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repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria

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27-11-2012 Supplemento straordinario n. 3 al B.U. <strong>della</strong> Regione Calabria - Parti I e II - n. 21 del 16 novembre 2012 42141<br />

pano con risorse proprie alle coperture dei costi relativi concernenti<br />

l’erogazione dei sussidi e delle politiche attive a favore dei<br />

percettori degli ammortizzatori;<br />

— l’articolo 2, comma 138 <strong>della</strong> Legge 23 dicembre 2009, n.<br />

191(finanziaria per il 2010) prevede che «in attesa <strong>della</strong> riforma<br />

degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di<br />

600 milioni di c per l’anno 2009 a carico del Fondo per l’occupazione<br />

di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20<br />

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, <strong>della</strong> salute e delle<br />

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e<br />

delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi<br />

e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla<br />

vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità,<br />

di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità,<br />

di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi<br />

e ad aree regionali»;<br />

— la legge n. 220 c. 30-34 del 13 dicembre 2010 (Finanziaria<br />

2011), recante disposizioni ai fini <strong>della</strong> concessione degli ammortizzatori<br />

sociali prevede, in particolare, la possibilità che il<br />

Ministero del Lavoro <strong>della</strong> Salute e delle Politiche Sociali in<br />

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze intervengono<br />

per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga<br />

con programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali<br />

con riferimento ad aree regionali;<br />

— il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con<br />

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva<br />

legge 9 aprile 2009, n. 33, all’art. 19 disciplina il potenziamento<br />

e l’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione<br />

dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione<br />

degli ammortizzatori sociali in deroga;<br />

— il comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 185 del<br />

29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28<br />

gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n. 33 prevede<br />

che «il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno<br />

al reddito, ai sensi <strong>della</strong> legislazione vigente in materia di ammortizzatori<br />

sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata<br />

disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione<br />

professionale» e che «in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione<br />

di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta<br />

la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione<br />

professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario<br />

dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi<br />

erogazione di carattere retributivo e previdenziale»;<br />

— il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni<br />

dalla legge n. 33/2009, prevede, all’articolo 7-ter,<br />

comma 3 che «le regioni trasmettono in Via telematica all’Inps le<br />

informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti<br />

in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base, di apposita<br />

convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali<br />

dei flussi informativi e di rendicontazione <strong>della</strong> spesa»;<br />

— la direttiva del Ministro del Lavoro, <strong>della</strong> Salute e delle<br />

Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione<br />

da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di<br />

una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente<br />

tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento<br />

di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet,<br />

alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione,<br />

nonché a tutti i servizi competenti di cui all’articolo 1<br />

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e<br />

integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel<br />

rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e<br />

trasferimento dei dati;<br />

— il 12 febbraio 2009 è stato stipulato l’accordo Stato – Regioni<br />

«Interventi a sostegno del reddito ed alle competenze», in<br />

base al quale la Calabria, unitamente alle regioni sottoscrittrici,<br />

si è impegnata ad integrare il costo del sostegno al reddito, spettante<br />

a ciascun lavoratore in cassa integrazione o in mobilità in<br />

deroga, e a garantire misure di politica attiva e passiva del lavoro<br />

con risorse derivanti dal Fondo sociale europeo (POR FSE Calabria<br />

2007-2013) nella misura di 56,9 milioni di euro, ovvero con<br />

altre risorse proprie;<br />

— il Ministero del lavoro, in data 27 maggio 2009 prot. 17/<br />

VII/0009313, ha trasmesso la versione definitiva dell’ammissibilità<br />

dei principi, dei criteri e delle modalità gestionali relative<br />

agli interventi per il sostegno al reddito e alle competenze dei<br />

lavoratori nell’ambito del POR-FSE 2007/2013;<br />

— la Commissione Europea, con nota n. 0010220 del 22/01/<br />

2010 trasmessa tra gli altri alle Autorità di Gestione dei POR<br />

FSE 2007/2013 italiane, ha approvato il «programma di interventi<br />

di sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori<br />

colpiti dalla crisi economica», presentato dal Ministero del Lavoro<br />

e successivamente, con nota 17/VII/0023348 è stata consentita<br />

l’ammissibilità al FSE, per gli interventi di sostegno al<br />

reddito, a condizione che siano nel contempo promosse azioni di<br />

politiche attive;<br />

— con delibera di Giunta Regionale n. 25 del 24/01/2011 si è<br />

preso atto delle attività programmate nei piani delle Politiche<br />

attive delle Amministrazioni Provinciali, destinati ai lavoratori<br />

percettori di cassa integrazione e mobilità in deroga, i cui costi<br />

ricadono nell’Asse I – Adattabilità ob. C1;<br />

— che è stato stipulato un accordo tra Ministero del Lavoro,<br />

<strong>della</strong> Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria in data<br />

6 maggio 2010 finalizzato ad individuare risorse finanziarie a<br />

valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente<br />

normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di<br />

mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente<br />

alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico<br />

finanziamento a valere su risorse di FSE-POR per la realizzazione<br />

di politiche attive in favore degli interessati;<br />

— l’intesa Stato – Regioni 2011 – 2012 del 20/08/2011 relativo<br />

agli ammortizzatori sociali in deroga concordano che, per<br />

quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto<br />

disposto nell’accordo del 12 febbraio 2009 e nell’intesa del 20<br />

aprile 2010, comprendenti le categorie destinatarie dei trattamenti,<br />

i criteri e le procedure per l’accesso;<br />

— che la Regione Calabria ha stipulato l’11 maggio 2011 un<br />

accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anticrisi<br />

e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare<br />

la crisi occupazionale;<br />

— il Regolamento CE 1081/2006 all’art. 11, paragrafo 3, prevede<br />

l’ammissibilità delle spese relative ad «indennità o retribuzioni<br />

versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una operazione<br />

e certificate al beneficiario».<br />

CONSIDERATO CHE:<br />

— in data 4 giugno 2009 il Dirigente Generale del Dipartimento<br />

n. 10 Lavoro, Formazione, Politiche <strong>della</strong> Famiglia ha<br />

sottoscritto per conto <strong>della</strong> Regione Calabria la convenzione con<br />

Inps Direzione Nazionale, rappresentato dal Direttore centrale<br />

«Prestazioni a sostegno del reddito» al fine di consentire tempestivamente<br />

l’erogazione del sostegno al reddito ai lavoratori sospesi<br />

e ai lavoratori in mobilità già compresi negli accordi congiunti<br />

sottoscritti in sede regionale;

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