(rif. norm.: artt. 185-256 d.lgs. n.22/97)Aff<strong>in</strong>ché possa parlarsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica abusiva, occorre che sussistano alcuni requisiti e caratteristicheparticolari, <strong>in</strong><strong>di</strong>cativi <strong>della</strong> presenza <strong>di</strong> una vera e propria <strong>di</strong>scarica, quali una condotta (più o menosis<strong>tema</strong>tica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale) <strong>di</strong> accumulo <strong>di</strong> rifiuti su un'area, ladest<strong>in</strong>azione dell'area a centro <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti, lo scarico ripetuto <strong>di</strong> essi, il degrado (anchesolo tendenziale) dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, unaconsistente quantità <strong>di</strong> rifiuti depositati abusivamente, la def<strong>in</strong>itività del loro abbandono.La sentenza ripete un concetto comunemente accolto <strong>in</strong> <strong>giurisprudenza</strong> e lo fa con riguardo ad unafattispecie che riguardava una porzione <strong>di</strong> terreno <strong>di</strong> 12 mq, nella quale erano state immesse pellied <strong>in</strong>teriora <strong>di</strong> c<strong>in</strong>ghiali. La Corte ha escluso la configurabilità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scarica, precisandocomunque che le carogne rientrano nel campo d'applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a dei rifiuti, salvo chesiano classificabili come sottoprodotti del processo <strong>di</strong> macellazione, dest<strong>in</strong>ati al riutilizzo senzatrasformazioni prelim<strong>in</strong>ari e senza pregiu<strong>di</strong>zio dell'ambiente, dovendosi applicare, <strong>in</strong> quest'ultimocaso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'orig<strong>in</strong>e animale non dest<strong>in</strong>ati al consumo umano<strong>di</strong> cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774 (così, anche Cass., III, 4.11.2008, n. 45057, C<strong>in</strong>efra;Cass., sez. III, 26.1.2007, n. 21676, Zanch<strong>in</strong>).* * * * * *Cass. sez. III pen. 16.12.10 (ud. 21.10.10) n.44401, CapogrossoLe scorie <strong>di</strong> acciaieria non costituiscono sottoprodotto(rif. norm.: artt. 31-33-51 d.lgs. n.22/97)Le scorie <strong>di</strong> acciaieria sono estranee alla nozione legislativa <strong>di</strong> sottoprodotto, escludendoquest'ultima la necessità <strong>di</strong> trasformazioni prelim<strong>in</strong>ari, laddove <strong>in</strong>vece necessita per ricavare lafrazione ferrosa un proce<strong>di</strong>mento che prevede l'impiego <strong>di</strong> appositi macch<strong>in</strong>ari e attrezzature e checonsiste <strong>in</strong> un prelim<strong>in</strong>are raffreddamento per ridurre le scorie dallo stato liquido allo stato solido,nonché nella successiva separazione <strong>della</strong> frazione ferrosa dalla frazione <strong>in</strong>erte attraverso l'utilizzo<strong>di</strong> magneti. Ed <strong>in</strong>vero la normativa vigente non <strong>di</strong>st<strong>in</strong>gue tra trasformazioni prelim<strong>in</strong>ari eproce<strong>di</strong>menti che consistono <strong>in</strong> trattamenti prettamente meccanici.La decisione afferma anche che non era nella specie applicabile all’attività <strong>di</strong> recupero <strong>della</strong>“frazione sterile” delle scorie <strong>di</strong> acciaieria, che viene messa a riserva ed avviata al recupero, laprocedura semplificata prevista dagli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/97, essendosi accertato che icumuli <strong>di</strong> rifiuti <strong>in</strong> questione non erano collocati su basamenti pavimentati o impermeabilizzati eche non erano protetti dall'azione del vento, con conseguente violazione dell'articolo 6 lettere c) ed) del DM 5.2.1998, che detta le con<strong>di</strong>zioni per l'applicazione <strong>della</strong> procedura semplificata <strong>in</strong>questione.* * * * * *Cass. sez. III pen. 16.12.10 (ud. 21.10.10) n.44398, MoroIscrizione all’albo per il trasporto dei rifiuti propri non pericolosi(rif. norm.: artt. 212-256 d.lgs. n.152/06)Il legislatore con le mo<strong>di</strong>fiche apportate con il d.lgs. n.4 del 2008 ha <strong>in</strong>teso senz’altro confermaretendenzialmente la necessità dell’iscrizione all’albo — seppure con modalità semplificate - ancheper lo svolgimento dell’attività <strong>di</strong> raccolta e trasporto <strong>di</strong> rifiuti non pericolosi anche propri connessa
all’esercizio dell’attività <strong>di</strong> impresa. L’espressione “a con<strong>di</strong>zione che tali operazioni costituiscanoparte <strong>in</strong>tegrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti“rappresenta, <strong>in</strong>fatti, un opportuno chiarimento rispetto all’orig<strong>in</strong>aria formulazione contenuta nelcomma 8 dell’art.212, che ammetteva alla procedura <strong>di</strong> iscrizione semplificata “le imprese cheesercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività or<strong>di</strong>naria eregolare”.Le imprese ammesse alla procedura semplificata <strong>di</strong> iscrizione non sono tenute alla prestazionedelle garanzie f<strong>in</strong>anziarie e sono iscritte <strong>in</strong> un'apposita sezione dell'Albo <strong>in</strong> base alla presentazione<strong>di</strong> una comunicazione alla sezione regionale o prov<strong>in</strong>ciale dell'Albo territorialmente competenteche rilascia il relativo provve<strong>di</strong>mento entro i successivi trenta giorni.La società del ricorrente si occupava <strong>di</strong> costruzioni generali, sia civili che <strong>in</strong>dustriali e, per quantodocumentato dei formulari acquisiti, <strong>in</strong> <strong>di</strong>eci mesi aveva effettuato oltre 150 trasporti <strong>di</strong> rifiuti,prevalentemente da materiali <strong>di</strong> scavo e sostanze bitum<strong>in</strong>ose, per cui era evidente che la necessità<strong>di</strong> smaltire tali rifiuti si presentava con scansioni temporali con<strong>di</strong>zionate dalle fasi <strong>di</strong> <strong>in</strong>tervento checaratterizzavano le varie tipologie dei lavori appaltati ma pur sempre rivestiva carattere <strong>di</strong>or<strong>di</strong>narietà e regolarità.* * * * * *Cass. sez. III pen. 19.10.10 (ud. 2.7.10) n.37195, ric. PersegoniInerti da demolizioni e costruzioni(rif. norm.: artt.184-186 d.lgs. n.152/06)Gli <strong>in</strong>erti provenienti da demolizioni e costruzioni, anche relativi a manti stradali, non sonoassimilabili alle terre e rocce da scavo, perché classificati come rifiuti speciali e vanno <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ti dairifiuti pericolosi provenienti da attività <strong>di</strong> scavo.L’orientamento giurisprudenziale nel senso <strong>in</strong><strong>di</strong>cato dalla massima è pacifico e si fonda su unlettura del testo normativo del d.lgs. n.152/06, e già prima del d.lgs. n.22/97, chiaro e<strong>di</strong>nsuscettibile <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretazioni alternative, peraltro spesso patroc<strong>in</strong>ate da chi <strong>in</strong>tenderebbesottrarsi all’applicazione <strong>della</strong> normativa <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti (<strong>in</strong> term<strong>in</strong>i, da ultimo, Cass., III,n.103/2008).* * * * * *Cass. sez. III pen. 6.10.10 (ud. 2.7.10) n.35774, ric. MorganteRilevanza penale <strong>della</strong> mancata pre<strong>di</strong>sposizione del piano <strong>di</strong> caratterizzazione ai f<strong>in</strong>i <strong>della</strong>bonifica(rif. norm.: artt.242-257 d.lgs. n.152/06)