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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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Cass. sez. III pen. 10.9.09 (ud. 18.6.09) n. 35138, ric. BastoneRifiuti – stoccaggio <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> – scarico <strong>di</strong> acque reflue – <strong>di</strong>fferenze – <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione –normativa applicabile - <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione.(rif. norm.: art. 2 d.lgs. n.152/99; artt. 74-185 d.lgs. n.152/06)Rifiuti – materiali <strong>di</strong> risulta provenienti da demolizioni – rocce o terre da scavo – configurabilità –esclusione – riutilizzo – onere <strong>della</strong> prova – grava sul soggetto che afferma il riutilizzo.(rif. norm.: art. 6 d.lgs. n.22/97; art. 14 L. n.178/02)Sono esclusi dall’applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a sui rifiuti esclusivamente le acque <strong>di</strong> scarico e cioè quelleacque che vengono immesse <strong>di</strong>rettamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria me<strong>di</strong>ante unacondotta o un sis<strong>tema</strong> stabile <strong>di</strong> collettamento, mentre <strong>in</strong> ogni altro caso <strong>in</strong> cui i reflui vengano stoccati <strong>in</strong>attesa <strong>di</strong> un successivo smaltimento gli stessi devono essere qualificati come rifiuti allo stato liquido esono pertanto soggetti alla normativa <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti.I materiali provenienti da demolizioni stradali non rientrano nella categoria delle rocce o terre da scavoma nella categoria dei rifiuti, sicchè è onere <strong>di</strong> colui che ne afferma la riutilizzazione provare tale assunto.I rifiuti costituiti da acque <strong>di</strong> vegetazione venivano depositati <strong>in</strong> apposite vasche e successivamenteimmessi sul terreno con modalità tali da escludere l’utilizzazione agronomica (si veda altra massimatratta dalla sentenza <strong>in</strong> commento nella sezione “acque”). Altri rifiuti erano costituiti da materiali <strong>di</strong>risulta <strong>di</strong> demolizioni, che venivano stoccati <strong>in</strong> modo <strong>in</strong>controllato. La prima massima rifletteperfettamente quella che è l’attuale l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> <strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>e tra la normativa <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti e quella <strong>in</strong> <strong>tema</strong><strong>di</strong> acque reflue, fondata sul convogliamento o meno dei liquami <strong>in</strong> una struttura def<strong>in</strong>ibile come scarico,<strong>in</strong> base alla def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> cui all’art.74 del d.lgs. n.152/06. Quanto ai materiali <strong>di</strong> risulta, il produttorese ne era <strong>di</strong>sfatto, stoccandoli <strong>in</strong> modo <strong>in</strong>controllato, per cui non v’era alcuna prova del relativoriutilizzo.* * * * * *Cass. sez. III pen. 22.7.09 (ud. 18.6.09) n. 30393, ric. Stefan<strong>in</strong>iRifiuti – materiali <strong>di</strong> risulta provenienti da demolizioni – frantumazione – sottoprodotto –configurabilità – esclusione.(rif. norm.: art. 51 d.lgs. n.22/97; artt. 183-256 d.lgs. n.152/06)I materiali <strong>di</strong> risulta da demolizioni sottoposti a frantumazione non possono essere consideratisottoprodotti, posto che il sottoprodotto non è assoggettato a trattamento per una riutilizzazionesuccessiva dal momento che <strong>in</strong> tale categoria rientra solo ciò che non nuoce all’ambiente ed èimme<strong>di</strong>atamente utilizzato senza previa trasformazione, sottraendosi alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a dei rifiuti.Era stato <strong>in</strong>stallato un impianto per la frantumazione <strong>di</strong> <strong>in</strong>erti e materiali provenienti da demolizioni. Ladef<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> sottoprodotto <strong>di</strong> cui all’art. 183 lett.p) del d.lgs. n.152/06, come mo<strong>di</strong>ficato dal d.lgs.n.4/08, riguarda i materiali e le sostanze orig<strong>in</strong>ati da un processo non <strong>di</strong>rettamente dest<strong>in</strong>ato alla loroproduzione, che sod<strong>di</strong>sf<strong>in</strong>o particolari requisiti merceologici e <strong>di</strong> qualità ambientale, siano reimpiegati<strong>in</strong> modo certo ed abbiano un valore economico <strong>di</strong> mercato. Presupposto ulteriore per l’esclusione dalla

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