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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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legislativo n. 22/97, subor<strong>di</strong>na la qualifica <strong>di</strong> rifiuto ad un’operazione che, a sua volta, può esserequalificata come smaltimento o recupero solo ove applicata ad un rifiuto, <strong>di</strong> modo che tale<strong>in</strong>terpretazione non contribuisce <strong>in</strong> realtà m<strong>in</strong>imamente a precisare la nozione <strong>di</strong> rifiuto. In effetti,secondo l’<strong>in</strong>terpretazione <strong>in</strong> questione, ogni sostanza o materiale oggetto <strong>di</strong> uno dei tipi <strong>di</strong> operazionimenzionati agli allegati II A e II B alla <strong>di</strong>rettiva deve essere qualificato come rifiuto, <strong>di</strong> modo che tale<strong>in</strong>terpretazione condurrebbe a qualificare come tali anche sostanze e materiali che non lo sono ai sensi<strong>della</strong><strong>di</strong>rettiva.D’altra parte, la medesima <strong>in</strong>terpretazione comporta che una sostanza o un materiale <strong>di</strong> cui il detentoresi <strong>di</strong>sfi <strong>in</strong> un modo <strong>di</strong>verso da quelli menzionati negli allegati II A e II B alla <strong>di</strong>rettiva non costituisce unrifiuto, e pertanto restr<strong>in</strong>ge <strong>di</strong> fatto la nozione <strong>di</strong> rifiuto, quale risulta dall’art. 1, lett. a), <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva.Infatti, conformemente a questa <strong>in</strong>terpretazione, una sostanza o un materiale non soggetti a obbligo <strong>di</strong>smaltimento o <strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong> cui il detentore si <strong>di</strong>sfi me<strong>di</strong>ante semplice abbandono, senza sottoporre lasostanza o il materiale ad un’operazione del genere, non verrebbero qualificati come rifiuto, mentre losarebbero ai sensi <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva.Va osservato, peraltro, che l’art. 14 <strong>in</strong> questione non è più <strong>in</strong> vigore,dovendosi ora fare i conti con la def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> rifiuto <strong>di</strong> cui all’art.183 del d.lgs. n.152/06, def<strong>in</strong>izioneche <strong>di</strong> per sé rispetta quella comunitaria, ma che va poi letta alla luce delle ulteriori <strong>di</strong>verse def<strong>in</strong>izioni(“sottoprodotto”, “materie prime secondarie”, ecc.) contenute nella legge, che valgono <strong>di</strong> fatto acircoscriverne il campo applicativo.* * * * * *Cass. Sez. III pen. 19.10.07 (ud. 9.10.07) n. 38512, ric. SacchetRifiuti – cessazione dell’attività – responsabilità <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti presenti nell’area dellostabilimento – sussistenza – trasferimento dell’attività – elim<strong>in</strong>azione delle responsabilità.(rif. norm.: art. 14-51 d.lgs. n.22/97)L’avvenuta cessazione dell’attività produttiva non fa venire meno gli obblighi che gravano sul titolaredell’attività con riferimento alla <strong>gestione</strong> ed allo smaltimento dei rifiuti aziendali. Il fatto <strong>di</strong> avere cedutoa terzi i macch<strong>in</strong>ari non ha alcun rilievo per quanto concerne la permanenza <strong>in</strong> capo al titolaredell’impresa degli adempimenti relativi alle cautele <strong>di</strong> legge con riferimento alla <strong>gestione</strong> ed alladest<strong>in</strong>azione dei prodotti chimici e dei fanghi residuati. Solo l’effettivo trasferimento d’azienda ad altrosoggetto, che ne assume la titolarità ed i relativi obblighi, può far cessare la responsabilità del precedentetitolare.Se a seguito <strong>della</strong> cessazione dell’attività produttiva residuano all’<strong>in</strong>terno dello stabilimento dei rifiuti, iltitolare non può ritenersi esonerato dall’obbligo <strong>di</strong> osservare le prescrizioni normative a proposito dellosmaltimento dei rifiuti stessi. E ciò anche se abbia ceduto tutti i macch<strong>in</strong>ari d’impresa. Caso <strong>di</strong>verso èquello <strong>in</strong> cui venga ceduta la titolarità dell’<strong>in</strong>tera azienda, cosicchè gli obblighi <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> dei rifiutiesistenti si trasferiscono <strong>in</strong>teramente all’acquirente dell’attività.* * * * * *Cass. Sez. III pen. 28.11.07 (ud. 7.11.07) n. 44295, ric. PM <strong>in</strong> proc. Pellegr<strong>in</strong>oRifiuti – materie prime secondarie – sottoprodotto – requisiti – <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione.(rif. norm.: art. 181-183 d.lgs. n.152/06)Le materie prime secondarie <strong>di</strong> cui all’art. 181, comma tre<strong>di</strong>ci, del d.lgs. n.152/06 devono possederespecifiche caratteristiche tecniche, <strong>in</strong><strong>di</strong>viduate da un apposito decreto m<strong>in</strong>isteriale da emanarsi, ovvero, <strong>in</strong>via transitoria, specificate dalla normativa secondaria vigente, mentre per configurare la nozione <strong>di</strong>

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