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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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Rifiuti – trasporto nelle aree <strong>in</strong>terne – autorizzazione – necessità – esclusione – trasporto che <strong>in</strong>iz<strong>in</strong>elle aree <strong>in</strong>terne e prosegua all’esterno – autorizzazione – necessità – sussistenza.(rif. norm.: artt. 193-256 d.lgs. n.152/06)La norma <strong>di</strong> cui al terzo comma dell’art. 193 del d.lgs. n.152/2006 non sottopone al regime autorizzatorioesclusivamente il trasporto <strong>di</strong> rifiuti che sono veicolati all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> aree private (solo per una <strong>di</strong>versadest<strong>in</strong>azione) e sono dest<strong>in</strong>ati a non uscire dalle stesse; l’esenzione non si estende al trasporto <strong>di</strong> rifiutiche, pur <strong>in</strong>iziando <strong>in</strong> area privata, è f<strong>in</strong>alizzato alla collocazione del materiale all’esterno.L’imputato era stato sorpreso mentre movimentava sacchi <strong>di</strong> spazzatura all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> un villaggioturistico per trasportarli all’esterno. Correttamente non è stata perciò ritenuta applicabile la normaderogatoria <strong>di</strong> cui all’art. 193, comma 3, del d.lgs. n.152/2006, che concerne la movimentazioneesclusivamente <strong>in</strong>terna. Il reato è stato ritenuto consumato anche se si era provveduto al sequestro delveicolo prima che lo stesso uscisse all’esterno, <strong>in</strong> quanto l’illecito consistente nell’esercizio <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>trasporto <strong>di</strong> rifiuti senza autorizzazione (o meglio senza iscrizione all’Albo) si configura già al momentodell’<strong>in</strong>izio del trasporto.* * * * * *Cass. sez. III pen. 6.2.08 (ud. 19.12.07) n. 5797, ric. MacorRifiuti – gestore <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica – obbligo <strong>di</strong> controllo dei rifiuti conferiti - controllo <strong>della</strong> soladocumentazione – sufficienza – esclusione - ricezione <strong>di</strong> rifiuti <strong>di</strong>versi da quelli oggetto <strong>di</strong>autorizzazione – responsabilità – sussistenza.(rif. norm.: art. 51 d.lgs. n.22/97; art. 256 d.lgs. n.152/06)Il gestore <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scarica deve esercitare la massima <strong>di</strong>ligenza nel controllo del materiale conferito,facendosi eventualmente coa<strong>di</strong>uvare da adeguate figure professionali, se non sia dotato delle necessariecognizioni tecniche, e non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei datimeramente cartacei. Pertanto, qualora vengano ricevuti rifiuti <strong>di</strong>versi da quelli che la <strong>di</strong>scarica è abilitataa ricevere, il gestore non va esente da responsabilità allegando la falsità dei dati riportati nel formulario <strong>di</strong>trasporto.Una <strong>di</strong>scarica <strong>di</strong> II^ categoria, tipo A, autorizzata a ricevere <strong>in</strong>erti, aveva ricevuto rifiuti chepresentavano concentrazioni <strong>di</strong> sostanze organiche molto elevate, con presenza tra l’altro <strong>di</strong> mercurio, edunque non smaltibili all’<strong>in</strong>terno <strong>della</strong> stessa. Si era accertato che già alla vista i rifiuti conferiti nonapparivano conformi alle tipologie per le quali era autorizzato lo smaltimento, tanto che sprigionavanoun odore pungente. La Corte ha sottol<strong>in</strong>eato il particolare onere <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza che grava sul gestore <strong>di</strong>una <strong>di</strong>scarica, alla luce dei pericoli che da una <strong>gestione</strong> non accorta possono derivare per la salute e perl’ambiente.* * * * * *Cass. sez. III pen. 6.2.08 (ud. 19.12.07) n. 5800, ric. Prov<strong>in</strong>cia <strong>di</strong> FirenzeRifiuti – cascami <strong>di</strong> pelle – deposito e successiva ven<strong>di</strong>ta ad aziende che li utilizzano perconfezionare capi <strong>di</strong> abbigliamento – configurabilità come rifiuti – sussistenza.(rif. norm.: artt. 6-51 d.lgs. n.22/97; art. 14 L. n.178/02; artt. 181-183-256-264 d.lgs. n.152/06; DM5.2.98)Anche <strong>in</strong> base all’art. 14 <strong>della</strong> legge n.178/02, poi abrogato dall’art. 264 del d.lgs. n.152/06, i cascami eritagli <strong>di</strong> pelle, derivanti da operazioni <strong>di</strong> confezionamento e rif<strong>in</strong>itura, che vengano tenuti <strong>in</strong> deposito <strong>in</strong>

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