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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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Rifiuti – deposito temporaneo – effettuazione nel luogo <strong>di</strong> produzione – eccezione – rifiuti derivantida manutenzione <strong>di</strong> <strong>in</strong>frastrutture e riutilizzabili – <strong>in</strong>terpretazione estensiva – esclusione.(rif. norm.: artt. 6-51 d.lgs. n.22/97; artt. 183-230-256 d.lgs. n.152/06)Per potersi configurare l’ipotesi del deposito temporaneo dei rifiuti occorre, tra l’altro, che ilraggruppamento dei rifiuti avvenga nel luogo <strong>di</strong> produzione. L’art. 230 del d.lgs. n.152/06 ha <strong>in</strong>trodottoun’eccezione a tale regola, stabilendo che per i rifiuti derivanti da attività <strong>di</strong> manutenzione alle<strong>in</strong>frastrutture effettuata <strong>di</strong>rettamente dal gestore dell’<strong>in</strong>frastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione<strong>di</strong> forniture e servizi <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse pubblico il luogo <strong>di</strong> deposito temporaneo può co<strong>in</strong>cidere anche conquello <strong>di</strong> concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazionetecnica, f<strong>in</strong>alizzata all’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione del materiale effettivamente, <strong>di</strong>rettamente ed oggettivamenteriutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Detta eccezione, <strong>di</strong> stretta <strong>in</strong>terpretazione, nontrova applicazione nel caso <strong>di</strong> rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.La norma <strong>di</strong> cui all’art. 230 del d.lgs. n.152/06 <strong>in</strong>troduce un’eccezione ai pr<strong>in</strong>cipi <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> depositotemporaneo e, <strong>in</strong> quanto derogatoria <strong>di</strong> regola <strong>di</strong> carattere generale, non può applicarsi oltre i limitifissati dall’eccezione stessa. Nella specie l’imputato aveva effettuato presso l’impianto <strong>di</strong> depurazionecomunale gestito dalla società <strong>di</strong> cui era rappresentante un deposito <strong>in</strong>controllato <strong>di</strong> rifiuti orig<strong>in</strong>ati dailavori <strong>di</strong> manutenzione <strong>di</strong> altri impianti limitrofi, gestiti dalla medesima società. Mancava del tutto lapossibilità <strong>di</strong> riutilizzare i rifiuti, tanto che non era stata fatta alcuna valutazione tecnica al riguardo,valutazione che, secondo il <strong>di</strong>sposto del secondo comma dell’art. 230, deve comunque avvenire entrosessanta giorni dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori da cui orig<strong>in</strong>ano i rifiuti.* * * * * *Cass. sez. III pen. 11.3.09 (ud. 28.1.09) n. 10709, ric. TenzonRifiuti – produzione <strong>di</strong> compost <strong>di</strong> qualità – superamento <strong>della</strong> soglia <strong>di</strong> accettabilità dei rifiutiraccolti per il compostaggio – presenza <strong>di</strong> sostanze pericolose – <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a sul recupero esmaltimento dei rifiuti – applicazione.(rif. norm.: artt. 181-208-256 d.lgs. n.152/06)Se nella produzione del compost <strong>di</strong> qualità sia superata la soglia <strong>di</strong> accettabilità dei rifiuti raccoltiseparatamente per il compostaggio ovvero siano presenti sostanze pericolose si applica la <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a sulrecupero dei rifiuti che pone l’obbligo <strong>di</strong> autorizzazione, per cui la mancanza <strong>di</strong> tale provve<strong>di</strong>mento<strong>in</strong>tegra reato.La <strong>di</strong>tta dell’imputato gestiva un impianto per la produzione <strong>di</strong> compost ed ammendanti agricoli,autorizzato dalla prov<strong>in</strong>cia con determ<strong>in</strong>azioni che prevedevano l’esclusivo trattamento <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>atetipologie <strong>di</strong> rifiuti e il rispetto, nell’esercizio dell’attività, dei limiti stabiliti da una determ<strong>in</strong>azioneregionale sia per la tipologia e qualità dei rifiuti <strong>in</strong> entrata nell’impianto <strong>di</strong> compostaggio che per laqualità del prodotto orig<strong>in</strong>ato dal trattamento. I controlli avevano accertato la presenza, sui terreni ovesi era sparso il compost, <strong>di</strong> <strong>di</strong>oss<strong>in</strong>e, idrocarburi leggeri e pesanti, idrocarburi totali, fenoli e toluene <strong>in</strong>concentrazioni superiori ai limiti ammessi dalla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs.n.152/06, nonché la presenza <strong>di</strong> rame e z<strong>in</strong>co <strong>in</strong> concentrazioni superiori a quelle stabilite dallapert<strong>in</strong>ente delibera regionale e dal d.lgs. n.217/06, che <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a la materia dei fertilizzanti. Il compostandava qu<strong>in</strong><strong>di</strong> qualificato come rifiuto e doveva essere smaltito, previa autorizzazione, e non <strong>in</strong>vecesparso sui terreni agricoli.* * * * * *

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