto che l’aspetto economico riguarda la<br />

manifestazione di costi e di ricavi, mentre l’aspetto monetario inerisce alle entrate e alle uscite.<br />

Abbiamo rilevato anche che l’equilibrio economico si ha quando (R > C), nel medio-lungo periodo,<br />

VENDITE


mentre l’equilibrio monetario se (E > U), nel breve periodo. Ne consegue che le aziende, pur<br />

trovandosi in condizioni di equilibrio economico, possono non esserlo sotto un profilo monetario.<br />

Tale situazione può essere dovuta non solo a un problema di diversa entità tra entrate e uscite, ma<br />

anche a una asincronia di manifestazione delle entrate rispetto alle uscite (per es. per necessità di<br />

prorogare crediti di vendita).<br />

Da qui l’importanza di conoscere il periodo di tempo intercorrente tra il pagamento dei fattori<br />

produt tivi (uscite) e la riscossione delle vendite (entrate): il ciclo monetario. Per converso,<br />

definiamo ciclo economico il periodo di tempo che intercorre tra l’acquisto dei fattori della<br />

produzione (costo) e la vendita dei prodotti o merci (ricavo). Ad esempio: supponiamo che la<br />

nostra azienda abbia acquistato una partita di merce in data 5 gennio con pagamento al 15 febbraio;<br />

tale partita è stata rivenduta in data 25 aprile mentre il regolamento avverrà a fine maggio. Sulla<br />

base della definizione, vediamo quali sono il ciclo economico e quello monetario, che possono<br />

essere rappresentati con in Fig. <strong>III</strong>.23:<br />

USCITA<br />

Acquisto 15 febbraio<br />

5 gennaio<br />

CICLO MONETARIO (69 d)<br />

25 aprile<br />

CICLO ECONOMICO (97 d)<br />

Costo - debito Ricavo - credito<br />

ENTRATA<br />

31 maggio<br />

Fig. <strong>III</strong>.23<br />

II grafico evidenzia che il ciclo economico ha durata di 97 giorni mentre il ciclo monetario è<br />

pari a 69 giorni: si evince anche che la manifestazione economica è avvenuta nell’ordine:<br />

- Costo: prima del ricavo<br />

- Uscita: prima dell’entrata<br />

Tuttavia non sempre si ha quest’ordine.<br />

Infatti, mentre raramente si possono avere ricavi che precedono costi (tipiche, al riguardo, le<br />

aziende di assicurazioni), frequentemente accade che l’entrata preceda l’uscita.<br />

Ipotizziamo, infatti, riprendendo l’esempio prospettato, che l’acquisto avvenga il 18 gennaio con<br />

pagamento il 15 febbraio, ma che le vendite effettuate il 2 febbraio siano state riscosse per contanti<br />

dopo 5 giorni.<br />

In tale caso avremo:<br />

ENTRATA USCITA<br />

Ciclo<br />

monetario<br />

Acquisto<br />

18 gennaio<br />

2 febbraio<br />

7 febbraio<br />

(8 d)<br />

15 febbraio<br />

Ciclo economico<br />

(15 d)<br />

Costo - debito Ricavo - credito<br />

Fig. <strong>III</strong>.24<br />

II grafico di Fig. <strong>III</strong>.24 mostra come, economicamente, il costo precede il ricavo mentre,<br />

monetariamente, l’entrata precede l'uscita con evidente vantaggio per l’impresa, sotto il profilo del<br />

37


fabbisogno finanziario, ovvero del volume dei mezzi finanziari che necessitano per acquisire e<br />

utilizzare i fattori della produzione destinati al compimento delle operazioni di gestione. Infatti,<br />

l’azienda non ha la necessità di finanziarsi con propri mezzi per il periodo che va dalla<br />

manifestazione dell’uscita fino a quella dell'entrata.<br />

È ovvio inoltre che, se gli acquisti e le vendite fossero effettuati in contanti, si avrebbe la<br />

coincidenza tra ciclo economico e monetario. In concreto, ipotizzando un acquisto di merci in<br />

contanti il 18 gennaio, rivendute sempre in contanti il 25 febbraio, che possiamo schematizzare nel<br />

seguente grafico:<br />

38<br />

USCITA<br />

18 gennaio<br />

CICLO MONETARIO (38 d)<br />

ENTRATA<br />

25 febbraio<br />

CICLO ECONOMICO (38 d)<br />

Costo - debito Ricavo - credito<br />

Fig. <strong>III</strong>.25<br />

Da quanto detto e considerando le esemplificazioni fatte, emerge che il ciclo economico e<br />

quello monetario difficilmente coincidono. Come del resto accade, per lo meno riferendosi a<br />

situazioni di breve periodo, per l’equilibrio monetario ed economico.<br />

Per completare il concetto di ciclo monetario, sottolineiamo che le entrate e le uscite sono<br />

originate dalla nascita di debiti e di crediti di finanziamento o anche dai rimborsi degli stessi.<br />

Entrate e uscite sono generate, anche, rispettivamente dagli apporti di capitali dell’imprenditore e<br />

dai suoi prelevamenti per proprie esigenze.<br />

Sulla base delle predette considerazioni, possiamo schematizzare una casistica che ci permette di<br />

evidenziare il fenomeno monetario dell’attività aziendale, il cui studio risulta importantissimo ai<br />

fini di un’equilibrata gestione di tesoreria che, ripetiamo, si realizza allorché le entrate sono<br />

maggiori o uguali alle uscite.<br />

Entrate Uscite<br />

a) Vendita di beni, servizi o di altre a) Acquisti di fattori produttivi<br />

condizioni produttive con riscos- con pagamento immediato<br />

sione immediata<br />

b) Riscossione di crediti v/clientela b) Pagamento di debiti di fornitura<br />

sorti precedentemente<br />

c) Rimborso di finanziamenti da noi c) Concessione di finanziamenti a<br />

concessi terzi<br />

d) Finanziamenti ricevuti d) Rimborso finanziamenti ricevuti<br />

e) Apporti dell’imprenditore iniziali e) Prelevamenti imprenditore<br />

e successivi in denaro (distribuzione dividendi o utili)<br />

nelle società<br />

3.13 Il reddito come differenza tra capitale finale e iniziale<br />

Dopo aver illustrato l'aspetto economico e finanziario ed esaminati i loro collegamenti che si<br />

attuano nell'ambito delle operazioni d'impresa, è necessario effettuare un’ulteriore ricerca. Infatti, il<br />

complesso delle operazioni aziendali produce costi e ricavi, mentre la loro differenza da luogo al


cosiddetto reddito nelle accezioni di utile o di perdita. Ma poiché i costi e i ricavi sono misurati<br />

rispettivamente da debiti-uscite o da crediti-entrate, nasce spontanea la domanda: c'è altro modo di<br />

determinare il reddito? In altre parole, esiste un diverso procedimento di determinazione del<br />

reddito rispetto a quello di effettuare la differenza tra costi e ricavi d’esercizio analiticamente<br />

elencati nel conto economico?<br />

La risposta è positiva; infatti, il conto economico è un documento dinamico che pone in rilievo il<br />

flusso dei costi e dei ricavi sostenuti e conseguiti nel corso del periodo amministrativo; invece lo<br />

stato patrimoniale è un documento che rappresenta la fotografia del patrimonio aziendale in un<br />

determinato momento, ovvero la sintesi dei valori patrimoniali-finanziari dell’impresa<br />

conseguenti alla gestione. Ciò, ovviamente, rispetto ai valori che esistevano all’ini-zio del periodo<br />

amministrativo, ossia prima del compiersi degli accadimenti aziendali dell’esercizio. Si evince,<br />

dunque, che il reddito potrà misurarsi anche come differenza tra:<br />

Patrimonio finale - patrimonio iniziale ovvero<br />

Capitale netto finale - capitale netto iniziale.<br />

Da tale punto di vista, il reddito rappresenta l’incremento (utile) o il decremento (perdita) che<br />

subisce il capitale netto per effetto della gestione. Questa nozione risponde, in modo più tecnico, a<br />

quanto è stato affermato e dimostrato circa la formazione del bilancio d’esercizio.<br />

Ricordiamo come le risorse nette o consumi netti di risorse si traducono in un incremento o un<br />

decremento del fondo di dotazione iniziale fornito dall’imprenditore (vedere paragrafi 2.1 e 2.5).<br />

Schematicamente:<br />

Capitale netto finale - Capitale netto iniziale = Utile se Cnf > Cni<br />

Capitale netto finale - Capitale netto iniziale = Perdita se Cnf < Cni<br />

Tale concetto rappresenta la visione sintetica del reddito, perché pone a confronto il capitale netto<br />

finale con quello iniziale, senza però fornirci gli elementi (costi e ricavi d’esercizio) che hanno<br />

concorso alla formazione del risultato di periodo.<br />

Il risultato economico (reddito) analiticamente considerato, invece, ci è fornito dal conto<br />

economico. In sostanza, il capitale e il reddito sono due grandezze intimamente connesse: mentre il<br />

capitale consente il dinamico svolgersi delle operazioni aziendali che si risolvono nella produzione<br />

di un reddito, lo stesso reddito è sintomo delle modifiche avvenute nei valori patrimoniali<br />

consistenti in un incremento o decremento di capitale iniziale.<br />

Se è vero, dunque, che il capitale iniziale subisce incrementi o decrementi per effetto della<br />

gestione, non bisogua però confondere tali variazioni con quelle che il capitale può subire per<br />

effetto di altri fatti che non riguardano il fenomeno di produzione del reddito. Tali accadimenti sono<br />

costituiti dai prelevamenti effettuati dall’imprenditore per esigenze personali e familiari (spese extra<br />

gestione) o da ulteriori ap-porti dell’imprenditore (aumenti di capitale proprio). Le spese extra<br />

gestione e gli aumenti di capitale, quindi, vanno distinti dal fenomeno di produzione del reddito.<br />

Schematizzando avremo:<br />

Cnf = Cni + reddito + ulteriori apporti di capitale + spese extragestione<br />

da cui:<br />

Reddito = Cnf - Cni - ulteriori apporti di capitale + spese extragestione<br />

È ovvio che il risultato ottenuto con la precedente formula è uguale a quello ottenuto dal conto<br />

economico. A titolo esemplificativo presentiamo il seguente caso: ipotizziamo di avere un capitale<br />

iniziale di 250 k€ e di ottenere alla fine del periodo amministrativo i seguenti prospetti d’esercizio,<br />

supponendo per semplicità che non vi siano stati aumenti di capitale e spese extrage-stione.<br />

STATO PATRIMONIALE Fig. <strong>III</strong>.26<br />

€ €<br />

Fabbricati 147.000 Debiti v/fornitori 37.000<br />

Mobili 43.000 Debiti v/dipendenti 26.000<br />

Attrezzature 39.500 Debiti diversi 2.000<br />

39


40<br />

Magazzino 53.500 Mutuo pasisvo 27.000<br />

Crediti v/clienti 59.000 Totale passività 92.000<br />

C/c bancario 9.000<br />

Cassa 2.000 Capitale netto finale 261.000<br />

Totale attività 353.000 Totale a pareggio 353.000<br />

CONTO ECONOMICO Fig. <strong>III</strong>.27<br />

€ €<br />

Acquisto merci 550.000 Vendita merci 600.000<br />

Costo personale 39.000 Interessi attivi 2.000<br />

Spese prestazione servizi 29.700 Rimanenze finali<br />

Quota consumo immobil. 15.000 (= magazzino) 53.500<br />

Interessi passivi 4.300<br />

Imposte 6.500<br />

Totale costi 644.500<br />

Utile d'esercizio 11.000<br />

Totale 655.500 Totale ricavi 655.500<br />

Come verificabile, l’utile d’esercizio, analiticamente determinato dai componenti costi e ricavi<br />

d'esercizio uguale 11.000 €, può determinarsi anche in modo sintetico operando la seguen-te<br />

differenza:<br />

Utile = capitale netto finale - capitale netto iniziale<br />

(11.000 = 261.000 - 250.000)<br />

3.14 Ancora sul concetto di gestione<br />

Con la parola «gestione» si è indicato il complesso delle operazioni dirette al raggiungimento<br />

dello scopo aziendale. La gestione tramite le operazioni di provvista, trasformazione e scambio<br />

produce una dinamica di mezzi economico-fìnanziari tali da indurre una continua trasformazione<br />

nella struttura del capitale dell’impresa il quale, solo per ragioni di informazione, può essere visto in<br />

visione statica nella fotografia dello stato patrimoniale. Nel momento della costituzione, il capitale è<br />

costituito, in genere, da somme di denaro, anche se non è da escludere il conferimento di beni in<br />

natura; esso rappresenta il fondo di dotazione iniziale messo a disposizione dell’imprenditore<br />

proprietario o dei soci, a seconda che si tratti, rispettivamente, di azienda individuale o collettiva. In<br />

particolare, l’ammontare del fondo di dotazione iniziale, che sarà determinato dalle dimensioni<br />

ritenute più opportune per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale, costituisce la prima fonte di<br />

finanziamento (di tipo interno). Esso fornisce i necessari mezzi finanziari per l’impiego o<br />

investimento in beni di uso durevole (es. attrezzature, macchinari, ecc.), in spese di costituzione e<br />

organizzazione, nonché in una prima provvista di beni destinati alla trasformazione e/o vendita. Ma<br />

l’acquisto di tali beni può avvenire anche a dilazione (debiti verso fornitori), oppure, quando il solo<br />

utilizzo dei finanziamenti propri non è sufficiente, è indispensabile ricorrere a prestiti che, oltre ad<br />

arricchir la combinazione produttiva (azienda) con maggiori risorse finanziarie, rendono possibili<br />

ulteriori investimenti in beni necessari per lìattuazione dei processi di produzione e/o vendita. Il<br />

fondo di dotazione iniziale e l’incremento dei mezzi monetari a disposizione, reso possibile dai<br />

prestiti e dalle dilazioni di pagamento, ci indicano un primo aspetto della gestione ossia della<br />

dinamica d’impresa.<br />

In concreto, essi evidenziano le fonti di finanziamento affluite all'impresa, cui corrispondono gli<br />

investimenti effettuati. Si realizza, in tale modo, la struttura del capitale d'impresa ritenuta idonea


(sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo) all’esercizio dell’attività aziendale e, quindi, per il<br />

conseguimento del profitto.<br />

Ma il profitto aziendale si consegue con l’attività di scambio con la quale i pro-dotti ottenuti<br />

dall’attività di produzione diretta (azienda industriale) o le merci acquistate (azienda mercantile)<br />

vengono collocati sul mercato. È con la vendita che gli investimenti sono smobilizzati (trasformati<br />

in forma liquida); il che consente all’ impresa di effettuare ulteriori cicli economici e, quindi, di<br />

remunerare i fattori produttivi impiegati, compresi quelli imprenditoriali (vedi par. 3.9).<br />

Di fatto, la gestione, una volta sorta l’impresa, si attua attraverso operazioni che determinano il<br />

sorgere di costi (investimenti o acquisizioni di fattori produttivi) che dovrebbero essere coperti dai<br />

ricavi ottenuti con le operazioni di vendita le quali, consentendo un reddito positivo, realizzano il<br />

fenomeno economico-privato di lucro.<br />

Da queste considerazioni emerge che la gestione e, in generale, il fenomeno d’impresa sono<br />

caratterizzati da un dinamismo determinato da operazioni che gene-rano una trasformazione di<br />

mezzi finanziari in beni economici e di mezzi economico-tecnici (beni) in mezzi finanziari. È per<br />

effetto di tale movimentazione che il pa-trimonio aziendale iniziale subisce continue modificazioni.<br />

La gestione nel complesso è da considerare come un concatenarsi di fenomeni economico-finanziari<br />

interdipendenti e coordinati.<br />

Tuttavia, è opportuno, per scopi informativi e di studio, isolare l’aspetto econo-mico e<br />

finanziario dei fatti gestionali. Lo studio ci consente di osservare l’insieme dei finanziamenti<br />

(interni ed estemi) che hanno consentito la realizzazione di una struttura qualitativa e quantitativa<br />

del capitale aziendale atta a imprimere impulso al fenomeno economico. D’altro canto, quest’ultimo<br />

si realizza con il sostenimento di costi e con il conseguimento di ricavi che provocano in<br />

collegamento uscite-debiti o entrate-crediti, cioè movimenti finanziari sul capitale. L’aspetto<br />

finanziario ci con-sente di misurare il valore economico e dei fattori produttivi acquisiti (consumati<br />

e non) e delle produzioni (attuate e non) o delle altre condizioni produttive cedute dall’impresa (ad<br />

esempio: cessione di immobilizzazioni o di altri fattori produttivi).<br />

In conseguenza di questi collegamenti e tenuto conto del fenomeno dei costi e dei ricavi<br />

anticipati sorti nel periodo amministrativo, si definisce il concetto di reddito d’esercizio come<br />

l’incremento o il decremento subito dal capitale iniziale per effetto dalla gestione.<br />

3.15 Costì e ricavi a manifestazione finanziaria posticipata<br />

A questo punto dovrebbe essere chiaro che, quando si parla di costi e di ricavi d'esercizio o costi<br />

e ricavi anticipati, sia fa riferimento alle spese monetarie sostenute o ai proventi monetari ottenuti i<br />

quali, rispettivamente, misurano il valore economico dei fattori produttivi acquisiti (consumati e<br />

non) nell’esercizio delle produzioni vendute (attuate o da attuare) nel periodo amministrativo.<br />

D'altro canto, ora che è noto l'aspetto finanziario sia in senso lato sia in senso stretto (monetario),<br />

nasce un’ulteriore domanda: esistono costi d'esercizio o ricavi che, pur essendo riferibili al periodo<br />

amministrativo, saranno misurati effettivamente (monetariamente) nel periodo o nei periodi<br />

successivi?<br />

In altri termini: esistono fattori produttivi consumati che riguardano le produzioni vendute nel<br />

periodo amministrativo o vendite di beni e di servizi, il valore delle quali verrà monetaria-mente<br />

determinato in un periodo amministrativo successivo?<br />

Si può facilmente rispondere considerando i seguenti esempi.<br />

Si pensi, infatti, a ipotesi quali: l’affitto di un locale che abbraccia un periodo di tempo<br />

compreso tra due periodi amministrativi, oppure un prestito concesso o ricevuto sul quale vi siano<br />

interessi che maturano a cavallo tra due esercizi (entrambi, affitto e interessi, pagati o riscossi<br />

posticipatamente); oppure al fattore produttivo lavoro, il cui utilizzo comporta un costo d’esercizio<br />

formato anche da una parte che, per legge, verrà corrisposta alla fine del rapporto di lavoro<br />

(trattamento di fine rapporto, TFR). E ancora, al rapporto tra lo Stato e l’impresa che si realizza nel<br />

41


paga-mento da parte di quest’ultima di imposte sui redditi conseguiti in ciascun periodo<br />

amministrativo in corrispettivo a servizi prestati dallo Stato alla generalità dei soggetti.<br />

In tutti questi casi, il problema consiste nel fatto che, mentre da un lato il fattore produttivo o il<br />

servizio risultano consumati e prestati in tutto o in parte nel periodo amministrativo, il correlativo<br />

valore economico verrà misurato realmente in periodi amministrativi successivi. Nelle precedenti<br />

ipotesi, si parlereà di costi e ricavi d’esercizio a manifestazione finanziaria posticipata, per<br />

sottolineare appunto la presenza di costi e ricavi che, pur essendo da imputare al periodo<br />

amministrativo, si realizzano monetariamente in periodi successivi. Eppure si tratta di costi e di<br />

ricavi d’esercizio che devono concorrere alla formazione del reddito e, quindi, risultare dal bilancio<br />

d'esercizio.<br />

L’imprenditore, o chi per lui, non potrà esimersi sia per esigenze pratiche d’informazione sia per<br />

obblighi di legge, dal considerare le situazioni di specie; ne risulterebbe alterata, altrimenti,<br />

l’informazione e, quindi, la vera interpretazione letterale del bilancio d’esercizio.<br />

Nasce, pertanto, il problema di determinare la modalità con cui, in questo periodo amministrativo,<br />

si dovrà procedere alla misura di tali costi o ricavi, posto che viene a mancare<br />

quell’elemento fondamentale che, a suo tempo, venne scelto per determinare il valore economico<br />

dei fattori produttivi consumati e delle produzioni attuate e vendute nel periodo amministrativo,<br />

cioè il metro monetario.<br />

Ricordiamo che:<br />

Costi d’esercizio equivalgono a Spese sostenute per fattori produttivi acquisiti e utilizzati, mentre<br />

Ricavi d’esercizio equivalgono a Proventi monetari ottenuti per produzioni attuate e vendute.<br />

Non vi è dubbio, in ogni caso, che si dovrà procedere a una stima del costo e del ricavo<br />

d’esercizio, poiché l’evento finanziario che lo misura accadrà nei prossimi periodi amministrativi<br />

successivi. A tal fine, la scelta dell'elemento di misura dovrà riferirsi ancora alla moneta perché,<br />

altrimenti, ne risulterebbe alterato il bilancio d’esercizio, per quanto concerne sia la<br />

rappresentazione sia il procedimento di formazione.<br />

In definitiva, l’imprenditore stimerà sulla base di criteri di valutazione -di cui si riferirà più<br />

avanti- il costo e il ricavo da attribuire al periodo amministrativo consi-derato. In concreto, si<br />

tratterà di evidenziare in bilancio un debito o un credito presunto in corrispondenza del costo o del<br />

ricavo d’esercizio, posto che sono debiti-uscite o crediti-entrate che ci consentono di misurare i<br />

valori economici di cui si è detto.<br />

La dizione «presunto» fa riferimento alla stima che di essi, costi e ricavi, deve essere fatta<br />

dall’imprenditore in relazione a futuri avvenimenti aziendali.<br />

Tale stima, la cui mancanza altererebbe il risultato economico e, quindi, la valu-tazione del<br />

patrimonio netto dell'impresa, pur non avendo la pretesa di escludere il margine di errore, deve<br />

comunque essere improntata alla redazione di un chiaro e corretto documento informativo nei<br />

confronti dei soggetti interessati.<br />

Ciò significa che il bilancio è basato anche su stime soggettive ma, comunque, guidate e<br />

razionalizzate dalla normativa civilistica e da quei principi che, in quanto enunciati dalla pratica<br />

amministrativa e dalla più accreditata dottrina ragionieristica, sono da ritenersi di geneale<br />

accettazione.<br />

Che cosa significano tali concetti sotto il profilo della rappresentazione in bilancio?<br />

I debiti e i crediti, seppur presunti, sono collocabili nello stato patrimoniale, rispettivamente nelle<br />

Passività (debiti a breve/medio-lungo termine) e nelle Attività<br />

(liquidità differite).<br />

I corrispondenti costi e ricavi d’esercizio trovano collocazione nel conto economico.<br />

In generale si avrà la seguente rappresentazione di bilancio:<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Credito [presunto] | Debito [presunto]<br />

42


CONTO ECONOMICO<br />

Costo d’esercizio[presunto] | Ricavo d’esercizio[presunto]<br />

A chiarimento di quanto espresso, presentiamo i seguenti casi:<br />

1) l’imprenditore sostiene, nel periodo amministrativo, costi per salari e stipendi e contributi sociali<br />

per 24 k€, mentre la quota di trattamento di fine rapporto, da sostenere in concreto alla cessazione<br />

del rapporto di lavoro, ma maturata nell’esercizio sulla base delle leggi vigenti, è di 2 k€. In questa<br />

ipotesi limitatamente al T.F.R. si avrà la seguente rappresentazione nel bilancio d’esercizio.<br />

STATO PATRIMONIALE (€)<br />

| Debiti per Tfr 2.000<br />

CONTO ECONOMICO (€)<br />

Quota per Tfr 2.000 |<br />

2) L’imprenditore dà in affìtto una parte del capannone industriale ad altra impresa per il periodo<br />

1/11/2004-1/2/2005 per 500 €/mese, in rate trimestrali posticipate. In tale caso si avrà:<br />

STATO PATRIMONIALE (€)<br />

Crediti (ratei attivi) 13 1.000 |<br />

CONTO ECONOMICO (€)<br />

| Affitti attivi 1.000<br />

3) L’imprenditore sulla base dell’utile prodotto nel periodo amministrativo (anno 2004) subisce un<br />

carico fiscale per imposte sul reddito di 12 k€, di cui 7 k€ già corrisposti nell’esercizio, mentre la<br />

restante parte dovrà pagarla entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi (31.05.2005).<br />

In questa ipotesi limitatamente alla somma ancora da pagare si avrà:<br />

STATO PATRIMONIALE (€)<br />

| Debiti per imposte 7.000<br />

CONTO ECONOMICO (€)<br />

Imposte dul reddito 7.000 |<br />

La presenza di costi o di ricavi presunti non libera l’imprenditore dal considerarli, ed è con il<br />

ricorso a debiti o crediti potenziali che egli può rappresentarli e misurarli.<br />

Cioè, in tal modo, egli è in grado di creare un correlativo elemento del capitale di funziona-mento<br />

che gli consente un’adeguata misurazione del reddito d’esercizio al quale concorrono costi e ricavi<br />

certi nella loro esistenza ma presunti nel loro ammontare.<br />

Occorre considerare, inoltre, che su alcuni elementi del capitale aziendale sorti nell’esercizio<br />

gravano dei rischi di perdita, ossia componenti negativi di reddito che potrebbero verificarsi in<br />

relazione a valori economici o finanziari già acquisiti nell’ esercizio.<br />

4. LA COMPETENZA ECONOMICA DEI COSTI E DEI RICAVI<br />

4.1 Le operazioni in corso a fine esercizio<br />

13 Il concetto di rateo sarà ripreso e illustrato più avanti<br />

43


Dal principio di continuità della gestione, di cui si è detto in precedenza, deriva, quale<br />

indissolubile corollario, che l’esercizio è una suddivisione convenzionale della gestione effet-tuata<br />

allo scopo di poterne valutare lìandamento e le prospettive future: valutazione che, appunto, trova<br />

nel bilancio d’esercizio, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e, dall’1/1/93,<br />

nella nota integrativa, il documento istruttorio principale.<br />

Se, dunque, la gestione è un processo naturalmente inscindibile, se non per finalità di resoconto,<br />

è evidente come sia necessario considerare le operazioni non ancora concluse e quelle non ancora<br />

iniziate sotto l’aspetto finanziario ma già produttive di effetti economici, per quanto riguarda la loro<br />

influenza sia sul patrimonio d’impresa sia sul reddito.<br />

Vediamo allora cosa si intende per «operazioni non ancora iniziate sotto l’aspetto finanziario»<br />

o, detto in altri termini, per «operazioni in corso che non hanno ancora avuto la manifestazione<br />

finanziaria».<br />

Quando si parla di manifestazione finanziaria ci si riferisce alle uscite o alle entrate di denaro,<br />

oppure alla nascita di crediti o di debiti che consentono di determinare in modo sicuro l'entità dei<br />

costi e dei ricavi.<br />

Esaminiamo, pertanto, la gestione nei suoi due aspetti caratteristici e tra loro complementari:<br />

quello finanziario e quello economico. Il seguente schema consente di visualizzare i due aspetti,<br />

mettendone in evidenza le relazioni:<br />

INVESTIMENTI<br />

(sostenimento costi)<br />

44<br />

ENTRATE<br />

REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE<br />

USCITE o<br />

DEBITI<br />

PRODUZIONE<br />

ENTRATE o<br />

CREDITI<br />

DISINVESTIMENTI<br />

(conseguimento ricavi)<br />

Fig. <strong>III</strong>.28<br />

L’aspetto economico riguarda la successione di costi e di ricavi connessi con l’effettuazione delle<br />

diverse operazioni aziendali.<br />

L’aspetto finanziario, invece, è legato ai flussi e deflussi di risorse finanziarie scaturenti dalle<br />

operazioni di gestione effettuate.<br />

Dalla ripartizione della gestione in esercizi deriva la necessità di distinguere, nell’ ambito dei<br />

costi, i costi d’esercizio e i costì anticipati. Vi sono però anche altri fatti di gestione che producono<br />

effetti economici, influenzando il reddito d’esercizio, in periodi amministrativi contigui. In pratica,<br />

a esercitare effetti sul reddito e sulla struttura del capitale di più esercizi, non sono soltanto, per<br />

esempio, i costi per merci acquistate in un periodo ma non vendute nello stesso e, pertanto,<br />

disponibili per successive vendite, oppure i fìtti (o gli altri costi di servizi) pagati in un periodo, ma<br />

riferiti a servizi (per. es. l’uso di un immobile) di cui l’impresa potrà fruire per una parte del periodo<br />

amministrativo successivo o, ancora, i costi di quei fattori produttivi che per loro natura consentono<br />

un uso ripetuto (costi delle immobilizzazioni).<br />

Considerazioni analoghe valgono per i ricavi.<br />

Ma quali sono allora tipicamente le altre operazioni in corso e quali sono i criteri per una loro<br />

identificazione?<br />

Si pensi, ad esempio, a servizi di cui l’impresa ha già usufruito e che, quindi, sa-ranno<br />

incorporati nella produzione realizzata nel periodo amministrativo considerato, ma che non hanno<br />

dato luogo a movimenti di risorse monetarie o a impegni di movimenti futuri (nascita di debiti).<br />

E, ancora, si pensi ai rischi connessi con la possibilità di riscuotere integralmente o meno i<br />

crediti vantati verso la clientela, oppure ai rischi collegati con le lavorazioni effettuate dall’im-presa<br />

che potrebbero procurare danneggiamenti a terzi, dei quali l’impresa può esser chiamata a<br />

rispondere.


I rischi in questione, se e al momento in cui si trasformeranno in eventi negativi, genereranno<br />

per l’impresa degli oneri (in pratica costi) che è opportuno considerare come distribuiti sui diversi<br />

periodi amministrativi, durante i quali i rischi possono trasformarsi in situazioni reali.<br />

Ma non basta; vi sono, a fine di ogni periodo amministrativo, impegni maturati nei confronti di<br />

terzi che daranno luogo in futuro a consumi di risorse monetarie (deflussi di denaro) ma che sono,<br />

comunque, riconducibili alla gestione svolta nel periodo amministrativo: è il caso delle imposte da<br />

pagare allo Stato relative al reddito prodotto nell’esercizio, o della quota di salario differito<br />

maturata a favore dei lavoratori dipendenti (trattamento di fine rapporto: Tfr).<br />

Di tutte queste operazioni, che costituiscono una sorta di collegamento tra periodi<br />

amministrativi contigui e la cui quantificazione spesso non è oggettiva ma, al contrario, è il frutto<br />

di congetture e valutazioni soggettive, nei bilanci finora proposti non vi è alcuna traccia. È<br />

necessario e opportuno, quindi, ovviare a questa carenza considerando le operazioni in corso alla<br />

fine dell’esercizio e quantificandone gli effetti, sia sul reddito (e, dunque, a livello di conto<br />

economico) sia sulla struttura del patrimonio d’impresa (cioè a livello di stato patrimoniale).<br />

In modo sistematico, possiamo suddividere le operazioni in corso in tre raggruppamenti, fornendo<br />

di ciascuno di essi le caratteristiche essenziali che ne consentano l’individuazione e il loro<br />

inserimento nell’esercizio:<br />

a) operazioni relative ad acquisti di fattori produttivi (beni o servizi) non completamente consumati<br />

nelle produzioni attuate nel periodo amministrativo e a produzioni effettuate ma non vendute nel<br />

periodo stesso;<br />

b) operazioni relative ad acquisti di fattori produttivi già utilizzati nel periodo amministrativo e a<br />

vendite di produzioni realizzate nell'esercizio ma entrambe non quantificate sotto l’aspetto<br />

finanziario;<br />

c) operazioni connesse con la possibilità del verificarsi in futuro di eventi collegabili direttamente<br />

con gli acquisti di fattori produttivi attuati nell'esercizio, con la vendita di produzioni effettuate<br />

nello stesso e con lo svolgimento del processo produttivo.<br />

4.2 Il principio di correlazione costi-ricavi<br />

4.2.1 Aspetti generali<br />

Prima di passare all’esame dei tre raggruppamenti di operazioni, delineate nel pa-ragrafo<br />

precedente, che tanta rilevanza hanno nella costruzione di un bilancio d’esercizio che rappresenti<br />

con veridicità lo stato e le prospettive dell’impresa, è opportuno effettuare alcune precisazioni<br />

preliminari e fornire un criterio guida per l’attribuzione dei costì e dei ricavi all’esercizio.<br />

La classificazione sopra formulata si ricollega con la necessità, già rilevata nei paragrafi<br />

precedenti, di determinare il reddito d’esercizio confrontando costi e ricavi connessi con la<br />

produzione realizzata in un periodo amministrativo.<br />

Con quest’ultima operazione, si traduce quello che nella letteratura economico-aziendale viene<br />

indicato come il principio di correlazione dei costi e dei ricavi, da cui scaturisce quale corollario<br />

operativo il concetto di competenza economica:<br />

«Un ricavo ha competenza economica in un periodo amministrativo quando è stato in esso<br />

conseguito con la vendita di produzioni del periodo o di periodi passati (ricavi d'esercizio); un<br />

costo ha competenza in un periodo amministrativo quando è stato sostenuto per l’acquisizione di<br />

fattori produttivi impiegati e interamente consumati nelle produzioni vendute di cui ai ricavi<br />

d’esercizio (costi d’esercizio)».<br />

Da ciò consegue come non tutti i costi ne tutti i ricavi, dei quali si è già avuta la manifestazione<br />

finanziaria (intesa come flusso e deflusso di risorse monetarie e come nascita di impegni e diritti<br />

45


connessi con flussi e deflussi monetari futuri; in pratica, come già detto, effettive uscite ed entrate<br />

di denaro e insorgenza di debiti e crediti), partecipano alla determi-nazione del reddito d’esercizio.<br />

Si pensi alle merci o alle materie prime acquistate nel periodo, ma non impiegate nella<br />

produzione o non vendute.<br />

Un loro inserimento tra i costi d’esercizio violereb-be il principio di correlazione, in quanto<br />

determinerebbe un confronto, non solo tra i ricavi della produzione venduta e i relativi costì, ma<br />

anche tra i primi e i costi di fattori non ancora impiegati nella produzione.<br />

Si pensi, ancora, ai costi sostenuti per l’acquisto di impianti o di automezzi (o più in generale di<br />

immobilizzazioni); si tratta di fattori produttivi che non esauriscono la loro utilità nelle produzioni<br />

attuate nel periodo e vendute.<br />

Pertanto, non dovrà essere il loro intero costo a doversi confrontare con i ricavi della produzione<br />

venduta in un periodo amministrativo.<br />

D’altro canto, però, il concetto di competenza 14 economica implica la considerazione, per gli<br />

effetti evidenti sulle produzioni realizzate e vendute nel periodo amministrativo, dei costì dei fattori<br />

produttivi già impiegati ma dei quali non si è ancora avuto alcun deflusso di risorse monetarie, né la<br />

nascita di un debito, nonché la considerazione dei ricavi già conseguiti dall’impresa nell’esercizio,<br />

ma che non hanno in esso generato alcun afflusso di risorse monetarie o nascita di crediti.<br />

Dal principio di competenza consegue la priorità dell’individuazione dei ricavi d’esercizio 15 cui<br />

correlare i relativi costi, al fine di giungere a un conto economico significativo e veritiero per<br />

l’inerenza dei costì e dei ricavi al periodo amministrativo di riferimento. Da qui, dunque, la<br />

necessità di tener conto delle operazioni in corso a fine esercizio e di cui alla precedente<br />

classificazione (par.4.1), al fine di pervenire a un conto economico rispettoso del principio di<br />

correlazione.<br />

Per fare questo è opportuno apportare le necessarie integrazioni e rettifiche ai costi e ai ricavi che<br />

hanno già avuto la manifestazione finanziaria durante il periodo amministrativo e le cui entità non<br />

necessariamente, in conseguenza dell’applicazione del concetto di competenza, sono quelle da<br />

confrontare per determinare il reddito d’esercizio.<br />

L’applicazione del principio di correlazione 16 e, dunque, il rispetto della compe-tenza<br />

economica dei costi e dei ricavi producono indirettamente effetti modificatori sulla stessa struttura<br />

del capitale d’impresa e, quindi, sulla rappresentazione che di esso viene data con lo stato<br />

patrimoniale.<br />

Infatti, dei flussi e deflussi monetari futuri (o debiti e crediti) connessi con le operazioni in corso<br />

di tipo integrativo e delle correzioni da apportare ai flussi e deflussi monetari (o debiti e crediti)<br />

14 Trattasi di un principio fondamentale per la formazione del bilancio nelle imprese private: ha la funzione di guidare l’attribuzione<br />

dei componenti di reddito ai diversi esercizi a cui spettano. Il bilancio dello Stato, della Regione e degli Enti pubblici, invece, può<br />

essere di competenza o di cassa. Nel primo caso sono iscritte le entrate che lo Stato, Regione o Ente ha diritto di accertare e le spese<br />

che si impegna ad effettuare nel corso dell’esercizio finanziario, indipendente mente dall’effettivo pagamento delle spese e<br />

riscossione delle entrate; in quello di cassa sono registrate, invece, le entrate riscasse e le spese pagate nel corso di un determinato<br />

esercizio, indipendentemente dal momento in cui è maturato il diritto ad accertare le entrate e a impegnare le spese.<br />

Il principio di cassa sta alla base anche della contabilità dei liberi professionisti.<br />

15 L’Unione europea ha deciso di non emanare distinti principi contabili, ma di recepire i principi già internazionalmente<br />

riconosciuti, quali sono i documenti emanati dallo IASB, International Accounting Standards Board, detti IAS (International<br />

Accounting Standards) e in futuro denominati IFRS (International Financial Reporting Standard). Il principio IAS 18 (vedere<br />

Appendice del Capitolo <strong>III</strong>) si occupa di disciplinare i ricavi.<br />

16 In conformità a corretti principi contabili la correlazione dei costi e dei ricavi si determina come segue:<br />

a) per associazione diretta: ai ricavi vengono direttamente contrapposti il costo del venduto, il costo del personale, le provvigioni<br />

sostenute per la vendita ecc.;<br />

b) per ripartizione dell'utilità pluriennale: ai ricavi si contrappone il costo del deperimento e consumo di beni a utilità pluriennale<br />

secondo un razionale e sistematico piano (ammortamenti);<br />

c) per esaurimento dell'utilità. I costi sono imputati al conto economico in quanto non presentano utilità futura o, comunque, futilità<br />

non è più apprezzata. Per esempio le spese di ricerca che non hanno dato nessun risultato e i beni materiali o immateriali per il loro<br />

residuo costo;<br />

d) i costi sono imputati al conto economico in quanto associati al tempo (problema dei ratei e risconti).<br />

46


avutisi nel periodo ma riferiti a operazioni in corso di tipo rettificativo, dovremo tener conto nella<br />

compilazione di questo ultimo documento, modificando in modo opportuno in più o in meno le voci<br />

interessate.<br />

Nei paragrafi successivi si esamineranno le voci di bilancio corrispondenti alla classici-cazione<br />

di cui al par. 4.1. Quanto finora esposto viene sinteticamente rappresentato nel diagramma di Fig.<br />

<strong>III</strong>.29<br />

Produzione<br />

non venduta<br />

4.3 Rimanenze, risconti e ammortamenti<br />

Fig. <strong>III</strong>.29<br />

II primo raggruppamento individuato al par. 4.1 è costituito da rimanenze, risconti e<br />

ammortamenti.<br />

Una premessa è d’obbligo: quando nel paragrafo 3 si è parlato di costi anticipati, si è detto che<br />

con questo termine si definiscono gli oneri connessi con l’acquisizione di fattori produttivi a utilità<br />

ripetuta o che, comunque, non l’hanno esaurita nel periodo amministrativo di acquisi-zione, oppure<br />

connessi con l’ottenimento di produzioni non vendute nel periodo amministrativo di riferimento.<br />

Orbene, una prima suddivisione di detto raggruppamento di costi porta alla successiva<br />

classificazione in funzione del tempo di anticipo:<br />

- costi anticipati relativi a fattori produttivi o a produzioni rispettivamente consumabili o vendibili<br />

nel successivo periodo amministrativo. Si collocano in questo gruppo le rimanenze e i risconti;<br />

- costi anticipati relativi a fattori produttivi impiegabili in più di un esercizio futuro. Tipicamente<br />

tutte le immobilizzazioni sia materiali (impianti, fabbricati, arredamento) sia immateriali<br />

(brevetti, spese d’impianto ecc.).<br />

4.3.1 Rimanenze<br />

Fattori<br />

produttivi<br />

Costi<br />

Costi di<br />

esercizio<br />

Produzione<br />

venduta<br />

Competenza<br />

economica<br />

Ricavi di<br />

esercizio<br />

(+/-)<br />

Reddito d'esercizio<br />

(utile o perdita)<br />

Magazzino<br />

Produzione<br />

Vendite<br />

Ricavi<br />

Delle rimanenze di merci, materie prime e prodotti e dei loro effetti sul reddito e sul patrimonio<br />

d’impresa, nonché della loro collocazione nei due prospetti di bilancio, si è già ampiamente parlato<br />

nel paragrafo 3 allorché è stata considerata la problematica connessa con i costi e i ricavi anticipati.<br />

Alcune precisazioni si rendono però necessarie in merito alla determinazione del valore delle<br />

rimanenze da iscrivere in bilancio, anche se il complesso problema della valutazone non viene<br />

affrontato in modo specifico e approfondito in questo corso.<br />

47


Criterio guida per la valutazione, come risulta chiaro dal dettato del nostro codice civile, è il<br />

costo inteso come costo d'acquisto per le merci e le materie e come costo di fabbricazione per i<br />

prodotti.<br />

Il nono punto dell’art. 2426 c.c. 17 prescrive che le rimanenze siano iscritte al costo di acquisto o<br />

di produzione, calcolato secondo i criteri previsti per le immobilizzazioni (computando cioè sia i<br />

costi accessori sia quelli direttamente imputabili), ovvero al valore di realizzazione desumibile<br />

dall’andamento del mercato, se minore. Ma le eccezioni del criterio del costo sono, nella letteratura<br />

economico-aziendale e nello stesso codice civile (punto 1 dello stesso art. 2426), molteplici.<br />

Si precisano i seguenti corretti principi contabili che interessano quanto non previsto dalla legge:<br />

A) Principio generale<br />

Le rimanenze (di merci, materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti<br />

finiti devono essere valutate al minor prezzo tra costo storico e valore di mercato.<br />

B) Definizione di costo<br />

1 - II costo è di acquisto, per le merci, materie prodotti destinati alla vendita o trasfor-mazione,<br />

mentre è di fabbricazione per i prodotti trasformati e, in genere, per i semilavorati e i prodotti in<br />

corso di trasformazione.<br />

2 - Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori<br />

(trasporto, imballaggio) al netto degli sconti commerciali.<br />

Per costo di fabbricazione si intende il costo d’acquisto, come in precedenza specificato, più le<br />

spese industriali di trasformazione. Esso include costi diretti (materiale e manodopera) e i costi<br />

indiretti (spese generali di produzione).<br />

3 - Le spese generali amministrative, di vendita, le spese di ricerca e sviluppo e gli oneri<br />

finanziari sono da escludere.<br />

C) Metodi di determinazione del costo<br />

La valutazione delle giacenze di magazzino presupporrebbe l’individuazione e l’attribuzione alle<br />

singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime. Ciò, di solito, non è<br />

praticamente attuabile a causa dell'entità delle giacenze e della loro velocità di circolazione.<br />

Pertanto, vengono effettuate delle ipo-tesi sul flusso delle giacenze e dei costi, a cui corrispondono<br />

metodi o criteri di de-terminazione del costo. Tra i più noti e usuali ricordiamo:<br />

- Costi specifici<br />

- Costo medio ponderato<br />

- Lifo (Last in first out) ultimo entrato-primo uscito<br />

- Fifo (First in first out) primo entrato-primo uscito<br />

Al fine di illustrare brevemente ciascuno dei quattro criteri indicati si propone il seguente<br />

esempio:<br />

si supponga che nel corso di un dato esercizio siano stati effettuati i seguenti acquisti di tondini di<br />

ferro da un’azienda metalmeccanica:<br />

q.li 50 a 100 €/q.le (I lotto)<br />

q.li 30 a 150 €/q.le (II lotto)<br />

q.li 40 a 120 €/q.le (<strong>III</strong> lotto)<br />

si supponga altresì che le rimanenze all'inizio del periodo amministrativo fossero state 10 q.li,<br />

valutate a 110 €/q.le e che le rimanenze finali ammontino a 20 q.li.<br />

a) Con il criterio dei costi specifici, con il quale si attribuiscono alle rimanenze i costi effettivi<br />

sostenuti per la loro acquisizione (e per la cui applicazione è neces-sario essere a conoscenza del<br />

17 Vedi articoli del C.Civile nell’appendice dl Capitolo II<br />

48


lotto di acquisto di appartenenza delle suddette rimanenze), nell’ipotesi che le rimanenze finali -per<br />

quanto conceme la loro provenien-za- fossero costituite di 5 q.li del primo lotto e 15 q.li del<br />

secondo lotto, si avrebbe:<br />

valore delle rimanenze finali = ( 5x100 + 15x150) = 2.250 €<br />

L’applicazione di detto criterio è connessa con la possibilità di accertare con esattezza la<br />

provenienza delle rimanenze da acquisti specifici.<br />

b) Con il criterio del costo medio ponderato, invece, avremo semplicemente un valore unitario delle<br />

rimanenze finali quale risultato della media ponderata (dove i pesi sono le quantità) dei prezzi<br />

d’acquisto e del valore unitario delle rimanenze iniziali. Nell’esempio ipotizzato il valore delle<br />

rimanenze finali sarebbe:<br />

valore delle rimanenze finali =<br />

= (10x100 + 50x100 + 30x150 + 40x120)x20/(10 +50+30+40) = 2369,23 €<br />

c) Con il criterio Lifo si ipotizza che siano state progressivamente vendute o consumate nel<br />

processo produttivo le merci o le materie acquistate per ultime. Pertanto, le rimanenze finali<br />

saranno costituite da merci appartenenti o alle rimanenze iniziali oppure -nel caso in cui fossero<br />

superiori alle iniziali- l’eccedenza sarà rappresentata da merci acquistate con i primi lotti.<br />

Nell’esempio, le rimanenze finali di 20 q.li saranno cosi costituite:<br />

- 10 q.li x 110 €/q.le = 1.100 € prove nienti dalle scorte iniziali<br />

- 10 q.li x 100 €/q.le = 1.000 € provenienti dal primo acquisto di 50 q.li<br />

- valore delle rimanenze finali: 2.100 €<br />

d) Con il criterio Fifo si ipotizza, invece, che vengano vendute o consumate nella produzione prima<br />

le merci o le materie in rimanenza iniziale e poi quelle appartenenti ai lotti progres-sivamente<br />

acquistati. Pertanto, le rimanenze finali appartengono sicuramente all'ultimo lotto acquistato e, se<br />

questo fosse inferiore alla loro entità, ai lotti acquistati in precedenza.<br />

Nell’esempio:<br />

- 20 q.li di rimanenze finali costituite interamente da tondini appartenenti all’ultimo lotto il cui<br />

valore unitario è di 120 €/q.le<br />

- valore delle rimanenze finali ( 20x120) = 2.400 €<br />

D) Determinazione del valore di mercato<br />

II valore di mercato da applicarsi alle varie classi di giacenze di magazzino è, come regola<br />

generale, il seguente:<br />

- materie, prime, sussidiarie e<br />

semilavorati (parti o componenti) Costo di<br />

d’acquisto o che partecipano alla sostituzione 18<br />

fabbricazione dei prodotti finiti<br />

- semilavorati (parti o componenti Valore netto<br />

di produzione), prodotti in corso di realizzo 19<br />

di lavorazione<br />

- prodotti finiti, merci e altre Valore netto<br />

giacenze destinate alla vendita di realizzo 20<br />

18<br />

Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce in magazzino può<br />

essere riacquistata o riprodotta.<br />

19<br />

II valore netto di realizzo è dato dal valore di realizzazione del relativo prodotto finito, dedotti i costi di completamento (vedi la<br />

successiva nota 20).<br />

20<br />

II valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione (impresa in funzionamento) al netto<br />

delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi (es. provvigioni, imballaggio, trasporto); non si deducono altre<br />

spese di vendita, di pubblicità e le spese generali amministrative.<br />

49


Nel bilancio d’esercizio si avrà la seguente rappresentazione:<br />

50<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Rimanenze │ │Rimanenze<br />

4.3.2 Risconti<br />

Le quote anticipate di costi relativi a servizi acquisiti dall’impresa ma esplicanti la loro utilità, in<br />

parte, nel successivo periodo amministrativo e, pertanto, non di competenza dell’esercizio,<br />

prendono il nome di risconti attivi 21 .<br />

Le quote anticipate di ricavi relative a cessioni di servizi da parte dell'impresa che rappresentano<br />

il compenso per la rinuncia alla disponibilità di detti servizi da parte dell’impresa medesima nel<br />

periodo amministrativo successivo e che, pertanto, non possono essere considerate di competenza<br />

dell'esercizio, vengono denominate risconti passivi.<br />

Con l’aggettivo «anticipate» si intende riferirsi al fatto che detti costi e detti ricavi hanno già<br />

avuto una qualche manifestazione finanziaria che ne ha determinato con esattezza l’entità,<br />

generando a livello di patrimonio d’impresa o una diminuzione di liquidità o un aumento di debiti.<br />

A livello di stato patrimoniale e di conto economico, il calcolo e l’evidenziazione in bilancio del<br />

risconto attivo provocano la seguente modifica:<br />

Prima della rettifica<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

│ Fitti passivi 12.000│<br />

Dopo la rettifica<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Risconti attivi 10.000 │ Fitti passivi 2.000 │<br />

A differenza dell’evidenziazione delle rimanenze di merci nel conto economico, la rettifica del<br />

costo complessivo del servizio per la parte non di competenza dell’ esercizio viene effettuata<br />

direttamente sulla relativa voce di costo. Nel caso in esame, la voce fitti passivi = (12.000 -10.000<br />

di risconto = 2.000).<br />

Il risconto attivo, dunque, costituisce la rettifica della parte di costo non di competenza di un<br />

esercizio e che viene patrimonializzata trasferendola dal conto economico allo stato patrioniale.<br />

Riprendiamo l’esempio precedente esplicitandolo:<br />

- pagato anticipatamente in data 1/11/n il canone annuale di locazione di un immobile, pari a 12<br />

k€. La competenza economica di detto costo può essere visua-lizzata nella Fig. <strong>III</strong>.30 dove (A+B)<br />

contraddistingue il periodo di tempo per il quale è stato pagato il canone e B individua la parte di<br />

costo da rinviare all’esercizio (n+1), cioè il risconto attivo relativo al periodo [l/l/(n+l) -<br />

31/10/(n+l)].<br />

1/11/n<br />

A<br />

B Risconto attivo<br />

31/12/n 31/10/(n+1)<br />

Fig. <strong>III</strong>.30<br />

21 Con il nuovo art. 2424bis del c.c. (in vigore dall'1/1/93) il concetto di risconti si modifica, comprendendo anche partite di<br />

competenza oltre l’esercizio successivo. Deve comunque trattarsi solo di quote di costi (risconti attivi) o di proventi (risconti passivi)<br />

comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia esattamente in ragione del tempo.


Il calcolo del risconto è immediato: basterà rettificare la parte di canone proporzionale ai 10 mesi<br />

che vanno dall'l/l/(n+l) al 31/10/(n+l). Pertanto, si avrà:<br />

12.000/Ra = 12/00 (con Ra = risconto attivo), per cui: Ra = 12.000x10/12= 10.000 €<br />

II risconto passivo costituisce, per contro, la rettifica della parte di ricavo non di competenza di<br />

un esercizio ma di quello successivo (o di quelli successivi).<br />

Esempio: si ipotizza la riscossione anticipata degli interessi su un credito concesso a un cliente,<br />

maturati per il tempo di dilazione compreso tra l'l/4/n e 1'l/4/(n+l), ammontanti a 2.400 €.<br />

Possiamo visualizzare la situazione di cui all'esempio con la Figura <strong>III</strong>.31 analoga a quella<br />

impiegata per il risconto attivo:<br />

1/4/n<br />

Fig. <strong>III</strong>.31<br />

Il calcolo del risconto passivo è immediato: essendo il periodo di competenza dell’esercizio<br />

successivo di 3 mesi si avrà: 2.400/Rp = 12/3 (con Rp = risconto passivo)<br />

per cui: Rp = 2.400x3/12 = 600 €<br />

La rappresentazione a livello di stato patrimoniale e di conto economico sarà la seguente:<br />

Prima della rettifica<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

│ │ Interessi attivi 2.400<br />

Dopo la rettifica<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

│Risconto passivo 600 │ Interessi attivi 1.800<br />

4.3.3 Ammortamenti<br />

C<br />

31/12/n<br />

D Risconto passivo<br />

1/4/(n+1)<br />

Per quanto conceme i costì relativi alle immobilizzazioni, da annoverare anch’essi nella categoria<br />

dei costi anticipati in quanto relativi a beni o diritti disponibili e utilizzabili dall’im-presa per più di<br />

un periodo amministrativo, il problema della loro imputazione all’esercizio si risolve nella<br />

determinazione della quota di volta in volta correlabile con i ricavi di un periodo amministrativo.<br />

Tale quota, denominata ammortamento, deve tener conto di due circostanze connesse<br />

direttamente con la specificità propria della singola immobilizzazione e più esattamente:<br />

- della senescenza, intesa come invecchiamento fisico di un bene che, ovviamente, si riflette<br />

sull’efficacia della sua partecipazione ai processi produttivi successivi;<br />

- dell’obsolescenza, intesa come invecchiamento tecnologico e, quindi, come minore produttività in<br />

termini di quantità di produzione ottenuta in un’unità di tempo rispetto a quanto sarebbe possibile<br />

ottenere con beni analoghi comparsi successivamente sul mercato.<br />

La considerazione congiunta dei due sopra descritti fatti non sempre è facile o, comunque,<br />

traducibile in elementi quantitativi certi. Però, se effettuata in via previsionale al momento<br />

dell'inserimento del bene nel patrimonio d'impresa (acquisizione), essa permette di determinare un<br />

fattore fondamentale per la quantificazione della quota di ammortamento e cioè la vita (o durata)<br />

utile del bene stesso, ossia il periodo per il quale l’utilizzazione del bene è da ritenersi<br />

economicamente conveniente per l’impresa.<br />

Altro fattore da cui dipende la determinazione dell'ammortamento è il valore da ammortare<br />

che, se per le immobilizzazioni immateriali coincide con il costo di acquisizione, non altrettan-to<br />

51


sarà per le immobilizzazioni materiali per le quali sarà opportuno tener conto, se previsto, del<br />

presunto ricavo di eliminazione (di solito, come vedremo meglio nel prosieguo, tale valore viene<br />

ritenuto insignificante e posto uguale a zero più per comodità di calcolo, data l’oggettiva diffi-coltà<br />

della sua stima, che per corrispondenza con le situazioni reali).<br />

La determinazione della quota di ammortamento deve dunque tenere presenti:<br />

1) il valore da ammortare;<br />

2) la durata dell’ammortamento o vita utile;<br />

3) i criteri di ripartizione del valore (legge di ammortamento).<br />

Il valore da ammortare si determina secondo lo schema che segue, in base alla natura delle<br />

immobilizzazioni:<br />

1a) immobilizzazioni immateriali: costo di acquisizione;<br />

Ib) immobilizzazioni materiali: valore originario del bene, al netto del presunto ricavo di<br />

eliminazione (o valore di recupero).<br />

Il valore originario del bene si determina in modo diverso a seconda di come l’immobilizzazione<br />

è stata acquisita dall’impresa:<br />

- acquisto da terze economie: è dato dal costo d’acquisto (prezzo effettivo - sconti commer-ciali)+<br />

oneri accessori d’acquisto (costi di trasporto, di assicurazione ecc.)+ altri eventuali oneri che<br />

l’impresa deve sostenere perché l’immobilizzazione possa essere utilizzata (spese di installazione,<br />

onorari per perizie e collaudi, montaggio e posa in opera);<br />

- costruzioni in economia: quando l’impresa usufruendo dell’attività di una parte della propria<br />

manodopera, oltre che di materie prime e materiali, costruisce direttamente gli impianti che le<br />

necessitano; il valore originario si determina sommando i costi diretti relativi alle costruzioni<br />

(manodopera diretta, materie dirette)+ una quota di spese generali di fabbricazione;<br />

- apporto del proprietario o del socio: è determinato da apposite stime, con riferimento ai prezzi di<br />

mercato o a ipotetici costi di costruzione in economia, tenendo conto dello stato d’uso.<br />

Gli oneri finanziari sostenuti per capitali presi a prestito per l’acquisto o costruzione in economia<br />

delle immobilizzazioni concorrono a formare il valore originario se si riferiscono al periodo di<br />

fabbricazione interna o presso terzi (sostenuti prima del momento in cui il bene è pronto per l’uso).<br />

Il nesso con cui la vita utile e il valore da ammortare sono collegati con la quota di ammortamento<br />

costituisce il criterio o legge d’ammortamento.<br />

I criteri possono essere di tre tipi:<br />

- Rigidi o matematici: se il legame poggia su un procedimento matematico che prescinde dalla<br />

situazione effettiva di utilizzo del bene che si verifica, anno per anno, per l’intera sua durata<br />

utile.<br />

Esempio: indicato con V il valore da ammortare e con n la vita utile dello stesso, una formula di<br />

ammortamento potrebbe essere:<br />

quota d’ammortamento: q = V/n<br />

la quota così determinata risulta costante nel tempo.<br />

Con procedimenti matematici si possono determinare quote crescenti e decrescenti nel tempo.<br />

Supponiamo di dover ammortare un macchinario del valore originario di 60 k€ e della vita utile di 5<br />

anni.<br />

A quote decrescenti si avrebbe:<br />

5 = 20 k€<br />

60.000 x 4 = 16 k€<br />

(1+2+3+4+5) 3 = 12 k€<br />

2 = 8 k€<br />

1 = 4 k€<br />

A quote crescenti, invece, si avrebbe:<br />

1 = 4 k€<br />

52


2 = 8 k€<br />

60.000 x 3 = 12 k€<br />

(1+2+3+4+5) 4 = 16 k€<br />

5 = 20 k€<br />

Il criterio a quote decrescenti si basa sull’ipotesi che l’impresa ritragga dalle immobilizzazioni<br />

una maggiore utilità nei primi anni di vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire<br />

con il passare del tempo sia perché con l’invecchiamento del bene aumentano i costi di<br />

manutenzione. Sono da ritenersi corrette le quote costanti (perché, facili da calcolare, rendono i<br />

bilanci confrontabili) e decrescenti (perché basate su ipotesi realistìche), ma non quelle crescenti.<br />

In ogni caso l’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso.<br />

- Elastici: se il criterio varia al variare dell’utilizzo del bene da parte dell'impresa e, quindi, il<br />

legame tra quota di ammortamento, vita utile e valore da ammortare non viene stabilito una sola<br />

volta all’inizio del processo d'ammortamento ma rinnovato e adeguato ogni anno in base alle<br />

situazioni reali in termini di obsolescenza e senescenza 22 . Nell’esempio seguente sono illustrate le<br />

modalità con cui si forma il prospetto (Fig. <strong>III</strong>.32) per la revisione della vita utile<br />

dell’immobilizzazione da ammortare.<br />

Si ipotizza che l’impresa CARBO spa abbia acquistato nel 2001 una centrale a carbone a un<br />

valore di 1.000. Alla data di acquisto gli amministratori della società hanno determinato in 10 anni<br />

la vita utile economico-tecnica dell’impianto e stimano che il valore residuo dell’impianto al<br />

termine della vita utile sia pari a 1/10 del valore iniziale.<br />

Dopo 5 anni, in seguito a un incremento del prezzo dell’energia ritenuto strutturale, l’impresa<br />

stima che la vita economica dell’impianto si sia incrementata di 3 esercizi e che il valore residuo sia<br />

rimasto invariato.<br />

Come dev’essere contabilizzato l’incremento della vita utile?<br />

Soluzione: al termine del quinto anno, il valore di carico pari a 550, al netto del valore residuo pari<br />

a 100, dovrà essere ammortato in 8 esercizi.<br />

L’incremento della vita utile (e quindi la riduzione della quota di ammortamento) deve essere<br />

contabilizzato prospetticamente a decorrere dall’esercizio in cui sono disponibili le nuove<br />

informazioni, così come illustrato di seguito.<br />

Anno Costo Valore Vita utile Valore da Ammorta- Vaolre<br />

Fig. <strong>III</strong>.32<br />

Fondo ammorstorico<br />

residuo residua ammortare mento netto tamento<br />

2001 1.000 100 10 900 (90) 910 (90)<br />

2002 1.000 100 9 900 (90) 820 (180)<br />

2003 1.000 100 8 900 (90) 730 (270)<br />

2004 1.000 100 7 900 (90) 640 (360)<br />

2005 1.000 100 6 900 (90) 550 (450)<br />

2006 1.000 100 8 450 (56) 494 (506)<br />

2007 1.000 100 7 450 (56) 438 (562)<br />

2008 1.000 100 6 450 (56) 382 (618)<br />

2009 1.000 100 5 450 (56) 326 (674)<br />

2010 1.000 100 4 450 (56) 270 (730)<br />

2011 1.000 100 3 450 (56) 213 (787)<br />

2012 1.000 100 2 450 (56) 157 (844)<br />

2013 1.000 100 1 450 (56) 100 (900)<br />

22 Lo IAS 16 richiede che la vita utile, il valore residuo e il metodo di ammortamento siano rivisti almeno annualmente. Qualsiasi<br />

cambiamento rispetto alla stima iniziale della vita utile, del valore residuo e del metodo di ammortamento deve essere considerato<br />

come una variazione di stima contabile e contabilizzato in maniera prospettica in accordo con lo IAS 8, Criteri contabili,<br />

cambiamenti di stime ed errori.<br />

53


- Economici: allorché l’ammortamento è considerato variabile dipendente rispetto ad alcune<br />

grandezze economiche. Per esempio:<br />

- l’ammortamento varia con il volume di produzione;<br />

- l’ammortamento è proporzionale ai redditi d’esercizio;<br />

- l’ammortamento varia in base a particolari politiche di bilancio: per es. distribuire minori utili.<br />

I criteri economici non sono da ritenere corretti sia perché richiederebbero aggiustamenti molto<br />

complessi per assicurarne l'accettabilità sia perché contrari alle finalità informative del bilancio<br />

d’esercizio e alla stessa legislazione.<br />

L’ammortamento può essere effettuato secondo due distinti procedimenti che si rifletteranno,<br />

evidentemente, nella rappresentazione del valore delle immobilizzazioni a livello di stato<br />

patrimoniale e di conto economico.<br />

Ammortamento diretto o in conto.Con tale procedura il valore di costo dell’im-mobilizzazione<br />

viene di anno in anno ridotto della quota di ammortamento che rap-presenta, appunto, la parte di<br />

costo pluriennale utilizzata nel periodo amministrativo e che, pertanto, viene considerata costo<br />

d’esercizio e imputata al conto economico. Questo procedimento è impiegato per le<br />

immobilizzazioni immateriali.<br />

Esempio: si ipotizzi di aver sostenuto spese d’impianto per 30 k€ e che esse vengano ammortate<br />

in quote costanti di 6 k€t ciascuna per cinque anni.<br />

Le spese d’impianto, in quanto costo pluriennale, saranno collocate tra gli ele-menti attivi del<br />

capitale d’impresa nello stato patrimoniale, come mostra lo schema seguente:<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Immobilizzazioni │<br />

Spese d’impianto 30 k€<br />

54<br />

Dopo il calcolo della quota d’ammortamento si ha:<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Immobilizzazioni │ Quota ammortam. │<br />

Spese d’impianto 24 k€ Spese impianto 6 k€<br />

Il valore inserito nel secondo prospetto dello stato patrimoniale (24 k€) scaturisce dalla<br />

differenza tra valore di costo originario delle spese d’impianto e la prima quota annua di<br />

ammortamento: (30 - 6) = 24 k€<br />

Ammortamento indiretto o fuori conto. Con tale procedura, usata per le immobilizzazioni<br />

materiali, ilvalore di costo dell'immobilizzazione viene ridotto, di anno in anno, attraverso la<br />

collocazione della quota annua di ammortamento, di volta in volta iscritta nel conto economico tra i<br />

costi d’esercizio, in una voce ad hoc del capitale d’impresa, rettificativa del valore<br />

dellìimmobilizzazione medesima e la cui entità è, di esercizio in esercizio, incrementata delle<br />

singole quote annue. Tale elemento, che con la legislazione in vigore fino al 31/12/92 veniva<br />

indicato come posta specifica nella sezione di destra dello stato patrimoniale (vedi schema<br />

seguente, ipotesi A) non in quanto debito ma semplicemente come rettifica di un valore positivo del<br />

capitale d’impresa, prende il nome di fondo ammortamento: con la legislazione ora in vi-gore -più<br />

volte richiamata- esso troverà collocazione nella sezione delle attività con il segno - (negativo), a<br />

diminuzione del valore dell’immobilizzazione cui si riferisce (ipotesi B).<br />

Esempio: si ipotizzi un impianto acquistato per un costo di 100 k€ e ammortato, con<br />

procedimento rigido, per il 10% annuo. Allora, relativamente al primo periodo amministrativo in<br />

cui il bene è stato utilizzato avremo:


Ipotesi A (con iscrizione fondo): alla fine del primo periodo<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Impianti 100 k€ │ Fondo ammortam. Quota ammortam. │<br />

impianti 10 k€ impianti 10 k€<br />

alla fine del secondo periodo<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Impianti 100 k€ │ Fondo ammortam. Quota ammortam. │<br />

impianti 20 k€ impianti 10 k€<br />

e analogamente per i successivi periodi amministrativi<br />

Ipotesi B (senza iscrizione fondo): alla fine del primo periodo<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Impianti 100 k€ │<br />

- Fondo ammortam. 10 k€<br />

90 k€<br />

o anche:<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Impianti 90 k€ │<br />

Alla fine del secondo periodo<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Impianti 100 k€ │<br />

- Fondo ammortam. 20 k€<br />

80 k€<br />

o anche:<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

Impianti 80 k€ │<br />

Qualora si opti per iscrivere la posta al netto del fondo di ammortamento, le informazioni relative<br />

allo stesso andranno inserite nella nota integrativa come previsto dal d.lgs. 127/91.<br />

In ognuno dei casi dello schema sopra esposto il conto economico sarà uguale a quello<br />

dell’ipotesi A.<br />

È evidente come l’incidenza di un costo pluriennale sul reddito dei singoli esercizi sia data dalla<br />

quota annua di ammortamento; e questo nel pieno rispetto della competenza economica che, lo<br />

ribadiamo, vuole contrappone ai ricavi della produzione venduta i costì dei fattori utilizzati per<br />

ottenere detta produzione.<br />

I costi dei fattori produttivi rappresentati dalle immobilizzazioni saranno pertanto correlabili ai<br />

ricavi d’esercizio solo per la partee di essi utilizzata nell’esercizio: appunto, la quota di<br />

ammortamento.<br />

Con la nuova legislazione il conto delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui<br />

utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortato in ogni esercizio in<br />

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di<br />

ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate sulla nota integrativa.<br />

55


Dopo il recepimento della IV direttiva con il D.Lgs. 127/91 la valutazione delle<br />

immobilizzazioni e l’ammortamento risultano regolati dall’articolo 2426 del codice civile “Criteri<br />

di valutazione” (vedere Appendice: importante!!).<br />

4.4 Ratei attivi e passivi<br />

II secondo raggruppamento individuato al par. 4.1 è costituito dai ratei attivi e passivi.<br />

Che cos' è un rateo? Quando un servizio è stato in parte utilizzato oppure si è in parte già<br />

rinunciato a esso durante un periodo amministrativo, senza che si sia avuta alcuna manife-stazione<br />

finanziaria (uscita o debito, entrata o credito), è opportuno evidenziare nello stato patrimoniale un<br />

debito o un credito presunto (rateo) e nel conto economico il costo o il ricavo relativo al servizio in<br />

oggetto. Si parla di debito o credito presunto in quanto il valore che viene iscritto sotto tale voce<br />

nello stato patrimoniale non è la conseguenza di alcuna manifestazione finanziaria certa in relazione<br />

all’utilizzo o alla cessione di un servizio.<br />

D’altra parte, l’inserimento in bilancio di un rateo rappresenta l’unico modo per misurare in<br />

termini monetari costi e ricavi sicuramente di competenza dell’esercizio, in quanto in esso sono stati<br />

consumati o ceduti determinati servizi. Pertanto, il rateo attivo, da collocare nello stato<br />

patrimoniale, misura la quota di proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi<br />

successivi (vedi art. 2424bis cod. civ.) 23 .<br />

Esempio di rateo attivo: cessione di un fabbricato in locazione al canone annuo posticipato di 6<br />

k€ in data l/l0/n<br />

56<br />

1/10/n<br />

Ra<br />

Rateo attivo<br />

Ricavo<br />

esercizio (n+1)<br />

31/12/n 1/10/(n+1)<br />

Fig.<strong>III</strong>.33<br />

La parte “Ra” identifica il rateo attivo che misura, appunto, il ricavo per la rinuncia alla<br />

disponibilità del fabbricato da parte dell’impresa, già verifìcatosi almeno in parte nell’esercizio n,<br />

anche se tale ricavo avrà la sua manifestazione finanziaria al momento del pagamento del canone,<br />

che avverrà nell'anno (n + 1).<br />

Calcolo del rateo: il periodo che ci interessa è quello che va dall'1/l0/n al 31/12/ne cioè tre mesi:<br />

6.000/12 mesi = Ra (rateo) /3 mesi cioè Ra =6.000x 3/12 = 1.500 €<br />

Rappresentazione in bilancio:<br />

STATO PATRIMONTALE CONTO ECONOMICO<br />

Rateo attivo 1.500 € │ │ Fitti attivi 1.500 €<br />

Il rateo passivo, da collocare nello stato patrimoniale, misura la quota di costi maturati entro la<br />

chiusura dell’esercizio, ma che verranno liquidati in esercizi successivi (art. 2424bis c.c.).<br />

Deve comunque trattarsi di quote di proventi (ratei attivi) o di costi (ratei passivi) comuni a due<br />

o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.<br />

Esempio di rateo passivo: ottenuta da un fornitore una dilazione nel pagamento di 10 k€, in origine<br />

stabilito per l’ 1/11/n. La dilazione è di tre mesi con conseguente spostamento della data di<br />

pagamento all’l/2/(n+l).<br />

In cambio, il fornitore pretende il pagamento di interessi per il tempo di dilazione -da pagare<br />

nella medesima data- conteggiati al tasso del 10%.<br />

23 Secondo la letteratura economico-aziendale i ratei misurano quote di Ricavi e Costi esigibili nell’esercizio successivo.


Calcolo del rateo: gli interessi riguardano il periodo di 3 mesi dall’1/11/n ll’l/2/(n+l) e ammontano<br />

a: 10.000x 0,10x 3/12 = 250 €. Una parte di essi, però, è di competenza dell’esercizio n: quella<br />

relativa ai due mesi in esso cadenti<br />

(vedere Fig. <strong>III</strong>.34):<br />

Rp Costo<br />

Rateo passivo<br />

esercizio (n+1)<br />

1/11/n<br />

Fig.<strong>III</strong>.34<br />

La parte “Rp” evidenzia il rateo passivo relativo agli interessi da imputare al conto economico<br />

dell’anno n. Calcolo: 250 €/3 mesi = Rp / 2mesi cioè<br />

Rp = 250x2/3 = 166,66 €<br />

Rappresentazione in bilancio:<br />

STATO PATRIMONTALE CONTO ECONOMICO<br />

│ Rateo passivo 166,66 € Inter. passivi 166,66 € │<br />

Con i criteri definiti dalla nuova legislazione, i conti accesi a ratei e risconti non potranno più<br />

accogliere -come avveniva precedentemente- partite di rettifica inerenti a costi e ricavi, il cui<br />

importo veniva stimato e non era definibile in ragione del tempo; si tratterà in questi casi di debiti o<br />

crediti oppure di costi o ricavi anticipati.<br />

4.5 Fondi rischi e fondi spese<br />

31/12/n 1/2/(n+1)<br />

Appartengono al terzo raggruppamento, individuato al par. 4, i fondi rischi e i fondi spese.<br />

Per la classe B) Fondi per rischi e oneri, il Codice Civile dispone la seguente articolazione:<br />

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;<br />

2) per imposte;<br />

3) altri.<br />

La norma civile chiarisce che gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a<br />

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla<br />

chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.<br />

Specificando che gli accantonamenti riguardano solo perdite e debiti di natura determinata, la<br />

norma civile esclude la possibilità di costituire fondi a fronte di rischi generici e di tipologia<br />

indeterminata anche se aventi gistificazione sotto un profilo economico-aziendale. A fronte di tali<br />

rischi possono essere costituite riserve di utili.<br />

Secondo i Principi Contabili le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi<br />

ed oneri possono essere distinte in:<br />

a) accantonamenti per passività certe, i1 cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono<br />

indeterminate;<br />

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile.<br />

Nel caso sub a) si tratta di fondi per oneri o fondi spese 24 costituiti a fronte di costi, spese e<br />

perdite di competenza dell’esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del bilancio od<br />

altri eventi già verificatisi (maturati) ma non ancora definiti esattamente nell’ammontare, che<br />

comportano qundi un procedimento di stima. I relativi accantonamenti vanno riepilogati in conto<br />

economico alla voce B. 13 - Altri accantonamenti.<br />

24<br />

I principi Contabili non impiegano il termine spese future poiché ritengono che ciò richiamerebbe l’atten-zione sul futuro e non<br />

sulla competenza delle spese che è invece dell’esercizio in corso.<br />

57


Nel caso sub b) si tratta di passività potenziali o fondi rischi. Le passività potenziali vengono<br />

definite come passività connesse a "potenzialità" cioè a situazioni, condizioni, circostanze o<br />

fattispecie esistenti alla data del bilancio caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali al<br />

verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l’impresa in una perdita,<br />

confermando il sorgere di una passivita o la perdita parziale o totale di un’attivita (per esempio una<br />

causa passiva, l’inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia<br />

d’espropriazione, rischi non assicurati ecc. 25 . I relativi accantonamenti vanno riepilogati in conto<br />

economico alla voce B.12 – Accantonamenti per rischi.<br />

Nell’intento di chiarire la funzione dei fondi per rischi ed oneri i Principi Contabili sostengono<br />

che essi non possonoessere utilizzati per:<br />

- rettificare i valori dell’attivo;<br />

- attuare "politiche di bilancio" con la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione<br />

economica;<br />

- iscrivere rettifiche di valore o accantonamenti derivanti esclusivamente dall’applicazione di<br />

norme tributarie e prive di giustificazione civilistica (quali i fondi per am-mortamento anticipato, i<br />

fondi per contributi ecc.).<br />

Questo ultimo divieto sembra però in contraddizione con il disposto civilistico che invece<br />

consente di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti di quel tipo. La legge fiscale prevede<br />

infatti fondi spese e rischi, che potrebbero essere esposti in bilancio, con un contenuto almeno in<br />

parte privo di giustificazione civilistica.<br />

Si considerino, per esempio, i fondi per spese derivanti dai lavori ciclici di manutenzione e<br />

revisione delle navi e degli aeromobili e i fondi per oneri derivanti da operazioni a premio e<br />

concorsi a premio.<br />

Inoltre gli esempi presentati dai Principi Contabili non sembrano del tutto pertinenti, in<br />

particolare quando essi indicano come rettifiche di valore o accantonamenti derivanti<br />

esclusivamente dall’applicazione di norme tributarie e prive di giustificazione civilistica, i fondi per<br />

ammortamento anticipato e i fondi per contributi, è opportuno ricordare che gli ammortamenti<br />

anticipati, qualora non siano portati diret-tamente in deduzione del valore dei cespiti, vanno<br />

accantonati in un’apposita riserva, che fa parte del patrimonio netto, e non in un fondo del passivo. I<br />

contributi in conto capitale, seguendo una prima interpretazione vanno considerati dei risconti<br />

passivi, mentre seguendo un’interpretazione alternativa possono essere considerati un componente<br />

del patrimonio netto. Quindi è completamente priva di fondamento la supposizione di poter usare i<br />

fondi per rischi ed oneri per la loro contabilizzazione.<br />

4.5.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili<br />

La norma civile prevede poste distinte per i Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili<br />

(in B.l del passivo patrimoniale) e per il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Tfr) (C<br />

del passivo patrimoniale).<br />

I Principi Contabili chiariscono che i fondi di quiescenza e obblighi simili accolgono fondi<br />

diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C. quali per esempio:<br />

- i fondi di pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge per il personale<br />

dipendente;<br />

- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il<br />

personale dipendente;<br />

25 Vedere lo IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del Bilancio (2003) riportato in Appendice.<br />

58


- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<br />

- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza ecc.<br />

- i fondi di indennità suppletiva di clientela.<br />

Tali fondi sono certi nell’esistenza e indeterminati nel1’ammontare, in quanto basati su calcoli<br />

matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata<br />

anzianità di servizio e di vita lavorativa, ma sono tuttavia stimabili con ragionevolezza.<br />

La norma fiscale dispone che gli accantonamenti ai:<br />

- fondi di previdenza per il personale dipendente;<br />

- fondi per indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<br />

- fondi per indennità di cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;<br />

- fondi per indennità da corrispondere agli sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva<br />

sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità delle disposizioni<br />

legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.<br />

I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni<br />

normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per<br />

quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.<br />

Va rimarcato che, anche se la norma fiscale consente come alternativa che la deduzione degli<br />

adeguamenti necessari in seguito a variazioni normative o retributive avvenga in tre esercizi, in<br />

bilancio vanno sempre imputati interamente all’esercizio in cui si manifestano.<br />

4.5.2 Fondi per imposte<br />

Anche se il cod. civ. contempla un’unica voce realtiva ai fondi imposte, i Principi Contabili -a<br />

motivo della loro differente natura- prevedono l’esposizione di due poste distinte, secondo lo<br />

schema seguente:<br />

B) Fondi per rischi e oneri<br />

1) ………<br />

2) a. Per imposte<br />

b. Per imposte differite<br />

3) ...........<br />

La suddivisione è senz’altro legittima, in quanto motivata da esigenze di chiarezza. D’altronde<br />

la stessa normativa civile consente una suddivisione delle poste precedute da numeri arabi. Per il<br />

pieno rispetto delle disposizioni civilistiche è però necessario che non venga eliminata la voce<br />

complessiva e l’importo corrispondente.<br />

I Principi Contabili prevedono il seguente contenuto per le due poste:<br />

- il fondo per imposte deve accogliere solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o<br />

data di sopravvenienza indeterminati; comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili<br />

o contenziosi in corso, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi.<br />

- il fondo per imposte differite accoglie sia le imposte che emergono da differenze temporanee tra<br />

il risultato civilistico e l’imponibile fiscale sia quelle relative a rettifiche di valore ed accantonamenti<br />

effettuati esclusivamente in applicazione di norme fiscali.<br />

Per maggior chiarezza riteniamo di dover specificare che:<br />

a) né il fondo per imposte né il fondo per imposte differite sono destinati ad accogliere i debiti per<br />

imposte dirette e indirette dovute in base a dichiarazioni, accertamenti o contenziosi definiti, per<br />

ritenute operate come sostituto d’imposta ecc. Infatti queste fattispecie vanno segnalate alla voce<br />

D.11- Debiti tributari;<br />

b) le imposte differite non vanno confuse con le imposte latenti. Queste ultime nascono dalle<br />

situazioni in cui l’impresa può beneficiare della riduzione o dell’ esenzione di un onere fiscale<br />

purché si rispettino determinati vincoli.<br />

59


Per quanto riguarda la valutazione dei fondi per imposte differite, si possono trovare utili<br />

indicazioni nei principi internazionali, che hanno dedicato al problema lo IAS 12, Imposte dul<br />

reddito (Income Taxes) (vedi Appendice). Esso definisce i fondi per imposte differite (deferred tax<br />

liabilities) come gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle<br />

differenze temporanee imponibili.<br />

In modo speculare definisce i crediti per imposte prepagate (o anticipate) (deferred tax assets)<br />

come gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri. Essi sono riferibili, oltre<br />

che alla differenze temporanee deducibili, anche al riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate e<br />

di crediti d’imposta non utilizzati.<br />

Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una<br />

passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto fiscalmente (cioè quello attribuito ai<br />

fini fiscali). Le differenze temporanee possono essere:<br />

a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del<br />

reddito imponibile (perdita fiscale) 26 di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando<br />

il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o adempiuto;<br />

b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del<br />

reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il<br />

valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o adempiuto.<br />

Per tutte le differenze temporanee imponibili 27 (salvo talune eccezioni) deve es-sere effettuato<br />

un accantonamento ai fondi per imposte differite. A chiarimento gli IAS presentano il seguente<br />

esempio.<br />

Esempio. Un bene costato 150 ha un valore contabile netto di 100. Il fondo ammortamento ai fini<br />

fiscali è 90 e l’aliquota di imposta è il 25%. Il valore riconosciuto fiscalmente del bene è 60 (costo<br />

di 150 meno il fondo ammortamento di 90). Per recuperare il valore contabile netto di 100 l’impresa<br />

deve realizzare ricavi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali di 60. Di<br />

conseguenza l’impresa pagherà imposte sul reddito di 10 (il 25% di 40) quando recupererà il valore<br />

contabile del bene. La differenza fra il valore contabile di 100 e il valore riconosciuto fiscalmente di<br />

60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40, rispetto alla quale va accantonato un<br />

fondo imposte differite di 10 (25% di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà<br />

quando recupererà il valore contabile del bene.<br />

Per le differenze temporanee deducibili (salvo talune eccezioni) deve essere rilevato un credito<br />

per imposte prepagate (o anticipate) nella misura in cui è probabile che in futuro sarà realizzato del<br />

reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile. A<br />

chiarimento gli IAS presentano il seguente esempio.<br />

Esempio. Un’impresa accantona un fondo garanzia prodottidi 100. I costi di garanzia non sono<br />

fiscalmente deducibili fino a che l’impresa sostiene il costo. L’aliquota d’imposta è del 25%. Il<br />

valore riconosciuto fiscalmente delle passività è uguale a zero. Liquidando la passività per il suo<br />

valore contabile, l’impresa ridurrà il suo reddito imponibile futuro di 100 e, di conseguenza, ridurrà<br />

i suoi pagamenti fiscali futuri di 25 (25% di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il<br />

valore riconosciuto fiscalmente pari a zero è una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò<br />

l'impresa rileva un credito per imposte prepagate di 25 (25% di 100), a condizione che sia probabile<br />

che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una<br />

riduzione dei pagamenti di imposta.<br />

4.5.3 Altri fondi per rischi ed oneri<br />

26<br />

II reddito imponibile (perdita fiscale} è l'utile (perdita) di un esercizio determinata secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale<br />

sul quale sono calcolate le imposte dovute (rimborsabili).<br />

27<br />

Vedere lo IAS 12 – Imposte sul reddito<br />

60


Tra gli "altri fondi" previsti al n. 3 della classe B. del passivo si trovano -senza una specifica<br />

distinzione- sia fondi relativi ad oneri di competenza che avranno manifestazione numeraria in<br />

futuro sia fondi per rischi connessi a potenzialità sorte nell’esercizio che potranno manifestarsi in<br />

futuro. La differenza tra le due categorie di fondi non è in realtà così netta, dato che la potenzialità,<br />

che dovrebbe caratterizzare i fondi rischi distinguendoli dai fondi per oneri, è presente in una certa<br />

misura anche in questi ultimi. Ciò nonostante i Principi Contabili preferiscono esporre<br />

separatamente le problematiche relative alle due categorie di fondi.<br />

4.5.3.1 Fondi per oneri (o fondi spese)<br />

I Principi Contabili definiscono i fondi per oneri come delle passività certe, stimate<br />

nell’importo, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’ esercizio in chiusura<br />

ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Vanno iscritti in bilancio a<br />

fronte di somme che si prevede verranno pagate oppure di beni o servizi che dovranno essere forniti<br />

al tempo in cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta.<br />

Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica<br />

dell’onere per soddisfarle misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo<br />

però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data documentati e verificabili, che dovranno<br />

essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.<br />

Come esempi di fondi per oneri i Principi Contabili presentano:<br />

- il fondo per garanzia prodotti,<br />

- il fondo per manutenzione ciclica,<br />

- il fondo per buoni sconto e concorsi a premio,<br />

- il fondo per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili,<br />

- il fondo per manutenzione e ripristino dei beni di azienda ricevuta in affitto,<br />

- il fondo per costi per lavori su commessa,<br />

- il fondo per copertura perdite di società partecipate,<br />

- il fondo per recupero ambientale,<br />

- il fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali,<br />

- il fondo per indennità suppletiva di clientela.<br />

Il fondo per garanzia prodotti riguarda i costi che l’impresa venditrice prevede di sostenere per<br />

adempiere all’impegno, espresso o tacito, di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un<br />

determinato periodo successivo alla cessione di bene. Il costo inerente alla prestazione di assistenza<br />

deve essere stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto. Il fondo è<br />

congruo quando copre tutti i costi che verranno sostenuti per adempiere all’impegno di garanzia<br />

contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio. Gli stanziamenti comportano una<br />

ragionevole stima dei costi, che è di solito effettuata sulla base dell’esperienza del passato e di<br />

elaborazioni statistiche, e vanno rivisti periodicamente.<br />

Poiché non sono tra quelli previsti dalla normativa fiscale, gli accantonamenti al fondo per<br />

garanzia prodotti sono indeducibili al fine della determinazione del reddito imponibile. Ciò da<br />

origine a crediti per imposte prepagate (nella misura in cui è probabile che in futuro sarà realizzato<br />

del reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile).<br />

Il fondo per manutenzione ciclica riguarda le spese di manutenzione ordinaria svolte<br />

periodicamente dopo un certo numero di anni o di ore di servizio che coinvolgono più esercizi su<br />

certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili. Il fondo non intende coprire costi di<br />

manutenzione straordinaria, ma ha l’obiettivo di ripartire fra i vari esercizi secondo competenza il<br />

costo delle manutenzioni che, benché effettuate dopo un certo numero di anni, si riferiscono ad<br />

61


un’usura del bene verificatasi anche negli anni precedenti. Lo stanziamento va effettuato<br />

suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della<br />

competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la<br />

manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo però conto di tutti gli<br />

aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per<br />

svolgere la manutenzione. La congruità del fondo deve essere riesaminata periodicamente.<br />

Gli accantonamenti ai fondi a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione<br />

delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5% del costo di ciascuna nave o<br />

aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza<br />

tra l’ammontare complessivo dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il<br />

reddito, o è deducibile se è negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo. Gli accantonamenti al<br />

fondo manutenzione per beni diversi dalle navi e dagli aeromobili sono indeducibili al fine della<br />

determinazione del reddito imponibile. Ciò da origine a crediti per imposte prepagate (nella misura<br />

in cui è probabile che in futuro sarà realizzato del reddito imponibile a fronte del quale può essere<br />

utilizzata la differenza temporanea deducibile).<br />

Il fondo per buoni sconto e concorsi a premio va costituito a fronte del costo che l’impresa<br />

prevede di sostenere per adempiere all’impegno di concedere sconti o premi (in denaro o in altri<br />

beni) ai clienti che facciano pervenire ap positi tagliandi o buoni. Il fondo è congrue quando copre<br />

tutti i costi, connessi all’impegno contrattuale, che si prevede verranno effettivamente sostenuti.<br />

Poiché l’impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, l’impresa non riconoscerà lo sconto o il<br />

premio in base a tutti i buoni emessi, bensì solo a quei consumatori che hanno adempiuto alle<br />

condizioni previste dal regolamento dell’operazione. L’importo del fondo deve pertanto essere<br />

stimato a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con<br />

le modalità previste dal regolamento. La stima dovrà essere basata sull'esperienza passata ed<br />

elaborazioni statistiche per operazioni similari e su tutti quegli altri elementi pertinenti che<br />

consentono di effettuare la stima più attendibile. Gli stanziamenti al fondo vanno effettuati<br />

rispettando il postulato della competenza e la relativa correlazione fra costi e ricavi: al momento<br />

della contabilizzazione del ricavo si dovrà accantonare l’ammontare stimato dei buoni che verranno<br />

rimborsati successivamente, rivedendo periodicamente le previsioni. Il costo di un’operazione di<br />

buoni sconto o concorsi a premio deve includere la spese dirette di natura accessoria collegate<br />

all’operazione stessa (stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali,<br />

incentivi ai rivenditori ecc.) 28 . La norma fiscale prevede la deducibilità degli accantonamenti solo<br />

entro certi limiti.<br />

Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio<br />

sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30% e al 70% dell’ammontare degli<br />

impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti<br />

per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere<br />

effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e<br />

le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.<br />

L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di<br />

formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.<br />

Il fondo per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili va costituito dalle<br />

imprese che allo scadere della concessione devono restituire gratui-tamente ed in perfette<br />

condizioni di funzionamento i beni al cedente. Tali imprese devono addebitare al conto economico<br />

gli accantonamenti necessari per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare<br />

28 Questa ultima affermazione dei Principi Contabili ci sembra fuorviante dato che si tratta di costi che normalmente si sono già<br />

manifestati alla data del bilancio e perciò non hanno la natura oneri di competenza di futura mamfestazione da considerare ai fini<br />

della determinazione dell’accantonamento al fondo<br />

62


gli impianti allo stato in cui debbono essere restituiti. Gli stanziamenti vanno effettuati sulla base di<br />

elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche).<br />

Gli accantonamenti al fondo per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili alla<br />

scadenza della concessione sono deducibili (a certe condizioni) solo per le imprese concessionarie<br />

della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche.<br />

La norma fiscale dispone, infatti, che per le imprese concessionarie della costruzione e<br />

dell’esercizio di opere pubbliche sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del<br />

passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili alla<br />

scadenza della concessione e delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e<br />

trasformazione che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni a cui si<br />

riferiscono. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5% del costo, e non<br />

è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene<br />

medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori<br />

all’ammontare del fondo, l’eccedenza è deducibile nell’ esercizio stesso e nei successivi, ma non<br />

oltre il quinto. L’ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell’esercizio in<br />

cui avviene la devoluzione.<br />

Il fondo per manutenzione e ripristino dei beni di azienda ricevuta in affitto va costituito - in<br />

modo analogo al precedente - dalle imprese che abbiano ricevuto in affitto o in usufrutto<br />

un’azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi di cui alla previsione degli artt.<br />

2561 29 e 2562 30 del Codice Civile.<br />

Poiché non sono tra quelli previsti dalla normativa fiscale, gli accantonamenti a questo fondo (e a<br />

tutti i successivi fondi per oneri qui richiamati) sono indeducibili al fine della determinazione del<br />

reddito imponibile. Ciò da origine a crediti per imposte prepagate (nella misura in cui è probabile<br />

che in futuro sarà realizzato del reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la<br />

differenza temporanea deducibile).<br />

Il fondo per costi per lavori su commessa va costituito a fronte dei costi che si prevede,<br />

eventualmente anche sulla base di stime, di dover sostenere dopo la chiusura di una commessa (per<br />

esempio: per lo smobilizzo del cantiere, per collaudi, per penalità o garanzie contrattuali ecc.).<br />

Il fondo per copertura perdite di società partecipate va costituito, con accantonamenti per un<br />

ammontare pari all’onere assunto, nel caso in cui un’impresa abbia partecipazioni immobilizzate in<br />

società che registrano perdite che non hanno natura durevole e abbia l’obbligo o ‘intenzione di<br />

coprire tali perdite per la quota di pertinenza, a meno che il relativo onere non abbia la natura di<br />

debito, e debba quindi essere classificato come tale.<br />

Il fondo per recupero ambientale va costituito nel caso in cui un’impresa per effetto delle proprie<br />

attività causi danni all’ambiente e al territorio e in tal senso debba sostenere oneri per il<br />

disinquinamento o il ripristino.<br />

I fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali vanno costituiti nei casi in cui<br />

un’impresa in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale decida di ridurre il<br />

proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all’esodo o procedure simili o nei casi in<br />

cui chiuda alcuni reparti o linee di produzione e debba affrontare costi come quelli di demolizione<br />

29 2561. Usufrutto dell'azienda - L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddi-stingue [2563 ss ] Egli<br />

deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione [981, 985] e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli<br />

impianti [997] e le normali dotazioni di scorte [997 , 998]. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione<br />

dell'azienda si applica l'articolo 1015. La differenza tra le consistenze d'inventano all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in<br />

danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto [2112].<br />

30 2562. Affitto dell'azienda. - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda [1615ss.,<br />

2112]<br />

63


degli impianti, di asporto di materiali, di bonifica ed adattamento di locali nonché i canoni di<br />

locazione non risolvibili relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili. Tali costi non sono<br />

correlabili a prestazioni future, ma eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di<br />

competenza dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di attuare i piani di ristrutturazione e<br />

riorganizzazione. Nel conto economico gli accantonamenti devono essere inclusi nella voce "oneri<br />

straordinari".<br />

Il fondo per indennità suppletiva di clientela va costituito a fronte delle indennità da<br />

corrispondere, ai sensi dell’art. 1751 – Indennità in caso di cessazione del rapporto - cod. civ., agli<br />

agenti e ai rappresentanti di commercio nei casi di scioglimento del contratto per fatto non<br />

imputabile all’agente. Il fondo deve essere stanziato per l’importo previsto delle indennità da<br />

corrispondere, determinato anche in base a stime, tenendo conto dei dati storici.<br />

4.5.3.2 Fondi per rischi<br />

I fondi rischi sono connessi a passività potenziali (rappresentano debiti presunti), cioè a<br />

situazioni passive già esistenti ma il cui esito dipende da eventi successivi. Però non tutte le perdite<br />

derivanti da potenzialità devono dar luogo ad accantonamenti ai fondi per rischi.<br />

In proposito i Principi Contabili (in accordo con quanto previsto dagli IAS) 31 suggeriscono di<br />

verificare le seguenti condizioni:<br />

- il grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro, che porta a classificare gli eventi in<br />

probabili (l’accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti<br />

abbastanza sicuri); possibili (l’evento può accadere o verificarsi, ma il grado di realizzazione e di<br />

avveramento dell’evento futuro è inferiore al probabile) o remoti (l’evento ha scarsissime<br />

possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente);<br />

- la possibilità di stimare l’ammontare delle perdite.<br />

Le perdite connesse a passività potenziali vanno rilevate in bilancio come fondi accesi a costi,<br />

spese e perdite di competenza stimati a condizione che:<br />

a) derivino da un evento che è ritenuto probabile e<br />

b) vi sia la possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente ragionevolezza.<br />

Se nella stima dell’onere si può pervenire alla determinazione di un campo di variabilità dei<br />

valori, lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi<br />

del campo di variabilità dei valori determinati. Se nessuno dei valori stimati è più valido degli altri,<br />

va stanziato almeno il minore degli ammontari. Va però indicato nella nota integrativa il rischio<br />

delle eventuali ulteriori perdite addizionali.<br />

Nei casi in cui l’evento è probabile ma l’ammontare dell’onere non può essere stimato, e in<br />

quelli in cui l’evento è possibile, non va effettuato uno stanziamento in bilancio, ma si dovrà<br />

evidenziare nella nota integrativa ogni informazione utile affinchè il lettore possa avere i<br />

chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione, gli eventuali riflessi sul bilancio e<br />

sull'andamento dell'impresa.<br />

Nei casi in cui l’evento è remoto non è richiesta l’indicazione nella nota integrativa.<br />

Gli ammontari da stanziare in bilancio a fronte delle perdite connesse a potenzialità vanno<br />

determinati sulla base delle informazioni disponibili alla data del bilancio. Eventi che si verificano<br />

dopo la data di bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che<br />

un’attività aveva subito una perdita di valore alla stessa data vanno presi in considerazione sia al<br />

fine di determinare le potenzialità esistenti alla data del bilancio che per valutare gli effetti e gli<br />

ammontari connessi a tali situazioni 32 .<br />

31 Si veda in particolare lo IAS 10<br />

32 A tal proposito lo IAS 10 cita il seguente esempio. In un'importante richiesta di risarcimento legale avanzata contro l'impresa, tra i<br />

fattori considerati dalla dirczione aziendale nella valutazione delle potenzialità vi sono gli sviluppi della richiesta di risarcimento alla<br />

64


Gli stanziamenti relativi alle passività potenziali vanno rilevati nei fondi per rischi ed oneri 33 .<br />

Quando la perdita è molto significativa è preferibile effettuare la classificazione in un fondo<br />

separato (in accordo con l’art. 2423-ter, 3° comma, che richiede l’aggiunta di altre voci qualora il<br />

loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste agli articoli 2424 e 2425 c.c.) con<br />

spiegazione nella nota integrativa.<br />

Le perdite connesse a passività potenziali da rilevare in bilancio come accantonamenti ai fondi si<br />

possono riferire, a titolo di esempio:<br />

- a cause passive,<br />

- a inosservanza di clausole contrattuali o norme di legge,<br />

- a minacce di espropriazione,<br />

- a rischi non assicurati, o parzialmente non assicurati, verificatisi prima della chiusura<br />

dell’esercizio.<br />

Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità devono includere anche la stima<br />

delle spese legali ed altri costi che devono essere sostenuti per quella fattispecie.<br />

Poiché non sono tra quelli previsti dalla normativa fiscale, gli accantonamenti a questi fondi sono<br />

indeducibili al fine della determinazione del reddito imponibile.<br />

Ciò da origine a crediti per imposte prepagate (nella misura in cui è probabile che in futuro sarà<br />

realizzato del reddito imponibile a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea<br />

deducibile).<br />

I principi contabili nazionali e internazionali sono concordi nell’affermare che i fondi per rischi<br />

non possono accogliere stanziamenti per rischi generici.<br />

Essi sarebbero in contrasto con i postulati del bilancio d’esercizio in quanto non si riferiscono a<br />

situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva o che<br />

abbiano determinato a quella data il deterioramento o la perdita di un’attività.<br />

A fronte di tali rischi possono però essere determinate apposite riserve di utili da costituirsi in<br />

sede di riparto degli utili e che vanno pertanto classificate tra le voci di patrimonio netto.<br />

Si possono suddividere i fondi rischi anche in base:<br />

- al legame tra elementi del patrimonio e rischi connessi;<br />

- al legame tra attività svolta dall’impresa e rischi connessi.<br />

Esempio tipico di fondo appartenente al primo raggruppamento è il fondo svalutazione crediti<br />

che rappresenta la probabile diminuzione del valore esistente a fine periodo amministrativo dei<br />

crediti verso la clientela ed è connesso con il grado di fiducia sulla solvibilità dei debitori<br />

dell’impresa.<br />

In pratica, con tale fondo rischi, si misura la probabile diminuzione del valore dei crediti che si<br />

potrà verificare in futuro a seguito di insolvenze della propria clientela.<br />

Secondo i Principi Contabili i crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.<br />

Il loro valore nominale va cioè rettificato per tenere conto di:<br />

a) perdite per inesigibilità;<br />

b) resi e rettifiche di fatturazione;<br />

c) sconti e abbuoni;<br />

d) interessi non maturati;<br />

e) altre cause di minor realizzo.<br />

a) Perdite per inesigibilità<br />

II valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo svalutazione<br />

crediti. Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire:<br />

- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;<br />

- sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.<br />

data di redazione del bilancio, i pareri di esperti legali o di altri consulenti, l'esperienza dell'impresa in casi analoghi e l'esperienza di<br />

altre imprese in situazioni simili.<br />

33 L'espressione è ambigua, ma il riferimento non può che essere alla posta B.3. Altri.<br />

65


Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi 34 per i quali sussista<br />

ancora una obbligazione di regresso (pro solvendo).<br />

Non è accettabile che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite sui crediti nei vari esercizi al<br />

fine di stabilizzare i risultati d’esercizio.<br />

Il fondo verrà utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale<br />

inesigibilità sarà ritenuta definitiva. In tal modo le perdite per inesigibilità non graveranno sul<br />

conto economico degli esercizi futuri in cui si manifesteranno, ma, in ossequio ai principi della<br />

competenza e della prudenza, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono<br />

ragionevolmente prevedere.<br />

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:<br />

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di<br />

inesigibilità già manifestatasi;<br />

- stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile delle ulteriori perdite che si presume si<br />

dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;<br />

- valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli<br />

esercizi precedenti;<br />

- condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.<br />

A integrazione, o anche, in determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato<br />

frazionamento dei crediti) in sostituzione del procedimento sopraddetto, le perdite sui crediti<br />

possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (per<br />

esempio una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti).<br />

È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola.<br />

Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verifìcata. Tali<br />

formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del<br />

procedimento analitico descritto in precedenza.<br />

b) Resi e rettifiche di fatturazione<br />

I crediti in bilancio possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere<br />

e proprie perdite per inesigibilità.<br />

È frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi su merci o prodotti da parte dei<br />

clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione (per esempio, per merci difettose,<br />

ritardi di consegna, errori di conteggio ecc.).<br />

Questi fatti, se di ammontare rilevante, danno origine a congrui stanziamenti in bilancio.<br />

c) Sconti e abbuoni.<br />

Nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli<br />

sconti e abbuoni che potranno venire concessi al momento dell’incasso ed effettuare un adeguato<br />

stanziamento in bilancio.<br />

Gli sconti ed abbuoni di natura finanziaria (derivanti per esempio dal pagamento per pronta<br />

cassa) possono essere rilevati al momento dell'incasso.<br />

d) Interessi non maturati<br />

Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti non rappresentano ancora un’attività per<br />

l’impresa e pertanto vanno riscontati. Talvolta i contratti prevedono il pagamento di interessi al<br />

34 Le operazioni di cessione dei crediti generalmente con società di factoring (di seguito denominate factor) possono avere finalità<br />

diverse: 1) finanziaria, quando il "factor" anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti. La cessione del credito può<br />

essere effettuata senza azione di regresso (pro soluto) o con azione di regresso (pro solvendo); 2) mandato all'incasso, quando il<br />

"factor" si limita a curare la riscossione per conto del cedente. I crediti ceduti in modo definitivo, senza azione di regresso (pro<br />

soluto), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto e il valore cui erano<br />

iscritti in bilancio. Qualora contrattualmente siano previste, invece, clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente<br />

e il cessionario, con la previsione di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le<br />

scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza, nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi.<br />

66


verificarsi di determinati eventi. Tali interessi vanno rico-nosciuti solo al momento in cui l’incasso<br />

è certo, che solitamente coincide con l’incasso stesso.<br />

Le cambiali attive non presentano sostanziali differenze rispetto agli altri crediti.<br />

Esse hanno normalmente una maggiore negoziabilità e più snelle procedure per il loro recupero.<br />

I principi contabili applicabili in generale ai crediti sono applicabili anche alle cambiali attive.<br />

I principi contabili italiani espongono in modo analitico le cause di rettifica del valore nominale<br />

dei crediti: perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non<br />

maturati. Va precisato che non sempre le cause suddette danno origine a stanziamenti portati in<br />

deduzione dei crediti stessi. Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti danno luogo alla<br />

rilevazione di risconti passivi evidenziati nel passivo.<br />

Esempio. Supponiamo di avere crediti vs clienti per 500 k€ e di ritenere che 20 k€ degli setssi non<br />

siano esigibili<br />

prima dell’accantonamento avremo:<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Crediti vs │ │<br />

clienti 500 k€<br />

dopo l’accantonamento<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

Crediti vs │ Fondo svalutazione Accantonamento │<br />

clienti 500 k€ crediti 20 k€ fondo svalutaz.<br />

crediti 20 k€<br />

Sul fondo svalutazione crediti, fino al 31/12/92, non c’era alcuna disposizione civilistica diretta,<br />

salvo quanto stabilito dall’art. 2425 del c.c. per i crediti:<br />

“.. i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione..”.<br />

Con la nuova formulazione dell’ari. 2424 il fondo rischi sui crediti funzionerà come partita di<br />

rettifica, analogamente ai fondi di ammortamento.<br />

Le norme tributarie prevedono dettagliati criteri di determinazione dell’ammontare fiscalmente<br />

deducibile delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.<br />

Per quanto concerne la svalutazione dei crediti, la norma in esame stabilisce che le svalutazioni<br />

dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di<br />

beni e dalle prestazioni di servizi sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del<br />

valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.<br />

La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli<br />

accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in<br />

bilancio alla fine dell'esercizio.<br />

Le perdite su crediti, verificatesi nel periodo d'imposta, determinate con riferi-mento al valore<br />

nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede<br />

l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.<br />

Se in un esercizio l’ammontare complessivamente dedotto delle svalutazioni e degli accantonamenti<br />

eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a<br />

formare il reddito dell’esercizio stesso.<br />

Le svalutazioni e gli accantonamenti per crediti relativi a interessi di mora sono deducibili fino<br />

a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi maturati nell’esercizio.<br />

L’art. 71 del TUIR stabilisce i limiti entro cui l’Amministrazione Finanziaria accetta in deduzione<br />

le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti.<br />

67


Secondo l’interpretazione prevalente, ma non universalmente condivisa, tali svalutazioni e<br />

accantonamenti sono ammessi in bilancio anche se non hanno una ragione economica ma sono<br />

effettuati solo in applicazione di norme tributarie.<br />

Si segnala la inammissibilità di un atteggiamento riscontrato talvolta nella pratica, cioè quello di<br />

evitare la contabilizzazione di costi o perdite che risulterebbero indeducibili, come le svalutazioni di<br />

crediti inesigibili che eccedono i limiti stabiliti dall’art. 71 del TUIR. Non si tratta più in<br />

quest’ultimo caso di interferenza della norma fiscale, ma di un vero e proprio comportamento<br />

illecito da parte degli amministratori che può comportare conseguenze ancora più gravi se da esso<br />

deriva la distribuzione di utili non conseguiti. In altri termini, è necessario imputare in bilancio le<br />

svalutazioni presunte su crediti anche quando sono di importo superiore ai limiti stabiliti dalla<br />

norma fiscale, creando per maggior chiarezza un fondo svalutazione crediti tassato separato da<br />

quello ammesso in deduzione dal Fisco e, rilevando, se recuperabili, i crediti per imposte prepagate.<br />

Simili, nel processo di formazione del bilancio, al fondo svalutazione crediti sono il fondo<br />

svalutazione di titoli e il fondo oscillazione cambi.<br />

Esempio tìpico di fondi rischi, derivanti dal legame tra attività dell’impresa e rischi, è il fondo<br />

responsabilità civile; questo rappresenta il debito presunto che misura futuri possibili oneri<br />

connessi con l’attività produttiva svolta dall'impresa (danni a persone o cose provocati dal processo<br />

produttivo attuato).<br />

La considerazione di tali eventi possibili e delle loro conseguenze negative per l’impresa, se non<br />

vi è adeguata copertura assicurativa (o anche a integrazione di que-sta), può indurre a effettuare nel<br />

bilancio d’esercizio la seguente iscrizione di voci (di facile comprensione):<br />

68<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

│Fondo responsab. Accantonamento│<br />

civile per responsabil.<br />

civile<br />

4.6 Fondo per il Tfr (trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)<br />

Altro fondo appartenente al terzo raggruppamento, individuato al par. 4, che per il cod. civ.<br />

deve essere collocato nella sezione del passivo dello stato patrimoniale alla classe C) Trattamento<br />

di fine rapporto di lavoro subordinato è il TFR o fondo liquidazione personale, tipico della<br />

legislazione italiana. Si tratta in effetti di un vero e proprio debito, certo nel suo ammontare e<br />

incerto solo nell’epoca della liquidazione. Esso rappresenta il debito maturato nei confronti dei<br />

dipendenti, relativamente a una parte dei costi del personale, che non viene pagato nel periodo<br />

amministrativo osservato, ma che viene differito al momento in cui il rapporto di lavoro verrà a cessare<br />

per qualunque motivo, dipendente o indipendente dalla volontà del lavoratore.<br />

Il diritto al trattamento di fine rapporto (o liquidazione), da considerare una retribuzione<br />

differita, erogata una tantum al lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro con l’impresa, è un<br />

diritto riconosciuto dal nostro ordinamento, come si può rilevare dall’art. 2120 c.c. che detta anche<br />

le modalità con cui tale trattamento cresce anno per anno 35 . La quota annua di liquidazione<br />

35 Il 1° luglio 2005 è stato varato dal Consiglio dei Ministri e avviato all’esame del Parlamento e delle parti sociali lo schema di<br />

decreto legislativo che prevede il processo di trasformazione del Tfr da forma di risparmio forzoso ad accantonamento previdenziale.<br />

Il comma 7 dell’art. 8 del provvedimento prevede, infatti, come regola generale, che il Tfr che maturerà dopo l’entrata in vigore del<br />

decreto debba essere trasferito alle forme pensionistiche complementari, anche indipendentemente da una adesione “compiuta” ai<br />

fondi stessi, cioè anche in assenza di una contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Per evitare questo trasferimento,<br />

i lavoratori che non intendono aderire alla previdenza complementare, dovranno dichiararlo in modo esplicito entro 6 mesi dalla data<br />

di entrata del provvedimento o, se assunti successivamente, entro 6 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori dipendenti si porrà<br />

pertanto nei prossimi mesi il problema di decidere se continuare a puntare su una somma immediatamente e totalmente disponibile in<br />

caso di cessazione del rapporto di lavoro o se trasformarne radicalmente la natura. Il trasferimento alla previdenza complementare<br />

comporta infatti l’allun-gamento dei tempi di percezione: il lavoratore riceverà il Tfr non più ogni volta che cessa il rapporto di


maturata a favore del personale dipendente è evidentemente un costo d’esercizio, che va a<br />

incrementare il fondo Tfr. Essa costituisce l’accantonamento (sempre in quanto costo non<br />

monetario) al fondo in oggetto, effettuato a fine del periodo amministrativo. Per esempio, se a fine<br />

anno n il fondo risulta iscritto nello stato patrimoniale nel modo seguente:<br />

Fine anno n<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

│ Fondo Tfr 200 k€<br />

a fine anno (n + 1) risulterà -sulla base di un conteggio del trattamento di fine rapporto relativo<br />

all’anno (n+1) pari a 22 k€- la seguente situazione:<br />

Fine anno (n + 1)<br />

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO<br />

│Fondo TFR 222 k€ Accantonamento │<br />

fondo Tfr 22k€<br />

4.7 Osservazioni conclusive<br />

A conclusione dell’esame delle operazioni in corso a fme esercizio, è necessaria una puntualizzazione.<br />

Quando si è parlato di accantonamenti, non si è mai inteso riferirsi a spese rappresentate da<br />

uscite di denaro o da debiti effettivi, ma semplicemente a oneri iscritti nel conto economico, al fine<br />

di addivenire a una determinazione del reddito d’esercizio che tenga conto dei potenziali riflessi<br />

economici negativi connessi con la gestione svolta, ma che non hanno avuto ancora una manifestazione<br />

finanziaria.<br />

Cosi come, quando si parla di fondi, non devono intendersi materiali accumuli di denaro attuati<br />

per far fronte a eventi futuri negativi ma, semplicemente, a voci iscritte nel passivo dello stato<br />

patrimoniale al solo scopo di determinare un valore del capitale netto, ossia dell’entità dei mezzi<br />

propri dell’impresa, che tenga conto degli im-pegni che si potrebbero sostenere (fondi rischi) o che<br />

sicuramente si dovranno sostenere (fondi spese) in futuro al verifìcarsi degli eventi di cui sopra.<br />

Inoltre, esaminando le varie operazioni, è stato presentato il conto economico nella vecchia forma<br />

a sezioni divise allo scopo di favorire la comprensione degli elementi che lo compongono. Questa<br />

forma valida fino al 31/12/1992 è stata sostituita con quella scalare per effetto del d.lgs. 127/91 che<br />

ha attuando la IV direttiva CEE, e che è stata integrata successivamente dal D.Lgs. 17 gennaio<br />

2003, n. 6, attuativo della riforma del diritto societario.<br />

lavoro, ma solo quando matura i requisiti per il trattamento previdenziale da parte del Fondo e cioè quando raggiungerà un’età<br />

anagrafica da un minimo di 60 anni a un massimo di 65 anni a seconda del regime pensionistico al quale appartiene. Ne diluisce<br />

anche il modo di percezione. Solo una parte infatti potrà essere percepita in un’unica soluzione. Il resto dovrà necessariamente essere<br />

trasformato in rendita periodica, cioè in una minipensione che sarà corrisposta mensilmente. Sarà diverso anche il “rendimento”: il<br />

Tfr che resta in azienda continuerà ad essere rivalutato secondo le regole fissate dall’art. 2120 del c.c., che in ogni caso garantiscono<br />

un rendimento fisso pari all’1,5% più il 75% dell’aumento del costo della vita, rendimento sicuramente “dignitoso” in particolare in<br />

periodi caratterizzati da una bassa inflazione. Il Tfr che confluirà nei fondi sarà invece soggetto alle fluttuazioni dei marcati<br />

finanziari.<br />

69


5. LA STRUTTURA DEL B<strong>IL</strong>ANCIO D’ESERCIZIO<br />

(secondo il D.Lgs. 9/4/91 n. 127, attutivo della IV Direttiva CEE, e il D.Lgs. 17/1/2003 n. 6<br />

di attuazione della riforma del diritto societario)<br />

5.1 La composizione del bilancio d’esercizio<br />

L’art. 2423 del c.c. (post d.lgs. 127/91 e post riforma d.lgs. 6/2003) così recita: “Gli<br />

amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal<br />

conto economico e dalla nota integrativa.”<br />

Sotto il profilo formale si nota l’uso di un linguaggio più aderente alla materia economicoaziendale;<br />

infatti, viene chiamato stato patrimoniale il prospetto che, erroneamente, veniva<br />

chiamato bilancio nella vecchia normativa.<br />

Sotto l’aspetto sostanziale è stato introdotto un nuovo documento (la nota integrativa) con la<br />

esclusiva funzione di fornire una serie di analitiche informazioni che completino e spieghino le<br />

poste dello stato patrimoniale e del conto economico.<br />

Tale funzione, invece, nella normativa valida fino al 31/12/1992, veniva delegata alla relazione<br />

degli amministratori che, essendo un allegato al bilancio, assumeva an-che la funzione di illustrare<br />

l’andamento gestionale dell'impresa. Quest’ultimo ed esclusivo compito è delegato, attualmente,<br />

alla relazione sulla gestione che costituisce un allegato del bilancio; infatti l’art. 2428 c.c. impone<br />

che: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione<br />

della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha<br />

operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli<br />

investimenti”.<br />

L’introduzione della nota integrativa, ovvero di un documento esclusivo che informa sul bilancio,<br />

comporta una maggiore comprensibilità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti interessati,<br />

tenuto conto anche delle particolareggiate informazioni che, secondo l’art. 2427 c.c., devono essere<br />

contenute nella nota integrativa.<br />

La Figura II.2 (pagina 3) mostra schematicamente la composizione del bilancio di esercizio post<br />

riforma.<br />

5. 2 Principi generali<br />

II bilancio d’esercizio (nelle sue tre parti, tra loro integratisi, Fig. II.2) deve essere comprensibile<br />

(chiaro) e deve rappresentare la complessa realtà aziendale con verità e correttezza (comma 2°, art.<br />

22423 c.c.). Il bilancio, dunque, deve presentare il «quadro fedele»; il che implica la redazione dello<br />

stesso in base alle norme di legge e, per quanto esse non dispongano, secondo corretti principi<br />

contabili 36 .<br />

In ogni caso, come prescritto dallo stesso art. 2423, 3° comma c.c., vale il principio<br />

dell’informativa supplementare: il bilancio deve fornire ulteriori informazioni allorché quelle<br />

richieste dalle disposizioni di legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione vera e<br />

corretta dei dati relativi all’impresa in funzionamento.<br />

Inoltre, vale anche il principio della deroga alle disposizioni di legge, in casi eccezionali, qualora<br />

la loro applicazione impedisca la rappresentazione veritiera e corretta. In questo caso deve essere<br />

evidenziato nella nota integrativa il motivo della deroga, nonché l’effetto che la medesima deroga<br />

ha prodotto sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico. In concreto, l’effetto<br />

della deroga consisterà in una variazione (incremento o decremento) del risultato economico e del<br />

patrimonio netto rappresentati rispettivamente nel conto economico e nello stato patrimoniale. A<br />

chiarimento di quanto detto viene rappresentato in Fig.<strong>III</strong>.34 uno schema riassuntivo sull’applicazione<br />

dell’art. 2423 del c.c. alla redazione del bilancio.<br />

36 Vedi paragrafo 5.8.2<br />

70


I principi della informativa supplementare e della deroga rappresentano due fondamentali novità<br />

rispetto alla precedente normativa, tenuto conto di un complesso coordinato di norme, tendenti alla<br />

realizzazione di un fedele quadro informativo.<br />

<strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO <strong>D'ESERCIZIO</strong> SECONDO L'ART. 2423 c.c.<br />

Principi generali sulla<br />

redazione del bilancio<br />

Chiarezza<br />

Rappresentazione<br />

veritiera e corretta<br />

Corollari<br />

Informativa<br />

supplementare<br />

Deroga in casi<br />

eccezionali<br />

Significato<br />

Comprensibilità da<br />

parte di persone di<br />

media cultura<br />

contabile<br />

Non verità oggettiva,<br />

in quanto<br />

irraggiungibile con<br />

riferimento ai valori<br />

stimati, ma<br />

comportamento di<br />

buona fede degli<br />

amministratori che<br />

operano con<br />

correttezza le stime e<br />

le iscrizioni in bilancio<br />

Si devono fornire le<br />

informazioni<br />

complementari a<br />

quelle stabilite dalla<br />

legge, se esse sono<br />

insufficienti<br />

Inapplicabilità delle<br />

norme di legge se<br />

risulta impedita la<br />

rappresentazione<br />

veritiera e corretta<br />

5.3 I principi di redazione del bilancio<br />

Come si realizzano?<br />

Rispettando:<br />

- le norme di legge<br />

- i principi contabili<br />

Rappresentando:<br />

- gli aspetti fisiologici<br />

dell'impresa da un<br />

punto di vista<br />

patrimoniale,<br />

finanziario ed<br />

economico (impresa<br />

redditiva, in perdita,<br />

con difficoltà<br />

economiche e/o<br />

finanziarie ..)<br />

Fornendo:<br />

- le informazioni<br />

complementari<br />

necessarie od<br />

opportune<br />

eventualmente<br />

derogando la legge<br />

solo in casi eccezionali<br />

motivando e indicando<br />

gli effetti della deroga<br />

nella nota integrativa<br />

Figura <strong>III</strong>.34<br />

I principi di redazione costituiscono delle regole fondamentali che gli amministratori devono<br />

osservare nel processo di formazione del bilancio d’esercizio al fine di garantire la comprensibilità<br />

e la rappresentazione veritiera e corretta. Tali principi contenuti nell’articolo 2423-bis del codice<br />

civile (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 127/91) sono riassunti nella tabella seguente che ne evidenzia<br />

anche il significato.<br />

71


72<br />

PRINCIPI DI REDAZIONE (art. 2423 bis c.c.)<br />

Denominazione Significato<br />

1) Continuità della gestione La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva<br />

della continuazione dell’attività (cri-teri di funzioname nto: servono a<br />

determinare il patrio-nio di una impresa destinata a vivere).<br />

2) Prudenza La valutazione e la iscrizione delle poste di bilancio de-vono rispettare<br />

le seguenti regole:<br />

a) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura<br />

dell’esercizio;<br />

b) si deve tener conto delle perdite e oneri anche se presunti, ovvero<br />

conosciuti dopo la chiusura dell’eser-cizio*.<br />

3) Competenza Si deve tener conto dei proventi e degli oneri im-putabili al periodo<br />

amministrativo (ricavi e costi d’e-sercizio) indipendentemente dalla<br />

data di incasso e pagamento.<br />

4) Costanza dei criteri di valutazione I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio<br />

all’altro. Viene così garantita la compa-tibilità dei bilanci. Le deroghe<br />

sono eccezionali**.<br />

5) Separazione o valutazione separata Gli elementi eterogenei compresi in singole voci di bi-lancio devono<br />

esere valutati secondo diversi criteri di valutazione***.<br />

* Questo principio è una regola cardine, per cui deve tenersi conto, indipendentemente dal risultato economico (utile o perdita)<br />

degli elementi che comportano l'iscrizione di costi o perdite.<br />

** Con le nuove disposizioni del c.c. si è controllata la legittimità della teoria dell'equilibrio dei risultati economici perseguito<br />

tramite il cambio dei criteri di valutazione. Le deroghe ai criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali.<br />

L'individuazione dei casi eccezionali significa eventi di rilievo non dovuti al mercato ne alla gestione, ma a eventi straordinari in<br />

senso proprio: alluvione, incendi, guerra ecc. In tali casi la nota integrativa deve:<br />

a) motivare la deroga;<br />

b) indicare l'effetto sul risultato e sul patrimonio netto. L'effetto, dunque, deve essere imputato al conto economico in positivo o<br />

in negativo anziché a una riserva indisponibile (che non può essere distribuita) come previsto dalla regola generale dell'art.<br />

2423. La deroga ai criteri di valutazione è norma speciale e prevale su quella generale prevista dall'ari. 2423. Gli amministratori<br />

e gli organi di controllo sono responsabili della motivazione di eccezionalità.<br />

*** Questo principio, ispirato all'obiettivo della chiarezza, consente di esporre in bilancio voci omogenee in mo-do da poter<br />

effettuare comparazioni:<br />

- nel tempo (confronto fra bilanci della stessa azienda riferiti a esercizi successivi);<br />

- nello spazio (confronto fra bilanci riferiti a imprese dello stesso settore).<br />

- nello spazio (confronto fra bilanci riferiti a imprese dello stesso settore).<br />

In questo senso vi rientra comprensibilmente anche l'unità di moneta in cui sono espresse le voci.<br />

Questo principio non deve essere confuso con il divieto di compensi dipartite che riguarda l'esposizione delle voci in bilancio<br />

(vedi art. 2423 ter c.c.).<br />

I principi sopra illustrati risultano tradotti, per la prima volta, in norme giuridiche; infatti, in<br />

precedenza, non erano regolati nel nostro ordinamento, pur esistendo sotto forma di regole generali<br />

di comportamento (postulati di bilancio) da seguire per la corretta rappresentazione della situazione<br />

aziendale.<br />

Ciò, evidentemente, contribuisce, nel quadro dell’intera normativa approvata, a rendere il<br />

bilancio d’esercizio uno strumento sempre più trasparente nei confronti di tutti i soggetti ad esso<br />

interessati.<br />

5.4 Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico<br />

La struttura che deve avere lo stato patrimoniale è indicata nell’ art. 2424 del codice civile, quella<br />

del conto economico nell’art. 2425 (vedi Appendice). Per entrambi si tratta di una struttura<br />

relativamente rigida. Più avanti si indicheranno le poche possibilità di modifica ammesse.


5.4.1 La struttura dello stato patrimoniale: aspetti generali<br />

II decreto legislativo 127/91 (art. 5) introduce nel nostro ordinamento giuridico uno schema<br />

obbligatorio di stato patrimoniale, salvo alcune variazioni (assestamenti nell’esposizione formale),<br />

peraltro stabilite. Ciò rappresenta un’innovazione rispetto alla precedente normativa che prevedeva<br />

un contenuto minimo obbligatorio senza però fornire uno schema vincolante di classificazione della<br />

parte attiva e passiva.<br />

In altre parole, il contenuto dello stato patrimoniale viene descritto esclusivamente in termini di<br />

schema obbligatorio con l’elencazione delle voci in esso contenute. Non è uno “schema minimo”<br />

(a differenza di come viene presentato l’analogo documento nello IAS 1), né sono descritti lo scopo<br />

e il criterio ordinatore in base ai quali il documento dovrebbe essere preparato e redatto. È una<br />

semplice esposizione di voci suddivise in quattro aggregati per l’attivo e cinque per il passivo,<br />

secondo la cadenza formale descritta.<br />

Al fine di comprendere il documento civilistico, integriamo, quindi, i contenuti assenti nella<br />

norma con quanto sostenuto in dottrina.<br />

Lo scopo dello stato patrimoniale è quello di illustrare, a fine esercizio, relativamente al<br />

patrimonio disponibile, le forme di investimento delle risorse finanziarie e le fonti di acquisizione<br />

delle stesse; da ciò deriva l’oggetto del documento patrimoniale, che nel suo schema consiste:<br />

- nella struttura degli impieghi (attività), intesa come la composizione e la consistenza dei beni<br />

/materiali e immateriali) disponibili per l’esercizio dell’attività produttiva e degli impieghi<br />

finanziari (crediti, titoli e liquidità);<br />

- nella struttura delle fonti finanziarie (passività), che riguarda l’entità e la composizione sia dei<br />

finanziamenti ricevuti sotto forma di indebitamento da terzi (obbligazioni) sia dei mezzi propri<br />

(patrimonio netto).<br />

Lo schema da rappresentare a sezioni divise risulta composto dalle seguenti voci (Fig.<strong>III</strong>.35):<br />

STATO PATRIMONIALE (31/12/n)<br />

ATTIVO Anno n Anno (n-1)<br />

(euro) (euro)<br />

A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti, con<br />

separata indicazione della parte già richiamata XXX XXX<br />

B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI<br />

I - Immobilizzazioni immateriali: XX XX<br />

1. Costi d'impianto e di ampliamento XX XX<br />

2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità XX XX<br />

3. Diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione<br />

delle opere dell' ingegno XX XX<br />

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili XX XX<br />

5. Avviamento XX XX<br />

6. Immobilizzazioni in corso e acconti XX XX<br />

7. Altre XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

II - Immobilizzazioni materiali:<br />

1. terreni e fabbricati XX XX<br />

2. impianti e il macchinario XX XX<br />

3. attrezzature industriali e commerciali XX XX<br />

4. altri beni XX XX<br />

5. Immobilizzazioni in corso e acconti XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

<strong>III</strong> - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna<br />

voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:<br />

73


74<br />

1. Partecipazioni in:<br />

a) imprese controllate X X<br />

b) imprese collegate X X<br />

c) imprese controllanti X X<br />

d) altre imprese X X<br />

Totale XX XX<br />

Dovuti entro Dovuti oltre<br />

l’anno l’anno<br />

(n) (n-1) (n) (n-1)<br />

2. Crediti:<br />

a) verso imprese controllate X X X X X X<br />

b) verso imprese collegate X X X X X X<br />

c) verso imprese controllanti X X X X X X<br />

d) verso altri X X X X X X<br />

Totale XX XX XX XX XX XX<br />

3. Altri titoli XX XX<br />

4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore<br />

nominale complessivo XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

Totale immobilizzazioni (B) XXX XXX<br />

C) ATTIVO CIRCOLANTE<br />

I - Rimanenze<br />

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo XX XX<br />

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati XX XX<br />

3. Lavori in corso su ordinazione XX XX<br />

4. Prodotti finiti e merci XX XX<br />

5. Acconti. XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,<br />

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:<br />

Dovuti entro Dovuti oltre<br />

l’anno l’anno<br />

(n) (n-1) (n) (n-1)<br />

1. Verso clienti X X X X XX XX<br />

2. Verso imprese controllate X X X X XX XX<br />

3. Verso imprese collegate X X X X XX XX<br />

4. Verso controllanti X X X X XX XX<br />

5. Verso altri X X X X XX XX<br />

Totale XX XX XX XX XXX XXX<br />

<strong>III</strong> - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:<br />

1. Partecipazioni in imprese controllate XX XX<br />

2. Partecipazioni in imprese collegate XX XX<br />

3. Partecipazioni in imprese controllanti XX XX<br />

4. Altre partecipazioni XX XX<br />

5. Azioni proprie, con indicazione anche del valore<br />

nominale complessivo XX XX<br />

6. Altri titoli. XX XX<br />

Totale<br />

IV - Disponibilità liquide<br />

1. Depositi bancari e postali; XX XX<br />

2. Assegni; XX XX<br />

3. Danaro e valori in cassa. XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

Totale attivo circolante (C) XXX XXX<br />

D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti XXX XXX<br />

TOTALE ATTIVO XXX XXX


PASSIVO Anno n Anno (n-1)<br />

(euro) (euro)<br />

A) PATRIMONIO NETTO<br />

I – Capitale XX XX<br />

II - Riserva da sovrapprezzo azioni XX XX<br />

<strong>III</strong> - Riserve di rivalutazione XX XX<br />

IV - Riserva legale XX XX<br />

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio XX XX<br />

VI - Riserve statutarie e facoltative XX XX<br />

VII - Altre riserve, distintamente indicate XX XX<br />

V<strong>III</strong> - Utili (perdite) portate a nuovo XX XX<br />

IX - Utile (perdita) d'esercizio XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:<br />

1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; XX XX<br />

2. Per imposte; XX XX<br />

3. Altri XX XX<br />

Totale XXX XXX<br />

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI<br />

LAVORO SUBORDINATO XXX XXX<br />

D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli<br />

importi esigibili oltre l'esercizio successivo: Dovuti entro Dovuti oltre<br />

l’anno l’anno<br />

(n) (n-1) (n) (n-1)<br />

1. Obbligazioni X X X X XX XX<br />

2. Obbligazioni convertibili X X X X XX XX<br />

3. Debiti verso banche X X X X XX XX<br />

4. Debiti v/altri finanziatori X X X X XX XX<br />

5. Acconti X X X X XX XX<br />

6. Debiti verso fornitori X X X X XX XX<br />

7. Debiti rappresentati da titoli di credito X X X X XX XX<br />

8. Debiti verso imprese controllate X X X X XX XX<br />

9. Debiti verso imprese collegate X X X X XX XX<br />

10. Debito verso controllanti X X X X XX XX<br />

11. Debiti tributari X X X X XX XX<br />

12. Debiti verso istituti di previdenza e<br />

di sicurezza sociale X X X X XX XX<br />

13. Altri debiti X X X X XX XX<br />

Totale XX XX XX XX XXX XXX<br />

E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti. XXX XXX<br />

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO XXX XXX<br />

In calce allo Stato Patrimoniale, nell’attivo e nel passivo:<br />

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipe ndenti;<br />

2) le altre partite di giro e i conti d’ordine.<br />

Fig. <strong>III</strong>.35<br />

Nello schema sopra rappresentato si nota una strutturazione in classi principali (contrassegnate<br />

da lettere dell’alfabeto), sottoclassi (evidenziate da numeri romani) e voci analitiche (indicate con<br />

numeri arabi). (Cfr. art. 2423 ter cod. civ.).<br />

In concreto la classificazione è ordinata secondo diversi gradi di dettaglio che, in alcuni casi,<br />

sono immodificabili mentre, in altri, risultano adattabili.<br />

Si riporta nella Fig.<strong>III</strong>.36 uno schema che evidenzia le caratteristiche strutturali dello stato<br />

patrimoniale.<br />

75


1 Fig. <strong>III</strong>.36<br />

Lettera alfabeto maiuscola<br />

Gruppo<br />

Immodificabile<br />

Es.: B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI<br />

2<br />

Numero romano<br />

Sottogruppo<br />

Immodificabile<br />

Es.: <strong>III</strong> Immobilizzazioni<br />

Finanziarie<br />

3<br />

Numero arabo<br />

Voce di bilancio<br />

Adattabile<br />

Es.: 2) Crediti<br />

4<br />

Lettera alfabeto minuscola<br />

Sottovoce di bilancio<br />

Adattabile<br />

Es.: a) Imprese controllate<br />

Nello schema di dettaglio dello stato patrimoniale di Fig. <strong>III</strong>.35 possiamo evidenziare i seguenti<br />

raggruppamenti (gruppi e sottogruppi) fondamentali che saranno commentati nei successivi<br />

paragrafi.<br />

76<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

ATTIVO PASSIVO<br />

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSA- A) PATRIMONIO NETTO<br />

MENTI ANCORA DOVUTI<br />

B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI B) FONDO RISCHI E ONERI<br />

I - Immobilizzazioni immateriali<br />

II – Immobilizzazioni materiali<br />

<strong>III</strong> – Immobilizzazioni finanziarie<br />

C) ATTIVO CIRCOLANTE C) TRATTAMENTO DI FINE<br />

I – Rimanenza RAPPORTO<br />

II - Crediti<br />

<strong>III</strong> - Attività finanziaria<br />

IV - Disponibilità liquida<br />

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D) DEBITI<br />

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI<br />

5.4.2 Composizione del patrimonio netto<br />

II patrimonio netto risulta chiaramente separato dalle altre voci del passivo e comprende tutti gli<br />

elementi positivi o negativi che concorrono a determinarlo.<br />

Il patrimonio netto risulta così suddiviso:


A) PATRIMONIO NETTO<br />

I Capitale (sociale)<br />

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni<br />

<strong>III</strong> Riserva di rivalutazione<br />

IV Riserva legale<br />

V Riserva per azioni proprie in portafoglio<br />

VI Riserva statutaria<br />

VII Altre riserve<br />

V<strong>III</strong> Utili (perdite) portati a nuovo*<br />

IX Utile (perdita) dell’esercizio<br />

(*) In questa voce sono classificati i risultati degli esercizi precedenti per i quali l’assemblea (organo decisionale delle<br />

società di capitali) abbia deliberato di riportarli al nuovo esercizio in attesa di una delibera in merito.<br />

Il significato delle precedenti prime sei voci è ormai noto, pertanto, in questa sede ci limitiamo a<br />

osservare che la voce «VII Altre riserve» ha carattere residuale e può comprendere riserve di<br />

diversa natura. A titolo esemplificativo se ne indicano alcune:<br />

Riserva per conguaglio dividendi (o per interessi di conguaglio)<br />

Riserva per rinnovamento impianti, macchinari<br />

Versamenti di soci in c/capitale o a fondo perduto<br />

Riserva per ammortamenti anticipati<br />

Riserva per sopravvenienze attive<br />

Riserva per stabilizzazione dividendi<br />

5.4.3 Conclusioni sullo stato patrimoniale<br />

Lo stato patrimoniale redatto secondo il d.lgs.127/91 non risponde a criteri finanziari. Infatti, le<br />

poste dell’attivo e del passivo non risultano ordinate secondo criteri finanziari di liquidità e di<br />

esigibilità 37 , bensì secondo i criteri della destinazione economica (investimenti) e secondo la<br />

provenienza delle fonti di finanziamento, inteme ed esterne. La struttura recepita dal nostro<br />

legislatore è, senz’altro, in grado di fornire informazioni di carattere finanziario ma mostra ancora<br />

degli ostacoli a una più corretta e completa informativa.<br />

Tali ostacoli possono essere rimossi mediante una riclassificazione finanziaria che, comunque,<br />

appare più agevole rispetto a quella ottenibile da uno stato patrimoniale redatto in conformità con la<br />

vecchia normativa.<br />

Infine, si nota che la legge, in conformità alla funzione informativa del bilancio, prescrive che:<br />

1) nella nota integrativa debba essere annotata l’appartenenza di elementi attivi e passivi anche<br />

a voci diverse da quella nella quale è iscritto, quando ciò risulti essenziale per la comprensione del<br />

bilancio stesso 38 ;<br />

2) debba essere riportata l’indicazione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale I conti<br />

d’ordine, pur non costituendo attività ne passività, rappresentano delle annotazioni pro memoria in<br />

forma sistematica di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale.<br />

In concreto, essi forniscono informazioni sui beni di terzi presso l’azienda o beni dell'impresa<br />

presso terzi, sui contratti già stipulati ma con esecuzione differita, su rischi ceduti o assunti, su<br />

garanzie prestate o ricevute.<br />

A proposito delle garanzie, l’art. 2424 del c.c. prevede che venga operata una distinzione fra<br />

fideiussioni, avalli e altre garanzie personali e garanzie reali (prestate sia direttamente sia<br />

37<br />

Il criterio della liquidità sarà applicato, invece, nello schema di riclassificazione dello stato patrimoniale utiliz-zato per l’analisi di<br />

bilancio.<br />

38<br />

Vedere i bilanci esposti nel precedente paragrafo che risultano conformi alla vecchia normativa.<br />

77


indirettamente), evidenziando separatamente per ciascun tipo di garanzie quelle prestate a favore di<br />

società controllate, collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste<br />

ultime.<br />

Questa disposizione sulle garanzie non trova precedenti nella vecchia normativa la quale,<br />

comunque, prescriveva l’iscrizione in bilancio dei conti d’ordine.<br />

I conti d’ordine si rappresentano in bilancio come segue e per lo stesso importo sia nella<br />

sezione dell’attivo sia in quella del passivo.<br />

78<br />

STATO PATRIMONIALE<br />

ATTIVO PASSIVO<br />

Fig. <strong>III</strong>.38<br />

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSA- A) PATRIMONIO NETTO<br />

MENTI ANCORA DOVUTI<br />

B) IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI B) FONDO RISCHI E ONERI<br />

I - Immobilizzazioni immateriali<br />

II – Immobilizzazioni materiali<br />

<strong>III</strong> – Immobilizzazioni finanziarie<br />

C) ATTIVO CIRCOLANTE C) TRATTAMENTO DI FINE<br />

I – Rimanenza RAPPORTO<br />

II - Crediti<br />

<strong>III</strong> - Attività finanziaria<br />

IV - Disponibilità liquida<br />

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D) DEBITI<br />

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI<br />

TOTALE ATTIVO 1.000 TOTALE ATTIVO + PN 1.000<br />

Conti d’ordine Conti d’ordine<br />

Beni in leasing 50 Creditori c/leasing 50<br />

Merci da ricevere 15 Fornitori c/impegni 15<br />

Clienti c/impegni 20 Merci da consegnare 20<br />

Efetti scontati 5 Banche per effetti scontati 5<br />

Fideiussioni a società controllate 110 Fideiussioni per conto di società 110<br />

Totale generale 1.200 Totale generale 1.200<br />

5.4.4 La struttura del conto economico<br />

Il d.lgs. n. 127/91 introduce le maggiori novità nello schema del conto economico che riassume i<br />

risultati raggiunti dall'impresa.<br />

La legge, pur operando sempre una classificazione dei ricavi e dei costi per natura, introduce un<br />

prospetto a forma scalare (dai ricavi al risultato netto) che permette di determinare risultati<br />

economici intermedi rispetto all’utile o la perdita di esercizio. Il nuovo conto economico viene<br />

denominato “A valore e costi integrali della produzione ottenuta” 39 si distingue nettamente dal<br />

conto «Profitti e perdite» e costì, ricavi e rimanenze previsto dalla vecchia normativa. Infatti, esso<br />

deve essere predisposto secondo uno schema obbligatorio che contenga specifici raggruppamenti<br />

stabiliti dalla legge. La normativa precedente stabiliva solo il contenuto minimo obbligatorio del<br />

conto profitti e perdite.<br />

39<br />

In questo scheme i ricavi e i costi invece di essere collocati in due sezioni diverse sono posti in sequenza logica in modo da migliorare<br />

l’informativa sulla situazione economica.


L’art. 2425 .c.c. stabilisce che il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente<br />

schema:<br />

CONTO ECONOMICO (anno n) Fig. <strong>III</strong>.39<br />

n (n-1)<br />

€ €<br />

A) Valore della produzione:<br />

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; XX XX<br />

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,<br />

semilavorati e finiti; XX XX<br />

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; XX XX<br />

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; XX XX<br />

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in<br />

conto esercizio. XX XX<br />

Totale valore della produzione. XX XX<br />

B) Costi della produzione:<br />

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; XX XX<br />

7) per servizi; XX XX<br />

8) per godimento di beni di terzi; XX XX<br />

9) per il personale:<br />

a) salari e stipendi; XX XX<br />

b) oneri sociali; XX XX<br />

c) trattamento di fine rapporto; XX XX<br />

d) trattamento di quiescenza e simili; XX XX<br />

e) altri costi; XX XX<br />

10) ammortamenti e svalutazioni:<br />

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; XX XX<br />

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; XX XX<br />

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; XX XX<br />

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle<br />

disponibilità liquide; XX XX<br />

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo<br />

e merci; XX XX<br />

12) accantonamenti per rischi; XX XX<br />

13) altri accantonamenti; XX XX<br />

14) oneri diversi di gestione XX XX<br />

Totale costi della produzione XX XX<br />

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). XX XX<br />

C) Proventi e oneri finanziari<br />

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a:<br />

- imprese controllate XX XX<br />

- imprese collegate; XX XX<br />

16) altri proventi finanziari: XX XX<br />

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione XX XX<br />

di quelli da:<br />

- imprese controllate XX XX<br />

- imprese collegate XX XX<br />

- imprese controllanti; XX XX<br />

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da:<br />

- imprese controllate XX XX<br />

- imprese collegate XX XX<br />

- imprese controllanti XX XX<br />

- da banche per interessi attivi XX XX<br />

- altri proventi finanziari; XX XX<br />

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso:<br />

- imprese controllate XX XX<br />

- imprese collegate XX XX<br />

79


- imprese controllanti XX XX<br />

- banche per interessi passivi XX XX<br />

- altri per interessi passivi XX XX<br />

- altri oneri finanziari XX XX<br />

17 bis) utili e perdite su cambi XX XX<br />

Totale (15 + 16 – 17 ± 17 bis). XX XX<br />

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:<br />

18) rivalutazioni:<br />

a) di partecipazioni; XX XX<br />

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />

19) svalutazioni:<br />

a) di partecipazioni; XX XX<br />

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; XX XX<br />

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. XX XX<br />

Totale delle rettifiche (18-19). XX XX<br />

E) Proventi e oneri straordinari:<br />

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i<br />

cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); XX XX<br />

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i<br />

cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative<br />

a esercizi precedenti. XX XX<br />

Totale delle partite straordinarie (20-21). XX XX<br />

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D± E); XX XX<br />

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; XX XX<br />

23) utile (perdite) dell'esercizio. XX XX<br />

Il conto economico “A valore e costi integrali della produzione ottenuta “ risulta composto da<br />

tre gradi di dettaglio, secondo il seguente schema strutturale:<br />

1° Fig. <strong>III</strong>.40<br />

Lettera alfabeto maiuscola<br />

Gruppo<br />

Immodificabile<br />

Es.: C) Proventi e oneri finanziari<br />

2°<br />

Numero arabo<br />

Voce di bilancio<br />

Adattabile<br />

Es.: 16) Altri proventi finanziari<br />

3°<br />

Lettera alfabeto minuscola<br />

Sottovoce di bilancio<br />

Adattabile<br />

Es.: d) proventi diversi<br />

Il 1° grado è immodificabile, mentre il 2° e il 3° sono adattabili. A diffrenza<br />

dello stato patrimoniale non vi sono sottoclassi (o sottogruppi) rappresentati<br />

da numeri romani. Per ogni voce del C.E. dev’essere indicato l’importo della<br />

voce corrispondente dell‘esercizio precedente. Sono vietati i compensi di partite.<br />

Nel conto economico presentato in dettaglio nella Fig.<strong>III</strong>.39 si possono evidenziare i seguenti<br />

fondamentali raggruppamenti:<br />

80


A) Valore della produzione<br />

B) Costi della produzione<br />

Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)<br />

C) Proventi e oneri finanziari<br />

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie<br />

E) Proventi e oneri straordinari<br />

Risultato prima delle imposte<br />

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;<br />

23) Utile o perdita dell'esercizio<br />

5.4.5 Conclusioni sul conto economico<br />

II conto economico, ai sensi del d.lgs. 127/91 e del d.lgs. 6/2003 (Riforma societaria), è<br />

composto dai risultati della gestione tipica o meno. In particolare, si possono distinguere quattro<br />

arce fondamentali:<br />

1) La gestione ordinaria: riguarda sia la gestione tipica sia quella extracaratteristica.<br />

A) Valore della produzione: comprende il valore della produzione tìpica e atipica, compresi,<br />

talvolta, componenti straordinari.<br />

B) Costì della produzione: coinvolge tutti i costi della produzione ordinaria.<br />

(A-B) Differenza fra valore della produzione e costi della produzione: margine operativo della<br />

gestione ordinaria.<br />

2) Gestione finanziaria: riguarda i componenti di reddito finanziari.<br />

C) Proventi e oneri straordinari: risultato della gestione finanziaria.<br />

D) Rettìfiche di vahre di attività finanziarie: rettifiche della gestione finanziaria.<br />

3) Gestione straordinaria: riguarda proventi e oneri derivanti da fatti estranei alla gestione<br />

ordinaria.<br />

E) Proventi e oneri straordinari: risultato degli eventi straordinari.<br />

(A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte.<br />

4) Area fiscale<br />

22 - Imposte sul reddito dell’esercizio<br />

23 - Utile (perdita) dell’esercizio<br />

Da quanto sopra, si evince che il conto economico non risulta suddiviso nelle tradizionali aree di<br />

gestione indicate dalla dottrina e dalla prassi contabile e che si ripor-tano di seguito:<br />

- Gestione tipica: comprende i ricavi e i costi che derivano dalla gestione caratteristica di una<br />

determinata impresa (per es. la segagione, la lavorazione e la vendita delle lastre di marmo di<br />

una industria di prodotti lapidei; la fabbricazione e la vendita di televisori di una industria<br />

elettronica)<br />

- Gestione patrimoniale o atipica: interessa i ricavi e i costi estranei all’attività caratteristica (per<br />

es. gli affitti e i costi di immobili civili di un’industria elettronica)<br />

- Gestione finanziaria: include i costi e i ricavi derivanti da prestiti e da investimenti di<br />

temporanee eccedenze di liquidità<br />

- Gestione straordinaria: comprende i ricavi e i costi derivanti da eventi eccezionali e non<br />

ricorrenti ( ad es.: inquinamento ambientale per rottura di una tubazione di trasporto di reflui<br />

industriali; erogazione di in contributo in conto capitale da parte dello Stato)<br />

81


Infatti, non c’è una netta separazione fra gestione caratteristica e quella non tipica; inoltre il<br />

concetto di gestione straordinaria non risponde a quello tradizionale.<br />

A parte questi rilievi, il conto economico recepito dal legislatore italiano è in grado di fornire<br />

una più ampia informativa rispetto a quello vigente fino al 31/12/1992.<br />

Ne segue che un’eventuale riclassifìcazione, operata per una più approfondita analisi di gestione,<br />

risulterebbe più agevole.<br />

5.5 La nota integrativa<br />

II terzo documento che costituisce il bilancio d’esercizio, unitamente allo Stato Patrimoniale e al<br />

Conto Economico, è la nota integrativa il cui contenuto fondamentale è stabilito dall’ari. 2427 c.c.,<br />

ma della quale anche gli art. 2423, 2423bis, 2424 e 2426 precisano alcune indicazioni che da essa<br />

devono emergere.<br />

L’ordinamento giuridico attribuisce un ruolo di rilievo alla nota integrativa che è definita essere<br />

parte integrante del bilancio stesso. La sua funzione è quella di consentire la comprensione dei dati<br />

esposti nei prospetti numerici del bilancio attraverso analisi descrittive, esplicative e di dettaglio<br />

delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Il DLgs n. 127/91 definisce il seguente<br />

contenuto minimo della nota integrativa al bilancio:<br />

a) criteri di valutazione applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e<br />

nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;<br />

b) ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del<br />

passivo;<br />

c) composizione e criteri di iscrizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di<br />

ricerca, di sviluppo e di pubblicità".<br />

d) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per<br />

interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione,<br />

la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la<br />

quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;<br />

e) distintamente per ciascuna voce, ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a<br />

cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della<br />

natura delle garanzie;<br />

f) composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri fondii" dello stato patrimoniale,<br />

quando il loro ammontare è significativo; nonchè la composizione della voce "altre riserve";<br />

g) ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato<br />

patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;<br />

h) importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;<br />

i) suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo<br />

aree geografiche (se significativa);<br />

l) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15) c.c., diversi dai<br />

dividendi;<br />

m) suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso<br />

banche ed altri;<br />

n) composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" (quando il loro ammontare<br />

è significativo);<br />

o) numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti;<br />

p) cumulativamente per ciascuna categoria, ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e<br />

ai sindaci;<br />

q) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore<br />

nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;<br />

82


) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori emessi dalle società,<br />

specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.<br />

Nella nota integrativa, inoltre, devono essere indicate le eventuali deroghe al principio di<br />

costanza dei criteri di valutazone (art. 2423 bis c.c.), l’eventuale appartenenza di un elemento<br />

dell’attivo o del passivo, iscritto in un’unica voce dello stato patrimoniale, a più voci dello stesso<br />

stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), le ragioni dell’iscrizione in bilancio delle partecipazioni a un<br />

valore superiore a quello ottenibile con il metodo del patrimonio netto, la motivazione di un<br />

eventuale ammortamento dell’ avviamento per un periodo più lungo di cinque anni, la differenza fra<br />

valore corrente dei beni fungibili e valore ottenuto applicando i metodi della media ponderata dei<br />

costi, LIFO o FIFO (art. 2426 c.c.).<br />

Numerose informazioni sono altresì richieste in nota integrativa per coordinare la disciplina<br />

bilancistica con gli istituti introdotti dalla riforma societaria d.lgs 6/2003.<br />

5.6 Iter di approvazione del Bilancio dopo la riforma del diritto societario.<br />

Altri documenti a corredo del progetto di bilancio.<br />

Le modifiche e le innovazioni apportate dalla riforma del diritto societario, attuata con il D.Lgs.<br />

17 gennaio 2003, n. 6, comportano la necessità di esaminare di seguito gli adempimenti societari e<br />

i termini per la approvazione del bilancio di esercizio. Gli aspetti della riforma che qui rilevano<br />

sono i seguenti:<br />

• l’introduzione di nuovi sistemi di governance 40 nelle società per azioni;<br />

• la modifica della disciplina riguardante il controllo contabile;<br />

• la nuova formulazione della disposizione che consente, in presenza di particolari esigenze, di<br />

differire l’approvazione del bilancio.<br />

5.6.1 Nuovi modelli di governance nelle società per azioni<br />

Il codice civile post riforma prevede, per le società per azioni, tre diversi modelli di<br />

governance:<br />

1. il sistema «ordinario» (artt. 2380-bis e segg., cod. civ.), altresì definito «tradizio-nale» o<br />

«latino», fondato sull’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di<br />

amministrazione) e sul collegio sindacale;<br />

2. il sistema dualistico (artt. 2409-octies e segg., cod. civ.), di derivazione tedesca, che prevede il<br />

consiglio di gestione ed il consiglio di sorveglianza;<br />

3. il sistema monistico (artt. 2409-sexiesdecies e segg., cod. civ.), di ispirazione anglosassone, i<br />

cui organi sono il consiglio di amministrazione ed il comitato per il controllo della gestione,<br />

costituito al suo interno.<br />

1. SISTEMA ORDINARIO: in base all’art. 2380, comma 1, se lo statuto non dispone diversamente,<br />

si applica il sistema ordinario, l’unico già contemplato dal codice civile ante riforma.<br />

Al consiglio di amministrazione (o all’amministratore unico), nominato dall’assemblea<br />

ordinaria dei soci, spetta la gestione della società e, tra l’altro, il compito di predisporre il progetto<br />

di bilancio (corredato della relazione sulla gestione), la cui approvazione avviene ad opera dell’<br />

assemblea dei soci.<br />

40 Governo, amministrazione. Con la locuzione inglese corporate governance si fa riferimento al governo dell’ impresa cioè agli<br />

organi della stessa e alle relazioni che intervengono tra gli stessi (ripartizione dei compiti, as-sunzione delle responsabilità, esercizio<br />

reale del potere di prendere decisioni).<br />

83


Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi<br />

di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’ assetto organizzativo, amministrativo<br />

e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.<br />

A tale organo, dopo la riforma, non spetta più il controllo contabile, ora affidato ad un<br />

revisore esterno (o ad una società di revisione); con diversa disposizione statutaria è tuttavia<br />

consentito, solo per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non<br />

siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, di affidare il controllo contabile al collegio<br />

sindacale, a condizione che tutti e tre i membri dello stesso siano iscritti nel registro dei revisori<br />

istituito presso il Ministero della giustizia.<br />

Approvazione del Bilancio nel Sistema Ordinario Fig. <strong>III</strong>.41<br />

ITER TEMPISTICA 41<br />

Predisposizione del progetto di bilancio Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata<br />

corredato dalla relazione sulla gestione l'assemblea.<br />

da parte del consiglio di amministrazione Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />

(o dell’amministratore unico). differimento.<br />

Comunicazione al collegio sindacale ed al Almeno 30 giorni prima del termine fissato per<br />

soggetto incaricato del controllo contabile, l'assemblea.<br />

se diverso dal collegio sindacale. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />

differimento.<br />

Relazione del collegio sindacale. Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea<br />

Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />

differimento.<br />

Relazione del soggetto incaricato del controllo Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.<br />

contabile. Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />

differimento.<br />

Deposito presso la sede della società del bi- Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.<br />

lancio unitamente a: Termine massimo: 14 aprile, 13 giugno in caso di<br />

- copie integrali dell'ultimo bilancio delle differimento.<br />

società controllate .<br />

- prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />

dell'ultimo bilancio delle società collegate<br />

- relazione degli amministratori sulla gestione<br />

- relazione del collegio sindacale<br />

- relazione del soggetto deputato al controllo<br />

contabile, se diverso dal collegio sindacale.<br />

Convocazione dell'assemblea per l'approva- Nei 120 giorni, 180 giorni in caso di differimento<br />

zione del bilancio d'esercizio. dalla chiusura dell'esercizio.<br />

Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di<br />

differimento.<br />

Deposito presso il Registro delle imprese di: Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di appro-<br />

- copia del bilancio approvato vazione del bilancio.<br />

- copia della relazione degli amministratori<br />

sulla gestione<br />

- copia della relazione del collegio sindacale<br />

- copia della relazione del soggetto deputato<br />

al controllo contabile 42 (se esistente)<br />

41<br />

I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; negli anni bisestili tutte le sca-denze devono essere<br />

anticipate di un giorno.<br />

42<br />

L’art. 2435 dispone che entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt.<br />

2428 e 2429 e del verbale di approvazione dell’assemblea e del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata a cura degli<br />

84


- copia del verbale di approvazione dell'as-<br />

semblea<br />

- elenco dei soci.<br />

2. SISTEMA DUALISTICO: nel sistema dualistico l’amministrazione della società e la<br />

predisposizione del progetto di bilancio spettano al consiglio di gestione, composto da un numero di<br />

membri non inferiore a due e nominato dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza,<br />

riunisce in sé alcune attribuzioni che nel sistema ordinario sono proprie in parte dell’assemblea dei<br />

soci, come la nomina dei componenti dell’organo amministrativo e l’approvazione del bilancio<br />

d’esercizio (art. 2409-terdecies, comma 1, lett. b), e in parte del collegio sindacale, come il controllo<br />

di legalità, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto<br />

organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2409-terdecies, comma 1, lett. c.).<br />

A tale organo spetta altresì, ex art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f), la redazione di una<br />

relazione allìassemblea, almeno una volta all’anno, sull’attività di vigilanza svolta e sui fatti<br />

censurabili rilevati; in tale relazione è altresì opportuno che sia data informazione dell’avvenuta<br />

approvazione del bilancio di esercizio, nonché del parere sulla destinazione del risultato di esercizio<br />

proposta dal consiglio di gestione e sottoposta all’approvazione dell’assemblea. In considerazione<br />

della natura di tale relazione, che non prevede l’espressione di un’opinione sul bilancio, appare<br />

ragionevole ritenere che la stessa non sia soggetta agli obblighi di pubblicità presso il registro delle<br />

imprese previsti dall’ari. 2435.<br />

Nel sistema dualistico l’assemblea ha come compiti principali la nomina del consiglio di<br />

sorveglianza, dell'organo di controllo contabile e la delibera sulla distribuzione degli utili risultanti<br />

dal bilancio.<br />

Il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile (o ad una società di revisione) che,<br />

nell'ambito del procedimento di formazione del bilancio, deve redigere una relazione avente ad<br />

oggetto un giudizio di merito sulla chiarezza del bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in<br />

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della<br />

società, in conformità alle norme civilistiche. Gli adempimenti che i diversi organi societari sono<br />

tenuti a rispettare per l’approvazione del bilancio di esercizio nel sistema dualistico sono riassunti<br />

nella Fig. <strong>III</strong>.42.<br />

Approvazione del Bilancio nel Sistema Dualistico Fig. <strong>III</strong>.42<br />

ITER TEMPISTICA 43<br />

Predisposizione del progetto di bilancio Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata<br />

corredato dalla relazione sulla gestione la riunione del consiglio di sorveglianza.<br />

da parte del consiglio di gestione. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />

differimento.<br />

Comunicazione al soggetto incaricato del Almeno 30 giorni prima del termine fissato per<br />

controllo contabile. il consiglio di sorveglianza.<br />

Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />

Differimento.<br />

Relazione del soggetto incaricato del Almeno 15 giorni prima della data della riunione del controllo<br />

contabile. del consiglio di sorveglianza.<br />

Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />

Differimento.<br />

amministratori presso il registro delle imprese. Le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 sono la relazione sulla gestione e la<br />

relazione dei sindaci; nell’art. 2429 viene citata, inoltre, la analoga relazione predisposta sulla gestione dal soggetto incaricato del<br />

controllo contabile, per cui anche tale relazione è soggetta a deposito presso il registro delle imprese.<br />

43<br />

I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; negli anni bisestili tutte le sca-denze devono essere<br />

anticipate di un giorno.<br />

85


Deposito presso la sede della società del bi- Almeno 15 giorni prima della data della riunione lancio unitamente<br />

a: del consiglio di sorveglianza.<br />

- copie integrali dell'ultimo bilancio delle Termine massimo: 14 aprile, 13 giugno in caso di<br />

società controllate differimento.<br />

- prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />

dell'ultimo bilancio delle società collegate<br />

- relazione del consiglio di gestione<br />

- relazione del soggetto deputato al controllo<br />

contabile.<br />

Convocazione del consiglio di sorveglianza Nei 120 giorni, 180 giorni in caso di differimento<br />

per l’approvazione del bilancio d'esercizio e dalla chiusura dell'esercizio.<br />

dell’assemblea per la delibera sulla destina- Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di<br />

zione del risultato. differimento.<br />

Deposito presso il Registro delle imprese di: Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di appro-<br />

- copia del bilancio approvato vazione del bilancio.<br />

- copia della relazione del consiglio di gestione<br />

- copia della relazione del soggetto deputato<br />

al controllo contabile<br />

- copia del verbale di approvazione del consi-<br />

glio di sorveglianza<br />

- elenco dei soci.<br />

3. SISTEMA MONISTICO: nel sistema monistico l’amministrazione della società e la<br />

predisposizione del progetto di bilancio spettano al consiglio di amministrazione, organo<br />

necessariamente collegiale, di nomina assembleare. Il comitato per il controllo sulla gestione,<br />

costituito all’interno del consiglio di amministrazione, ha compiti di vigilanza sull’adeguatezza<br />

della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e<br />

contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.<br />

Il comitato per il controllo sulla gestione parrebbe dover redigere, a beneficio dell’ assemblea,<br />

una relazione al bilancio analoga a quella che, nel sistema ordinario, è predisposta dal collegio<br />

sindacale; ciò non è espressamente previsto dalla legge, ma è desumibile dal generale rinvio operato<br />

dall’art. 223-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche in considerazione del<br />

fatto che tale organo, benché interno al consiglio di amministrazione, sembra avere una sua separata<br />

ed autonoma responsabilità nel processo di formazione del bilancio. In considerazione della natura<br />

di tale relazione, che prevede l’espressione di un’opinione sul bilancio, la stessa è soggetta agli<br />

obblighi di pubblicità presso il Registro delle imprese previsti dall’art. 2435. L’assemblea dei soci<br />

ha, nel sistema monistico, i compiti di nomina dell’orga-no amministrativo e di approvazione del<br />

bilancio.<br />

Come nel sistema dualistico, anche nel sistema monistico il controllo contabile è affidato ad un<br />

revisore contabile (o ad una società di revisione) che deve redigere una relazione avente ad oggetto<br />

un giudizio di merito sulla chiarezza del bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in modo<br />

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, in<br />

conformità alle norme civilistiche.<br />

Gli adempimenti che i diversi organi societari sono tenuti a rispettare per l’approvazione del<br />

bilancio di esercizio nel sistema monistico sono riassunti nella Fig. <strong>III</strong>.43.<br />

86


Approvazione del Bilancio nel Sistema Monistico Fig. <strong>III</strong>.43<br />

ITER TEMPISTICA 44<br />

Predisposizione del progetto di bilancio Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata<br />

corredato dalla relazione sulla gestione l’assemblea.<br />

da parte del consiglio di amministrazione. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />

differimento.<br />

Comunicazione al comitato di controllo Almeno 30 giorni prima del termine fissato per<br />

sulla gestione e al soggetto incaricato del l’assemblea.<br />

controllo contabile. Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di<br />

differimento.<br />

Relazione del comitato di controllo sulla Almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea<br />

gestione. Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />

differimento.<br />

Relazione del soggetto incaricato del Almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. del controllo<br />

contabile. Termine massimo: 14 aprile; 13 giugno in caso di<br />

differimento.<br />

Deposito presso la sede della società del bi- Almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. lancio unitamente<br />

a: Termine massimo: 14 aprile, 13 giugno in caso di<br />

- copie integrali dell'ultimo bilancio delle differimento.<br />

società controllate<br />

- prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />

dell'ultimo bilancio delle società collegate<br />

- relazione degli amministratori<br />

- relazione del comitato di controllo sulla<br />

gestione<br />

- relazione del soggetto deputato al controllo<br />

contabile.<br />

Convocazione dell'assemblea per l'approva- Nei 120 giorni, 180 giorni in caso di differimento<br />

zione del bilancio d'esercizio. dalla chiusura dell'esercizio.<br />

Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di<br />

differimento.<br />

Deposito presso il Registro delle imprese di: Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di appro-<br />

- copia del bilancio approvato vazione del bilancio.<br />

- copia della relazione degli amministratori<br />

sulla gestione<br />

- copia della relazione del collegio sindacale<br />

- copia della relazione del soggetto deputato<br />

al controllo contabile<br />

- copia del verbale di approvazione dell'as-<br />

semblea<br />

- elenco dei soci.<br />

5.7 II bilancio in forma abbreviata<br />

L’art. 2435 bis, introdotto nel codice civile dald.lgs. 17/4/1991, n. 127, prevede altresì la<br />

redazione del bilancio in forma abbreviata, al fine di semplificare gli obblighi di resocontazione<br />

(pur mantenendo un adeguato livello di informazione) per le imprese di piccole dimensioni. Il<br />

suddetto articolo del c.c. definisce l’ambito di applicazione di tali esemplificazioni, nonché i limiti e<br />

le condizioni.<br />

44<br />

I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; negli anni bisestili tutte le sca-denze devono essere<br />

anticipate di un giorno.<br />

87


La semplificazione del bilancio in forma abbreviata, dettato dal d.lgs. 127/91, consiste nella<br />

possibilità di redigere uno stato patrimoniale con le voci raggruppate, mentre per il conto economico<br />

non prevede alcuna semplificazione.<br />

La successiva riforma societaria (d.lgs. 6/2003) ha introdotto alcune ulteriori aggregazioni delle<br />

voci di stato patrimoniale e ha esteso tale possibilità anche a quelle del conto economico, sulla base<br />

delle disposizioni della legge delega della riforma (L. 366/2001) che disponeva di “ampliare le<br />

ipotesi in cui è ammesso il ricorso a uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto<br />

economico semplificato”.<br />

Per contro, si osserva che nonostante le ulteriori semplificazioni introdotte dalla riforma<br />

societaria a partire dal 2004, la redazione del bilancio in forma abbreviata sarà più pesante rispetto<br />

al passato. Si sottolinea soltanto la maggiore attenzione che si deve prestare nei confronti delle<br />

interferenze fiscali e della fiscalità differita, nonché delle nuove informazioni da inserire in nota<br />

integrativa, dalle quali non si possono esimere nemmeno coloro che redigono il bilancio in forma<br />

abbreviata.<br />

Accorre aggiungere, inoltre, che le imprese autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata<br />

sono escluse dall’applicazione degli Ias/Ifrs 45 , secondo il cosiddetto “decreto Ias” ( È stato<br />

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66, il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005,<br />

n. 38 che, in attuazione dell'art. 25 della Legge comunitaria 2003 -Legge n. 306/2003-, disciplina il<br />

passaggio ai principi contabili internazionali) 46 .<br />

Come sopra detto, la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce un’agevolazione<br />

concessa alle società di "piccole dimensioni". Si intendono tali quelle che per due esercizi<br />

consecutivi, ovvero nel primo esercizio di vita (qualora siano di nuova costituzione), non abbiano<br />

superato due dei seguenti limiti:<br />

• totale dell'attivo 3,125 milioni di euro;<br />

• ricavi delle vendite e prestazioni 6,250 milioni di euro;<br />

• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.<br />

Con queste condizioni la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce, comunque, una<br />

facoltà e non un obbligo per le società. Dunque, pur rientrando nei limiti sopra indicati, una società<br />

può sempre redigere il bilancio secondo lo schema ordinario. L’obbligo del bilancio ordinario si<br />

realizza, al contrario, nel caso in cui per due esercizi consecutivi si realizza il superamento di due<br />

dei limiti sopra menzionati (articolo 2435-bis, comma sette, del codice civile).<br />

In sintesi: redigere lo stato patrimoniale secondo le regole del bilancio in forma abbreviata significa<br />

non fornire all’esterno tutte le informazioni che le voci espresse con numeri arabi danno agli altri<br />

bilanci. Va ricordato che, secondo l’articolo 2427, punto 4, nella nota integrativa vanno esposte le<br />

variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.<br />

In particolare, la norma richiede la movimentazione dei conti che costituiscono il patrimonio,<br />

nonché relativamente ai fondi in generale ed al Tfr (in particolare, i valori che hanno concorso alla<br />

loro formazione ed alla loro utilizzazione). In pratica, debbono essere date le informazioni sul conto<br />

di contabilità la cui movimentazione è quella illustrata dallo schema sopra illustrato.<br />

Poiché tutte le informazioni salvo quelle particolari, riguardano le voci contrassegnate da lettere<br />

maiuscole e numeri romani, il bilancio risulta un’aggregazione di grossi numeri, non assistiti da<br />

un’efficace informazione della nota integrativa. Come si nota, è palese la sproporzione di<br />

informazione tra il patrimonio netto e le altre voci, con una "testa" enorme (il patrimonio netto) e un<br />

corpo esile (tutto il resto del bilancio).<br />

45<br />

Vecchia denominazione: Ias, acronimo di International Accounting Standards. Nuova denominazione: Ifrs, acronimo di International<br />

Financial Reporting Standards.<br />

46<br />

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2005 l'applicazione degli IAS è obbligatoria solo per la redazione dei bilanci consolidati di<br />

società quotate, banche e assicurazioni, mentre è consentita per la redazione dei bilanci individuali e delle società diverse da quelle<br />

citate.<br />

88


Evoluzioni future: si deve considerare che lo Iasb 47 sta approntando da tempo un progetto<br />

concernente il sistema contabile delle small and medium entity. Tale progetto è finalizzato a<br />

individuare un diverso percorso di sviluppo per la contabilità delle entità più piccole, che proprio in<br />

ragione delle loro dimensioni, dovrebbero utilizzare nel futuro, laddove ritenuto opportuno, diversi<br />

criteri di misurazione ed esposizione delle poste.<br />

Lo Iasb individua nel concetto di public accountability -ossia di interessi pubblici coinvolti per<br />

mezzo della propria attività- il principale criterio di classificazione tra Sme 48 e «grandi» entità».<br />

Nel corso del 2004, è stato emesso un Position paper 49 sull’argomento e nel 2005 dovrebbero<br />

essere pubblicate le prime bozze relative alla definizione di un sistema contabile semplificato e<br />

differenziato, appunto destinato esclusivamente alle Sme.<br />

6. AFFIDAB<strong>IL</strong>ITÀ DEL B<strong>IL</strong>ANCIO E SCHEMI INTERPRETATIVI<br />

6.1 Prudenza e imprudenza nelle valutazoni di bilancio.<br />

II bilancio d’esercizio, attraverso il conto economico e lo stato patrimoniale, mostra risultati<br />

che, solo in parte, sono collegati alla gestione passata (bilancio come rendiconto). La determinazione<br />

del risultato economico e, quindi, anche del patrimonio netto si fonda anche su valutazioni<br />

soggettive.<br />

Infatti, buona parte dei valori contenuti nel bilancio riguarda eventi successivi alla fine<br />

dell’esercizio e si fonda su prospettive e accadimenti riguardanti l’attività futura. Si pensi, per<br />

esempio, ai fondi spese, ai fondi rischi, alla valutazione delle rimanenze destinate alla futura<br />

vendita.<br />

Il bilancio, dunque, rappresenta anche un insieme di valori collegati alla futura gestione; e non<br />

potrebbe essere diversamente, in quanto i singoli periodi amministrativi (esercizi) rappresentano le<br />

parti in cui è stata convenzionalmente suddivisa l’intera vita dell’azienda che di fatto si svolge<br />

senza soluzioni di continuità dal momento della sua costituzione sino alla fine.<br />

Ne segue che dal processo di valutazione può scaturire un reddito più o meno elevato che, non<br />

sempre, può dirsi corretto.<br />

La conoscenza dei criteri di valutazione, applicati secondo i principi della competenza e<br />

prudenza, costituisce un presupposto fondamentale per esprimere un giudizio sulla situazione<br />

patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa. Attraverso manovre o politiche di bilancio è<br />

possibile alterare il risultato economico.<br />

Per questo è necessario tenere presente che, tramite una sopravvalutazione delle attività e una<br />

sottovalutazione delle passività, si produce il fenomeno del cosiddetto annacquamento del<br />

capitale: così, per esempio, se stimiamo le rimanenze al prezzo di vendita, invece che al costo,<br />

determiniamo nel conto economico un maggiore utile e di conseguenza un più elevato patrimonio<br />

netto. La stessa cosa dicasi di una insufficiente stima dei debiti da pagare in futuro (debiti per<br />

imposte, debiti per trattamento di fine rapporto).<br />

La redazione di un bilancio con queste modalità denota sicuramente un comportamento<br />

imprudente collegabile a una squilibrata situazione economica e finanziaria dell’impresa (si guadagna<br />

poco o addirittura si perde e si ha necessità di nuovi finanziamenti).<br />

Viceversa, attraverso una sottostima delle attività e una sovrastima delle passività si determina il<br />

fenomeno dell’autofinanziamento occulto (legittimo o meno).<br />

Così, per esempio, se valutiamo le rimanenze di prodotti e semilavorati al costo LIFO (Last In<br />

First Out) in regime di costi crescenti, si ottiene il valore più basso, generando una riserva occulta<br />

47<br />

Acromino di International Accounting Satndards Board.<br />

48<br />

Small and medium entity.<br />

49<br />

Documento di inquadramento che fa il punto sulle problematiche realtive a un determinato argomento.<br />

89


nel patrimonio dell’impresa attraverso la determinazione di un ricavo inferiore e, quindi, di un<br />

minor utile. Analogamente se attribuisco al conto economico costì che non sono probabili ma<br />

remoti (es. accantonando quote di Tfr in relazione ai nuovi contratti che si stipuleranno fra due<br />

anni); oppure se si determinano quote di ammortamento più elevate del necessario.<br />

In tutte le precedenti ipotesi si evidenzia nel bilancio un minore utile e di conseguenza un<br />

patrimonio netto più piccolo.<br />

Tale comportamento denota, in genere, un’impresa che guadagna e che vuole risparmiare<br />

imposte.<br />

I criteri di valutazione fiscali, molto spesso seguiti nella redazione del bilancio dalle piccole e<br />

medie imprese, dovrebbero essere utilizzati solo in sede della dichiarazione dei redditi.Si è già<br />

indicato come una delle modifiche più significative intro-dotte dalla recente riforma societaria sia<br />

costituita dall’eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio di esercizio, con l’obbligo di<br />

disinquinamento dello stesso dalle interferenze fiscali pregresse.<br />

I predetti principi fiscali, contenuti nel testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), identificano i<br />

costi deducibili e i ricavi imponibili con lo scopo di delimitare il reddito da sottoporre a tassazione<br />

(reddito fiscale).<br />

Mai può essere delegata a essi la funzione di rappresentare la situazione patrimomiale<br />

economica e finanziaria dell'impresa in funzionamento.<br />

A parte questa ultima considerazione, ciò che sempre interessa capire è il soggetto che sta di<br />

fronte al fine di valutarne l’affidabilità.<br />

Per fare ciò, occorre studiare il suo comportamento nella redazione del bilancio, in modo da<br />

stabilire se trattasi di un soggetto prudente, imprudente o più che prudente.<br />

A scopo esemplificativo si presenta la seguente tabella che, in relazione alla valutazione delle<br />

varie poste di bilancio, tende a rappresentare una situazione patrimoniale economica e finanziaria<br />

più o meno corretta (Fig.<strong>III</strong>.51).<br />

La tabella identifica un tipo di valutazione prudente, imprudente o superprudente.<br />

Poste Valutazione Valutazione Valutazione<br />

di bilancio imprudente prudente superprudente<br />

IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI<br />

1) Immobilizzazioni nette<br />

materiali<br />

1a) Ammortamento Ripartire il costo sostenuto Ripartire il costo sostenuto Ripartire il costo sostenu-<br />

in un periodo di tempo per la durta di utilizzazione to in un periodo di tempo<br />

maggiore della durata di economica (periodo normale minore della durata di<br />

utilizzaz. economica di ammortamento) utilizzaz. economica<br />

1b) Rivalutazione<br />

monetaria:<br />

- Obbligatoria No (mai imprudente) No (mai prudente) No (mai superprudente)<br />

- Facoltativa (c.c.) Sì (sempre imprudente) No (mai prudente) No (mai superprudente)<br />

1c) Capitalizzazione Capitalizzare costi che non Capitalizzare costi per Capitalizzare costi per<br />

di oneri (es. costru- hanno utilità futura on per i soli beni che avranno importi inferiori rispetto<br />

zioni in economia) o per valutazioni maggiori utilità futura a quelli che avranno<br />

di quella di mercato utilità futura<br />

1d) Manutenzioni Capitalizzare la Attribuire la manutenzione Non si capitalizza alcun-<br />

manutenzione ordinaria di esercizio al conto econo- ché<br />

mico: Capitalizzare solo co-<br />

sti che consentono l’allunga-<br />

mento della vita utile o l’au-<br />

mento della capacità produt-<br />

tiva del bene.<br />

le) Capitalizzazione Capitalizza interessi inte- Capitalizza solo gli interessi Non capitalizza interessi<br />

interessi passivi ressi passivi oltre quelli di di finanziamento fino alla da- passivi<br />

di normale prudenza. ta di entrata in funzionamento<br />

90<br />

Fig. <strong>III</strong>.44


2 Immobilizzazioni immateriali - costi pluriennali (spese impianto, spese studi e ricerche, ecc.)<br />

2a) Ammortamento Amm.to in un tempo > Amm.to in base alla Amm.to in un periodo di<br />

della durata di utilizza- durata di utilizzazione tempo < della durata di<br />

zione economica economica utilizzazione economica<br />

2b) Capitalizzazione Capitalizzare tutte le Capitalizzare solo le spese Attribuire al c.e. tutte le<br />

(es. di studi e ricerche) spese che hanno realizzato un spese<br />

prodotto i cui ricavi permet-<br />

teranno il recupero delle spese<br />

2 bis) Immobilizzazioni Immateriali - beni immateriali (brevetti, invenzioni, industriali, ecc.)<br />

Si applica quanto detto ai punti 1a, b, lc<br />

3) Immobilizzazioni finanziarie<br />

3a) Partecipazioni Iscrizione al costo Iscrizione al costo Iscrizione al costo<br />

d'acquisto senza riduzione d'acquisto con riduzione d'acquisto inferiore al<br />

delle perdite subite dalla sistematica delle perdite patrimonio netto<br />

partecipata subite dalla partecipata Costo < patrimonio netto<br />

Costo > patrimonio netto<br />

ATTIVO CIRCOLANTE<br />

4) Rimanenze finali Iscrizione al prezzo di Iscrizione secondo la Iscrizione a LIFO con<br />

vendita configurazioni di costo indicazione della riserva<br />

effettivi di acquisti Lifo (= costo attuale -<br />

- costo medio annuale costo vecchio) precisando<br />

- costo specifico in ogni anno di quanto<br />

- ultimo costo sostenuto si è ridotta o incrementata<br />

(Fifo)<br />

4 bis) Lavori in corso Rileva le rimanenze Valutazione in base allo Nella valutazione si tiene<br />

su ordinazione finali senza tener conto stato d’avanzamento lavori conto di riserve per rischi<br />

di oneri di manutenzione per i corrispettivi pattuiti contrattuali eccedenti la<br />

e rischi contrattuali al netto di riserve per normale prudenza<br />

garanzie contrattuali<br />

5) Crediti commerciali Non riportare il valore Sono indicati per il loro Sono indicati a un valore<br />

nominale al valore di vero valore di presunto di presunto realizzo più<br />

presunto realizzo (il fondo realizzo (il fondo svalu- ridotto di quello reale (il<br />

svalutazione crediti è sot- tazione crediti risulta fondo svalutazione crediti<br />

tostimato in base alle nor- adeguato) è sopravvalutato per fini<br />

me fiscali) fiscali) Es.: aziende che<br />

lavorano per lo stato o al-<br />

tri enti pubblici.<br />

5a) Crediti in contenzioso Sono iscritti pur nella con- Non risultano iscritti Non risultano iscritti come<br />

sapevolezza della loro ine- come crediti crediti<br />

esigibilità (in realtà si<br />

tratta di perdite<br />

5b) Crediti (e debiti) Non viene rilevata la per- Viene rilevata la perdita Come nella valutazione in valuta<br />

dita su cambi maturata e netta di cambio misurata precedente<br />

rinviata all'esercizio dell' da un fondo adeguamento<br />

incasso o pagamento crediti e debiti in moneta<br />

estera. Non viene rilevato<br />

l’utile su cambi maturato.<br />

6) Cassa assegni, valute, c/c bancari attivi (crediti v/banche con la presenza di assegni di terzi)<br />

Sono indicati peril loro Sono indicati per il loro ___<br />

valore nominale valore di presunto realizzo<br />

7) Debiti v/fornitori, v/finanziatori, per Tfr, per imposte<br />

Sono iscritti solo quelli Sono iscritti quelli certi Si iscrivono anche i<br />

certi e quelli probabili (ragio- debiti il cui grado di<br />

nevolmente prevedibili) esigibilità è remoto.<br />

91


È ovvio che la valutazione prudente è quella che dovrebbe ispirare tutti gli operatori economici e<br />

che conduce alla formazione di un bilancio corretto e veritiero.<br />

In questo senso essa rappresenta uno strumento che tende a estrinsecare ai terzi la reale situazione<br />

economico finanziaria e patrimoniale.<br />

Viceversa, le valutazioni imprudenti e superprudenti sono ispirate da scopi opposti. Le prime<br />

nascono dalla necessità di annacquare i valori di bilancio per nascondere perdite e trovare, quindi,<br />

nuovi mezzi finanziari per sopravvivere; le seconde servono per occultare utili e per risparmiare<br />

imposte sfruttando agevolazioni fiscali.<br />

Per le completezza si sottolinea che il cambiamento di principio contabile è ammesso solo<br />

se validamente motivato e se effettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e<br />

delle operazioni d’impresa.<br />

- Oltre ai cambiamenti dei principi contabili si possono avere i cambiamenti di stima contabile<br />

che sono la necessaria conseguenza della incessante acquisizione di maggiori e/o ulteriori<br />

informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la<br />

stima originaria. Tali rettifiche rientrano nel normale procedimento di formazione di stima e<br />

non costituiscono correzioni di errori precedenti e neppure comportano l’evidenza di elementi<br />

straordinari di reddito.<br />

Nella nota integrativa devono essere motivate le ragioni del cambiamento, deve essere fornito<br />

l’effetto su patrimonio e conto economico, nonché l’incidenza fiscale.<br />

6.2 Le riclassificazioni di bilancio<br />

L’interpretazione letterale del bilancio d’esercizio, evidentemente, è da ritenere esaurita una<br />

volta esplicate le voci ricorrenti in esso contenute; ma la lettura di un bilancio implica, altresì, che<br />

l’obiettivo si possa spostare verso l’ottenimento di un’ informazione più completa rispetto a quella<br />

che la semplice interpretazione letterale può consentire.<br />

Allo scopo, assai utili sono le riclassifìcazioni di bilancio, che pur agendo non sul contenuto ma<br />

sulla struttura e sulla forma di rappresentazione dei prospetti di bilancio consentono di per sé, al di<br />

là di qualunque altra elaborazione successiva (es. calcolo di indici e altri indicatori di bilancio), di<br />

ottenere informazioni maggiormente significanti sulla struttura del patrimonio e sull’andamento<br />

economico della gestione d’impresa.<br />

Per quanto conceme lo stato patrimoniale, la riclassifìcazione più usuale, di solito, è effettuata<br />

in base a un criterio di natura finanziaria sia per le attività (il grado crescente di liquidità) sia per<br />

le passività (il grado crescente di esigibilità) (vedi Fig. <strong>III</strong>.45).<br />

Lo schema di riclassificazione dello stato patrimoniale oltre che a grado di liquidità/esigibilità<br />

crescente (dall’alto verso il basso) viene frequentemente formulato a grado di liquidità/esigibilità<br />

decrescente (sempre dall’alto verso il basso) così come indicato nello schema di Fig. <strong>III</strong>.46<br />

Le attività vengono solitamente iscritte al netto dei relativi fondi ammortamento e dei fondi rischi<br />

e svalutazione; ossia di tutti quei valori che, pur avendo diversa natura, rappresentano pur sempre<br />

valori rettificativi dell’attivo.<br />

Si ricorda che col termine di «passività consolidate» si intendono tutti i debiti a medio e lungo<br />

termine e, che con «passività correnti» si intendono quelli a breve termine.<br />

92


INVESTIMENTI (ATTIVITÁ) FONTI DI FINANZIAMENTO (PASSIVITÁ)<br />

│<br />

IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI(al netto dei fondi CAPITALE NETTO<br />

d’ammortamento) (O ATTIVITÀ FISSE) - Capitale sociale<br />

- Immobilizzazioni materiali - Fondi riserva<br />

- Immobilizzazioni immateriali - Utili/perdite eserc. precedenti<br />

- Immobilizzazioni finanziarie - Utile o perdita d’esercizio<br />

PASSIVITÁ CONSOLIDATE<br />

ATTIVO CIRCOLANTE al netto delle PASSIVITÁ CORRENTI<br />

voci rettificative)<br />

- Magazzino<br />

- Disponibilità finanziarie<br />

- Liquidità<br />

TOTALE INVESTIMENTI TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO<br />

Fig. <strong>III</strong>.45 Schema di riclassificazione a grado di liquidità/esigibilità crescente<br />

INVESTIMENTI (ATTIVITÁ) FONTI DI FINANZIAMENTO (PASSIVITÁ)<br />

Liquidità: - Debiti v/banche<br />

- Cassa/banche - Debiti v/fornitori<br />

Disponibilità finanziarie: - Debiti commer.i v/ controll./collegate<br />

- Titoli facilmente negoziabili - Ratei e Risconti passivi<br />

- (fondo svalutaz. Titoli) - Anticipi da clienti<br />

- Crediti v/clienti - Fondi rischi utilizzabili nei 12 mesi<br />

- Crediti comm. v/controll./collegate TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI<br />

- Altri crediti _______________________________________<br />

- (fondo svalutaz. Crediti) - Debiti commerciali pagabili oltre i 12 mesi<br />

- Ratei e Risconti attivi - Mutui e obbligazioni rimborsabili otre 12 mesi<br />

Magazzino: - Fondo T.F.R.<br />

- Scorte - Fondo spese future<br />

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI - Altri debiti a medio-lungo termine<br />

_____________________________ TOTALE PASSIVITÁ CONSOLIDATE<br />

- Immobilizzazioni materiali _______________________________________<br />

- (fondo ammort. immob. materiali) - Capitale sociale<br />

- Immobilizzazioni immateriali - Fondi riserva<br />

- (fondo ammort. immob. immateriali) - Utili/perdite eserc. precedenti<br />

- Immobilizzazioni finanziarie - Utile o perdita d’esercizio<br />

TOTALE ATTIVITÀ FISSE TOTALE PATRIMONIO NETTO<br />

TOTALE INVESTIMENTI TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO<br />

Fig. <strong>III</strong>.46 Schema di riclassificazione a grado di liquidità/esigibilità decrescente<br />

Ben più significative sono le riclassificazioni del conto economico in quanto, con esse, e<br />

possibile ricostruire il processo di formazione del reddito d’esercizio, sia esso utile o perdita,<br />

evidenziando in che modo le diverse sub-gestioni d’impresa hanno influenza sulla sua entità e sul<br />

suo segno.<br />

Quando si parla di sub-gestioni ci si riferisce a tutte quelle attività generatrici di costi e di ricavi<br />

ma che non sono solo l’attività tìpica e normale dell’impresa considerata, costituente la cosiddetta<br />

gestione caratteristica.<br />

Per esempio: in un’impresa che produce mobili, l’attività tipica è la produzione e commercializzazione<br />

di mobili (gestione caratteristica). Se questa impresa effettua anche operazioni di<br />

investimento in titoli o ha una gestione immobiliare, queste (gestioni extracaratteristiche)<br />

costituiscono delle attività atipiche non rientranti nell’og-getto proprio dell’impresa che è appunto<br />

la produzione di mobili.<br />

L’acquisizione e l’impiego, poi, di risorse finanziarie a loro volta generano costì e ricavi che<br />

costituiscono la gestione finanziaria.Vi possono essere anche durante l’esercizio fatti di natura<br />

straordinaria, collegati a costi e ricavi di più esercizi precedenti (es. plusvalenze, minusvalenze,<br />

93


insussistenze e sopravvenienze) che costituiscono la gestione straordinaria e, in ultimo, gli oneri<br />

connessi con il rispetto della normativa fiscale (in pratica il pagamento delle imposte sul reddito).<br />

Le sub-gestioni sopra evidenziate consentono di individuare delle «aree reddituali» entro il conto<br />

economico. A ciascuna area corrisponde un risultato economico parziale. La successione di risultati<br />

parziali corrispondenti ai diversi livelli gestionali sopra evidenziati consente di costruire uno<br />

schema in forma progressiva di conto economico, che con più facilità e immediatezza permette la<br />

comprensione del processo di formazione del reddito d’esercizio.<br />

Il reddito netto di bilancio, infatti, è l’ultimo livello ottenibile dalla somma algebrica dei diversi<br />

risultati economici delle sub-gestioni.<br />

Le configurazioni ottenibili del conto economico sono molteplici. Le più utilizzate comunque<br />

sono tre:<br />

- a costi e ricavi della produzione ottenuta:<br />

- a costi e ricavi della produzione venduta:<br />

- a valore aggiunto.<br />

La prima e la terza si limitano a fornire una serie di livelli di formazione del reddito attraverso uno<br />

schema di conto economico in cui sono individuate aree di stratificazione dei ricavi e dei costi<br />

d’esercizio, considerando però sempre i costi secondo la loro natura (acquisti di materie, costì del<br />

personale ecc.).<br />

Nella seconda, quella a costi e ricavi della produzione venduta, si ha anche una distinzione dei<br />

costi per funzione aziendale e, pertanto, la redazione di un conto economico con tale configurazione<br />

implica una preliminare operazione di suddivisione dei costì in base alla destinazione dei fattori<br />

produttivi che li generano all’interno dell’impresa.<br />

Solitamente, in un’azienda mercantile, si distinguono: funzione commerciale e funzione<br />

amministrativa; in un’azienda industriale invece: funzione industriale o produttiva, funzione<br />

amministrativa, funzione commerciale o di vendita.<br />

Su dette funzioni si distribuiscono i costi dei servizi, del personale, gli ammortamenti e gli<br />

accantonamenti per rischi su crediti.<br />

Riportiamo di seguito i tre suddetti schemi di riclassificazione del conto economico.<br />

1) SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE<br />

A COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE OTTENUTA<br />

Valore della produzione<br />

(-) Costo della produzione<br />

RISULTATO OPERATIVO<br />

(±) Risultato gestione extracaratteristica<br />

(±) Risultato gestione finanziaria<br />

RISULTATO GESTIONE CORRENTE OD ORDINARIA<br />

(±) Risultato gestione straordinaria<br />

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE<br />

(-) Imposte<br />

UT<strong>IL</strong>E (O PERDITA) <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />

Essendo:<br />

Valore della produzione = ricavi di vendita (al netto di resi e abbuoni) + costruzioni inteme (±)<br />

variazioni scorte di prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione.<br />

Costi della produzione = acquisti di materie prime, scorte di consumo, merci e im-ballaggi + spese<br />

per servizi + costi del personale + ammortamenti + accantonamenti per rischi (±) variazione scorte<br />

materie prime, scorte di consumo, merci e imballaggi.<br />

94


2) SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE<br />

A COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE VENDUTA<br />

Ricavi di vendita<br />

(-) Costo del venduto<br />

RISULTATO GESTIONE INDUSTRIALE O UT<strong>IL</strong>E LORDO INDUSTRIALE<br />

(-) Costi della funzione commerciale<br />

(-) Costi della funzione amministrativa<br />

RISULTATO OPERATIVO<br />

(±) Risultato gestione extracaratteristica<br />

(±) Risultato gestione finanziaria<br />

RISULTATO GESTIONE CORRENTE<br />

(±) Risultato della gestione straordinaria<br />

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE<br />

(-) Imposte<br />

UT<strong>IL</strong>E (O PERDITA) <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />

Essendo:<br />

Ricavi di vendita = ricavi al netto degli abbuoni e dei resi su vendite.<br />

Costo del venduto: esprime il costo dei fattori produttivi utilizzati per ottenere il prodotto/servizio<br />

posto dsul mercato ed è costituito dalla somma algebrica delle seguenti voci = rimanenze totali di<br />

magazzino iniziali + acquisti di materie, scorte di consumo e merci (al netto delle relative rettifiche)<br />

+ spese servizi industriali + costì del personale industriale + ammortamenti industriali + accantonamenti<br />

a fondi rischi e spese future - rimanenze totali di magazzino finali - costi capitalizzati.<br />

La suddivisione dei costi per funzione aziendale deve essere fatta in base a informazioni non<br />

ricavabili dal bilancio, ma da altre fonti (rilevazioni di vario genere sull’utilizzo degli impiantì,<br />

della forza lavoro e dei servizi) e può essere rappresentata in un prospetto del tipo:<br />

Funzioni<br />

Costi<br />

Industriale Commerciale Amministrativa<br />

Spese per servizi XX XX XX<br />

Costi del personale XX XX XX<br />

Ammortamenti XX XX XX<br />

Accantonamenti per rischi su crediti XX XX XX<br />

3) SCHEMA DI RICLASSIFICAZIONE<br />

A VALORE DELLA PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO<br />

Valore della produzione<br />

(-) Costo dei beni e dei servizi utilizzati<br />

VALORE AGGIUNTO<br />

(-) Costi del personale<br />

(-) Accantonamenti rischi su crediti e altri acc. collegati alla gestione caratteristica.<br />

(-) Ammortamenti<br />

RISULTATO OPERATIVO<br />

(±) Risultato gestione atìpica<br />

(±) Risultato pestione finanziaria<br />

RISULTATO GESTIONE CORRENTE<br />

(±) Risultato gestione straordinaria<br />

RISULTATO ECONOMICO ANTE IMPOSTE<br />

(-) Imposte<br />

UT<strong>IL</strong>E (O PERDITA) <strong>D'ESERCIZIO</strong><br />

95


Allorché si parla di valore aggiunto, ci si riferisce al plusvalore ottenuto attraverso il processo<br />

produttivo rispetto all’originario valore dei beni e servizi impiegati nella produzione.<br />

Esso è in pratica il frutto dell’attività di produzione, ossia rappresenta l’accrescimento di<br />

ricchezza da essa ottenibile.<br />

Valore aggiunto = Valore della produzione - Costo dei beni e servizi utilizzati.<br />

Costo dei beni e servizi utilizzati = acquisti di materie, scorte di consumo e merci + spese per<br />

servizi + incremento o decremento rimanenze di materie, scorte di consumo, merci.<br />

Come è possibile rilevare dalla configurazione in oggetto, il valore aggiunto viene ripartito tra:<br />

- i dipendenti, sotto forma di costo del personale;<br />

- i finanziatori esterni, sotto forma di interessi passivi;<br />

- lo stato, sotto forma di imposte;<br />

- i portatori di capitale di rischio (imprenditore, soci e azionisti a seconda della tipologia giuridica<br />

dell’impresa);<br />

- la parte restante serve a ricostruire il valore delle immobilizzazioni sotto forma di ammortamenti<br />

e per ciò che residua costituisce autofinanziamento in forma di ac-cantonamenti a riserva.<br />

Dovrebbe essere chiaro a questo punto della trattazione che non esiste uno schema di<br />

riclassificazione preferibile ad altri in termini assoluti, come anche che uno schema vale l’altro.<br />

Ognuno degli schemi di riclassificazione mette in evidenza alcuni aspetti del bilancio rispetto ad<br />

altri, per cui è opportuno, in funzione del tipo di informazioni economiche, finanziariee patrimoniali<br />

ricercate, effettuare più di una riclassificazione di bilancio secondo schemi differenti.<br />

L’uso delle riclassificazioni, sia per lo stato patrimoniale sia per il conto econo-mico, è tanto più<br />

utile e significativo quando viene effettuato con riferimento a bilanci di più esercizi, ottenendo così<br />

un bilancio a stati comparati che consente di seguire l’evoluzione nel tempo del valore delle singole<br />

voci di bilancio.<br />

Ciò costituisce il presupposto per una successiva e più approfondita analisi che può essere<br />

condotta con lìausilio degli indici di bilancio e con l’esame dei flussi finanziari. Queste metodiche,<br />

data la loro complessità, richiedono uno specifico studio che verrà affrontato nel Capitolo IV e che,<br />

comunque, implica la conoscenza delle nozioni che sono state già fornite fino a questo punto.<br />

Nel seguente Capitolo IV verranno esaminati i principali metodi di analisi dei bilanci riclassificati.<br />

7.3 Conclusioni<br />

L’evoluzione in tema di bilancio d’esercizio, a cui stiamo assistendo negli ultimi anni in ambito<br />

europeo e nazionale, è la conferma di quanto lo stesso rappresenti il punto nodale dell’informazione<br />

d’impresa.<br />

Quest'ultima, se da un lato può essere attivata utilizzando strumenti diversi da quello del bilancio,<br />

dall’altro trova, comunque, in esso il momento di sintesi e, ad un tempo, di completezza altrimenti<br />

difficilmente reperibile.<br />

96


APPENDICE AL <strong>CAPITOLO</strong> <strong>III</strong> – <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO<br />

APPENDICE <strong>III</strong>- A.1<br />

CODICE CIV<strong>IL</strong>E<br />

ARTICOLI CONCERNENTI <strong>IL</strong> B<strong>IL</strong>ANCIO (da 2423 a 2435-bis)<br />

POST RIFORMA D. LGS. 6/2003<br />

SEZIONE IX.<br />

DEL B<strong>IL</strong>ANCIO<br />

2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato<br />

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.<br />

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione<br />

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.<br />

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione<br />

veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessario allo scopo.<br />

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione<br />

veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga<br />

e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato<br />

economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in<br />

misura corrispondente al valore recuperato.<br />

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può<br />

essere redatta in migliaia di euro.<br />

2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti<br />

principi:<br />

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,<br />

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo conoiderato;<br />

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;<br />

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data<br />

dell'incasso o del pagamento;<br />

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di<br />

questo;<br />

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;<br />

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.<br />

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota<br />

integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e<br />

finanziaria e del risultato economico.<br />

2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). Salve le disposizioni di leggi speciali per le<br />

società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte<br />

separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.<br />

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce<br />

complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a<br />

causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la<br />

chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distin-tamente le voci oggetto di<br />

raggruppamento.<br />

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli<br />

articoli 2424 e 2425.<br />

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.<br />

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente<br />

dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono<br />

essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere<br />

segnalati e commentati nella nota integrativa.<br />

Sono vietati i compensi di partite.<br />

2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente<br />

schema.<br />

97


98<br />

ATTIVO:<br />

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.<br />

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:<br />

I - Immobilizzazioni immateriali:<br />

1) costi di impianto e di ampliamento;<br />

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;<br />

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;<br />

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;<br />

5) avviamento;<br />

6) immobilizzazioni in corso e acconti;<br />

7) altre.<br />

Totale.<br />

II - Immobilizzazioni materiali:<br />

1) terreni e fabbricati;<br />

2) impianti e macchinario;<br />

3) attrezzature industriali e commerciali;<br />

4) altri beni;<br />

5) immobilizzazioni in corso e acconti.<br />

Totale.<br />

IlI - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili<br />

entro l'esercizio successivo:<br />

1) partecipazioni in:<br />

a) imprese controllate;<br />

b) imprese collegate;<br />

c) imprese controllanti;<br />

d) altre imprese;<br />

2) crediti:<br />

a) verso imprese controllate;<br />

b) verso imprese collegate;<br />

c) verso controllanti;<br />

d) verso altri.<br />

3) altri titoli;<br />

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.<br />

Totale.<br />

Totale immobilizzazioni (B);<br />

C) Attivo circolante:<br />

I - Rimanenze:<br />

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;<br />

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;<br />

3) lavori in corso su ordinazione;<br />

4) prodotti finiti e merci;<br />

5) acconti.<br />

Totale<br />

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:<br />

1) verso clienti;<br />

2) verso imprese controllate;<br />

3) verso imprese collegate;<br />

4) verso controllanti;<br />

4-bis) crediti tributari<br />

4-ter) imposte anticipate<br />

5) verso altri.<br />

Totale<br />

<strong>III</strong> - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:<br />

1) partecipazioni in imprese controllate;<br />

2) partecipazioni in imprese collegate;<br />

3) partecipazioni in imprese controllanti;<br />

4) altre partecipazioni;<br />

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;<br />

6) altri titoli;<br />

Totale<br />

IV - Disponibilità liquide:<br />

1) depositi bancari e postali;


2) assegni;<br />

3) danaro e valori in cassa.<br />

Totale<br />

Totale attivo circolante (C)<br />

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.<br />

PASSIVO<br />

A) Patrimonio netto:<br />

I – Capitale.<br />

II – Riserva da sopraprezzo delle azioni.<br />

<strong>III</strong> – Riserve di rivalutazione.<br />

IV – Riserva legale.<br />

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.<br />

VI - Riserve statutarie.<br />

VII - Altre riserve, distintamente indicate.<br />

V<strong>III</strong> - Utili (perdite) portati a nuovo.<br />

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.<br />

Totale.<br />

B) Fondi per rischi e oneri:<br />

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;<br />

2) per imposte, anche differite;<br />

3) altri.<br />

Totale.<br />

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.<br />

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:<br />

1) obbligazioni;<br />

2) obbligazioni convertibili;<br />

3) debiti verso soci per finanziamenti;<br />

4) debiti verso banche;<br />

5) debiti verso altri finanziatori;<br />

6) acconti;<br />

7) debiti verso fornitori;<br />

8) debiti rappresentati da titoli di credito;<br />

9) debiti verso imprese controllate;<br />

10) debiti verso imprese collegate;<br />

11) debiti verso controllanti;<br />

12) debiti tributari;<br />

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;<br />

14) altri debiti.<br />

Totale.<br />

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.<br />

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi,<br />

qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella<br />

nella quale è iscritto.<br />

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente,<br />

distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun<br />

tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al<br />

controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.<br />

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septìes con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei<br />

patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.<br />

2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). Gli elementi patrimoniali destinati ad<br />

essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.<br />

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si<br />

presumono immobilizzazioni.<br />

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di<br />

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di<br />

sopravvenienza.<br />

Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma<br />

dell'articolo 2120 50 .<br />

50 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto<br />

99


Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello<br />

stato patrimoniale del venditore.<br />

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi<br />

successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.<br />

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi<br />

successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere<br />

iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del<br />

tempo.<br />

2425. (Contenuto del conto economico). Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente<br />

schema:<br />

A) Valore della produzione:<br />

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;<br />

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;<br />

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;<br />

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;<br />

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.<br />

Totale.<br />

B) Costi della produzione:<br />

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;<br />

7) per servizi;<br />

8) per godimento di beni di terzi;<br />

9) per il personale:<br />

a) salari e stipendi;<br />

b) oneri sociali;<br />

c) trattamento di fine rapporto;<br />

d) trattamento di quiescenza e simili;<br />

e) altri costi;<br />

10) ammortamenti e svalutazioni:<br />

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;<br />

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;<br />

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;<br />

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;<br />

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;<br />

12) accantonamenti per rischi;<br />

13) altri accantonamenti;<br />

14) oneri diversi di gestione.<br />

Totale.<br />

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).<br />

C) Proventi e oneri finanziari:<br />

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;<br />

16) altri proventi finanziari:<br />

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e<br />

collegate e di quelli da controllanti;<br />

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;<br />

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;<br />

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di<br />

quelli da controllanti;<br />

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso<br />

controllanti.<br />

17 bis) utili e perdite su cambi<br />

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).<br />

100<br />

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:<br />

18) rivalutazioni:<br />

a) di partecipazioni;<br />

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;<br />

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;<br />

19) svalutazioni:<br />

a) di partecipazioni;<br />

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;<br />

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.


Totale delle rettifiche (18-19).<br />

E) Proventi e oneri straordinari:<br />

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);<br />

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili<br />

al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.<br />

Totale delle partite straordinarie (20-21).<br />

Risultato prima delle imposte (A - B + - C +-D+-E);<br />

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;<br />

23) utile (perdite) dell'esercizio.<br />

2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi,costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere<br />

indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei<br />

prodotti e la prestazione dei servizi.<br />

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente<br />

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.<br />

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la<br />

differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.<br />

2426. (Criteri di valutazioni). Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:<br />

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si com-putano<br />

anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può<br />

comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e<br />

fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al<br />

finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;<br />

2) il costo delle immobilizzazioni,materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere<br />

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.<br />

Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota<br />

integrativa;<br />

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello<br />

determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei<br />

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in<br />

partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante<br />

dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il<br />

bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio<br />

dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;<br />

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate,<br />

con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla<br />

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i<br />

dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessario<br />

per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta<br />

in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto<br />

risultante dall'ultimo bilancio dell'im-presa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano<br />

indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,<br />

deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del<br />

patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non<br />

distribuibile;<br />

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale<br />

possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati<br />

entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti<br />

dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'am-montare dei costi non ammortizzati;<br />

6) l’avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a<br />

titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È<br />

tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso<br />

non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;<br />

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata<br />

del prestito;<br />

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;<br />

S-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio<br />

a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto<br />

economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le<br />

immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore<br />

alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;<br />

101


9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di<br />

acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento<br />

del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti<br />

meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;<br />

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato,<br />

primo uscito 51 " o: "ultimo entrato, primo uscito 52 "; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi<br />

correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;<br />

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con<br />

ragionevole certezza;<br />

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte<br />

nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in<br />

rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.<br />

2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre<br />

disposizioni:<br />

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori<br />

non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;<br />

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,<br />

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti<br />

nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni<br />

riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;<br />

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità",<br />

nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;<br />

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata<br />

indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,<br />

alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le<br />

differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici<br />

dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;<br />

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del<br />

patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;<br />

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in<br />

imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio<br />

netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente<br />

credito;<br />

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e<br />

dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica<br />

ripartizione secondo le aree geografiche;<br />

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura<br />

dell'esercizio;<br />

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono<br />

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;<br />

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato<br />

patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve".<br />

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della<br />

loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti<br />

esercizi;<br />

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,<br />

distintamente per ogni voce;<br />

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti<br />

d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando<br />

quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;<br />

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo<br />

aree geografìche;<br />

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;<br />

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti<br />

obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;<br />

13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro<br />

ammontare sia apprezzabile;<br />

51 F.I.F.O., First In – First Out<br />

52 L.I.F.O. , Last In - First Oout<br />

102


14) un apposito prospetto contenente:<br />

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e<br />

anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi<br />

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative<br />

motivazioni;<br />

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi<br />

precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della<br />

mancata iscrizione;<br />

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;<br />

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;<br />

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle<br />

nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;<br />

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,<br />

specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;<br />

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti<br />

patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;<br />

19-bis) il finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli<br />

con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;<br />

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2441-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico<br />

affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.<br />

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma.<br />

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi<br />

e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore<br />

attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario<br />

effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attri-buibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare<br />

complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora<br />

fossero stati considerati immobilizza-zioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore<br />

che sarebbero stati inerenti all'esercizio.<br />

2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla<br />

situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,<br />

anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.<br />

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:<br />

1) le attività di ricerca e di sviluppo;<br />

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;<br />

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute<br />

dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di<br />

capitale corrispondente;<br />

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o<br />

alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,<br />

con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle<br />

alienazioni;<br />

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;<br />

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.<br />

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate sui<br />

mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta<br />

secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla<br />

Commissione stessa con il regolamento anzidetto.<br />

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.<br />

2429. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al<br />

collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.<br />

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta<br />

nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua<br />

approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.<br />

Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.<br />

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei<br />

darti essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società,<br />

insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i<br />

quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.<br />

103


Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere<br />

sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali<br />

dell'ultimo bilancio delle medesime.<br />

2430. (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla<br />

ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.<br />

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.<br />

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.<br />

2431. (Sovraprezzo delle azioni). Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo<br />

superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere<br />

distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.<br />

2432. (Partecipazione agli utili). Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci<br />

fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di<br />

riserva legale.<br />

2433. (Distribuzione degli utili ai soci). La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che<br />

approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea<br />

convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.<br />

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio<br />

regolarmente approvato.<br />

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia<br />

reintegrato o ridotto in misura corrispondente.<br />

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi<br />

in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.<br />

2433-bis. (Acconti sui dividendi). La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui<br />

bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.<br />

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amm-inistratori<br />

dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua<br />

approvazione.<br />

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite<br />

relative all'esercizio o a esercizi precedenti.<br />

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla<br />

chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o<br />

statutario, e quello delle riserve disponibili.<br />

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una<br />

relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione<br />

stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.<br />

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile<br />

debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell' esercizio in corso. I<br />

soci possono prenderne visione.<br />

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui<br />

dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno<br />

riscossi in buona fede.<br />

2434. (Azione di responsabilità). L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei<br />

direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.<br />

2434-bis (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio). Le azioni previste dagli articoli 2377 e<br />

2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta<br />

l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.<br />

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle<br />

ragioni di questa.<br />

2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). Entro trenta giorni<br />

dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di<br />

approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso<br />

l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.<br />

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì<br />

a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio,<br />

104


con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o<br />

beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni<br />

effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.<br />

2435-bis. (Bilancio informa abbreviata). Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati<br />

regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,<br />

per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:<br />

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;<br />

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;<br />

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.<br />

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con<br />

lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e<br />

BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può<br />

essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i<br />

debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.<br />

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra<br />

loro raggruppate:<br />

voci A2 e A3<br />

voci B9 (c), B9 (d), B9 (e)<br />

voci B10 (a), B10 (b),B10 (c)<br />

voci C16 (b) e C16 (c)<br />

voci D18 (a), D18 (b), D18 (c)<br />

voci D19 (a), D19 (b), D19 (c)<br />

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle<br />

plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a<br />

esercizi precedenti.<br />

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7),<br />

9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono<br />

riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio 53 .<br />

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3)<br />

e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.<br />

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma<br />

ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.<br />

53 Con decorrenza 1° gennaio 1005, per effetto dell’art. 2, d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, all’art. 2435-bis comma 5, dopo le<br />

parole:”e 17) dell’art. 2427” sono inserite le seguenti: “e dal numero 1) del comma 1 dell’art. 2427-bis”.<br />

105


APPENDICE <strong>III</strong>- A.2 GLOSSARIO IV DIRETTIVA CEE<br />

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (CLASSE A). Sono iscritti i crediti relativi a versamenti<br />

dovuti dai soci, per il capitale sottoscritto, ma non ancora versato.<br />

IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI (CLASSE B). Sono rappresentate da investimenti durevoli nell’attività e indicate in relazione<br />

alle loro caratteristiche in:<br />

IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI IMMATERIALI (CLASSE B, SOTTOCLASSE I). Si tratta di beni caratterizzati dalla mancanza di<br />

tangibilità (res qui non tanget). Sono individuati da costi, che non esauriscono la loro utilità in un solo<br />

periodo e manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.<br />

Sono rappresentate da:<br />

• costi di impianto e di ampliamento (Voce B.I.1, spese di costituzione della società e relativi<br />

ampliamenti);<br />

• costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (Voce B.I.2, costi di ricerca applicata riferiti a progetti identificabili,<br />

che si concluderanno con la realizzazione di prodotti e il futuro conseguimento di ricavi; spese di<br />

pubblicità riferite alla fase di lancio di nuovi prodotti, non ricorrenti ed eccezionali);<br />

• diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno (Voce B.I.3, diritti esclusivi<br />

di sfruttamento di invenzioni nascenti internamente all’impresa o acquisite, diritti di utilizzazione delle opere<br />

d’ingegno nella forma di contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, licenze su software<br />

applicativo acquisito a titolo di diritto di proprietà o a titolo di licenza d’uso a tempoindeterminato);<br />

• concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Voce B.I.4, nel caso di concessioni, sono quantificate dalle<br />

somme pagate una tantum per l’esercizio di diritti su beni di proprietà degli enti concedenti o di attività di<br />

competenza di tali organismi; nel caso di licenze sono comprese le somme per l’esercizio di attività<br />

regolamentate);<br />

• avviamento (Voce B.I.5, sussiste nel caso di acquisto di azienda, fusioni, scorpori, quando la differenza tra<br />

il prezzo pagato e il valore patrimoniale del complesso aziendale è positiva; rappresenta un apprezzamento<br />

della potenzialità di utili futuri);<br />

• immobilizzazione in corso e acconti (Voce B.I.6, sono indicati rispettivamente i beni immateriali in corso<br />

di realizzazione e le somme pagate in corso di realizzazione di un bene);<br />

• altre immobilizzazioni immateriali (Voce B.I.7, diritti reali di godimento su titoli, oneri accessori su<br />

finanziamenti).<br />

I beni immateriali sono valorizzati al costo di acquisto o di produzione, dedotte le quote di<br />

ammortamento effettuate. Il valore indicato non può eccedere il valore recuperabile, definito come il<br />

maggior valore tra il valore realizzabile per effetto della cessione e il valore d’uso (valore attuale dei flussi<br />

attribuiti allo sfruttamento dell’ immobilizzazione).<br />

IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI MATERIALI (CLASSE B, SOTTOCLASSE II). Analogamente alle immobilizzazioni materiali, non<br />

esauriscono la loro utilità in un solo periodo e manifestano i relativi benefici economici lungo un arco<br />

temporale di più esercizi. Tuttavia, diversamente dalle precedenti, sono caratterizzate dal requisito di<br />

tangibilità (res qui tanget). Sono rappresentate da terreni e fabbricati (Voce B.II.1), impianti e<br />

macchinario (Voce B.II.2), attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3), altri beni (Voce B.II.4),<br />

immobilizzazioni in corso e acconti (Voce B.II.5).<br />

A esclusione delle immobilizzazioni in corso e degli acconti, sono valutate in bilancio al loro valore di<br />

acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di acquisto (spese notarili per la redazione di atti di<br />

acquisto, in caso di beni immobili e mobili registrati, spese per la progettazione e il collaudo, montaggio e<br />

posa in opera nell’ipotesi di impianti e macchinari) al netto del fondo ammortamento (che comprende le<br />

quote annualmente accantonate per la ripartizione del costo pluriennale). Tale valore è inoltre comprensivo<br />

delle spese sostenute per interventi rivolti all’ampliamento, all’ammodernamento o al miglioramento degli<br />

elementi strutturali di un’immobilizzazione (spese di manutenzione straordinaria).<br />

Le immobilizzazioni in corso (costruzioni in economia) sono valutate in relazione a tutti quei costi<br />

sostenuti dall’impresa per la realizzazione interna, affinché il bene sia effettivamente utilizzabile. Esse<br />

sono stimate al costo di fabbricazione inclusi i costi diretti (materiali e mano d’opera diretta, spese di<br />

progettazione, costi di forniture esterne) e di una quota parte delle spese generali di fabbricazione e delle<br />

spese generali di produzione (tuttavia, se l’attività di costruzione in economia presenta carattere occasionale,<br />

la quota si riferisce esclusiva-mente alle spese generali di produzione a essa riferibili).<br />

106


Gli acconti iscritti rappresentano esborsi sostenuti per la consegna futura di beni in corso di realizzazione.<br />

Sono distinti dagli anticipi, poiché erogati al momento della stipulazione del contratto. Le immobilizzazioni<br />

materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui le leggi speciali, generali o di settore, lo richiedano o<br />

lo permettano (correttivi parziali dell’inflazione). La rivalutazione non può essere effettuata in misura<br />

superiore al valore d’uso del bene. L’effetto netto della rivalutazione viene iscritto tra le riserve del<br />

patrimonio netto alla Voce A.<strong>III</strong> Riserva di rivalutazione.<br />

Nel caso di dinamica inflativa significativa e di assenza di leggi di rivalutazione monetaria, il valore<br />

d’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni non rappresenta il rispettivo valore di mercato. La differenza<br />

tra tali grandezze costituisce una riserva occulta, in quanto non indicata in bilancio.<br />

IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI FINANZIARIE (CLASSE B, SOTTOCLASSE <strong>III</strong>). Sono individuate sia da investimenti durevoli in<br />

altre attività d’impresa, sia da crediti finanziari di medio/lungo termine. In particolare, sono indicati:<br />

• partecipazioni (Voce B.<strong>III</strong>.1, azioni ordinarie, privilegiate o di risparmio, quote rappresentative del<br />

capitale di società non azionarie);<br />

• crediti finanziari (Voce B.<strong>III</strong>.2);<br />

• altri titoli (Voce B.<strong>III</strong>.3, obbligazioni, titoli di stato, certificati immobiliari);<br />

• azioni proprie (Voce B.<strong>III</strong>.4, con apposita costituzione di fondi nel passivo).<br />

La principale caratteristica è rappresentata dalla continuità del rapporto instaurato con la controparte. Sono<br />

distinti i rapporti di:<br />

a) controllo – nei quali l’impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o per<br />

esercitare un’influenza dominante sulle delibere in assemblea ordinaria, oppure vanta un’influenza<br />

dominante in relazione ai vincoli contrattuali esistenti;<br />

b) collegamento – nei quali l’impresa esercita un’influenza notevole su un’altra azienda. Tale influenza è<br />

presu-mibile, quando in assemblea ordinaria può esercitare il 20 per cento dei voti oppure il 10 per cento nel<br />

caso di società quotate.<br />

In bilancio, sono distintamente indicati le partecipazioni e i crediti nei confronti di società controllate,<br />

collegate e controllanti.<br />

Il relativo valore di stima è formulato in base al costo di acquisto, a eccezione delle partecipazioni in<br />

imprese collegate e controllate indicate secondo il metodo del patrimonio netto. Con tale metodo si<br />

attribuisce alle singo-le partecipazioni un valore corrispondente a quello del patrimonio della società<br />

partecipata, in misura proporzio-nale alla quota di capitale posseduta.<br />

ATTIVO CIRCOLANTE (CLASSE C). Comprende investimenti destinati a essere consumati, rinnovati, sostituiti più<br />

volte nel corso dell’esercizio. Sono distinti, in misura decrescente, rispetto al loro livello di liquidabilità in:<br />

RIMANENZE (CLASSE C, SOTTOCLASSE I). Sono indicati i beni nella forma di materie prime e semilavorati, che<br />

saranno impiegati in processi produttivi futuri, e i prodotti finiti realizzati in corso d’anno, ma che saranno<br />

venduti in futuro.<br />

Le rimanenze sono individuate in relazione al titolo di proprietà vantato dall’impresa rispetto a tali beni e<br />

non sulla base del possesso. Esse, quindi, comprendono i beni esistenti nei magazzini e negli stabilimenti,<br />

salvo quelli ricevuti da terzi in visione, in prova, in lavorazione, quelli presso terzi in conto deposito,<br />

lavorazione, o acquistati dall’impresa, ma non ancora ricevuti.<br />

In bilancio, sono riportate distintamente le seguenti voci:<br />

• materie prime, sussidiarie e di consumo (Voce C.I.1);<br />

• prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (Voce C.I.2);<br />

• lavori in corso su ordinazione (Voce C.I.3);<br />

• prodotti finiti e merci (Voce C.I.4);<br />

• acconti (voce C.I.5, esborsi sostenuti a fronte di merci da ricevere).<br />

I criteri di valutazione delle rimanenze sono nel caso di:<br />

• beni fungibili al costo specifico riferibile a tali merci;<br />

• beni infungibili in base al criterio del:<br />

• FIFO (le rimanenze sono valutate ai valori più recenti di acquisto dei beni, mentre i prelievi da magazzino<br />

sono espressi secondo quelli più antichi, ipotizzando che le quantità acquistate in passato siano le prime a<br />

essere utilizzate o vendute);<br />

• LIFO (le rimanenze sono valutate ai valori più remoti, in relazione all’ipotesi di prelevare da magazzino i<br />

beni acquistati di recente);<br />

107


• costo medio ponderato (le rimanenze sono valutate al costo medio, ottenuto ponderando le quantità<br />

acquistate in rapporto a rispettivi prezzi, nell’ipotesi che siano state prelevate dal magazzino merci acquistate<br />

in epoche differenti).<br />

La valutazione delle rimanenze è espressa a costo, sia nel caso di materie prime, sussidiarie e di consumo<br />

(compresi gli oneri accessori), sia nell’ipotesi di semilavorati, prodotti finiti (compresi i costi internamente<br />

sostenuti per la realizzazione).<br />

Unica eccezione è rappresentata dai lavori in corso su ordinazione compresi alla voce C.I.3, in caso di<br />

imprese operanti con contratto di appalto d’opera o di somministrazione, di durata pluriennale, i cui ricavi<br />

non risultano frazionabili.<br />

La valutazione può essere espressa in base:<br />

1. allo stato di avanzamento lavori – intesa come applicazione della percentuale di avanzamento dei lavori<br />

al prezzo pattuito (valutazione a ricavi);<br />

2. al costo sostenuto individuato attraverso l’analitica rilevazione dei costi sostenuti in corso d’opera<br />

(valutazione dei costi) e a ricavi alla consegna dell’opera.<br />

CREDITI (CLASSE C, SOTTOCLASSE II). Sono indicati in via principale rispetto alla natura del debitore e alla<br />

scaden-za del credito, e, in via subordinata, all’origine.<br />

In particolare, nella classe confluiscono:<br />

• crediti verso clienti (Voce C.II.1);<br />

• crediti verso imprese controllate (Voce C.II.2);<br />

• crediti verso imprese collegate (Voce C.II.3);<br />

• crediti verso controllanti (Voce C.II.4);<br />

• crediti verso altri (Voce C.II.5).<br />

Alla voce crediti verso clienti sono iscritti:<br />

• i crediti per i quali è stato emesso regolare documento di pagamento, ma non ancora incassati;<br />

• gli importi relativi a ricavi per merci e/o servizi per i quali è già avvenuta rispettivamente la traslazione<br />

della proprietà o l’esecuzione dell’opera;<br />

• le cambiali attive e le ricevute bancarie, anche se presentate in anticipazione al salvo buon fine;<br />

• i crediti ceduti pro solvendo (per i quali l’impresa compare come obbligato in via di regresso).<br />

Nelle altre voci, i crediti sono individuati in relazione a un titolo che giustifica la nascita del rapporto.<br />

I crediti devono essere indicati al presumibile valore di realizzo, inteso come il valore nominale decurtato<br />

dal fondo svalutazione crediti. La stima della dimensione di tale fondo deve avvenire in rapporto<br />

all’anzianità dei crediti per classi temporali di scaduto, ai prevedibili resi, alle rettifiche di fatturazione, agli<br />

abbuoni e sconti.<br />

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI (CLASSE C, SOTTOCLASSE <strong>III</strong>). Sono individuate<br />

dalle partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, azioni proprie, obbligazioni e titoli di<br />

Stato, detenute per un breve periodo e per finalità speculative.<br />

DISPONIB<strong>IL</strong>ITÀ LIQUIDE (CLASSE C, SOTTOCLASSE IV). La classe comprende:<br />

• depositi bancari e postali (Voce C.IV.1);<br />

• assegni (Voce C.IV.2);<br />

• danaro e valori di cassa (Voce C.IV.3).<br />

Circa i saldi dei depositi bancari, devono essere indicati tutti gli assegni e i bonifici disposti entro la data di<br />

chiusura dell’esercizio e gli incassi effettuati dalle banche e accreditati nei conti prima della chiusura<br />

dell’esercizio.<br />

Gli importi sono indicati al presumibile valore di realizzo.<br />

RATEI E RISCONTI ATTIVI (CLASSE D). Sorgono in relazione a contratti di durata (fornitura di gas, energia<br />

elettrica, servizi telefonici).<br />

I ratei attivi rappresentano crediti in moneta e misurano quote di ricavo, la cui integrale liquidazione avverrà<br />

nell’esercizio futuro, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’esercizio, cui si riferisce il<br />

bilancio.<br />

I risconti attivi esprimono quote di costo, rilevate integralmente nell’esercizio in corso o in precedenti, e<br />

rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi successivi.<br />

In linea generale, il principio alla base della loro rilevazione economica è rappresentato dal criterio di<br />

computo del tempo fisico (computo dei giorni decorrenti tra l’inizio degli effetti economici e la chiusura del<br />

108


ilancio, tra quest’ultimo e il termine degli effetti economici ). Tuttavia, nel caso di prestazioni rese o<br />

ricevute, che non hanno effetto di continuità, la ripartizione è effettuata in base al decorso del tempo<br />

economico.<br />

PATRIMONIO NETTO (CLASSE A). Il patrimonio rappresenta l’insieme dei mezzi propri di proprietà dell’impresa.<br />

È distinto in relazione alla modalità di formazione in:<br />

CAPITALE (CLASSE A, SOTTOCLASSE I). È iscritto il valore nominale del capitale sottoscritto dagli azionisti,<br />

all’atto di costituzione dell’impresa, comprese le variazioni di aumento o di riduzione, deliberate<br />

successivamente.<br />

RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI (CLASSE A, SOTTOCLASSE II). Rappresenta il maggior valore delle azioni/quote<br />

sottoscritte rispetto all’ammontare nominale del capitale sociale ed è corrisposto dai soci. La riserva<br />

non può essere distribuita fino a quando la riserva legale non ha raggiunto un preciso ammontare.<br />

RISERVA DI RIVALUTAZIONE (CLASSE A, SOTTOCLASSE <strong>III</strong>). È costituita in relazione a rivalutazioni monetarie<br />

delle attività patrimoniali dell’impresa, in seguito all’applicazione di leggi speciali emanate. Tali riserve<br />

sono indi-sponibili.<br />

RISERVA LEGALE (CLASSE A, SOTTOCLASSE IV). Si forma per effetto di accantonamenti obbligatori dell’utile<br />

d’eser-cizio a riserva, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.<br />

RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO (CLASSE A, SOTTOCLASSE V). Si costituisce a fronte dell’acquisto, in<br />

mi-sura durevole, di azioni proprie. Essa non può essere utilizzata fino a quando le azioni rimangono in<br />

portafoglio.<br />

RISERVE STATUTARIE (CLASSE A, SOTTOCLASSE VI). Individuano gli accantonamenti effettuati in relazione ad<br />

adem-pimenti di natura facoltativa e previsti dallo statuto.<br />

ALTRE RISERVE (CLASSE A, SOTTOCLASSE VII). Nella voce vengono indicate altre riserve aventi carattere<br />

residuale. In particolare, sono iscritti:<br />

• i versamenti di soci (a fondo perduto, in conto capitale, aumento futuro di capitale sociale);<br />

• gli accantonamenti previsti in relazione all’adempimento di obblighi di natura civilistica;<br />

• gli accantonamenti previsti in relazione all’adempimento di obblighi di natura fiscale.<br />

UT<strong>IL</strong>I (PERDITE) PORTATI A NUOVO (CLASSE A, SOTTOCLASSE V<strong>III</strong>). Rappresentano gli utili conseguiti in esercizi<br />

pre-cedenti non distribuiti e non accantonati a specifiche riserve di patrimonio netto e le perdite di esercizi<br />

preceden-ti non coperte da parte degli azionisti.<br />

UT<strong>IL</strong>E (PERDITA) D’ESERCIZIO (CLASSE A, SOTTOCLASSE IX). Individua l’incremento o il decremento subito dal<br />

capi-tale per effetto dell’attività aziendale, svolta nell’esercizio.<br />

FONDI PER RISCHI E ONERI (CLASSE B). La classe comprende gli accantonamenti destinati a copertura di perdite o<br />

debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, ma di ammontare indeterminato (nel caso del<br />

fondo per operazioni o concorsi a premio, fondo lavori ciclici di manutenzione, fondi per prepensionamenti)<br />

o data di sopravvenienza indeterminata (fondo per penalità contrattuali, fondo garanzia prodotti). In<br />

particolare, sono compresi:<br />

• i fondi di quiescenza (Voce B.1, rappresentati dalle indennità accantonate per prepensionamenti, per<br />

cessazioni di rapporti di agenzia);<br />

• i fondi imposte (Voce B.2, oneri tributari non certi, ma probabili a seguito di contenziosi fiscali in essere o<br />

co-munque possibili);<br />

• altri (Voce B.3, si tratta di somme accantonate per rischi non generici).<br />

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (CLASSE C). Rappresenta una voce di debito a<br />

formazione progressiva, in quanto matura nel proseguire del rapporto con il dipendente. È per l’impresa una<br />

109


fonte di finanziamento nel corso del rapporto di lavoro e per il lavoratore una forma di risparmio forzato.<br />

Non vanno iscritti nella voce gli importi per i rapporti di lavoro cessati, ma non ancora liquidati.<br />

DEBITI (CLASSE D). Sono distinti, in via principale, in relazione all’origine, alla scadenza, all’esistenza di<br />

garanzie e, in misura subordinata, in rapporto alla natura del debitore.<br />

Con riferimento alla voce dei debiti verso banche (Voce D.3) sono compresi, distinti in rapporto alla loro<br />

esigi-bilità, i rapporti di finanziamento di breve termine (gli scoperti su c/c, le anticipazioni s.b.f.) e di lungo<br />

termine (mutui). Inoltre, relativamente ai debiti verso controllate, collegate e controllanti (Voce D.8-9-10)<br />

sono indicate le obbligazioni contrattuali di natura sia finanziaria, sia commerciale.<br />

Tutti i valori riportati nelle rispettive voci sono distinti per scadenza e indicati al valore nominale.<br />

Unica eccezione è rappresentata dai debiti espressi in valuta estera (Paesi non UE), che dovranno essere<br />

rettificati in caso di variazione del tasso di cambio rispetto alla moneta di conto.<br />

RATEI E RISCONTI PASSIVI (CLASSE E). I ratei passivi rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costo,<br />

la cui integrale liquidazione avverrà nell’esercizio futuro, ma di competenza, per la parte da essi misurata,<br />

dell’e-sercizio cui si riferisce il bilancio.<br />

I risconti passivi esprimono quote di ricavo rilevate integralmente nell’esercizio in corso o in precedenti e<br />

rap-presentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi successivi. Devono essere indicati distintamente<br />

gli im-porti riferiti a periodi superiori all’anno.<br />

Considerazioni analoghe a quelle formulate per i ratei e risconti attivi possono essere espresse in relazione<br />

alle metodologie di computo.<br />

VALORE DELLA PRODUZIONE (CLASSE A). Le voci, che compongono il valore della produzione, sono:<br />

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (VOCE A.1). Sono iscritti i ricavi delle vendite e delle prestazioni<br />

realiz-zati dall’impresa, rettificati da resi, abbuoni e sconti e premi, se riferibili alla produzione dell’anno<br />

(altrimenti, collocati alle Voci E.20 e E.21 e nell’area C, se si tratta di sconti finanziari). Sono inoltre<br />

compresi i ricavi dalla vendita occasionale di materie prime, sussidiarie e semilavorati.<br />

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEM<strong>IL</strong>AVORATI E FINITI (VOCE A.2).<br />

Sono riportate le variazioni riferibili a tali beni e ottenute come differenza tra il valore finale delle rimanenze<br />

iscritto nello Stato patrimoniale di fine anno rispetto a quello di inizio anno. La voce accoglie le rimanenze<br />

che abbiano subito una lavorazione all’interno dell’impresa; le rimanenze che non hanno subito lavorazione,<br />

compaiono fra i costi di produzione alla voce B.11.<br />

VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (VOCE A.3). Sono definite le variazioni riferibili a lavori in<br />

corso su ordinazione (di cui alla classe C dello Stato patrimoniale, sezione Attivo) e ottenute come differenza<br />

tra il valore finale iscritto nello Stato patrimoniale di fine anno rispetto a quello di inizio anno.<br />

INCREMENTI DI IMMOB<strong>IL</strong>IZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (VOCE A.4). Sono evidenziate le spese sostenute nell’anno<br />

per la realizzazione di beni strumentali all’interno dell’impresa (costruzioni interne).<br />

ALTRI RICAVI E PROVENTI (VOCE A.5). Sono indicati i rimborsi spese, assicurativi, penalità addebitate a clienti,<br />

proventi derivanti dalla gestione patrimoniale di immobili, plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali,<br />

impiegati nella normale attività produttiva e sostituiti per ragioni di carattere fisiologico.<br />

COSTI DELLA PRODUZIONE (CLASSE B). Le voci che compongono i costi della produzione sono:<br />

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (VOCE B.6). Sono iscritti i costi relativi<br />

all’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, impiegate nel processo produttivo. Sono<br />

compresi gli oneri accessori sostenuti e inclusi dal fornitore nel prezzo pattuito.<br />

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (VOCE B.7). Sono indicati i costi relativi a prestazioni di servizi e in<br />

particolare:<br />

• contratti di consulenza;<br />

• contratti di trasporto;<br />

110


• contratti di somministrazione (energia, acqua, gas);<br />

• prestazioni destinate a personale dipendente (servizio mensa, visite mediche, aggiornamento professionale<br />

dei dipendenti);<br />

• servizi prestati da istituti di credito e imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari;<br />

• pubblicità;<br />

• assistenza tecnica;<br />

• royalties 54 ;<br />

• lavorazioni;<br />

• manutenzione esterna;<br />

• provvigioni;<br />

• assicurazioni.<br />

COSTI PER <strong>IL</strong> GODIMENTO DI BENI DI TERZI (VOCE B.8). Sono compresi i canoni di locazione finanziaria, gli affitti,<br />

i corrispettivi per l’utilizzo di brevetti e marchi.<br />

COSTI DEL PERSONALE (VOCE B.9). La voce include tutti i costi riferibili all’impiego di personale dipendente<br />

inter-namente all’azienda, nelle sue componenti:<br />

• salari e stipendi, al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del lavoratore dipendente;<br />

• oneri sociali a carico del datore di lavoro;<br />

• trattamento di fine rapporto, per la quota maturata nell’esercizio;<br />

• altri costi (ferie maturate e non godute).<br />

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (VOCE B.10). La prima voce rappresenta la quota attribuita all’esercizio di un<br />

costo pluriennale riferibile a immobilizzi materiali e immateriali, in rapporto alla residua possibilità di<br />

utilizzazione del cespite. Tale periodo è normalmente inferiore alla vita fisica del cespite e influenzato da:<br />

• deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;<br />

• obsolescenza;<br />

• piani aziendali per la sostituzione del cespite;<br />

• condizioni di utilizzo (turni di produzione, livello tecnico del personale, luoghi di utilizzo);<br />

• politiche di manutenzione e riparazione;<br />

• stima dei produttori del cespite;<br />

• perizie.<br />

Le svalutazioni delle immobilizzazioni hanno carattere eccezionale e sono estranee al processo di<br />

ammortamento degli immobilizzi tecnici, oppure si riferiscono a immobilizzazioni non ammortizzabili.<br />

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (VOCE B.11). Rappresenta la<br />

dif-ferenza tra il valore delle giacenze iniziali rispetto a quelle finali.<br />

ACCANTONAMENTI PER RISCHI (VOCE B.12). Sono iscritte le quote accantonate al fondo rischi di cui alla classe<br />

B, voce 3 del passivo, per le quali sussiste incertezza in merito sia al loro manifestarsi, sia alla loro entità<br />

(per esem-pio, accantonamento a fondo vertenze in corso).<br />

ALTRI ACCANTONAMENTI (VOCE B.13). Sono iscritte le quote accantonate al fondo rischi di cui alla classe B,<br />

voce 3 del passivo, per le quali sussiste incertezza in relazione alla loro entità (per esempio, accantonamento<br />

al fondo manutenzioni cicliche).<br />

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (VOCE B.14). Sono compresi costi e oneri diversi da quelli derivanti dalla gestione<br />

caratteristica dell’impresa. Per esempio:<br />

54 Con il termine royalty si intende il reddito versato al proprietario di un bene o all’autore di un’opera dell’ingegno come<br />

ricompensa per la cessione a terzi del diritto di utilizzare a fini commerciali quel bene o quell’opera. Il riconoscimento di una royalty<br />

rappresenta un modo di ridistribuzione dei benefici tra l’impresa che si è assicurata il diritto di utilizzazione, trasformazione e vendita<br />

dei beni, e il proprietario originario degli stessi: si può calcolare in percentuale del fatturato o in relazione al numero di pezzi venduti.<br />

Il termine si applica soprattutto ai compensi per la concessione a terzi del diritto di sfruttamento di giacimenti minerari e<br />

petroliferi, ma viene esteso anche al compenso per la concessione del diritto di sfruttare un'invenzione industriale tutelata da brevetto<br />

o un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d’autore.<br />

111


• oneri derivanti dalla gestione di immobili o di altri beni di natura patrimoniale;<br />

• minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva,<br />

commer-ciale o di servizio, ceduti per effetto del loro deperimento economico-tecnico e destinati a essere<br />

sostituiti;<br />

• imposte indirette;<br />

• sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati che non derivino da errori (carenze di fondi<br />

premi, di garanzia, rischi).<br />

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE. Rappresenta un’indicazione intermedia relativa al risultato<br />

dell’attività operativa e della gestione accessoria.<br />

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (CLASSE C). La classe comprende i proventi finanziari derivanti dagli<br />

investimenti effettuati dall’impresa, a titolo temporaneo o duraturo, e gli oneri finanziari relativi<br />

all’indebitamento di medio-lungo termine. Sono indicati:<br />

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE<br />

(VOCE C.15). La voce individua:<br />

• dividendi percepiti al lordo delle ritenute subite e dei crediti d’imposta;<br />

• altri proventi (plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, con esclusione di quelle aventi<br />

natura straordinaria).<br />

ALTRI PROVENTI FINANZIARI (VOCE C.16). La voce individua:<br />

• proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate<br />

e collegate (interessi da finanziamenti a lungo termine);<br />

• proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni (gli interessi su titoli<br />

di debito pubblico, su prestiti obbligazionari);<br />

• proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante;<br />

• proventi diversi (interessi attivi su c/c bancari, conti correnti postali, interessi di mora, differenze positive<br />

di cambio, interessi attivi su crediti verso l’erario).<br />

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E<br />

COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI (VOCE C.17).<br />

Rientrano nella voce tutti gli oneri finanziari sostenuti dall’impresa. In particolare:<br />

• interessi passivi e oneri finanziari relativi a operazioni di finanziamento di vario genere;<br />

• spese e commissioni bancarie relative al servizio di incasso effetti;<br />

• fidejussioni bancarie;<br />

• spese tenuta conto corrente;<br />

• perdite su cambi e accantonamenti al fondo rischi su cambi;<br />

• minusvalenze su cessioni di partecipazioni escluse quelle aventi natura straordinaria.<br />

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (CLASSE D). Individua le rivalutazioni e le svalutazioni di partecipazioni,<br />

di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni, e di titoli iscritti nell’attivo<br />

circolante, che non rappresentano immobilizzazioni. Le rivalutazioni consistono in ripristini di valore delle<br />

attività finanziarie, quando sono venuti meno i motivi alla base della loro svalutazione; le svalutazioni,<br />

invece, riguardano tutte le riduzioni di valore richieste dalla normativa civilistica.<br />

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (CLASSE E). Sono indicati:<br />

• plusvalenze e minusvalenze, derivanti dalla cessione di beni strumentali destinati alla normale attività<br />

dell’im-presa, ma aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali;<br />

• sopravvenienze e insussistenze attive e passive, derivanti da fatti straordinari alla gestione ordinaria;<br />

• componenti positivi o negativi relativi a esercizi precedenti, inclusi gli errori di valutazione di poste di<br />

bilancio;<br />

• effetti di variazione dei criteri di valutazione adottati;<br />

• imposte relative agli esercizi precedenti.<br />

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE. Ottenuto dalla somma algebrica dei risultati intermedi individuati.<br />

112


IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. È indicato l’importo delle imposte correnti sul reddito d’esercizio.<br />

UT<strong>IL</strong>E (PERDITA) DELL’ESERCIZIO. Ottenuto come differenza tra il risultato prima delle imposte e le imposte<br />

calco-late.<br />

APPENDICE <strong>III</strong>- A.3 EFFETTI DELLA RIFORMA SOCIETARIA SUL B<strong>IL</strong>ANCIO DI<br />

ESERCIZIO SECONDO <strong>IL</strong> D.LGS. 17/1/2003 N. 6<br />

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, attuativo della riforma del diritto societario, ha profondamente<br />

rinnovato la disciplina in tema di redazione del bilancio d’esercizio contenuta nel codice civile,<br />

introducendo importanti novità destinate ad avere un notevole impatto sui bilanci di esercizio in<br />

corso di approvazione.<br />

Per la generalità delle imprese il 2004 rappresenta l’esercizio di transizione alla nuova<br />

disciplina, in quanto l’art. 223-undecies delle disposizioni transitorie al codice civile ne impone<br />

l’applicazione ai fini della redazione dei bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo la data del 30<br />

settembre 2004.<br />

La novità legislativa è stata oggetto di una compiuta analisi da parte dell’Organi-smo italiano di<br />

contabilità (Oic) nell’ambito del documento contabile n. 1 del 25 ot-tobre 2004, nel quale si sono<br />

fornite preziose interpretazioni delle principali novità che hanno interessato la disciplina del<br />

bilancio d’esercizio.<br />

A) Interferenze fiscali: eliminazione.<br />

La modifica più significativa introdotta dalla riforma societaria è certamente co-stituita<br />

dall’eliminazione delle cosiddette interferenze fiscali sul bilancio di esercizio. È noto, infatti, come<br />

113


nel sistema previgente l’art. 2426, comma 2, cod. civ. consen-tisse di effettuare rettifiche di valore e<br />

accantonamenti esclusivamente in appli-cazione di norme tributarie.<br />

A1) Divieto di Inquinamento del Bilancio.<br />

L’abrogazione della suddetta disposizione comporta il divieto di inquinare il bi-lancio con<br />

appostazioni di carattere tributario prive di una giustificazione civilistica, attuate al fine esclusivo<br />

di ottenere la deducibilità fiscale dei relativi componenti ne-gativi di reddito. La deduzione degli<br />

ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti e delle altre rettifiche di<br />

valore è comunque consentita in via extra contabile, ai sensi dell’art. 109, com. 4, lett. b), TUIR,<br />

mediante la predispo-sizione di un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione dei redditi.<br />

A2) Obbligo di Disinquinamento del Bilancio.<br />

Dal predetto divieto discende ovviamente un obbligo di disinquinamento del bi-lancio<br />

d’esercizio dalle interferenze fiscali pregresse in ossequio al quale i prospetti di bilancio e la nota<br />

integrativa dovranno essere redatti in modo da porre in evidenza le interferenze eliminate, i saldi<br />

residui e lo stanziamento delle correlate imposte dif-ferite.<br />

B) Novità degli Schemi di Bilancio.<br />

Al fine di colmare una lacuna del sistema previgente, sono state poi introdotte alcune novità<br />

negli schemi di bilancio di cui agli artt. 2424 e 2425 cod. civ., princi-palmente al fine di<br />

rappresentare adeguatamente il fenomeno della fiscalità differita (attiva e passiva). In particolare,<br />

nell’attivo dello stato patrimoniale sono state inse-rite le voci crediti tributari e imposte anticipate<br />

(voci CII4-bis e CII4-ter) e nel pas-sivo modificata la voce Fondo (...) per imposte, anche differite<br />

(voce B2).<br />

Con riferimento allo schema di conto economico, la denominazione della voce 22 è stata<br />

inoltre modificata in imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. Infine,<br />

nell’ambito di un più ampio rinnovamento della disciplina relativa all’iscrizione in bilancio delle<br />

attività e passività in valuta, è stata anche introdotta la nuova voce di conto economico C17-bis)<br />

Utili e perdite su cambi.<br />

In conformità al disposto contenuto nell’art. 2423-ter, quinto comma, cod. civ., le suesposte<br />

modifiche comportano altresì l’obbligo di adattare le voci relative ai bi-lanci dell’esercizio<br />

precedente, al fine di renderle comparabili con le nuove classifi-cazioni. L’eventuale non<br />

comparabilità, l’adattamento o l’impossibilità dell’adatta-mento stesso devono essere segnalati e<br />

commentati nella nota integrativa.<br />

C) Principio della Prevalenza della Sostanza sulla Forma.<br />

Un’altra importante novità introdotta con la riforma societaria è rappresentata<br />

dall’esplicitazione, nell’ambito dei principi che governano la redazione del bilancio, del principio<br />

della prevalenza della sostanza sulla forma. Il novellato art. 2423-bis cod. civ. stabilisce infatti<br />

che nella redazione del bilancio “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e<br />

nella prospettiva della continuazione dell’ attività, nonché tenendo conto della funzione economica<br />

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.<br />

Al riguardo la relazione di accompagnamento al D.Lgs. 6/2003 ha osservato che con<br />

l’espressione funzione economica si è inteso “introdurre nel codice civile una di-sposizione in forza<br />

della quale, nella rappresentazione nel bilancio degli accadimen-ti economici, si deve privilegiare<br />

la sostanza sulla forma, e cioè andare oltre la for-ma giuridica, per tenere conto del reale effetto<br />

economico dell’operazione o del con-tratto”.<br />

Il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è stato quindi posto sullo stesso<br />

piano gerarchico, in termini di pari dignità, dei tradizionali postulati bi-lancistici di prudenza e di<br />

continuazione dell’attività, con la conseguenza che il me-desimo deve trovare applicazione<br />

generalizzata a tutte le attività e passività.<br />

114


L’impatto della nuova norma è tuttavia stemperato dal fatto che già il principio contabile<br />

nazionale n. 11 prevedeva che il bilancio di esercizio venisse redatto ga-rantendo la prevalenza<br />

degli aspetti sostanziali su quelli formali.<br />

C1) Compravendita con obbligo di Retrocessione a Termine.<br />

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha trovato poi diretta e coerente<br />

applicazione nella disciplina relativa ai contratti di compravendita con ob-bligo di retrocessione a<br />

termine, contenuta nell’art. 2424-bis, quarto comma, cod. civ., la quale dispone che le predette<br />

attività rimangano iscritte nel bilancio del ce-dente a pronti e che, specularmente, nel bilancio del<br />

cessionario a pronti sia iscritto il credito corrispondente.<br />

C2) Leasing Finanziario.<br />

Con riferimento alle operazioni di leasing finanziario, invece, continua a trovare applicazione<br />

il così detto “metodo patrimoniale”, ancorché la relazione alla citata legge delega chiarisse che<br />

“[...] andrebbe codificato il trattamento contabile in gra-do di rispecchiarne meglio l’essenza<br />

economica” e che pertanto “parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d.<br />

metodo finanziario”.<br />

Il legislatore delegato ha comunque previsto che il locatore debba dare sepa-rata<br />

indicazione tra le immobilizzazioni dei beni concessi in leasing finanziario e che il locatario debba<br />

dare evidenza in un apposito prospetto -da riportare in nota inte-grativa- degli effetti sostanziali che<br />

si sarebbero prodotti sul patrimonio e sul conto economico laddove si fosse adottato il metodo<br />

finanziario di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario in luogo di quello<br />

patrimoniale.<br />

D) Informazioni in Nota Integrativa<br />

Numerose informazioni sono altresì richieste in nota integrativa per coordinare la disciplina<br />

bilancistica con gli istituti introdotti dalla riforma societaria.<br />

D1) Strumenti Finanziari.<br />

Volendo riassumere, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali novità in materia di<br />

diritto societario che incidono sull’informativa di bilancio, va in primo luogo menzionata la<br />

possibilità concessa alle Spa ex artt. 2346 e 2349 cod. civ., di “emettere strumenti finanziari forniti<br />

di diritti patrimoniali o anche di diritti ammi-nistrativi, escluso il voto nell’assemblea generale<br />

degli azionisti” a fronte dell’ap-porto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi. In tale<br />

caso, la società emit-tente avrà l’obbligo di specificare in nota integrativa “il numero e le<br />

caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari emessi (...), con l’indicazione dei diritti patrimoniali e<br />

partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni re-lative”.<br />

D2) Patrimoni Destinati.<br />

Una novità assoluta per l’ordinamento italiano introdotta dalla riforma socie-taria è<br />

rappresentata, inoltre, dalla disciplina dei c.d. “patrimoni destinati a uno specifico affare”. L’art.<br />

2447-bis, lett. a), cod. civ., in particolare, consente alle Spa, di enucleare, in seguito a delibera<br />

dell’organo amministrativo, dal proprio patrimo-nio un insieme di beni e “costituire uno o più<br />

patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare”.<br />

Peraltro analoga disciplina è prevista dall’art. 2447-bis, lett. b), c.c.., in virtù della quale è<br />

concesso alle Spa di “convenire che, nel contratto relativo al finanzia-mento di uno specifico<br />

affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento mede-simo siano destinati i proventi<br />

dell’affare stesso o parte di essi”.<br />

Con riferimento ai predetti istituti, la società sarà tenuta a indicare in nota integrativa i dati, le<br />

informazioni e i vincoli gravanti sui beni ai quali è stato imposto un vincolo di destinazione (cfr.<br />

artt. 2427, nn. 20 e 21, e 2447-decies, com. 8, c.c.) e a dare evidenza degli stessi nei conti d’ordine<br />

(cfr. art. 2424, com. 4, c.c.).<br />

E) Direzione e Coordinamento di Società<br />

115


Altra modifica destinata ad avere operativamente un impatto rilevante sui conte-nuti minimi<br />

obbligatori di bilancio è costituita dalla disciplina relativa all’attività di direzione e coordinamento<br />

di società.<br />

Senza volere entrare nei complessi risvolti anche operativi di tale normativa, è noto che gli artt.<br />

2497-bis e segg. cod. civ. prevedono una responsabilità diretta della società od ente che esercita la<br />

direzione e coordinamento nei confronti dei soci di minoranza per il pregiudizio eventualmente<br />

arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori<br />

sociali per la lesione even-tualmente cagionata all’integrità del patrimonio della società.<br />

È stata dunque introdotta un’articolata disciplina del gruppo societario finaliz-zata ad<br />

assicurare che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata in modo trasparente e tale da<br />

contemperare adeguatamente l’interesse del gruppo, delle so-cietà controllate e dei soci di<br />

minoranza di queste ultime.<br />

E1) Prospetto Riepilogativo<br />

L’art. 2497-bis, com. 4, cod. civ. prevede, in particolare, che la società soggetta ad attività di<br />

direzione e coordinamento esponga in apposita sezione della nota inte-grativa un prospetto<br />

riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della socie-tà o dell’ente che esercita su di essa<br />

attività di direzione e di coordinamento.<br />

Nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno altresì evidenziare i rapporti<br />

intercorrenti con la società o ente che esercita la direzione e il coordina-mento e gli effetti che da<br />

tale attività ne sono derivati sui risultati dell’impresa.<br />

Si tratta evidentemente di informazioni significative, perché dovrebbero consen-tire al lettore<br />

del bilancio di valutare l’incidenza delle scelte della società soggetta a direzione e coordinamento<br />

sulle quali ha inciso l’appartenenza al gruppo in termini di concreto esercizio dell’attività sociale, di<br />

redditività, di valore della partecipazione sociale o, comunque, di integrità del patrimonio.<br />

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