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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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Giurisprudenza costante. Nella specie l’<strong>in</strong>teressato era stato messo a conoscenza dal figlio, la sera stessadel sopralluogo, del campionamento e degli avvisi concernenti le analisi. La Corte precisa che il prelievodei campioni, caratterizzato da <strong>di</strong>screzionalità tecnica nella scelta del metodo,ha natura amm<strong>in</strong>istrativaed è regolato dall’art. 223 delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> attuazione del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale. Analogamenteha carattere amm<strong>in</strong>istrativo la successiva attività <strong>di</strong> analisi, per la quale la norma appena citata prevedesolo l’obbligo <strong>di</strong> adeguato preavviso (<strong>in</strong> term<strong>in</strong>i, Cass. n.15170/2003). Tali considerazioni valgono <strong>in</strong>ogni caso <strong>in</strong> cui non sia possibile la revisione delle analisi, sia che si tratti <strong>di</strong> rifiuti che <strong>di</strong> acque reflue.* * * * * *Cass. sez. III pen. 28.2.08 (ud. 15.1.08) n. 9104, ric. Manunta ed altriRifiuti – utilizzo <strong>di</strong> materie fecali <strong>in</strong> agricoltura – applicazione <strong>della</strong> normativa sui rifiuti –con<strong>di</strong>zioni – rispetto delle previsioni del DM 7.4.2006 – necessità – sussistenza.(rif. norm.: art. 38 d.lgs. n.152/99; artt. 112-185 d.lgs. n.152/06; DM 7.4.2006)Per escludere l’applicabilità <strong>della</strong> normativa <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti alle deiezioni animali provenienti da attività<strong>di</strong> allevamento occorre che l’utilizzazione agronomica degli effluenti <strong>di</strong> allevamento avvenga nel rispettodelle con<strong>di</strong>zioni <strong>in</strong><strong>di</strong>cate dal DM 7.4.2006 del M<strong>in</strong>istero delle Politiche Agricole e Forestali, che hadettato norme tecniche generali per la <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti <strong>di</strong>allevamento.Gli imputati avevano abbandonato <strong>in</strong> modo <strong>in</strong>controllato deiezioni provenienti dal loro allevamento<strong>in</strong>tensivo <strong>di</strong> conigli <strong>in</strong> terreni estranei all’attività <strong>di</strong> allevamento. La Corte ha puntualizzato che perpotere escludere le deiezioni animali da allevamento dalla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti è necessario chevengano rispettate le m<strong>in</strong>uziose con<strong>di</strong>zioni tecniche dettate (ad esempio <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> stoccaggio e accumulo<strong>di</strong> materiali palabili e <strong>di</strong> accumulo temporaneo <strong>di</strong> letami) dal DM 7.4.2006 del M<strong>in</strong>istero delle PoliticheAgricole e Forestali. Tale decreto <strong>di</strong>st<strong>in</strong>gue tra effluenti <strong>di</strong> allevamento palabili e non palabili e def<strong>in</strong>iscei liquami come effluenti <strong>di</strong> allevamento non palabili e i letami come effluenti <strong>di</strong> allevamento palabili.L’utilizzazione agronomica degli effluenti <strong>di</strong> allevamento è sottratta dall’art.112 del d.lgs. n.152/06,come già prima dall’art. 38 del d.lgs. n.152/99, dalla normativa sui rifiuti è assoggettata a specificanormativa regionale; presupposto <strong>di</strong> quest’ultima è però la preventiva emanazione <strong>di</strong> un decretom<strong>in</strong>isteriale (il DM 7.4.2006, appunto) che detta criteri e norme tecniche generali che devono essere abase <strong>della</strong> normativa regionale.* * * * * *Cass. sez. III pen. 19.2.08 (ud. 15.1.08) n. 7466, ric. PagliaroliRifiuti – materiali <strong>in</strong>erti derivanti da demolizione – assimilabilità alle terre e rocce da scavo –esclusione.(rif. norm.: artt. 183-184-186-256 d.lgs. n.152/06)I materiali <strong>in</strong>erti provenienti da attività <strong>di</strong> demolizione non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo,sia <strong>in</strong> quanto il materiale proveniente da demolizioni non è costituito solo da terriccio e ghiaia, comequello proveniente dagli scavi, ma anche da cemento, asfalto, mattoni, sostanze che costituiscono rifiuti,sia perché l’attività <strong>di</strong> demolizione e costruzione che riguarda gli e<strong>di</strong>fici o le strade è strutturalmente<strong>di</strong>versa dagli scavi, che riguardano i terreni. Ad ogni modo gli <strong>in</strong>erti non sono assimilabili alle terre erocce da scavo, escluse dalla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> legge, <strong>in</strong> quanto sonoespressamente qualificati come rifiuti dalla legge.

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