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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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un magazz<strong>in</strong>o e poi ceduti ad aziende che li utilizzano per confezionare capi <strong>di</strong> abbigliamento, sono daconsiderare rifiuti, <strong>in</strong> quanto si tratta <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> cui il detentore si <strong>di</strong>sfa e che vengono sottoposti adun’operazione <strong>di</strong> recupero al f<strong>in</strong>e del successivo riutilizzo, operazione costituita dal deposito <strong>in</strong>magazz<strong>in</strong>o, qualificabile come “messa <strong>in</strong> riserva” e cioè come operazione <strong>di</strong> recupero ai sensidell’allegato C al d.lgs. n.2/97.La sentenza opera una rigida <strong>in</strong>terpretazione <strong>della</strong> norma <strong>di</strong> cui all’art.14 del D.L. n.138/02, convertito<strong>in</strong> legge n.178/02, ponendo l’accento sul fatto che, pure ai sensi <strong>di</strong> tale norma, l’esclusione dal noverodei rifiuti non può essere applicata con riferimento a quei materiali dei quali il detentore si sia <strong>di</strong>sfatto,anche se tali materiali risult<strong>in</strong>o poi riutilizzati da terzi. Ha poi osservato che anche le def<strong>in</strong>izioni <strong>di</strong>materia prima secondaria e <strong>di</strong> sottoprodotto contenute nel d.lgs. n.152/06 sono sempre subor<strong>di</strong>nate allacon<strong>di</strong>zione che il detentore non si sia <strong>di</strong>sfatto dei materiali.* * * * * *Cass. sez. III pen. 7.2.08 (ud. 19.12.07) n. 6101, ric. CestaroRifiuti – affidamento dei propri rifiuti a terzi per lo smaltimento – verifica del possesso, da partedel terzo, delle necessarie autorizzazioni e competenze – omissione – reato commesso dal terzo –concorso nel reato <strong>di</strong> chi gli ha affidato i rifiuti – sussistenza.(rif. norm.: artt. 10-51 d.lgs. n.22/97; artt. 188-256 d.lgs. n.152/06; art. 41 cod. pen.)Il soggetto che affi<strong>di</strong> propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento è gravato dall’obbligo <strong>di</strong> accertarsiche le stesse siano affidabili, munite delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamentodell’<strong>in</strong>carico. In caso <strong>di</strong> omesso controllo si pone <strong>in</strong> essere una condotta colposa che configura unacon<strong>di</strong>zione <strong>della</strong> catena causale senza la quale l’evento (e cioè l’attività <strong>di</strong> smaltimento posta <strong>in</strong> essere dalterzo senza autorizzazione; condotta che <strong>in</strong>tegra reato) non si sarebbe verificato; colui che ha affidato irifiuti concorre, perciò, nel reato <strong>in</strong>tegrato dalla condotta del terzo.L’imputato aveva consegnato delle macch<strong>in</strong>e fotocopiatrici, provenienti dalla sua attività commerciale, adue extracomunitari per lo smaltimento. I due soggetti avevano scaricato le macch<strong>in</strong>e <strong>in</strong> un fiume.L’obbligo <strong>di</strong> verifica del produttore o del detentore dei rifiuti che li affi<strong>di</strong>no non al soggetto pubblico <strong>di</strong>raccolta ma a terzi è sancito dall’art. 188 del d.lgs. n.152/06 (<strong>in</strong> precedenza dall’art. 10 del d.lgs.n.22/97) che impone al produttore e al detentore <strong>di</strong> richiedere al terzo <strong>di</strong> restituire la quarta copia delformulario <strong>di</strong> accompagnamento, firmata <strong>in</strong> arrivo dall’impianto <strong>in</strong> cui i rifiuti vengono conferiti,obbligando, <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> omessa restituzione, a denunciare il fatto alla Prov<strong>in</strong>cia.* * * * * *Cass. sez. III pen. 11.2.08 (ud. 19.12.07) n. 6443, ric. CioniRifiuti – analisi dei campioni – requisiti <strong>di</strong> legittimità – preavviso – formalità – necessità –esclusione – avviso al <strong>di</strong>pendente del titolare – legittimità – sussistenza.(rif. norm.: art. 223 <strong>di</strong>sp. att. cod proc. pen.)Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l’unico requisito <strong>di</strong> utilizzabilità delleanalisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità,anche oralmente, non solo al titolare dello scarico o dell’attività <strong>in</strong>teressata, ma anche ad un <strong>di</strong>pendentedel titolare che abbia presenziato alle operazioni <strong>di</strong> prelievo dei campioni, essendo solo necessario cheesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo.

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