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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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Il proce<strong>di</strong>mento concerneva un impianto <strong>di</strong> lavaggio <strong>di</strong> materiale <strong>in</strong>erte che produceva comeresiduo un prodotto fangoso denom<strong>in</strong>ato limo. Tale fango veniva depositato <strong>in</strong> vasche perconsentirne la chiarificazione (cioè l’elim<strong>in</strong>azione dell’acqua) e successivamente, per consentire lacompleta asciugatura, era steso al suolo <strong>in</strong> apposita area. Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ottenimento del limoera pertanto del tutto naturale. La Corte richiama propri precedenti, come Cass. 9.10.07, n.41584 eCass. 8.2.07 n.5315.* * * * * *Cass. sez. III pen. 18.11.10 (ud. 21.10.10) n.40860, Di CostanzoPresupposti del trasporto <strong>di</strong> rifiuti(rif. norm.: artt. 193-256 d.lgs. n.152/06)In <strong>tema</strong> <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> <strong>di</strong> rifiuti <strong>in</strong>tegra il reato <strong>di</strong> trasporto illecito la movimentazione <strong>di</strong> rifiuti che, puravendo avuto <strong>in</strong>izio <strong>in</strong> area privata, sia obiettivamente f<strong>in</strong>alizzata al loro trasporto all’esterno <strong>di</strong> talearea, non essendo applicabile <strong>in</strong> questo caso la norma derogatoria <strong>di</strong> cui all’art.193, comma 9, deld.lgs. n.152/06, che sottrae alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a dei rifiuti esclusivamente il trasporto <strong>in</strong> area privata, acon<strong>di</strong>zione che lo stesso sia f<strong>in</strong>alizzato ad una <strong>di</strong>versa sis<strong>tema</strong>zione dei rifiuti all’<strong>in</strong>terno <strong>della</strong>predetta area ed <strong>in</strong> quanto i rifiuti medesimi non siano dest<strong>in</strong>ati all’esterno.Si trattava nella specie <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> risulta <strong>di</strong> costruzioni e demolizioni – che la Corte haspecificato rientrare nella nozione generale dei rifiuti – trasportati da un cantiere e<strong>di</strong>ledell’impresa ad un deposito <strong>della</strong> medesima società, per il successivo riutilizzo, che peraltro nonavveniva. La Corte, nel riba<strong>di</strong>re l’orientamento già espresso da Cass., III, n.5312/08, ha precisatoche anche se il trasporto <strong>di</strong> rifiuti propri era esercitato <strong>in</strong> via eccezionale, l’impresa, nonavvalendosi <strong>di</strong> automezzi <strong>di</strong> terzi, doveva essere iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali.* * * * * *Cass. sez. III pen. 22.11.10 (ud. 21.10.10) n.41020, GattoAcquirente del terreno e obbligo <strong>di</strong> rimozione dei rifiuti(rif. norm.: art. 256 d.lgs. n.152/06; art. 40 cod. pen.)Un obbligo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> elim<strong>in</strong>are i rifiuti può sorgere <strong>in</strong> capo al proprietario del terreno che abbiaacquistato quest’ultimo ma non abbia concorso con gli autori materiali dell’abbandono solo aseguito <strong>di</strong> una or<strong>di</strong>nanza comunale che gli or<strong>di</strong>ni la rimozione dei rifiuti stessi e lo sgomberodell’area, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge, <strong>in</strong> quanto non è configurabile alcun reato asuo carico <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong> qualsiasi partecipazione attiva ed <strong>in</strong> base alla mera consapevolezza <strong>della</strong>presenza dei rifiuti.La Corte riba<strong>di</strong>sce un <strong>in</strong><strong>di</strong>rizzo costante, fondato sulla considerazione per cui una condottaomissiva può dar luogo ad una responsabilità penale, ai sensi dell’art. 40 del co<strong>di</strong>ce penale, soloquando il soggetto abbia l’obbligo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l’evento (così, tra le tante, Cass., 13.8.04,n.44274).* * * * * *

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