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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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L’art. 256, terzo comma, del d.lgs. n.152/06 prevede che alla sentenza <strong>di</strong> condanna o <strong>di</strong> patteggiamentoconsegua la confisca del sito sul quale è realizzata la <strong>di</strong>scarica, se <strong>di</strong> proprietà dell’autore o delcompartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi <strong>di</strong> bonifica o <strong>di</strong> riprist<strong>in</strong>o dello stato dei luoghi, che devonoessere ottemperati prima dell’acquisizione def<strong>in</strong>itiva dell’area al patrimonio pubblico. Si tratta <strong>di</strong>un’ipotersi <strong>di</strong> confisca obbligatoria, che deve pertanto essere <strong>di</strong>sposta anche se il sito è stato bonificato.Era stato <strong>di</strong>sposto il sequestro dell’area e, poiché l’area era stata successivamente bonifica, il ricorrentene chiedeva il <strong>di</strong>ssequestro. La Corte ha precisato che il sequestro preventivo può essere <strong>di</strong>sposto o persalvaguardare esigenze cautelari, e cioè quando la libera <strong>di</strong>sponibilità del bene può protrarre nel tempoo aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione <strong>di</strong> ulteriori illeciti (art. 321, primocomma, cod.proc.pen.) ovvero nei casi <strong>in</strong> cui è consentita la confisca del bene (art. 321, secondo comma,cod.proc.pen.). Poiché a mente dell’art. 256, terzo comma, d.lgs. n.152/06 la confisca dell’area su cui<strong>in</strong>siste la <strong>di</strong>scarica abusiva è obbligatoria, la sopravvenuta bonifica non legittimava il <strong>di</strong>ssequestro.* * * * * *TAR Veneto, sez. III, 14.1.09 (ud. 11.12.08) n. 4o, ric. Faro Service c. comune <strong>di</strong> SonaRifiuti – produttore e detentore – posizione <strong>di</strong> garanzia - sussistenza – produttore che conferisca irifiuti a terzo non autorizzato – <strong>in</strong>giunzione <strong>di</strong> rimozione dei rifiuti depositati dal terzo <strong>in</strong> undeposito <strong>in</strong>controllato – legittimità - sussistenza.(rif. norm.: artt. 188-192-193 d.lgs. n.152/06)La responsabilità per la corretta <strong>gestione</strong> dei rifiuti grava su tutti i soggetti co<strong>in</strong>volti nella loroproduzione, detenzione, trasporto e smaltimento, per cui anche il produttore e il detentore sono <strong>in</strong>vestiti<strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> garanzia <strong>in</strong> or<strong>di</strong>ne al corretto smaltimento. In particolare, quanto al produttore edetentore <strong>di</strong> rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora i rifiuti siano conferiti ad un soggettoautorizzato allo smaltimento e il produttore sia <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> esibire il formulario <strong>di</strong> identificazione deirifiuti datato e controfirmato dal dest<strong>in</strong>atario.Il s<strong>in</strong>daco all’esito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento <strong>in</strong> contrad<strong>di</strong>ttorio, aveva <strong>in</strong>giunto la rimozione dei rifiuti, stoccati<strong>in</strong> modo <strong>in</strong>controllato <strong>in</strong> un centro <strong>di</strong> deposito, alla società che aveva affidato i propri rifiuti alla societàche gestiva il deposito predetto. Il TAR ha giu<strong>di</strong>cato legittima l’or<strong>di</strong>nanza sul presupposto <strong>della</strong>responsabilità del produttore, che aveva conferito i propri rifiuti ad un soggetto non autorizzato.* * * * * *Cass. sez. III pen. 18.2.09 (ud. 18.11.08) n. 6904, ric. ArcuriRifiuti – reati connessi al trasporto – nolo a caldo dei veicoli – sequestro preventivo dei veicoli –legittimità – proprietà del terzo – irrilevanza.(rif. norm.: art. 321 cod. proc. pen.; artt. 256-258 d.lgs. n.152/06)Secondo il <strong>di</strong>segno normativo, <strong>in</strong> sede cautelare l’esigenza <strong>di</strong> prevenire la commissione dei reati prevalesulla tutela del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà del terzo <strong>in</strong>colpevole e per legittimare il sequestro preventivo occorreun collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato ed una persona, per cui il sequestro deiveicoli con i quali i responsabili <strong>di</strong> una società hanno commesso reati <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> rifiuti èlegittimo anche se i veicoli sono <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> altra società, che li ha concessi attraverso un contratto cd.<strong>di</strong> nolo a caldo.Erano stati commessi i reati <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> non autorizzata <strong>di</strong> rifiuti e <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> rifiuti pericolosi conformulari <strong>di</strong> identificazione mancanti o falsi. Il proprietario dei veicoli si giustificava affermando che gli

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