13.07.2015 Views

Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

viene or<strong>di</strong>nata la rimozione dei rifiuti, posto che essi possono chiedere al giu<strong>di</strong>ce l’autorizzazione adaccedere al fondo proprio per effettuare la rimozione dei rifiuti.La sentenza conferma il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui non può esseredest<strong>in</strong>atario <strong>di</strong> un’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimessione <strong>in</strong> prist<strong>in</strong>o o <strong>di</strong> rimozione dei rifiuti, ex art. 14 d.lgs. n.22/97(ora art.192 d.lgs. n.152/06) un soggetto se non viene <strong>in</strong><strong>di</strong>viduato a suo carico quanto meno un profilo <strong>di</strong>colpa, da accertare ora preventivamente <strong>in</strong> contrad<strong>di</strong>ttorio, ai sensi dell’art.192 citato. Ma una voltaaccertato tale profilo, l’ottemperanza all’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimozione non può essere ritenuta <strong>in</strong>esigibile soloperché sull’area grava un v<strong>in</strong>colo <strong>di</strong> sequestro, dovendo anzi il soggetto <strong>in</strong>timato chiederel’autorizzazione ad accedere proprio per operare la bonifica.* * * * * *Cass. sez. III pen. 9.4.08 (ud. 11.3.08) n. 14750, ric. Gar<strong>di</strong>ni ed altroRifiuti – rifiuti pericolosi – <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione – CER – rifiuti contrassegnati da asterisco – analisi –necessità – esclusione - rifiuti pericolosi <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati me<strong>di</strong>ante riferimento ad una sostanza – analisi– necessità – sussistenza.(rif. norm.: artt. 6-51 d.lgs. n.22/97; artt. 183-256 d.lgs. n.152/06; decisione CE n.532/2000)Dal primo gennaio 2002 è entrata <strong>in</strong> vigore <strong>in</strong> tutta la Comunità europea la decisione CE n.532 del 3maggio 2000, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, con la quale è stato sostituito l’elenco dei rifiuti pericolosi, chesono passati da 234 a 405; a seguito <strong>di</strong> tale nuovo elenco i rifiuti pericolosi sono <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guibili da quell<strong>in</strong>on pericolosi <strong>in</strong> quanto contrassegnati da un asterisco, senza necessità <strong>di</strong> esperire analisi. L’analisi è<strong>in</strong>vece necessaria per quei rifiuti, sempre contrassegnati da asterisco, per i quali però la pericolosità èfatta derivare dalle sostanze pericolose <strong>in</strong> essi contenute, per cui si deve verificare se tali sostanzesuper<strong>in</strong>o i limiti stabiliti.La Corte precisa che basta anche la presenza <strong>di</strong> un solo rifiuto pericoloso per rendere applicabili lesanzioni penali ed amm<strong>in</strong>istrative più gravi previste per la <strong>gestione</strong> <strong>di</strong> tali rifiuti ed afferma che oltre airifiuti pericolosi tout court, l’elenco <strong>in</strong><strong>di</strong>ca i rifiuti considerati pericolosi sub con<strong>di</strong>cione, ossia quelli<strong>in</strong><strong>di</strong>viduati come pericolosi me<strong>di</strong>ante il riferimento alla sostanza <strong>in</strong> essi contenuta. Solo <strong>in</strong> questo casosono necessarie analisi, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> stabilire se la sostanza pericolosa raggiunga determ<strong>in</strong>ateconcentrazioni.* * * * * *Cass. sez. III pen. 14.4.08 (ud. 4.3.08) n. 15482, ric. MilazzoRifiuti – formulari <strong>di</strong> trasporto – irregolarità formali <strong>della</strong> documentazione – illecitoamm<strong>in</strong>istrativo – <strong>di</strong>vergenza tra quanto trasportato e quanto <strong>di</strong>chiarato – reato - sussistenza.(rif. norm.: artt. 193-256-258 d.lgs. n.152/06)Con riferimento alla pre<strong>di</strong>sposizione non corretta del formulario <strong>di</strong> trasporto dei rifiuti l’ambito <strong>di</strong>applicazione dell’illecito amm<strong>in</strong>istrativo deve essere limitato alle sole ipotesi <strong>di</strong> irregolarità meramenteformale <strong>della</strong> documentazione <strong>di</strong> trasporto, mentre quando risulta una <strong>di</strong>vergenza tra ciò che viene<strong>in</strong><strong>di</strong>cato nel formulario e ciò che emerge dai controlli si rientra nell’ambito <strong>della</strong> rilevanza penale.Nella specie si era accertato che all’<strong>in</strong>terno del conta<strong>in</strong>er sequestrato erano trasportati rifiuti <strong>in</strong> plasticamentre nei documenti <strong>di</strong> trasporto era <strong>in</strong><strong>di</strong>cata materia prima (polietilene) che non sarebbe rientratanella tipologia dei rifiuti. I documenti <strong>di</strong> accompagnamento non davano qu<strong>in</strong><strong>di</strong> conto del materiale

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!